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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/06/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1284/2021 Ruolo Gen., vertente
t r a
corrente in Milazzo (ME), nella Via Nino Ryolo, n. 40, P. Iva: in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , Cod. Fiscale: Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliata in Milazzo (ME), nella Via Cumbo Borgia, n. 57, presso lo studio dell'Avv. Rosa IT,
che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi parte integrante dell'Atto di Citazione
attrice
c o n t r o
, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Controparte_1
Comunale, nella Via F. Crispi, n. 1, C.F. e P. Iva: P.IVA_2 convenuto contumace
Oggetto: Risarcimento danni da infiltrazioni.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 10.6.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Affermava, l'attrice, di gestire, nella qualità di conduttore, l'attività di Parte_1 Parte_3
denominata “Shalamu”, sita in Milazzo (ME), nella Via Nino Ryolo, n. 40.
Sosteneva, la stessa, che nel mese di Luglio dell'anno 2020 il predetto locale veniva allagato da un rigurgito proveniente dagli scarichi delle acque nere, a causa del quale si vedeva costretta alla chiusura dell'esercizio con conseguente sospensione dell'attività.
Riferiva, inoltre, che quanto accaduto veniva prontamente denunciato al con Pec. del Controparte_1
21.7.2020, rappresentando allo stesso Ente che il rigurgito che aveva causato l'allagamento era stato preceduto da problemi relativi agli scarichi fognari e che tali fatti si verificavano in concomitanza con dei lavori eseguiti dallo stesso nella Via Nino Ryolo. Controparte_1 Rappresentava, quindi, che il riscontava i solleciti da essa attrice formulati e che in data Controparte_1
11.8.2020 procedeva anche a comunicare quanto accaduto all' competente. Successivamente il CP_2
effettuava sopralluoghi in data 12, 19, 27, 31 Agosto e il 3 Settembre 2020 che però non P_
consentivano di individuare le cause dell'occlusione della rete fognaria, come da relazione del 7.9.2020,
versata in atti.
CP_ Faceva presente, l'attrice, che dopo aver preventivamente informato l convenuto, con Pec del 7.9.2020
ed essere stata autorizzata dallo stesso, procedeva, a titolo privato, all'ispezione della condotta fognaria accertando le cause dell'evento verificatosi che venivano comunicate al convenuto con Pec del P_
16.10.2020.
Dichiarava, quindi, l'attrice, di essere stata costretta, al fine di permettere il regolare svolgimento dell'attività
di pubblico esercizio, a ripristinare e sostituire la condotta fognaria della rete comunale a proprie spese per un esborso pari ad €. 2.839,00 di cui chiedeva il relativo rimborso, unitamente ai danni derivanti dalla forzata chiusura dei locali con l'interruzione dell'attività lavorativa dal 12.7.2020 al 17.9.2020, quantificati, in rapporto al fatturato medio dei giorni precedenti, in €. 13.400,00.
Concludeva, chiedendo che fosse dichiarata la responsabilità del nel verificarsi dei fatti Controparte_1
con la condanna dello stesso al risarcimento dei danni da essa subiti e prima quantificati.
Non si costituiva il , in persona del Sindaco pro tempore, il quale, in tal modo, decideva Controparte_1
liberamente di non addurre alcuna prova a contrario di quanto ex adverso sostenuto, confermando, quindi,
implicitamente, quanto da parte asserito nel proprio atto introduttivo del giudizio e, successivamente,
ribadito nel corso dello svolgimento della causa. Con Ordinanza del 10.1.2025 il G.I. dell'epoca ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice per i motivi meglio indicati nel provvedimento di cui prima.
All'udienza del 14.2.2025 ed a quella successiva del 24.3.2025, venivano escussi i testi, Sigg.ri
[...]
, dipendente della Ditta Euro Service Impianti, , cognato del legale rapp.te della Tes_1 Testimone_2
Società attrice, , socio dell'Impresa Edile F.LI ZÙ S. Snc e IT IN, architetto Parte_4
di fiducia dell'attrice.
Nel merito i testi escussi confermavano sia i luoghi che i tempi del verificarsi dei fatti, i lavori eseguiti per la riparazione dei danni riscontrati e le spese necessarie per tali interventi di cui si faceva interamente carico parte attrice, così come può evincersi dalla lettura della prova testimoniale assunta, risultando, quindi, dalle evidenze di cui sopra, chiara la responsabilità del convenuto nel verificarsi dei fatti di Controparte_1
causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 quale Ente proprietario (e custode) del bene pubblico, nonché
quale soggetto obbligato alla sua manutenzione.
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 13945/2016, collocandosi nel solco di un orientamento già consolidato ha precisato che “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni causalmente collegati alla cosa, salva la prova del caso fortuito;
il concorrente apporto causale di un terzo, rilevante in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito” (Cass. 19.3.2009 n. 6665). Secondo la Suprema Corte, quindi, l'ente risponde dell'impianto in questione ed in qualità di custode, ex art. 2051 c.c., è obbligato al risarcimento dei danni causati dal bene in custodia salvo la possibilità di provare che l'evento derivi da caso fortuito.
