Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/06/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel processo di appello iscritto al n. 378/2022 R.G. avverso la sentenza n. 341/2021 emessa dal Giudice di Pace di ARIENZO, depositata in data 17/08/2021 avente ad oggetto: “buoni fruttiferi postali” assegnata in decisione all'udienza del 25 febbraio
2025 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c e vertente
TRA con sede in Roma, Viale Europa n. 190, c.f. Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Pasqualina Buonanno (C.F. ) ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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APPELLANTE
E
( c.f.: ) e ( c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi come da mandato in atti, C.F._3
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Vincenzo Pesce
(CF: ) e Andrea Russo (CF: ), ed C.F._4 CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec dei predetti -PEC: . Email_2 [...]
e Email_3 Email_4
APPELLATI
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CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni entrambi i procuratori si riportavano ai rispettivi atti e conclusioni formulate.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
-1.Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, e Controparte_1 [...]
convenivano in giudizio la Società e - premettendo di CP_2 Parte_1
essere intestatari di un buono postale fruttifero di lire 2.000.000 della serie Q n.
000.310 emesso in data 14/11/1987- assumevano di aver ricevuto al momento della scadenza del titolo una somma inferiore a quella loro spettante e chiedevano pertanto la condanna della convenuta alla liquidazione ed al pagamento della somma di €.
2.261,16 pari alla differenza tra la somma liquidata e quella spettante in attuazione dei saggi di interesse riportati a tergo del titolo, con la condanna alle spese.;
Si era costituita in giudizio la società che aveva contestato l'avverso Parte_1
dedotto ed aveva chiesto il rigetto della domanda.
Esaurita l'istruttoria il Giudice di pacesi era riservato la causa in decisione.
Con la sentenza n. 341/2021 il Giudice di Pace di Arienzo aveva accolto la domanda proposta dagli attori ritenendo dovuta la ulteriore somma richiesta a titolo di interessi- che aveva liquidato sulla base di una CTU di parte versata in atti in €. 2.261,16- per la riscossione del buono postale fruttifero - serie Q n. 000.310 - ed aveva condannato le al pagamento di detta somma nonché delle spese processuali. Parte_1
-2. Avverso la sentenza n. 341/2021 ha proposto appello la società Parte_1
, assumendo che la pronuncia fosse erronea nella parte in cui non aveva
[...]
riconosciuto che la quietanza di pagamento sottoscritta dagli appellati avesse un effetto liberatorio nei confronti di precludendo ai predetti Parte_1
l'esercizio dell'ulteriore azione di rimborso.
Con il secondo motivo di doglianza la parte appellante richiamando precedenti giurisprudenziali in materia ha censurato la pronuncia errata di condanna agli interessi ulteriori in quanto gli interessi erano previsti per legge e argomentando che nessuna somma era dovuta agli appellati.
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La parte appellante ha quindi concluso per l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata ed il rigetto delle domande proposte dagli appellati.
Si sono costituiti gli appellati che hanno resistito contestando l'avverso dedotto e richiamando, al riguardo, giurisprudenza in materia di interessi relativi ai buoni fruttiferi postali;
hanno chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 25 febbraio 2025 la causa è stata assegnata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 90 c.p.c.
-3. Tanto premesso in fatto va rilevato in diritto che con il primo motivo di gravame la società si duole dell'erronea pronuncia del giudice di pace che Parte_1
non ha riconosciuto effetto liberatorio alla quietanza sottoscritta dagli appellati al momento della riscossione del titolo con conseguente preclusione ai predetti di proporre ulteriori richieste di rimborso.
La doglianza non è fondata.
Occorre richiamare al riguardo il principio statuito dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti” cfr. Cass. civ 6 maggio 2015, n. 9120].
Nel caso di specie parte appellante non ha prodotto in atti copia della quietanza sottoscritta dagli appellati al momento del rilascio del riscatto del buono postale quindi non vi è prova che l'atto sottoscritto dai predetti possa qualificarsi alla stregua di una rinuncia ovvero di un atto transattivo e quindi non preclude la successiva richiesta o pretesa volta a conseguire un rimborso dallo stesso titolo, ma di ammontare più
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elevato, ovvero un rimborso a titolo diverso, qualora alcune voci di costo non siano state riconosciute dal solvens.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione [cfr. al riguardo Corte Cassazione sent. 18 settembre 2019, n. 23296] la quale ribadisce che nella quietanza a saldo, per poter ravvisare gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, “è necessario che per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti”[cfr. ex plrimis Cfr. Cass. 31 gennaio 2011 n. 2146, 15 settembre 2015, n. 18094 e 6 maggio
2015 n. 9120.]
Il motivo di gravame deve essere pertanto disatteso.
-4. Con l'ulteriore motivo di doglianza la società appellante si duole della motivazione impugnata con riguardo alle motivazioni in merito alla misura della trattenuta fiscale applicata dal giudice di primo grado, richiamando al riguardo numerosi precedenti giurisprudenziali.
Ritiene questo Giudicante che la doglianza non possa essere accolta in continuità con altri precedenti pronunce emesse da questo Tribunale (si v. ex plurimis: sent. Trib.
SMCV, n. 847/2025; n. 3861/2023; n. 587/2020).
Risulta pacifico ed incontestato che i Buoni postali in atti siano della serie “Q”, come chiaramente indicato sulla parte frontale e, quindi, sottoscritti su moduli ministeriali predisposti specificamente per tale serie, istituita con il D.M. 13/6/1986.
Va poi premesso che nella fattispecie in esame che dall'esame complessivo delle deduzioni delle parti, non viene in rilievo alcuna questione circa i rendimenti da applicare al buono in oggetto tra il 20esimo e il 30esimo anno.
Su ciascuna parte anteriore dei BPF de quo vi è riportata la clausola che il buono è riscuotibile “…con gli interessi maturati presso qualunque Ufficio postale giusta la tabella riportata a tergo”. Sul retro dei buoni nn. 2), 3) e 4) di cui in premessa è presente una tabella prestampata che regola il rendimento del buono fino al 20° anno, secondo quattro scaglioni di interessi, capitalizzati annualmente in regime composto, in particolare l'8,00% per i primi cinque anni, il 9,00% per i seguenti cinque anni, il
10,50% per i seguenti cinque anni ed il 12,00% per gli ulteriori seguenti cinque anni;
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poi dal 21° anno e fino al 31/12 del 30°anno solare successivo alla emissione del buono è previsto sul retro del titolo “più lire 131.275 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.
Sul retro del buono di cui in premessa, ove la tabella di rendimento è stato apposto tramite timbro, risulta che dal 21° al 30° anno solare successivo all'emissione del buono, è invece previsto, per le annualità di interesse, un interesse semplice al tasso massimo raggiunto.
Gli appellati, in primo grado, avevano dedotto a sostegno della propria domanda di aver ricevuto al momento della riscossione dei buoni una somma inferiore rispetto a quella calcolata utilizzando i parametri indicati a tergo dei buoni medesimi, con particolare riguardo all'ultimo decennio di rendimento.
In particolare, a sostegno della propria domanda, avevano chiesto il riconoscimento dei rendimenti indicati sul retro dei buoni postali, pattuiti alla stregua di un vero e proprio vincolo contrattuale e sui quali si era formato il suo legittimo affidamento.
Tanto premesso, questo Giudicante condivide il ragionamento effettuato dal giudice di prime cure in quanto non si discute dunque di variazione dei tassi di interesse,
(essendo incontestato che successivamente al D.M. 13/6/1986, che ha istituito la serie
“Q” ed i nuovi tassi non sia intervenuto alcun altro Decreto di modifica dei tassi di interesse), ma a ben vedere della differenza di rendimenti che conseguono, per come si evince dalla lettura delle diverse impostazioni, al differente calcolo effettuato delle parti per quanto concerne il regime di capitalizzazione degli interessi e di modalità di applicazione della ritenuta erariale
Secondo quanto conteggiato dai sottoscrittori ( odierni appellati) nel proprio atto introduttivo, i rendimenti relativi agli ultimi dieci anni di vita dei titoli dovevano basarsi su quelli riportati sul retro degli stessi, che sono indicati in una cifra fissa a bimestre o nel tasso massimo raggiunto, quindi, con capitalizzazione semplice al lordo della ritenuta fiscale del 12,50%, applicata in una unica soluzione all'atto del rimborso;
invece, ritiene corretto il conteggio effettuato capitalizzando gli interessi di anno in anno al netto della ritenuta fiscale, e, di conseguenza, dal 21 anno in poi, riconoscendo quindi rendimenti inferiori a quelli derivanti dalla precedente modalità di conteggio.
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La aliquota fiscale del 12,50% è stata, a ben vedere, applicata sia dalla appellata società che dagli appellati trattandosi di buoni postali emessi negli anni 1988 e 1989.
Tuttavia, secondo la società appellante nella fattispecie in esame sarebbe applicabile quanto disposto all'art.7 del D.M. 23/6/1997, a mente del quale “Gli interessi maturati annualmente su emessi a partire dal 21/9/1986 al 31/12/1996, appartenenti alla serie
Q, R ed S, per i primi venti anni dalla vita del titolo continueranno ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”. Pertanto, i rendimenti contenuti nella griglia apposta sul retro dei titoli nn. 2), 3) e 4) andrebbero calcolati annualmente al netto - e non al lordo - della ritenuta fiscale e, dunque, l'importo indicato sul retro del titolo dal 21° al 30° anno non dovrebbe ritenersi più valido, in quanto calcolato sul montante del 12% prodotto dal titolo per i primi venti anni, capitalizzando gli interessi al netto della ritenuta fiscale come stabilito dal citato art.7 del D.M. del 1997.
Il giudice di prime cure ha ritenuto, accogliendo la tesi difensiva degli attori, che la capitalizzazione al netto della ritenuta fiscale del 12,50% - per espressa previsione dello stesso art.7 del suddetto D.M. – vale solo per i primi venti anni di vita del titolo, mentre per gli ultimi dieci anni vanno riconosciuti i rendimenti espressi in cifra fissa a bimestre, quindi con capitalizzazione semplice al lordo della ritenuta fiscale.
Ebbene, ritiene questo Giudice che la metodologia di calcolo applicata dal primo
Giudice sia corretta alla luce dell'interpretazione assunta a soluzione del contrasto normativo che contraddistingue la materia, nonché in conformità con la consolidata giurisprudenza espressa da questo Tribunale e dai Tribunali in casi simili.
Occorre rilevare in particolare, che l'articolo 31 del D.P.R n. 601 del 29/09/1973, prevedeva l'esenzione da imposizioni fiscali degli interessi e degli altri frutti derivanti dai BFP: "sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi
e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti".
Successivamente alla data di emissione dei BFP della serie "Q", avvenuta con il D.M. del 13/06/1986, è intervenuto il D.M n. 556 del 19/09/1986, convertito con modificazioni dalla Legge n. 759 del 17/11/1986, e rubricato "modifiche al regime
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delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601", che prevedeva il venire meno dell'esenzione dei Buoni Postali da imposizione fiscale introducendo una ritenuta d'imposta del
12,50% per le persone fisiche e "sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori", ai sensi dell' art. 26 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 ratione temporis applicabile.
Tale regime è stato applicato sino al 1996 quando, con il D.lgs n. 239 del 01.04.1996, ferma l'aliquota, la ritenuta d'imposta veniva modificata in imposta sostitutiva.
Il Decreto Legislativo n. 239 del 01/04/1996 ha, infatti, ulteriormente modificato il regime impositivo previsto per i BFP dalle disposizioni di cui al D.L. 556/86, introducendo, con l'art. 2, una imposta sostitutiva in misura comunque pari al 12,50%:
(cfr "sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del
12,50 per cento, […] gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri tioli similari di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: a) persone fisiche ").
Si ritiene dunque che la disciplina giuridica suesposta individui il momento impositivo quando il reddito viene percepito dal sottoscrittore e, dunque, quando è reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono. In entrambi i casi il versamento, eseguito tramite prelievo diretto operato dall'intermediario sull'importo dovuto, vale ad estinguere il debito tributario.
La differenza tra i due regimi ha, dunque, natura meramente pratica, finalizzata ad istituire un'imposta autonoma a fronte di quella sostitutiva.
In ambo i casi la suddetta disciplina prevede il dovere impositivo in capo all'intermediario quando il reddito viene percepito dal sottoscrittore e, dunque, quando
è reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono. Il D.M. 23.06.97, invece, all'art. 7 precisa che "per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere Q (oggetto del presente giudizio) R ed S emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita
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del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale". La questione riveste particolare importanza perché incide sulla determinazione della base imponibile e, quindi, sul reddito finale netto prodotto dall'investimento.
-5. Ciò posto la soluzione va indubbiamente ricercata nel principio di gerarchia delle fonti del diritto, sulla scorta dell'esegesi delle quali prevale quella di grado superiore avente forza maggiore, con disapplicazione, quindi, del provvedimento sotto ordinato alle disposizioni legislative configgenti (Cit. Tribunale di Bergamo, sent. n.
1390/2020).
Il d.l. 556/86 ha posto fine del regime di esenzione dall' imposizione fiscale sul reddito prodotto dall'investimento: in particolare ha istituito l'applicazione della ritenuta d'imposta prevista dall'art. 26 DPR 601/73 con aliquota pari al 12,5%, secondo il testo della norma vigente al momento dell'introduzione della tassazione.
Tale regime avrebbe trovato applicazione sino al 1996 quando, ferma l'aliquota, la ritenuta d'imposta è poi modificata in imposta sostitutiva ad opera del D.Lgs.239/96.
Per ciò che concerne l'aliquota, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “L'art.
1 del decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni in legge
17 novembre 1986, n. 759, stabilisce che: "Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'art. 26, commi primo e quarto, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987…".
La norma, dunque, ha assoggettato i buoni postali fruttiferi, che in precedenza ne erano esenti applicazione dell'articolo 31 del d.P.R. numero 601 del 1973), alla prevista ritenuta erariale (successivamente sostituita dalla relativa imposta sostitutiva): ed il legislatore ha stabilito che detta imposizione fiscale debba applicarsi in misura ridotta della metà soltanto in relazione ad obbligazioni e titoli emessi fino al 30 settembre
1987, e dunque debba applicarsi per intero per i buoni postali fruttiferi emessi a far
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data dal 1° ottobre 1987, quali quelli oggetto del contendere” (Cassazione civile sez.
VI, 28/11/2018, n.30746).
Orbene, rilevato che i buoni in parola sono stati sottoscritti successivamente al
01.10.87, è pacifico che l'aliquota da applicarsi sia quella del 12,5%.
Il problema sta piuttosto nell'applicazione degli interessi a maturarsi sulla somma al netto o al lordo dell'imposta de qua: in entrambi i casi il versamento eseguito mediante prelievo diretto operato dall'intermediario sull'importo dovuto vale ad estinguere il debito tributario, ma la differenza di regime ha delle ricadute pratiche sull'importo liquidato.
Al riguardo occorre premettere che in entrambi i casi la disciplina giuridica a monte (
DPR 600/73; d.l. 556/86 e relativa legge di conversione n. 239/96) ravvisa il dovere impositivo in capo all'intermediario quando il reddito viene percepito dal sottoscrittore, ovvero quando esso è reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso.
Il DM. 23.06.97 – norma di rango secondario - precisando, invece, che “per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte dalla lettere Q” ( o assimilate ) “R e S emessi fino al 31.12.96 a favore di qualsiasi soggetto gli interessi continueranno per i primi vent'anni di vita del titolo a capitalizzarsi annualmente al netto della ritenuta fiscale”, si pone ( cfr. sul punto Trib. Vicenza 18.5.21; Trib. Bergamo n.1390 del 12.12.20) in aperto contrasto con la normazione primaria prima richiamata in quanto consente una maturazione degli interessi anticipata per i titoli rientranti in quella classificazione dell'imposta (al netto della ritenuta fiscale) rispetto al momento impositivo (quello della riscossione).
Con la conseguenza che tale regime disposto con una norma si ribadisce di rango secondario diminuisce indebitamente l'importo spettante all'investitore pervenendo ad una capitalizzazione al netto e non al lordo secondo un criterio che anticipa il momento impositivo contrariamente alla norma di legge.
In definitiva, alla luce delle considerazioni suesposte, non può che concludersi nel senso che la ritenuta fiscale del 12,50% debba essere applicata, in unica soluzione, al momento in cui i Buoni vengono rimborsati e non come effettuato dall'intermediario, seguendo il disposto del D.M. 23.06.97, sicché non avendo l'appellante mosso alcuna censura specifica alla quantificazione della somma operata dal primo giudice, sul
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punto la sentenza impugnata è divenuta incontrovertibile e l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
-6. Al rigetto dell'appello segue la condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano secondo i parametri di cui al DM n. 37\18, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria, con attribuzione ai difensori avv.ti Vincenzo Pesce
e Andrea Russo che si sono dichiarati antistatari e ne hanno formulato espressa richiesta.
-7. Ricorrono i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U.
n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, se dovuto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V. definitivamente pronunciando nella causa di appello promossa dalla società nei confronti di Parte_1 CP_1
e avverso la sentenza n. 341/2021 emessa dal Giudice di
[...] Controparte_2
Pace di ARIENZO, depositata in data 17/08/2021 così decide:
– Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
– Condanna la parte appellante dell'appellante, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €. 2.774,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari;
– dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in S. Maria C.V. 12 giugno 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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