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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 324/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARRILE ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9618/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240025427115000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7406/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 9618/2024), il sig. Ricorrente_1 agisce per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420240025427115000, relativa all'omesso pagamento di tassa automobilistica per €.217,21, notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione il 25.09.2024 per conto della Regione Calabria.
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto con cui lamenta l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto e la prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine agli eventi precedenti la consegna del ruolo e contestando i motivi di ricorso.
Si è costituita la Regione Calabria eccependo l'inammissibilità del ricorso, contestandone, nel merito, i motivi e depositando documentazione afferente alla notifica degli atti presupposti.
Con ordinanza del 26 settembre 2025 la Corte ha disposto che parte ricorrente provvedesse ai sensi dell'art. 182 c.p.c. alla sanatoria del difetto di rappresentanza e, con deposito dell'1 ottobre 2025, è stata depositata procura munita di attestazione di conformità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta l'omessa notifica dell'atto di accertamento propedeutico alla cartella impugnata.
All'atto della propria costituzione in giudizio, però, la Regione Calabria ha provveduto al deposito di copia dell'accertamento n° 4132791, debitamente notificato in data 2 maggio 2022 a mezzo raccomandata postale, e, pertanto, la doglianza si rivela infondata.
Altrettanto infondata è l'eccezione di prescrizione.
In materia di tassa automobilistica (o bollo auto) l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del
D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Lo stesso articolo successivamente recita: “Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Alla luce di ciò poichè tra la data di notificazione dell'accertamento, avvenuta il 2 maggio 2022, e quella di notificazione dell'atto impugnato, avvenuta il 25 settembre 2024, non risulta decorso il triennio previsto dalla legge, la eccezione si manifesta infondata.
Conclusivamente il ricorso risulta infondato e viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in €. 143,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 143,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite in giudizio Reggio
Calabria 12 dicembre 2025 Il Giudice Antonio Barrile
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARRILE ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9618/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240025427115000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7406/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 9618/2024), il sig. Ricorrente_1 agisce per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420240025427115000, relativa all'omesso pagamento di tassa automobilistica per €.217,21, notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione il 25.09.2024 per conto della Regione Calabria.
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto con cui lamenta l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto e la prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine agli eventi precedenti la consegna del ruolo e contestando i motivi di ricorso.
Si è costituita la Regione Calabria eccependo l'inammissibilità del ricorso, contestandone, nel merito, i motivi e depositando documentazione afferente alla notifica degli atti presupposti.
Con ordinanza del 26 settembre 2025 la Corte ha disposto che parte ricorrente provvedesse ai sensi dell'art. 182 c.p.c. alla sanatoria del difetto di rappresentanza e, con deposito dell'1 ottobre 2025, è stata depositata procura munita di attestazione di conformità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta l'omessa notifica dell'atto di accertamento propedeutico alla cartella impugnata.
All'atto della propria costituzione in giudizio, però, la Regione Calabria ha provveduto al deposito di copia dell'accertamento n° 4132791, debitamente notificato in data 2 maggio 2022 a mezzo raccomandata postale, e, pertanto, la doglianza si rivela infondata.
Altrettanto infondata è l'eccezione di prescrizione.
In materia di tassa automobilistica (o bollo auto) l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del
D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Lo stesso articolo successivamente recita: “Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Alla luce di ciò poichè tra la data di notificazione dell'accertamento, avvenuta il 2 maggio 2022, e quella di notificazione dell'atto impugnato, avvenuta il 25 settembre 2024, non risulta decorso il triennio previsto dalla legge, la eccezione si manifesta infondata.
Conclusivamente il ricorso risulta infondato e viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in €. 143,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 143,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite in giudizio Reggio
Calabria 12 dicembre 2025 Il Giudice Antonio Barrile