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Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 276/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Lara Seccacini Giudice rel.
Valerio Guidarelli Giudice nel procedimento iscritto al n. 276/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), quale esercente Parte_1 C.F._1 in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Persona_1
; Persona_2 ha emesso il seguente
DECRETO vista l'istanza con cui la ricorrente n.q., chiede Parte_1
l'autorizzazione alla regolarizzazione dinanzi al PRA della titolarità dell'autovettura Fiat Punto, targata EP780AC, del veicolo Citroën C3, targato EG341LV, e del rimorchio trasporti, targato XA707JH, tutti meglio individuati in atti e facenti parte del compendio ereditario di Persona_3 rilevato che l'eredità relitta dal de cuius è stata accettata per le minori, come per legge, con beneficio di inventario;
visto il parere negativo espresso dal competente giudice tutelare;
esaminata la documentazione prodotta (cfr. inventario in atti) da cui si evince che il veicolo Fiat Punto ha un valore pari ad Euro 2.500,00, l'autovettura Citroën C3 ha un valore commerciale di Euro 4.500,00, mentre il rimorchio ha un valore pari ad Euro 500,00; evidenziato che l'istante ha manifestato la volontà di procedere alla regolarizzazione della posizione dei suddetti veicoli, mediante l'intestazione a suo esclusivo nome dei beni in parola, senza liquidazione alle minori della quota parte di loro proprietà (1/2 ciascuno); rammentato che l'accettazione beneficiata integra un'ipotesi di limitazione ex lege della responsabilità patrimoniale del debitore che si realizza mediante la costituzione di più patrimoni separati in capo allo stesso soggetto;
ritenuto, in particolare, che lo scopo della norma sia proprio quello di assicurare che l'attività di amministrazione dei beni ereditari da parte di chi è erede con beneficio di inventario non sia compiuta con modalità tali che possano pregiudicare la posizione di altri soggetti, considerando che i soli beni del de cuius costituiscono la garanzia patrimoniale dei creditori ereditari;
Pagina 1 preso atto che tale operazione appare contraria agli interessi delle minori;
rilevato, altresì, che la richiesta in esame è pregiudizievole anche per i possibili creditori ereditari, in quanto, a tutela di quest'ultimi, non è possibile sottrarre il controvalore dei suddetti veicoli per la quota di pertinenza delle minori;
ritenuto, pertanto, che quanto richiesto non possa essere autorizzato;
P.Q.M.
RIGETTA l'istanza.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/III/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Lara Seccacini Giudice rel.
Valerio Guidarelli Giudice nel procedimento iscritto al n. 276/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), quale esercente Parte_1 C.F._1 in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Persona_1
; Persona_2 ha emesso il seguente
DECRETO vista l'istanza con cui la ricorrente n.q., chiede Parte_1
l'autorizzazione alla regolarizzazione dinanzi al PRA della titolarità dell'autovettura Fiat Punto, targata EP780AC, del veicolo Citroën C3, targato EG341LV, e del rimorchio trasporti, targato XA707JH, tutti meglio individuati in atti e facenti parte del compendio ereditario di Persona_3 rilevato che l'eredità relitta dal de cuius è stata accettata per le minori, come per legge, con beneficio di inventario;
visto il parere negativo espresso dal competente giudice tutelare;
esaminata la documentazione prodotta (cfr. inventario in atti) da cui si evince che il veicolo Fiat Punto ha un valore pari ad Euro 2.500,00, l'autovettura Citroën C3 ha un valore commerciale di Euro 4.500,00, mentre il rimorchio ha un valore pari ad Euro 500,00; evidenziato che l'istante ha manifestato la volontà di procedere alla regolarizzazione della posizione dei suddetti veicoli, mediante l'intestazione a suo esclusivo nome dei beni in parola, senza liquidazione alle minori della quota parte di loro proprietà (1/2 ciascuno); rammentato che l'accettazione beneficiata integra un'ipotesi di limitazione ex lege della responsabilità patrimoniale del debitore che si realizza mediante la costituzione di più patrimoni separati in capo allo stesso soggetto;
ritenuto, in particolare, che lo scopo della norma sia proprio quello di assicurare che l'attività di amministrazione dei beni ereditari da parte di chi è erede con beneficio di inventario non sia compiuta con modalità tali che possano pregiudicare la posizione di altri soggetti, considerando che i soli beni del de cuius costituiscono la garanzia patrimoniale dei creditori ereditari;
Pagina 1 preso atto che tale operazione appare contraria agli interessi delle minori;
rilevato, altresì, che la richiesta in esame è pregiudizievole anche per i possibili creditori ereditari, in quanto, a tutela di quest'ultimi, non è possibile sottrarre il controvalore dei suddetti veicoli per la quota di pertinenza delle minori;
ritenuto, pertanto, che quanto richiesto non possa essere autorizzato;
P.Q.M.
RIGETTA l'istanza.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/III/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
Pagina 2