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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 01/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 5 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 1 marzo 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5738, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. NARDI CARLANTONIO,
- ricorrente -
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. PALLINI MASSIMO,
- convenuta -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.11.2022 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio la parte convenuta Parte_1 [...]
[...] – premessi i fatti costitutivi Controparte_2 delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg. 12-13 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
Piaccia al Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese
NEL MERITO
1) accertare e dichiarare che il sig. lavora ininterrottamente e senza Parte_1 soluzione di continuità dall'1/7/20 alle dipendenze della Controparte_1
(con sede in Roseto degli Abruzzi - TE, via Accolle n. 18, c.f. / p.i.
[...] P.IVA_1
PEC: secondo i tempi e le modalità di cui in narrativa;
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2) accertare e dichiarare, per quanto sopra esposto, l'illegittimità del riferimento, operato per tabulas dalla convenuta, alle previsioni del C.C.N.L. pulizia e servizi integrati – multiservizi ai fini della determinazione del trattamento economico;
3) accertare e dichiarare, secondo quanto dedotto in narrativa, che al ricorrente avrebbe dovuto applicarsi il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei servizi ambientali FISE Assoambiente;
4) conseguentemente, accertare e dichiarare che l'attore aveva ed ha diritto ad essere inquadrato e retribuito sin dall'inizio del rapporto (1/7/20) quale dipendente (“operaio”)
“Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari”, livello 2, posizione parametrale B;
5) di seguito, condannare la resistente, per le ragioni sopra esposte, al pagamento della complessiva somma di € 11.463,86 (undicimilaquattrocentosessantatre/86) per differenze retributive, di cui € 9.806,23 per paga base, € 665,05 per XIII mensilità, € 495,42 per
XIV mensilità, € 109,87 per festività, € 86,95 per straordinario diurno ed € 300,34 per straordinario festivo (ovvero di quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia).
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti ex art. 429 c.p.c.
Con vittoria di compensi professionali del giudizio, oltre accessori di legge.
Nel dettaglio, la parte ricorrente ha dedotto:
2 a) di avere dapprima prestato attività lavorativa alle dipendenze di
[...]
nel periodo dal 1.10.2019 al 30.06.2020, in forza di contratto CP_3 di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, nonché delle correlate proroghe, con assegnazione nell'ambito dell'appalto, affidato a quest'ultima dal
Comune di Artena, relativo alla raccolta, al trasporto, al conferimento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e con riconoscimento della qualifica di operaio con mansioni di operatore ecologico e dell'inquadramento al livello J del
CCNL Nettezza Urbana FISE Assoambiente (all.ti 5-a, 5-b, 5-c, 5-d, 5-e, 5-f, 5-g al fascicolo di parte ricorrente);
b) di avere poi prestato attività lavorativa alle dipendenze della odierna società convenuta, a partire dal 1.07.2020, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con assegnazione nell'ambito dell'appalto di servizi di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani
(successivamente) affidato alla odierna società convenuta dal Comune di
Artena – a seguito della scadenza dell'analogo appalto, sopra indicato,
(precedentemente) affidato a – e con Controparte_3 riconoscimento della qualifica di operatore ecologico e, inizialmente, dell'inquadramento al livello 1° del CCNL Pulizia e Servizi Integrati
Multiservizi (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente), nonché, dal 1.01.2021, dell'inquadramento al livello 2° del CCNL ult. cit. (all. 2 al fascicolo di parte ricorrente);
c) che l'attività di impresa svolta dalla odierna parte convenuta si sostanzia, in via principale e prevalente, nella gestione di servizi di igiene urbana e di raccolta di rifiuti solidi non pericolosi (all. 3 al fascicolo di parte ricorrente);
d) che l'odierna parte convenuta – in violazione di quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 – avrebbe applicato, nei confronti dei lavoratori addetti all'esecuzione del servizio costituente oggetto dell'appalto pubblico di cui sopra e precedentemente operanti alle dipendenze del precedente appaltatore
L' , un CCNL (cioè il CCNL Pulizia e Servizi Integrati Controparte_3
3 Multiservizi) diverso da quello sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e/o da quello più conferente all'oggetto dell'appalto (vale a dire il CCNL Nettezza Urbana FISE Assoambiente), come invece previsto dall'art. 25 del Capitolato speciale di appalto (all. 12-a al fascicolo di parte ricorrente);
e) di avere quindi diritto all'applicazione, rispetto al rapporto di lavoro in corso con la odierna parte convenuta, delle disposizioni del CCNL Nettezza Urbana
FISE Assoambiente – sia in virtù di quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. n.
50/2016 sia, in ogni caso, ai sensi dell'art. 36 Cost. – e di avere conseguentemente diritto all'inquadramento al livello 2, posizione parametrale
B, dell'Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari di cui al
CCNL Nettezza Urbana FISE Assoambiente e, di riflesso, al pagamento delle correlate differenze retributive (stimate nella misura di euro 11.463,86 con riferimento al periodo dal 1.07.2020 al 30.04.2022).
* * *
Inizialmente la odierna parte convenuta, ancorché regolarmente evocata in giudizio dalla odierna parte ricorrente, è rimasta contumace: la odierna parte convenuta si è poi costituita tardivamente in giudizio – in vista della seconda udienza (fissata per il 3.10.2023) – contestando le affermazioni della odierna parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa – riassegnata allo scrivente magistrato nel primo semestre dell'anno 2024 – è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti tempestivamente costituite e con l'assunzione delle prove testimoniali richieste da esse.
La controversia, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
4 Il ricorso è fondato, per le ragioni indicate appresso, anche per relationem rispetto a precedenti giurisprudenziali conformi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 132, co. 1, n.
4. c.p.c. e all'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.
Va premesso che l'esistenza del rapporto di lavoro dedotto dalla odierna parte ricorrente è pacifica tra le parti, al pari dell'avvenuta assegnazione della stessa all'esecuzione del già menzionato appalto affidato dal Comune di Artena alla odierna parte convenuta.
La questione controversa tra le parti è invece costituita, in primo luogo, dall'individuazione del CCNL concretamente applicabile al predetto rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
In linea generale occorre ricordare, in punto di diritto, che l'art. 2070 c.c. prevede che “L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività. Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività”.
La giurisprudenza ha chiarito, in argomento, che “L'art. 2069 cod. civ. stabilisce: "Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria di imprenditori e prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o della impresa, a cui si riferisce, e del territorio ove ha efficacia" (primo comma). "In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti" (secondo comma). Il successivo art. 2070, primo comma, dispone:
"L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore". L'interpretazione di queste disposizioni è possibile soltanto nell'ambito del sistema normativo in cui esse di inseriscono e quale si è storicamente formato. La legge 3 aprile 1926 n. 563, "sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro", stabiliva che le associazioni sindacali
5 legalmente riconosciute dei datori di lavoro e dei lavoratori avessero la personalità giuridica e la rappresentanza legale di tutti i soggetti per cui erano state costituite, "vi siano o non vi siano iscritti", nell'ambito della circoscrizione territoriale dove operavano (art. 5). I contratti collettivi da esse stipulati avevano effetto verso tutti i soggetti rappresentanti (art. 10, primo comma). Si parlava così di efficacia erga omnes di detti contratti, ossia anche verso i soggetti, datori o prestatori di lavoro, che non si fossero volontariamente iscritti alle associazioni di categoria. Trattavasi di fondi eteronome del diritto oggettivo, vale a dire efficaci anche erga non volentes, a differenza dei negozi giuridici di cui agli artt. 1098, cod. civ. del 1865,
1321 e 1324 cod. civ. 1942, così che essi vennero inseriti tra le fonti del diritto dall'art. 1,
n. 3, delle disposizioni preliminari al codice civile del 1942 e la loro violazione o falsa applicazione potè essere denunciata in cassazione ex art. 454 cod. proc. civ.. La legge del
1926 portava in tal modo un mutamento di rilevanza costituzionale nel sistema delle fonti del diritto poiché - come si è di recente osservato in sede storiografica - attribuiva il potere di dettare norme inderogabili e vincolanti erga omnes a soggetti che, per quanto legalmente riconosciuti dallo Stato ed anzi da questo cooptati, conservavano una distinta personalità giuridica. Da questo mutamento derivava un completo superamento della volontà negoziale dei singoli e, per quanto qui specificamente interessa, discendeva che, a norma dell'art. 2070, primo comma, sopra riportato, l'attività economica esercitata dall'imprenditore determinava l'applicazione del contratto collettivo proprio della relativa categoria professionale, senza che - ripetesi - rilevasse la volontà del medesimo o del prestatore di lavoro. Soppresso l'ordinamento corporativo […] l'art. 39 della Costituzione repubblicana stabilì nel primo comma la libertà di organizzazione sindacale, nel secondo comma l'eventuale imposizione dell'obbligo di registrazione dei sindacati ad opera della legge ordinaria e nel terzo comma la legittimazione dei medesimi, se registrati, di stipulare contratti collettivi "con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce". Le previsioni del secondo e del terzo comma sono rimaste però inattuate. […] Conseguenza di tutto ciò è che dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, ossia che possono avere efficacia soltanto in volentes, ossia, ancora, che la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione
6 alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro. Negli anni successivi all'entrata in vigore della Costituzione, la legge 14 luglio 1959 n. 741 previde decreti legislativi delegati che rendessero efficaci erga omnes alcuni contratti collettivi, i quali risultarono così applicabili alle intere e rispettive categorie professionali, individuate secondo l'attività economica esercitata dalle imprese, a norma dell'art. 2070 cit. In tal senso si espresse la Corte costituzionale con sentenza 26 giugno 1969 n. 105. La dottrina assolutamente prevalente ritenne che l'art. 2070 potesse ormai valere unicamente per i contratti collettivi, ora detti, ancora dotati di efficacia generale, mentre per quelli detti "di diritto comune", ossia validi solo in volentes, esso avrebbe perduto quasi tutta la sua operatività […]. L'attività economica esercitata dall'impresa più non rilevava, costituendo un mero dato obiettivo destinato a valere soltanto in mancanza di volontà delle parti. Gran parte della giurisprudenza, che verrà citata tra breve, non condivide però questa tesi dottrinale e ritiene che, anche in regime di libertà sindacale, ossia di libertà delle adesioni associative, e di conseguente autonomia di determinazione del contenuto del rapporto individuale di lavoro, l'art. 2070 continui ad operare pienamente, con la conseguenza che il regolamento del rapporto è sempre determinato oggettivamente dall'attività economica esercitata dall'imprenditore. La questione che il ricorrente sottopone ora alla Corte consiste perciò nello stabilire se l'applicabilità ad un rapporto individuale di lavoro di un certo contratto collettivo debba dipendere dall'oggetto dell'attività economica ora detta, oppure se la configurazione dell'oggetto di detto rapporto sia rimessa all'autonomia negoziale delle parti, esercitata attraverso il richiamo (anche implicito, attraverso l'adesione ad un sindacato) ad un contratto collettivo di loro scelta. Come s'è detto, una parte della giurisprudenza, anche di questa Corte, si esprime nel primo senso, ritenendo che pur nell'ordinamento postcorporativo l'art. 2070 cit. corrisponda a finalità pubblicistiche, con la conseguenza che le parti non potrebbero sottoporre il rapporto alla disciplina di un contratto collettivo diverso da quello applicabile ai sensi della medesima norma, a meno che dalla convenzione da loro stipulata derivi l'applicazione di regole collettive più favorevoli per il prestatore di lavoro (ex multis: Cass. 21 luglio 1984 n. 3877, 23 novembre 1984 n.
7 6063, 10 novembre 1987 n. 8289, 1 giugno 1988 n. 3712, 8 luglio 1988 n. 4528, 7 novembre 1991 n. 11867, 6 novembre 1995 n. 11554). Questo orientamento giurisprudenziale assume una nozione di categoria professionale, corrispondente all'attività economica "effettivamente esercitata" dall'imprenditore, come elemento preesistente e prevalente rispetto alle scelte dell'autonomia privata: si parla così in dottrina di "categoria merceologica" che andrebbe anteposta alla "categoria contrattuale". Ma v'è anche un orientamento giurisprudenziale opposto, vale a dire conforme alla sopra illustrata tesi della dottrina, secondo cui il contratto collettivo postcorporativo è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro iscritti all'associazione sindacale stipulante o, in difetto di iscrizione, a quelli che abbiano esplicitamente aderito al contratto stesso, ovvero che lo abbiano implicitamente accettato. In altre parole, nell'ordinamento attuale le categorie professionali hanno rilevanza giuridica non in base a classificazioni autoritative, bensì in base alla spontanea organizzazione sindacale ed alle scelte dell'autonomia privata (ex multis: Cass. 22 gennaio
1992 n. 695, 30 gennaio 1992 n. 976, 26 gennaio 1993 n. 928, 9 giugno 1993 n.
6412). Alla stregua di questo orientamento il primo comma dell'art. 2070 conserva una sua residua operatività, oltreché per i contratti collettivi di cui alla legge n. 741 del 1959 sopra richiamata e per quelli a cui atti aventi forza di legge operino un rinvio ricettizio, anche per le ipotesi in cui l'imprenditore svolga diverse attività economiche, sia iscritto alle rispettive associazioni sindacali ed occorra individuare il contratto collettivo applicabile al personale addetto alle singole attività (Cass. n. 976 del 1992 cit.). L'articolo non sarebbe stato perciò tacitamente abrogato dalla norma postcorporativa. Ritengono le Sezioni unite che questo secondo orientamento esprima l'interpretazione esatta dell'art. 2070 cod. civ., in quanto meglio inquadrabile nel sistema attuale del diritto del lavoro, ossia più coerente con le altre norme e con i principi costituzionali” (Cassazione civile, sez. un., 26/03/1997, n.
2665) ed ha enunciato il seguente principio di diritto: “ "Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali
8 stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente fare riferimento a tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato" (Cassazione civile, sez. un.,
26/03/1997, n. 2665).
Nello stesso senso è orientata la giurisprudenza di merito, secondo la quale “in materia di efficacia dei contratti collettivi di diritto comune, sono consolidati i seguenti principi di diritto. I contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. n. 741/1959 costituiscono atti di natura negoziale e privatistica e, in base sia al principio di libertà sindacale (art. 39, co. 1 Cost.) sia ai principi del diritto comune (artt.
1321 e 1372 cc), possono vincolare i datori di lavoro ed i lavoratori soltanto in presenza di un atto di volontà idoneo a manifestare l'intenzione di accettare che il rapporto di lavoro, tra essi intercorrente, sia sottoposto alla disciplina del CCNL. Questo atto di volontà può essere integrato o dall'iscrizione ai sindacati stipulati il CCNL ovvero dall'adesione al CCNL o anche dal fattuale recepimento dei patti collettivi in fase funzionale del contratto di lavoro individuale (Cass. n. 11537/2019). Poiché il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, esigenza che è in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, è quindi ammesso il recesso unilaterale - in specie, del datore di lavoro- dal contratto collettivo, recesso che deve ritenersi pienamente legittimo anche quando esercitato nei confronti di un'associazione sindacale stipulante il
CCNL (Cass. n. 8429/2001). Il contratto collettivo costituisce, infatti, “atto normativo” con efficacia vincolante per il singolo aderente, il quale può sottrarsi ad esso solo attraverso il recesso dall'associazione (Cass.n.8647/17, Cass.n.18715/14)” (Corte d'appello di
Roma, n. 234/2022 del 28/01/2022).
9 I principi generali sopra esposti trovano tuttavia una deroga con riguardo alle imprese affidatarie di appalti pubblici.
L'art. 30, co. 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (applicabile ratione temporis al caso di specie) stabilisce infatti che “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.
