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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/04/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. 6-1/ /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Patrizia Fantin Giudice relatore
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
riunito in camera di consiglio esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato depositato in proprio da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...]
i quali hanno concluso chiedendo
CONCLUSIONI
La liquidazione di tutti propri beni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 268 e ss del CCIIe che, conseguentemente, il Tribunale adito Voglia:
1) Dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare di tutti i beni dei debitori, nominando un liquidatore, ai sensi dell'art. 270, comma 2, CCII;
2) Disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi tiolo o causa anteriore;
3) Fissare i limiti di cui all'art. 268 comma 4 lett. b), CCII;
4) Ordinare la trascrizione della sentenza, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti;
5) Concedere al signor di poter utilizzare l'autovettura di sua proprietà in corso Parte_2 di procedura di liquidazione controllata ed autorizzare il liquidatore ad effettuare la vendita
a ridosso della scadenza dei tre anni della sua durata minima.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che:
• con ricorso in data 8.01.2025, personalmente presentato ai sensi dell'art. 269 CCII,
[...]
e hanno congiuntamente domandato l'apertura della procedura Pt_1 Parte_2 di liquidazione controllata dei propri beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII, allegando di essere conviventi e l'origine comune del sovraindebitamento che andava collocato per entrambi nell'anno 2008 in conseguenza dell'acquisto di un'abitazione familiare il cui prezzo era stato pagato mediante la sottoscrizione di un mutuo ipotecario con Banca Montepaschi di Siena
S.p.a. per un importo di euro 140.000,00, nonchè dalle ingenti spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare (composto anche personale dalle figlie minori Per_1
e ) a fronte di un calo dei redditi percepiti dai debitori per alcuni anni;
[...] Persona_2
• al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII tra cui: le dichiarazioni reddituali, la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo “stato particolareggiato ed estimativo delle attività”); la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul mancato compimento di atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni;
• al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. a mezzo del gestore della crisi dott.ssa il quale ha: Controparte_1
➢ esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
➢ illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria dei debitori;
➢ indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni;
➢ attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Ritenuto che:
• sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e
27 CCII in quanto e risiedono da oltre un anno a Parte_1 Parte_2
Monza: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
2 • sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto rivestono la qualità di debitori in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che i ricorrenti non hanno mai svolto attività di impresa, né rivestito la qualifica di socio illimitatamente responsabile.
Conseguentemente non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento, non essendo i debitori più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte;
• sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva pari ad oltre € 190.000,00 e precisamente a. con riguardo a Parte_3
[...]
[... con riguardo a Parte_2
A cui vanno aggiunte le spese di procedura così esposte
• e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato da i. i redditi derivanti da lavoro dipendente a tempo indeterminato full time pari a circa
- € 16.800,00 netti annui relativamente alla e quindi con stipendio netto mensile di circa Pt_1
€ 1.200,00 per quattordici mensilità;
- € 17.400,00 netti annui relativamente al e quindi con stipendio netto mensile di circa € Pt_2
1.600,00, per tredici mensilità;
ii. dal saldo positivo dei conti correnti (il cui ammontare è stato indicato in ripetitivamente in €
337,31 ed € 231,12);
iii. dal ricavato della vendita dei beni mobili presenti nell'abitazione principale e che saranno oggetto di inventario da parte del liquidatore (v. pg. 14 Relazione OCC) iv. dal ricavato della vendita dell'autovettura Volkswagen, modello Golf, immatricolata il
24.02.2012 con targa EK168ES intestata al e il cui valore stimato è pari ad € 5.000,00 Pt_2
• Va inoltre considerato il fabbisogno mensile del nucleo familiare composto oltreché dai ricorrenti anche due figlie minorenni e non ancora economicamente autosufficienti.
3 L'elenco delle spese correnti di sostentamento sono state autocertificate dai debitori in circa €
2.518,00 mensili per l'intero nucleo.
Competerà comunque al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto, mentre il surplus sarà appreso dalla procedura;
• come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura come sopra indicate;
• ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di e Parte_1 Parte_2
Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), C.F._2 Parte_4 C.F._1 residenti a [...]
NOMINA Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Patrizia Fantin.
NOMINA Liquidatore la dott.ssa con studio in Milano via C. Freguglia n.10 Controparte_1 pec - Email_1
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201,
CCII.
ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp.att. c.p.c.:
4 a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.
DISPONE che il Liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della
Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti ai sensi della lett. f) art. 270 CCII;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili e/o mobili registrati del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d)
CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282
CCII;
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e comunicata.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 05/02/2025
Il Giudice estensore
Patrizia Fantin Il Presidente
Caterina Giovanetti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Patrizia Fantin Giudice relatore
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
riunito in camera di consiglio esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato depositato in proprio da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...]
i quali hanno concluso chiedendo
CONCLUSIONI
La liquidazione di tutti propri beni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 268 e ss del CCIIe che, conseguentemente, il Tribunale adito Voglia:
1) Dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare di tutti i beni dei debitori, nominando un liquidatore, ai sensi dell'art. 270, comma 2, CCII;
2) Disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi tiolo o causa anteriore;
3) Fissare i limiti di cui all'art. 268 comma 4 lett. b), CCII;
4) Ordinare la trascrizione della sentenza, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti;
5) Concedere al signor di poter utilizzare l'autovettura di sua proprietà in corso Parte_2 di procedura di liquidazione controllata ed autorizzare il liquidatore ad effettuare la vendita
a ridosso della scadenza dei tre anni della sua durata minima.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che:
• con ricorso in data 8.01.2025, personalmente presentato ai sensi dell'art. 269 CCII,
[...]
e hanno congiuntamente domandato l'apertura della procedura Pt_1 Parte_2 di liquidazione controllata dei propri beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII, allegando di essere conviventi e l'origine comune del sovraindebitamento che andava collocato per entrambi nell'anno 2008 in conseguenza dell'acquisto di un'abitazione familiare il cui prezzo era stato pagato mediante la sottoscrizione di un mutuo ipotecario con Banca Montepaschi di Siena
S.p.a. per un importo di euro 140.000,00, nonchè dalle ingenti spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare (composto anche personale dalle figlie minori Per_1
e ) a fronte di un calo dei redditi percepiti dai debitori per alcuni anni;
[...] Persona_2
• al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII tra cui: le dichiarazioni reddituali, la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo “stato particolareggiato ed estimativo delle attività”); la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul mancato compimento di atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni;
• al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. a mezzo del gestore della crisi dott.ssa il quale ha: Controparte_1
➢ esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
➢ illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria dei debitori;
➢ indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni;
➢ attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Ritenuto che:
• sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e
27 CCII in quanto e risiedono da oltre un anno a Parte_1 Parte_2
Monza: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
2 • sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto rivestono la qualità di debitori in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che i ricorrenti non hanno mai svolto attività di impresa, né rivestito la qualifica di socio illimitatamente responsabile.
Conseguentemente non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento, non essendo i debitori più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte;
• sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva pari ad oltre € 190.000,00 e precisamente a. con riguardo a Parte_3
[...]
[... con riguardo a Parte_2
A cui vanno aggiunte le spese di procedura così esposte
• e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato da i. i redditi derivanti da lavoro dipendente a tempo indeterminato full time pari a circa
- € 16.800,00 netti annui relativamente alla e quindi con stipendio netto mensile di circa Pt_1
€ 1.200,00 per quattordici mensilità;
- € 17.400,00 netti annui relativamente al e quindi con stipendio netto mensile di circa € Pt_2
1.600,00, per tredici mensilità;
ii. dal saldo positivo dei conti correnti (il cui ammontare è stato indicato in ripetitivamente in €
337,31 ed € 231,12);
iii. dal ricavato della vendita dei beni mobili presenti nell'abitazione principale e che saranno oggetto di inventario da parte del liquidatore (v. pg. 14 Relazione OCC) iv. dal ricavato della vendita dell'autovettura Volkswagen, modello Golf, immatricolata il
24.02.2012 con targa EK168ES intestata al e il cui valore stimato è pari ad € 5.000,00 Pt_2
• Va inoltre considerato il fabbisogno mensile del nucleo familiare composto oltreché dai ricorrenti anche due figlie minorenni e non ancora economicamente autosufficienti.
3 L'elenco delle spese correnti di sostentamento sono state autocertificate dai debitori in circa €
2.518,00 mensili per l'intero nucleo.
Competerà comunque al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto, mentre il surplus sarà appreso dalla procedura;
• come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura come sopra indicate;
• ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di e Parte_1 Parte_2
Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), C.F._2 Parte_4 C.F._1 residenti a [...]
NOMINA Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Patrizia Fantin.
NOMINA Liquidatore la dott.ssa con studio in Milano via C. Freguglia n.10 Controparte_1 pec - Email_1
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201,
CCII.
ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp.att. c.p.c.:
4 a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.
DISPONE che il Liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della
Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti ai sensi della lett. f) art. 270 CCII;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili e/o mobili registrati del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d)
CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282
CCII;
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e comunicata.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 05/02/2025
Il Giudice estensore
Patrizia Fantin Il Presidente
Caterina Giovanetti
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