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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 24/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 526/2024 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Piergavino Paolini, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide
[...] P.IVA_1
Nieddu, in virtù di procura generale alle liti conferita in data 23.01.2023, Rep. n. 37590,
- opposto -
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza e assistenza.
All'udienza del 24/01/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: dichiarare la cessazione della materia del contendere, rimettendosi al giudice sulla regolamentazione delle spese del giudizio”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - dichiarare la cessazione della materia del contendere e compensare le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.07.2024, notificato nei termini di legge, Pt_1
1 ha convenuto in giudizio l' , esponendo di avere presentato in data 22.12.2023 la Parte_1 CP_1 domanda per l'assegno di inclusione con protocollo – ADI – 2023 – 316188, sulla scorta CP_1
della propria condizione di soggetto rientrante in una delle categorie di svantaggio ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'art. 3 del Decreto 13 dicembre 2023 Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, in particolare nella categoria C (persone con dipendenze patologiche), come risultava dalla relativa dichiarazione resa dal soggetto pubblico competente a rendere tale attestazione, ovverosia il SERD presso l'ASL n. 5 di Oristano.
Ha lamentato che, nonostante fossero stati contattati i diversi enti coinvolti e servizi CP_1
sociali del Comune di Macomer), la domanda era rimasta inevasa, a causa della mancata presenza nella piattaforma della aspirante beneficiaria quale soggetto svantaggiato.
La ricorrente era stata contattata telefonicamente dai servizi sociali del Comune di Oristano per segnalare come il proprio nominativo fosse pervenuto a quel servizio ai fini della verifica dell'attestazione della condizione di svantaggio per la concessione dell'ADI, ma che, tuttavia, gli stessi servizi avrebbero comunque dato esito negativo alla richiesta non risultando la medesima residente presso il Comune di Oristano. Parte_1
Era stato quindi presentato reclamo tramite patronato, ma la domanda veniva definitivamente respinta in data 13.06.2024.
In seguito a diffida del 19.06.2024, l' di aveva dato atto di essere in attesa di CP_1 CP_1
“modifiche procedurali per variare in domanda l'ente che deve attestare la certificazione, in questo caso l'ASL (di Oristano)”, mentre il Comune di Oristano, in data 15.07.2024, aveva evidenziato l'impossibilità “di farsi carico della convalida di condizioni di svantaggio dichiarate da cittadini dei quali non si ha alcuna conoscenza per motivi di incompetenza territoriale”.
La ricorrente, a quel punto, non apparendo possibile risolvere la questione in altro modo, era stata costretta a presentare ricorso all'autorità giudiziaria, al fine di vedere “accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al percepimento dell'assegno ADI per le motivazioni di fatto e di diritto suesposte, per l'effetto, annullare il provvedimento di rigetto della domanda n. prot. – ADI – 2023 – 316188, e per l'ulteriore effetto, adottare tutti i provvedimenti CP_1 necessari affinché venga concesso, da parte dell'ente resistente, il beneficio richiesto, con riconoscimento degli arretrati maturati a far data dalla presentazione della domanda”.
2. L' si è costituito in giudizio con memoria depositata il 14.01.2025, dando atto che CP_1
la pratica era bloccata in quanto la procedura non consentiva di forzare i requisiti circa la
2 sussistenza della condizione di svantaggio necessaria per procedere al successivo accoglimento della domanda.
In particolare, essendo la residente in provincia di ma in carico alla Asl di Parte_1 CP_1
Oristano, quest'ultima era impossibilitata a confermare il possesso dei requisiti in quanto le autorizzazioni inizialmente non erano estese a tutte le Asl presenti sul territorio.
Solamente in data 24.07.2024, in seguito a una implementazione della procedura e sulla base della Pec pervenuta dalla Asl di Oristano relativa alla presa in carico della , la Parte_1
domanda era stata accolta e la ricorrente aveva ricevuto ad oggi i pagamenti dal mese di gennaio al mese di dicembre 2024.
L' ha quindi concluso domandando che venisse dichiarata la cessazione della materia CP_1
del contendere con spese compensate, attesa la non imputabilità del ritardo all' . CP_1
3. All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, con l'accordo delle parti il giudice si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha dato lettura della presente sentenza, tramite deposito in via telematica.
§§§
4. Occorre rilevare che, secondo quanto risulta dalla documentazione ritualmente depositata in giudizio dalla parte resistente (v. doc. 03) e secondo quanto confermato dal difensore della ricorrente presente all'odierna udienza, la ricorrente sta ricevendo la prestazione richiesta e le sono stati corrisposti anche gli arretrati.
Sicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, che non hanno più alcun interesse giuridicamente rilevante, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., alla decisione delle questioni dedotte nell'odierna controversia.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese del presente giudizio, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione, in quanto, se, da un lato, è pacifico che la ricorrente avesse diritto a ricevere l'assegno di inclusione (richiesto fin dal dicembre 2023), rientrando in una delle categorie di svantaggio ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'art. 3 del Decreto 13 dicembre 2023 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come risultante dalla dichiarazione resa dal presso l'ASL n. 5 di Oristano (docc. 01 e 02 all. ricorso), CP_2 tuttavia il sistema non consentiva l'accoglimento della domanda a causa del fatto che, da quanto
è dato comprendere, essendo la ricorrente residente a Macomer, il Comune di Oristano, a cui la pratica era stata trasmessa per via telematica, era impossibilitato a farsi carico della convalida delle condizioni di svantaggio, trattandosi di soggetto non residente nel territorio comunale,
3 tanto che il problema era stato segnalato allo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e all' di Oristano con nota n. 30886 del 7.05.2024 (doc. 10 all. ricorso), sicché il CP_1
ritardo con cui è stata riconosciuta la prestazione appare riconducibile a problemi di natura burocratica che impedivano l'inserimento del nominativo della ricorrente quale soggetto in condizioni di svantaggio nella piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero
(inserimento necessario per l'accoglimento della domanda), che non paiono dipendenti
(quantomeno non in via esclusiva) da condotta imputabile all' resistente. CP_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 24/01/2025.
Il Giudice
Consuelo Mighela
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