Art. 1. 1. Il quadro A della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893 , e' sostituito dal seguente:
QUADRO A . - Dirigenti generali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
___________________________________________________________________
Livello Qualifica Posti Funzione Posti
di funzione di qualifica di funzione ____________________________________________________________________ B Direttore generale 1 Direttore generale 1
di azienda autonoma delle poste e delle
telecomunicazioni
Ispettore generale 1
superiore delle
telecomunicazioni
Vice direttore 1
generale
Consigliere mini- 1
steriale
C Direttore generale 34 Direttore dell'Isti- 1
tuto superiore delle
poste e delle teleco
municazioni
Direttore centrale 11
Direttore comparti- 19
mentale
_________
35
2. E' soppressa la nota (a) in calce al quadro F della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893 .
3. L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 41,5 milioni per l'esercizio 1988 ed in lire 83 milioni per gli esercizi 1989, 1990 e successivi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 109 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei medesimi esercizi.
5. Gli stanziamenti del capitolo 109 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non possono superare, nel triennio 1988-1990, quelli risultanti dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1988, depurati delle riduzioni di cui al comma 4 ed aumentati del tasso di inflazione programmato.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
La legge n. 893/1984 reca: "Modificazione delle dotazioni organiche del personale con qualifiche direttive e dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni". La nota (a) in calce al quadro F, relativo al direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, prevedeva che il medesimo esercitasse le attribuzioni gia' spettanti all'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432 , e successive modificazioni e integrazioni.
QUADRO A . - Dirigenti generali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
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Livello Qualifica Posti Funzione Posti
di funzione di qualifica di funzione ____________________________________________________________________ B Direttore generale 1 Direttore generale 1
di azienda autonoma delle poste e delle
telecomunicazioni
Ispettore generale 1
superiore delle
telecomunicazioni
Vice direttore 1
generale
Consigliere mini- 1
steriale
C Direttore generale 34 Direttore dell'Isti- 1
tuto superiore delle
poste e delle teleco
municazioni
Direttore centrale 11
Direttore comparti- 19
mentale
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35
2. E' soppressa la nota (a) in calce al quadro F della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893 .
3. L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 41,5 milioni per l'esercizio 1988 ed in lire 83 milioni per gli esercizi 1989, 1990 e successivi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 109 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei medesimi esercizi.
5. Gli stanziamenti del capitolo 109 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non possono superare, nel triennio 1988-1990, quelli risultanti dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1988, depurati delle riduzioni di cui al comma 4 ed aumentati del tasso di inflazione programmato.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
La legge n. 893/1984 reca: "Modificazione delle dotazioni organiche del personale con qualifiche direttive e dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni". La nota (a) in calce al quadro F, relativo al direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, prevedeva che il medesimo esercitasse le attribuzioni gia' spettanti all'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432 , e successive modificazioni e integrazioni.