Per quanto sopra, quindi, provata la responsabilità del convenuto, , in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore ala pagamento, si condanna lo stesso al pagamento nei confronti dell'attrice, , Parte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, della somma di €. 2.839,00, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo, a titolo di rimborso delle spese dalla stessa sostenute per i lavori necessari alla riparazione dei danni presenti sulla rete fognaria comunale.
Non può essere, invece, accolta la richiesta avanzata dall'attrice e relativa al risarcimento dei danni per la chiusura forzata dell'attività, atteso che la stessa non è stata provata in ordine alla durata atteso che dei testi escussi alcuni non ne erano a conoscenza (testi e ), altri non hanno Testimone_1 Parte_4
fornito una esatta individuazione temporale della stessa (testi e IT IN), inoltre Testimone_2
la stessa richiesta risulta essere sprovvista, sempre sotto l'aspetto probatorio, anche in ordine alla quantificazione dell'importo non avendo parte attrice prodotto in giudizio quegli elementi, di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell'esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati negli anni precedenti, all'incidenza del pagamento del canone e degli oneri connessi alla locazione, necessari a tal fine, come costanti pronunzie della Suprema Corte di
Cassazione richiedono (vds. Corte di Cassazione Ordinanza del 3.11.2021, n. 31251).
Si condanna, infine, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, il convenuto, P_
, in persona del pro tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, in
[...] CP_4 Parte_1
persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile
2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.804,00, per compensi, di cui €. 264,00, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%),
IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso le dichiarazioni di
Legge.
P.Q.M.
il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di
citazione, dalla , in persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti del Parte_1 P_
, in persona del Sindaco pro tempore, sentito il procuratore di parte attrice, stante la contumacia
[...]
del convenuto, così provvede:
1) Dichiara la responsabilità del , in persona del Sindaco pro tempore, nel Controparte_1
verificarsi dei fatti di causa per quanto in parte motiva;
2) per l'effetto condanna il convenuto, , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1
pagamento nei confronti dell'attrice, , in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1
della somma di €. 2.839,00, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo, a titolo di
rimborso delle spese dalla stessa sostenute per i lavori necessari alla riparazione dei danni presenti
sulla rete fognaria comunale;
3) Rigetta, invece, la domanda avanzata dall'attrice e relativa al risarcimento dei danni per la chiusura
forzata dell'attività, per quanto in premessa;
4) Condanna, infine, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, il convenuto,
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, P_ Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di giudizio che, vengono
[...]
liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore
dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.804,00, per compensi, di cui €.
264,00, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge, da
distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso le dichiarazioni di Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 10.6.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1284/2021 Ruolo Gen., vertente
t r a
corrente in Milazzo (ME), nella Via Nino Ryolo, n. 40, P. Iva: in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , Cod. Fiscale: Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliata in Milazzo (ME), nella Via Cumbo Borgia, n. 57, presso lo studio dell'Avv. Rosa IT,
che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi parte integrante dell'Atto di Citazione
attrice
c o n t r o
, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Controparte_1
Comunale, nella Via F. Crispi, n. 1, C.F. e P. Iva: P.IVA_2 convenuto contumace
Oggetto: Risarcimento danni da infiltrazioni.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 10.6.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Affermava, l'attrice, di gestire, nella qualità di conduttore, l'attività di Parte_1 Parte_3
denominata “Shalamu”, sita in Milazzo (ME), nella Via Nino Ryolo, n. 40.
Sosteneva, la stessa, che nel mese di Luglio dell'anno 2020 il predetto locale veniva allagato da un rigurgito proveniente dagli scarichi delle acque nere, a causa del quale si vedeva costretta alla chiusura dell'esercizio con conseguente sospensione dell'attività.
Riferiva, inoltre, che quanto accaduto veniva prontamente denunciato al con Pec. del Controparte_1
21.7.2020, rappresentando allo stesso Ente che il rigurgito che aveva causato l'allagamento era stato preceduto da problemi relativi agli scarichi fognari e che tali fatti si verificavano in concomitanza con dei lavori eseguiti dallo stesso nella Via Nino Ryolo. Controparte_1 Rappresentava, quindi, che il riscontava i solleciti da essa attrice formulati e che in data Controparte_1
11.8.2020 procedeva anche a comunicare quanto accaduto all' competente. Successivamente il CP_2
effettuava sopralluoghi in data 12, 19, 27, 31 Agosto e il 3 Settembre 2020 che però non P_
consentivano di individuare le cause dell'occlusione della rete fognaria, come da relazione del 7.9.2020,
versata in atti.
CP_ Faceva presente, l'attrice, che dopo aver preventivamente informato l convenuto, con Pec del 7.9.2020
ed essere stata autorizzata dallo stesso, procedeva, a titolo privato, all'ispezione della condotta fognaria accertando le cause dell'evento verificatosi che venivano comunicate al convenuto con Pec del P_
16.10.2020.
Dichiarava, quindi, l'attrice, di essere stata costretta, al fine di permettere il regolare svolgimento dell'attività
di pubblico esercizio, a ripristinare e sostituire la condotta fognaria della rete comunale a proprie spese per un esborso pari ad €. 2.839,00 di cui chiedeva il relativo rimborso, unitamente ai danni derivanti dalla forzata chiusura dei locali con l'interruzione dell'attività lavorativa dal 12.7.2020 al 17.9.2020, quantificati, in rapporto al fatturato medio dei giorni precedenti, in €. 13.400,00.
Concludeva, chiedendo che fosse dichiarata la responsabilità del nel verificarsi dei fatti Controparte_1
con la condanna dello stesso al risarcimento dei danni da essa subiti e prima quantificati.
Non si costituiva il , in persona del Sindaco pro tempore, il quale, in tal modo, decideva Controparte_1
liberamente di non addurre alcuna prova a contrario di quanto ex adverso sostenuto, confermando, quindi,
implicitamente, quanto da parte asserito nel proprio atto introduttivo del giudizio e, successivamente,
ribadito nel corso dello svolgimento della causa. Con Ordinanza del 10.1.2025 il G.I. dell'epoca ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice per i motivi meglio indicati nel provvedimento di cui prima.
All'udienza del 14.2.2025 ed a quella successiva del 24.3.2025, venivano escussi i testi, Sigg.ri
[...]
, dipendente della Ditta Euro Service Impianti, , cognato del legale rapp.te della Tes_1 Testimone_2
Società attrice, , socio dell'Impresa Edile F.LI ZÙ S. Snc e IT IN, architetto Parte_4
di fiducia dell'attrice.
Nel merito i testi escussi confermavano sia i luoghi che i tempi del verificarsi dei fatti, i lavori eseguiti per la riparazione dei danni riscontrati e le spese necessarie per tali interventi di cui si faceva interamente carico parte attrice, così come può evincersi dalla lettura della prova testimoniale assunta, risultando, quindi, dalle evidenze di cui sopra, chiara la responsabilità del convenuto nel verificarsi dei fatti di Controparte_1
causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 quale Ente proprietario (e custode) del bene pubblico, nonché
quale soggetto obbligato alla sua manutenzione.
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 13945/2016, collocandosi nel solco di un orientamento già consolidato ha precisato che “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni causalmente collegati alla cosa, salva la prova del caso fortuito;
il concorrente apporto causale di un terzo, rilevante in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito” (Cass. 19.3.2009 n. 6665). Secondo la Suprema Corte, quindi, l'ente risponde dell'impianto in questione ed in qualità di custode, ex art. 2051 c.c., è obbligato al risarcimento dei danni causati dal bene in custodia salvo la possibilità di provare che l'evento derivi da caso fortuito.
Per quanto sopra, quindi, provata la responsabilità del convenuto, , in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore ala pagamento, si condanna lo stesso al pagamento nei confronti dell'attrice, , Parte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, della somma di €. 2.839,00, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo, a titolo di rimborso delle spese dalla stessa sostenute per i lavori necessari alla riparazione dei danni presenti sulla rete fognaria comunale.
Non può essere, invece, accolta la richiesta avanzata dall'attrice e relativa al risarcimento dei danni per la chiusura forzata dell'attività, atteso che la stessa non è stata provata in ordine alla durata atteso che dei testi escussi alcuni non ne erano a conoscenza (testi e ), altri non hanno Testimone_1 Parte_4
fornito una esatta individuazione temporale della stessa (testi e IT IN), inoltre Testimone_2
la stessa richiesta risulta essere sprovvista, sempre sotto l'aspetto probatorio, anche in ordine alla quantificazione dell'importo non avendo parte attrice prodotto in giudizio quegli elementi, di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell'esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati negli anni precedenti, all'incidenza del pagamento del canone e degli oneri connessi alla locazione, necessari a tal fine, come costanti pronunzie della Suprema Corte di
Cassazione richiedono (vds. Corte di Cassazione Ordinanza del 3.11.2021, n. 31251).
Si condanna, infine, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, il convenuto, P_
, in persona del pro tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, in
[...] CP_4 Parte_1
persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile
2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.804,00, per compensi, di cui €. 264,00, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%),
IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso le dichiarazioni di
Legge.
P.Q.M.
il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di
citazione, dalla , in persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti del Parte_1 P_
, in persona del Sindaco pro tempore, sentito il procuratore di parte attrice, stante la contumacia
[...]
del convenuto, così provvede:
1) Dichiara la responsabilità del , in persona del Sindaco pro tempore, nel Controparte_1
verificarsi dei fatti di causa per quanto in parte motiva;
2) per l'effetto condanna il convenuto, , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1
pagamento nei confronti dell'attrice, , in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1
della somma di €. 2.839,00, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo, a titolo di
rimborso delle spese dalla stessa sostenute per i lavori necessari alla riparazione dei danni presenti
sulla rete fognaria comunale;
3) Rigetta, invece, la domanda avanzata dall'attrice e relativa al risarcimento dei danni per la chiusura
forzata dell'attività, per quanto in premessa;
4) Condanna, infine, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, il convenuto,
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, P_ Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di giudizio che, vengono
[...]
liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore
dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.804,00, per compensi, di cui €.
264,00, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge, da
distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso le dichiarazioni di Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 10.6.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)