TAR Milano, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 260
TAR
Ordinanza cautelare 18 ottobre 2022
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Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inapplicabilità dell'art. 99 del Regolamento Edilizio

    Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 99, comma 9 del R.E. sia preclusivo alla realizzazione di piani o solette intermedie non computate in s.l.p. e che la realizzazione del sottotetto costituisca una nuova soletta e, in variante, opere esterne qualificate come ampliamento e nuova costruzione.

  • Rigettato
    Idoneità delle deduzioni presentate in via procedimentale

    Il Tribunale ha ritenuto che le analisi istruttorie fossero compiute e idonee a superare le deduzioni del ricorrente. Ha inoltre affermato che, anche in caso di violazione delle prerogative di partecipazione, il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso.

  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere di autotutela (art. 21-nonies L. 241/90)

    Il Tribunale ha ritenuto che l'annullamento fosse tempestivo rispetto ai termini previsti dall'art. 21-nonies L. 241/90 (18 mesi per la prima SC, 12 mesi per la seconda SC). Ha inoltre affermato che l'interesse pubblico sussiste in re ipsa, data la natura antigiuridica dell'agire edilizio contrastante con le prescrizioni.

  • Rigettato
    Inefficacia del provvedimento impugnato

    La domanda è rigettata in quanto connessa al rigetto della domanda di annullamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 260
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 260
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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