TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/11/2025, n. 3792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3792 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa VI Governatori Presidente est. dr.ssa Ilaria Benincasa Giudice dr.ssa Carolina Dini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. RG 3857/2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Gordigiani Parte_1
Ricorrente contro
CP_1
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per la ricorrente (verbale udienza del 19.11.2025): “Conclude chiedendo la conferma dei provvedimenti presi in via provvisoria ed urgente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso notificato ex art. 140 c.p.c. ha adito il Tribunale di Firenze chiedendo Parte_1 di pronunciare la separazione personale da con il quale aveva contratto matrimonio il CP_1
14.07.2001 e dalla cui unione sono nati tre figli: nata il [...], nata il Persona_1 Persona_2
30.05.2007 e nato il [...]. Ha rappresentato che, pur permanendo la convivenza, Persona_3
i coniugi sarebbero separati di fatto da tempo a causa di condotte gravemente pregiudizievoli poste in essere dal resistente, consistenti in reiterati comportamenti maltrattanti, offese, minacce, aggressioni fisiche e verbali, nonché totale disinteresse per la prole e controllo delle risorse economiche. Ha esposto che il resistente, dopo la perdita del lavoro, avrebbe omesso ogni contributo materiale alla famiglia, dedicandosi ad abuso di sostanze alcoliche e frequentazioni notturne, con episodi di violenza pagina 1 di 7 anche in presenza dei figli. Ha allegato la sussistenza di aggressioni fisiche alla moglie, denigrazione delle figlie con accuse infondate, ostacolo alla madre nell'assistenza alla figlia ricoverata, nonché situazioni di grave tensione culminate in interventi di terzi per la tutela dei minori. Ha evidenziato altresì la condizione economica compromessa, con pignoramento dell'immobile adibito a casa familiare, e il ricorso a sostegno psicologico presso un'associazione specializzata. In ragione di tali circostanze, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e disporsi l'affidamento super- Pt_1 esclusivo del figlio minorenne alla madre, con collocamento presso di lei, ritenuta l'unico Per_3 genitore idoneo. Ha domandato inoltre l'assegnazione a se medesima della casa familiare e l'allontanamento del resistente, la regolamentazione del diritto di visita paterno in forma protetta e subordinato all'avvio di percorsi di recupero delle capacità genitoriali e di trattamento presso SE e
CAM, la conseguente autorizzazione della madre ad assumere in via autonoma tutte le decisioni relative alla salute, istruzione e residenza dei figli, e ha chiesto di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli commisurato alle sue capacità reddituali, oltre al rimborso delle spese straordinarie e all'attribuzione dell'assegno unico INPS. Ha infine richiesto l'acquisizione di relazione dei Servizi Sociali, l'audizione delle figlie maggiori VI e , nonché l'ammissione di Per_2 prove orali volte a dimostrare le condotte del resistente, ritenute incompatibili con l'affidamento condiviso e gravemente lesive dell'interesse del minore.
2. pur a fronte di rituale notifica e notiziato dai servizi sociali, non si è costituito nel CP_1 presente giudizio rimanendo contumace.
3. All'udienza del 19.06.2025 innanzi alla Presidente dott.ssa Governatori è comparsa la ricorrente assistita dal difensore, mentre il convenuto non è comparso ed è stato dichiarato contumace. La ricorrente ha confermato le allegazioni del ricorso, precisando la persistenza della convivenza, la comproprietà dell'immobile gravato da mutuo in sofferenza e sottoposto a procedura esecutiva, nonché la propria attività lavorativa con reddito mensile di circa € 1.400,00/1.500,00 Ha riferito che il resistente è privo di occupazione dal 2017, affetto da patologia respiratoria con invalidità al 63%, senza percezione di indennità. Sono state illustrate le condizioni dei figli: VI (nata [...]), diplomata e prossima all'iscrizione universitaria, (nata [...]), frequentante istituto alberghiero, Per_2
(nato [...]), affetto da iperattività e disturbo emotivo. La ricorrente ha descritto rapporti Per_3 familiari conflittuali, in particolare tra il padre e le figlie maggiori, mentre il minore mantiene un legame affettivo pur temendo le reazioni paterne. La Giudice, ritenuta la necessità di approfondimenti istruttori, ha disposto l'audizione del minore e ha sollecitato il Servizio Sociale a trasmettere relazione.
pagina 2 di 7 4. Il giudizio è proseguito in via istruttoria per consentire il deposito delle relazioni richieste al Servizio
Sociale e poi all' all'esito dell'audizione del minore (udienza 02.07.2025) che ha CP_2 Per_3 reso necessario acquisire elementi diretti sui rapporti affettivi con ciascun genitore e valutare l'interesse del minore in relazione alle modalità di affidamento e frequentazione. Tale esigenza è emersa in considerazione delle allegazioni di conflittualità familiare e delle indicazioni del Servizio Sociale, che hanno evidenziato criticità nella comunicazione tra i genitori e la necessità di approfondire la posizione del minore.
