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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/01/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 17926/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 17926/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Parte_1
Ventura del foro di Torino
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-convenuto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“Accertare e dichiarare il diritto del sig. nato a [...], Fier (Albania) Parte_1 il 26.11.1985, al rilascio carta di soggiorno per motivi familiari, ai sensi del D.L.vo 2007/30 e ordinare che il Questore di Torino ne disponga il rilascio”
ha così concluso: Controparte_1
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 16.10.2024 il sig. ha Pt_1
impugnato il decreto del Questore di Torino dell'8.6.2023, a lui notificato il 7.10.2024, con il
1 quale è stata rigettata la sua richiesta di rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione Europea ai sensi del d.lgs. n. 30/2007, in quanto coniugato con la cittadina romena chiedendone l'annullamento e il Parte_2
conseguente rilascio del permesso invocato in via amministrativa. A sostegno della domanda, allegava altresì che – alla data del deposito del ricorso – la coniuge cittadina dell'UE era in stato di gravidanza, con data del parto prevista nel mese di maggio 2025.
Con decreto del 5.11.2024 il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in considerazione dello stato di gravidanza della coniuge del richiedente, e fissava udienza di comparizione al 20.1.2025.
Con comparsa in data 17.1.2025 il si costituiva (tardivamente) in Controparte_1
giudizio, chiedendo il rigetto integrale del ricorso, con condanna alle spese. In particolare, il
Ministero resistente ribadiva la pericolosità sociale del ricorrente (producendo copia della sentenza di condanna definitiva per il delitto di rapina, consistita in un grave episodio di assalto ad un camion portavalori), nonché la sua mancata integrazione sociale e lavorativa in
Italia (producendo un estratto contributivo , dal quale non emergeva il versamento di CP_2
alcun contributo previdenziale in Italia).
All'udienza del 20.1.2025 le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni,
e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. Il ricorso è infondato, e deve essere respinto.
2.1. La questione che si sottopone a questo Giudice è esclusivamente quella relativa al giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, ritenuto dalla Questura ostativo al rilascio dell'invocata carta di soggiorno, essendo pacifica tra le parti la sussistenza degli altri requisiti richiesti dal d.gs. n. 30/2007 (rapporto di coniugio, effettività del vincolo familiare, residenza del nucleo in Italia, stato di gravidanza della coniuge cittadina UE).
A tal proposito si osserva che, in via generale, la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare può essere limitata soltanto per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica;
tali concetti devono essere interpretati in senso stretto e presuppongono una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società (cfr. ex multis Corte giustizia UE, sez. I, 10.7.2008, C-33/07).
Venendo alla normativa italiana, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 30/2007 “i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica”. Prosegue la norma affermando che “ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto … anche di eventuali
2 condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona”.
La presenza di condanne penali non comporta, ovviamente, l'automatica espellibilità del familiare del cittadino comunitario, dovendo il giudice procedere a un bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio che può discendere dalla permanenza della persona nello Stato membro ospitante e il livello di integrazione della medesima persona nello Stato (così, da ultimo, Corte giustizia UE, gran. sez., 8.3.2022, C-205/20, punti 30 e 31).
Nel caso di specie, così come risulta dai documenti prodotti da parte resistente, il ricorrente è gravato da una condanna per il reato di rapina pluriaggravata ex art. 628 c.p. e da due condanne per reati in materia di immigrazione irregolare.
Al riguardo, si sottolinea che il delitto previsto dall'art 628 c.p. rientra nel novero delle fattispecie ostative al soggiorno sul territorio nazionale, così come stabilito dall'art. 9, co. 4
D. Lgs 286/1998 in combinato disposto con l'art. 380 co. 2 lett. l-ter) c.p.p.: “il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto […] di condanne anche non definitive per i reati previsti dall'art. 380 c.p.p.” articolo quest'ultimo tra cui rientra, al comma 2 lettera f), il reato previsto e punito dall'art. 628 c.p.
Tanto premesso, occorre tuttavia rilevare che lo stesso art. 9, co. 4 D.Lgs. 286/1998 – nel rispetto del menzionato principio di proporzionalità – stabilisce che “ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.
Al riguardo, con riferimento alla rilevanza della durata del soggiorno quale elemento di bilanciamento, si è affermato che “ai fini del rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'art. 9 del D.Lgs. 286/1998 richiede una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero, nel bilanciamento tra pregresse condotte, eventualmente rilevanti quali minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, ed il suo inserimento sociale, desunto, tra l'altro, dalla sua capacità lavorativa e dalla durata della sua permanenza sul territorio nazionale, dovendosi escludere l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di sentenze penali riportate” (così Corte d'Appello di
Torino, sez. minori, sent., 10/02/2021, in www.leggiditalia.it).
2.2. Così definiti i termini della questione, un corretto bilanciamento degli opposti interessi di sicurezza pubblica e di tutela della vita familiare impone – nel caso di specie – di ritenere prevalenti gli interessi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.
3 Emerge dagli atti che il ricorrente ha riportato negli anni più condanne per violazioni in materia di immigrazione (una condanna alla pena di 5 mesi e 10 giorni per il reato di cui all'art. 13 c. 13 TUI commesso nel 2016, e una condanna alla pena di 8 mesi per analogo reato commesso nel 2017); nel medesimo periodo, emerge dal rapporto informativo della
Questura anche una contestazione per l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 TU
Stupefacenti (uso personale) commesso il 17.2.2017. Successivamente a tali fatti, il ricorrente
è stato nuovamente condannato con rito abbreviato alla pena di anni 5 di reclusione ed €
12.000 di multa per avere commesso in data 18.1.2019 la rapina pluriaggravata ritenuta ostativa dalla Questura.
Il ricorrente chiede che si proceda al bilanciamento di tali ragioni di ordine pubblico con le sue esigenze di vita privata e familiare, che si sostanzierebbero fondamentalmente nella lunga durata del suo soggiorno in Italia, nel suo rapporto di coniugio con la cittadina romena
(regolarmente soggiornante in Italia) e, soprattutto, nello stato di Parte_2
gravidanza di quest'ultima.
Tuttavia, occorre tenere a mente:
− da un lato, (i) l'estrema gravità del reato commesso nel 2019: si tratta come detto di una rapina pluriaggravata, commessa mediante l'assalto a mano armata a un furgone portavalori, nel corso della quale è stato asportato denaro contante per complessivi €
205.000,00 ed è stato ferito il conducente del mezzo. Dalla lettura della sentenza di primo grado, confermata in appello, emergono sia la minuziosa pianificazione del delitto, sia il tentativo di fuga all'estero del ricorrente. Non si tratta, cioè, di un episodio occasionale ed estemporaneo, ma di un comportamento che evidenzia una notevole propensione al delitto;
(ii) la presenza di tre condanne penali nell'arco di pochi anni di stabile permanenza in Italia;
(iii) l'assenza di qualsivoglia attività lavorativa lecita svolta in Italia, come si ricava dall'estratto contributivo da cui CP_2
non risulta essere mai stato versato alcun contributo previdenziale;
− dall'altro lato, dello stato di gravidanza della coniuge cittadina UE.
Si ritiene che il bilanciamento degli opposti interessi, pur valorizzando l'interesse alla stabilità familiare del nascituro, imponga comunque di ritenere prevalenti le ragioni di ordine pubblico, non potendosi fare alcun affidamento sulla capacità di autocontrollo del ricorrente, gravato come detto da tre condanne penali per altrettanti reati commessi in pochi anni (oltre che da varie contestazioni amministrative in materia di immigrazione e di stupefacenti, comunque significative della sua indifferenza alle regole) e allo stato privo di una qualsivoglia fonte di sostentamento lecita.
4 Alla luce di quanto sopra, dunque, deve ritenersi legittimo l'impugnato decreto del Questore, non sussistendo i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
3. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c. respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− rigetta il ricorso;
− condanna il ricorrente al rimborso, in favore di parte resistente, delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e se dovute.
Così deciso in Torino, il 23 gennaio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 17926/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Parte_1
Ventura del foro di Torino
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-convenuto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“Accertare e dichiarare il diritto del sig. nato a [...], Fier (Albania) Parte_1 il 26.11.1985, al rilascio carta di soggiorno per motivi familiari, ai sensi del D.L.vo 2007/30 e ordinare che il Questore di Torino ne disponga il rilascio”
ha così concluso: Controparte_1
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 16.10.2024 il sig. ha Pt_1
impugnato il decreto del Questore di Torino dell'8.6.2023, a lui notificato il 7.10.2024, con il
1 quale è stata rigettata la sua richiesta di rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione Europea ai sensi del d.lgs. n. 30/2007, in quanto coniugato con la cittadina romena chiedendone l'annullamento e il Parte_2
conseguente rilascio del permesso invocato in via amministrativa. A sostegno della domanda, allegava altresì che – alla data del deposito del ricorso – la coniuge cittadina dell'UE era in stato di gravidanza, con data del parto prevista nel mese di maggio 2025.
Con decreto del 5.11.2024 il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in considerazione dello stato di gravidanza della coniuge del richiedente, e fissava udienza di comparizione al 20.1.2025.
Con comparsa in data 17.1.2025 il si costituiva (tardivamente) in Controparte_1
giudizio, chiedendo il rigetto integrale del ricorso, con condanna alle spese. In particolare, il
Ministero resistente ribadiva la pericolosità sociale del ricorrente (producendo copia della sentenza di condanna definitiva per il delitto di rapina, consistita in un grave episodio di assalto ad un camion portavalori), nonché la sua mancata integrazione sociale e lavorativa in
Italia (producendo un estratto contributivo , dal quale non emergeva il versamento di CP_2
alcun contributo previdenziale in Italia).
All'udienza del 20.1.2025 le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni,
e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. Il ricorso è infondato, e deve essere respinto.
2.1. La questione che si sottopone a questo Giudice è esclusivamente quella relativa al giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, ritenuto dalla Questura ostativo al rilascio dell'invocata carta di soggiorno, essendo pacifica tra le parti la sussistenza degli altri requisiti richiesti dal d.gs. n. 30/2007 (rapporto di coniugio, effettività del vincolo familiare, residenza del nucleo in Italia, stato di gravidanza della coniuge cittadina UE).
A tal proposito si osserva che, in via generale, la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare può essere limitata soltanto per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica;
tali concetti devono essere interpretati in senso stretto e presuppongono una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società (cfr. ex multis Corte giustizia UE, sez. I, 10.7.2008, C-33/07).
Venendo alla normativa italiana, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 30/2007 “i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica”. Prosegue la norma affermando che “ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto … anche di eventuali
2 condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona”.
La presenza di condanne penali non comporta, ovviamente, l'automatica espellibilità del familiare del cittadino comunitario, dovendo il giudice procedere a un bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio che può discendere dalla permanenza della persona nello Stato membro ospitante e il livello di integrazione della medesima persona nello Stato (così, da ultimo, Corte giustizia UE, gran. sez., 8.3.2022, C-205/20, punti 30 e 31).
Nel caso di specie, così come risulta dai documenti prodotti da parte resistente, il ricorrente è gravato da una condanna per il reato di rapina pluriaggravata ex art. 628 c.p. e da due condanne per reati in materia di immigrazione irregolare.
Al riguardo, si sottolinea che il delitto previsto dall'art 628 c.p. rientra nel novero delle fattispecie ostative al soggiorno sul territorio nazionale, così come stabilito dall'art. 9, co. 4
D. Lgs 286/1998 in combinato disposto con l'art. 380 co. 2 lett. l-ter) c.p.p.: “il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto […] di condanne anche non definitive per i reati previsti dall'art. 380 c.p.p.” articolo quest'ultimo tra cui rientra, al comma 2 lettera f), il reato previsto e punito dall'art. 628 c.p.
Tanto premesso, occorre tuttavia rilevare che lo stesso art. 9, co. 4 D.Lgs. 286/1998 – nel rispetto del menzionato principio di proporzionalità – stabilisce che “ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.
Al riguardo, con riferimento alla rilevanza della durata del soggiorno quale elemento di bilanciamento, si è affermato che “ai fini del rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'art. 9 del D.Lgs. 286/1998 richiede una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero, nel bilanciamento tra pregresse condotte, eventualmente rilevanti quali minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, ed il suo inserimento sociale, desunto, tra l'altro, dalla sua capacità lavorativa e dalla durata della sua permanenza sul territorio nazionale, dovendosi escludere l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di sentenze penali riportate” (così Corte d'Appello di
Torino, sez. minori, sent., 10/02/2021, in www.leggiditalia.it).
2.2. Così definiti i termini della questione, un corretto bilanciamento degli opposti interessi di sicurezza pubblica e di tutela della vita familiare impone – nel caso di specie – di ritenere prevalenti gli interessi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.
3 Emerge dagli atti che il ricorrente ha riportato negli anni più condanne per violazioni in materia di immigrazione (una condanna alla pena di 5 mesi e 10 giorni per il reato di cui all'art. 13 c. 13 TUI commesso nel 2016, e una condanna alla pena di 8 mesi per analogo reato commesso nel 2017); nel medesimo periodo, emerge dal rapporto informativo della
Questura anche una contestazione per l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 TU
Stupefacenti (uso personale) commesso il 17.2.2017. Successivamente a tali fatti, il ricorrente
è stato nuovamente condannato con rito abbreviato alla pena di anni 5 di reclusione ed €
12.000 di multa per avere commesso in data 18.1.2019 la rapina pluriaggravata ritenuta ostativa dalla Questura.
Il ricorrente chiede che si proceda al bilanciamento di tali ragioni di ordine pubblico con le sue esigenze di vita privata e familiare, che si sostanzierebbero fondamentalmente nella lunga durata del suo soggiorno in Italia, nel suo rapporto di coniugio con la cittadina romena
(regolarmente soggiornante in Italia) e, soprattutto, nello stato di Parte_2
gravidanza di quest'ultima.
Tuttavia, occorre tenere a mente:
− da un lato, (i) l'estrema gravità del reato commesso nel 2019: si tratta come detto di una rapina pluriaggravata, commessa mediante l'assalto a mano armata a un furgone portavalori, nel corso della quale è stato asportato denaro contante per complessivi €
205.000,00 ed è stato ferito il conducente del mezzo. Dalla lettura della sentenza di primo grado, confermata in appello, emergono sia la minuziosa pianificazione del delitto, sia il tentativo di fuga all'estero del ricorrente. Non si tratta, cioè, di un episodio occasionale ed estemporaneo, ma di un comportamento che evidenzia una notevole propensione al delitto;
(ii) la presenza di tre condanne penali nell'arco di pochi anni di stabile permanenza in Italia;
(iii) l'assenza di qualsivoglia attività lavorativa lecita svolta in Italia, come si ricava dall'estratto contributivo da cui CP_2
non risulta essere mai stato versato alcun contributo previdenziale;
− dall'altro lato, dello stato di gravidanza della coniuge cittadina UE.
Si ritiene che il bilanciamento degli opposti interessi, pur valorizzando l'interesse alla stabilità familiare del nascituro, imponga comunque di ritenere prevalenti le ragioni di ordine pubblico, non potendosi fare alcun affidamento sulla capacità di autocontrollo del ricorrente, gravato come detto da tre condanne penali per altrettanti reati commessi in pochi anni (oltre che da varie contestazioni amministrative in materia di immigrazione e di stupefacenti, comunque significative della sua indifferenza alle regole) e allo stato privo di una qualsivoglia fonte di sostentamento lecita.
4 Alla luce di quanto sopra, dunque, deve ritenersi legittimo l'impugnato decreto del Questore, non sussistendo i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
3. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c. respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− rigetta il ricorso;
− condanna il ricorrente al rimborso, in favore di parte resistente, delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e se dovute.
Così deciso in Torino, il 23 gennaio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
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