Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 maggio 1954 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 maggio 1954 |
Commentari • 24
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Firenze ha respinto l'appello della Toscana Aeroporti s.p.a., confermando la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori, attuali controricorrenti, ad astenersi dal lavoro durante le festività civili e religiose infrasettimanali. 2. La Corte territoriale, ritenuto sussistente l'interesse ad agire dei dipendenti, ha interpretato gli artt. 2 e 5 della l. 260/1949, integrata dalla successiva l. 90/1954, nel senso della insussistenza di alcun obbligo, in forza di legge, per il lavoratore di prestare attività lavorativa nelle festività infrasettimanali. Ha aggiunto che l'obbligo di prestazione lavorativa nelle predette …
Leggi di più… - 2. Archivio Normativahttps://www.fiscoetasse.com/
- 3. Festività metalmeccanici artigiani: come funzionano e quando spetta una giornata pagata in piùAntonio Barbato · https://www.lexplain.it/diritto/ · 20 giugno 2024
- 4. Sentenza Cassazione sez. lavoro n. 16592/2015https://www.fiscoetasse.com/
- 5. Sentenza Cassazione sez. lavoro n. 6541/2015https://www.fiscoetasse.com/
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Napoli, sentenza 08/07/2024, n. 5151Provvedimento: TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Paolo Scognamiglio ha pronunciato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2797/2024 R.G. Lavoro T R A nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'avv. Pasquale Biondi dal quale è rappresentato e difeso come in atti ricorrente E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Pasquale Allocca ed elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Garibaldi 387 Resistente Motivi della decisione Con ricorso depositato …Leggi di più...
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- 2. Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 247Provvedimento: TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 19277/2023 TRA difesa dall'avv. GALLUCCIO PAOLO Parte_1 RICORRENTE E difesa dagli avv.ti ANNALISA INTORCIA e FRANCESCO Controparte_1 LEMBO; CONVENUTA FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24/10/23, la ricorrente, dipendente della espone che non ha percepito il compenso sostitutivo Controparte_1 commisurato al lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario …Leggi di più...
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- 3. Trib. Cosenza, sentenza 23/06/2025, n. 1118Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 4247/2024 R.G.L. e Prev., vertente TRA (c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Stefania Schiava, presso il cui studio in Cosenza, alla via Antonio Giannuzzi n. 2, è elettivamente domiciliata Ricorrente E in persona del legale rappresentante p. t., …Leggi di più...
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- 5. Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 8530Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3405/2025 avente ad OGGETTO: differenze retributive, vertente TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Panico Parte_1 RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Arturo Testa RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 12.02.2025 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' resistente CP_2 chiedendo a questo …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
L' art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260 , e' sostituito dal seguente:
Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno dell'unita' nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sara' determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolera' il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.
Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festivita', e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festivita', e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festivita' ricorra nel giorno di domenica, spettera' ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera. - Art. 2.
Il trattamento stabilito dall' art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260 , dovra' essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:
a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volonta' del lavoratore;
d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;
e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festivita' con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della localita' ove si svolge il lavoro. - Art. 3.
Le disposizioni dell' art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260 , modificate ed integrate come ai precedenti articoli 1 e 2, si estendono a tutte le ricorrenze festive previste dall'art. 2 della stessa legge, escluse le domeniche ed i periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane, limitatamente ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute.