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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/07/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 927/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( ), in
[...] P.IVA_1
persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catania;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dagli avvocati Daniele Dalfinoe Sergio Scibetta;
Appellato
OGGETTO: pubblico impiego - progressione economica orizzontale e differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in data 15.5.2020, , premesso di Controparte_1
essere dipendente dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea con qualifica di funzionario direttivo ed inquadramento nella categoria D3, immesso in ruolo in data 1 agosto 1996 con decreto n. 3057 del 25.06.1996, conveniva in giudizio il suddetto Assessorato lamentando che l'Amministrazione avesse riconosciuto sin dal 2001 ad altri dipendenti assunti con la medesima procedura selettiva – 19° e 20° corso CIFDA –
l'inquadramento nella posizione economica superiore – pari nel 2001 alla categoria
D3 – mentre lo stesso rimaneva inquadrato nella categoria economica inferiore di due livelli, erroneamente retrodatando la decorrenza dell'anzianità di servizio ai fini giuridici alla data della immissione in ruolo, anziché alla data della decorrenza giuridica dall'assunzione in data 28.12.1995. Chiedeva pertanto il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella categoria D5 dall'anno 2009 e la condanna dell resistente al pagamento delle differenze retributive maturate e non Parte_1
corrisposte dall'anno 2013 fino all'effettivo soddisfo, quantificate nella misura di €
26.000,00 o, comunque, nella somma, maggiore o minore, determinata in giudizio all'esito di C.T.U., oltre alle ulteriori differenze retributive maturate fino alla sentenza, ed interessi legali di mora ex art. 1284 co. 4 c.c. sino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio la Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca, che nel merito resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 2962/2022 del 14.9.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo il ricorso proposto dal , dichiarava il _1
diritto del ricorrente all'inquadramento nella qualifica D5 a decorrere dall'anno
2009 e, correlativamente, il diritto alla corresponsione delle somme per differenze retributive maturate e non corrisposte dal 12.4.2013; per l'effetto, condannava l'Amministrazione resistente al pagamento della somma di € 26.000,00, oltre alla
2 maggior somma tra interessi e rivalutazione come per legge;
condannava altresì
l'Amministrazione resistente alla refusione delle spese processuali.
In particolare, il Tribunale, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Assessorato, in quanto articolazione della Regione e parte datoriale, nel merito osservava che, in applicazione del principio di sinallagmaticità, secondo il quale la retribuzione, ai sensi dell'art. 36 Cost., è collegata alla prestazione di lavoro effettiva, la decorrenza dell'anzianità economica dipende dall'effettivo svolgimento del servizio, essendo consentita la retrodatazione esclusivamente ai fini della decorrenza dell'anzianità di servizio a fini giuridici. Indi, premesso che oggetto del giudizio era il riconoscimento del diritto alla progressione economica legata all'anzianità di servizio a far data dalla decorrenza giuridica dell'assunzione al 28/12/1995, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate – progressione negata nel caso di specie per effetto della mancata retrodatazione della instaurazione del rapporto di lavoro e degli effetti giuridici correlati -, ritenendo incontestato che, laddove il rapporto di lavoro del ricorrente fosse stato correttamente retrodatato (oppure qualora il ricorrente fosse stato ab initio assunto in ruolo senza l'iniziale esclusione dalla procedura selettiva poi dichiarata illegittima) il avrebbe goduto della _1
progressione economica degli altri colleghi di pari immissione in ruolo e, dunque, del richiesto inquadramento nella qualifica D5 a decorrere dal 2009, riconosceva l'anzianità di servizio a far data dalla decorrenza giuridica dell'assunzione, nonché il diritto del ricorrente alla richiesta progressione economica. Disattesa quindi l'eccezione di prescrizione formulata dall'Amministrazione in relazione ai crediti maturati prima del quinquennio antecedente la data di proposizione del ricorso – essendo documentata l'interruzione del termine prescrizionale in data 12 aprile 2018 - condannava l'Amministrazione, in difetto di contestazione specifica sui conteggi dettagliatamente formulati in ricorso, al pagamento di € 26.000,00 a titolo di differenze retributive maturate e non corrisposte dal 12 aprile 2013 fino al soddisfo, oltre alla maggiore somma tra interessi e rivalutazione come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite.
3 Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l'Assessorato regionale, con atto depositato in data 17/10/2022.
Resisteva al gravame l'appellato.
La causa è stata posta in decisione in data 19 giugno 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico e articolato motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, premesso che pacificamente il PR ha svolto servizio effettivo presso l'Amministrazione solo a partire dal 2/8/1996, data di sottoscrizione del contratto, ha riconosciuto al predetto la retrodatazione della decorrenza economica al 28.12.1995, con conseguente diritto alla progressione economica fino alla categoria D5 e al pagamento delle relative differenze retributive dal 2013, in violazione dell'art. 13 del D.P.Reg. n. 10/2001 e della normativa contrattuale.
Sul punto, deduce che la disciplina regionale applicabile - artt. 84 e 85 del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui alla legge regionale 15/5/2000 n. 10 e art. 13 del D.P.Reg. n. 10/2001
– recante “ordinamento professionale del personale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale n. 10/2000” – prevede il collocamento del personale inquadrato con almeno dieci anni di effettivo servizio nelle categorie D1 e
D2 nella superiore categoria D4, nonché nella categoria D3 del personale appartenente alle medesime categorie D1 e D2 con almeno cinque anni di effettivo servizio.
Osserva che il contratto collettivo recepito a livello regionale ai fini della progressione richiede periodi di servizio effettivo alle dipendenze dell'Amministrazione come indice presuntivo di una esperienza professionale realmente acquisita dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni proprie della qualifica.
Rileva quindi che nel caso di specie tale requisito non risulta soddisfatto, poiché il
PR alla data del 2/7/2001 – data di chiusura del bando - non aveva maturato,
4 ai fini della chiesta progressione economica, la necessaria anzianità di servizio effettiva nella precedente posizione reddituale a decorrere dalla data del 2/8/1996, di effettivo inizio del rapporto di lavoro.
2. L'appello è fondato.
In diritto si osserva che l'art. 84 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 L.R.
15/5/2000 n. 10, quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, in tema di “sviluppi economici all'interno delle categorie”, dispone: “
1. Alla maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale, deve corrispondere, all'interno delle singole categorie, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza e nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 165 del 30.3.2001. 2. Pertanto, ai sensi del comma 1, nel periodo di permanenza del dipendente nella posizione di accesso della categoria lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento economico iniziale, delle successive posizioni economiche individuate nell'allegato “b” ed i cui valori economici annui sono stabiliti nell'allegato “k””.
L'art. 85 del CCRL, in tema di “procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno della categoria”, dispone:
“
1. Lo sviluppo economico di cui all'art. 84, comma 2, è effettuato secondo i criteri
e le procedure di cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione collettiva regionale integrativa di cui all'art. 3 comma 3, sulla base di appositi indicatori ponderati in relazione al diverso livello di professionalità richiesto in ciascuna categoria e dai risultati della valutazione periodica delle attività svolte dai dipendenti interessati.
2. Ai passaggi di posizione economica che avvengono con decorrenza dal
1° gennaio di ogni anno concorrono tutti i lavoratori, ivi compresi quelli che rivestono la posizione organizzativa, con esclusione dei lavoratori inquadrati nei profili evoluti di cui all'art. 30. 3. Il numero dei dipendenti che acquisisce la posizione economica è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili.
4. I passaggi alle posizioni
5 economiche successive a quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di valutazione che prendono in considerazione: a) esperienza professionale maturata;
b) titoli di studio e culturali, pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati;
c) percorsi formativi con esame finale qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all'attività lavorativa affidata, se garantiti dalla
Amministrazione per la totalità dei dipendenti interessati alla selezione. Ove
l'Amministrazione non attui i predetti corsi il presente criterio non può essere utilizzato.
5. I criteri selettivi di cui al comma 4 – integrabili nella contrattazione collettiva regionale integrativa di cui all'art. 3, comma 3 – saranno valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello e saranno tra loro combinati e ponderati in modo da garantire una effettiva selettività dei criteri di scelta dei candidati cui riconoscere lo sviluppo economico.
6. La contrattazione collettiva regionale integrativa individuerà, altresì, i criteri per regolare i casi in cui vi sia parità di punteggio tra gli aspiranti nella relativa graduatoria per l'attribuzione delle posizioni”.
Nello specifico, l'Ordinamento professionale del personale della di Parte_1
cui al D.P.R.S. 22.6.2001 n. 10, di recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 L.R. 15.1.2000 n. 10 con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000/2001, che ha previsto (v. artt. 1 e 4) un sistema di classificazione del personale articolato in quattro categorie (A, B, C, D), nonché, in sede di prima applicazione (v. art. 13), il ricollocamento del personale nelle nuove posizioni professionali, nell'ambito delle categorie D (funzionario e funzionario direttivo), in relazione ai titoli di studio e all'anzianità di servizio posseduti, all'art. 13, recante “Norme transitorie”, dispone:
“In sede di prima applicazione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, già inquadrato nelle nuove categorie ai sensi dell'accordo del
28 febbraio 2001, viene ricollocato nelle nuove posizioni in relazione ai titoli posseduti come di seguito specificato per singole categorie con decorrenza 1 dicembre 2001.
6 Le anzianità di servizio dovranno essere possedute alla data di pubblicazione del presente accordo.
In sede di verifica da effettuarsi entro il mese di ottobre 2001 le eventuali economie della quota fissata dall'accordo del 28 febbraio 2001, a seguito di contrattazione regionale con le organizzazioni sindacali, saranno utilizzate per ulteriori progressioni.
Categoria D.
Il personale appartenente alle categorie D1 e D2, giusta accordo del 28 febbraio
2001 con almeno 10 anni di effettivo servizio in possesso del diploma di secondo grado viene collocato in categoria D4, con verifica delle attitudini tecnico professionali a seguito di corso di formazione;
in D3 con le medesime modalità, il personale con almeno 5 anni di effettivo servizio in possesso del diploma di secondo grado.
Il personale che in virtù dell'accordo del 28 febbraio 2001 era collocato nelle posizioni C5 e C6 passa alla posizione D1 con le medesime modalità di verifica delle attitudini tecnico professionali”.
Ciò premesso in ordine alla disciplina applicabile, nel caso in esame si osserva che il ricorrente, immesso in ruolo in data 1.8.1996 con qualifica di Assistente tecnico del ruolo per l'Assistenza tecnica e la Divulgazione Agricola di cui alla tabella allegata alla L.R. 16/95, giusta decreto n. 3057 del 24/06/1996, e con decorrenza giuridica
28/12/1995 – a seguito di annullamento da parte del TAR Catania dell'atto (nota n. 273 del 14 marzo 1994) che ne aveva disposto l'esclusione dal concorso – lamenta di essere rimasto inquadrato nel 2001 nella posizione economica D1 mentre gli altri dipendenti del medesimo corso 19° e 20° CIFDA venivano inquadrati nella superiore posizione economica D3, e di essere rimasto sempre inquadrato in una categoria inferiore di due livelli rispetto ai colleghi assunti con la stessa procedura selettiva. Chiede pertanto il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella categoria D5 dall'anno 2009, ritenendo erronea la mancata retrodatazione della decorrenza dell'anzianità di servizio al 28.12.1995, in corrispondenza con la decorrenza giuridica dell'assunzione.
Il diniego da parte dell'Amministrazione del superiore inquadramento richiesto è dovuto alla minore anzianità di servizio effettiva posseduta dal ricorrente rispetto a
7 quella necessaria ai fini dell'attribuzione della qualifica rivendicata, non avendo il
PR maturato, alla data del 02/07/2001, cosi come previsto dall'art. 13 del
D.P.Reg. n.10/2001, la richiesta anzianità di servizio di cinque anni, tenuto conto del servizio effettivamente prestato nella qualifica posseduta antecedentemente alla operata riclassificazione.
Orbene, la Suprema Corte, in merito alla interpretazione dell'art. 13 D.P.R.S.
10/2001, relativo all'ordinamento del personale regionale con qualifica non dirigenziale della , con sentenza della Sez. Lav. 22/06/2016 n.12900 - Parte_1
che si riporta integralmente per la parte d'interesse agli effetti di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c. - così si è pronunciata:
“... l'art. 13 in questione prevede che "il personale appartenente alle categorie D1
e D2 giusta accordo 28 febbraio 2001 con almeno 10 anni di effettivo servizio in possesso del diploma di secondo grado viene collocato in categoria D4, con verifica delle attitudini tecnico professionali a seguito di corso di formazione".
La Corte territoriale ritiene evidente, "dal chiaro tenore letterale delle disposizioni in esame, che il servizio prestato nel corso di 10 anni al fine di accedere alla categoria superiore deve essere stato effettivo e, al di là dell'interpretazione letterale, soccorre anche l'interpretazione logica che risponde all'esigenza di assicurare l'inquadramento superiore a chi effettivamente abbia maturato negli anni la capacità professionale e
l'attitudine necessaria per accedere al superiore inquadramento, tanto che la stessa normativa contrattuale prevede la verifica del raggiungimento di tali attitudini e professionalità attraverso l'apposito corso di formazione". Conseguentemente, la
Corte ritiene che solamente l'inquadramento economico di ciascun lavoratore consenta di individuare - in considerazione del vincolo di sinallagmaticità sussistente tra adempimento della prestazione lavorativa ed obbligazione retributiva - l'inizio dello svolgimento in concreto delle mansioni, rappresentando, invece,
l'inquadramento giuridico una mera fictio iuris.
Il giudice di merito aggiunge, inoltre, che "Le censure sollevate dagli appellanti relativamente alla violazione del principio del favor lavoratoris e di quello inerente la
8 salvaguardia dei diritti quesiti appaiono destituite di fondamento, innanzitutto perché il decreto legislativo n. 165 del 2001 ha delegificato la materia del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato sì che la contrattazione collettiva può diversamente regolare, rispetto alla legge, i rapporti tra le parti anche in peius per il lavoratore e perchè, in definitiva, non può il diritto in questione essere considerato un diritto acquisito proprio sulla scorta dell'interpretazione fornita della citata disposizione contrattuale".
Tale assunto si basa su una condivisibile ricostruzione della portata e della ratio della clausola collettiva di riferimento nonché della relativa giurisprudenza di questa
Corte in ordine ai principi del favor lavoratoris e della parità di trattamento nell'ambito del pubblico impiego privatizzato.
In particolare la Corte territoriale ha interpretato l'accordo sindacale nel rispetto del criterio letterale e di quello logico - sistematico, ritenendo che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, non sussistendo residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti.
Deve osservarsi, poi, come la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, sia costante nell'affermare che, in materia di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dall'art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete (cfr. ex plurimis, Cass., SU, n. 10454/2008; n. 16038/2010; Cass., nn.
9 16676/2008; 5726/2009; 19007/2010; 5139/2011; 5504/2011; 9313/2011;
11149/2011; 22437/2011; 4971/2012; 10105/2013; 1037/2014).
Nella fattispecie all'esame, la normativa contrattuale, operando la contestata differenziazione di categorie e posizioni economiche, non irragionevolmente ha tenuto conto di obiettive e determinate circostanze personali (il possesso o meno del diploma di secondo grado) e di una pregressa esperienza professionale (lo svolgimento in concreto di mansioni di assistente amministrativo per un congruo lasso di tempo).
Il favor lavoratoris, che costituisce un principio generale dell'ordinamento ed ispira
i principi della Costituzione in tema di rapporti economici, è principio inteso ad equilibrare l'aspetto contenutistico del rapporto di lavoro, in modo che l'esteriorità della forma contrattuale, quale convenzione paritaria fra le parti sovrapponentesi alla realtà economica, non faccia prevalere la condizione del contraente più forte (datore di lavoro), consentendo così la legalizzazione giuridica di un assetto commutativo iniquo.
Invero, il diritto del lavoro nasce proprio per proteggere il lavoratore subordinato contro la sua stessa libertà negoziale e tale finalità di protezione spiega la tradizionale inderogabilità in peius che consente ai contraenti pattuizioni migliorative del trattamento minimo legale o collettivo, secondo il principio del favor per il lavoratore, cioè della prevalenza della fonte a lui più favorevole, sia essa la legge, il contratto collettivo o il contratto individuale, a prescindere da qualsiasi gerarchia. Nel caso di specie, il sistema di classificazione del personale (di cui all'accordo sindacale del gennaio 2001, trasfuso nel d.p.r.s. n. 10 del 2001) è stato elaborato in sede sindacale, ove il confronto tra le parti sociali garantisce la miglior protezione degli interessi dei lavoratori e la composizione con le esigenze datoriali, e non sussiste alcuna concorrenza di fonti che consenta di ricorrere al principio del favor invocato dai lavoratori.
Questa Corte ha, inoltre, ripetutamente affermato che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica
10 contrattuale, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai fini dell'annullamento di quest'ultima (cfr., ex plurimis, fra le più recenti, Cass. nn.
4851/2009, 22102/2009, 10554/2010, 17717/2011, 6641/2012, 19357/2013)”.
Il principio espresso dalla pronuncia citata, che riflette il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (così anche Cass. Sez. L. Sez. L, sent. n. 1037 del 20/01/2014; conf. Cass. Sez. L. ord. n. 19043 del 31.7.2017), comporta altresì che
“le scelte della contrattazione collettiva sull'inquadramento del personale, e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree, sono sottratte al sindacato giurisdizionale, dovendosi escludere che il principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 costituisca parametro di giudizio sulle eventuali differenziazioni operate in tale sede” (Cass. Sez. L. sent. n. 1241 del 25.1.2016).
L'interpretazione della disciplina in tema di riclassificazione del personale regionale condivisa dal Collegio si rivela altresì coerente con le disposizioni della contrattazione collettiva di settore, che all'art. 84, ai fini degli sviluppi economici all'interno delle categorie, prevede che “alla maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale, deve corrispondere, all'interno delle singole categorie, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza”, e che all'art. 85 co. 4 dispone altresì che
“i passaggi alle posizioni economiche successive a quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di valutazione che prendono in considerazione: a) esperienza professionale maturata ...”.
Alla luce del complesso delle disposizioni richiamate, che, con criterio non irragionevole, ai fini dell'inquadramento economico del dipendente valorizza l'inizio dello svolgimento in concreto delle mansioni e, quindi, l'anzianità di servizio effettiva
- in considerazione del vincolo di sinallagmaticità sussistente tra adempimento della prestazione lavorativa ed obbligazione retributiva - il requisito dell' “effettivo servizio” richiesto in base all'art. 13 cit. per il passaggio del personale appartenente
11 alle categorie D1 e D2 alle superiori categorie D3 e D4 non può che coincidere con l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nella precedente categoria professionale a decorrere dalla data di assunzione. Non rilevano invece ai fini della chiesta riclassificazione titoli ulteriori - quali la frequenza di corsi professionali o il conseguimento di ulteriori titoli culturali - né l'attribuzione al singolo dipendente di ruoli di responsabilità nel corso del rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale, non essendo questi contemplati dalla fonte collettiva come requisiti alternativi equipollenti all'effettivo servizio svolto.
Né conduce a diverse conclusioni il pregiudizio patito dal a causa del _1
dedotto ritardo nell'assunzione per fatto dell'Amministrazione e del conseguente inferiore trattamento economico ricevuto rispetto ai colleghi di pari corso assunti in data 1.7.1996 (i quali per questo solo fatto alla data di pubblicazione del DPRS 10/2001 sulla GURS il 2.7.2001, sì come previsto dall'art. 13 cit., al comma 2, avevano maturato l'anzianità di servizio richiesta), essendo stata proposta domanda di riconoscimento del diritto ad ottenere il superiore inquadramento richiesto e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra la retribuzione propria della categoria di appartenenza e quella della categoria ambita, e non – come peraltro chiarito dallo stesso appellato nella memoria di costituzione in appello - domanda di risarcimento del danno.
Per questi motivi
l'appello proposto dall
[...]
merita accoglimento;
Parte_2
per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta da
[...]
deve essere rigettata. _1
Ex art. 91 c.p.c., alla stregua del principio secondo il quale, in caso di riforma della sentenza impugnata, il giudice dell'appello è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali alla stregua dell'esito complessivo della lite (da ultimo v. sez. III, 13/06/2024, n.16526), l'appellato va condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi come in dispositivo
12 secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 – per il primo grado con la riduzione prevista dall'art. 152 bis disp.att.c.p.c. - ed in base al valore della causa.
P.Q.M.
la Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da _1
;
[...]
condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il giudizio di primo grado in € 3703,20 e per il presente grado di giudizio in € 4996,00, oltre rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di appello Sezione
Lavoro all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 927/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( ), in
[...] P.IVA_1
persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catania;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dagli avvocati Daniele Dalfinoe Sergio Scibetta;
Appellato
OGGETTO: pubblico impiego - progressione economica orizzontale e differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in data 15.5.2020, , premesso di Controparte_1
essere dipendente dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea con qualifica di funzionario direttivo ed inquadramento nella categoria D3, immesso in ruolo in data 1 agosto 1996 con decreto n. 3057 del 25.06.1996, conveniva in giudizio il suddetto Assessorato lamentando che l'Amministrazione avesse riconosciuto sin dal 2001 ad altri dipendenti assunti con la medesima procedura selettiva – 19° e 20° corso CIFDA –
l'inquadramento nella posizione economica superiore – pari nel 2001 alla categoria
D3 – mentre lo stesso rimaneva inquadrato nella categoria economica inferiore di due livelli, erroneamente retrodatando la decorrenza dell'anzianità di servizio ai fini giuridici alla data della immissione in ruolo, anziché alla data della decorrenza giuridica dall'assunzione in data 28.12.1995. Chiedeva pertanto il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella categoria D5 dall'anno 2009 e la condanna dell resistente al pagamento delle differenze retributive maturate e non Parte_1
corrisposte dall'anno 2013 fino all'effettivo soddisfo, quantificate nella misura di €
26.000,00 o, comunque, nella somma, maggiore o minore, determinata in giudizio all'esito di C.T.U., oltre alle ulteriori differenze retributive maturate fino alla sentenza, ed interessi legali di mora ex art. 1284 co. 4 c.c. sino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio la Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca, che nel merito resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 2962/2022 del 14.9.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo il ricorso proposto dal , dichiarava il _1
diritto del ricorrente all'inquadramento nella qualifica D5 a decorrere dall'anno
2009 e, correlativamente, il diritto alla corresponsione delle somme per differenze retributive maturate e non corrisposte dal 12.4.2013; per l'effetto, condannava l'Amministrazione resistente al pagamento della somma di € 26.000,00, oltre alla
2 maggior somma tra interessi e rivalutazione come per legge;
condannava altresì
l'Amministrazione resistente alla refusione delle spese processuali.
In particolare, il Tribunale, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Assessorato, in quanto articolazione della Regione e parte datoriale, nel merito osservava che, in applicazione del principio di sinallagmaticità, secondo il quale la retribuzione, ai sensi dell'art. 36 Cost., è collegata alla prestazione di lavoro effettiva, la decorrenza dell'anzianità economica dipende dall'effettivo svolgimento del servizio, essendo consentita la retrodatazione esclusivamente ai fini della decorrenza dell'anzianità di servizio a fini giuridici. Indi, premesso che oggetto del giudizio era il riconoscimento del diritto alla progressione economica legata all'anzianità di servizio a far data dalla decorrenza giuridica dell'assunzione al 28/12/1995, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate – progressione negata nel caso di specie per effetto della mancata retrodatazione della instaurazione del rapporto di lavoro e degli effetti giuridici correlati -, ritenendo incontestato che, laddove il rapporto di lavoro del ricorrente fosse stato correttamente retrodatato (oppure qualora il ricorrente fosse stato ab initio assunto in ruolo senza l'iniziale esclusione dalla procedura selettiva poi dichiarata illegittima) il avrebbe goduto della _1
progressione economica degli altri colleghi di pari immissione in ruolo e, dunque, del richiesto inquadramento nella qualifica D5 a decorrere dal 2009, riconosceva l'anzianità di servizio a far data dalla decorrenza giuridica dell'assunzione, nonché il diritto del ricorrente alla richiesta progressione economica. Disattesa quindi l'eccezione di prescrizione formulata dall'Amministrazione in relazione ai crediti maturati prima del quinquennio antecedente la data di proposizione del ricorso – essendo documentata l'interruzione del termine prescrizionale in data 12 aprile 2018 - condannava l'Amministrazione, in difetto di contestazione specifica sui conteggi dettagliatamente formulati in ricorso, al pagamento di € 26.000,00 a titolo di differenze retributive maturate e non corrisposte dal 12 aprile 2013 fino al soddisfo, oltre alla maggiore somma tra interessi e rivalutazione come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite.
3 Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l'Assessorato regionale, con atto depositato in data 17/10/2022.
Resisteva al gravame l'appellato.
La causa è stata posta in decisione in data 19 giugno 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico e articolato motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, premesso che pacificamente il PR ha svolto servizio effettivo presso l'Amministrazione solo a partire dal 2/8/1996, data di sottoscrizione del contratto, ha riconosciuto al predetto la retrodatazione della decorrenza economica al 28.12.1995, con conseguente diritto alla progressione economica fino alla categoria D5 e al pagamento delle relative differenze retributive dal 2013, in violazione dell'art. 13 del D.P.Reg. n. 10/2001 e della normativa contrattuale.
Sul punto, deduce che la disciplina regionale applicabile - artt. 84 e 85 del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui alla legge regionale 15/5/2000 n. 10 e art. 13 del D.P.Reg. n. 10/2001
– recante “ordinamento professionale del personale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale n. 10/2000” – prevede il collocamento del personale inquadrato con almeno dieci anni di effettivo servizio nelle categorie D1 e
D2 nella superiore categoria D4, nonché nella categoria D3 del personale appartenente alle medesime categorie D1 e D2 con almeno cinque anni di effettivo servizio.
Osserva che il contratto collettivo recepito a livello regionale ai fini della progressione richiede periodi di servizio effettivo alle dipendenze dell'Amministrazione come indice presuntivo di una esperienza professionale realmente acquisita dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni proprie della qualifica.
Rileva quindi che nel caso di specie tale requisito non risulta soddisfatto, poiché il
PR alla data del 2/7/2001 – data di chiusura del bando - non aveva maturato,
4 ai fini della chiesta progressione economica, la necessaria anzianità di servizio effettiva nella precedente posizione reddituale a decorrere dalla data del 2/8/1996, di effettivo inizio del rapporto di lavoro.
2. L'appello è fondato.
In diritto si osserva che l'art. 84 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 L.R.
15/5/2000 n. 10, quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, in tema di “sviluppi economici all'interno delle categorie”, dispone: “
1. Alla maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale, deve corrispondere, all'interno delle singole categorie, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza e nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 165 del 30.3.2001. 2. Pertanto, ai sensi del comma 1, nel periodo di permanenza del dipendente nella posizione di accesso della categoria lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento economico iniziale, delle successive posizioni economiche individuate nell'allegato “b” ed i cui valori economici annui sono stabiliti nell'allegato “k””.
L'art. 85 del CCRL, in tema di “procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno della categoria”, dispone:
“
1. Lo sviluppo economico di cui all'art. 84, comma 2, è effettuato secondo i criteri
e le procedure di cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione collettiva regionale integrativa di cui all'art. 3 comma 3, sulla base di appositi indicatori ponderati in relazione al diverso livello di professionalità richiesto in ciascuna categoria e dai risultati della valutazione periodica delle attività svolte dai dipendenti interessati.
2. Ai passaggi di posizione economica che avvengono con decorrenza dal
1° gennaio di ogni anno concorrono tutti i lavoratori, ivi compresi quelli che rivestono la posizione organizzativa, con esclusione dei lavoratori inquadrati nei profili evoluti di cui all'art. 30. 3. Il numero dei dipendenti che acquisisce la posizione economica è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili.
4. I passaggi alle posizioni
5 economiche successive a quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di valutazione che prendono in considerazione: a) esperienza professionale maturata;
b) titoli di studio e culturali, pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati;
c) percorsi formativi con esame finale qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all'attività lavorativa affidata, se garantiti dalla
Amministrazione per la totalità dei dipendenti interessati alla selezione. Ove
l'Amministrazione non attui i predetti corsi il presente criterio non può essere utilizzato.
5. I criteri selettivi di cui al comma 4 – integrabili nella contrattazione collettiva regionale integrativa di cui all'art. 3, comma 3 – saranno valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello e saranno tra loro combinati e ponderati in modo da garantire una effettiva selettività dei criteri di scelta dei candidati cui riconoscere lo sviluppo economico.
6. La contrattazione collettiva regionale integrativa individuerà, altresì, i criteri per regolare i casi in cui vi sia parità di punteggio tra gli aspiranti nella relativa graduatoria per l'attribuzione delle posizioni”.
Nello specifico, l'Ordinamento professionale del personale della di Parte_1
cui al D.P.R.S. 22.6.2001 n. 10, di recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 L.R. 15.1.2000 n. 10 con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000/2001, che ha previsto (v. artt. 1 e 4) un sistema di classificazione del personale articolato in quattro categorie (A, B, C, D), nonché, in sede di prima applicazione (v. art. 13), il ricollocamento del personale nelle nuove posizioni professionali, nell'ambito delle categorie D (funzionario e funzionario direttivo), in relazione ai titoli di studio e all'anzianità di servizio posseduti, all'art. 13, recante “Norme transitorie”, dispone:
“In sede di prima applicazione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, già inquadrato nelle nuove categorie ai sensi dell'accordo del
28 febbraio 2001, viene ricollocato nelle nuove posizioni in relazione ai titoli posseduti come di seguito specificato per singole categorie con decorrenza 1 dicembre 2001.
6 Le anzianità di servizio dovranno essere possedute alla data di pubblicazione del presente accordo.
In sede di verifica da effettuarsi entro il mese di ottobre 2001 le eventuali economie della quota fissata dall'accordo del 28 febbraio 2001, a seguito di contrattazione regionale con le organizzazioni sindacali, saranno utilizzate per ulteriori progressioni.
Categoria D.
Il personale appartenente alle categorie D1 e D2, giusta accordo del 28 febbraio
2001 con almeno 10 anni di effettivo servizio in possesso del diploma di secondo grado viene collocato in categoria D4, con verifica delle attitudini tecnico professionali a seguito di corso di formazione;
in D3 con le medesime modalità, il personale con almeno 5 anni di effettivo servizio in possesso del diploma di secondo grado.
Il personale che in virtù dell'accordo del 28 febbraio 2001 era collocato nelle posizioni C5 e C6 passa alla posizione D1 con le medesime modalità di verifica delle attitudini tecnico professionali”.
Ciò premesso in ordine alla disciplina applicabile, nel caso in esame si osserva che il ricorrente, immesso in ruolo in data 1.8.1996 con qualifica di Assistente tecnico del ruolo per l'Assistenza tecnica e la Divulgazione Agricola di cui alla tabella allegata alla L.R. 16/95, giusta decreto n. 3057 del 24/06/1996, e con decorrenza giuridica
28/12/1995 – a seguito di annullamento da parte del TAR Catania dell'atto (nota n. 273 del 14 marzo 1994) che ne aveva disposto l'esclusione dal concorso – lamenta di essere rimasto inquadrato nel 2001 nella posizione economica D1 mentre gli altri dipendenti del medesimo corso 19° e 20° CIFDA venivano inquadrati nella superiore posizione economica D3, e di essere rimasto sempre inquadrato in una categoria inferiore di due livelli rispetto ai colleghi assunti con la stessa procedura selettiva. Chiede pertanto il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella categoria D5 dall'anno 2009, ritenendo erronea la mancata retrodatazione della decorrenza dell'anzianità di servizio al 28.12.1995, in corrispondenza con la decorrenza giuridica dell'assunzione.
Il diniego da parte dell'Amministrazione del superiore inquadramento richiesto è dovuto alla minore anzianità di servizio effettiva posseduta dal ricorrente rispetto a
7 quella necessaria ai fini dell'attribuzione della qualifica rivendicata, non avendo il
PR maturato, alla data del 02/07/2001, cosi come previsto dall'art. 13 del
D.P.Reg. n.10/2001, la richiesta anzianità di servizio di cinque anni, tenuto conto del servizio effettivamente prestato nella qualifica posseduta antecedentemente alla operata riclassificazione.
Orbene, la Suprema Corte, in merito alla interpretazione dell'art. 13 D.P.R.S.
10/2001, relativo all'ordinamento del personale regionale con qualifica non dirigenziale della , con sentenza della Sez. Lav. 22/06/2016 n.12900 - Parte_1
che si riporta integralmente per la parte d'interesse agli effetti di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c. - così si è pronunciata:
“... l'art. 13 in questione prevede che "il personale appartenente alle categorie D1
e D2 giusta accordo 28 febbraio 2001 con almeno 10 anni di effettivo servizio in possesso del diploma di secondo grado viene collocato in categoria D4, con verifica delle attitudini tecnico professionali a seguito di corso di formazione".
La Corte territoriale ritiene evidente, "dal chiaro tenore letterale delle disposizioni in esame, che il servizio prestato nel corso di 10 anni al fine di accedere alla categoria superiore deve essere stato effettivo e, al di là dell'interpretazione letterale, soccorre anche l'interpretazione logica che risponde all'esigenza di assicurare l'inquadramento superiore a chi effettivamente abbia maturato negli anni la capacità professionale e
l'attitudine necessaria per accedere al superiore inquadramento, tanto che la stessa normativa contrattuale prevede la verifica del raggiungimento di tali attitudini e professionalità attraverso l'apposito corso di formazione". Conseguentemente, la
Corte ritiene che solamente l'inquadramento economico di ciascun lavoratore consenta di individuare - in considerazione del vincolo di sinallagmaticità sussistente tra adempimento della prestazione lavorativa ed obbligazione retributiva - l'inizio dello svolgimento in concreto delle mansioni, rappresentando, invece,
l'inquadramento giuridico una mera fictio iuris.
Il giudice di merito aggiunge, inoltre, che "Le censure sollevate dagli appellanti relativamente alla violazione del principio del favor lavoratoris e di quello inerente la
8 salvaguardia dei diritti quesiti appaiono destituite di fondamento, innanzitutto perché il decreto legislativo n. 165 del 2001 ha delegificato la materia del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato sì che la contrattazione collettiva può diversamente regolare, rispetto alla legge, i rapporti tra le parti anche in peius per il lavoratore e perchè, in definitiva, non può il diritto in questione essere considerato un diritto acquisito proprio sulla scorta dell'interpretazione fornita della citata disposizione contrattuale".
Tale assunto si basa su una condivisibile ricostruzione della portata e della ratio della clausola collettiva di riferimento nonché della relativa giurisprudenza di questa
Corte in ordine ai principi del favor lavoratoris e della parità di trattamento nell'ambito del pubblico impiego privatizzato.
In particolare la Corte territoriale ha interpretato l'accordo sindacale nel rispetto del criterio letterale e di quello logico - sistematico, ritenendo che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, non sussistendo residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti.
Deve osservarsi, poi, come la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, sia costante nell'affermare che, in materia di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dall'art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete (cfr. ex plurimis, Cass., SU, n. 10454/2008; n. 16038/2010; Cass., nn.
9 16676/2008; 5726/2009; 19007/2010; 5139/2011; 5504/2011; 9313/2011;
11149/2011; 22437/2011; 4971/2012; 10105/2013; 1037/2014).
Nella fattispecie all'esame, la normativa contrattuale, operando la contestata differenziazione di categorie e posizioni economiche, non irragionevolmente ha tenuto conto di obiettive e determinate circostanze personali (il possesso o meno del diploma di secondo grado) e di una pregressa esperienza professionale (lo svolgimento in concreto di mansioni di assistente amministrativo per un congruo lasso di tempo).
Il favor lavoratoris, che costituisce un principio generale dell'ordinamento ed ispira
i principi della Costituzione in tema di rapporti economici, è principio inteso ad equilibrare l'aspetto contenutistico del rapporto di lavoro, in modo che l'esteriorità della forma contrattuale, quale convenzione paritaria fra le parti sovrapponentesi alla realtà economica, non faccia prevalere la condizione del contraente più forte (datore di lavoro), consentendo così la legalizzazione giuridica di un assetto commutativo iniquo.
Invero, il diritto del lavoro nasce proprio per proteggere il lavoratore subordinato contro la sua stessa libertà negoziale e tale finalità di protezione spiega la tradizionale inderogabilità in peius che consente ai contraenti pattuizioni migliorative del trattamento minimo legale o collettivo, secondo il principio del favor per il lavoratore, cioè della prevalenza della fonte a lui più favorevole, sia essa la legge, il contratto collettivo o il contratto individuale, a prescindere da qualsiasi gerarchia. Nel caso di specie, il sistema di classificazione del personale (di cui all'accordo sindacale del gennaio 2001, trasfuso nel d.p.r.s. n. 10 del 2001) è stato elaborato in sede sindacale, ove il confronto tra le parti sociali garantisce la miglior protezione degli interessi dei lavoratori e la composizione con le esigenze datoriali, e non sussiste alcuna concorrenza di fonti che consenta di ricorrere al principio del favor invocato dai lavoratori.
Questa Corte ha, inoltre, ripetutamente affermato che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica
10 contrattuale, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai fini dell'annullamento di quest'ultima (cfr., ex plurimis, fra le più recenti, Cass. nn.
4851/2009, 22102/2009, 10554/2010, 17717/2011, 6641/2012, 19357/2013)”.
Il principio espresso dalla pronuncia citata, che riflette il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (così anche Cass. Sez. L. Sez. L, sent. n. 1037 del 20/01/2014; conf. Cass. Sez. L. ord. n. 19043 del 31.7.2017), comporta altresì che
“le scelte della contrattazione collettiva sull'inquadramento del personale, e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree, sono sottratte al sindacato giurisdizionale, dovendosi escludere che il principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 costituisca parametro di giudizio sulle eventuali differenziazioni operate in tale sede” (Cass. Sez. L. sent. n. 1241 del 25.1.2016).
L'interpretazione della disciplina in tema di riclassificazione del personale regionale condivisa dal Collegio si rivela altresì coerente con le disposizioni della contrattazione collettiva di settore, che all'art. 84, ai fini degli sviluppi economici all'interno delle categorie, prevede che “alla maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale, deve corrispondere, all'interno delle singole categorie, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza”, e che all'art. 85 co. 4 dispone altresì che
“i passaggi alle posizioni economiche successive a quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di valutazione che prendono in considerazione: a) esperienza professionale maturata ...”.
Alla luce del complesso delle disposizioni richiamate, che, con criterio non irragionevole, ai fini dell'inquadramento economico del dipendente valorizza l'inizio dello svolgimento in concreto delle mansioni e, quindi, l'anzianità di servizio effettiva
- in considerazione del vincolo di sinallagmaticità sussistente tra adempimento della prestazione lavorativa ed obbligazione retributiva - il requisito dell' “effettivo servizio” richiesto in base all'art. 13 cit. per il passaggio del personale appartenente
11 alle categorie D1 e D2 alle superiori categorie D3 e D4 non può che coincidere con l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nella precedente categoria professionale a decorrere dalla data di assunzione. Non rilevano invece ai fini della chiesta riclassificazione titoli ulteriori - quali la frequenza di corsi professionali o il conseguimento di ulteriori titoli culturali - né l'attribuzione al singolo dipendente di ruoli di responsabilità nel corso del rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale, non essendo questi contemplati dalla fonte collettiva come requisiti alternativi equipollenti all'effettivo servizio svolto.
Né conduce a diverse conclusioni il pregiudizio patito dal a causa del _1
dedotto ritardo nell'assunzione per fatto dell'Amministrazione e del conseguente inferiore trattamento economico ricevuto rispetto ai colleghi di pari corso assunti in data 1.7.1996 (i quali per questo solo fatto alla data di pubblicazione del DPRS 10/2001 sulla GURS il 2.7.2001, sì come previsto dall'art. 13 cit., al comma 2, avevano maturato l'anzianità di servizio richiesta), essendo stata proposta domanda di riconoscimento del diritto ad ottenere il superiore inquadramento richiesto e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra la retribuzione propria della categoria di appartenenza e quella della categoria ambita, e non – come peraltro chiarito dallo stesso appellato nella memoria di costituzione in appello - domanda di risarcimento del danno.
Per questi motivi
l'appello proposto dall
[...]
merita accoglimento;
Parte_2
per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta da
[...]
deve essere rigettata. _1
Ex art. 91 c.p.c., alla stregua del principio secondo il quale, in caso di riforma della sentenza impugnata, il giudice dell'appello è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali alla stregua dell'esito complessivo della lite (da ultimo v. sez. III, 13/06/2024, n.16526), l'appellato va condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi come in dispositivo
12 secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 – per il primo grado con la riduzione prevista dall'art. 152 bis disp.att.c.p.c. - ed in base al valore della causa.
P.Q.M.
la Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da _1
;
[...]
condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il giudizio di primo grado in € 3703,20 e per il presente grado di giudizio in € 4996,00, oltre rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di appello Sezione
Lavoro all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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