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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 29/10/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale e nelle persone di:
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5015 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio” su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Incelli, la prima, e dall'Avv.to Nazzareno Malancona il Parte_2 secondo, e domiciliati come in atti e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
1 come da note scritte d'udienza in atti.
FATTO E DIRITTO
1. I sig.ri e hanno depositato in data 30.10.2024 ricorso con il quale Parte_1 Parte_2 avanzavano contestuale domanda di separazione consensuale e divorzio congiunto, affinché il Tribunale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, pronunci sullo status alle condizioni ivi formulate.
In particolare, le parti hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in data 01/09/2007 in Ceccano
(FR) (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al N. 47, Parte 2, Serie A,
Anno 2007), dal quale è nata una figlia, il 05/10/2008 (17 anni) e di aver fissato la dimora Per_1 coniugale in Ceccano alla via Colle Antico n. 61 in immobile di proprietà del marito;
che il rapporto coniugale, inizialmente armonioso e di reciproca soddisfazione, si è progressivamente deteriorato, essendosi manifestati insanabili contrasti che hanno determinato il venir meno dell' “affectio coniugalis” e reso impossibile la prosecuzione della convivenza, tanto che la sig.ra si era già allontanata dalla casa Pt_1 coniugale insieme alla figlia, con la quale vive in appartamento condotto in locazione in Ceccano.
Hanno quindi rappresentato di essere addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso congiuntamente trascritto e che hanno da intendersi quivi riportate integralmente e hanno pertanto chiesto all'intestato Tribunale di procedersi all'omologa della separazione consensuale secondo tali condizioni e, decorsi i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni pure riportate nel ricorso.
Fissata udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore designato che ne ha disposto la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 07.11.2024, in esito al deposito da parte dei ricorrenti di dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale e di non intendere riconciliarsi, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio che, con Sentenza n. 55/2025 emessa il 19/02/2025 ha omologato le condizioni di separazione e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio al fine di proseguire il procedimento per la contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, fissando la comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore designato sempre nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Acquisito il parere del PM in data 21/02/2025 e passata in giudicato la sentenza di separazione, in esito al deposito da parte dei ricorrenti di dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale e di non
2 intendere riconciliarsi, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di scioglimento del matrimonio, considerato che dalla comune prospettazione delle parti e dal tenore delle domande formulate congiuntamente, nonché dalla comune dichiarazione di non intendere riconciliarsi è possibile evincere che la comunione materiale e spirituale tra essi sia venuta meno e che la convivenza non sia ulteriormente proseguibile.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dalla L. n.
55/2015, in quanto la separazione dei coniugi è stata pronunciata su domanda congiunta delle parti e omologata con sentenza n. 55/2025 in data 19/02/2025 ed è decorso il termine minimo richiesto dalla norma come da attestazione di passaggio in giudicato apposta dalla Cancelleria in calce ad essa.
3. Esaminato il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti tra le parti;
rilevato che nelle conclusioni di cui alle note scritte di trattazione in sostituzione d'udienza le parti hanno chiesto pronunciarsi il divorzio alle medesime condizioni convenute nel ricorso e precisate nelle note di trattazione scritta del 20.10.2025;
rilevato che gli accordi, quanto ai rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, regolamentano compiutamente tale aspetto e che essi non sono contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066);
il Collegio ritiene di recepire con sentenza le condizioni convenute dai coniugi come da accordo, di cui prende atto, e pronunciare in conformità.
3 4. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, attesa la natura della controversia e la non contrapposizione delle parti sulle rispettive posizioni sostanziali, ricorrono giusti motivi per disporre compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
4630/2024 r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e avente ad Parte_1 Parte_2 oggetto “separazione consensuale dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio”, così decide:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da (nato a [...] il Parte_2
23/06/1976) e (nata a [...] [...]), i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 Pt_2 civile il 01/09/2007 in CC trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
CC (FR) (Atto n. 47, Parte 2, Serie A, Anno 2007 alle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato il 30.10.2024;
- MANDA al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di CC (FR), per le annotazioni ex art. 69 D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Atto n. 47, Parte II, Serie A, Anno 2007);
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Frosinone il 28/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Simona Di Nicola dott. Marcello Buscema
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale e nelle persone di:
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5015 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio” su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Incelli, la prima, e dall'Avv.to Nazzareno Malancona il Parte_2 secondo, e domiciliati come in atti e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
1 come da note scritte d'udienza in atti.
FATTO E DIRITTO
1. I sig.ri e hanno depositato in data 30.10.2024 ricorso con il quale Parte_1 Parte_2 avanzavano contestuale domanda di separazione consensuale e divorzio congiunto, affinché il Tribunale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, pronunci sullo status alle condizioni ivi formulate.
In particolare, le parti hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in data 01/09/2007 in Ceccano
(FR) (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al N. 47, Parte 2, Serie A,
Anno 2007), dal quale è nata una figlia, il 05/10/2008 (17 anni) e di aver fissato la dimora Per_1 coniugale in Ceccano alla via Colle Antico n. 61 in immobile di proprietà del marito;
che il rapporto coniugale, inizialmente armonioso e di reciproca soddisfazione, si è progressivamente deteriorato, essendosi manifestati insanabili contrasti che hanno determinato il venir meno dell' “affectio coniugalis” e reso impossibile la prosecuzione della convivenza, tanto che la sig.ra si era già allontanata dalla casa Pt_1 coniugale insieme alla figlia, con la quale vive in appartamento condotto in locazione in Ceccano.
Hanno quindi rappresentato di essere addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso congiuntamente trascritto e che hanno da intendersi quivi riportate integralmente e hanno pertanto chiesto all'intestato Tribunale di procedersi all'omologa della separazione consensuale secondo tali condizioni e, decorsi i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni pure riportate nel ricorso.
Fissata udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore designato che ne ha disposto la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 07.11.2024, in esito al deposito da parte dei ricorrenti di dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale e di non intendere riconciliarsi, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio che, con Sentenza n. 55/2025 emessa il 19/02/2025 ha omologato le condizioni di separazione e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio al fine di proseguire il procedimento per la contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, fissando la comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore designato sempre nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Acquisito il parere del PM in data 21/02/2025 e passata in giudicato la sentenza di separazione, in esito al deposito da parte dei ricorrenti di dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale e di non
2 intendere riconciliarsi, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di scioglimento del matrimonio, considerato che dalla comune prospettazione delle parti e dal tenore delle domande formulate congiuntamente, nonché dalla comune dichiarazione di non intendere riconciliarsi è possibile evincere che la comunione materiale e spirituale tra essi sia venuta meno e che la convivenza non sia ulteriormente proseguibile.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dalla L. n.
55/2015, in quanto la separazione dei coniugi è stata pronunciata su domanda congiunta delle parti e omologata con sentenza n. 55/2025 in data 19/02/2025 ed è decorso il termine minimo richiesto dalla norma come da attestazione di passaggio in giudicato apposta dalla Cancelleria in calce ad essa.
3. Esaminato il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti tra le parti;
rilevato che nelle conclusioni di cui alle note scritte di trattazione in sostituzione d'udienza le parti hanno chiesto pronunciarsi il divorzio alle medesime condizioni convenute nel ricorso e precisate nelle note di trattazione scritta del 20.10.2025;
rilevato che gli accordi, quanto ai rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, regolamentano compiutamente tale aspetto e che essi non sono contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066);
il Collegio ritiene di recepire con sentenza le condizioni convenute dai coniugi come da accordo, di cui prende atto, e pronunciare in conformità.
3 4. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, attesa la natura della controversia e la non contrapposizione delle parti sulle rispettive posizioni sostanziali, ricorrono giusti motivi per disporre compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
4630/2024 r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e avente ad Parte_1 Parte_2 oggetto “separazione consensuale dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio”, così decide:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da (nato a [...] il Parte_2
23/06/1976) e (nata a [...] [...]), i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 Pt_2 civile il 01/09/2007 in CC trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
CC (FR) (Atto n. 47, Parte 2, Serie A, Anno 2007 alle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato il 30.10.2024;
- MANDA al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di CC (FR), per le annotazioni ex art. 69 D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Atto n. 47, Parte II, Serie A, Anno 2007);
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Frosinone il 28/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Simona Di Nicola dott. Marcello Buscema
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