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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/07/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7071/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott.ssa Fides
Azzolini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7071/2023 di ruolo generale del Tribunale di
Treviso, promossa con atto di citazione regolarmente notificato, iscritto a ruolo in data
28/12/2023.
da
nato a Treviso in data 08/01/1965, residente a [...]sul Parte_1
Piave, via della Concordia 21-2, difeso e rappresentato dall'Avv. Alessandro Gallo del Foro di Treviso, come da mandato in allegato all'atto di citazione.
-attore-
contro
CP
-convenuto contumace- in persona del Procuratore ad negotia dott.ssa Controparte_2
, difesa e rappresentata dall'Avv. Maria Celeste Arbia del Foro di Treviso, CP_3 come da mandato allegato alla comparsa.
-convenuto- oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE Parte_1
Come da nota 08/05/2025.
Nel merito, il patrocinio di parte attrice , con le presenti note, ai sensi Parte_1 dell'art. 189, comma 1, n. 1 c.p.c., integralmente richiamato quanto eccepito, dedotto e richiesto con i propri atti difensivi e contestato integralmente quanto ex adverso dedotto,
pagina 1 di 8 poiché infondato sia in fatto che in diritto, precisa come segue le proprie conclusioni nel merito.
Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del Sig. nato a [...] - CP
Albania, il 17.05.1979, residente in [...], nel verificarsi del sinistro per cui è causa, condannarsi la Compagnia Assicurativa
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_2
Via Stalingrado n. 45, 40128 Bologna (BO), C.F. e P.IVA al P.IVA_1 P.IVA_2 risarcimento dei danni tutti subiti dal Sig. e accertati in sede di Parte_1
Consulenza tecnica e pari a € 172.645,89, oltre a € 13.764,40 a titolo di inabilità lavorativa
(calcolati sul reddito 2021 e su 255 giorni lavorati), a € 16.653 a titolo di mancato guadagno, come documentato ed emerso in sede di istruttoria, a € 2.629,62 a titolo di rimborso spese mediche riconosciute dal CTU, a 915,00 (quale quota parte a carico di parte attrice) a titolo di ripetizione fondo spese CTU, a € 610,00 (quale quota parte a carico di parte attrice) a titolo di integrazione onorari CTU, a € 4.880,00 a titolo di rimborso spese di consulenza tecnica di parte, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
In ogni caso, spese e competenze professionali, oltre rimborso forfetario ed accessori, interamente rifuse e comprensive della fase relativa alla negoziazione assistita, da liquidarsi anche in ragione di quanto disposto dall'art. 96 c.p.c. in relazione alla mancata accettazione da parte della compagnia Assicuratrice della proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 30.01.2025, alla quale invece il Sig. aveva aderito. Parte_1
In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei mezzi di prova richiesti con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., depositata in data 26.04.2024 e non ammessi con l'ordinanza resa all'udienza del 16/05/2024.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
Come da nota 05/05/2025.
Nel merito, svolti i necessari accertamenti in ordine all'an ed al quantum debeatur, in ragione di quanto in atti esposto, rigettarsi la domanda risarcitoria avanzata dall'attore ovvero contenersi la medesima secondo le risultanze di giustizia.
Con vittoria ovvero compensazione di spese e competenze di lite.
In via istruttoria Ci si richiama al contenuto della seconda e terza memoria ex art. 171 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO pagina 2 di 8 La domanda risarcitoria svolta dall'attore merita accoglimento per i Parte_1 seguenti motivi.
Dalla documentazione prodotta è emerso con sufficiente grado di certezza che il sinistro de quo si è verficato per fatto e colpa esclusivi del convenuto nato a [...] CP
(Albania) in data 17/05/1979 il quale, il giorno 19/06/2022 verso le ore 21.30 circa nell'immettersi con il proprio veicolo Jeep Compass targata FT562YZ nella prioritaria via
Terraglio con provenienza da Via Saccardo, intraprendeva una manovra di svolta a sinistra, in violazione dell'obbligo di svolta a destra imposta dalla segnalatica in loco, facendosi largo attraverso una colonna di veicoli fermi nella colonna con direzione Venezia, entrando così in collisione con il motociclo condotto dal proprietario che Parte_1 sopraggiungeva con direzione di marcia rotonda San Lazzaro – Stazione Ferroviaria.