5. Sollecitati i Servizi Sociali affinché provvedessero al deposito della relazione richiesta, all'udienza del 23.10.2025, il difensore della ricorrente ha insistito nelle domande di assegnazione della casa familiare, affidamento super-esclusivo del minore alla madre, contributo al mantenimento e attivazione dei percorsi di sostegno genitoriale. La Giudice in data 25.10.2025 ha adottato provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, in ragione dell'esclusivo accudimento da parte di quest'ultima e del disinteresse manifestato dal padre verso ogni percorso di sostegno, come emerso dalla relazione del Servizio Sociale. Ha assegnato la casa coniugale alla madre, ordinando l'immediato allontanamento del marito per consentire il rientro del nucleo familiare e la ripresa delle attività scolastiche e del centro diurno da parte del minore. Ha stabilito che il padre possa incontrare il figlio solo nell'ambito di incontri osservati, su richiesta al Servizio Sociale, e ha disposto che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre. Ha inoltre posto a carico del padre un contributo al mantenimento di € 180,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e il rimborso del
50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche. Ha incaricato il Servizio Sociale di garantire il rientro della madre e del minore presso l'abitazione, nonché il SE di avviare un percorso di verifica e trattamento dell'eventuale abuso di alcol da parte del padre.
6. Acquisite le ulteriori relazioni, all'udienza del 19.11.2025 la ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra evidenziate e la Giudice si è riservata di riferire al Collegio per la decisione.
7. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi. La ricorrente comparsa, infatti, ha dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, e ha dichiarato di non volersi riconciliare con il proprio coniuge. Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, come richiesto da . Parte_1
8. In ordine all'affidamento del figlio minore il Tribunale ritiene di confermare il precedente Per_3 provvedimento del 25.10.2025 e di disporre, quindi, l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre. Tale scelta è dettata dall'esclusivo accudimento da parte della madre e dal disinteresse mostrato dal padre. La madre risulta, infatti, essersi costantemente attivata per garantire la sicurezza e la pagina 3 di 7 sistemazione dei figli, assumendo in via esclusiva la gestione del nucleo familiare e dell'abitazione, mentre il padre non ha fornito alcuna collaborazione concreta. Dall'ultima relazione del Servizio
Sociale (18.11.2025) si evince la necessità di confermare l'affidamento esclusivo del minore alla madre, in quanto il padre ha mostrato persistente disinteresse verso i percorsi di sostegno e difficoltà di collaborazione con le autorità. Come riportato, “A seguito di un tentativo fallimentare di contatto da parte delle Forze dell'Ordine al sig. i Carabinieri e l'assistente sociale scrivente si sono recati
CP_1 presso l'indirizzo indicato in oggetto. Sul luogo è stato anche chiamato un fabbro per provvedere al cambio della serratura a seguito dell'uscita da casa del sig. , circostanza che evidenzia la
CP_1 necessità di interventi coattivi per garantire l'esecuzione del provvedimento. Inoltre, “nel tentativo di ingresso il sig. […] seguito di un'iniziale reazione di nervosismo e diffidenza è stato possibile
CP_1 spiegare al sig. il motivo dell'accesso e le disposizioni di Codesta Autorità Giudiziaria”,
CP_1 confermando la resistenza del padre. Nonostante le spiegazioni e le proposte di sostegno, “il sig.
