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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/03/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza all'esito dell'udienza del
06.03.2025 sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione in sostituzione, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3567/2022
TRA
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappr.to Parte_1 P.IVA_1
e dif.so, giusta procura in atti, dall'Avv. Maurizio Rumolo, presso cui elettivamente domicilia in
Napoli alla via R. Bracco n. 45
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., in proprio e quale mandatario della rapp.to CP_1 Controparte_2
e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Gianluca Tellone, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55
OPPOSTO
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in Controparte_3 virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Rosanna Tartaglione, presso cui elett.te dom. in Marcianise alla via Narducci n. 46
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.05.2022 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 28 2022 90012298 71, notificata da in data 19.04.2022, dell'importo complessivo di € 1.211.492,26 Controparte_4 dovuti a titolo di imposte, contributi previdenziali con relative sanzioni e somme aggiuntive, e, facente riferimento, per quanto riguarda i crediti di natura previdenziale ai seguenti titoli: avviso di addebito n. 328 2018 0003704451000 notificato il 26.07.2018 per l'importo di € 77.560,88, afferente a ruoli emessi dall' sede di Caserta per contributi previdenziali relativi agli anni dal 2015 al CP_1
2018. A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità dell'intimazione impugnata per violazione dell'art. 24 comma 3 D. Lgs. n. 46/99. In particolare, evidenziava che avverso l'avviso di addebito sotteso all'atto impugnato aveva proposto opposizione innanzi questo Tribunale, che emetteva sentenza di rigetto n. 2866/2021 del 18.11.2021, successivamente appellata dinanzi la Corte
d'Appello di Napoli, iscritta al n. RG. 971/2022 ed ancora in attesa di decisione. Deduceva che l' CP_1 aveva cartolarizzato il credito, iscritto il ruolo esecutivo e dato mandato all'Agente della Riscossione di esigere il pagamento, in assenza di espressa autorizzazione del Giudicante, che avrebbe potuto formarsi solo a seguito della decisione sull'appello proposto. Tanto premesso chiedeva che il
Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, volesse dichiarare la nullità dell'atto impugnato. Vinte le spese con attribuzione. CP_ Si costituiva in giudizio l' in proprio e quale mandatario della evidenziando di Controparte_2 essere legittimato ad effettuare l'iscrizione a ruolo in quanto la sentenza di I Grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, per cui si era realizzata la condizione prevista dall'art. 24 comma 3 D. Lgs. n.
46/99. In ogni caso, eccepiva l'infondatezza del ricorso. Chiedeva, quindi, rigettarsi l'opposizione.
Vinte le spese.
Resisteva in giudizio anche l' , eccependo in via preliminare Controparte_5
l'inammissibilità ed infondatezza della domanda non potendo nel caso di specie invocare l'art. 24 n.
3 D Lgs 46/49. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art.19
d.lgs.546/92. Deduceva la regolare notifica delle cartelle esattoriali presupposte. Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure formulate dal ricorrente, attinenti alla fase precedente la trasmissione del ruolo da parte dell'Ente impositore, su cui ella comparente non ha potere, né legittimazione a controdedurre. Concludeva, pertanto, rigettarsi il ricorso. Vinte le spese.
Disposta la provvisoria sospensione dell'esecuzione del ruolo impugnato, all'udienza del 06.03.2025, sostituita dal deposito di note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*************
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente si duole della violazione dell'art. 24 comma 3 d.lgs. n. 46/99 avendo l'Ente creditore affidato all' uno dei due provvedimenti sottesi alla cartella in presenza di Controparte_6 ricorso pendente presso questo tribunale. CP_ Come correttamente osservato dall' viceversa, questo Tribunale aveva respinto il precedente ricorso con sentenza n.2866/21 e l'art.282 c.p.c., prevedendo che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva, sicuramente attribuiva all'Ente il potere di procedere all'iscrizione a ruolo, cosa che è stata fatta nel caso di specie. Osserva, quindi, la giudicante che la formazione del nuovo titolo, in assenza della sospensione dell'esecuzione della sentenza, è del tutto legittima.
Va, comunque, nel merito evidenziato che la sentenza n. 2866/2021, emessa da questa giudicante, è stata confermata in appello, come dedotto dallo stesso opponente con sentenza n. 2739/2024 che ha rigettato integralmente la pretesa nel merito per cui, in assenza di ulteriori deduzioni in ordine al merito delle pretese sottese all'altro ruolo contenuto nell'atto opposto la domanda non può che essere respinta.
Le spese di lite considerata la controvertibilità delle questioni giuridiche sottese sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a)rigetta il ricorso;
b)compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 7 marzo 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza all'esito dell'udienza del
06.03.2025 sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione in sostituzione, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3567/2022
TRA
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappr.to Parte_1 P.IVA_1
e dif.so, giusta procura in atti, dall'Avv. Maurizio Rumolo, presso cui elettivamente domicilia in
Napoli alla via R. Bracco n. 45
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., in proprio e quale mandatario della rapp.to CP_1 Controparte_2
e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Gianluca Tellone, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55
OPPOSTO
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in Controparte_3 virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Rosanna Tartaglione, presso cui elett.te dom. in Marcianise alla via Narducci n. 46
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.05.2022 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 28 2022 90012298 71, notificata da in data 19.04.2022, dell'importo complessivo di € 1.211.492,26 Controparte_4 dovuti a titolo di imposte, contributi previdenziali con relative sanzioni e somme aggiuntive, e, facente riferimento, per quanto riguarda i crediti di natura previdenziale ai seguenti titoli: avviso di addebito n. 328 2018 0003704451000 notificato il 26.07.2018 per l'importo di € 77.560,88, afferente a ruoli emessi dall' sede di Caserta per contributi previdenziali relativi agli anni dal 2015 al CP_1
2018. A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità dell'intimazione impugnata per violazione dell'art. 24 comma 3 D. Lgs. n. 46/99. In particolare, evidenziava che avverso l'avviso di addebito sotteso all'atto impugnato aveva proposto opposizione innanzi questo Tribunale, che emetteva sentenza di rigetto n. 2866/2021 del 18.11.2021, successivamente appellata dinanzi la Corte
d'Appello di Napoli, iscritta al n. RG. 971/2022 ed ancora in attesa di decisione. Deduceva che l' CP_1 aveva cartolarizzato il credito, iscritto il ruolo esecutivo e dato mandato all'Agente della Riscossione di esigere il pagamento, in assenza di espressa autorizzazione del Giudicante, che avrebbe potuto formarsi solo a seguito della decisione sull'appello proposto. Tanto premesso chiedeva che il
Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, volesse dichiarare la nullità dell'atto impugnato. Vinte le spese con attribuzione. CP_ Si costituiva in giudizio l' in proprio e quale mandatario della evidenziando di Controparte_2 essere legittimato ad effettuare l'iscrizione a ruolo in quanto la sentenza di I Grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, per cui si era realizzata la condizione prevista dall'art. 24 comma 3 D. Lgs. n.
46/99. In ogni caso, eccepiva l'infondatezza del ricorso. Chiedeva, quindi, rigettarsi l'opposizione.
Vinte le spese.
Resisteva in giudizio anche l' , eccependo in via preliminare Controparte_5
l'inammissibilità ed infondatezza della domanda non potendo nel caso di specie invocare l'art. 24 n.
3 D Lgs 46/49. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art.19
d.lgs.546/92. Deduceva la regolare notifica delle cartelle esattoriali presupposte. Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure formulate dal ricorrente, attinenti alla fase precedente la trasmissione del ruolo da parte dell'Ente impositore, su cui ella comparente non ha potere, né legittimazione a controdedurre. Concludeva, pertanto, rigettarsi il ricorso. Vinte le spese.
Disposta la provvisoria sospensione dell'esecuzione del ruolo impugnato, all'udienza del 06.03.2025, sostituita dal deposito di note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*************
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente si duole della violazione dell'art. 24 comma 3 d.lgs. n. 46/99 avendo l'Ente creditore affidato all' uno dei due provvedimenti sottesi alla cartella in presenza di Controparte_6 ricorso pendente presso questo tribunale. CP_ Come correttamente osservato dall' viceversa, questo Tribunale aveva respinto il precedente ricorso con sentenza n.2866/21 e l'art.282 c.p.c., prevedendo che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva, sicuramente attribuiva all'Ente il potere di procedere all'iscrizione a ruolo, cosa che è stata fatta nel caso di specie. Osserva, quindi, la giudicante che la formazione del nuovo titolo, in assenza della sospensione dell'esecuzione della sentenza, è del tutto legittima.
Va, comunque, nel merito evidenziato che la sentenza n. 2866/2021, emessa da questa giudicante, è stata confermata in appello, come dedotto dallo stesso opponente con sentenza n. 2739/2024 che ha rigettato integralmente la pretesa nel merito per cui, in assenza di ulteriori deduzioni in ordine al merito delle pretese sottese all'altro ruolo contenuto nell'atto opposto la domanda non può che essere respinta.
Le spese di lite considerata la controvertibilità delle questioni giuridiche sottese sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a)rigetta il ricorso;
b)compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 7 marzo 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza