Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 maggio 1954 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 maggio 1954 |
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FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Firenze ha respinto l'appello della Toscana Aeroporti s.p.a., confermando la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori, attuali controricorrenti, ad astenersi dal lavoro durante le festività civili e religiose infrasettimanali. 2. La Corte territoriale, ritenuto sussistente l'interesse ad agire dei dipendenti, ha interpretato gli artt. 2 e 5 della l. 260/1949, integrata dalla successiva l. 90/1954, nel senso della insussistenza di alcun obbligo, in forza di legge, per il lavoratore di prestare attività lavorativa nelle festività infrasettimanali. Ha aggiunto che l'obbligo di prestazione lavorativa nelle predette …
Leggi di più… - 5. Sentenza Cassazione sez. lavoro n. 6541/2015https://www.fiscoetasse.com/
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Bergamo, sentenza 01/10/2025, n. 804Provvedimento: R.G. N. 1978 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da Parte_1 con gli avv.ti PONTE VALENTINA e PONTE DAVIDE - RICORRENTE - contro Controparte_1 con gli avv.ti CAGNES GIADA MARIA, PARIGI FLAVIO, MORESCO VITTORIO e MACCIONI GIULIA - RESISTENTE – Oggetto: retribuzione Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti. FATTO Con ricorso depositato il 30/08/2024, la parte ricorrente …Leggi di più...
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- 2. Trib. Napoli, sentenza 09/10/2024, n. 6528Provvedimento: TRIBUNALE DI NAPOLI III SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 9.10.24 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n7251/24 R.G tra nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 atti, dall'avv. Ugo Odierna ed Alfonso Leperino giusta procura in atti RICORRENTE Contro , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 dall'avv. Gianpiero Mesco in forza di procura in atti RESISTENTE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE Con ricorso depositato in data 21.3.24 il ricorrente conveniva …Leggi di più...
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- 3. Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4547Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 24943 anno 2024 TRA ( ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...] ( ), nato ad [...] il [...] elettivamente domiciliati Pt_2 C.F._2 in Napoli al Centro Direzionale Isola G1 presso lo studio dell'Avv. Carmela DI SARRO che li rappresenta e difende come in atti RICORRENTI E .iva , con sede in Napoli al Corso Controparte_1 P.IVA_1 Garibaldi n. 387, in persona del Presidente del C.d.A. rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Milano, sentenza 07/10/2024, n. 805Provvedimento: R.G. n. 557/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta da Dott.ssa Monica Vitali Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere all'udienza del 25/9/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 557/2024 di R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Lecco – est. Dott.ssa Federica Trovò n. 203/2023 promossa da (C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Cesare Andrea Pozzoli, Angelo Giuseppe Chiello e Giovanni Veca e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via Premuda, 27 e all'indirizzo PEC Email_1 -appellante- contro …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
L' art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260 , e' sostituito dal seguente:
Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno dell'unita' nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sara' determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolera' il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.
Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festivita', e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festivita', e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festivita' ricorra nel giorno di domenica, spettera' ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera. - Art. 2.
Il trattamento stabilito dall' art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260 , dovra' essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:
a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volonta' del lavoratore;
d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;
e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festivita' con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della localita' ove si svolge il lavoro. - Art. 3.
Le disposizioni dell' art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260 , modificate ed integrate come ai precedenti articoli 1 e 2, si estendono a tutte le ricorrenze festive previste dall'art. 2 della stessa legge, escluse le domeniche ed i periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane, limitatamente ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute.