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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/12/2025, n. 4488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4488 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6979/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In persona del Giudice dott.ssa Anna Quaranta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6979/2024 di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
nato in [...] in data [...], Parte_1 Parte_2
nato in [...] in data [...], nata in
[...] Parte_3
Argentina in data 12 novembre 2003, nata in [...] Parte_4 in data 9 giugno 1970, nato in Argentina in [...] 1° aprile Parte_5
1974, in proprio e - unitamente a - quale esercente la Controparte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata in Argentina in [...] Persona_1
10 giugno 2014, nata in [...] in data [...] (con Parte_6
l'avv. Eduardo Daniel Dromi) - parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_2
- parte resistente non costituita -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 23 giugno 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti Parte_1 Parte_2
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Per_1 hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di
[...] essere discendenti di (in atti anche ), figlio dei Persona_2 Persona_3 cittadini italiani e , nato ad [...], il 7 febbraio Persona_4 Persona_5
1889, il quale emigrava in Argentina, ove, il 21 giugno 1919, contraeva matrimonio con
. Persona_6
Dalla loro unione nasceva a Buenos Aires (Argentina), il 27 marzo 1920,
[...]
, la quale il 27 gennaio 1942, a Buenos Aires (Argentina), contraeva Parte_7 matrimonio con , unione dalla quale nasceva a Buenos Aires Controparte_3
(Argentina), il 22 dicembre 1942, . Persona_7
In data 16 luglio 1965, a Buenos Aires (Argentina), Persona_7 contraeva matrimonio con unione dalla quale nascevano a Parte_1
Buenos Aires (Argentina), (11 maggio 1966), Parte_1 [...]
(9 giugno 1970) e (1° aprile 1974). Parte_4 Parte_5
In data 22 novembre 1991, a Buenos Aires (Argentina), Parte_1 contraeva matrimonio con unione dalla quale nascevano, a Mar Persona_8 del Plata (Buenos Aires - Argentina), (6 maggio 1997) e Parte_2 [...]
(12 novembre 2003). Parte_3
In data 29 aprile 1994, a Buenos Aires (Argentina), Parte_4 contraeva matrimonio con unione dalla quale nasceva a Buenos Persona_9
Aires (Argentina), il 17 aprile 1998, Parte_8
In data 18 settembre 2018, in Florida (Miami - Stati Unti) Parte_5
contraeva matrimonio con unione dalla quale
[...] Controparte_1 nasceva a Buenos Aires (Argentina), il 10 giugno 2014, . Persona_1
Parte resistente, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
Il PM non ha inviato comunicazione alcuna.
Con nota depositata il 21 ottobre 2025, in vista dell'udienza di discussione del giorno 11 novembre 2025 e ivi espressamente richiamata, i ricorrenti, resi i chiarimenti chiesti con provvedimento del 7 aprile 2025, così precisavano le conclusioni, su cui la causa è stata posta in decisione:” In merito invece alla posizione della sig.ra Parte_8
(nata in [...] in data [...]) rileviamo che la stessa è da intendersi
[...]
Pag. 2 di 6 quale parte ricorrente precisando che per mero errore materiale e/o refuso non è stata indicata nella sua qualità nella parte in epigrafe del ricorso e nelle conclusioni ivi rassegnate. Avendo rilasciato regolare procura alle liti -già in atti- la domanda, quindi,
è da intendersi avanzata anche nei suoi confronti e pertanto a precisazione del ricorso ed a sua integrazione e/o modifica chiediamo che la causa sia decisa e vista la discendenza iure sanguinis del sig. cittadino italiano, Persona_10 fino agli odierni ricorrenti si insiste per il riconoscimento e la dichiarazione della cittadinanza italiana dei sig.ri , , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Persona_11 Persona_1 [...]
, , e di conseguenza ordinare le autorità Parte_9 Parte_10 competenti di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dell'odierno ricorrente provvedendo alle relative comunicazioni alle autorità consolari competenti."
2 - Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta, apostillata e asseverata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano , che mai naturalizzato argentino ha, indi, trasmesso Persona_2 il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Si osserva anche un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, precisamente dall'ava
[...]
alla figlia passaggio che determinava Parte_7 Persona_7
l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista, salvo casi marginali, unicamente per via paterna sia perché l'art. 10 della legge n. 555 del 1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del 1983, dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, per violazione degli art. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, così riconducendo ai valori costituzionali
Pag. 3 di 6 della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal fatta,
l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” che si sposava con cittadino straniero. La
Corte riteneva che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il sol fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti,
“la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). E ancora “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto
l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti degli odierni ricorrenti e quindi il diritto di questi alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1
Pag. 4 di 6 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta
e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti, esso, pertanto, può perdersi solo per rinuncia;
lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, al pari di tale ultima, costituisce qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità
e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e, di regola, non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena rammentate, dalla data di entrata in vigore della Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i Parte_11
in Argentina versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la
[...] conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di
Pag. 5 di 6 richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, delle cennate richieste, laddove, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
3 - In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nato Parte_1 in Argentina in data 11 maggio 1966, nato in [...] in Parte_2 data 6 maggio 1997, nata in Argentina in [...] 12 novembre Parte_3
2003, nata in [...] in data [...], Parte_4
nato in Argentina in [...] 1° aprile 1974, in proprio e - Parte_5 unitamente a - quale esercente la responsabilità genitoriale Controparte_1 sulla figlia minore nata in [...] in data [...], Persona_1 [...]
nata in [...] in data [...], così provvede: Parte_6
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 8 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Anna Quaranta
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In persona del Giudice dott.ssa Anna Quaranta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6979/2024 di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
nato in [...] in data [...], Parte_1 Parte_2
nato in [...] in data [...], nata in
[...] Parte_3
Argentina in data 12 novembre 2003, nata in [...] Parte_4 in data 9 giugno 1970, nato in Argentina in [...] 1° aprile Parte_5
1974, in proprio e - unitamente a - quale esercente la Controparte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata in Argentina in [...] Persona_1
10 giugno 2014, nata in [...] in data [...] (con Parte_6
l'avv. Eduardo Daniel Dromi) - parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_2
- parte resistente non costituita -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 23 giugno 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti Parte_1 Parte_2
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Per_1 hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di
[...] essere discendenti di (in atti anche ), figlio dei Persona_2 Persona_3 cittadini italiani e , nato ad [...], il 7 febbraio Persona_4 Persona_5
1889, il quale emigrava in Argentina, ove, il 21 giugno 1919, contraeva matrimonio con
. Persona_6
Dalla loro unione nasceva a Buenos Aires (Argentina), il 27 marzo 1920,
[...]
, la quale il 27 gennaio 1942, a Buenos Aires (Argentina), contraeva Parte_7 matrimonio con , unione dalla quale nasceva a Buenos Aires Controparte_3
(Argentina), il 22 dicembre 1942, . Persona_7
In data 16 luglio 1965, a Buenos Aires (Argentina), Persona_7 contraeva matrimonio con unione dalla quale nascevano a Parte_1
Buenos Aires (Argentina), (11 maggio 1966), Parte_1 [...]
(9 giugno 1970) e (1° aprile 1974). Parte_4 Parte_5
In data 22 novembre 1991, a Buenos Aires (Argentina), Parte_1 contraeva matrimonio con unione dalla quale nascevano, a Mar Persona_8 del Plata (Buenos Aires - Argentina), (6 maggio 1997) e Parte_2 [...]
(12 novembre 2003). Parte_3
In data 29 aprile 1994, a Buenos Aires (Argentina), Parte_4 contraeva matrimonio con unione dalla quale nasceva a Buenos Persona_9
Aires (Argentina), il 17 aprile 1998, Parte_8
In data 18 settembre 2018, in Florida (Miami - Stati Unti) Parte_5
contraeva matrimonio con unione dalla quale
[...] Controparte_1 nasceva a Buenos Aires (Argentina), il 10 giugno 2014, . Persona_1
Parte resistente, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
Il PM non ha inviato comunicazione alcuna.
Con nota depositata il 21 ottobre 2025, in vista dell'udienza di discussione del giorno 11 novembre 2025 e ivi espressamente richiamata, i ricorrenti, resi i chiarimenti chiesti con provvedimento del 7 aprile 2025, così precisavano le conclusioni, su cui la causa è stata posta in decisione:” In merito invece alla posizione della sig.ra Parte_8
(nata in [...] in data [...]) rileviamo che la stessa è da intendersi
[...]
Pag. 2 di 6 quale parte ricorrente precisando che per mero errore materiale e/o refuso non è stata indicata nella sua qualità nella parte in epigrafe del ricorso e nelle conclusioni ivi rassegnate. Avendo rilasciato regolare procura alle liti -già in atti- la domanda, quindi,
è da intendersi avanzata anche nei suoi confronti e pertanto a precisazione del ricorso ed a sua integrazione e/o modifica chiediamo che la causa sia decisa e vista la discendenza iure sanguinis del sig. cittadino italiano, Persona_10 fino agli odierni ricorrenti si insiste per il riconoscimento e la dichiarazione della cittadinanza italiana dei sig.ri , , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Persona_11 Persona_1 [...]
, , e di conseguenza ordinare le autorità Parte_9 Parte_10 competenti di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dell'odierno ricorrente provvedendo alle relative comunicazioni alle autorità consolari competenti."
2 - Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta, apostillata e asseverata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano , che mai naturalizzato argentino ha, indi, trasmesso Persona_2 il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Si osserva anche un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, precisamente dall'ava
[...]
alla figlia passaggio che determinava Parte_7 Persona_7
l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista, salvo casi marginali, unicamente per via paterna sia perché l'art. 10 della legge n. 555 del 1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del 1983, dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, per violazione degli art. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, così riconducendo ai valori costituzionali
Pag. 3 di 6 della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal fatta,
l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” che si sposava con cittadino straniero. La
Corte riteneva che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il sol fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti,
“la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). E ancora “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto
l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti degli odierni ricorrenti e quindi il diritto di questi alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1
Pag. 4 di 6 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta
e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti, esso, pertanto, può perdersi solo per rinuncia;
lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, al pari di tale ultima, costituisce qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità
e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e, di regola, non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena rammentate, dalla data di entrata in vigore della Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i Parte_11
in Argentina versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la
[...] conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di
Pag. 5 di 6 richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, delle cennate richieste, laddove, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
3 - In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nato Parte_1 in Argentina in data 11 maggio 1966, nato in [...] in Parte_2 data 6 maggio 1997, nata in Argentina in [...] 12 novembre Parte_3
2003, nata in [...] in data [...], Parte_4
nato in Argentina in [...] 1° aprile 1974, in proprio e - Parte_5 unitamente a - quale esercente la responsabilità genitoriale Controparte_1 sulla figlia minore nata in [...] in data [...], Persona_1 [...]
nata in [...] in data [...], così provvede: Parte_6
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 8 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Anna Quaranta
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