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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 4283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4283 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 26495/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 12/07/2023, discussa nella Camera di ConIGlio del 7.05.2025, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avvocato Raffaella Cossi, presso il cui studio in Milano, Via San Vincenzo 18/A, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Umberto Antonio De Filippis, presso il cui studio in L.go
Augusto n. 3, Milano, è elettivamente domiciliato,
PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 05.09.2023
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1 pagina 1 di 12 “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, con tutti i provvedimenti di corollario;
2) disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
3) assegnare la casa coniugale alla IG.ra , rimanendo in capo al marito l'accollo delle Pt_1 rate di mutuo sulla stessa gravanti;
4) disporre che il padre possa incontrare la figlia minore a weekend alternati (dal sabato mattina sino alla domenica sera dopo cena, con rientro non oltre le ore 20.30), in aggiunta a due pomeriggi infrasettimanali (dall'uscita di scuola fino alla sera dopo cena, con rientro non oltre le ore 20.30);
- durante le vacanze natalizie: dalla fine della scuola fino alla Vigilia, con un genitore;
dal 25 al dicembre al 1° gennaio con l'altro e poi dal 1° gennaio al 6 gennaio incluso con il genitore che ha trascorso il primo periodo. Salvo diversi accordi scritti;
- vacanze pasquali ed altre festività: ad anni alterni;
- ponti accorpati al week end di spettanza del genitore;
- due settimane durante le vacanze estive;
5) disporre un contributo al mantenimento della figlia da parte del padre dell'importo mensile di non meno di 600,00 euro mensili (oltre rivalutazione ISTAT) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Linee Guida in vigore presso il Tribunale di
Milano.
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio in caso di opposizione.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Si richiamano tutti i documenti prodotti.
- Si rinnova la richiesta di ammissione delle prove dedotte dalla scrivente nel ricorso introduttivo e nelle memorie ex art. 473-bis.37, comma 1 e comma 3, c.p.c., che si intendono riportate e richiamate nel presente atto a costituirne parte integrante”
Per : Controparte_1
“1) previa conferma dei provvedimenti adottati ex 473-bis.22, comma 1 c.p.c. di cui all'ordinanza del 21.12.2023, pronunciare la separazione personale dei coniugi per intollerabilità della prosecuzione della convivenza, respingendo la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla IGnora , perché infondata in fatto e in diritto;
Parte_1 2) disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, come da provvedimenti adottati ex 473-bis.22, comma 1 c.p.c. di cui all'ordinanza del 21.12.2023, ovvero:
- affidamento della figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre in Corsico via XXV Aprile 9/11, con possibilità del padre di tenere con sé la figlia a weekend alternati (dal sabato mattina sino alla domenica sera dopo cena, con Per_1 rientro non oltre le ore 20.30), in aggiunta a due pomeriggi infrasettimanali (dall'uscita di scuola fino alla sera dopo cena, con rientro non oltre le ore 20.30); durante le vacanze natalizie: dalla fine della scuola fino alla Vigilia, con un genitore;
dal 25 al dicembre al 1° gennaio con l'altro e poi dal 1° gennaio al 6 gennaio incluso con il genitore che ha trascorso il primo periodo;
per l'intero periodo di pasqua in modo alternato con la madre;
per due settimane durante le vacanze estive;
- versamento a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro 400,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e corresponsione alla madre il 50% delle spese straordinarie, così come predeterminate dai provvedimenti adottati ex 473-bis.22, comma 1 c.p.c. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
In via istruttoria pagina 2 di 12 Si chiede l'interrogatorio formale della IG.ra (su tutti i capitoli dedotti) e prova per Parte_1 testi sulle seguenti circostanze precedute dall'espressione “vero che”: 1) Durante la vita matrimoniale e quella prematrimoniale la IG.ra impediva al IG. Pt_1 [...]
di allacciare qualsivoglia relazione amicale anche nei confronti di soggetti di sesso maschile, CP_1 allontanandolo da tutte le amicizie pregresse, senza concedergli spazi per curare hobbies o qualsivoglia relazione sociale. (testi , , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
)
[...]
2) Il IG. si occupa di certificare il buon funzionamento di applicativi software e seguire le CP_1 fasi di rilascio in produzione, attività che spesso per sua natura deve avvenire in orari in cui non si creino disagi ai fruitori di tali applicazioni e dunque spesso un tempo rientrava a casa dal lavoro nelle ore serali, anche 20:00/20:30 (testi , , Testimone_5 Tes_6 [...]
). Tes_7
3) Oggi il IG. usufruisce di un orario di lavoro flessibile in smart working che gli consente CP_1 di lavorare da casa il lunedì, mercoledì, giovedì e di potere andare a prelevare tranquillamente la figlia all'uscita da scuola (anche il venerdì perché finisce di lavorare alle h 15:00; la figlia esce infatti da scuola alle h 16:30).
4) La IG.ra dal canto suo, due volte a settimana deve invece recarsi a lavoro il pomeriggio Pt_1 dalle 17 alle 19:00 lasciando la figlia in custodia alla baby sitter.
