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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6327 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5812/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
AM DI Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
IL AP Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5812 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2025, vertente
TRA
pagina 1 di 6 (C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
), nella qualità di eredi di (C.F. C.F._4 Persona_1 C.F._5
), rappresentati e difesi dall'avv. Renato Mattarelli.
[...]
APPELLANTI E APPELLATI INCIDENTALI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Gli appellanti ha così concluso:
“affinche l'Ecc.ma Corte adita Voglia, in totale riforma della Sentenza n. 3869/2019 del Tribunale di Roma –
Sez. II, G.I. Dott. Alfredo Matteo Sacco del 19.02.19 e depositata in Cancelleria il 20.02.19,
Preliminarmente,
• disporre lo stralcio e la cancellazione dal fascicolo telematico e cartaceo della documentazione depositata in primo grado dall'appellato oltre il termine di cui all'art. 183, comma 6, cpc - II termine;
Accogliere con la miglior formula il presente appello, e respinte tutte le eccezioni e le difese proposte in primo
e secondo grado dal ivi compreso l'appello incidentale, e in riforma della sentenza Controparte_1 impugnata,
• dichiarare tempestiva e comunque non prescritta la domanda attorea ed
• accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione di primo grado.
In subordine,
• chiede compensarsi le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria,
• chiede ammettersi in ogni caso i mezzi istruttori richiesti in primo grado e
disporsi la rinnovazione della CTU.
pagina 2 di 6 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
In ulteriore subordine,
• compensare le spese di primo e secondo grado.”
Il ha così concluso: Controparte_1
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, voglia dichiarare inammissibile l'appello e, per l'effetto, lo voglia respingere perché infondato in fatto e diritto;
in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale,. voglia dichiarare intervenuta la prescrizione del diritto, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di indennizzo (15-10-1994) e respingere le domande perché infondate in fatto e diritto, anche per difetto di prova del nesso causale tra danni lamentati e trasfusioni. Con tutte le conseguenze di legge in ordine alle spese ed onorari dei due gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con atto notificato in data 27.9.2016 conveniva in giudizio il Persona_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo la condanna dell'amministrazione al CP_1
risarcimento dei danni subiti dall'attore a causa della patologia epatica, causata da trasfusioni somministrate nel periodo giugno-luglio 1971, stante l'omesso controllo sul sangue destinato alle emotrasfusioni.
Si costituiva il , deducendo l'insussistenza di un comportamento Controparte_1
omissivo imputabile, l' intervenuta prescrizione, il difetto di prova di un nesso causale tra i danni lamentati e le trasfusioni.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3869/2019, rigettava la domanda attorea, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite e di C.T.U., ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto fatto valere.
Il termine decorreva infatti dal momento in cui la parte poteva avere consapevolezza della riconducibilità della patologia o del fatto dannoso all'evento potenzialmente infettante e al più tardi coincideva con la data di deposito dell'istanza di indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992.
pagina 3 di 6 Il Tribunale quindi dava atto che l'attore non aveva fatto riferimento alla presentazione di tale istanza, ma alla cognizione del contagio da epatite HCV in data 5.1.2011, a conclusione di un ciclo mirato di esami diagnostici iniziato nel settembre 2008.
Al momento dell'introduzione del presente giudizio era quindi già decorso il termine di prescrizione, in assenza di precedenti validi atti interruttivi.
In particolare non era rilevante la nota indirizzata al in data Controparte_1
16.5.2013, essendo documentata solo la data di spedizione, ma non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Persona_1
Con il primo motivo ha lamentato l'erroneità dell'assunto del Tribunale circa la mancata prova dell'interruzione della prescrizione con l'atto del 16.5.2013, dato che alcuna contestazione era stata sollevata dal , anche con particolare riferimento alla CP_1
effettiva ricezione della missiva.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato l'omessa compensazione delle spese di lite, che sarebbe stata invece giustificata dalla difficoltà a ricostruire fatti risalenti e dall'espletamento di C.T.U. che avrebbe potuto essere evitata se fosse stata tempestivamente delibata l'eccezione di prescrizione.
Con il terzo motivo è stato censurata la sentenza nella parte in cui veniva fatto riferimento comunque a documentazione che non era stata ammessa, tramite il richiamo alla mancata produzione dell'istanza di indennizzo ex lege n. 210/1992.
3. Il si è costituito, deducendo che, anche se non vi era stata una Controparte_1
specifica contestazione sulla circostanza della ricezione della lettera del 16.5.2013, il aveva sostenuto, in tutto il procedimento di primo grado, la intervenuta CP_1
prescrizione delle richieste risarcitorie, con decorrenza da una data ben anteriore a quella indicata dall'attore e riconosciuta dal Tribunale nel 5.1.2011.
