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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4488 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 27627/2024 avente ad OGGETTO: differenze retributive, vertente TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Biondi Parte_1
RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale Allocca e Marco Sica RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 13.12.2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la resistente chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011, il ticket buono pasto, l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981, l'indennità domenicale di cui all'Accordo Nazionale del 1981, per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
- condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'istante della somma di €6.676,13, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 2099 Cod. Civ. e dell'art.36 Cost.;
- determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
- vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore. In punto di fatto rilevava di essere dipendente della resistente inquadrato, nel periodo dal 01.12.2012 al 31.01.2013, nel profilo professionale capotreno, con parametro retributivo 158, per il periodo dal 01.02.2013 al 31.03.2018, nel profilo professionale capotreno, con parametro retributivo 165, per il periodo dal 01.04.2018 al 31.08.2020, nel profilo professionale assistente coordinatore, con parametro retributivo 193, infine, per il periodo dal 01.09.2021 e tutt'oggi nel profilo professionale coordinatore con parametro retributivo 210, di cui al CCNL Autoferrontranvieri attualmente in servizio a Napoli. Deduceva, inoltre, che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate in cui aveva goduto delle ferie era stata inferiore al dovuto in quanto la stessa aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo di detta retribuzione giornaliera le voci denominate “indennità perequativa”, “indennità compensativa”, “indennità di turno”, “indennità domenicale” e “ticket mensa” di cui ne chiedeva, dunque, il pagamento. In diritto richiamava la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione deducendo la violazione dell'art. 7 DIRETTIVA 88/2003 del D.LGS 66/2003 dell'art. 36 C, dell'accordo del 25.07.2012 ed infine del CCNL applicabile ratione temporis. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva la resistente che, con molteplici argomentazioni in fatto ed in diritto, concludeva chiedendo: “l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
la prescrizione quinquennale di ogni diritto vantato dall'istante. In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, Voglia l'On.le Giudice ridurre la somma maturata a favore del ricorrente limitando la richiesta ai soli giorni di ferie fruiti e non anche a quelli di permesso e alla minor somma che il Tribunale vorrà determinare nell'auspicata ipotesi di non riconoscimento della totalità delle voci richieste (diritto all'indennità perequativa, diritto all'indennità compensativa, diritto all'indennità di turno, diritto all'indennità domenicale, diritto al ticket (buono pasto), non rientrando le stesse, per i motivi innanzi esposti, nella c.d. retribuzione “normale”. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. All'odierna udienza, la causa veniva decisa. Come premesso il ricorrente lamentava la mancata inclusione dell'indennità perequativa, di quella compensativa, di quella di turno, di quella domenicale, nonché, i ticket mensa nel calcolo della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie. Deve preliminarmente affermarsi, in ossequio con quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte, che:
“In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva"; pertanto, "la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la L. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla L. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio” (cfr., ex multis, Cass. nn. 28937/2018; 25760/2017; 25761/2016; 9764/2000). Tanto premesso, in relazione alla domanda proposta, va rilevato che la Corte di Cassazione ha enucleato il concetto di retribuzione dovuta in caso di mancato godimento delle ferie annuali richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia europea sulla base della normativa comunitaria. In particolare, la Suprema Corte, (con le sentenze n. 13425 /2019 e n. 37589/2021) ha ritenuto, con orientamento condivisibile, che sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003. Direttiva, questa, che deve uniformare l'interpretazione della normativa interna, ove manchi una specifica nozione di retribuzione che riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, L'interprete dovrà valutare, in primo luogo, “il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_1 elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Il ragionamento della Corte di Cassazione è qui integralmente riportato con riferimento alla prima delle sentenze citate “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3" Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite", art. 2109 c.c., comma 2: "Ha (...) diritto (id est: il prestatore di lavoro) (...) ad un periodo annuale di ferie retribuite" e del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "(...) il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo (...) di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C- Per_2 Per_3 Per_ 230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, King, C-214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_5 citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Per_6
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto
[...] Per_1
26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). 10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_7
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite"
[...] di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58 nonchè). Persona_8 11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). Persona_9 Persona_8
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, AM e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo Per_1 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza AM e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza AM e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza AM e altri cit., punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30)”. Ne consegue che, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione, la retribuzione dovuta per le ferie non deve coincidere con quella ordinaria, ma deve essere "paragonabile" a quella ordinaria (o comunque deve essere presa in considerazione per tale computo) oltre a dover essere di entità tale da non dissuadere il lavoratore dall'esercizio del diritto alle ferie”. Tanto premesso, in diritto, vanno esaminate le indennità di cui il ricorrente lamenta la mancata inclusione nella retribuzione relativa al periodo feriale ossia l'indennità perequativa e l'indennità compensativa, di quella di turno e domenicale, nonché, i ticket mensa e se essi siano in un rapporto di funzionalità (id est: nesso intrinseco) con le mansioni affidate al ricorrente. Questo Giudice, in ragione dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte e dalla funzione di nomofilachia che le è propria, ritiene di dover mutare il proprio indirizzo giurisprudenziale uniformandosi a quanto espresso anche di recente dai Giudici di legittimità nelle Ordinanze n. 25840 e 25850 del 2024 che hanno esaminato fattispecie analoghe a quelle per cui è causa. L'Accordo regionale del 15.12.2011, al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione ( nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza. L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata , una “indennità perequativa/compensativa
“ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'Indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa:
-sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.” Occorre esaminare, quindi, se dette indennità siano da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali. Il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei
“valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”. Deve, pertanto, ritenersi che dette indennità siano senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria. Quanto, invece, ai ticket mensa, questo Giudice, ribadisce quanto già precedentemente espresso e condivide quanto sostenuto da altro Giudice della sezione (Dott. Urzini) in fattispecie analoga e, in particolare, nella sentenza n. 4382/25 che qui integralmente si riporta: “In tale evenienza, il richiamo alle pronunce della Cassazione nn. 25840/24 e 25850/24, non giova a parte ricorrente dal momento che nella prima ordinanza, non è stata presa in esame specificamente la questione ticket, e nella seconda ordinanza vi era stata rinuncia ai ticket da parte del lavoratore. Per tale emolumento, come già ritenuto dalla Scrivente e confermato anche dalla Corte di Appello locale 30 ottobre 2024 della Corte di Appello di Napoli e n. 342 del 03/03/2025), si osserva che essi, a differenza dell'indennità di mensa regolarmente conteggiata nella base di calcolo che qui interessa (vedi accordi del 16.12.2012 e del 19.02.2013), sono estranei al concetto di retribuzione 'normale', presupponendo, come condivisibilmente eccepito dall'ente resistente, un collegamento non con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro, quanto con l'orario effettivamente osservato. In altri termini, si tratta di un benefit accessorio (in forma di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore deve affrontare per consumare il pranzo) che va ad aggiungersi alla indennità mensa in presenza di un determinato andamento orario della giornata lavorativa. La definizione dei buoni pasto -non come elemento della retribuzione "normale"- ma come agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, non rientrando gli stessi nel trattamento retributivo in senso stretto, trova senz'altro conforto dal consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. ordinanza n.16135 del 28/07/2020; Cass. Cass. n. 23303/19; Cass. Sez. Lav. n. 5547/2021, conf Cass. sez. Lav. n. 15629/2021). Anche di recente la Corte di Appello di Napoli nella sentenza n.342 del 03/03/2025 ha osservato che
“né il tenore letterale dell'accordo sindacale del 28/10/2004 e neppure l'interpretazione delle clausole in esso contenute consentano di ravvisare un mutamento della natura del ticket mensa da rimborso forfettario di spesa ad elemento di natura retributiva collegato sinallagmaticamente alla prestazione lavorativa. La clausola n.1 dell'accordo si limita a prevedere l'abolizione della voce stipendiale "premio di produttività" e l'elevazione del ticket buono pasto ad euro 5,00 ma, in assenza di una previsione espressa, nulla autorizza a ritenere che la voce stipendiale abolita sia confluita nel rimborso spese mutando la natura di quest'ultimo. In buona sostanza la mera prossimità lessicale delle due previsioni contrattuali, in assenza di altri elementi, non conforta la tesi di parte appellata secondo cui il ticket mensa avrebbe sostituito il compenso di produttività assumendone la natura retributiva. Ciò esclude, a monte, la possibilità di computo dei ticket mensa nella retribuzione spettante per il periodo feriale”. In ordine all'indennità domenicale, nonché, quella di turno esse sono previste dall'Accordo del maggio 1981 secondo cui: “5) a decorrere dal 1° giugno 1981 al personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati saranno corrisposte in aggiunta al trattamento di cui ai numeri 3) e 4): a) un'indennità giornaliera di lire 500 per ogni effettiva giornata di prestazione. Tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o contratti aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità; b) un'indennità di lire 5.000 per ogni effettiva giornata lavorata in domenica. Tale indennità non competerà qualora la prestazione domenicale coincida con il mancato riposo e non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratti aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità”. Entrambe le indennità sono volte a compensare, l'una, l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili, l'altra, invece, l'esecuzione nel corso del giorno festivo settimanale. Lo svolgimento delle mansioni, in dette evenienze, comporta un incomodo che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario, incluso nel calcolo della retribuzione, spettante al lavoratore per ogni singola giornata di effettiva presenza. Ne consegue, quindi, il loro riconoscimento nella retribuzione nella giornata di ferie. Quanto poi alla dissuasività, rileva l'incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale considerando, peraltro, che detta valutazione va compiuta sulla retribuzione giornaliera e, di certo, la diminuzione costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse. La Suprema Corte ha in ultimo chiarito “che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata affrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale , dal momento che il lavoratore dipendente , la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese , e, quindi anche in quello di ferie , egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita………Deve essere ribadito che la retribuzione dovuta……. , comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamenti alla esecuzione delle mansioni e che sia correlata allo status personale e professionale del lavoratore” Ed inoltre (Cass. n19991 del 2024)
“nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”. Ne consegue la sussistenza dei requisiti individuati dalla Suprema Corte affinché tali indennità siano incluse nella retribuzione feriale. In ordine al quantum, parte resistente ha eccepito la prescrizione che nella specie non risulta maturata. Ed infatti questo Giudice ha prestato adesione all'orientamento di legittimità che ha affermato che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di tal che questo non è assistito da un regime di stabilità. Pertanto, per i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro (così Cass. 06/09/2022 n. 26246). Per quanto innanzi, la domanda va parzialmente accolta con condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 5672,48, sottraendo dall'importo richiesto quanto computato a titolo di ticket mensa, oltre la maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione al saldo. Da tali conteggi non vanno, inoltre, espunti i giorni di permesso posto che la società li qualifica come ferie nelle busta paga redatte e, che non vi sono elementi per poter ritenere che siano compresi nelle stesse anche i permessi, va evidenziato che ai sensi dell'articolo 5 l. 260/49 come sostituito dall'art. 1 l. n. 90/54, e dell'art. 29 dell'accordo nazionale 2015 e dell'accordo collettivo del 26/4/2016, sono compensate con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie, e pertanto non inficia il ragionamento sino ad ora svolto. Le spese del giudizio vanno compensate nella misura di un quarto atteso il parziale accoglimento della domanda con applicazione dei minimi in ragione del carattere seriale del giudizio.
PQM
Così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €5672,48 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione al saldo;
2) Compensa le spese del giudizio nella misura di un quarto e condanna la resistente al pagamento della restante parte liquidata in €2100,00 oltre Iva CA e spese forfettarie come per legge con attribuzione. Napoli, 05 giugno 2025. IL GIUDICE Dott.M.R.Lombardi