Nella relazione d'incidente la Polizia Locale del Comune di Treviso intervenuta sul luogo dell'incidente accertava che il conducente del veicolo Jeep Compass si era immesso nel flusso della circolazione violando l'art. 7 del Codice della Strada, per non aver rispettato la segnaletica che imponeva di proseguire a destra e l'art. 154 comma 1 per essersi immesso nel flusso della circolazione omettendo di dare la dovuta precedenza al veicolo in regolare circolazione.
La dinamica è stata confermata dai testimoni oculari , , Tes_1 Testimone_2 Tes_3
i quali, sentiti a sommarie informazioni innanzi alla Polizia Locale, hanno dichiarato
[...] che quel giorno si trovavano fermi incolonnati nella corsia con direzione Treviso centro-
Preganziol, due di loro avevano fatto spazio alla Jeep Compass Bianca per consentirle di uscire dalla via Saccardo ed immettersi sulla via Terraglio e che predetto veicolo, nell'immettersi sulla via Terraglio, svoltava a sinistra con direzione Treviso centro, verso il cavalcavia, entrando in collisione con il motociclo che sopraggiungeva a velocità moderata.
A seguito dell'urto il motociclista veniva sbalzato in avanti cadendo rovinosamente a terra sull'asfalto e il casco rotolava a terra.
Due dei sommari informatori, e , sentiti in qualità di Testimone_2 Testimone_3 testimoni confermavano la versione dei fatti forniti innanzi alla Polizia Locale.
Le risultanze probatorie esaminate consentono, quindi, di sostenere che l'incidente si è verificato a causa della condotta imprudente tenuta dal conducente del veicolo Jeep
Compass sig. il quale, proveniendo dalla laterale via Saccardo, si immetteva CP nel flusso della circolazione di via Terraglio facendo una manovra vietata i, violando così il divieto di svolta a sinistra come imposto dalla segnaletica stradale e omettendo di dare la pagina 3 di 8 dovuta precedenza al motociclista che sopraggiungeva a velocità moderata e su via prioritaria. La manovra vietata posta in essere si è rivelata estremamente pericolosa perché il veicolo in luogo di immettersi nel flusso della circolazione svoltando a destra e posizionandosi nella corsia più prossima al punto di uscita dalla via Saccardo, si immetteva su Via Terraglio svoltando sul lato opposto, dopo aver attraversato la corsia con le auto auto ferme in colonna e mettendosi così nelle condizioni di non avvistare per tempo il sopraggiungere delle auto che transitavano sulla predetta via Terraglio. Il punto di collisione è avvenuto, infatti, nella parte anteriore destra del veicolo Jeep Compass a significare che il veicolo si è immesso nel flusso tagliando la strada al motociclo.
La dinamca accertata, quindi, consente di superare la presunzione di concorso paritario previsto dall'art. 2054.2 c.c..
La responsabilità del convenuto non è stata nemmeno contestata nello specifico dalla
Compagnia convenuta la quale, nel costituirsi, si è limitata a ipotizzare un concorso di colpa senza allegare fatti idonei a sostenere tale tesi.
Anche nella fase stragiudiziale la compagnia convenuta non assumeva alcuna posizione e invitava la difesa attorea a chiedere il risarcimento alla propria compagnia la Parte_2 quale risarciva, tuttavia, solo i danni materiali mentre per i danni fisici non riteneva applicabile la Convenzine di Indennizzo Diretto. Da ultimo, difronte all'invito alla negoziazione assistita, la convenuta rimandava nuovamente a quale compagnia CP_4 preposta alla gestione del sinistro.
Passando in rassegna il quantum debeatur, la Ctu medico-legale disposta con ordinanza
16/05/2025 ha accertato che il sig. a causa dell'incidente stradale Parte_1 verificatosi in data 19/06/2022 riportava un trauma agli arti superiori con frattura pluriframmentaria metafisaria del radio di destra e frattura scomposta diafisaria di radio e ulna sinistra, con risentimento dei nervi ulnare e radiale sinistra.
E' conseguito un periodo di inabilità lavorativa pari a 40 gg a totale, 50 gg a parziale al
50%; un danno biologico temporaneo di 20 gg a totale, 60 gg al 75%, 50 gg al 50% e 80 gg al 30%.
Residua un danno permanente stimabile nella misure del 27%.
Il Ctu ha puntualizzato che è prospettabile una ripercussione negativa delle menomazioni residuate sulle condizioni soggettivw del danneggiato tale da dar luogo all'applicazione dell'art. 138.3 Codice delle Assicurazioni Private.
pagina 4 di 8 Il livello di sofferenza è stato medio-elevato durante il periodo di malattia post traimatoca e medio a postumi stabilizzati.
Risultano congrue le spese di cura e riabilitazioe pari ad euro 2.629,62, le spese per la perizia medico – legale di parte e di assistenza medico – legale alla Ctu.
Non sono sprospettabili spese future.
Le conclusioni cui è pervenuto il Ctu non sono state in alcun modo contestate dai consulenti di parte e meritano di essere condivise perché frutto di indagini approfondite ed esposte con argomenti scevri da vizi logici.
Ai fini della quantificazione del danno, va rammentato che il danno non patrimoniale sfugge ad una piena valutazione analitica e, assolto da parte dell'attore l'onere di allegazione e di prova circa l'influenza del danno anatomo funzionale sull'assetto relazionale, è affidato all'apprezzamento discrezionale ed equitativo del giudice (artt. 2056
c.c. e 1226 c.c.) trarre dalle circostanze di fatto allegate e provate, anche sulla base degli esiti della Ctu, elementi di convincimento idonei a dimostrare, anche solo presuntivamente, il tipo e l'entità del danno.
Nel procedere alla relativa quantificazione, il giudice è tenuto a uniformarsi a un concetto di equità che garantisca trasparenza e parità di trattamento in tutto il territorio nazionale e affinchè il sistema di liquidazione possa conformarsi ai principi di uguaglianza e trasparenza deve essere tratto da quella prassi giurisprudenziale che ha portato a ritenere le
Tabella di Milano, seguite in 60 Tribunali italiani, “parametri di liquidazione equitativa nazionale” (cfr. Cass. N. 12408/2011).
Le tabelle di Milano nella versione aggiornata al 2024 (con ordinanza n. 33770/2019 la Corte di
Cassazione ha ribadito che devono applicarsi le Tabelle di Milano vigenti alla data di liquidazione del danno) offrono uno strumento agevole per conciliare una liquidazione equitativa e congrua del danno non patrimoniale alla salute con l'esigenza della prevedibile e uniformità delle liquidazioni giudiziali sul territorio nazionale.
In esse sono, infatti, distinti i valori monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale, oggi ribattezzate alla luce della giurisprudenza di legittimità come “danno biologico/dinamico relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” consentendo al giudice una valutazione separata.
Nel valore a punto di danno biologico è ricompresa l'incidenza che la lesione normalmente arreca agli aspetti di sofferenza soggettiva (danno morale) e relazionali, di conseguenza non pagina 5 di 8 si ravvisano i presupposti per dare luogo ad una personalizzazione del danno, mediante aumento percentuale del valore per punto, poiché, avuto riguardo all'entità del danno anatomo-funzionale si presume - in difetto di precise allegazioni denotanti particolari sofferenze soggettive o stravolgimenti della vita di relazione - che l'incidenza sugli aspetti considerati si sia manifestata con un grado di intensità non superiore alla media.
A tale riguardo il Ctu ha puntualizzato che le menomazioni hanno avuto una ripercussione negativa anche sulla attività lavorativa e la pratica sportiva.
A parte la ripercussione in ambito lavorativo di cui si dirà infra, quanto puntualizzato non fa altro che confermare che il danno ha inciso sugli aspetti dinamico funzionale in un grado non superiore alla media e parte attrice nulla ha allegato e provato, però, in ordine alle ripercussioni che il danno ha avuto sulla pratica sportiva di canottaggio e rugby.
Quanto, invece, al danno patrimoniale, per verificare in che misura le lesioni accertate (cioè
l'assenza dal lavoro così come quantificato dal Ctu: 40 gg a totale e 50 gg al 50%) abbiano inciso sulla capacità di produrre reddito, il calcolo da effettuare non si limita alla considerazione delle due commesse perdute, ma occorre fare riferimento alla dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni per consentire al giudice di individuare il reddito netto più elevato, quale parametro di comparazione ex art. 137 codice assicurazioni private, e così verificare la misura della contrazione del reddito dopo l'incidente.
Poiché parte attrice non ha assolto all'onere probatorio, tale verifica non può essere svolta tale posta non può essere riconosciuta.
Tuttavia, non può essere trascurato quanto sostenuto dal Ctu al riguardo e cioè che le menomazioni residuate agli arti superiori avranno una ripercussione negativa sull'attività professionale, sicchè è ragionevole attendersi che le lesioni renderanno più difficoltosa o onerosa l'attività professionale autonoma di progettista (c.d. cenestesi lavorativa). Quindi per adeguare alla particolarità del caso concreto la liquidazione del danno non patrimoniale,
è possibile riconoscere una personalizzazione del 10% del danno biologico puro, epurato del danno morale.
Pertanto, nella fattispecie concreta, tenuto conto dell'età dell'infortunato (il sig. Parte_1
è nato a [...] in data [...] e il giorno del sinistro 19/06/2022 aveva 57
[...] anni), dei risultati dell'indagine medico legale appena descritti, si ritiene equo liquidare a titolo di danno non patrimoniale temporaneo il valore di euro 150 per un giorno di invalidità temporanea assoluta (rispetto al valore standard di euro 115 in considerazione del grado elevato di sofferenza soggettiva interiore durante la fase della malattia); a titolo di pagina 6 di 8 danno morale da sofferenza soggettiva interiore il valore tabellare corrispondente al 43% del danno biologico;
a titolo di danno biologico permanente il valore tabellare con una personalizzazione del 10% per cenestesi lavorativa.
Quindi, a conti fatti si ritiene equo liquidare a titolo di danno non patrimoniale temporaneo la somma di euro 17.100; a titolo di danno non patrimoniale permanente la somma di euro
129.220 già comprensiva dell'incidenza che la lesione all'integrità psico-fisica normalmente produce sugli aspetti di sofferenza soggettiva e dinamico-relazionali, accertati in sede di Ctu medico-legale; a titolo di personalizzazione per cenestesi lavorativa, nella misura del 10% del danno biologico permanente puro, l'importo di euro 9.036; a titolo di spese mediche la somma di euro 2.629; a titolo di spese di consulenza di parte euro 3.660 e di assistenza alla Ctu la somma di euro 1.220.
Per i titoli indicati si ottiene un danno complessivo di euro 162.865 arrotondato ad euro
163.000, liquidato all'attualità dando atto che la Compagnia convenuta non ha pagato alcun acconto.
Sulla somma complessivamente quantificata, deflazionata al momento del sinistro, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi compensativi per il ritardato risarcimento del debito di valore, riconosciuti equitativamente al tasso annuo del
2,5% tenuto conto delle risultanze processuali e dei dati storici acquisiti (Cass. Sezioni
Unite 17/2/1995 n. 1712, Cass. Civ. sez. III 20/1/1999), decorrenti dalla data del sinistro fino alla data della presente sentenza.
Infine, su quanto così determinato saranno dovuti ai sensi dell'art. 1282 c.c. gli interessi al tasso legale, ex art.
1.284 c.c. primo comma, dalla data della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e sono liquidate ai sensi del
D.M. 10/03/2014 n. 55, tenendo conto della somma effettivamente attribuita ex art. 5, nella seguente misura: euro 786 per contributo unificato, euro 14.103 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna della Compagnia ai sensi dell'art. 96 cpc, a causa della mancata adesione alla proposta conciliativa, difettando i presupposti per ravvisare una responsabilità aggravata per lite temeraria.
Le spese di CTU liquidate con decreto 27/11/2024 sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con ato di citazione da nei confronti di e di Parte_1 CP [...]
, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, Controparte_5 eccezione e conclusione, in accoglimento della domanda attorea per quanto di ragione
1) Accertata la responsabilità di nella causazione del sinistro de quo, CP condanna i convenuti in solido tra loro a risarcire all'attore la somma di Parte_1 euro 163.000 a titolo di risarcimento del danno.
Sulla somma complessivamente quantificata, deflazionata al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi compensativi per il ritardato risarcimento del debito di valore, riconosciuti equitativamente al tasso annuo del
2,5% tenuto conto delle risultanze processuali e dei dati storici acquisiti (Cass. Sezioni
Unite 17/2/1995 n. 1712, Cass. Civ. sez. III 20/1/1999), decorrenti dalla data del sinistro
19/06/2022 e calcolati fino alla data della presente sentenza.
Infine, su quanto così determinato saranno dovuti ai sensi dell'art. 1282 c.c. gli interessi al tasso legale, ex art.
1.284 c.c. primo comma, dalla data della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento.
2) Condanna i convenuti in solido tra loro a pagare all'attore le spese Parte_1 processuali liquidate nella seguente misura: euro 786 per contributo unificato, euro 14.103 per compenso professionale, oltre 12,5 % per spese generali, Iva e Cpa.
3) Le spese di Ctu liquidate con decreto 27/11/2024 sono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Treviso, 14 luglio 2025
Il Giudice Onorario
dott. Fides Azzolini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott.ssa Fides
Azzolini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7071/2023 di ruolo generale del Tribunale di
Treviso, promossa con atto di citazione regolarmente notificato, iscritto a ruolo in data
28/12/2023.
da
nato a Treviso in data 08/01/1965, residente a [...]sul Parte_1
Piave, via della Concordia 21-2, difeso e rappresentato dall'Avv. Alessandro Gallo del Foro di Treviso, come da mandato in allegato all'atto di citazione.
-attore-
contro
CP
-convenuto contumace- in persona del Procuratore ad negotia dott.ssa Controparte_2
, difesa e rappresentata dall'Avv. Maria Celeste Arbia del Foro di Treviso, CP_3 come da mandato allegato alla comparsa.
-convenuto- oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE Parte_1
Come da nota 08/05/2025.
Nel merito, il patrocinio di parte attrice , con le presenti note, ai sensi Parte_1 dell'art. 189, comma 1, n. 1 c.p.c., integralmente richiamato quanto eccepito, dedotto e richiesto con i propri atti difensivi e contestato integralmente quanto ex adverso dedotto,
pagina 1 di 8 poiché infondato sia in fatto che in diritto, precisa come segue le proprie conclusioni nel merito.
Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del Sig. nato a [...] - CP
Albania, il 17.05.1979, residente in [...], nel verificarsi del sinistro per cui è causa, condannarsi la Compagnia Assicurativa
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_2
Via Stalingrado n. 45, 40128 Bologna (BO), C.F. e P.IVA al P.IVA_1 P.IVA_2 risarcimento dei danni tutti subiti dal Sig. e accertati in sede di Parte_1
Consulenza tecnica e pari a € 172.645,89, oltre a € 13.764,40 a titolo di inabilità lavorativa
(calcolati sul reddito 2021 e su 255 giorni lavorati), a € 16.653 a titolo di mancato guadagno, come documentato ed emerso in sede di istruttoria, a € 2.629,62 a titolo di rimborso spese mediche riconosciute dal CTU, a 915,00 (quale quota parte a carico di parte attrice) a titolo di ripetizione fondo spese CTU, a € 610,00 (quale quota parte a carico di parte attrice) a titolo di integrazione onorari CTU, a € 4.880,00 a titolo di rimborso spese di consulenza tecnica di parte, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
In ogni caso, spese e competenze professionali, oltre rimborso forfetario ed accessori, interamente rifuse e comprensive della fase relativa alla negoziazione assistita, da liquidarsi anche in ragione di quanto disposto dall'art. 96 c.p.c. in relazione alla mancata accettazione da parte della compagnia Assicuratrice della proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 30.01.2025, alla quale invece il Sig. aveva aderito. Parte_1
In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei mezzi di prova richiesti con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., depositata in data 26.04.2024 e non ammessi con l'ordinanza resa all'udienza del 16/05/2024.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
Come da nota 05/05/2025.
Nel merito, svolti i necessari accertamenti in ordine all'an ed al quantum debeatur, in ragione di quanto in atti esposto, rigettarsi la domanda risarcitoria avanzata dall'attore ovvero contenersi la medesima secondo le risultanze di giustizia.
Con vittoria ovvero compensazione di spese e competenze di lite.
In via istruttoria Ci si richiama al contenuto della seconda e terza memoria ex art. 171 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO pagina 2 di 8 La domanda risarcitoria svolta dall'attore merita accoglimento per i Parte_1 seguenti motivi.
Dalla documentazione prodotta è emerso con sufficiente grado di certezza che il sinistro de quo si è verficato per fatto e colpa esclusivi del convenuto nato a [...] CP
(Albania) in data 17/05/1979 il quale, il giorno 19/06/2022 verso le ore 21.30 circa nell'immettersi con il proprio veicolo Jeep Compass targata FT562YZ nella prioritaria via
Terraglio con provenienza da Via Saccardo, intraprendeva una manovra di svolta a sinistra, in violazione dell'obbligo di svolta a destra imposta dalla segnalatica in loco, facendosi largo attraverso una colonna di veicoli fermi nella colonna con direzione Venezia, entrando così in collisione con il motociclo condotto dal proprietario che Parte_1 sopraggiungeva con direzione di marcia rotonda San Lazzaro – Stazione Ferroviaria.
Nella relazione d'incidente la Polizia Locale del Comune di Treviso intervenuta sul luogo dell'incidente accertava che il conducente del veicolo Jeep Compass si era immesso nel flusso della circolazione violando l'art. 7 del Codice della Strada, per non aver rispettato la segnaletica che imponeva di proseguire a destra e l'art. 154 comma 1 per essersi immesso nel flusso della circolazione omettendo di dare la dovuta precedenza al veicolo in regolare circolazione.
La dinamica è stata confermata dai testimoni oculari , , Tes_1 Testimone_2 Tes_3
i quali, sentiti a sommarie informazioni innanzi alla Polizia Locale, hanno dichiarato
[...] che quel giorno si trovavano fermi incolonnati nella corsia con direzione Treviso centro-
Preganziol, due di loro avevano fatto spazio alla Jeep Compass Bianca per consentirle di uscire dalla via Saccardo ed immettersi sulla via Terraglio e che predetto veicolo, nell'immettersi sulla via Terraglio, svoltava a sinistra con direzione Treviso centro, verso il cavalcavia, entrando in collisione con il motociclo che sopraggiungeva a velocità moderata.
A seguito dell'urto il motociclista veniva sbalzato in avanti cadendo rovinosamente a terra sull'asfalto e il casco rotolava a terra.
Due dei sommari informatori, e , sentiti in qualità di Testimone_2 Testimone_3 testimoni confermavano la versione dei fatti forniti innanzi alla Polizia Locale.
Le risultanze probatorie esaminate consentono, quindi, di sostenere che l'incidente si è verificato a causa della condotta imprudente tenuta dal conducente del veicolo Jeep
Compass sig. il quale, proveniendo dalla laterale via Saccardo, si immetteva CP nel flusso della circolazione di via Terraglio facendo una manovra vietata i, violando così il divieto di svolta a sinistra come imposto dalla segnaletica stradale e omettendo di dare la pagina 3 di 8 dovuta precedenza al motociclista che sopraggiungeva a velocità moderata e su via prioritaria. La manovra vietata posta in essere si è rivelata estremamente pericolosa perché il veicolo in luogo di immettersi nel flusso della circolazione svoltando a destra e posizionandosi nella corsia più prossima al punto di uscita dalla via Saccardo, si immetteva su Via Terraglio svoltando sul lato opposto, dopo aver attraversato la corsia con le auto auto ferme in colonna e mettendosi così nelle condizioni di non avvistare per tempo il sopraggiungere delle auto che transitavano sulla predetta via Terraglio. Il punto di collisione è avvenuto, infatti, nella parte anteriore destra del veicolo Jeep Compass a significare che il veicolo si è immesso nel flusso tagliando la strada al motociclo.
La dinamca accertata, quindi, consente di superare la presunzione di concorso paritario previsto dall'art. 2054.2 c.c..
La responsabilità del convenuto non è stata nemmeno contestata nello specifico dalla
Compagnia convenuta la quale, nel costituirsi, si è limitata a ipotizzare un concorso di colpa senza allegare fatti idonei a sostenere tale tesi.
Anche nella fase stragiudiziale la compagnia convenuta non assumeva alcuna posizione e invitava la difesa attorea a chiedere il risarcimento alla propria compagnia la Parte_2 quale risarciva, tuttavia, solo i danni materiali mentre per i danni fisici non riteneva applicabile la Convenzine di Indennizzo Diretto. Da ultimo, difronte all'invito alla negoziazione assistita, la convenuta rimandava nuovamente a quale compagnia CP_4 preposta alla gestione del sinistro.
Passando in rassegna il quantum debeatur, la Ctu medico-legale disposta con ordinanza
16/05/2025 ha accertato che il sig. a causa dell'incidente stradale Parte_1 verificatosi in data 19/06/2022 riportava un trauma agli arti superiori con frattura pluriframmentaria metafisaria del radio di destra e frattura scomposta diafisaria di radio e ulna sinistra, con risentimento dei nervi ulnare e radiale sinistra.
E' conseguito un periodo di inabilità lavorativa pari a 40 gg a totale, 50 gg a parziale al
50%; un danno biologico temporaneo di 20 gg a totale, 60 gg al 75%, 50 gg al 50% e 80 gg al 30%.
Residua un danno permanente stimabile nella misure del 27%.
Il Ctu ha puntualizzato che è prospettabile una ripercussione negativa delle menomazioni residuate sulle condizioni soggettivw del danneggiato tale da dar luogo all'applicazione dell'art. 138.3 Codice delle Assicurazioni Private.
pagina 4 di 8 Il livello di sofferenza è stato medio-elevato durante il periodo di malattia post traimatoca e medio a postumi stabilizzati.
Risultano congrue le spese di cura e riabilitazioe pari ad euro 2.629,62, le spese per la perizia medico – legale di parte e di assistenza medico – legale alla Ctu.
Non sono sprospettabili spese future.
Le conclusioni cui è pervenuto il Ctu non sono state in alcun modo contestate dai consulenti di parte e meritano di essere condivise perché frutto di indagini approfondite ed esposte con argomenti scevri da vizi logici.
Ai fini della quantificazione del danno, va rammentato che il danno non patrimoniale sfugge ad una piena valutazione analitica e, assolto da parte dell'attore l'onere di allegazione e di prova circa l'influenza del danno anatomo funzionale sull'assetto relazionale, è affidato all'apprezzamento discrezionale ed equitativo del giudice (artt. 2056
c.c. e 1226 c.c.) trarre dalle circostanze di fatto allegate e provate, anche sulla base degli esiti della Ctu, elementi di convincimento idonei a dimostrare, anche solo presuntivamente, il tipo e l'entità del danno.
Nel procedere alla relativa quantificazione, il giudice è tenuto a uniformarsi a un concetto di equità che garantisca trasparenza e parità di trattamento in tutto il territorio nazionale e affinchè il sistema di liquidazione possa conformarsi ai principi di uguaglianza e trasparenza deve essere tratto da quella prassi giurisprudenziale che ha portato a ritenere le
Tabella di Milano, seguite in 60 Tribunali italiani, “parametri di liquidazione equitativa nazionale” (cfr. Cass. N. 12408/2011).
Le tabelle di Milano nella versione aggiornata al 2024 (con ordinanza n. 33770/2019 la Corte di
Cassazione ha ribadito che devono applicarsi le Tabelle di Milano vigenti alla data di liquidazione del danno) offrono uno strumento agevole per conciliare una liquidazione equitativa e congrua del danno non patrimoniale alla salute con l'esigenza della prevedibile e uniformità delle liquidazioni giudiziali sul territorio nazionale.
In esse sono, infatti, distinti i valori monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale, oggi ribattezzate alla luce della giurisprudenza di legittimità come “danno biologico/dinamico relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” consentendo al giudice una valutazione separata.
Nel valore a punto di danno biologico è ricompresa l'incidenza che la lesione normalmente arreca agli aspetti di sofferenza soggettiva (danno morale) e relazionali, di conseguenza non pagina 5 di 8 si ravvisano i presupposti per dare luogo ad una personalizzazione del danno, mediante aumento percentuale del valore per punto, poiché, avuto riguardo all'entità del danno anatomo-funzionale si presume - in difetto di precise allegazioni denotanti particolari sofferenze soggettive o stravolgimenti della vita di relazione - che l'incidenza sugli aspetti considerati si sia manifestata con un grado di intensità non superiore alla media.
A tale riguardo il Ctu ha puntualizzato che le menomazioni hanno avuto una ripercussione negativa anche sulla attività lavorativa e la pratica sportiva.
A parte la ripercussione in ambito lavorativo di cui si dirà infra, quanto puntualizzato non fa altro che confermare che il danno ha inciso sugli aspetti dinamico funzionale in un grado non superiore alla media e parte attrice nulla ha allegato e provato, però, in ordine alle ripercussioni che il danno ha avuto sulla pratica sportiva di canottaggio e rugby.
Quanto, invece, al danno patrimoniale, per verificare in che misura le lesioni accertate (cioè
l'assenza dal lavoro così come quantificato dal Ctu: 40 gg a totale e 50 gg al 50%) abbiano inciso sulla capacità di produrre reddito, il calcolo da effettuare non si limita alla considerazione delle due commesse perdute, ma occorre fare riferimento alla dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni per consentire al giudice di individuare il reddito netto più elevato, quale parametro di comparazione ex art. 137 codice assicurazioni private, e così verificare la misura della contrazione del reddito dopo l'incidente.
Poiché parte attrice non ha assolto all'onere probatorio, tale verifica non può essere svolta tale posta non può essere riconosciuta.
Tuttavia, non può essere trascurato quanto sostenuto dal Ctu al riguardo e cioè che le menomazioni residuate agli arti superiori avranno una ripercussione negativa sull'attività professionale, sicchè è ragionevole attendersi che le lesioni renderanno più difficoltosa o onerosa l'attività professionale autonoma di progettista (c.d. cenestesi lavorativa). Quindi per adeguare alla particolarità del caso concreto la liquidazione del danno non patrimoniale,
è possibile riconoscere una personalizzazione del 10% del danno biologico puro, epurato del danno morale.
Pertanto, nella fattispecie concreta, tenuto conto dell'età dell'infortunato (il sig. Parte_1
è nato a [...] in data [...] e il giorno del sinistro 19/06/2022 aveva 57
[...] anni), dei risultati dell'indagine medico legale appena descritti, si ritiene equo liquidare a titolo di danno non patrimoniale temporaneo il valore di euro 150 per un giorno di invalidità temporanea assoluta (rispetto al valore standard di euro 115 in considerazione del grado elevato di sofferenza soggettiva interiore durante la fase della malattia); a titolo di pagina 6 di 8 danno morale da sofferenza soggettiva interiore il valore tabellare corrispondente al 43% del danno biologico;
a titolo di danno biologico permanente il valore tabellare con una personalizzazione del 10% per cenestesi lavorativa.
Quindi, a conti fatti si ritiene equo liquidare a titolo di danno non patrimoniale temporaneo la somma di euro 17.100; a titolo di danno non patrimoniale permanente la somma di euro
129.220 già comprensiva dell'incidenza che la lesione all'integrità psico-fisica normalmente produce sugli aspetti di sofferenza soggettiva e dinamico-relazionali, accertati in sede di Ctu medico-legale; a titolo di personalizzazione per cenestesi lavorativa, nella misura del 10% del danno biologico permanente puro, l'importo di euro 9.036; a titolo di spese mediche la somma di euro 2.629; a titolo di spese di consulenza di parte euro 3.660 e di assistenza alla Ctu la somma di euro 1.220.
Per i titoli indicati si ottiene un danno complessivo di euro 162.865 arrotondato ad euro
163.000, liquidato all'attualità dando atto che la Compagnia convenuta non ha pagato alcun acconto.
Sulla somma complessivamente quantificata, deflazionata al momento del sinistro, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi compensativi per il ritardato risarcimento del debito di valore, riconosciuti equitativamente al tasso annuo del
2,5% tenuto conto delle risultanze processuali e dei dati storici acquisiti (Cass. Sezioni
Unite 17/2/1995 n. 1712, Cass. Civ. sez. III 20/1/1999), decorrenti dalla data del sinistro fino alla data della presente sentenza.
Infine, su quanto così determinato saranno dovuti ai sensi dell'art. 1282 c.c. gli interessi al tasso legale, ex art.
1.284 c.c. primo comma, dalla data della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e sono liquidate ai sensi del
D.M. 10/03/2014 n. 55, tenendo conto della somma effettivamente attribuita ex art. 5, nella seguente misura: euro 786 per contributo unificato, euro 14.103 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna della Compagnia ai sensi dell'art. 96 cpc, a causa della mancata adesione alla proposta conciliativa, difettando i presupposti per ravvisare una responsabilità aggravata per lite temeraria.
Le spese di CTU liquidate con decreto 27/11/2024 sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con ato di citazione da nei confronti di e di Parte_1 CP [...]
, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, Controparte_5 eccezione e conclusione, in accoglimento della domanda attorea per quanto di ragione
1) Accertata la responsabilità di nella causazione del sinistro de quo, CP condanna i convenuti in solido tra loro a risarcire all'attore la somma di Parte_1 euro 163.000 a titolo di risarcimento del danno.
Sulla somma complessivamente quantificata, deflazionata al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi compensativi per il ritardato risarcimento del debito di valore, riconosciuti equitativamente al tasso annuo del
2,5% tenuto conto delle risultanze processuali e dei dati storici acquisiti (Cass. Sezioni
Unite 17/2/1995 n. 1712, Cass. Civ. sez. III 20/1/1999), decorrenti dalla data del sinistro
19/06/2022 e calcolati fino alla data della presente sentenza.
Infine, su quanto così determinato saranno dovuti ai sensi dell'art. 1282 c.c. gli interessi al tasso legale, ex art.
1.284 c.c. primo comma, dalla data della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento.
2) Condanna i convenuti in solido tra loro a pagare all'attore le spese Parte_1 processuali liquidate nella seguente misura: euro 786 per contributo unificato, euro 14.103 per compenso professionale, oltre 12,5 % per spese generali, Iva e Cpa.
3) Le spese di Ctu liquidate con decreto 27/11/2024 sono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Treviso, 14 luglio 2025
Il Giudice Onorario
dott. Fides Azzolini
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