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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 580/2024
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 1 aprile 2025 nella I Sezione Civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
(c.f. e p.i.: ), in persona del l. r. p. t. P.IVA_1
opponente contro
CP_1
opposta
IL GIUDICE preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
R.G. 580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 580/2024 del r.g.a.c.
TRA
Parte_1
(c.f. e p.i.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1
procura depositata telematica, dall'Avv. Cinzia Montanari presso la quale è elettivamente domiciliata in al viale della Lirica, n. 35 Pt_1
opponente contro
p.i.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_2
giusta procura allegata telematicamente, dall'avv. Domenico Serrapica presso il cui studio è elettivamente domiciliata a in via Valitutti, n. 78 Pt_1
opposta
Conclusioni: come da verbale e note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1970/2023 emesso dal Tribunale di Nola con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 82.813,60 in favore della credito CP_1
supportato da fatture.
L'opponente ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nola in favore del Tribunale di Ravenna;
nel merito ha contestato l'an ed il
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R.G. 580/2024
quantum della pretesa della ricorrente concludendo per la declaratoria di incompetenza per territorio e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la società opposta, la quale, in via preliminare, ha contestato l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente evidenziando che ricorrono i presupposti per l'individuazione del forum destinatae solutionis presso il domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, co. 3, c.c. in quanto il corrispettivo deve ritenersi determinabile e quindi liquido;
ha concluso, quindi, per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese ed onorari.
La causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. alla odierna udienza.
In via preliminare e assorbente va rilevato che l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Tribunale formulata dall'opponente è fondata e va, pertanto, accolta.
In punto di diritto occorre rilevare che nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del
Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo;
il provvedimento con cui il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. sul punto: Tribunale Torino, sez. III, 18 novembre 2013, n. 6731;
Tribunale Torino, sez. III, 02 luglio 2013, n. 4451 Tribunale Pistoia, 16 novembre
2011, n. 975; Cass. civile, sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civile, sez. III, 24 giugno 2009, n. 14825).
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R.G. 580/2024
La giurisprudenza afferma, pertanto, che sebbene l'art 279 c.p.c. così come novellato dalla riforma operata con l. 69/2009 preveda che le statuizioni sulla competenza debbano essere rese con ordinanza, la eventuale dichiarazione di incompetenza vada resa con provvedimento avente forma di sentenza nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto in tale procedimento la statuizione negativa sulla competenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio presenta un duplice contenuto: da un lato, di accoglimento in rito dell'opposizione, e dall'altro, di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non può applicarsi la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza di cui all'art. 279, co. 1 c.p.c., atteso che il decreto ingiuntivo non potrebbe essere revocato con un provvedimento che assuma la natura di ordinanza
(in questo senso, Corte di Cassazione, sent. n 14594 del 2012 e Tribunale di Lucca, sent. n. 437 del 2018).
Ciò premesso, nella fattispecie risulta fondata la eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Nola in favore del Tribunale di Ravenna.
Innanzitutto va osservato che la società opponente, convenuta in senso sostanziale, ha ritualmente eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Nola avendo contestato l'operatività di tutti i fori concorrenti: è noto infatti che, quando il convenuto intenda sollevare eccezione di incompetenza territoriale, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 28 c.p.c., ha l'onere di indicare nella comparsa di costituzione, a pena di decadenza, non solo il giudice ritenuto competente ma anche i singoli profili di incompetenza che lamenti con riguardo ai criteri di collegamento facoltativi dettati dagli artt. art. 18, 19 e 20 c.p.c. e, ove ciò non faccia, l'eccezione si ha per non proposta e la competenza resta radicata dalla domanda e, quindi, presso il giudice innanzi al quale è stata proposta (cfr. Cass. ord. S.U. 22639/2007; Cass.
9783/2009). A tale onere la società convenuta ha assolto, avendo sin dal primo atto
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R.G. 580/2024
difensivo, eccepito l'incompetenza del Tribunale adito sotto tutti i profili ipotizzabili.
Più precisamente la parte opponente ha individuato quale unico foro competente quello del Tribunale di Ravenna rilevando in primo luogo che la sede legale della società è a in secondo luogo, ha dedotto, quanto al forum Pt_1
contractus, che il contratto deve considerarsi concluso presso la sede legale della stessa società opponente, vale a dire atteso che la consegna della proposta Pt_1
Controp contrattuale sottoscritta dalla avveniva presso la sede della infine, ha Pt_1
osservato, con riferimento al forum destinatae solutionis, che la domanda proposta ha ad oggetto un credito illiquido, sicché deve applicarsi l'articolo 1182, co. 4 c.c.