5) La IG.ra che è insegnante di scuola primaria, a chiusura dell'anno scolastico senza Pt_1 oramai interpellare il marito si trasferisce con la bambina per tutto il mese di Luglio ed Agosto a Napoli presso l'abitazione dei suoi genitori e così fa anche per tutte le festività natalizie e pasquali. (testi , , , ) Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
6) La IG.ra è insegnante di scuola primaria con turni di lavoro spalmati su 24h Pt_1 settimanali. (testi , , ) Testimone_1 Tes_3 Testimone_4
7) La IG.ra impedisce al marito di accudire la figlia volendo sempre assumere in proprio Pt_1 ogni decisione sulla educazione della medesima. (testi , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, )
[...] Testimone_4
8) La figlia lo scorso anno aveva necessità di sottoporsi ad un intervento alle adenoidi e la Per_1 IG.ra , contro la volontà del marito, insistette per portare la bambina a Napoli per farla Pt_1 sottoporre a detto intervento. (testi , , , ) Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
9) La IG.ra , contro il parere del IG. ha poi preteso di partorire la figlia a Pt_1 CP_1
ZU (vicino al luogo di residenza dei genitori di lei) anziché a Milano, ivi rimanendovi parecchi mesi dopo il parto, costringendo il marito ad estenuanti viaggi Milano-ZU per potere stare vicino alla figlia appena nata. (testi , , ) Testimone_1 Tes_3 Testimone_4
10) La IG.ra non ha assecondato la volontà del marito di mandare la figlia al nido, ma ha CP_1 preferito che la figlia fosse affidata alle cure di una baby sitter. (testi , Testimone_1 Tes_8
, , )
[...] Tes_3 Testimone_4
11) La IG.ra , nonostante la contrarietà del IG. , continua a far dormire la figlia Pt_1 CP_1
nel letto matrimoniale. (testi , , ) Per_1 Testimone_1 Tes_3 Testimone_4
12) La figlia nulla fa se non dietro il permesso e il placet della madre e per qualunque cosa, Per_1 anche la più irrilevante, foss'anche uscire per andare a fare un giro al parco o prendere un gelato, la piccola riferisce sempre che deve prima chiedere il permesso alla mamma. (testi Per_1 Tes_1
, , )
[...] Tes_3 Testimone_4
13) Il IG. alla improvvisa morte della madre fu costretto a recarsi a Napoli per alcune CP_1 settimane per i funerali, ma anche per gestire tutte una serie di situazioni quali funerale, accertamenti tecnici, autopsie, relazioni medico legali, causa civile, questioni legali, gestione della casa della madre e di tutti gli affari connessi. (testi , , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
) Testimone_4
pagina 3 di 12 14) Il IG. in quella tragica occasione chiese alla moglie di stargli vicino fisicamente e CP_1 moralmente, ma la moglie gli intimò che avrebbe dovuto fare immediatamente ritorno a Milano. (testi , , , ) Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
15) Tra giugno e luglio del 2023 il IG. è stato ricoverato presso Ospedale San Paolo di CP_1
Milano rimanendo in ospedale per circa una settimana;
in detta occasione chiese alla moglie di recapitargli in ospedale della biancheria, ma questa rispose che non poteva adducendo una serie di scusanti e dunque fu costretto a chiedere l'aiuto del cugino. (testi , Testimone_1 Tes_2
, , )
[...] Tes_3 Testimone_4
16) Il IG. in detta occasione fu allora costretto ad ordinare tutto il necessario on line e CP_1 farlo recapitare a casa di suo cugino, che poi glielo portò in ospedale. (teste ) Testimone_2
17) Negli ultimi tempi il IG. oramai trascorreva le festività Natalizie da solo in quanto la CP_1 moglie con la figlia preferiva restare con i propri genitori (testi , Testimone_1 Tes_2
, , ).
[...] Tes_3 Testimone_4
18) La IG.ra non voleva che la figlia facesse visita ai nonni paterni che di fatto la Pt_1 Per_1 videro molto di rado. (testi , , , ) Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
19) Il 17.5.2022 piangeva ininterrottamente e con insistenza nella sua cameretta perché Per_1 voleva vedere dei cartoni-animati in televisione, allorquando il IG. ritenne opportuno CP_1 recarsi dalla figlia per calmarla, ma la IG.ra , gli si scaraventò letteralmente
contro
Pt_1 cingendogli un braccio attorno al corpo per fermarlo. (testi , , Testimone_1 Tes_3 Tes_4
)
[...]
20) In tali circostanze di tempo e luogo il IG. con un gesto istintivo alzò il braccio per CP_1 allontanare la IG.ra e questa rovinò al suolo ed il IG. si precipitò in cucina a Pt_1 CP_1 recuperare uno straccio e prestarle soccorso. (testi , , ) Testimone_1 Tes_3 Testimone_4
21) Il IG. ha sempre portato la famiglia nei week end, in pizzeria, al ristorante, al cinema, CP_1 in vacanza. (testi , , , ) Testimone_1 Tes_3 Testimone_4 Testimone_2
22) L'immobile ereditato dal IG. classe A2 (abitazione civile), in comproprietà con la CP_1 sorella è privo di licenza edilizia, gravato da un'ordinanza comunale di immissione nel possesso dei beni al patrimonio comunale a causa di un abuso edilizio non sanato dai genitori e non è locato, ma in attesa di far eseguire i lavori e pagare le pratiche urbanistiche per ottenere la citata licenza edilizia per ristrutturare completamente gli interni, le facciate, i balconi ed il tetto. (teste
Geom. , Gragnano (NA). Testimone_9
Si indicano a testimonio, eventualmente da escutersi a mezzo prova delegata: , Testimone_1 via Torquato Tasso 17 80054 Gragnano (NA), , via Torquato Tasso 17 80054 Gragnano Tes_3
(NA), , Via Savorita n. 3, Castellamare di Stabia (NA), Geom. , Testimone_4 Testimone_9
Gragnano (NA), , via Ulisse Dini 8, Milano, , via Padova 17 Testimone_2 Testimone_5
20127 Milano, , via Parmenide 5 20128 Milano, , Via Aldo Moro Tes_6 Testimone_7 n. 2, Buccinasco (MI).”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio a Salerno in Parte_1 Controparte_1
data 28.08.2013, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Salerno al n. 161, parte 2, serie A, ufficio 1, anno 2013.
Dall'unione è nata la figlia il 02.09.2017. Per_1
pagina 4 di 12 Con ricorso depositato il 12/07/2023, la ricorrente domandava la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra con Pt_1
pagamento del mutuo da parte del marito, la regolamentazione delle frequentazioni paterne con la figlia a weekend alternati oltre a due pomeriggi infrasettimanali, un contributo paterno al mantenimento della figlia dell'importo mensile di 800,00 euro mensili oltre al 70% delle spese straordinarie.
In data 25.10.2023 si costituiva il resistente il quale, contestando integralmente la ricostruzione di controparte, domandava la pronuncia della separazione, il rigetto della richiesta di addebito di parte ricorrente, l'affido condiviso della minore con collocamento alternato come da piano genitoriale depositato, l'assegnazione della casa coniugale al IG. spese Controparte_1
straordinarie per la figlia suddivise al 50% tra i coniugi.
All'udienza del 19.12.2023, il Giudice delegato, sentite le parti e tentata inutilmente la conciliazione, sentiti altresì i difensori, riservava la decisione.
Con ordinanza del 21.12.2023, il Giudice delegato, a scioglimento della riserva, adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
“1. AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto. Ricorda ai coniugi che, anche in caso di separazione personale dei genitori, la prole ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale
2. AFFIDA la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre in Corsico via XXV Aprile 9/11, dove avrà residenza anagrafica.
3. DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia a weekend alternati (dal sabato Per_1
mattina sino alla domenica sera dopo cena, con rientro non oltre le ore 20.30), in aggiunta a due pomeriggi infrasettimanali (dall'uscita di scuola fino alla sera dopo cena, con rientro non oltre le ore 20.30); durante le vacanze natalizie: dalla fine della scuola fino alla Vigilia, con un genitore;
dal 25 al dicembre al 1° gennaio con l'altro e poi dal 1° gennaio al 6 gennaio incluso con il genitore che ha trascorso il primo periodo;
per l'intero periodo di pasqua in modo alternato con la madre;
per due settimane durante le vacanze estive;
4. ASSEGNA la casa coniugale sita in Corsico, via XXV Aprile n. 9/11 alla madre, inclusi gli arredi
e le pertinenze, disponendo che il padre lasci l'abitazione entro il termine di 45 giorni;
pagina 5 di 12
5. PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro
400,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di gennaio 2024
6. PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate: [omissis…]
7. DISPONE che i servizi sociali del Comune di Corsico prendano in carico il nucleo familiare, svolgendo ampia indagine psicodiagnostica atta a valutare le capacità genitoriali delle parti, con deposito di relazione entro il 30 marzo 2024.
8. DISPONE che il padre depositi in forma integrale la sentenza di patteggiamento;
9. RIGETTA le altre istanze istruttorie.”
All'udienza del 10.04.2024, il Giudice delegato, sentite le parti, le quali comunicavano l'avvenuto rilascio paterno della casa coniugale, lette le relazioni di aggiornamento, disponeva che i
Servizi sociali procedessero alla valutazione pedagogico-educativa della minore, al monitoraggio anche sul rispetto del calendario delle frequentazioni paterne e invitava le parti a intraprendere un percorso di mediazione.
All'udienza del 27.06.2024, il Giudice, preliminarmente, dichiarava non ammissibili i documenti depositati da parte ricorrente in data 27 giugno 2024 e concedeva la richiesta proroga ai
Servizi sociali per il deposito della relazione.
All'udienza del 21.10.2024, il G.D., sentite le parti, dato atto della mancanza di relazione aggiornata e dettagliata, disponeva che i Servizi completassero gli accertamenti.
All'udienza del 23.01.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il G.D., disponeva che i Servizi sociali di Corsico provvedessero al deposito della relazione della educatrice
Dott.ssa assegnava termine per il deposito degli atti conclusivi del processo e fissava udienza Per_2
di rimessione in decisione.
All'udienza del 10.04.2024, il G.D. rimetteva la causa al collegio.
La causa era discussa e decisa nella camera di conIGlio del 21 maggio 2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte. Si devono pertanto rigettare le istanze istruttorie formulate da ambo le parti, richiamando le motivazioni di cui all'ordinanza del 21.12.2023 del Giudice delegato.
pagina 6 di 12 Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e la documentazione depositata dalle parti consentono di poter assumere una motivata decisione in ordine all'addebito, alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il tenore delle rispettive allegazioni e il fallimento del tentativo di conciliazione, sono elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione del rapporto di coniugio. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'addebito della separazione
Il Collegio ritiene sia stata raggiunta la prova dell'addebitabilità della cessazione del rapporto di coniugio al resistente. Invero, sono stati ampiamente provati i presupposti di legge per la pronuncia dell'addebito. In primo luogo, è stata dimostrata la violazione dell'obbligo di fedeltà alla moglie, e, secondariamente, è stato provato il nesso di causalità tra il comportamento del resistente e la crisi del rapporto tra le parti.
Sebbene, invero, per tutta la durata della relazione, secondo la ricostruzione offerta dalla stessa ricorrente, la IGnora già nutrisse forti dubbi sulla fedeltà coniugale del marito, la cronologia degli eventi dimostra come la notizia della sentenza di patteggiamento del marito per atti persecutori nei confronti della collega di lavoro, abbia assunto un ruolo determinante nella rottura definitiva del rapporto di fiducia che legava la IGnora al marito.
La scoperta, nel dicembre 2022, di un provvedimento del GIP di Milano attestante le condotte persecutorie poste in essere dal marito per le quali era stato sottoposto a procedimento penale, con sentenza risalente al mese di luglio 2022, ha condotto la IGnora a presentare ricorso, nel luglio
2023, per chiedere la pronuncia della separazione dal marito. La gravità delle condotte poste in essere dal marito e la loro reiterazione negli anni – dal 2016 al 2021-, anche a seguito di un precedente ammonimento del Questore, ricevuto dal IG. nel 2019, del quale la IGnora era CP_1
ugualmente venuta a conoscenza, hanno verosimilmente reso la ricorrente cosciente dell'irrecuperabilità del rapporto.
Si deve ritenere, pertanto, accertato il nesso di causalità con la crisi matrimoniale, dal momento che la IGnora, anche avesse deciso di “tollerare” eventuali tradimenti del marito, del quale già sospettava in costanza di matrimonio e prima ancora della nascita della figlia, ha ritenuto irrimediabilmente lesa la fiducia nei confronti del IG. solo alla notizia della definitività del CP_1
pagina 7 di 12 provvedimento penale, che accertava incontrovertibilmente la colpevolezza del marito, anche alla luce della particolare riprovevolezza delle condotte penali ascritte allo stesso.
Non si può, al contrario, ritenere, come sostiene il marito, che il vincolo affettivo tra i coniugi era reciprocamente venuto meno da tempo, non avendo il resistente offerto alcuna prova a fondamento di tale asserzione.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti provvisori in materia di responsabilità genitoriale adottati dal Giudice delegato, come domandato concordemente dalle parti, non essendo state allegate sopravvenienze nei rapporti tra le parti e la minore.
Deve, pertanto, essere affidata la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori Per_1
con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, a lei assegnata, sita in Corsico via XXV Aprile 9/11, e frequentazioni paterne a weekend alterni oltre a due pomeriggi infrasettimanali, non essendo emerse situazioni di potenziale di pregiudizio per il benessere della minore, ed essendosi dimostrate entrambe le parti dotate di buone risorse genitoriali, specialmente dal momento del rilascio paterno della casa coniugale. Dalle indagini sul nucleo effettuate dai
Servizi sociali incaricati, risultano, tuttavia, alcune fragilità nella minore, che necessitano di supporto specialistico, oltre che una residua conflittualità tra le parti, che, sebbene non comprometta le capacità educative, necessita di monitoraggio e sostegno.
Pertanto, si incaricano i Servizi sociali di Corsico a proseguire negli interventi di supporto alla minore e alla coppia e di avviare quelli ritenuti opportuni, tra cui, come dagli stessi indicato, una consultazione psicologica per , al fine di valutare i reali bisogni della piccola;
un intervento di Per_1
educativa domiciliare presso entrambe le abitazioni dei genitori finalizzato a costituire un ponte tra i due contesti di vita e a sostenere la relazione tra e i genitori, rafforzando gli elementi positivi Per_1
presenti; un monitoraggio psicosociale in modo da supportare la IGnora e il IGnor Pt_1 [...] nell'espletamento della loro genitorialità in questa fase di separazione. CP_1
Rispetto ai genitori, il Tribunale, seppur preso atto del rifiuto materno, ritiene di invitare le parti ad intraprendere una mediazione familiare, come già precedentemente indicato dal Tribunale e suggerito dai Servizi sociali, per supportarle nella comunicazione tra loro e nel trovare delle linee pedagogiche comuni, evitando di coinvolgere la minore in triangolazioni strumentali.
Il mantenimento della figlia minore
La ricorrente ha chiesto l'aumento del contributo paterno per la figlia a euro 600,00 mensili, mentre il padre ha domandato la conferma dei provvedimenti provvisori che stabilivano un pagina 8 di 12 contributo mensile di euro 400,00. Il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti adottati dal
Giudice delegato in data 21.12.2023 in punto economico.
La IGnora è insegnante e guadagna 1.700,00 euro mensili su 12 mesi. Il IGnore è dipendente
BNP con stipendio di euro 2.800 circa per dodici mensilità (modello 730 2023 relativo al 2022 – ultimo dato reddituale disponibile) . La busta paga relativa ad una sola mensilità -febbraio 2025-, allegata dal resistente, non fa fede ai fini della valutazione dei redditi complessivi dello stesso. Egli sostiene un mutuo di euro 430,00 per la casa coniugale, assegnata alla madre che la abita con la figlia, ed ha ricevuto un risarcimento danno iure hereditario per circa 200.000,00 euro.
Successivamente all'ordine di rilascio della casa coniugale, sostiene il pagamento del mutuo per la nuova casa ove è andato ad abitare, per un importo mensile di euro 450,00.
Alla luce delle condizioni economiche delle parti così ricostruite, dalle quali risulta un'evidente disparità salariale, parzialmente riequilibrata dalle spese abitative che il resistente sostiene per le due abitazioni, dalle quali la ricorrente è totalmente esentata, e tenuto conto altresì dei tempi limitati di frequentazione del padre con la figlia, si ritiene equo e congruo il versamento paterno alla IGnora di un contributo al mantenimento di dell'importo di euro 400,00 mensili. Per_1
Le medesimi ragioni giustificano la ripartizione al 50% tra le parti delle spese straordinarie.
Le spese di lite
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, devono essere poste a carico del resistente per 1/3, vista la sua posizione di soccombenza in punto di addebito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Rigetta le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti;
2. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 c.c. dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio a Salerno in data 28.08.2013, Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Salerno al n. 161, parte 2, serie A, ufficio 1, anno 2013;
3. Addebita la separazione, ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c., al IGnor;
Controparte_1
4. Affida la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre in Corsico via XXV Aprile 9/11, dove avrà residenza anagrafica;
5. Dispone che il padre possa tenere con sé la figlia a weekend alternati (dal sabato Per_1
mattina sino alla domenica sera dopo cena, con rientro non oltre le ore 20.30), in aggiunta a pagina 9 di 12 due pomeriggi infrasettimanali (dall'uscita di scuola fino alla sera dopo cena, con rientro non oltre le ore 20.30); durante le vacanze natalizie: dalla fine della scuola fino alla Vigilia, con un genitore;
dal 25 al dicembre al 1° gennaio con l'altro e poi dal 1° gennaio al 6 gennaio incluso con il genitore che ha trascorso il primo periodo;
per l'intero periodo di pasqua in modo alternato con la madre;
per due settimane durante le vacanze estive;
6. Assegna la casa coniugale sita in Corsico, via XXV Aprile n. 9/11 alla madre, inclusi gli arredi e le pertinenze;
7. Dispone che i Servizi sociali del Comune di Corsico proseguano l'attività di monitoraggio sul nucleo, sull'andamento delle frequentazioni paterne e sullo stato psico-fisico della minore, avviando tutti gli interventi ritenuti opportuni nell'interesse di , tra cui l'avvio Per_1
di un percorso psicologico per la minore e l'educativa domiciliare sulle abitazioni di entrambe le parti;
8. Invita le parti a intraprendere un percorso di mediazione;
9. Pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro
400,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di gennaio
2024;
10. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie per la figlia così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)
pagina 10 di 12 dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
11. Compensa le spese di lite nella misura di 2/3;
12. Condanna al pagamento della quota complessiva di 1/3 delle spese di Controparte_1
lite, quota quantificata in euro 2.400,00, oltre Iva, Cpa e spese generali;
13. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Salerno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Si comunichi ai Servizi sociali del Comune di Corsico (MI).
Così deciso in Milano, nella camera di conIGlio del 21 maggio 2025.
pagina 11 di 12 Il Giudice rel. est. dott. Giuseppe Gennari
Il Presidente
dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 12/07/2023, discussa nella Camera di ConIGlio del 7.05.2025, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avvocato Raffaella Cossi, presso il cui studio in Milano, Via San Vincenzo 18/A, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Umberto Antonio De Filippis, presso il cui studio in L.go
Augusto n. 3, Milano, è elettivamente domiciliato,
PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 05.09.2023
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1 pagina 1 di 12 “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, con tutti i provvedimenti di corollario;
2) disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
3) assegnare la casa coniugale alla IG.ra , rimanendo in capo al marito l'accollo delle Pt_1 rate di mutuo sulla stessa gravanti;
4) disporre che il padre possa incontrare la figlia minore a weekend alternati (dal sabato mattina sino alla domenica sera dopo cena, con rientro non oltre le ore 20.30), in aggiunta a due pomeriggi infrasettimanali (dall'uscita di scuola fino alla sera dopo cena, con rientro non oltre le ore 20.30);
- durante le vacanze natalizie: dalla fine della scuola fino alla Vigilia, con un genitore;
dal 25 al dicembre al 1° gennaio con l'altro e poi dal 1° gennaio al 6 gennaio incluso con il genitore che ha trascorso il primo periodo. Salvo diversi accordi scritti;
- vacanze pasquali ed altre festività: ad anni alterni;
- ponti accorpati al week end di spettanza del genitore;
- due settimane durante le vacanze estive;
5) disporre un contributo al mantenimento della figlia da parte del padre dell'importo mensile di non meno di 600,00 euro mensili (oltre rivalutazione ISTAT) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Linee Guida in vigore presso il Tribunale di
Milano.
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio in caso di opposizione.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Si richiamano tutti i documenti prodotti.
- Si rinnova la richiesta di ammissione delle prove dedotte dalla scrivente nel ricorso introduttivo e nelle memorie ex art. 473-bis.37, comma 1 e comma 3, c.p.c., che si intendono riportate e richiamate nel presente atto a costituirne parte integrante”
Per : Controparte_1
“1) previa conferma dei provvedimenti adottati ex 473-bis.22, comma 1 c.p.c. di cui all'ordinanza del 21.12.2023, pronunciare la separazione personale dei coniugi per intollerabilità della prosecuzione della convivenza, respingendo la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla IGnora , perché infondata in fatto e in diritto;
Parte_1 2) disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, come da provvedimenti adottati ex 473-bis.22, comma 1 c.p.c. di cui all'ordinanza del 21.12.2023, ovvero:
- affidamento della figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre in Corsico via XXV Aprile 9/11, con possibilità del padre di tenere con sé la figlia a weekend alternati (dal sabato mattina sino alla domenica sera dopo cena, con Per_1 rientro non oltre le ore 20.30), in aggiunta a due pomeriggi infrasettimanali (dall'uscita di scuola fino alla sera dopo cena, con rientro non oltre le ore 20.30); durante le vacanze natalizie: dalla fine della scuola fino alla Vigilia, con un genitore;
dal 25 al dicembre al 1° gennaio con l'altro e poi dal 1° gennaio al 6 gennaio incluso con il genitore che ha trascorso il primo periodo;
per l'intero periodo di pasqua in modo alternato con la madre;
per due settimane durante le vacanze estive;
- versamento a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro 400,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e corresponsione alla madre il 50% delle spese straordinarie, così come predeterminate dai provvedimenti adottati ex 473-bis.22, comma 1 c.p.c. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
In via istruttoria pagina 2 di 12 Si chiede l'interrogatorio formale della IG.ra (su tutti i capitoli dedotti) e prova per Parte_1 testi sulle seguenti circostanze precedute dall'espressione “vero che”: 1) Durante la vita matrimoniale e quella prematrimoniale la IG.ra impediva al IG. Pt_1 [...]
di allacciare qualsivoglia relazione amicale anche nei confronti di soggetti di sesso maschile, CP_1 allontanandolo da tutte le amicizie pregresse, senza concedergli spazi per curare hobbies o qualsivoglia relazione sociale. (testi , , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
)
[...]
2) Il IG. si occupa di certificare il buon funzionamento di applicativi software e seguire le CP_1 fasi di rilascio in produzione, attività che spesso per sua natura deve avvenire in orari in cui non si creino disagi ai fruitori di tali applicazioni e dunque spesso un tempo rientrava a casa dal lavoro nelle ore serali, anche 20:00/20:30 (testi , , Testimone_5 Tes_6 [...]
). Tes_7
3) Oggi il IG. usufruisce di un orario di lavoro flessibile in smart working che gli consente CP_1 di lavorare da casa il lunedì, mercoledì, giovedì e di potere andare a prelevare tranquillamente la figlia all'uscita da scuola (anche il venerdì perché finisce di lavorare alle h 15:00; la figlia esce infatti da scuola alle h 16:30).
4) La IG.ra dal canto suo, due volte a settimana deve invece recarsi a lavoro il pomeriggio Pt_1 dalle 17 alle 19:00 lasciando la figlia in custodia alla baby sitter.
5) La IG.ra che è insegnante di scuola primaria, a chiusura dell'anno scolastico senza Pt_1 oramai interpellare il marito si trasferisce con la bambina per tutto il mese di Luglio ed Agosto a Napoli presso l'abitazione dei suoi genitori e così fa anche per tutte le festività natalizie e pasquali. (testi , , , ) Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
6) La IG.ra è insegnante di scuola primaria con turni di lavoro spalmati su 24h Pt_1 settimanali. (testi , , ) Testimone_1 Tes_3 Testimone_4
7) La IG.ra impedisce al marito di accudire la figlia volendo sempre assumere in proprio Pt_1 ogni decisione sulla educazione della medesima. (testi , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, )
[...] Testimone_4
8) La figlia lo scorso anno aveva necessità di sottoporsi ad un intervento alle adenoidi e la Per_1 IG.ra , contro la volontà del marito, insistette per portare la bambina a Napoli per farla Pt_1 sottoporre a detto intervento. (testi , , , ) Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
9) La IG.ra , contro il parere del IG. ha poi preteso di partorire la figlia a Pt_1 CP_1
ZU (vicino al luogo di residenza dei genitori di lei) anziché a Milano, ivi rimanendovi parecchi mesi dopo il parto, costringendo il marito ad estenuanti viaggi Milano-ZU per potere stare vicino alla figlia appena nata. (testi , , ) Testimone_1 Tes_3 Testimone_4
10) La IG.ra non ha assecondato la volontà del marito di mandare la figlia al nido, ma ha CP_1 preferito che la figlia fosse affidata alle cure di una baby sitter. (testi , Testimone_1 Tes_8
, , )
[...] Tes_3 Testimone_4
11) La IG.ra , nonostante la contrarietà del IG. , continua a far dormire la figlia Pt_1 CP_1
nel letto matrimoniale. (testi , , ) Per_1 Testimone_1 Tes_3 Testimone_4
12) La figlia nulla fa se non dietro il permesso e il placet della madre e per qualunque cosa, Per_1 anche la più irrilevante, foss'anche uscire per andare a fare un giro al parco o prendere un gelato, la piccola riferisce sempre che deve prima chiedere il permesso alla mamma. (testi Per_1 Tes_1
, , )
[...] Tes_3 Testimone_4
13) Il IG. alla improvvisa morte della madre fu costretto a recarsi a Napoli per alcune CP_1 settimane per i funerali, ma anche per gestire tutte una serie di situazioni quali funerale, accertamenti tecnici, autopsie, relazioni medico legali, causa civile, questioni legali, gestione della casa della madre e di tutti gli affari connessi. (testi , , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
) Testimone_4
pagina 3 di 12 14) Il IG. in quella tragica occasione chiese alla moglie di stargli vicino fisicamente e CP_1 moralmente, ma la moglie gli intimò che avrebbe dovuto fare immediatamente ritorno a Milano. (testi , , , ) Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
15) Tra giugno e luglio del 2023 il IG. è stato ricoverato presso Ospedale San Paolo di CP_1
Milano rimanendo in ospedale per circa una settimana;
in detta occasione chiese alla moglie di recapitargli in ospedale della biancheria, ma questa rispose che non poteva adducendo una serie di scusanti e dunque fu costretto a chiedere l'aiuto del cugino. (testi , Testimone_1 Tes_2
, , )
[...] Tes_3 Testimone_4
16) Il IG. in detta occasione fu allora costretto ad ordinare tutto il necessario on line e CP_1 farlo recapitare a casa di suo cugino, che poi glielo portò in ospedale. (teste ) Testimone_2
17) Negli ultimi tempi il IG. oramai trascorreva le festività Natalizie da solo in quanto la CP_1 moglie con la figlia preferiva restare con i propri genitori (testi , Testimone_1 Tes_2
, , ).
[...] Tes_3 Testimone_4
18) La IG.ra non voleva che la figlia facesse visita ai nonni paterni che di fatto la Pt_1 Per_1 videro molto di rado. (testi , , , ) Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
19) Il 17.5.2022 piangeva ininterrottamente e con insistenza nella sua cameretta perché Per_1 voleva vedere dei cartoni-animati in televisione, allorquando il IG. ritenne opportuno CP_1 recarsi dalla figlia per calmarla, ma la IG.ra , gli si scaraventò letteralmente
contro
Pt_1 cingendogli un braccio attorno al corpo per fermarlo. (testi , , Testimone_1 Tes_3 Tes_4
)
[...]
20) In tali circostanze di tempo e luogo il IG. con un gesto istintivo alzò il braccio per CP_1 allontanare la IG.ra e questa rovinò al suolo ed il IG. si precipitò in cucina a Pt_1 CP_1 recuperare uno straccio e prestarle soccorso. (testi , , ) Testimone_1 Tes_3 Testimone_4
21) Il IG. ha sempre portato la famiglia nei week end, in pizzeria, al ristorante, al cinema, CP_1 in vacanza. (testi , , , ) Testimone_1 Tes_3 Testimone_4 Testimone_2
22) L'immobile ereditato dal IG. classe A2 (abitazione civile), in comproprietà con la CP_1 sorella è privo di licenza edilizia, gravato da un'ordinanza comunale di immissione nel possesso dei beni al patrimonio comunale a causa di un abuso edilizio non sanato dai genitori e non è locato, ma in attesa di far eseguire i lavori e pagare le pratiche urbanistiche per ottenere la citata licenza edilizia per ristrutturare completamente gli interni, le facciate, i balconi ed il tetto. (teste
Geom. , Gragnano (NA). Testimone_9
Si indicano a testimonio, eventualmente da escutersi a mezzo prova delegata: , Testimone_1 via Torquato Tasso 17 80054 Gragnano (NA), , via Torquato Tasso 17 80054 Gragnano Tes_3
(NA), , Via Savorita n. 3, Castellamare di Stabia (NA), Geom. , Testimone_4 Testimone_9
Gragnano (NA), , via Ulisse Dini 8, Milano, , via Padova 17 Testimone_2 Testimone_5
20127 Milano, , via Parmenide 5 20128 Milano, , Via Aldo Moro Tes_6 Testimone_7 n. 2, Buccinasco (MI).”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio a Salerno in Parte_1 Controparte_1
data 28.08.2013, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Salerno al n. 161, parte 2, serie A, ufficio 1, anno 2013.
Dall'unione è nata la figlia il 02.09.2017. Per_1
pagina 4 di 12 Con ricorso depositato il 12/07/2023, la ricorrente domandava la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra con Pt_1
pagamento del mutuo da parte del marito, la regolamentazione delle frequentazioni paterne con la figlia a weekend alternati oltre a due pomeriggi infrasettimanali, un contributo paterno al mantenimento della figlia dell'importo mensile di 800,00 euro mensili oltre al 70% delle spese straordinarie.
In data 25.10.2023 si costituiva il resistente il quale, contestando integralmente la ricostruzione di controparte, domandava la pronuncia della separazione, il rigetto della richiesta di addebito di parte ricorrente, l'affido condiviso della minore con collocamento alternato come da piano genitoriale depositato, l'assegnazione della casa coniugale al IG. spese Controparte_1
straordinarie per la figlia suddivise al 50% tra i coniugi.
