Ordinanza cautelare 4 ottobre 2023
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 05/03/2025, n. 4681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4681 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04681/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11882/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11882 del 2023, proposto da
Gelsomina Nocella, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IA Orsucci, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia, (ed eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell''art. 5, comma 11 quinques D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14):
1) del D.M. n. 107 del 08.06.2023 che definisce le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale di cui all''art. 5, commi da 11 quinques a 11 nonies D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14, nella parte in cui alle lett. a), b) e c) dell''art. 2, comma 1, non include tra i soggetti ammessi a partecipare alla prova di accesso al corso intensivo di formazione anche coloro che non abbiano ricorso pendente avverso il mancato superamento della prova orale del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto, avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.
PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE
del diritto della ricorrente di partecipare alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all''art. 5, commi da 11 quinques a 11 nonies, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14 e al D.M. n. 107 del 08.06.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente, docente a tempo indeterminato nella scuola statale, agisce per l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, con i quali non sarebbe stata disposta la sua ammissione al corso intensivo di formazione e relativa prova per l’accesso alla qualifica di Dirigente Scolastico.
Più precisamente, la ricorrente espone di aver partecipato al corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259; pur avendo superato la prova preselettiva e la prova scritta, non superava la prova orale sostenuta in data 22.05.2019, non avendo raggiunto il punteggio minimo sufficiente previsto dal bando, ossia 70/100.
Lamenta che, emanata la L. 24 febbraio 2023, n. 14, entrata in vigore il 28.02.2023, di conversione in legge con modificazioni del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Milleproroghe), per effetto di come formulata la disciplina di cui all’art. 5, commi da 11 quinques a 11 nonies ed anche del D.M. n. 107/2023 applicativo di tali disposizioni, le sarebbe stato illegittimamente precluso di prendere parte al corso intensivo di formazione, per non aver proposto un ricorso giurisdizionale avverso il mancato superamento della prova orale.
Con il ricorso introduttivo formula quindi analitiche censure di illegittimità della normativa, da sollevare in via incidentale di fronte alla Corte Costituzionale, ai fini dell’ammissione al suddetto corso.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, tramite il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ha depositato una relazione dell’Ufficio contenente controdeduzioni alle censure formulate.
Nel prosieguo, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia per sopravvenuta carenza d’interesse, assumendo come soddisfatto, nelle more, l’interesse dedotto a fondamento del gravame.
Nella pubblica udienza del 19 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Avendo riguardo all’inequivoca dichiarazione della parte ricorrente, il giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7816; Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2022, n. 4031; Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 968).
L’esposizione che precede, considerando l’assenza di attività difensiva dell’Avvocatura, comporta giusta ragione per disporre la piena compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO