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Sentenza 26 aprile 2021
Sentenza 26 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2021, n. 15629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15629 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/03/2019 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale OLGA MIGNOLO che ha chiesto il rigetto del ricorso 29e Penale Sent. Sez. 5 Num. 15629 Anno 2021 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 15/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani, emessa il 18.9.2017, con cui FR MO è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre a 600 euro di multa, per il reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, ritenendo assorbita in tale aggravante la fattispecie di danneggiamento contestata al capo b) dell'imputazione. 2. Ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, avv. Chiusolo, deducendo con un unico motivo nullità della sentenza per violazione di legge processuale. In primo grado non si è tenuto conto di un'istanza di rinvio per concomitante impegno professionale depositata regolarmente in atti nel fascicolo per l'udienza del 16.5.2014 e la Corte d'Appello ha ritenuto con motivazione incongrua di rigettare l'eccezione di nullità pure svolta nel gravame in quella sede, sulla base di ragioni ritenute illogiche manifestamente dalla difesa, che rappresenta come nel procedimento concomitante l'imputato fosse detenuto e che nell'istanza di rinvio fosse chiaramente evincibile la priorità del difensore nella trattazione di quel processo essendo presente, con conseguente impossibilità ad essere presente in quello rinviato. Di nessun rilievo è il fatto che l'istanza di rinvio si trovasse fuori posto nel fascicolo processuale. 3. Il Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'Appello ha rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per la mancata adesione del Tribunale di Trani alla richiesta di rinvio del difensore per concomitante impegno professionale e conseguente legittimo impedimento sul presupposto, principalmente, dell'infondatezza dell'istanza di rinvio - che avrebbe dovuto essere rigettata poiché non indicava l'impossibilità e le ragioni di una nomina di sostituto processuale nel procedimento pendente dinanzi a diversa autorità giudiziaria, sicchè non aveva prodotto nullità in concreto - e, inoltre, della circostanza che, nell'udienza in cui non si è valutata l'istanza di rinvio, il giudice onorario si sia limitato a disporre la nuova fissazione dinanzi a giudice togato, per ragioni tabellari, autorizzando il pubblico ministero alla citazione dei testi di lista, senza dar luogo a nessuna attività processuale rilevante. 2 La motivazione è logica e coerente con gli insegnamenti di questa Corte di legittimità. Ed infatti, il Collegio condivide l'affermazione secondo cui, quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che la eventuale nullità possa estendersi anche agli atti successivi, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., in quanto tale effetto si produce solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza necessaria ed imprescindibile di quello nullo e non degli atti che si pongono semplicemente in obbligata sequenza temporale con quest'ultimo (cfr. in termini, tra le molte, Sez. 3, n. 30466 del 13/5/2015, Calvaruso, Rv. 264158, in fattispecie di udienza di mero rinvio, e Sez. 6, n. 33261 del 3/6/2016, Rv. 267670, pronuncia in cui la Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia su una istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore di fiducia non avesse determinato alcuna nullità della udienza non rinviata e di una seguente, atteso che nelle udienze svoltesi senza la presenza del difensore di fiducia non si era svolta alcuna attività processuale, mentre egli aveva, poi, regolarmente preso parte alle successive udienze esercitando appieno il suo ruolo difensivo). Nel caso del ricorrente, la Corte d'Appello ha chiarito come non vi fosse stata alcuna attività processuale nell'udienza in cui è stata presentata l'istanza di rinvio poi disattesa, e ciò è sufficiente a consolidare l'approdo di nullità inoffensiva e priva di conseguenze sulle ulteriori fasi del processo, a prescindere dalla circostanza che le ragioni per disattendere l'istanza stessa, da valutarsi pertanto come infondata e non meritevole di accoglimento, sono state ampiamente motivate dal giudice di secondo grado, coerentemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, con la sentenza Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912. Il massimo collegio nomofilattico ha stabilito, con affermazione che è poi stata seguita costantemente dalle sezioni semplici della Corte, che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. Non risulta che il ricorrente abbia rappresentato alla Corte d'Appello compiutamente tutti gli elementi di fatto che avrebbero potuto condurre a ritenere la sussistenza del legittimo impedimento, né tantonneno il ricorso è specifico sul punto, ma limitato a rappresentare la condizione di detenuto dell'assistito nel processo concomitante e la 3 Il Consigliere estensore AT NC scelta volontaria di dare priorità a quella difesa, circostanza questa che non rientra tra quelle considerate utili ai fini della sussistenza del legittimo impedimento in esame. Il ricorrente, peraltro, si limita a prospettare in via astratta e del tutto generica possibili preclusioni per l'accesso a riti alternativi dall'apertura del dibattimento in sua assenza, senza tuttavia indicare in alcun modo di aver poi richiesto, ad esempio, l'ammissione all'abbreviato e di non esservi stato ammesso a causa del ritardo nella richiesta. In ogni caso, si ribadisce, assume portata dirimente la constatazione che l'omesso rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore determina la nullità assoluta degli atti, soltanto nei casi in cui all'udienza, alla quale il difensore non ha potuto partecipare, sia stata compiuta attività processuale rilevante ed incidente sulla decisione finale (Sez. 1, n. 479 del 17/11/2015, dep. 2016, Iero, Rv. 265854). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2021‘. Il Presidente ‹.> CORTE SUPPEMA Dl CASSAZiONE v sEzic..iNE
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale OLGA MIGNOLO che ha chiesto il rigetto del ricorso 29e Penale Sent. Sez. 5 Num. 15629 Anno 2021 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 15/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani, emessa il 18.9.2017, con cui FR MO è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre a 600 euro di multa, per il reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, ritenendo assorbita in tale aggravante la fattispecie di danneggiamento contestata al capo b) dell'imputazione. 2. Ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, avv. Chiusolo, deducendo con un unico motivo nullità della sentenza per violazione di legge processuale. In primo grado non si è tenuto conto di un'istanza di rinvio per concomitante impegno professionale depositata regolarmente in atti nel fascicolo per l'udienza del 16.5.2014 e la Corte d'Appello ha ritenuto con motivazione incongrua di rigettare l'eccezione di nullità pure svolta nel gravame in quella sede, sulla base di ragioni ritenute illogiche manifestamente dalla difesa, che rappresenta come nel procedimento concomitante l'imputato fosse detenuto e che nell'istanza di rinvio fosse chiaramente evincibile la priorità del difensore nella trattazione di quel processo essendo presente, con conseguente impossibilità ad essere presente in quello rinviato. Di nessun rilievo è il fatto che l'istanza di rinvio si trovasse fuori posto nel fascicolo processuale. 3. Il Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'Appello ha rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per la mancata adesione del Tribunale di Trani alla richiesta di rinvio del difensore per concomitante impegno professionale e conseguente legittimo impedimento sul presupposto, principalmente, dell'infondatezza dell'istanza di rinvio - che avrebbe dovuto essere rigettata poiché non indicava l'impossibilità e le ragioni di una nomina di sostituto processuale nel procedimento pendente dinanzi a diversa autorità giudiziaria, sicchè non aveva prodotto nullità in concreto - e, inoltre, della circostanza che, nell'udienza in cui non si è valutata l'istanza di rinvio, il giudice onorario si sia limitato a disporre la nuova fissazione dinanzi a giudice togato, per ragioni tabellari, autorizzando il pubblico ministero alla citazione dei testi di lista, senza dar luogo a nessuna attività processuale rilevante. 2 La motivazione è logica e coerente con gli insegnamenti di questa Corte di legittimità. Ed infatti, il Collegio condivide l'affermazione secondo cui, quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che la eventuale nullità possa estendersi anche agli atti successivi, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., in quanto tale effetto si produce solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza necessaria ed imprescindibile di quello nullo e non degli atti che si pongono semplicemente in obbligata sequenza temporale con quest'ultimo (cfr. in termini, tra le molte, Sez. 3, n. 30466 del 13/5/2015, Calvaruso, Rv. 264158, in fattispecie di udienza di mero rinvio, e Sez. 6, n. 33261 del 3/6/2016, Rv. 267670, pronuncia in cui la Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia su una istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore di fiducia non avesse determinato alcuna nullità della udienza non rinviata e di una seguente, atteso che nelle udienze svoltesi senza la presenza del difensore di fiducia non si era svolta alcuna attività processuale, mentre egli aveva, poi, regolarmente preso parte alle successive udienze esercitando appieno il suo ruolo difensivo). Nel caso del ricorrente, la Corte d'Appello ha chiarito come non vi fosse stata alcuna attività processuale nell'udienza in cui è stata presentata l'istanza di rinvio poi disattesa, e ciò è sufficiente a consolidare l'approdo di nullità inoffensiva e priva di conseguenze sulle ulteriori fasi del processo, a prescindere dalla circostanza che le ragioni per disattendere l'istanza stessa, da valutarsi pertanto come infondata e non meritevole di accoglimento, sono state ampiamente motivate dal giudice di secondo grado, coerentemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, con la sentenza Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912. Il massimo collegio nomofilattico ha stabilito, con affermazione che è poi stata seguita costantemente dalle sezioni semplici della Corte, che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. Non risulta che il ricorrente abbia rappresentato alla Corte d'Appello compiutamente tutti gli elementi di fatto che avrebbero potuto condurre a ritenere la sussistenza del legittimo impedimento, né tantonneno il ricorso è specifico sul punto, ma limitato a rappresentare la condizione di detenuto dell'assistito nel processo concomitante e la 3 Il Consigliere estensore AT NC scelta volontaria di dare priorità a quella difesa, circostanza questa che non rientra tra quelle considerate utili ai fini della sussistenza del legittimo impedimento in esame. Il ricorrente, peraltro, si limita a prospettare in via astratta e del tutto generica possibili preclusioni per l'accesso a riti alternativi dall'apertura del dibattimento in sua assenza, senza tuttavia indicare in alcun modo di aver poi richiesto, ad esempio, l'ammissione all'abbreviato e di non esservi stato ammesso a causa del ritardo nella richiesta. In ogni caso, si ribadisce, assume portata dirimente la constatazione che l'omesso rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore determina la nullità assoluta degli atti, soltanto nei casi in cui all'udienza, alla quale il difensore non ha potuto partecipare, sia stata compiuta attività processuale rilevante ed incidente sulla decisione finale (Sez. 1, n. 479 del 17/11/2015, dep. 2016, Iero, Rv. 265854). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2021‘. Il Presidente ‹.> CORTE SUPPEMA Dl CASSAZiONE v sEzic..iNE