All'udienza del 19.12.2023, il Giudice delegato, sentite le parti e tentata inutilmente la conciliazione, sentiti altresì i difensori, riservava la decisione.
Con ordinanza del 21.12.2023, il Giudice delegato, a scioglimento della riserva, adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
“1. AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto. Ricorda ai coniugi che, anche in caso di separazione personale dei genitori, la prole ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale
2. AFFIDA la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre in Corsico via XXV Aprile 9/11, dove avrà residenza anagrafica.
3. DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia a weekend alternati (dal sabato Per_1
mattina sino alla domenica sera dopo cena, con rientro non oltre le ore 20.30), in aggiunta a due pomeriggi infrasettimanali (dall'uscita di scuola fino alla sera dopo cena, con rientro non oltre le ore 20.30); durante le vacanze natalizie: dalla fine della scuola fino alla Vigilia, con un genitore;
dal 25 al dicembre al 1° gennaio con l'altro e poi dal 1° gennaio al 6 gennaio incluso con il genitore che ha trascorso il primo periodo;
per l'intero periodo di pasqua in modo alternato con la madre;
per due settimane durante le vacanze estive;
4. ASSEGNA la casa coniugale sita in Corsico, via XXV Aprile n. 9/11 alla madre, inclusi gli arredi
e le pertinenze, disponendo che il padre lasci l'abitazione entro il termine di 45 giorni;
pagina 5 di 12
5. PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro
400,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di gennaio 2024
6. PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate: [omissis…]
7. DISPONE che i servizi sociali del Comune di Corsico prendano in carico il nucleo familiare, svolgendo ampia indagine psicodiagnostica atta a valutare le capacità genitoriali delle parti, con deposito di relazione entro il 30 marzo 2024.
8. DISPONE che il padre depositi in forma integrale la sentenza di patteggiamento;
9. RIGETTA le altre istanze istruttorie.”
All'udienza del 10.04.2024, il Giudice delegato, sentite le parti, le quali comunicavano l'avvenuto rilascio paterno della casa coniugale, lette le relazioni di aggiornamento, disponeva che i
Servizi sociali procedessero alla valutazione pedagogico-educativa della minore, al monitoraggio anche sul rispetto del calendario delle frequentazioni paterne e invitava le parti a intraprendere un percorso di mediazione.
All'udienza del 27.06.2024, il Giudice, preliminarmente, dichiarava non ammissibili i documenti depositati da parte ricorrente in data 27 giugno 2024 e concedeva la richiesta proroga ai
Servizi sociali per il deposito della relazione.
All'udienza del 21.10.2024, il G.D., sentite le parti, dato atto della mancanza di relazione aggiornata e dettagliata, disponeva che i Servizi completassero gli accertamenti.
All'udienza del 23.01.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il G.D., disponeva che i Servizi sociali di Corsico provvedessero al deposito della relazione della educatrice
Dott.ssa assegnava termine per il deposito degli atti conclusivi del processo e fissava udienza Per_2
di rimessione in decisione.
All'udienza del 10.04.2024, il G.D. rimetteva la causa al collegio.
La causa era discussa e decisa nella camera di conIGlio del 21 maggio 2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte. Si devono pertanto rigettare le istanze istruttorie formulate da ambo le parti, richiamando le motivazioni di cui all'ordinanza del 21.12.2023 del Giudice delegato.
pagina 6 di 12 Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e la documentazione depositata dalle parti consentono di poter assumere una motivata decisione in ordine all'addebito, alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il tenore delle rispettive allegazioni e il fallimento del tentativo di conciliazione, sono elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione del rapporto di coniugio. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'addebito della separazione
Il Collegio ritiene sia stata raggiunta la prova dell'addebitabilità della cessazione del rapporto di coniugio al resistente. Invero, sono stati ampiamente provati i presupposti di legge per la pronuncia dell'addebito. In primo luogo, è stata dimostrata la violazione dell'obbligo di fedeltà alla moglie, e, secondariamente, è stato provato il nesso di causalità tra il comportamento del resistente e la crisi del rapporto tra le parti.
Sebbene, invero, per tutta la durata della relazione, secondo la ricostruzione offerta dalla stessa ricorrente, la IGnora già nutrisse forti dubbi sulla fedeltà coniugale del marito, la cronologia degli eventi dimostra come la notizia della sentenza di patteggiamento del marito per atti persecutori nei confronti della collega di lavoro, abbia assunto un ruolo determinante nella rottura definitiva del rapporto di fiducia che legava la IGnora al marito.
La scoperta, nel dicembre 2022, di un provvedimento del GIP di Milano attestante le condotte persecutorie poste in essere dal marito per le quali era stato sottoposto a procedimento penale, con sentenza risalente al mese di luglio 2022, ha condotto la IGnora a presentare ricorso, nel luglio
2023, per chiedere la pronuncia della separazione dal marito. La gravità delle condotte poste in essere dal marito e la loro reiterazione negli anni – dal 2016 al 2021-, anche a seguito di un precedente ammonimento del Questore, ricevuto dal IG. nel 2019, del quale la IGnora era CP_1
ugualmente venuta a conoscenza, hanno verosimilmente reso la ricorrente cosciente dell'irrecuperabilità del rapporto.
Si deve ritenere, pertanto, accertato il nesso di causalità con la crisi matrimoniale, dal momento che la IGnora, anche avesse deciso di “tollerare” eventuali tradimenti del marito, del quale già sospettava in costanza di matrimonio e prima ancora della nascita della figlia, ha ritenuto irrimediabilmente lesa la fiducia nei confronti del IG. solo alla notizia della definitività del CP_1
pagina 7 di 12 provvedimento penale, che accertava incontrovertibilmente la colpevolezza del marito, anche alla luce della particolare riprovevolezza delle condotte penali ascritte allo stesso.
Non si può, al contrario, ritenere, come sostiene il marito, che il vincolo affettivo tra i coniugi era reciprocamente venuto meno da tempo, non avendo il resistente offerto alcuna prova a fondamento di tale asserzione.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti provvisori in materia di responsabilità genitoriale adottati dal Giudice delegato, come domandato concordemente dalle parti, non essendo state allegate sopravvenienze nei rapporti tra le parti e la minore.
Deve, pertanto, essere affidata la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori Per_1
con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, a lei assegnata, sita in Corsico via XXV Aprile 9/11, e frequentazioni paterne a weekend alterni oltre a due pomeriggi infrasettimanali, non essendo emerse situazioni di potenziale di pregiudizio per il benessere della minore, ed essendosi dimostrate entrambe le parti dotate di buone risorse genitoriali, specialmente dal momento del rilascio paterno della casa coniugale. Dalle indagini sul nucleo effettuate dai
Servizi sociali incaricati, risultano, tuttavia, alcune fragilità nella minore, che necessitano di supporto specialistico, oltre che una residua conflittualità tra le parti, che, sebbene non comprometta le capacità educative, necessita di monitoraggio e sostegno.
Pertanto, si incaricano i Servizi sociali di Corsico a proseguire negli interventi di supporto alla minore e alla coppia e di avviare quelli ritenuti opportuni, tra cui, come dagli stessi indicato, una consultazione psicologica per , al fine di valutare i reali bisogni della piccola;
un intervento di Per_1
educativa domiciliare presso entrambe le abitazioni dei genitori finalizzato a costituire un ponte tra i due contesti di vita e a sostenere la relazione tra e i genitori, rafforzando gli elementi positivi Per_1
presenti; un monitoraggio psicosociale in modo da supportare la IGnora e il IGnor Pt_1 [...] nell'espletamento della loro genitorialità in questa fase di separazione. CP_1
Rispetto ai genitori, il Tribunale, seppur preso atto del rifiuto materno, ritiene di invitare le parti ad intraprendere una mediazione familiare, come già precedentemente indicato dal Tribunale e suggerito dai Servizi sociali, per supportarle nella comunicazione tra loro e nel trovare delle linee pedagogiche comuni, evitando di coinvolgere la minore in triangolazioni strumentali.
Il mantenimento della figlia minore
La ricorrente ha chiesto l'aumento del contributo paterno per la figlia a euro 600,00 mensili, mentre il padre ha domandato la conferma dei provvedimenti provvisori che stabilivano un pagina 8 di 12 contributo mensile di euro 400,00. Il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti adottati dal
Giudice delegato in data 21.12.2023 in punto economico.
La IGnora è insegnante e guadagna 1.700,00 euro mensili su 12 mesi. Il IGnore è dipendente
BNP con stipendio di euro 2.800 circa per dodici mensilità (modello 730 2023 relativo al 2022 – ultimo dato reddituale disponibile) . La busta paga relativa ad una sola mensilità -febbraio 2025-, allegata dal resistente, non fa fede ai fini della valutazione dei redditi complessivi dello stesso. Egli sostiene un mutuo di euro 430,00 per la casa coniugale, assegnata alla madre che la abita con la figlia, ed ha ricevuto un risarcimento danno iure hereditario per circa 200.000,00 euro.
Successivamente all'ordine di rilascio della casa coniugale, sostiene il pagamento del mutuo per la nuova casa ove è andato ad abitare, per un importo mensile di euro 450,00.
Alla luce delle condizioni economiche delle parti così ricostruite, dalle quali risulta un'evidente disparità salariale, parzialmente riequilibrata dalle spese abitative che il resistente sostiene per le due abitazioni, dalle quali la ricorrente è totalmente esentata, e tenuto conto altresì dei tempi limitati di frequentazione del padre con la figlia, si ritiene equo e congruo il versamento paterno alla IGnora di un contributo al mantenimento di dell'importo di euro 400,00 mensili. Per_1
Le medesimi ragioni giustificano la ripartizione al 50% tra le parti delle spese straordinarie.
Le spese di lite
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, devono essere poste a carico del resistente per 1/3, vista la sua posizione di soccombenza in punto di addebito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Rigetta le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti;
2. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 c.c. dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio a Salerno in data 28.08.2013, Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Salerno al n. 161, parte 2, serie A, ufficio 1, anno 2013;
3. Addebita la separazione, ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c., al IGnor;
Controparte_1
4. Affida la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre in Corsico via XXV Aprile 9/11, dove avrà residenza anagrafica;
5. Dispone che il padre possa tenere con sé la figlia a weekend alternati (dal sabato Per_1
mattina sino alla domenica sera dopo cena, con rientro non oltre le ore 20.30), in aggiunta a pagina 9 di 12 due pomeriggi infrasettimanali (dall'uscita di scuola fino alla sera dopo cena, con rientro non oltre le ore 20.30); durante le vacanze natalizie: dalla fine della scuola fino alla Vigilia, con un genitore;
dal 25 al dicembre al 1° gennaio con l'altro e poi dal 1° gennaio al 6 gennaio incluso con il genitore che ha trascorso il primo periodo;
per l'intero periodo di pasqua in modo alternato con la madre;
per due settimane durante le vacanze estive;
6. Assegna la casa coniugale sita in Corsico, via XXV Aprile n. 9/11 alla madre, inclusi gli arredi e le pertinenze;
7. Dispone che i Servizi sociali del Comune di Corsico proseguano l'attività di monitoraggio sul nucleo, sull'andamento delle frequentazioni paterne e sullo stato psico-fisico della minore, avviando tutti gli interventi ritenuti opportuni nell'interesse di , tra cui l'avvio Per_1
di un percorso psicologico per la minore e l'educativa domiciliare sulle abitazioni di entrambe le parti;
8. Invita le parti a intraprendere un percorso di mediazione;
9. Pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro
400,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di gennaio
2024;
10. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie per la figlia così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)
pagina 10 di 12 dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
11. Compensa le spese di lite nella misura di 2/3;
12. Condanna al pagamento della quota complessiva di 1/3 delle spese di Controparte_1
lite, quota quantificata in euro 2.400,00, oltre Iva, Cpa e spese generali;
13. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Salerno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Si comunichi ai Servizi sociali del Comune di Corsico (MI).
Così deciso in Milano, nella camera di conIGlio del 21 maggio 2025.
pagina 11 di 12 Il Giudice rel. est. dott. Giuseppe Gennari
Il Presidente
dott.ssa Maria Laura Amato
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