Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/06/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4365 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. MEZZASALMA
MARIATERESA, (C.F.: ), telefax: 090363542, C.F._2
pec: e presso il cui studio in Messina, Email_1
viale Giostra, n. 43, isol. 487, è elettivamente domiciliata;
PARTE
RICORRENTE
E nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, residente a [...]
n.2D; PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
1
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
25.10.2024, premesso che da una relazione Parte_1
sentimentale con era nato, in data 21.01.2015, il figlio Controparte_1
che la convivenza era cessata nel mese di Controparte_2
febbraio 2019; che il figlio minore aveva sempre vissuto con la madre anche dopo che quest'ultima, interrotta la convivenza, si era trasferita a
Nizza di Sicilia in una casa di proprietà della sua famiglia di origine;
che il
, anche prima della cessazione della convivenza, si era sempre CP_1
sottratto ad ogni compito di cura del figlio ed era solito stare fuori da casa per farvi rientro spesso in tarda notte, in stato di alterazione psicofisica;
che ella era disoccupata e percepiva solamente il reddito di inclusione e l'assegno unico per il figlio di importo pari a circa € 190,00; che il CP_1
lavorava presso un'azienda edile ma ella non ne conosceva il reddito;
che i nonni paterni erano stati sempre molto presenti ed affettuosi ed a settimane alterne il figlio minore trascorreva l'intero fine settimana con loro ma sovente non coglieva neppure questa occasione per Controparte_1
stare con il figlio;
che ella aveva recentemente appreso che a
[...]
era stata applicata dal giudice penale una misura cautelare, con CP_1
possibilità, però, di recarsi al lavoro;
che ella dal 2020 aveva intrapreso una relazione sentimentale con altro uomo, sfociata in una convivenza, e da tale unione era nato un altro figlio;
che il nonno paterno contribuiva al mantenimento del nipote versando la somma di € 200,00 mensili e partecipava anche alle spese per il corso di lingua inglese, per il doposcuola, per i buoni pasto e per l'attività di un'associazione folcloristica;
tutto ciò premesso, chiedeva che il figlio minore fosse Controparte_2
affidato in via esclusiva alla madre, che fossero disciplinate le visite del padre e che fosse posto a carico di l'obbligo di Controparte_1
2 contribuire al suo mantenimento mediante la corresponsione della somma mensile di € 500,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 27.11/03.12.2024.
All'udienza del 18.02.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza del resistente, il quale, benché ritualmente citato, non si era costituito. In tale sede la ricorrente ribadiva che il si disinteressava totalmente del figlio, non chiedeva di lui e non CP_1
lo cercava;
evidenziava, inoltre, che lei non riusciva a condividere con il le decisioni nell'interesse del figlio, soprattutto in ambito CP_1
scolastico e sanitario, e ciò stava creando sempre maggiori problemi.
Il Giudice delegato, dichiarata la contumacia del resistente, e provvedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c.; in particolare, affidava il figlio minore nato a [...] in Controparte_2
data 21.01.2015, in via esclusiva alla madre;
attribuiva alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., comma 3, la facoltà di adottare da sola le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
disponeva che Controparte_1
potesse vedere e tenere con sé il figlio minore il sabato o la domenica per la durata di tre ore solo alla presenza della madre o di altri congiunti individuati dalla madre;
poneva a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a la somma mensile di € 150,00 a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento del figlio, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
disponeva che le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore fossero sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno;
richiedeva al Servizio Sociale del Comune di Nizza di Sicilia accertare le condizioni socio familiari di vita del minore
[...]
verificando che non vi siano situazioni di potenziale Controparte_2
3 pregiudizio, di esaminare la qualità del rapporto tra la minore con il padre e di valutare la capacità di quest'ultimo a svolgere in modo adeguato i compiti genitoriali;
richiedeva all'INPS di Messina ed all'Agenzia delle
Entrate di Messina di fornire informazioni sulla posizione contributiva e previdenziale nonché sui redditi dichiarati da negli Controparte_1
ultimi tre anni;
richiedeva alla Stazione dei Carabinieri di Santa Teresa di
Riva di fornire informazioni su moralità e condotta di
[...]
CP_1
Acquisite le informazioni richieste, all'udienza del 19.06.2025 il
Giudice delegato, ritenendo che la causa fosse matura per la decisione invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e, avendo questi rinunciato alla concessione dei termini previsti dall'art. 473 bis .28 c.p.c., riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che con riferimento all'affidamento del minore nato a [...] in data [...], ed alle Controparte_2
visite del padre possa essere confermato quanto disposto con l'ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. emessa all'udienza del 18.02.2025. Come rilevato in detta ordinanza, l'art. 337 quater c.c. stabilisce che il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”. Il legislatore non ha chiarito, nondimeno, in via generale in quali casi l'affidamento condiviso, previsto in via generale dall'art. 337 ter c.c. come modalità “ordinaria” di affidamento, possa configurarsi come contrario all'interesse del minore ed è stata la giurisprudenza ad individuare i casi nei quali appare preferibile disporre l'affidamento monogenitoriale, fermo restando che di tale scelta occorre dare esaustiva e congrua motivazione. Orbene, nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, è stato sottolineato che
4 l'affidamento condiviso non va disposto quando, per qualsiasi motivo, non sia possibile quella collaborazione tra i genitori che è indispensabile perché
l'affidamento condiviso non si risolva in un pregiudizio per la prole, paralizzando le scelte da assumere, nonché quando, a prescindere dall'esistenza o meno di un'armonia tra i genitori, uno di questi appaia gravemente inidoneo, per qualsiasi motivo (ad esempio, gravi carenze nella capacità genitoriale eventualmente desumibili anche dalla condotta tenuta caratterizzata da disinteresse affettivo) ad assolvere convenientemente al proprio ruolo educativo.