Le censure sollevate dall'opponente risultano sono fondate: e, infatti, in base al foro generale delle persone giuridiche di cui all'articolo art. 19 c.p.c., il giudice competente è il Tribunale di Ravenna;
quanto al forum contractus, deve ritenersi che lo stesso si sia perfezionato nel momento e nel luogo in cui il proponente ha avuto notizia dell'accettazione dell'altra parte contrattuale;
infine, con riferimento al forum destinatae solutionis, nel caso in esame non può trovare applicazione il terzo comma dell'art. 1182 c.c., atteso che il credito di cui si discute, pur avendo ad oggetto una somma di danaro, non può essere ritenuto liquido.
Sull'argomento, giova ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità
“le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, comma 3 , c.c., sono - agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli
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R.G. 580/2024
atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.” (cfr. Cass. S.U. n.
17989/2016).
Nel caso in esame, in difetto di una determinazione convenzionale dalla quale possano evincersi i prezzi delle prestazioni pattuite ovvero i criteri per determinarli, non può ritenersi liquido il credito asseritamene vantato da parte attrice/ricorrente.
Né a diversa conclusione potrebbe giungersi sulla scorta delle fatture allegate dalla stessa società attrice atteso che “la fattura è un mero documento contabile che può, giusto disposto dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale;
di qui, la sua assoluta inidoneità a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182 comma terzo c.c. sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente) dall'esistenza di una fattura” (cfr. Cass. 22401/2004).
Pertanto, trattandosi nel caso di specie di somma illiquida, il luogo di adempimento va individuato nel domicilio del debitore ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c. e il giudice da ritenersi competente territorialmente è il Tribunale di Ravenna.
Tanto premesso va quindi dichiarata l'incompetenza per territorio dell'adito
Tribunale in favore del Tribunale di Ravenna dinanzi al quale il giudizio può essere riassunto nel termine di tre mesi decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
Alla soccombenza segue la condanna dell'opposta, attrice in senso sostanziale, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opponente, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito della nota prevista dall'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014, con applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità, con esclusione della fase decisionale e con la
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R.G. 580/2024
riduzione di cui all' art. 4 comma 4 per la assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di
Ravenna e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1970/2023;
- assegna, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., il termine di tre mesi, a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione del processo davanti al
Giudice dichiarato competente;
- condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 410,00 per spese ed euro 3.447,50 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali
(nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 1 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 1 aprile 2025 nella I Sezione Civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
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(c.f. e p.i.: ), in persona del l. r. p. t. P.IVA_1
opponente contro
CP_1
opposta
IL GIUDICE preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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R.G. 580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 580/2024 del r.g.a.c.
TRA
Parte_1
(c.f. e p.i.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1
procura depositata telematica, dall'Avv. Cinzia Montanari presso la quale è elettivamente domiciliata in al viale della Lirica, n. 35 Pt_1
opponente contro
p.i.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_2
giusta procura allegata telematicamente, dall'avv. Domenico Serrapica presso il cui studio è elettivamente domiciliata a in via Valitutti, n. 78 Pt_1
opposta
Conclusioni: come da verbale e note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1970/2023 emesso dal Tribunale di Nola con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 82.813,60 in favore della credito CP_1
supportato da fatture.
L'opponente ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nola in favore del Tribunale di Ravenna;
nel merito ha contestato l'an ed il
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quantum della pretesa della ricorrente concludendo per la declaratoria di incompetenza per territorio e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la società opposta, la quale, in via preliminare, ha contestato l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente evidenziando che ricorrono i presupposti per l'individuazione del forum destinatae solutionis presso il domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, co. 3, c.c. in quanto il corrispettivo deve ritenersi determinabile e quindi liquido;
ha concluso, quindi, per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese ed onorari.
La causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. alla odierna udienza.
In via preliminare e assorbente va rilevato che l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Tribunale formulata dall'opponente è fondata e va, pertanto, accolta.
In punto di diritto occorre rilevare che nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del
Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo;
il provvedimento con cui il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. sul punto: Tribunale Torino, sez. III, 18 novembre 2013, n. 6731;
Tribunale Torino, sez. III, 02 luglio 2013, n. 4451 Tribunale Pistoia, 16 novembre
2011, n. 975; Cass. civile, sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civile, sez. III, 24 giugno 2009, n. 14825).