CP_1 ha esplicitato di non voler usufruire di tale proposta [di accoglienza] e […] ha comunicato che tra la possibilità di collocamento in struttura e l'accesso all'abitazione materna preferiva recarsi a Firenze
Sud”, senza attivarsi per i percorsi indicati. La madre, per contro, ha collaborato con i servizi, pur manifestando timori per la sicurezza, come emerge da “la sig.ra […] ha comunicato che a Pt_1 seguito del cambio della serratura rientrerà presso l'abitazione […] pur segnalando la propria preoccupazione rispetto alla possibilità che sig. rimanga nella zona limitrofa all'abitazione”. CP_1
Dall'audizione del minore ) è emersa la consapevolezza della separazione e il Persona_4 desiderio di mantenere rapporti sereni con entrambi i genitori, ma al contempo è stato evidenziato come la madre rappresenti la figura di riferimento stabile, impegnata nell'organizzazione della vita quotidiana e nella garanzia della frequenza scolastica e del centro diurno. Dalle dichiarazioni del minore il padre è apparso marginalmente coinvolto, limitandosi a momenti ludici, come dichiarato dal figlio “con il babbo a volte gioco, lui fa finta di essere uno zombie e mi fa ridere”, e privo di progettualità, come confermato dall'affermazione “ha smesso di lavorare a 50 anni, non so perché, lo saprà lui”. Non sono emersi elementi di cura continuativa da parte del padre, tanto che il minore non ha menzionato attività educative o organizzative svolte dal padre. Il bambino ha anche sottolineato il legame con le sorelle e la normalità della vita scolastica, aspetti che la madre ha sempre garantito anche durante la crisi familiare. Deve pertanto ritenersi che tali elementi, unitamente alle relazioni del
Servizio Sociale, depongano per l'inidoneità del padre a gestire l'affidamento condiviso e per la necessità di assicurare al minore un contesto stabile e continuativo. L'affidamento esclusivo alla madre,
pagina 4 di 7 pertanto, quale genitore in grado di garantire cura, organizzazione e sostegno educativo, deve ritenersi l'unico pienamente conforme all'interesse di . Per_3
9. Quanto alla casa coniugale, considerato che il figlio minore è stato affidato in via esclusiva alla madre, la quale ha garantito continuità di cura e accudimento, e che il padre ha mostrato disinteresse verso tutti i percorsi di sostegno, rendendosi irreperibile fino all'intervento delle Forze dell'Ordine per l'esecuzione del provvedimento, si ritiene necessario confermare l' assegnazione della casa coniugale alla madre per assicurare al minore la stabilità dell'habitat domestico e la pronta ripresa della vita familiare e scolastica. Tale misura è altresì giustificata dall'urgenza di tutelare la sicurezza della madre e dei figli, emersa dalle relazioni del Servizio Sociale, e dalla necessità di garantire la continuità delle attività educative e diurne già riprese. L'assegnazione della casa coniugale alla madre deve essere disposta anche tenendo conto della possibilità che la stessa vi abiti con le figlie maggiorenni VI e
, temporaneamente allontanate e ospitate presso la rete familiare e amicale in attesa della Per_2 definitiva stabilizzazione della situazione abitativa del nucleo.
10. Quanto alla frequentazione padre-figlio, considerato che il padre ha evidenziato una costante assenza di adesione ai percorsi di supporto predisposti e non ha dato seguito alle iniziative promosse dai servizi competenti, come comprovato dai reiterati tentativi di contatto rimasti infruttuosi e dalla mancata attivazione presso il SE (il Servizio Dipendenze di Firenze Nord-Ovest in data 13.11.2025 ha comunicato al Tribunale che non è mai stato preso in carico né ha avuto contatti con il CP_1 servizio, nonostante la richiesta del Giudice di avviare un percorso per la verifica di eventuale abuso di alcol e il superamento di tale problematica. La relazione ha confermato quindi assenza totale di collaborazione da parte dell'interessato), circostanze che evidenziano una carenza di responsabilizzazione e di capacità genitoriale, si ritiene opportuno che eventuali incontri, qualora il padre ne faccia richiesta, si svolgano esclusivamente in modalità osservata e sotto supervisione del servizio sociale al fine di garantire la tutela del minore e consentire un adeguato monitoraggio delle relazioni familiari;
11. Quanto ai profili economici, preso atto che il reddito della madre che lavora come educatrice in un centro diurno per minori percependo € 1.400,00/1.500,00 mensili, si ritiene equo porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario dei figli pari a € 180,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale importo è determinato in considerazione di una capacità lavorativa generica, seppur minima, del padre, atteso che non risulta svolgere attività lavorativa e che, come dichiarato dalla madre, egli avrebbe perso il lavoro senza che risulti che si sia attivato per ottenere il riconoscimento di eventuali contributi economici connessi alla patologia riferita, o pagina 5 di 7 l'inserimento nelle liste delle categorie protette al fine del reperimento di una occpuazione. Va ricordato che entrambi i genitori sono tenuti, ai sensi dell'art. 316-bis c.c., a contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive capacità economiche, e che tale obbligo implica anche l'attivazione per reperire risorse adeguate.
Si dispone, inoltre, che le spese straordinarie di natura medica e scolastica siano ripartite tra i genitori in misura paritaria (50% ciascuno) e che l'assegno unico erogato dall'INPS per il minore sia integralmente percepito dalla madre, quale genitore affidatario esclusivo, al fine di garantire la stabilità economica e il soddisfacimento delle esigenze primarie del nucleo familiare.
12.Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della semplicità dell'accertamento (complessità bassa, valori minimi), devono essere poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...] (matrimonio contratto a Firenze il 14.07.2001 iscritto nel CP_1 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Firenze al n. 475, parte I, anno 2001);
- dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore (nato il [...]) alla madre Persona_3
con collocamento presso la stessa, attribuendo alla medesima la responsabilità Parte_1 genitoriale in via esclusiva, con facoltà di assumere tutte le decisioni ordinarie e straordinarie relative alla salute, istruzione e residenza del minore, ai sensi dell'art. 337-quater c.c.;
- assegna la casa familiare alla madre affinché vi abiti con i figli;
Parte_1
- dispone che la frequentazione tra il padre e il figlio minore avvenga esclusivamente in Per_3 modalità osservata e sotto la supervisione del Servizio Sociale, qualora il padre ne faccia richiesta;
- pone a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario dei figli pari a € 180,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, da versare alla madre entro il giorno 05 di ogni mese;
- pone a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie mediche e scolastiche necessarie per i figli;
- dispone che l'assegno unico per la prole venga percepito al 100% dalla madre;
pagina 6 di 7 - condanna a rimborsare a le spese di lite del presente grado di CP_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano nell'importo di € 3.800,00 per compenso, oltre spese, rimborso forfettario al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
La Presidente est.
Dott.ssa VI Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa VI Governatori Presidente est. dr.ssa Ilaria Benincasa Giudice dr.ssa Carolina Dini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. RG 3857/2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Gordigiani Parte_1
Ricorrente contro
CP_1
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per la ricorrente (verbale udienza del 19.11.2025): “Conclude chiedendo la conferma dei provvedimenti presi in via provvisoria ed urgente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso notificato ex art. 140 c.p.c. ha adito il Tribunale di Firenze chiedendo Parte_1 di pronunciare la separazione personale da con il quale aveva contratto matrimonio il CP_1
14.07.2001 e dalla cui unione sono nati tre figli: nata il [...], nata il Persona_1 Persona_2
30.05.2007 e nato il [...]. Ha rappresentato che, pur permanendo la convivenza, Persona_3
i coniugi sarebbero separati di fatto da tempo a causa di condotte gravemente pregiudizievoli poste in essere dal resistente, consistenti in reiterati comportamenti maltrattanti, offese, minacce, aggressioni fisiche e verbali, nonché totale disinteresse per la prole e controllo delle risorse economiche. Ha esposto che il resistente, dopo la perdita del lavoro, avrebbe omesso ogni contributo materiale alla famiglia, dedicandosi ad abuso di sostanze alcoliche e frequentazioni notturne, con episodi di violenza pagina 1 di 7 anche in presenza dei figli. Ha allegato la sussistenza di aggressioni fisiche alla moglie, denigrazione delle figlie con accuse infondate, ostacolo alla madre nell'assistenza alla figlia ricoverata, nonché situazioni di grave tensione culminate in interventi di terzi per la tutela dei minori. Ha evidenziato altresì la condizione economica compromessa, con pignoramento dell'immobile adibito a casa familiare, e il ricorso a sostegno psicologico presso un'associazione specializzata. In ragione di tali circostanze, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e disporsi l'affidamento super- Pt_1 esclusivo del figlio minorenne alla madre, con collocamento presso di lei, ritenuta l'unico Per_3 genitore idoneo. Ha domandato inoltre l'assegnazione a se medesima della casa familiare e l'allontanamento del resistente, la regolamentazione del diritto di visita paterno in forma protetta e subordinato all'avvio di percorsi di recupero delle capacità genitoriali e di trattamento presso SE e
CAM, la conseguente autorizzazione della madre ad assumere in via autonoma tutte le decisioni relative alla salute, istruzione e residenza dei figli, e ha chiesto di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli commisurato alle sue capacità reddituali, oltre al rimborso delle spese straordinarie e all'attribuzione dell'assegno unico INPS. Ha infine richiesto l'acquisizione di relazione dei Servizi Sociali, l'audizione delle figlie maggiori VI e , nonché l'ammissione di Per_2 prove orali volte a dimostrare le condotte del resistente, ritenute incompatibili con l'affidamento condiviso e gravemente lesive dell'interesse del minore.
2. pur a fronte di rituale notifica e notiziato dai servizi sociali, non si è costituito nel CP_1 presente giudizio rimanendo contumace.
3. All'udienza del 19.06.2025 innanzi alla Presidente dott.ssa Governatori è comparsa la ricorrente assistita dal difensore, mentre il convenuto non è comparso ed è stato dichiarato contumace. La ricorrente ha confermato le allegazioni del ricorso, precisando la persistenza della convivenza, la comproprietà dell'immobile gravato da mutuo in sofferenza e sottoposto a procedura esecutiva, nonché la propria attività lavorativa con reddito mensile di circa € 1.400,00/1.500,00 Ha riferito che il resistente è privo di occupazione dal 2017, affetto da patologia respiratoria con invalidità al 63%, senza percezione di indennità. Sono state illustrate le condizioni dei figli: VI (nata [...]), diplomata e prossima all'iscrizione universitaria, (nata [...]), frequentante istituto alberghiero, Per_2
(nato [...]), affetto da iperattività e disturbo emotivo. La ricorrente ha descritto rapporti Per_3 familiari conflittuali, in particolare tra il padre e le figlie maggiori, mentre il minore mantiene un legame affettivo pur temendo le reazioni paterne. La Giudice, ritenuta la necessità di approfondimenti istruttori, ha disposto l'audizione del minore e ha sollecitato il Servizio Sociale a trasmettere relazione.
pagina 2 di 7 4. Il giudizio è proseguito in via istruttoria per consentire il deposito delle relazioni richieste al Servizio
Sociale e poi all' all'esito dell'audizione del minore (udienza 02.07.2025) che ha CP_2 Per_3 reso necessario acquisire elementi diretti sui rapporti affettivi con ciascun genitore e valutare l'interesse del minore in relazione alle modalità di affidamento e frequentazione. Tale esigenza è emersa in considerazione delle allegazioni di conflittualità familiare e delle indicazioni del Servizio Sociale, che hanno evidenziato criticità nella comunicazione tra i genitori e la necessità di approfondire la posizione del minore.
5. Sollecitati i Servizi Sociali affinché provvedessero al deposito della relazione richiesta, all'udienza del 23.10.2025, il difensore della ricorrente ha insistito nelle domande di assegnazione della casa familiare, affidamento super-esclusivo del minore alla madre, contributo al mantenimento e attivazione dei percorsi di sostegno genitoriale. La Giudice in data 25.10.2025 ha adottato provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, in ragione dell'esclusivo accudimento da parte di quest'ultima e del disinteresse manifestato dal padre verso ogni percorso di sostegno, come emerso dalla relazione del Servizio Sociale. Ha assegnato la casa coniugale alla madre, ordinando l'immediato allontanamento del marito per consentire il rientro del nucleo familiare e la ripresa delle attività scolastiche e del centro diurno da parte del minore. Ha stabilito che il padre possa incontrare il figlio solo nell'ambito di incontri osservati, su richiesta al Servizio Sociale, e ha disposto che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre. Ha inoltre posto a carico del padre un contributo al mantenimento di € 180,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e il rimborso del
50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche. Ha incaricato il Servizio Sociale di garantire il rientro della madre e del minore presso l'abitazione, nonché il SE di avviare un percorso di verifica e trattamento dell'eventuale abuso di alcol da parte del padre.
6. Acquisite le ulteriori relazioni, all'udienza del 19.11.2025 la ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra evidenziate e la Giudice si è riservata di riferire al Collegio per la decisione.
7. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi. La ricorrente comparsa, infatti, ha dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, e ha dichiarato di non volersi riconciliare con il proprio coniuge. Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, come richiesto da . Parte_1
8. In ordine all'affidamento del figlio minore il Tribunale ritiene di confermare il precedente Per_3 provvedimento del 25.10.2025 e di disporre, quindi, l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre. Tale scelta è dettata dall'esclusivo accudimento da parte della madre e dal disinteresse mostrato dal padre. La madre risulta, infatti, essersi costantemente attivata per garantire la sicurezza e la pagina 3 di 7 sistemazione dei figli, assumendo in via esclusiva la gestione del nucleo familiare e dell'abitazione, mentre il padre non ha fornito alcuna collaborazione concreta. Dall'ultima relazione del Servizio
Sociale (18.11.2025) si evince la necessità di confermare l'affidamento esclusivo del minore alla madre, in quanto il padre ha mostrato persistente disinteresse verso i percorsi di sostegno e difficoltà di collaborazione con le autorità. Come riportato, “A seguito di un tentativo fallimentare di contatto da parte delle Forze dell'Ordine al sig. i Carabinieri e l'assistente sociale scrivente si sono recati
CP_1 presso l'indirizzo indicato in oggetto. Sul luogo è stato anche chiamato un fabbro per provvedere al cambio della serratura a seguito dell'uscita da casa del sig. , circostanza che evidenzia la
CP_1 necessità di interventi coattivi per garantire l'esecuzione del provvedimento. Inoltre, “nel tentativo di ingresso il sig. […] seguito di un'iniziale reazione di nervosismo e diffidenza è stato possibile
CP_1 spiegare al sig. il motivo dell'accesso e le disposizioni di Codesta Autorità Giudiziaria”,
CP_1 confermando la resistenza del padre. Nonostante le spiegazioni e le proposte di sostegno, “il sig.
CP_1 ha esplicitato di non voler usufruire di tale proposta [di accoglienza] e […] ha comunicato che tra la possibilità di collocamento in struttura e l'accesso all'abitazione materna preferiva recarsi a Firenze
Sud”, senza attivarsi per i percorsi indicati. La madre, per contro, ha collaborato con i servizi, pur manifestando timori per la sicurezza, come emerge da “la sig.ra […] ha comunicato che a Pt_1 seguito del cambio della serratura rientrerà presso l'abitazione […] pur segnalando la propria preoccupazione rispetto alla possibilità che sig. rimanga nella zona limitrofa all'abitazione”. CP_1
Dall'audizione del minore ) è emersa la consapevolezza della separazione e il Persona_4 desiderio di mantenere rapporti sereni con entrambi i genitori, ma al contempo è stato evidenziato come la madre rappresenti la figura di riferimento stabile, impegnata nell'organizzazione della vita quotidiana e nella garanzia della frequenza scolastica e del centro diurno. Dalle dichiarazioni del minore il padre è apparso marginalmente coinvolto, limitandosi a momenti ludici, come dichiarato dal figlio “con il babbo a volte gioco, lui fa finta di essere uno zombie e mi fa ridere”, e privo di progettualità, come confermato dall'affermazione “ha smesso di lavorare a 50 anni, non so perché, lo saprà lui”. Non sono emersi elementi di cura continuativa da parte del padre, tanto che il minore non ha menzionato attività educative o organizzative svolte dal padre. Il bambino ha anche sottolineato il legame con le sorelle e la normalità della vita scolastica, aspetti che la madre ha sempre garantito anche durante la crisi familiare. Deve pertanto ritenersi che tali elementi, unitamente alle relazioni del
Servizio Sociale, depongano per l'inidoneità del padre a gestire l'affidamento condiviso e per la necessità di assicurare al minore un contesto stabile e continuativo. L'affidamento esclusivo alla madre,
pagina 4 di 7 pertanto, quale genitore in grado di garantire cura, organizzazione e sostegno educativo, deve ritenersi l'unico pienamente conforme all'interesse di . Per_3
9. Quanto alla casa coniugale, considerato che il figlio minore è stato affidato in via esclusiva alla madre, la quale ha garantito continuità di cura e accudimento, e che il padre ha mostrato disinteresse verso tutti i percorsi di sostegno, rendendosi irreperibile fino all'intervento delle Forze dell'Ordine per l'esecuzione del provvedimento, si ritiene necessario confermare l' assegnazione della casa coniugale alla madre per assicurare al minore la stabilità dell'habitat domestico e la pronta ripresa della vita familiare e scolastica. Tale misura è altresì giustificata dall'urgenza di tutelare la sicurezza della madre e dei figli, emersa dalle relazioni del Servizio Sociale, e dalla necessità di garantire la continuità delle attività educative e diurne già riprese. L'assegnazione della casa coniugale alla madre deve essere disposta anche tenendo conto della possibilità che la stessa vi abiti con le figlie maggiorenni VI e
, temporaneamente allontanate e ospitate presso la rete familiare e amicale in attesa della Per_2 definitiva stabilizzazione della situazione abitativa del nucleo.
10. Quanto alla frequentazione padre-figlio, considerato che il padre ha evidenziato una costante assenza di adesione ai percorsi di supporto predisposti e non ha dato seguito alle iniziative promosse dai servizi competenti, come comprovato dai reiterati tentativi di contatto rimasti infruttuosi e dalla mancata attivazione presso il SE (il Servizio Dipendenze di Firenze Nord-Ovest in data 13.11.2025 ha comunicato al Tribunale che non è mai stato preso in carico né ha avuto contatti con il CP_1 servizio, nonostante la richiesta del Giudice di avviare un percorso per la verifica di eventuale abuso di alcol e il superamento di tale problematica. La relazione ha confermato quindi assenza totale di collaborazione da parte dell'interessato), circostanze che evidenziano una carenza di responsabilizzazione e di capacità genitoriale, si ritiene opportuno che eventuali incontri, qualora il padre ne faccia richiesta, si svolgano esclusivamente in modalità osservata e sotto supervisione del servizio sociale al fine di garantire la tutela del minore e consentire un adeguato monitoraggio delle relazioni familiari;
11. Quanto ai profili economici, preso atto che il reddito della madre che lavora come educatrice in un centro diurno per minori percependo € 1.400,00/1.500,00 mensili, si ritiene equo porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario dei figli pari a € 180,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale importo è determinato in considerazione di una capacità lavorativa generica, seppur minima, del padre, atteso che non risulta svolgere attività lavorativa e che, come dichiarato dalla madre, egli avrebbe perso il lavoro senza che risulti che si sia attivato per ottenere il riconoscimento di eventuali contributi economici connessi alla patologia riferita, o pagina 5 di 7 l'inserimento nelle liste delle categorie protette al fine del reperimento di una occpuazione. Va ricordato che entrambi i genitori sono tenuti, ai sensi dell'art. 316-bis c.c., a contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive capacità economiche, e che tale obbligo implica anche l'attivazione per reperire risorse adeguate.
Si dispone, inoltre, che le spese straordinarie di natura medica e scolastica siano ripartite tra i genitori in misura paritaria (50% ciascuno) e che l'assegno unico erogato dall'INPS per il minore sia integralmente percepito dalla madre, quale genitore affidatario esclusivo, al fine di garantire la stabilità economica e il soddisfacimento delle esigenze primarie del nucleo familiare.
12.Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della semplicità dell'accertamento (complessità bassa, valori minimi), devono essere poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...] (matrimonio contratto a Firenze il 14.07.2001 iscritto nel CP_1 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Firenze al n. 475, parte I, anno 2001);
- dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore (nato il [...]) alla madre Persona_3
con collocamento presso la stessa, attribuendo alla medesima la responsabilità Parte_1 genitoriale in via esclusiva, con facoltà di assumere tutte le decisioni ordinarie e straordinarie relative alla salute, istruzione e residenza del minore, ai sensi dell'art. 337-quater c.c.;
- assegna la casa familiare alla madre affinché vi abiti con i figli;
Parte_1
- dispone che la frequentazione tra il padre e il figlio minore avvenga esclusivamente in Per_3 modalità osservata e sotto la supervisione del Servizio Sociale, qualora il padre ne faccia richiesta;
- pone a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario dei figli pari a € 180,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, da versare alla madre entro il giorno 05 di ogni mese;
- pone a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie mediche e scolastiche necessarie per i figli;
- dispone che l'assegno unico per la prole venga percepito al 100% dalla madre;
pagina 6 di 7 - condanna a rimborsare a le spese di lite del presente grado di CP_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano nell'importo di € 3.800,00 per compenso, oltre spese, rimborso forfettario al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
La Presidente est.
Dott.ssa VI Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
pagina 7 di 7