Orbene, nel caso in esame ricorre proprio quest'ultima ipotesi, poiché la ha allegato il disinteresse mostrato dal padre nel corso Pt_1
dei numerosi anni ormai intercorsi dalla cessazione della unità familiare e tale circostanza appare avvalorata dal fatto che non si è Controparte_1
presentato neppure all'odierna udienza e, comunque, non ha mai formulato domande per una disciplina dei rapporti tra lui ed il figlio minore convivente con la madre. Inoltre, dalle indagini sociali espletate, compendiate nella relazione del Servizio Sociale del Comune di Nizza di
Sicilia del 29.04.2025, emerge che il bambino non ha rapporti con il padre, ma esclusivamente con i nonni paterni, che frequenta con regolarità, e che le condizioni di vita del minore sono ottimali, ricevendo il bambino dalla madre, con la quale il minore ha un profondo legame affettivo, tutte le cure di cui ha bisogno, ed essendo lo stesso ben inserito nel nucleo familiare materno, composto anche da una sorellina e dal compagno della madre, con i quali vi è un rapporto armonioso. Infine, va osservato che il disinteresse mostrato da nei confronti del figlio si iscrive in una Controparte_1
complessiva condotta caratterizzata da insofferenza all'assunzione delle responsabilità derivanti dalle scelte di vita compiute, tanto che dalle informazioni acquisite presso i Carabinieri del suo luogo di residenza
5 emerge che lo stesso è soggetto di scarsa condotta morale e civile: tratto in arresto due volte per furto di gasolio e più volte denunciato per violazione degli obblighi imposti dall'A.G., pare che faccia uso di stupefacenti.
L'ordinanza del 18.02.2025 va, poi, confermata anche nella parte in cui è stata attribuita alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., comma 3, la facoltà di adottare da sola le decisioni di maggiore interesse, atteso che il disinteresse mostrato dal potrebbe determinare una situazione di CP_1
paralisi gestionale, proprio con riferimento alle decisioni più rilevanti per la vita del figlio, con la possibilità di arrecare un grave pregiudizio alla prole.
Riguardo al mantenimento del figlio, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, a seguito della disgregazione della unità familiare, anche nella ipotesi di famiglia di fatto, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363); ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore (Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300).
Nel caso in esame, vivendo il figlio prevalentemente insieme alla madre, che si fa carico delle sue esigenze, occorre che il padre contribuisca al suo mantenimento mediante il versamento di un assegno mensile.
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art. 337 ter c.c. che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri
6 che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Riguardo alle esigenze del figlio va osservato che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione dei figli, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c. e dall'art. 316 bis c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.
Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n.
11414); ciò significa che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore, salvo che esse non siano tali da mutare radicalmente la capacità economica complessiva dei genitori, mentre il principio di proporzionalità, pur imponendo di effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, in relazione alle esigenze attuali dei figli ed al tenore di vita da questi goduto (Cass. civ. 16.09.2020 n. 19299), non determina la necessità di una stretta correlazione tra il dovere di provvedere ai bisogni del figlio, derivante dal rapporto stesso di filiazione, e le capacità economiche dell'altro genitore.
Nel caso in esame, il risulta titolare di impresa artigiana e CP_1
nel 2024, ultimo anno del quale si hanno informazioni, ha percepito un reddito lordo di € 13.811,25, sostanzialmente analogo a quello percepito
7 negli anni precedenti. In tale situazione la misura dell'assegno per il mantenimento del figlio può essere allora determinata, con decorrenza dalla instaurazione del presente giudizio, nella somma mensile di € 200,00, adeguata tanto alle risorse economiche del soggetto obbligato quanto ai bisogni del figlio, somma che è rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT.
Entrambi i genitori dovranno, poi, provvedere alle spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili in misura pari al 50 %.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte resistente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 39,80 per spese non imponibili ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed €
1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 ter c.c. e 316 c.c., affida il figlio minore
[...]
nato a Messina in data [...], in [...] esclusiva alla Controparte_2
madre; attribuisce alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., comma 3, la facoltà di adottare da sola le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
dispone che possa vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1
minore il sabato o la domenica per la durata di tre ore solo alla presenza della madre o di altri congiunti individuati dalla madre;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a sin Controparte_1 Parte_1
dalla data di proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, la
8 somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
dispone che le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno;
condanna
[...]
al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1
processuali, che liquida in complessivi € 39,80 per spese non imponibili ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, €
602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 21/06/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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