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La giurisprudenza afferma, pertanto, che sebbene l'art 279 c.p.c. così come novellato dalla riforma operata con l. 69/2009 preveda che le statuizioni sulla competenza debbano essere rese con ordinanza, la eventuale dichiarazione di incompetenza vada resa con provvedimento avente forma di sentenza nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto in tale procedimento la statuizione negativa sulla competenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio presenta un duplice contenuto: da un lato, di accoglimento in rito dell'opposizione, e dall'altro, di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non può applicarsi la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza di cui all'art. 279, co. 1 c.p.c., atteso che il decreto ingiuntivo non potrebbe essere revocato con un provvedimento che assuma la natura di ordinanza
(in questo senso, Corte di Cassazione, sent. n 14594 del 2012 e Tribunale di Lucca, sent. n. 437 del 2018).
Ciò premesso, nella fattispecie risulta fondata la eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Nola in favore del Tribunale di Ravenna.
Innanzitutto va osservato che la società opponente, convenuta in senso sostanziale, ha ritualmente eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Nola avendo contestato l'operatività di tutti i fori concorrenti: è noto infatti che, quando il convenuto intenda sollevare eccezione di incompetenza territoriale, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 28 c.p.c., ha l'onere di indicare nella comparsa di costituzione, a pena di decadenza, non solo il giudice ritenuto competente ma anche i singoli profili di incompetenza che lamenti con riguardo ai criteri di collegamento facoltativi dettati dagli artt. art. 18, 19 e 20 c.p.c. e, ove ciò non faccia, l'eccezione si ha per non proposta e la competenza resta radicata dalla domanda e, quindi, presso il giudice innanzi al quale è stata proposta (cfr. Cass. ord. S.U. 22639/2007; Cass.
9783/2009). A tale onere la società convenuta ha assolto, avendo sin dal primo atto
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difensivo, eccepito l'incompetenza del Tribunale adito sotto tutti i profili ipotizzabili.
Più precisamente la parte opponente ha individuato quale unico foro competente quello del Tribunale di Ravenna rilevando in primo luogo che la sede legale della società è a in secondo luogo, ha dedotto, quanto al forum Pt_1
contractus, che il contratto deve considerarsi concluso presso la sede legale della stessa società opponente, vale a dire atteso che la consegna della proposta Pt_1
Controp contrattuale sottoscritta dalla avveniva presso la sede della infine, ha Pt_1
osservato, con riferimento al forum destinatae solutionis, che la domanda proposta ha ad oggetto un credito illiquido, sicché deve applicarsi l'articolo 1182, co. 4 c.c.
Le censure sollevate dall'opponente risultano sono fondate: e, infatti, in base al foro generale delle persone giuridiche di cui all'articolo art. 19 c.p.c., il giudice competente è il Tribunale di Ravenna;
quanto al forum contractus, deve ritenersi che lo stesso si sia perfezionato nel momento e nel luogo in cui il proponente ha avuto notizia dell'accettazione dell'altra parte contrattuale;
infine, con riferimento al forum destinatae solutionis, nel caso in esame non può trovare applicazione il terzo comma dell'art. 1182 c.c., atteso che il credito di cui si discute, pur avendo ad oggetto una somma di danaro, non può essere ritenuto liquido.
Sull'argomento, giova ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità
“le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, comma 3 , c.c., sono - agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli
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atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.” (cfr. Cass. S.U. n.
17989/2016).
Nel caso in esame, in difetto di una determinazione convenzionale dalla quale possano evincersi i prezzi delle prestazioni pattuite ovvero i criteri per determinarli, non può ritenersi liquido il credito asseritamene vantato da parte attrice/ricorrente.
Né a diversa conclusione potrebbe giungersi sulla scorta delle fatture allegate dalla stessa società attrice atteso che “la fattura è un mero documento contabile che può, giusto disposto dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale;
di qui, la sua assoluta inidoneità a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182 comma terzo c.c. sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente) dall'esistenza di una fattura” (cfr. Cass. 22401/2004).
Pertanto, trattandosi nel caso di specie di somma illiquida, il luogo di adempimento va individuato nel domicilio del debitore ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c. e il giudice da ritenersi competente territorialmente è il Tribunale di Ravenna.
Tanto premesso va quindi dichiarata l'incompetenza per territorio dell'adito
Tribunale in favore del Tribunale di Ravenna dinanzi al quale il giudizio può essere riassunto nel termine di tre mesi decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
Alla soccombenza segue la condanna dell'opposta, attrice in senso sostanziale, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opponente, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito della nota prevista dall'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014, con applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità, con esclusione della fase decisionale e con la
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riduzione di cui all' art. 4 comma 4 per la assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di
Ravenna e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1970/2023;
- assegna, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., il termine di tre mesi, a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione del processo davanti al
Giudice dichiarato competente;
- condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 410,00 per spese ed euro 3.447,50 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali
(nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 1 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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