In particolare, il , sin dal deposito della comparsa di costituzione, aveva CP_1
specificato che la decorrenza della prescrizione doveva essere individuata al più tardi nella data di presentazione della domanda di indennizzo.
pagina 4 di 6 Il quindi, eventualmente anche in forma di appello incidentale per il caso di CP_1
accoglimento dell'appello principale sulla interruzione della prescrizione, ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui, ai fini della individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, non era stato tenuto conto della documentazione,
tempestivamente prodotta con la comparsa di costituzione e risposta, che dimostrava l'avvenuta presentazione della domanda d'indennizzo in data 15.10.1994.
Infine il ha ribadito le proprie deduzioni in tema di assenza di colpa e di nesso CP_1
di causalità.
4. La contestazione del dies a quo della prescrizione da parte del è condivisibile CP_1
e comporta l'infondatezza del motivo di appello principale relativo alla individuazione dell'atto interruttivo della prescrizione stessa.
Difatti la presentazione della domanda di indennizzo, di cui alla l. n. 210 del 1992, attesta l'esistenza in capo al malato della consapevolezza che la malattia sia da collegare causalmente con le trasfusioni e, pertanto, segna il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma
1, c.c. (v. Cass. n. 27757/2017),
La domanda di indennizzo, con l'attestazione di deposito in data 22.10.1994, è stata ritualmente allegata alla comparsa di costituzione e risposta, con conseguente infondatezza anche del terzo motivo d'appello, e pertanto la prescrizione quinquennale è spirata in data
22.10.1999, risultando irrilevante la missiva del 13.5.2016.
Nella memoria di replica la difesa degli appellanti ha sostenuto che inizialmente tale documento non era visibile nel fascicolo telematico, ma tale eventualità non sarebbe imputabile al . CP_1
Inoltre pure non condivisibile è l'assunto secondo cui l'esito negativo contenuto nel verbale della CMO confermerebbe che all'epoca mancava una reale consapevolezza della causa della malattia in capo al danneggiato, dato che la stessa presentazione della domanda
è indicativa della convinzione della causa del contagio, non avendo invece alcuna influenza la c.d. “slatentizzazione” del danno epatico solo a partire dal 2008.
pagina 5 di 6 Infine è infondato anche il secondo motivo di appello, relativo all'omessa compensazione delle spese di lite, dato che non rilevano nel caso in esame le generali difficoltà probatorie relative a vicende risalenti né rileva che sia stata compiuta attività
istruttoria pur in presenza di un diritto prescritto, essendo comunque l'instaurazione del giudizio dipesa da una scelta consapevole dell'attore.
5. L'appello deve quindi essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore del delle spese Controparte_1
di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 28.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IL AP AM DI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
AM DI Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
IL AP Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5812 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2025, vertente
TRA
pagina 1 di 6 (C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
), nella qualità di eredi di (C.F. C.F._4 Persona_1 C.F._5
), rappresentati e difesi dall'avv. Renato Mattarelli.
[...]
APPELLANTI E APPELLATI INCIDENTALI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Gli appellanti ha così concluso:
“affinche l'Ecc.ma Corte adita Voglia, in totale riforma della Sentenza n. 3869/2019 del Tribunale di Roma –
Sez. II, G.I. Dott. Alfredo Matteo Sacco del 19.02.19 e depositata in Cancelleria il 20.02.19,
Preliminarmente,
• disporre lo stralcio e la cancellazione dal fascicolo telematico e cartaceo della documentazione depositata in primo grado dall'appellato oltre il termine di cui all'art. 183, comma 6, cpc - II termine;
Accogliere con la miglior formula il presente appello, e respinte tutte le eccezioni e le difese proposte in primo
e secondo grado dal ivi compreso l'appello incidentale, e in riforma della sentenza Controparte_1 impugnata,
• dichiarare tempestiva e comunque non prescritta la domanda attorea ed
• accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione di primo grado.
In subordine,
• chiede compensarsi le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria,
• chiede ammettersi in ogni caso i mezzi istruttori richiesti in primo grado e
disporsi la rinnovazione della CTU.
pagina 2 di 6 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
In ulteriore subordine,
• compensare le spese di primo e secondo grado.”
Il ha così concluso: Controparte_1
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, voglia dichiarare inammissibile l'appello e, per l'effetto, lo voglia respingere perché infondato in fatto e diritto;
in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale,. voglia dichiarare intervenuta la prescrizione del diritto, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di indennizzo (15-10-1994) e respingere le domande perché infondate in fatto e diritto, anche per difetto di prova del nesso causale tra danni lamentati e trasfusioni. Con tutte le conseguenze di legge in ordine alle spese ed onorari dei due gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con atto notificato in data 27.9.2016 conveniva in giudizio il Persona_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo la condanna dell'amministrazione al CP_1
risarcimento dei danni subiti dall'attore a causa della patologia epatica, causata da trasfusioni somministrate nel periodo giugno-luglio 1971, stante l'omesso controllo sul sangue destinato alle emotrasfusioni.
Si costituiva il , deducendo l'insussistenza di un comportamento Controparte_1
omissivo imputabile, l' intervenuta prescrizione, il difetto di prova di un nesso causale tra i danni lamentati e le trasfusioni.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3869/2019, rigettava la domanda attorea, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite e di C.T.U., ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto fatto valere.
Il termine decorreva infatti dal momento in cui la parte poteva avere consapevolezza della riconducibilità della patologia o del fatto dannoso all'evento potenzialmente infettante e al più tardi coincideva con la data di deposito dell'istanza di indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992.
pagina 3 di 6 Il Tribunale quindi dava atto che l'attore non aveva fatto riferimento alla presentazione di tale istanza, ma alla cognizione del contagio da epatite HCV in data 5.1.2011, a conclusione di un ciclo mirato di esami diagnostici iniziato nel settembre 2008.
Al momento dell'introduzione del presente giudizio era quindi già decorso il termine di prescrizione, in assenza di precedenti validi atti interruttivi.
In particolare non era rilevante la nota indirizzata al in data Controparte_1
16.5.2013, essendo documentata solo la data di spedizione, ma non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Persona_1
Con il primo motivo ha lamentato l'erroneità dell'assunto del Tribunale circa la mancata prova dell'interruzione della prescrizione con l'atto del 16.5.2013, dato che alcuna contestazione era stata sollevata dal , anche con particolare riferimento alla CP_1
effettiva ricezione della missiva.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato l'omessa compensazione delle spese di lite, che sarebbe stata invece giustificata dalla difficoltà a ricostruire fatti risalenti e dall'espletamento di C.T.U. che avrebbe potuto essere evitata se fosse stata tempestivamente delibata l'eccezione di prescrizione.
Con il terzo motivo è stato censurata la sentenza nella parte in cui veniva fatto riferimento comunque a documentazione che non era stata ammessa, tramite il richiamo alla mancata produzione dell'istanza di indennizzo ex lege n. 210/1992.
3. Il si è costituito, deducendo che, anche se non vi era stata una Controparte_1
specifica contestazione sulla circostanza della ricezione della lettera del 16.5.2013, il aveva sostenuto, in tutto il procedimento di primo grado, la intervenuta CP_1
prescrizione delle richieste risarcitorie, con decorrenza da una data ben anteriore a quella indicata dall'attore e riconosciuta dal Tribunale nel 5.1.2011.
In particolare, il , sin dal deposito della comparsa di costituzione, aveva CP_1
specificato che la decorrenza della prescrizione doveva essere individuata al più tardi nella data di presentazione della domanda di indennizzo.
pagina 4 di 6 Il quindi, eventualmente anche in forma di appello incidentale per il caso di CP_1
accoglimento dell'appello principale sulla interruzione della prescrizione, ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui, ai fini della individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, non era stato tenuto conto della documentazione,
tempestivamente prodotta con la comparsa di costituzione e risposta, che dimostrava l'avvenuta presentazione della domanda d'indennizzo in data 15.10.1994.
Infine il ha ribadito le proprie deduzioni in tema di assenza di colpa e di nesso CP_1
di causalità.
4. La contestazione del dies a quo della prescrizione da parte del è condivisibile CP_1
e comporta l'infondatezza del motivo di appello principale relativo alla individuazione dell'atto interruttivo della prescrizione stessa.
Difatti la presentazione della domanda di indennizzo, di cui alla l. n. 210 del 1992, attesta l'esistenza in capo al malato della consapevolezza che la malattia sia da collegare causalmente con le trasfusioni e, pertanto, segna il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma
1, c.c. (v. Cass. n. 27757/2017),
La domanda di indennizzo, con l'attestazione di deposito in data 22.10.1994, è stata ritualmente allegata alla comparsa di costituzione e risposta, con conseguente infondatezza anche del terzo motivo d'appello, e pertanto la prescrizione quinquennale è spirata in data
22.10.1999, risultando irrilevante la missiva del 13.5.2016.
Nella memoria di replica la difesa degli appellanti ha sostenuto che inizialmente tale documento non era visibile nel fascicolo telematico, ma tale eventualità non sarebbe imputabile al . CP_1
Inoltre pure non condivisibile è l'assunto secondo cui l'esito negativo contenuto nel verbale della CMO confermerebbe che all'epoca mancava una reale consapevolezza della causa della malattia in capo al danneggiato, dato che la stessa presentazione della domanda
è indicativa della convinzione della causa del contagio, non avendo invece alcuna influenza la c.d. “slatentizzazione” del danno epatico solo a partire dal 2008.
pagina 5 di 6 Infine è infondato anche il secondo motivo di appello, relativo all'omessa compensazione delle spese di lite, dato che non rilevano nel caso in esame le generali difficoltà probatorie relative a vicende risalenti né rileva che sia stata compiuta attività
istruttoria pur in presenza di un diritto prescritto, essendo comunque l'instaurazione del giudizio dipesa da una scelta consapevole dell'attore.
5. L'appello deve quindi essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore del delle spese Controparte_1
di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 28.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IL AP AM DI
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