La giurisprudenza di questo Tribunale – alla quale questo giudice intende aderire – ha chiarito, in modo pienamente condivisibile, in riferimento a controversie identiche a quella oggetto del presente giudizio (incardinate da altri lavoratori proprio nei confronti della odierna parte convenuta), che il
CCNL avente ambito di applicazione (più) strettamente connesso con l'oggetto dell'appalto concretamente intercorso tra l'odierna parte convenuta e il Comune di Artena – avente per oggetto il “servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani differenziati e non differenziati con il sistema porta a porta e servizi complementari di igiene urbana” (all.ti 12-A, 12-B al fascicolo di parte ricorrente) – è il CCNL Nettezza Urbana FISE Assoambiente, applicato dal precedente appaltatore , e non il Controparte_3
CCNL Pulizia e Servizi Integrati Multiservizi, applicato dalla odierna parte convenuta, quale successiva affidataria del medesimo appalto (cfr. Tribunale di
Velletri, Sezione lavoro, sentenze n. 1419 del 8.10.2024, n. 1507 del 27.10.2024
e n. 1508 del 27.10.2024, in atti: all.ti 1, 2, 3 alla nota di deposito di parte ricorrente del 4.02.2025): difatti (1) dalla visura camerale della odierna parte convenuta risulta che l'attività prevalente di essa è la raccolta di rifiuti solidi non pericolosi domestici e industriali (Codice ATECO 38.11, raccolta dei rifiuti solidi non pericolosi), (2) nel capitolato della gara per l'affidamento
10 dell'appalto di cui si discorre era stato indicato che l'oggetto dell'affidamento era il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati con il sistema porta a porta e servizi complementari di igiene urbana (all. 12-A al fascicolo di parte ricorrente, art. 1), (3) nel capitolato speciale dell'appalto è precisato che i “servizi principali” che l'appaltatore era chiamato a svolgere erano stati espressamente individuati nella raccolta differenziata dei rifiuti, nella gestione del centro di raccolta, nel trasporto e nel conferimento dei rifiuti differenziati presso i centri autorizzati di riciclo e/o smaltimento finale e/o di deposito temporaneo e/o di stoccaggio, e nei servizi accessori e complementari (all. 12-A al fascicolo di parte ricorrente, art. 1).
Pertanto la odierna parte ricorrente ha diritto, ai sensi dell'art. 30, co. 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'applicazione del CCNL Nettezza Urbana
FISE Assoambiente (in luogo del CCNL Pulizia e Servizi Integrati
Multiservizi), fintanto che dura l'assegnazione della stessa presso l'appalto di cui sopra.
A tale proposito occorre evidenziare che, contrariamente a quanto dedotto dalla odierna parte convenuta, sussiste la legittimazione attiva della odierna parte ricorrente ad invocare l'applicazione – tramite l'art. 30, co. 4, del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – di un diverso (e più favorevole) CCNL, laddove sussistano i presupposti indicati dalla disposizione appena menzionata.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che “Le clausole previste nei capitolati d'appalto pubblico, che prevedono l'obbligo per l'appaltatore di applicare, nei confronti del personale dipendente condizioni non inferiori a quelle risultanti dai c.c.n.l. della categoria e della zona, allo stesso modo delle clausole sociali previste dall'art. 36 dello statuto dei lavoratori, hanno la natura di clausole a favore di terzi e, di conseguenza, attribuiscono ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore un autonomo diritto soggettivo ad esigerne il rispetto”
(Tribunale Cagliari, 11/04/1995): a maggior ragione, quindi, il lavoratore può invocare l'applicazione delle condizioni contrattuali maggiormente favorevoli
11 previste da un diverso CCNL nelle ipotesi in cui ciò sia previsto direttamente dalla legge, anziché soltanto dal capitolato di un appalto pubblico.
Per il resto, dalla documentazione in atti (all.
6-B, 6-C al fascicolo di parte ricorrente) e dalle risultanze dell'istruttoria testimoniale svolta nel presente giudizio è emerso che la odierna parte ricorrente ha svolto giornalmente, di fatto, mansioni (a) di addetto al servizio di raccolta differenziata porta a porta e nei cassonetti e nei cestini presenti in strada, da solo o in squadra con altro operatore e guidando personalmente un furgone Iveco Daily, che richiede il possesso della patente di categoria B, (b) di pulizia delle pubbliche vie e piazze tramite scope e spazzole, (c) di pulizia a mano delle griglie di scolo (caditoie),
(d) di taglio dell'erba, guidando personalmente un furgone Porter, (e) di rifornimento dell'automezzo guidato, nonché – periodicamente o comunque meno frequentemente – mansioni (f) di pulizia dei mercati rionali, (g) di raccolta degli ingombranti e dei R.A.E.E. e di trasporto degli stessi presso gli appositi centri raccolta a Colleferro e a Cisterna (vd. testimonianza di
, di e di Testimone_1 Testimone_2 [...]
). Tes_3
Le mansioni in questione appaiono effettivamente riconducibili al 2° livello di inquadramento, posizione parametrale B, dell'Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari, di cui al CCNL Nettezza Urbana
FISE Assoambiente (all. 14-A al fascicolo di parte ricorrente, art. 15, pag. 48 e ss.) – invocato dalla odierna parte ricorrente – nella quale Area rientra, in generale, il
“personale che, assegnato ad attività di spazzamento e/o di raccolta di rifiuti, di sanificazione ambientale, spurgo pozzi neri, tutela e decoro del territorio, nell'ambito di procedure e prassi definite, svolge mansioni esecutive, anche con l'ausilio di strumenti o macchinari nonché utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso di patente di categoria A o B. Segnala eventuali anomalie di funzionamento anche ai fini dello standard di sicurezza e del buon funzionamento del mezzo utilizzato, provvedendo al rifornimento di carburante e ai rabbocchi necessari” e nel quale livello rientrano, più in
12 particolare, i “lavoratori che oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del
1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3”, ivi compresi quelli svolgenti mansioni di “addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli”, di “addetto ad attività di risanamento ambientale, con movimentazione di rifiuti speciali” e di “addetto alle attività di spurgo di pozzi neri/pozzetti stradali”.
Di riflesso, la odierna parte ricorrente ha diritto al pagamento delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento, in suo favore, del 2° livello di inquadramento, posizione parametrale B, dell'Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari, di cui al CCNL Nettezza Urbana FISE
Assoambiente (maggiormente vantaggioso, per i lavoratori svolgenti le mansioni suindicate, rispetto al CCNL Pulizia e Servizi Integrati Multiservizi).
Tali differenze retributive possono essere quantificate – in relazione al periodo di lavoro dal 1.07.2020 al 30.04.2022 e ai titoli (causali) dedotti in ricorso, vale a dire paga ordinaria, 13° e 14° mensilità, lavoro festivo e straordinari – in complessivi euro 11.463,86, liquidati sia tenendo conto dell'assenza di specifiche contestazioni, di natura matematica o giuridica, mosse dalla odierna parte convenuta circa le modalità di redazione dei conteggi attorei sia, in ogni caso, in via equitativa ex art. 432 c.p.c.
* * *
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, per le ragioni illustrate in precedenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della odierna parte convenuta: tali spese si liquidano – tenendo conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare,
13 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 emanato dal Ministero della
Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, e delle tabelle allegate al
D.M. ult. cit. – nella misura di euro 5.500,00.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al
15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
- accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro intercorso tra le parti a decorrere dal 1.07.2020 e accertato lo svolgimento, per opera della parte ricorrente, di mansioni riconducibili fin dall'inizio al 2° livello di inquadramento, posizione parametrale B, Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari, di cui al CCNL per i dipendenti dei servizi ambientali FISE Assoambiente, concretamente applicabile al caso di specie, dichiara il diritto della parte ricorrente all'inquadramento in questione, nonché al pagamento, a carico della parte convenuta, di euro 11.463,86, in relazione al periodo di lavoro dal 1.07.2020 al
30.04.2022 e per i titoli indicati in motivazione;
- per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, di euro 11.463,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- respinge ogni altra domanda o eccezione;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 5.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
14 Velletri, 1 marzo 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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