Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/02/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 06/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 3416/2023 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. CANCELLARO MICHELE contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. RIZZO PIERLUIGI
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 20/04/2023 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva che:
- “a decorrere dal 28.1.2020 è stato assunto dalla con contratto a Controparte_1
tempo pieno ed indeterminato con inquadramento al Livello 6° del C.c.n.l. per i lavoratori dipendenti da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari, con la mansione di guardia giurata;
- dall'1.8.2020 gli è stato attribuito il V° livello contrattuale d'inquadramento, mentre dall'1.8.2022 gli è stato attribuito il IV° livello contrattuale d'inquadramento;
- non ha ricevuto pagati i permessi retribuiti non utilizzati e previsti dall'art. 84 del
CCNL per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi;
- in particolare, da riscontri effettuati sulle buste paga elaborate per il periodo intercorso dal 28.1.2020 al 31.12.2022, si evidenzia che il maturato ai fini Rol,
38,50 ore a titolo di ex fest., 30,9166 a titolo di ROL e 44,9166 a titolo di permessi. Per quanto concerne il 2021 invece, si riscontrano ore di permessi non retribuiti per 140, di cui 42,00 ore a titolo di ex fest., 49,00 ore a titolo di ROL e
49,00 ore a titolo di permessi. Per ultimo nel 2022 si riscontrano 42,00 ore di ex fest. Maturate e non godute, 49 ore di ore maturate a fronte di 7,00 ore godute e
49,00 ore di permessi maturati e non goduti”;
- vanta differenze retributive spettanti in conseguenza dell'errata applicazione dell'indennità di vacanza contrattuale;
- in particolare, l'indennità da vacanza contrattuale (AFAC) viene inserita come voce variabile della retribuzione e non come elemento base che, come tale, incide di conseguenza su tutte le altre voci retributive;
- l'AFAC, quindi, dovendo essere valutata come normale retribuzione con la necessità di calcolo del montante retributivo ai fini della determinazione del dovuto per festività (art. 89 CCNL), straordinario, festivo e domenicale e relative maggiorazioni (art.116), indennità di malattia (art. 124), mensilità aggiuntive
(art. 117), banca ore (art. 81 e 82) , ferie (art. 86 e 87) e TFR (art. 141);
- Specificamente, “tutti gli elementi sono stati calcolati sulla base di una retribuzione tabellare di €. 1.072,72 relativa al periodo (28/01/2020 –
31/07/2020) piuttosto che di €. 1.092,01, di €. 1.215,53 relativa al periodo
(01/08/2020 –31/07/2022) piuttosto che di €. 1.234,33 e di €. 1.278,54 piuttosto che di €. 1298,54 relativa al periodo (01/08/2022 – 31/12/2022)”.
- conseguentemente, nel rielaborare le buste paga del Sig. per il Parte_1 suddetto periodo, “con il calcolo dell'indennità di vacanza contrattuale come retribuzione diretta (elementi fissi), ne conseguono le seguenti differenze retributive, al netto delle ritenute: anno 2020: €. 300,00; anno 2021: €. 876,00; anno 2022: €. 389,00;
Totale: €. 1.565,00”.
Tanto premesso chiedeva: “A) accertare e dichiarare, per i titoli di cui in narrativa, il diritto del Sig. , a decorrere dal 28.1.2020, a vedere ricompresa la voce Controparte_2
“Indennità di vacanza contrattuale” indicata in ciascuna busta paga (pari ad €. 20,00 mensili per il IV livello, €. 14,29 per VI livello;
€. 18,86 per il V livello) negli elementi fissi della retribuzione normale mensile, e per l'effetto condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., a pagare, per i titoli illustrati in ricorso, le relative differenze retributive dell'importo complessivo di €. 1.565,00
(millecinquecemtosessantacinque//00), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o le diverse somme anche superiori ritenute di giustizia a seguito di istruttoria;
B) accertare e dichiarare il diritto a vedersi corrisposti i permessi, a titolo di ROL, Ex
Fest. e permessi, maturati e non goduti dal 28.1.2020 fino al 31.12.2022, e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante p.t., a pagare, per i Controparte_1 titoli illustrati in ricorso, la somma complessiva di €. 1.998,78
(millenovecentonovantotto//78), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge,
o le diverse somme anche superiori ritenute di giustizia a seguito di istruttoria;
” vinte le spese di lite.
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
Deduceva:
-l'infondatezza della domanda di differenze relative ai permessi non goduti il regolamento aziendale adottato, prevede che: “Normalmente i permessi retribuiti devono essere esauriti entro il 31 Dicembre;
per espressa previsione aziendale, qualora ciò non avvenisse entro il suddetto termine, la scadenza dell'obbligo retributivo potrà essere differita entro il 31 dicembre del 10°(decimo) anno successivo”;
-l'inammissibilità della domanda di riconoscimento dell'AFAC quale elemento fisso della retribuzione in quanto il ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare gli istituti retributivi indiretti che, secondo la sua tesi, dovrebbero essere ricalcolati per effetto l'invocata natura retributiva dell'AFAC;
- l'infondatezza della ridetta domanda in quanto l'elemento di copertura, determinato solo a valle del rinnovo, ha natura risarcitoria e non retributiva, elemento dunque eccezionale ed antitetico a quello di normale retribuzione di cui all'art. 105 del C.C.N.L..
La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda relativa ai permessi è fondata.
La disciplina del CCNL applicato al caso di specie (per i dipendenti da Istituti e Imprese d
Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari del 08/04/2013) all'art. 84 statuisce che: “Fermo restando quanto previsto dai precedenti capi 2, 3 e 4:
A) per i lavoratori del ruolo tecnico-operativo:
- le cinque ex festività religiose e nazionali di cui alla Legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni e la festa del Santo Patrono sono trasformate in permessi annuali. Tali permessi non sono in alcun modo cumulabili con eventuali similari trattamenti concessi a livello locale e derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo delle ex festività;
- restano confermate sei giornate di permessi annuali retribuiti;
- resta confermata una ulteriore giornata di permesso annuale unicamente al personale cui si applica il sistema 5 1.
…. I permessi di cui ai punti A) e B) del presente articolo verranno goduti nel corso dell'anno mediante un utilizzo compatibile con le esigenze aziendali. I permessi di cui al presente articolo non comportano alcuna variazione della retribuzione.
In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario per assunzione, cessazione o assenza senza diritto alla retribuzione, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato (le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero), non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta - a carico del datore di lavoro - retribuzione secondo norme di legge o di Contratto.
I permessi di cui all'art. 76 ed alle lettere A) e B) del presente articolo eventualmente non goduti nell'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale in atto di cui all'art. 105, non oltre la retribuzione del mese di gennaio.”.
Parte convenuta, a sostegno della correttezza del proprio operato, ha richiamato il regolamento interno aziendale da essa adottato (e sottoscritto dalla controparte), che – all'art. 3, lett. e) – testualmente recita: “Normalmente i permessi retribuiti devono essere esauriti entro il 31
Dicembre; per espressa previsione aziendale, qualora ciò non avvenisse entro il suddetto termine, la scadenza dell'obbligo retributivo potrà essere differita entro il 31 dicembre del
10°(decimo) anni successivo”.
Orbene il regolamento aziendale dello 01.01.2015, con riferimento ai permessi annui, deroga in peius a quanto statuito a livello di contrattazione collettiva nazionale.
A tal proposito, si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc la pronuncia di questo stesso Ufficio, (Trib. Foggia-Sez. Lav. 30.3.2023, n.1128, est. Dott. I.Caputo) secondo cui, in linea con precedenti giurisprudenziali di segno conforme, resi in fattispecie analoghe e decisamente condivisibili (v. Trib. Lecce-Sez. Lav., 19.11.2020, n. 3127; Trib. Lecce-Sez. Lav.,
12.11.2019, n. 3892), “il tenore delle disposizioni induce a ritenere che la pattuizione individuale (contenuta nel regolarmente interno aziendale) sia meno vantaggiosa di quella contenuta nel CCNL, tenuto conto che il regolamento interno aziendale - parlando di differimento dell'obbligo contributivo – sembra tarato sulla predisposizione di un risparmio del datore di lavoro (si parla di differimento dell'obbligo retributivo e non di differimento del potere di fruizione dei permessi), laddove, peraltro, il potere di differimento rimane dai contorni assolutamente incerti;
al contrario, la monetizzazione dei permessi entro un termine certo costituisce un interesse e un sicuro vantaggio per il dipendente.
Non v'è dubbio, pertanto, che il regolamento aziendale (asseritamente integrativo del contratto individuale di lavoro) introduca una disciplina peggiorativa rispetto alla clausola collettiva
(pacificamente) applicabile al rapporto dedotto in causa tra le parti e debba, quindi, recedere in virtù di quanto statuito dall'art. 2077, comma 2, c.c., a mente del quale “Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”, secondo un meccanismo analogo a quello di cui agli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c..
3.4. Risolto, nei suesposti termini, il contrasto tra le fonti regolative del rapporto di lavoro ed attribuita prevalenza alla disciplina collettiva rispetto a quella – meno favorevole – racchiusa nel regolamento aziendale, il credito vantato dalla parte opposta s'appalesa senz'altro esigibile e, per altro verso, adeguatamente supportato dalla busta paga relativa alla mensilità di agosto
2022, le cui risultanze non hanno formato oggetto di contestazione, neppure generica, da parte della società opponente.
A mente dell'art. 2077 c.c. “I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”.
Il contratto collettivo nazionale richiamato da parte ricorrente, stabilendo il godimento dei permessi entro l'anno ed in mancanza il godimento della corrispondente indennità economica entro il mese di gennaio dell'anno successivo, prevede una disciplina che, a confronto con quella contenuta nel regolamento aziendale richiamato da parte resistente, è certamente più favorevole per il lavoratore ricorrente.
L'articolazione della domanda come pagamento della retribuzione non rende la stessa inammissibile poiché al di là della formulazione delle conclusioni è palese che il ricorrente ha inteso chiedere una prestazione economica esattamente correlata al mancato godimento dei permessi, donde la riformulazione della condanna in termini indennitari è ammissibile da parte del Giudice.
La domanda va, quindi, accolta e, per l'effetto, parte resistente va condannata al pagamento della somma dovuta a titolo di permessi retributivi annui, somma pacificamente pari ad €. 1.998,78 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, e con maggiorazione di interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
Quanto ai conteggi è bene precisare, che si è fatto riferimento a quelli elaborati da parte ricorrente ed allegati nel proprio fascicolo telematico, in quanto affatto contestati dalla controparte.
Parimenti deve trovare accoglimento il capo della domanda attorea concernente l'AFAC per le ragioni di seguito esposte.
Per la nozione di “retribuzione normale” occorre fare riferimento all'art. 105 del medesimo
CCNL che stabilisce che: "Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi: - paga base tabellare conglobata di cui al successivo art. 24; - eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 25".
Il successivo art. 106, sotto la rubrica "Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)", stabilisce che: "Il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente (...)".
Occorre pertanto verificare se l'AFAC rientra nel concetto di “vacanza contrattuale” o meno ai sensi della disciplina pattizia collettiva.
L'art. 109 del CCNL per dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari avente validità 1.2.2013–31.12.2015, tuttora non rinnovato e vigente, rubricato "Copertura economica" prevede che: "Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, e per garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi".
L'art. 142, con rubrica "Una tantum" prevede che "le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano nondimeno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile. In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1° febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali: (…) Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto (…)".
Poste tali disposizioni, secondo le domande di parte ricorrente, occorre verificare se l'emolumento di cui all'articolo 109 cit. rientri nella "retribuzione normale", ossia, detto in altri termini, la natura pienamente retributiva di tale voce, per la quale, viceversa, la parte convenuta ritiene che si debba richiamare una qualificazione solo di tipo indennitario.
Si richiama a tale proposito ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc Trib. Roma sez. lav., 15/12/2022,
(ud. 15/12/2022, dep. 15/12/2022), n.10660:
“Ora, è sufficiente leggere tale norma per rendersi conto come si tratti dell'istituto conosciuto come "indennità di vacanza contrattuale", essendo specificato che è corrisposta "al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo"
Peraltro, già la stessa previsione chiarisce la natura puramente retributiva di tale voce, già specificando che gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti "dai futuri incrementi retributivi". D'altronde, trattandosi di indennità di vacanza contrattuale, è corrisposta normalmente in previsione dei futuri aumenti di retribuzione, nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi.
Inoltre, l'incidenza di tale voce di cui all'articolo 109 nell'ambito della "retribuzione normale" di cui all'articolo 105 si evince in maniera chiara e letterale dagli articoli 106 e 142.
Infatti, da una parte, per il tenore dell'articolo 106 appare testuale che la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del "salario unico nazionale", a propria volta compreso nella "retribuzione normale" di cui all'articolo 105 (cfr. tali norme).
Dall'altra parte, l'articolo 142 che regola l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. 2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio
2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013) viene a precisare che tale "una tantum" non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Tale chiarificazione viene, infatti, a stabilire come tale "Una tantum" non sia da includersi nel
"salario unico" e nella "retribuzione normale" (che si pongono come base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo), proprio per il fatto che l'articolo 142 viene a esplicitare come non venga ad incidere su alcun istituto contrattuale.”
Cosicché, appare ben diversa nell'ambito del C.C.N.L. 2013/15 la considerazione dell'indennità di vacanza contrattuale prevista nell'articolo 109 in vista della scadenza dello stesso e di quella riferibile al precedente periodo (1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013) rispetto alla stipulazione del medesimo accordo collettivo, regolamentata nell'articolo 142.
Pertanto, non può essere accolta la difesa di parte convenuta per la quale l'indennità di vacanza contrattuale menzionata nell'articolo 106 sarebbe quella antecedente alla stipulazione del
C.C.N.L. 2013 in quanto quest'ultima è già regolamentata - in modo totalmente difforme con esclusione del suo inserimento nella retribuzione normale - dall'articolo 142.
Infatti, qualora si addivenisse alla proposta ermeneutica della convenuta, il contratto collettivo avrebbe regolato in modo opposto e contraddittorio l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipula del C.C.N.L. 2013 (1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013), nell'articolo 106, con una sua "inclusione" nella retribuzione normale e nell'articolo 142, con una sua "esclusione" dalla retribuzione normale, con la previsione della sua non incidenza sugli istituti.
Dunque, da tutto ciò consegue che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 106 è proprio quella disciplinata dall'articolo 109, ossia quella corrispondente al periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo e non certamente quella relativa alla scadenza del precedente C.C.N.L. e che ha portato al rinnovo con la stipulazione di quello del febbraio del 2013, già regolata dall'articolo 142.
L'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 109 deve, perciò, includersi nel salario unico di cui all'articolo 106 e, perciò, nella retribuzione normale di cui all'articolo 105 (che comprende tale salario unico).
Pertanto è palese che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 109 è stata considerata dalle parti nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale di lavoro e deve incidere in ogni istituto in cui sia richiamata quale base imponibile la "retribuzione normale di lavoro" (cfr. ad es., art. 34, 59, 81, 82).
In tal senso, è da rilevare che, diversamente da altri casi, le parti collettive non hanno rinviato alla futura contrattazione, in questa ipotesi, la definizione della natura di tale voce (cfr. Cass.
Sentenza n. 14595 del 2014) e della possibile incidenza sui singoli istituti, ma l'hanno già disciplinata nello stesso C.C.N.L. in esame, nel senso appena esposto.
Per le considerazioni che precedono risulta accertata la natura di retribuzione normale di lavoro con riferimento all'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 109 del C.C.N.L. Vigilanza Privata 2013/15, con diritto del ricorrente alle relative incidenze sui permessi.
Invero non rileva ai fini dell'esclusione della ricondicibilità dell'AFAC alle voci variabili l'asserita natura “temporanea” della prestazione.
Infatti il concetto di temporaneità non esclude che la voce sia da inserire negli elementi fissi.
Secondo la stessa difesa della società la differenza di disciplina tra la vacanza contrattuale e l'AFAC consiste proprio nella temporaneità che connoterebbe solo quest'ultima voce: “Si tratta, dunque, di un'anticipazione provvisoria e contingente prevista in favore dei lavoratori, suscettibile di una diversa regolamentazione contrattuale ad opera delle parti sociali in sede di rinnovo contrattuale.”.
