Sentenza 12 luglio 2023
Massime • 1
Non è abnorme, per carenza di potere in concreto, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione, disponga, alla luce degli elementi acquisiti e insuscettibili di ampliamento, l'archiviazione del procedimento, in quanto, anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 408 cod. proc. pen. dall'art. 22 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il carattere prognostico dell'esito del giudizio di merito non limita la pienezza del potere decisorio del giudice in ordine alle valutazioni squisitamente giuridiche relative alla sussistenza del reato. (Fattispecie in tema di diffamazione in cui il Giudice per le indagini preliminari, sulla base della valutazione della piattaforma conoscitiva, insuscettibile di acquisizioni ulteriori, ha escluso l'esistenza di espressioni lesive della reputazione dell'opponente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2023, n. 32936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32936 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
lette: a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Simone Perelli, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
b) le conclusioni della persona offesa ricorrente, che insiste nelle proprie conclusioni, deducendo l'abnormità del provvedimento impugnato;
c) memoria difensiva nell'interesse dell'indagato con la quale si conclude per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 32936 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 12/07/2023 Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse della persona offesa TI TA viene proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza (qualificata erroneamente come decreto) del 28 febbraio 2022, con la quale il g.i.p. del Tribunale di Varese, all'esito della camera di consiglio fissata su opposizione della persona offesa, ha disposto l'archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di NL PA per il reato di diffamazione. Secondo il provvedimento impugnato, nelle affermazioni contestate non si coglie alcuna lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice ma il legittimo esercizio del diritto di critica rispetto all'amministrazione pubblica e senza alcuna diretta offesa alle persone menzionate. Lamenta il ricorrente che il g.i.p. avrebbe erroneamente applicato la disciplina processuale, invece di rimanere ancorato alla lettura dell'art. 125 disp. att. cod. proc. pen. quale recepita da Corte cost., seni:. n. 88 del 1991, giungendo, con motivazione contraddittoria, a disporre l'archiviazione esprimendo una valutazione sulla sussistenza della scriminante, preclusa in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione e consentita solo al giudice del merito a seguito del promovimento dell'azione penale. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Simone Perelli, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
b) le conclusioni della persona offesa ricorrente, che insiste nelle proprie conclusioni, deducendo l'abnormità del provvedimento impugnato;
c) memoria difensiva nell'interesse dell'indagato con la quale si conclude per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. All'esito di un percorso giurisprudenziale ormai definito nei suoi contorni applicativi, la giurisprudenza di questa Corte (v., di recente, Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01), ha chiarito che si considera abnorme il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Si è precisato che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, si ponga fuori dal sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando, pur non estraneo al sisl:ema normativo, determini la stasi del processo e la impossibilità di proseguirlo. I 1 Per quanto direttamente rileva ai fini della decisione del ricorso, si osserva che, secondo le citate Sez. U., n. 37502 del 28/04/2022), proprio con riguardo al rapporto tra giudice e pubblico ministero, si è delimitata l'abnormità strutturale in termini di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione legale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di oltre ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). Ora, posto che il potere di disporre l'archiviazione è attribuito al g.i.p., si tratta di esaminare se ricorra un'ipotesi di carenza di potere in concreto. Al riguardo, si osserva che il provvedimento impugnato, pur cogliendo il fondamento della condotta dell'indagato nell'esercizio del diritto di critica politica, ha escluso la stessa esistenza di un'espressione lesiva della reputazione dell'opponente. In tale contesto, occorre considerare: a) che, in radice, le questioni giuridiche vanno affrontate alla luce del quadro normativo di riferimento, indipendentemente dalla motivazione del provvedimento impugnato (v., di recente, i principi affermati da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05); b) che, nel caso di specie, in ogni caso, non si ravvisa alcuna contraddittorietà della motivazione, posto che il giudice, dopo avere dato atto delle ragioni dell'opponente, le ha argomentatamente disattese;
c) che erroneamente il ricorrente ritiene, alla luce di Corte cost. n. 88 del 1991, che il g.i.p. non potrebbe esprimere una valutazione sul merito dell'accusa alla luce degli elementi acquisiti, posto che tale è esattamente il contenuto della verifica che, a seguito della richiesta di archiviazione, il giudice deve compiere;
d) che, infatti, sia nella formulazione precedente alla modifica realizzata dal d.lgs. n. 150 del 2022 (l'art. 125 disp. att. cod. proc. pen., abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022, aveva riguardo all'infondatezza della notizia di reato «perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio») sia nel testo attuale dell'art. 408, comma 1, cod. proc. pen. ("quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna"), comunque il carattere prognostico dell'esito del giudizio di merito non limita la pienezza del potere decisorio con riguardo alle valutazioni squisitamente giuridiche che il giudice deve compiere in ordine alla stessa sussistenza del reato, quando, come, nel caso di specie, si desume dalla stessa assenza di indicazioni in ricorso sulla 2 possibilità di ampliamento della piattaforma conoscitiva, quest'ultima sia insuscettibile di acquisizioni ulteriori. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 coi proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/07/2023