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Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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- 1. Giurisprudenza italiana (2/2024)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 7 aprile 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2023, n. 6726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6726 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 16051/2020 proposto da: Comune di Taranto in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Corso Vittorio Emanuele II 18 presso lo studio dell'avvocato IO ST (c/o Studio Grez) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente - contro LI VI, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati De FE FR e De FE Guglielmo;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 6726 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: GRAZIOSI CHIARA Data pubblicazione: 07/03/2023 -controricorrente - e contro AP CA, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Altamura Antoniovito;
- controricorrente- e contro RE NI, NE LD, elettivamente domiciliati in Roma Via Germanico 109 presso lo studio dell'avvocato IO Giovanna, rappresentati e difesi dagli avvocati ST GI Adeo, De AL FR;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali - e contro Di LO SA, UC CH, elettivamente domiciliati in Roma Via Germanico 109 presso lo studio dell'avvocato IO Giovanna, rappresentati e difesi dagli avvocati IO IL e VA RO GI;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè contro LL IG MI, SO UR, LA IM, IO ST, NA IG, Adeo ST GI, De AL FR, Della Corte Maria Fontana Vita, De FE FR, RY DI;
-intimati- avverso la sentenza n. 67/2020 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 17 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 febbraio 2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI;
udito l'Avvocato ST IO;
udito l'Avvocato IL IO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto e l'assorbimento del ricorso incidentale;
16051/2020 FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 2754/2008 il Tribunale penale di Taranto condannava SA Di LO, CH UC, CA AP, NI RE, VI LI, UR SO, IG MI LL, LD NE e IM LA per il reato di cui agli articoli 81, secondo comma, 112 n.1, 48 e 479 c.p., in quanto il sindaco di Taranto Di LO e l'assessore UC, approvando con la UN municipale le relazioni sulle proposte dei rendiconti consuntivi degli anni da 2000 a 2004 del LL quale dirigente del Servizio Finanziario di tale Comune, il LL redigendole, gli altri quali revisori dei conti del Comune redigendo le relazioni per i suddetti anni, tutte relazioni contenenti dati contabili non veritieri, avrebbero indotto il Consiglio Comunale ad approvare i rendiconti consuntivi per gli anni 2000-2004 benché non veritieri;
il Tribunale condannava altresì gli imputati a risarcire in solido il Comune per i derivati danni da liquidarsi in separata sede, concedendo anche una provvisionale. Avendo proposto appello gli imputati, la Corte d'appello penale di Lecce, sezione distaccata di Taranto, li assolveva con sentenza n. 805/2010 per difetto di dolo e revocava la condanna civile. Ricorrevano per cassazione il PM e la parte civile: la Cassazione penale, con sentenza n. 1686/2012, annullava con rinvio ad altra sezione della medesima corte territoriale per nuovo esame su "coscienza e volontà di dare dei conti del Comune un'immagine non corrispondente al vero". La Corte d'appello penale di Lecce, con sentenza n. 627/2014, dichiarava prescritto il reato confermando la condanna civile pronunciata dal Tribunale. A seguito del ricorso dei condannati, la Cassazione penale con sentenza n. 12320/2017 annullava la sentenza del giudice penale di rinvio per falsa applicazione dell'articolo 129, secondo comma, c.p.p., censurando l'omesso esame dei motivi d'appello sulla responsabilità civile, e quindi rinviando per la decisione di quest'ultima alla Corte civile d'appello di Lecce. Davanti al giudice di rinvio civile il Comune riassumeva il giudizio;
si costituivano tutte le controparti - tranne UR SO resistendo e riportandosi al proprio appello avverso la sentenza del Tribunale penale. La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 17 febbraio 2020 rigettava la domanda del Comune compensando le spese di tutti i gradi del giudizio. 2. Ha presentato ricorso il Comune, sulla base di cinque motivi. Si sono difesi con controricorso e ricorso incidentale condizionato la Di LO e il UC;
avverso il loro ricorso incidentale si è difeso con controricorso il Comune. Parimenti, si sono difesi con controricorso e ricorso incidentale condizionato la RE e il NE;
avverso il loro ricorso incidentale si è difeso con controricorso il Comune. Si sono difesi dal ricorso principale, con rispettivo controricorso, la LI e l'AP. Memorie sono state depositate dal Comune, dalla Di LO e UC nonché dalla LI. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento degli altri. La causa, in conseguenza della relativa istanza, è stata discussa in modalità orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso principale, come si è accennato, è composto di cinque motivi. Peraltro, prima di vagliarli, deve darsi atto dell'eccezione di tardività del ricorso che è stata ampiamente illustrata nei controricorsi rispettivamente di Di LO/UC e di RE/NE. Si adduce che la sentenza è stata notificata a controparte il 17 febbraio 2020, mentre il ricorso è stato notificato 11 18 giugno 2020 anziché il 12 giugno 2020, e dunque tardivamente. Si trattava di un periodo in cui vigeva la nota normativa pandemica, e i controricorrenti richiamano il d.l. 11/2020 - che a loro avviso avrebbe sospeso solo i termini processuali relativi ai giudizi le cui udienze fossero state rinviate - nonché il successivo d.l. 18/2020 - che ha sospeso i termini per il compimento di qualsiasi atto giudiziale dal 9 marzo al 15 aprile 2020 -, in sintesi per sostenere che quest'ultima norma non avrebbe impedito la tardività della notifica del ricorso dato che non avrebbe rimosso "effetti giuridici già verificatisi", in considerazione del principio dell'irretroattività della legge. Tale interpretazione non risulta condivisibile, a tacer d'altro perché il legislatore ha protetto con la sospensione del termine diritti fondamentali in una situazione di peculiare emergenza, senza trovare alcun contrasto né con i principi costituzionali - che anzi sono stati protetti con questa normativa speciale -, né tantomeno con la norma specifica dell'articolo 11 prel., dal momento che quando è avvenuta la sospensione il termine non era consumato. 4. Passando allora all'esame dei motivi, il primo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 151, 193, 194, 227, 231, 239 e 240 TUEL nonché degli articoli 2423 e 2423-bis c.c. La corte territoriale sarebbe incorsa in "erronea valutazione ... riguardo alle norme di diritto che disciplinano la contabilizzazione dei cd. «debiti fuori bilancio»" per avere escluso l'elemento oggettivo del falso in tali debiti. Ciò significherebbe "assolutamente ritenere legittimi dei documenti contabili che in realtà violavano chiaramente tutti i principi contabili generali imposti agli enti locali". La mancata attivazione della procedura di riconoscimento dei debiti 'akt fuori bilancio rappresenterebbe violazione dei principi generali contabili richiamati nell'articolo 151 TUEL, con spregio anche del principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione pubblica: infatti "l'amministrazione comunale tarantina avrebbe dovuto attivare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio" e alternativamente avrebbe potuto provvedere "aumentando" nel bilancio di previsione un apposito "fondo rischi" o comunque, ancora, "vista la rilevanza delle passività, darne menzione nelle relazioni di presentazione del rendiconto previste dagli art. 151, c. 6, 227 e 231 TUEL al fine di offrire una fotografia veritiera e non ingannevole dell'effettiva situazione contabile dell'ente"; identici "obblighi di avvertimento sulla rilevanza di tali passività e sui pericoli di squilibri di gestione" gravavano poi sui revisori, secondo gli obblighi di cui agli articoli 227, 239 e 240 TUEL. Ciò sarebbe già stato evidenziato dal perito della Procura. Centro della questione sarebbe proprio che "il sistematico occultamento di debiti dal rendiconto comunale non può essere considerato legittimo nemmeno sotto il profilo esclusivamente formale poiché incide nella sostanza stessa della funzione svolta dal bilancio" dato che un bilancio che non riproduca l'effettiva situazione "rappresenta di per sé una violazione di legge" ed è quindi "un documento contabile falso, sia sul piano formale che sostanziale". Proprio per questo il Comune, "ignorate per anni le enormi passività finanziarie, ha continuato tranquillamente a contrarre mutui e prestiti, fino all'inevitabile commissariamento". Sarebbe pertinente pure la giurisprudenza formatasi sui limiti della discrezionalità quanto al rendiconto di bilancio anche per le società di diritto privato, che insegna l'insussistenza di una discrezionalità assoluta dovendosi tuttavia rispettare i principi di razionalità e dunque i "criteri tecnici generalmente accettati", che sono i principi contabili generali. Nel caso in esame "gli imputati avevano certamente violato i ... principi contabili generali scegliendo di omettere qualsiasi riferimento all'ingente debito fuori bilancio incombente sull'ente, con risultato di produrre ... rendiconti totalmente distaccati dalla effettiva situazione finanziaria del Comune": omissione che "non può in alcun modo essere ritenuta legittima". e? Quindi la sentenza impugnata "è viziata nella applicazione delle norme che disciplinano i criteri di redazione del bilancio pubblico, così come disciplinati dal T.U.E.L. e da ogni norma ivi richiamata, dovendosi sostenere che qualsiasi rendiconto che dia una rappresentazione non veritiera della reale situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente, anche solo per aver omesso di motivare le scelte contabili che determinano tale rappresentazione, è un bilancio redatto in violazione di legge". 5. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 622 c.p.p., 112 e 394 c.p.c., 1218 e 2043 c.c. La corte territoriale avrebbe "erroneamente ritenuto che fosse necessaria la sussistenza del fatto-reato per accogliere la domanda risarcitoria", mentre avrebbe dovuto effettuare "il mero accertamento dell'illecito civile", seguendo le "disposizioni processualcivilistiche" e prescindendo, tra l'altro, dalla identificazione del fatto come reato, potendo essere rilevanti anche modalità di condotte diverse da quelle tipizzate dalla norma penale, integrando anche una diversa qualificazione officiosa del titolo di responsabilità (si richiama Cass. sez. 3, 12 giugno 2019 n. 15859). Costituendosi come parte civile il Comune "aveva certamente richiamato le imputazioni sollevate dalla Procura della Repubblica, chiedendo che gli imputati venissero puniti, tuttavia la richiesta di risarcimento veniva domandata in conseguenza delle loro «condotte» e non della rilevanza penale di tali condotte". Quindi "la volontà ingannatoria dei convenuti resta del tutto irrilevante", mentre sarebbe rilevante il fatto che, per sfuggire alla condanna penale, "gli imputati stessi abbiano candidamente ammesso che i documenti contabili presentati al Consiglio Comunale non rispondevano alla vera situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente", come sarebbe accertato nella parte finale della sentenza impugnata. Si argomenta quindi sulla impossibilità che sindaco, assessore al bilancio e direttore delle risorse finanziarie fossero "incolpevoli per la disorganizzazione degli uffici comunali", sostenendo che "tale ammissione di colpa" sarebbe "già sufficiente a fondare una responsabilità rilevanti ai fini risarcitori". Si definisce poi "spia rivelatrice dell'errore" in cui sarebbe incorsa la corte territoriale l'aver essa ritenuto onere del Comune "la prova della buona fede dei consiglieri comunali ingannati": infatti, "quantomeno con riferimento alla responsabilità dei componenti dell'organo di revisione contabile, poiché questi rispondono nei confronti dell'Ente secondo la responsabilità del mandatario (come esplicitamente previsto dall'art. 240 T.U.E.L.), essi avrebbero avuto l'onere di provare di aver adempiuto correttamente l'obbligazione assunta, secondo i parametri della diligenza specifica". E comunque "tutti gli imputati avevano a vario titolo un «rapporto di servizio» con il Comune", onde se la corte territoriale avesse correttamente interpretato l'articolo 622 c.p.c. diversamente si sarebbe dovuto distribuire l'onere probatorio, dovendo la parte inadempiente dimostrare "sia la mancata imputabilità a sé del disservizio lamentato, sia di aver provveduto per eliminarlo o arginarlo". In conclusione "l'esame «civilistico» dell'intera vicenda processuale avrebbe dovuto rilevare l'assoluta irrilevanza sul piano risarcitorio delle difese espresse dai convenuti nonché la natura confessoria di talune avverse difese". 6. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per parziale omessa pronuncia in violazione dell'articolo 112 c.p.c. Si afferma che la corte territoriale avrebbe "limitato la propria indagine alla sussistenza del fatto reato", così contravvenendo all'articolo 112 c.p.c., essendo la domanda proposta dal Comune "ben più ampia rispetto al ... risarcimento ex art. 185 c.p.", estendendosi a "qualunque danno derivante dalle «condotte» degli odierni intimati, sotto ogni aspetto della responsabilità civile". La corte quindi si sarebbe trovata dinanzi ad una domanda risarcitoria che "non era limitata al solo danno del reato (il falso per induzione) ma era estesa ad ogni danno derivante dall'illegittimo indebitamento accumulato dal Comune grazie ai rendiconti di bilancio non rappresentativi della effettiva situazione finanziaria dell'ente"; e "la pronuncia su tale domanda è stata del tutto omessa", determinando la nullità della sentenza. 7. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. La corte territoriale "ha sostenuto in sentenza ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal Comune di Taranto che quest'ultimo avrebbe dovuto fornire la prova della buona fede dei consiglieri comunali ingannati dalle false relazioni contabili proposte dalla UN Comunale e dall'organo di revisione contabile" laddove afferma che "era onere dell'accusa e della parte civile provare che i consiglieri di maggioranza siano stati tratti in errore dalle relazioni del LL approvate dalla UN Municipale e da quelle dei revisori dei conti" (pagina 10 della sentenza impugnata). Ad avviso del ricorrente, sarebbe "una chiara violazione di legge la pretesa che il Comune dovesse dare prova della buona fede dei consiglieri comunali", perché, ai sensi dell'articolo 2697, secondo comma, c.c., era "ricadente sui convenuti l'eventuale onere di dimostrare la malafede dei consiglieri comunali": infatti, avendo tutti a vario titolo un "rapporto di servizio" con il Comune, quale parte inadempiente erano onerati a "dimostrare sia la mancata imputabilità a sé del disservizio lamentato, sia di aver provveduto per eliminarlo o arginarlo". D'altronde "nell'ordinamento esiste un generale principio di presunzione della buona fede", e nel diritto amministrativo "il principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi", per cui si dovrebbe ritenere che, "in assenza di prove concrete sulla falsità dei bilanci, all'epoca dei fatti i consiglieri comunali approvarono i rendiconti facendo legittimo affidamento nella correttezza di tali documenti contabili". Inoltre "non può sostenersi che la «vicinanza» politica dei consiglieri comunali dell'amministrazione sia una prova sufficiente della loro malafede", rispetto ai rendiconti questi non potendo far altro che "presumere la correttezza, secondo i principi richiamati". Pertanto "deve ritenersi non ricadere in alcun modo sull'ente danneggiato l'onere di dimostrare la propria buona fede (rectius la buona fede dei propri consiglieri comunali)". 8. Il quinto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per "irriducibile contrasto tra affermazioni contenute nelle motivazioni". Si lamenta che la corte territoriale "ha rigettato la domanda ... per due ragioni sostanziali: non ha ritenuto sussistente il fatto-reato da cui far discendere il diritto al risarcimento;
non ha ritenuto provata la buona fede dei consiglieri comunali". Ciò sarebbe "in contrasto irrisolvibile" con quanto affermato dalla stessa corte a pagina 5 della sentenza: "Stante inoltre l'autonomia strutturale e funzionale del giudizio civile di rinvio disposta ai sensi dell'art. 622 c.p.p. rispetto al giudizio penale, questa Corte dovrà applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile". Quindi vi sarebbe appunto "un conflitto insanabile tra i propositi espressi dalla Corte nelle premesse della sentenza e l'effettivo percorso logico posto a fondamento della propria decisione", per cui "la motivazione è solo apparente". 9. Il ricorso incidentale condizionato proposto da SA Di LO e CH UC presenta un unico "motivo specifico" denunciante violazione o falsa applicazione degli articoli 393, 306 e 149 c.p.c. e mancato esame di "atti debitamente esibiti" costituenti prova decisiva che sono stati oggetto di contraddittorio tra le parti, il tutto in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn.4 e 5 c.p.c. I ricorrenti incidentali nella esposizione del fatto (controricorso, pagine 8s.) hanno addotto che il Comune di Taranto, "a suo tempo", aveva riassunto ai soli fini civili dinanzi alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, "il processo sino ad allora celebrato in sede penale", e che tale riassunzione "era stata effettuata (per così dire) due volte". Ciò perché il Comune "aveva riassunto il giudizio (instando per la notifica e) notificando un (primo) atto di citazione", ma "il giorno dopo" aveva chiesto la notifica di un altro atto di riassunzione con rinuncia del precedente;
infatti nel secondo atto in calce al testo sarebbe stato scritto a penna "che il presente atto di citazione sostituisce il precedente". In tal modo - proseguono i ricorrenti incidentali nella esposizione del fatto - "la rinuncia dell'attore all'atto di citazione in riassunzione ha comportato l'estinzione del rapporto processuale", per cui, ai sensi dell'articolo 393 c.p.c., non avrebbe avuto più effetto un'ulteriore riassunzione. Passando poi all'illustrazione dell'unico motivo del ricorso incidentale condizionato (ricorso, pagine 15 ss.), si ribadisce che il Comune di Taranto avrebbe riassunto il giudizio ai fini civili con un atto di citazione notificato che, peraltro, mai iscritto a ruolo, sarebbe stato oggetto di rinuncia mediante la notifica di un nuovo atto di citazione il quale, "nelle intenzioni dell'attore in riassunzione, avrebbe potuto «sostituire» i suoi effetti". Si argomenta che la notifica dell'atto di citazione "determina la pendenza del processo e costituisce il rapporto giuridico processuale", cui è possibile rinunciare, ma in tal caso, si incorre nella estinzione del processo ex articolo 306 c.p.c. Tuttavia l'articolo 393 c.p.c. stabilisce che l'estinzione del giudizio di rinvio comporta l'estinzione non solo del rapporto processuale contingente ma dell'intero processo, per cui "non è più possibile procedere a una nuova riassunzione del processo ... dopo che la rinuncia al «primo» atto di riassunzione si sia perfezionata"; e d'altronde, quando le controparti non sono ancora costituite, la rinuncia agli atti è immediatamente efficace. Il giudice del rinvio non avrebbe "negato l'esattezza dei principii" suddetti, ma "immaginato che, in atti, non ci sarebbe stata la prova della preventiva notifica del primo atto di citazione"; a ciò si oppone che "entrambi i deducenti (separatamente costituiti) avevano esibito, all'atto della costituzione in giudizio, i due atti di citazione in questione. Che erano stati notificati insieme": e di ciò il giudice di rinvio non si sarebbe avveduto. Il motivo, quindi, prosegue con argomentazioni relative a quanto ha appena esposto, per concludere che "il processo s'era integralmente estinto (per la rinuncia alla riassunzione 11 operata) e che la «nuova» riassunzione era inammissibile" per "l'impossibilità della riassunzione di un processo estinto". 10. Il ricorso incidentale condizionato di NI RE e di LD NE presenta il medesimo motivo del ricorso incidentale Di LOrrucci illustrandolo e argomentando al riguardo in modo a esso del tutto conforme. 11. Poiché i due ricorsi incidentali sono condizionati all'accoglimento del ricorso principale, va anzitutto esaminato quest'ultimo, il quale, visto il suo contenuto, ben può dirimersi applicando il principio della ragione più !liquida. 11.1 n secondo e il terzo motivo, che presentano in questo una sostanza analoga, a prescindere da altri successivi rilievi lamentano che il giudice del rinvio civile si è speso per accertare ancora il fatto reato, manifestamente dichiarando che sarebbe stata necessaria la sussistenza del fatto reato per accogliere la domanda risarcitoria e così non adempiendo ictu ()cuti il proprio compito di accertamento dell'illecito civile. Invero, la sentenza della corte territoriale che è qui in esame, pur avendo nella sua parte iniziale (pagina 5) sottolineato "l'autonomia strutturale e funzionale del giudizio civile di rinvio" ex articolo 622 c.p.p. che porta ad applicarvi "le regole processuali e probatorie proprie del processo civile" - e richiamato correttamente in tal senso la giurisprudenza di questa Suprema Corte -, quando, superate alcune ulteriori questioni strettamente di rito, giunge a svolgere il vaglio ad essa affidato sulla sussistenza delll'illecito in realtà si scioglie da tale regola, compiendo l'accertamento in ordine al fatto reato (riferendosi ancora persino a una posizione di "imputati" per gli attuali controricorrenti) e non dedicandosi, invece, all'effettivo oggetto del suo thema decidendum, ovvero all'illecito civile. 11.2 Osserva apertamente il giudice di rinvio, nelle pagine 10 ss. della pronuncia: "Premesso che agli imputati è stato contestato e per tale reato sono stati condannati nel primo grado penale (v. capi di imputazione e sentenza del 12 Tribunale Penale di Taranto ...) il «falso mediato» o «per induzione» e che tale reato richiede che il pubblico ufficiale «autore immediato» del falso sia tratto in errore dall'inganno del terzo «autore mediato», era onere dell'accusa e della parte civile provare che i consiglieri comunali di maggioranza (che hanno approvato í rendiconti non veritieri) siano stati tratti in errore dalle relazioni del LL approvate dalla UN Municipale e da quelle dei revisori dei conti ... Il tribunale penale si è lungamente soffermato sull'idoneità «ingannatoria>> delle condotte degli imputati e sulla non necessità - per la sussistenza del falso per induzione - dell'errore «incolpevole» del pubblico ufficiale ingannato (il deceptus), tralasciando tuttavia di accertare in concreto se i consiglieri comunali che hanno approvati consuntivi non veritieri fossero o meno in buona fede, ... fossero cioè ignari o meno della falsità dei consuntivi loro proposti dalla UN ... Ma v'è di più. Il tribunale penale ha desunto la malafede e il dolo dei revisori contabili dalle «enormi dimensioni del disavanzo comunale e delle divergenze tra situazione debitoria reale e dati esposti nei rendiconti», dalla «conoscenza diffusa» dì tale situazione e dai collegamenti politici tra i revisori e la maggioranza politica che li aveva eletti ... ma - in modo contraddittorio - non si è posto il dubbio che gli stessi elementi ... potessero costituire prova della conoscenza dei debiti e dei crediti non contabilizzati anche da parte dei consiglieri comunali di maggioranza (con esclusione consequenziale del falso per induzione), in quanto tali anche loro politicamente collegati alla UN Di LO che ha proposto di falsi rendiconti e che lo appoggiavano. Non essendosi provate e accertate la buona fede e dunque l'induzione in errore dei consiglieri comunali che in qualità di pubblici ufficiali hanno approvato i rendiconti falsi, deve concludersi per l'insussistenza dei reati di falso per induzione così come concretamente e specificatamente contestati agli imputati e posti a fondamento anche dell'azione civile del Comune di Taranto". A questa parte, indubbiamente centrale, della motivazione, che ictu °cui/ è diretta a ricostruire la vicenda per affermare appunto l'inesistenza dei reati di falso per induzione, la corte territoriale ne affianca poi un'altra in cui, con un percorso di maggior sintesi, afferma che i debiti fuori bilancio "legittimamente non sono stati inseriti nei bilanci di previsione e dei consuntivi" e che, in ultima analisi, "il falso" riguardo a tali debiti fuori bilancio "non sussiste nel suo elemento oggettivo" (sentenza, pagina 12). Ancora, il giudice del rinvio civile argomenta sul fatto che è vero che la UN avrebbe dovuto attivare la procedura per il riconoscimento o meno dei debiti, "ma l'omessa attivazione di detto procedimento avrebbe potuto integrare il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) o di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) come ipotizzato peraltro dallo stesso giudice penale di primo grado ..., reato che non è stato oggetto di contestazione in questa sede" (sentenza, pagina 13); infine giunge ad accogliere il "motivo d'appello" proposto da "tutti gli imputati" avverso la sentenza del tribunale penale "ritenendo non dimostrato il dolo", concludendo per "la mancanza di prova anche dell'elemento soggettivo dei reati contestati" (sentenza, pagine 13-15). 11.3 È evidente che l'oggetto del vaglio, ut supra anticipato e così come il ricorrente principale denuncia, è fuoriuscito dai confini assegnati al giudice ex articolo 622 c.p.p., il quale è tenuto esclusivamente ad accertare l'illecito civile - con gli strumenti del rito civile, è logico - e non a riprendere il percorso di accertamento penale con l'unica differenza dell'applicazione di un rito diverso. Ciò comporta l'accoglimento del ricorso principale, con assorbimento di ogni altra sua censura, in quanto l'erronea conformazione della regiudicanda percepita dalla corte territoriale incide ovviamente e ineludibilmente su tutto quanto è stato ulteriormente considerato e censurato nel ricorso stesso. 12. I due ricorsi incidentali condizionati sono manifestamente inammissibili, in quanto quel che denunciano - l'avere il giudice di merito ritenuto non emergente dagli atti che ha esaminato l'anteriorità della notifica del primo atto di riassunzione o comunque (così la "traducono" i ricorrenti) la medesima data di notifica dei pretesi due atti di riassunzione ex articolo 622 c.p., mentr 14 Il Presidente secondo i controricorrenti impugnanti ciò sarebbe stato rinvenibile - è riconducibile all'articolo 395 n.4 c.p.c. e non è quindi veicolabile nel ricorso delineato dall'articolo 360 c.p.c. 13. In conclusione, il ricorso principale viene accolto per quanto di ragione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata - disattendendosi i ricorsi incidentali -, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa sezione e diversa composizione. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale per quanto di ragione, dichiarando inammissibili quelli incidentali, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Corte d'appello di Lecce. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per i ricorsi incidentali a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2023
-ricorrente - contro LI VI, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati De FE FR e De FE Guglielmo;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 6726 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: GRAZIOSI CHIARA Data pubblicazione: 07/03/2023 -controricorrente - e contro AP CA, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Altamura Antoniovito;
- controricorrente- e contro RE NI, NE LD, elettivamente domiciliati in Roma Via Germanico 109 presso lo studio dell'avvocato IO Giovanna, rappresentati e difesi dagli avvocati ST GI Adeo, De AL FR;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali - e contro Di LO SA, UC CH, elettivamente domiciliati in Roma Via Germanico 109 presso lo studio dell'avvocato IO Giovanna, rappresentati e difesi dagli avvocati IO IL e VA RO GI;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè contro LL IG MI, SO UR, LA IM, IO ST, NA IG, Adeo ST GI, De AL FR, Della Corte Maria Fontana Vita, De FE FR, RY DI;
-intimati- avverso la sentenza n. 67/2020 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 17 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 febbraio 2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI;
udito l'Avvocato ST IO;
udito l'Avvocato IL IO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto e l'assorbimento del ricorso incidentale;
16051/2020 FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 2754/2008 il Tribunale penale di Taranto condannava SA Di LO, CH UC, CA AP, NI RE, VI LI, UR SO, IG MI LL, LD NE e IM LA per il reato di cui agli articoli 81, secondo comma, 112 n.1, 48 e 479 c.p., in quanto il sindaco di Taranto Di LO e l'assessore UC, approvando con la UN municipale le relazioni sulle proposte dei rendiconti consuntivi degli anni da 2000 a 2004 del LL quale dirigente del Servizio Finanziario di tale Comune, il LL redigendole, gli altri quali revisori dei conti del Comune redigendo le relazioni per i suddetti anni, tutte relazioni contenenti dati contabili non veritieri, avrebbero indotto il Consiglio Comunale ad approvare i rendiconti consuntivi per gli anni 2000-2004 benché non veritieri;
il Tribunale condannava altresì gli imputati a risarcire in solido il Comune per i derivati danni da liquidarsi in separata sede, concedendo anche una provvisionale. Avendo proposto appello gli imputati, la Corte d'appello penale di Lecce, sezione distaccata di Taranto, li assolveva con sentenza n. 805/2010 per difetto di dolo e revocava la condanna civile. Ricorrevano per cassazione il PM e la parte civile: la Cassazione penale, con sentenza n. 1686/2012, annullava con rinvio ad altra sezione della medesima corte territoriale per nuovo esame su "coscienza e volontà di dare dei conti del Comune un'immagine non corrispondente al vero". La Corte d'appello penale di Lecce, con sentenza n. 627/2014, dichiarava prescritto il reato confermando la condanna civile pronunciata dal Tribunale. A seguito del ricorso dei condannati, la Cassazione penale con sentenza n. 12320/2017 annullava la sentenza del giudice penale di rinvio per falsa applicazione dell'articolo 129, secondo comma, c.p.p., censurando l'omesso esame dei motivi d'appello sulla responsabilità civile, e quindi rinviando per la decisione di quest'ultima alla Corte civile d'appello di Lecce. Davanti al giudice di rinvio civile il Comune riassumeva il giudizio;
si costituivano tutte le controparti - tranne UR SO resistendo e riportandosi al proprio appello avverso la sentenza del Tribunale penale. La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 17 febbraio 2020 rigettava la domanda del Comune compensando le spese di tutti i gradi del giudizio. 2. Ha presentato ricorso il Comune, sulla base di cinque motivi. Si sono difesi con controricorso e ricorso incidentale condizionato la Di LO e il UC;
avverso il loro ricorso incidentale si è difeso con controricorso il Comune. Parimenti, si sono difesi con controricorso e ricorso incidentale condizionato la RE e il NE;
avverso il loro ricorso incidentale si è difeso con controricorso il Comune. Si sono difesi dal ricorso principale, con rispettivo controricorso, la LI e l'AP. Memorie sono state depositate dal Comune, dalla Di LO e UC nonché dalla LI. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento degli altri. La causa, in conseguenza della relativa istanza, è stata discussa in modalità orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso principale, come si è accennato, è composto di cinque motivi. Peraltro, prima di vagliarli, deve darsi atto dell'eccezione di tardività del ricorso che è stata ampiamente illustrata nei controricorsi rispettivamente di Di LO/UC e di RE/NE. Si adduce che la sentenza è stata notificata a controparte il 17 febbraio 2020, mentre il ricorso è stato notificato 11 18 giugno 2020 anziché il 12 giugno 2020, e dunque tardivamente. Si trattava di un periodo in cui vigeva la nota normativa pandemica, e i controricorrenti richiamano il d.l. 11/2020 - che a loro avviso avrebbe sospeso solo i termini processuali relativi ai giudizi le cui udienze fossero state rinviate - nonché il successivo d.l. 18/2020 - che ha sospeso i termini per il compimento di qualsiasi atto giudiziale dal 9 marzo al 15 aprile 2020 -, in sintesi per sostenere che quest'ultima norma non avrebbe impedito la tardività della notifica del ricorso dato che non avrebbe rimosso "effetti giuridici già verificatisi", in considerazione del principio dell'irretroattività della legge. Tale interpretazione non risulta condivisibile, a tacer d'altro perché il legislatore ha protetto con la sospensione del termine diritti fondamentali in una situazione di peculiare emergenza, senza trovare alcun contrasto né con i principi costituzionali - che anzi sono stati protetti con questa normativa speciale -, né tantomeno con la norma specifica dell'articolo 11 prel., dal momento che quando è avvenuta la sospensione il termine non era consumato. 4. Passando allora all'esame dei motivi, il primo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 151, 193, 194, 227, 231, 239 e 240 TUEL nonché degli articoli 2423 e 2423-bis c.c. La corte territoriale sarebbe incorsa in "erronea valutazione ... riguardo alle norme di diritto che disciplinano la contabilizzazione dei cd. «debiti fuori bilancio»" per avere escluso l'elemento oggettivo del falso in tali debiti. Ciò significherebbe "assolutamente ritenere legittimi dei documenti contabili che in realtà violavano chiaramente tutti i principi contabili generali imposti agli enti locali". La mancata attivazione della procedura di riconoscimento dei debiti 'akt fuori bilancio rappresenterebbe violazione dei principi generali contabili richiamati nell'articolo 151 TUEL, con spregio anche del principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione pubblica: infatti "l'amministrazione comunale tarantina avrebbe dovuto attivare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio" e alternativamente avrebbe potuto provvedere "aumentando" nel bilancio di previsione un apposito "fondo rischi" o comunque, ancora, "vista la rilevanza delle passività, darne menzione nelle relazioni di presentazione del rendiconto previste dagli art. 151, c. 6, 227 e 231 TUEL al fine di offrire una fotografia veritiera e non ingannevole dell'effettiva situazione contabile dell'ente"; identici "obblighi di avvertimento sulla rilevanza di tali passività e sui pericoli di squilibri di gestione" gravavano poi sui revisori, secondo gli obblighi di cui agli articoli 227, 239 e 240 TUEL. Ciò sarebbe già stato evidenziato dal perito della Procura. Centro della questione sarebbe proprio che "il sistematico occultamento di debiti dal rendiconto comunale non può essere considerato legittimo nemmeno sotto il profilo esclusivamente formale poiché incide nella sostanza stessa della funzione svolta dal bilancio" dato che un bilancio che non riproduca l'effettiva situazione "rappresenta di per sé una violazione di legge" ed è quindi "un documento contabile falso, sia sul piano formale che sostanziale". Proprio per questo il Comune, "ignorate per anni le enormi passività finanziarie, ha continuato tranquillamente a contrarre mutui e prestiti, fino all'inevitabile commissariamento". Sarebbe pertinente pure la giurisprudenza formatasi sui limiti della discrezionalità quanto al rendiconto di bilancio anche per le società di diritto privato, che insegna l'insussistenza di una discrezionalità assoluta dovendosi tuttavia rispettare i principi di razionalità e dunque i "criteri tecnici generalmente accettati", che sono i principi contabili generali. Nel caso in esame "gli imputati avevano certamente violato i ... principi contabili generali scegliendo di omettere qualsiasi riferimento all'ingente debito fuori bilancio incombente sull'ente, con risultato di produrre ... rendiconti totalmente distaccati dalla effettiva situazione finanziaria del Comune": omissione che "non può in alcun modo essere ritenuta legittima". e? Quindi la sentenza impugnata "è viziata nella applicazione delle norme che disciplinano i criteri di redazione del bilancio pubblico, così come disciplinati dal T.U.E.L. e da ogni norma ivi richiamata, dovendosi sostenere che qualsiasi rendiconto che dia una rappresentazione non veritiera della reale situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente, anche solo per aver omesso di motivare le scelte contabili che determinano tale rappresentazione, è un bilancio redatto in violazione di legge". 5. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 622 c.p.p., 112 e 394 c.p.c., 1218 e 2043 c.c. La corte territoriale avrebbe "erroneamente ritenuto che fosse necessaria la sussistenza del fatto-reato per accogliere la domanda risarcitoria", mentre avrebbe dovuto effettuare "il mero accertamento dell'illecito civile", seguendo le "disposizioni processualcivilistiche" e prescindendo, tra l'altro, dalla identificazione del fatto come reato, potendo essere rilevanti anche modalità di condotte diverse da quelle tipizzate dalla norma penale, integrando anche una diversa qualificazione officiosa del titolo di responsabilità (si richiama Cass. sez. 3, 12 giugno 2019 n. 15859). Costituendosi come parte civile il Comune "aveva certamente richiamato le imputazioni sollevate dalla Procura della Repubblica, chiedendo che gli imputati venissero puniti, tuttavia la richiesta di risarcimento veniva domandata in conseguenza delle loro «condotte» e non della rilevanza penale di tali condotte". Quindi "la volontà ingannatoria dei convenuti resta del tutto irrilevante", mentre sarebbe rilevante il fatto che, per sfuggire alla condanna penale, "gli imputati stessi abbiano candidamente ammesso che i documenti contabili presentati al Consiglio Comunale non rispondevano alla vera situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente", come sarebbe accertato nella parte finale della sentenza impugnata. Si argomenta quindi sulla impossibilità che sindaco, assessore al bilancio e direttore delle risorse finanziarie fossero "incolpevoli per la disorganizzazione degli uffici comunali", sostenendo che "tale ammissione di colpa" sarebbe "già sufficiente a fondare una responsabilità rilevanti ai fini risarcitori". Si definisce poi "spia rivelatrice dell'errore" in cui sarebbe incorsa la corte territoriale l'aver essa ritenuto onere del Comune "la prova della buona fede dei consiglieri comunali ingannati": infatti, "quantomeno con riferimento alla responsabilità dei componenti dell'organo di revisione contabile, poiché questi rispondono nei confronti dell'Ente secondo la responsabilità del mandatario (come esplicitamente previsto dall'art. 240 T.U.E.L.), essi avrebbero avuto l'onere di provare di aver adempiuto correttamente l'obbligazione assunta, secondo i parametri della diligenza specifica". E comunque "tutti gli imputati avevano a vario titolo un «rapporto di servizio» con il Comune", onde se la corte territoriale avesse correttamente interpretato l'articolo 622 c.p.c. diversamente si sarebbe dovuto distribuire l'onere probatorio, dovendo la parte inadempiente dimostrare "sia la mancata imputabilità a sé del disservizio lamentato, sia di aver provveduto per eliminarlo o arginarlo". In conclusione "l'esame «civilistico» dell'intera vicenda processuale avrebbe dovuto rilevare l'assoluta irrilevanza sul piano risarcitorio delle difese espresse dai convenuti nonché la natura confessoria di talune avverse difese". 6. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per parziale omessa pronuncia in violazione dell'articolo 112 c.p.c. Si afferma che la corte territoriale avrebbe "limitato la propria indagine alla sussistenza del fatto reato", così contravvenendo all'articolo 112 c.p.c., essendo la domanda proposta dal Comune "ben più ampia rispetto al ... risarcimento ex art. 185 c.p.", estendendosi a "qualunque danno derivante dalle «condotte» degli odierni intimati, sotto ogni aspetto della responsabilità civile". La corte quindi si sarebbe trovata dinanzi ad una domanda risarcitoria che "non era limitata al solo danno del reato (il falso per induzione) ma era estesa ad ogni danno derivante dall'illegittimo indebitamento accumulato dal Comune grazie ai rendiconti di bilancio non rappresentativi della effettiva situazione finanziaria dell'ente"; e "la pronuncia su tale domanda è stata del tutto omessa", determinando la nullità della sentenza. 7. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. La corte territoriale "ha sostenuto in sentenza ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal Comune di Taranto che quest'ultimo avrebbe dovuto fornire la prova della buona fede dei consiglieri comunali ingannati dalle false relazioni contabili proposte dalla UN Comunale e dall'organo di revisione contabile" laddove afferma che "era onere dell'accusa e della parte civile provare che i consiglieri di maggioranza siano stati tratti in errore dalle relazioni del LL approvate dalla UN Municipale e da quelle dei revisori dei conti" (pagina 10 della sentenza impugnata). Ad avviso del ricorrente, sarebbe "una chiara violazione di legge la pretesa che il Comune dovesse dare prova della buona fede dei consiglieri comunali", perché, ai sensi dell'articolo 2697, secondo comma, c.c., era "ricadente sui convenuti l'eventuale onere di dimostrare la malafede dei consiglieri comunali": infatti, avendo tutti a vario titolo un "rapporto di servizio" con il Comune, quale parte inadempiente erano onerati a "dimostrare sia la mancata imputabilità a sé del disservizio lamentato, sia di aver provveduto per eliminarlo o arginarlo". D'altronde "nell'ordinamento esiste un generale principio di presunzione della buona fede", e nel diritto amministrativo "il principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi", per cui si dovrebbe ritenere che, "in assenza di prove concrete sulla falsità dei bilanci, all'epoca dei fatti i consiglieri comunali approvarono i rendiconti facendo legittimo affidamento nella correttezza di tali documenti contabili". Inoltre "non può sostenersi che la «vicinanza» politica dei consiglieri comunali dell'amministrazione sia una prova sufficiente della loro malafede", rispetto ai rendiconti questi non potendo far altro che "presumere la correttezza, secondo i principi richiamati". Pertanto "deve ritenersi non ricadere in alcun modo sull'ente danneggiato l'onere di dimostrare la propria buona fede (rectius la buona fede dei propri consiglieri comunali)". 8. Il quinto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per "irriducibile contrasto tra affermazioni contenute nelle motivazioni". Si lamenta che la corte territoriale "ha rigettato la domanda ... per due ragioni sostanziali: non ha ritenuto sussistente il fatto-reato da cui far discendere il diritto al risarcimento;
non ha ritenuto provata la buona fede dei consiglieri comunali". Ciò sarebbe "in contrasto irrisolvibile" con quanto affermato dalla stessa corte a pagina 5 della sentenza: "Stante inoltre l'autonomia strutturale e funzionale del giudizio civile di rinvio disposta ai sensi dell'art. 622 c.p.p. rispetto al giudizio penale, questa Corte dovrà applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile". Quindi vi sarebbe appunto "un conflitto insanabile tra i propositi espressi dalla Corte nelle premesse della sentenza e l'effettivo percorso logico posto a fondamento della propria decisione", per cui "la motivazione è solo apparente". 9. Il ricorso incidentale condizionato proposto da SA Di LO e CH UC presenta un unico "motivo specifico" denunciante violazione o falsa applicazione degli articoli 393, 306 e 149 c.p.c. e mancato esame di "atti debitamente esibiti" costituenti prova decisiva che sono stati oggetto di contraddittorio tra le parti, il tutto in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn.4 e 5 c.p.c. I ricorrenti incidentali nella esposizione del fatto (controricorso, pagine 8s.) hanno addotto che il Comune di Taranto, "a suo tempo", aveva riassunto ai soli fini civili dinanzi alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, "il processo sino ad allora celebrato in sede penale", e che tale riassunzione "era stata effettuata (per così dire) due volte". Ciò perché il Comune "aveva riassunto il giudizio (instando per la notifica e) notificando un (primo) atto di citazione", ma "il giorno dopo" aveva chiesto la notifica di un altro atto di riassunzione con rinuncia del precedente;
infatti nel secondo atto in calce al testo sarebbe stato scritto a penna "che il presente atto di citazione sostituisce il precedente". In tal modo - proseguono i ricorrenti incidentali nella esposizione del fatto - "la rinuncia dell'attore all'atto di citazione in riassunzione ha comportato l'estinzione del rapporto processuale", per cui, ai sensi dell'articolo 393 c.p.c., non avrebbe avuto più effetto un'ulteriore riassunzione. Passando poi all'illustrazione dell'unico motivo del ricorso incidentale condizionato (ricorso, pagine 15 ss.), si ribadisce che il Comune di Taranto avrebbe riassunto il giudizio ai fini civili con un atto di citazione notificato che, peraltro, mai iscritto a ruolo, sarebbe stato oggetto di rinuncia mediante la notifica di un nuovo atto di citazione il quale, "nelle intenzioni dell'attore in riassunzione, avrebbe potuto «sostituire» i suoi effetti". Si argomenta che la notifica dell'atto di citazione "determina la pendenza del processo e costituisce il rapporto giuridico processuale", cui è possibile rinunciare, ma in tal caso, si incorre nella estinzione del processo ex articolo 306 c.p.c. Tuttavia l'articolo 393 c.p.c. stabilisce che l'estinzione del giudizio di rinvio comporta l'estinzione non solo del rapporto processuale contingente ma dell'intero processo, per cui "non è più possibile procedere a una nuova riassunzione del processo ... dopo che la rinuncia al «primo» atto di riassunzione si sia perfezionata"; e d'altronde, quando le controparti non sono ancora costituite, la rinuncia agli atti è immediatamente efficace. Il giudice del rinvio non avrebbe "negato l'esattezza dei principii" suddetti, ma "immaginato che, in atti, non ci sarebbe stata la prova della preventiva notifica del primo atto di citazione"; a ciò si oppone che "entrambi i deducenti (separatamente costituiti) avevano esibito, all'atto della costituzione in giudizio, i due atti di citazione in questione. Che erano stati notificati insieme": e di ciò il giudice di rinvio non si sarebbe avveduto. Il motivo, quindi, prosegue con argomentazioni relative a quanto ha appena esposto, per concludere che "il processo s'era integralmente estinto (per la rinuncia alla riassunzione 11 operata) e che la «nuova» riassunzione era inammissibile" per "l'impossibilità della riassunzione di un processo estinto". 10. Il ricorso incidentale condizionato di NI RE e di LD NE presenta il medesimo motivo del ricorso incidentale Di LOrrucci illustrandolo e argomentando al riguardo in modo a esso del tutto conforme. 11. Poiché i due ricorsi incidentali sono condizionati all'accoglimento del ricorso principale, va anzitutto esaminato quest'ultimo, il quale, visto il suo contenuto, ben può dirimersi applicando il principio della ragione più !liquida. 11.1 n secondo e il terzo motivo, che presentano in questo una sostanza analoga, a prescindere da altri successivi rilievi lamentano che il giudice del rinvio civile si è speso per accertare ancora il fatto reato, manifestamente dichiarando che sarebbe stata necessaria la sussistenza del fatto reato per accogliere la domanda risarcitoria e così non adempiendo ictu ()cuti il proprio compito di accertamento dell'illecito civile. Invero, la sentenza della corte territoriale che è qui in esame, pur avendo nella sua parte iniziale (pagina 5) sottolineato "l'autonomia strutturale e funzionale del giudizio civile di rinvio" ex articolo 622 c.p.p. che porta ad applicarvi "le regole processuali e probatorie proprie del processo civile" - e richiamato correttamente in tal senso la giurisprudenza di questa Suprema Corte -, quando, superate alcune ulteriori questioni strettamente di rito, giunge a svolgere il vaglio ad essa affidato sulla sussistenza delll'illecito in realtà si scioglie da tale regola, compiendo l'accertamento in ordine al fatto reato (riferendosi ancora persino a una posizione di "imputati" per gli attuali controricorrenti) e non dedicandosi, invece, all'effettivo oggetto del suo thema decidendum, ovvero all'illecito civile. 11.2 Osserva apertamente il giudice di rinvio, nelle pagine 10 ss. della pronuncia: "Premesso che agli imputati è stato contestato e per tale reato sono stati condannati nel primo grado penale (v. capi di imputazione e sentenza del 12 Tribunale Penale di Taranto ...) il «falso mediato» o «per induzione» e che tale reato richiede che il pubblico ufficiale «autore immediato» del falso sia tratto in errore dall'inganno del terzo «autore mediato», era onere dell'accusa e della parte civile provare che i consiglieri comunali di maggioranza (che hanno approvato í rendiconti non veritieri) siano stati tratti in errore dalle relazioni del LL approvate dalla UN Municipale e da quelle dei revisori dei conti ... Il tribunale penale si è lungamente soffermato sull'idoneità «ingannatoria>> delle condotte degli imputati e sulla non necessità - per la sussistenza del falso per induzione - dell'errore «incolpevole» del pubblico ufficiale ingannato (il deceptus), tralasciando tuttavia di accertare in concreto se i consiglieri comunali che hanno approvati consuntivi non veritieri fossero o meno in buona fede, ... fossero cioè ignari o meno della falsità dei consuntivi loro proposti dalla UN ... Ma v'è di più. Il tribunale penale ha desunto la malafede e il dolo dei revisori contabili dalle «enormi dimensioni del disavanzo comunale e delle divergenze tra situazione debitoria reale e dati esposti nei rendiconti», dalla «conoscenza diffusa» dì tale situazione e dai collegamenti politici tra i revisori e la maggioranza politica che li aveva eletti ... ma - in modo contraddittorio - non si è posto il dubbio che gli stessi elementi ... potessero costituire prova della conoscenza dei debiti e dei crediti non contabilizzati anche da parte dei consiglieri comunali di maggioranza (con esclusione consequenziale del falso per induzione), in quanto tali anche loro politicamente collegati alla UN Di LO che ha proposto di falsi rendiconti e che lo appoggiavano. Non essendosi provate e accertate la buona fede e dunque l'induzione in errore dei consiglieri comunali che in qualità di pubblici ufficiali hanno approvato i rendiconti falsi, deve concludersi per l'insussistenza dei reati di falso per induzione così come concretamente e specificatamente contestati agli imputati e posti a fondamento anche dell'azione civile del Comune di Taranto". A questa parte, indubbiamente centrale, della motivazione, che ictu °cui/ è diretta a ricostruire la vicenda per affermare appunto l'inesistenza dei reati di falso per induzione, la corte territoriale ne affianca poi un'altra in cui, con un percorso di maggior sintesi, afferma che i debiti fuori bilancio "legittimamente non sono stati inseriti nei bilanci di previsione e dei consuntivi" e che, in ultima analisi, "il falso" riguardo a tali debiti fuori bilancio "non sussiste nel suo elemento oggettivo" (sentenza, pagina 12). Ancora, il giudice del rinvio civile argomenta sul fatto che è vero che la UN avrebbe dovuto attivare la procedura per il riconoscimento o meno dei debiti, "ma l'omessa attivazione di detto procedimento avrebbe potuto integrare il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) o di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) come ipotizzato peraltro dallo stesso giudice penale di primo grado ..., reato che non è stato oggetto di contestazione in questa sede" (sentenza, pagina 13); infine giunge ad accogliere il "motivo d'appello" proposto da "tutti gli imputati" avverso la sentenza del tribunale penale "ritenendo non dimostrato il dolo", concludendo per "la mancanza di prova anche dell'elemento soggettivo dei reati contestati" (sentenza, pagine 13-15). 11.3 È evidente che l'oggetto del vaglio, ut supra anticipato e così come il ricorrente principale denuncia, è fuoriuscito dai confini assegnati al giudice ex articolo 622 c.p.p., il quale è tenuto esclusivamente ad accertare l'illecito civile - con gli strumenti del rito civile, è logico - e non a riprendere il percorso di accertamento penale con l'unica differenza dell'applicazione di un rito diverso. Ciò comporta l'accoglimento del ricorso principale, con assorbimento di ogni altra sua censura, in quanto l'erronea conformazione della regiudicanda percepita dalla corte territoriale incide ovviamente e ineludibilmente su tutto quanto è stato ulteriormente considerato e censurato nel ricorso stesso. 12. I due ricorsi incidentali condizionati sono manifestamente inammissibili, in quanto quel che denunciano - l'avere il giudice di merito ritenuto non emergente dagli atti che ha esaminato l'anteriorità della notifica del primo atto di riassunzione o comunque (così la "traducono" i ricorrenti) la medesima data di notifica dei pretesi due atti di riassunzione ex articolo 622 c.p., mentr 14 Il Presidente secondo i controricorrenti impugnanti ciò sarebbe stato rinvenibile - è riconducibile all'articolo 395 n.4 c.p.c. e non è quindi veicolabile nel ricorso delineato dall'articolo 360 c.p.c. 13. In conclusione, il ricorso principale viene accolto per quanto di ragione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata - disattendendosi i ricorsi incidentali -, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa sezione e diversa composizione. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale per quanto di ragione, dichiarando inammissibili quelli incidentali, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Corte d'appello di Lecce. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per i ricorsi incidentali a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2023