Non considera la difesa datoriale che anche la vacanza contrattuale vera e proprio (ex art. 145
CCNL 2005-2008): l'art. 145 cit., nel riferirsi all'indennità di vacanza contrattuale, la qualifica espressamente come "elemento provvisorio".
Secondo Cass. sez. lav., 15/12/2022, (ud. 15/12/2022, dep. 15/12/2022), n.10660: “Inoltre ha previsto espressamente che le parti contrattuali in sede di accordo di rinnovo del c.c.n.l. avrebbero definito tempi e modalità di cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata;
ciò che accentua il carattere provvisorio di tale indennità, suscettibile di successiva regolamentazione definitiva in sede di rinnovo contrattuale.
Anche l'accordo interconfederale del 1993 faceva riferimento ad un "elemento provvisorio della retribuzione" destinato a tutelare i lavoratori nei confronti delle dinamiche inflazionistiche nelle more del rinnovo del contratto.
…. In sostanza si tratta di un mero anticipo, suscettibile di una definitiva disciplina al momento del rinnovo contrattuale.
In proposito questa Corte (Cass., sez. lav., 15 aprile 2014. n. 8803 ha affermato che "l'indennità di vacanza costituisce quindi un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti.".”
La stessa sentenza spiega espressamente che: “Mette conto osservare che anche nel lavoro pubblico contrattualizzato - che parimenti prevede un'attribuzione patrimoniale analoga - il
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47bis - nel disporre che in caso di mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, una "copertura economica" che costituisce appunto nel pubblico impiego contrattualizzato l'indennità di vacanza contrattuale - definisce la stessa come "anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale". Vi è quindi parimenti un'espressa qualificazione dell'attribuzione patrimoniale come erogata a titolo di "anticipazione" rispetto alla nuova regolamentazione contrattuale del trattamento economico.”.
Pertanto entrambi gli istituti valutati, vacanza contrattuale e “copertura economica” così come rubricata la norma pattizia che dispone l'AFAC condividono la natura di temporaneità.
Sulla scorta di tali premesse deve concludersi che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 debba includersi nel salario unico di cui all'art. 106 e, perciò, nella retribuzione normale di cui all'art. 105, che tale salario unico comprende, sicché è palese che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 è stata considerata dalla parti nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale di lavoro e deve incidere in ogni istituto in cui sia richiamata quale base imponibile la retribuzione normale di lavoro;
diversamente da altri casi, infatti, le parti collettive non hanno rinviato alla futura contrattazione, in questa ipotesi, la definizione della natura di tale voce (Cass. sent. n. 14595 del 2014) e della possibile incidenza sui singoli istituti, ma l'hanno già disciplinata nello stesso CCNL nel senso appena esposto.
Ne discende l'accoglimento di tale capo della domanda, con l'accertamento della natura di retribuzione normale di lavoro (retribuzione di fatto conglobata mensile) della indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 del CCNL Vigilanza Privata, con diritto del ricorrente a vederla ripristinata in tal senso in busta paga e alla corresponsione dell'incidenza della medesima sui singoli istituti dalla data di assunzione.
A tal fine si condividono i conteggi allegati al ricorso, in quanto affatto contestati dalla controparte.
Per completezza poi è appena il caso di sottolineare che contrariamente a quanto dedotto dalla parte resistente, il ricorrente ha specificatemene indicato gli istituti retributivi indiretti che, dovrebbero essere ricalcolati per effetto l'invocata natura retributiva dell'AFAC (festività (art. 89
CCNL), straordinario, festivo e domenicale e relative maggiorazioni (art. 116), indennità di malattia (art. 124), mensilità aggiuntive (art. 117), banca ore (art. 81 e 82) , ferie (art. 86 e 87) e
TFR (art. 141).
Non è quindi condivisibile l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società resistente.
La parte resistente va, quindi condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma dovuta per i titoli di cui innanzi pari ad €. 1.998,78 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali,
e con maggiorazione di interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
Il principio della soccombenza regola le spese di lite.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate .
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3416 /2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-accoglie la domanda e per l'effetto condanna la resistente al pagamento della complessiva somma di euro 3.563,78, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per i titoli di cui in parte motiva;
.condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.313,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e
CPA.
Foggia, 6.2.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti