Sentenza breve 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 19/07/2023, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2023
N. 01912/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00571/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116 comma 1 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 571 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Lisa Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento del diritto di accesso documentale, procedimentale e civico generalizzato del ricorrente alle informazioni, ai dati, agli atti e ai documenti del procedimento amministrativo di emersione di lavoro irregolare ex art. 103 comma 1 D.L. 34/2020 pratica identificativo N. MI 4707009177;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che i ricorsi in materia di accesso, ex art. 116, comma 1, cpa devono essere definiti con sentenza in forma semplificata;
Rilevato che:
- -OMISSIS- presentava in data 20 febbraio 2023 all’amministrazione resistente un’istanza di accesso, ai sensi sia degli artt. 22 e seg. della legge 1990 n. 241, sia dell’art. 5 del d.l.vo 2013 n. 33, rappresentando la pendenza, sin dal 13 luglio 2020, di un procedimento volto al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro domestico, ai sensi dell’art. 103 del d.l. 2020 n. 34 e chiedendo di prendere visione e di estrarre copia: a) dei pareri eventualmente formulati dalla competente Questura e/o dalla competente DPL/ITL; b) dell’atto di preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, ove emanato; c) del provvedimento reiettivo eventualmente adottato;
- l’amministrazione – costituitasi con memoria di stile nel presente giudizio – non ha provveduto sull’istanza;
Ritenuta la fondatezza del ricorso in quanto:
- risulta decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di accesso, previsto dall’art. 25, comma 4, della legge 1990 n. 241, sicché si è formato il silenzio diniego ai sensi della norma appena citata;
- il ricorrente, che ha presentato all’amministrazione un’istanza motivata, è portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza degli atti richiesti, poiché è titolare di una posizione giuridica soggettiva differenziata e qualificata correlata alla pendenza del procedimento volto al rilascio di un permesso di soggiorno e tale posizione è direttamente collegata agli atti di cui ha chiesto l’ostensione, fermo restando che la documentazione in atti non evidenzia circostanze ostative all’accesso, trattandosi di atti afferenti alla sfera dello stesso ricorrente;
- del resto, l’istanza è adeguatamente perimetrata nel suo oggetto sicché non impone all’amministrazione, in vista dell’evasione della richiesta, “un onere oltremodo gravoso che potrebbe interferire con il buon funzionamento dell’attività della stessa (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 14 marzo 2023, n. 2686; VI, 24 maggio 2021, n. 4004; Tar Lombardia, sez. III, 19 giugno 2023, n. 1552);
- in altre parole, non si tratta di una richiesta manifestamente onerosa, sproporzionata o massiva, tale da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo ad interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, ad. pl., 2 aprile 2020, n. 10);
- va precisato che il ricorrente ha presentato la domanda nella duplice veste di accesso documentale e di accesso civico ed è pacifico che l’interessato possa formulare contestualmente l’una e l’altra istanza (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 10 maggio 2022, n.3642; id., sez IV, 18 gennaio 2023, n. 621; Consiglio di Stato, ad. pl., n. 10/2020); nondimeno, la fondatezza della domanda di accesso formulata ai sensi dell’art. 22 della legge 1990 n. 24 esclude l’attualità di un interesse alla valutazione di quella presentata ai sensi del d.l.vo 2013 n. 33;
- in definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto, sicché, da un lato, deve essere annullato il diniego tacito impugnato, dall’altro, l’amministrazione resistente deve essere condannata ad esibire la documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza;
- le peculiarità della fattispecie sottesa alla controversia in esame consentono di compensare tra le parti le spese della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il diniego gravato e condanna l’amministrazione ad esibire la documentazione richiesta, entro il termine indicato in motivazione;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Concetta Plantamura, Consigliere
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.