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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 31/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 681/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. CARULLO RAFFAELE Parte_1
ricorrente
E rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA GRANDIZIO e ETTOE TRIOLO CP_1
Ricorrente nonchè
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
D'APRILE MARIA GRAZIA resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.4.2020 la a ricorrente i il ricorrente epigrafato, esponendo che Con lettera raccomandata a.r. n.66545139339-4, notificata a mezzo posta, in data
CP_ 22.08.2017, l' comunicava alla ricorrente, di aver provveduto a calcolare d'ufficio l'importo dei contributi per l'anno 2011, alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, chiedendo contestualmente, il pagamento complessivo della somma di € 940,09 di cui: € 549,36 a titolo contributivo per l'anno
2011 ed € 390,73 a titolo di sanzione applicata, secondo il prospetto allegato alla suindicata missivaTale pretesa, sarebbe stata avanzata a seguito di una presunta verifica effettuata dall'Istituto, genericamente, dal reddito da lavoro autonomo
1 derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, prodotto e dichiarato dal professionista per il 2011, (pari ad € 2.056,00), non assoggettato - a detta dell'Ente impositore - a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali.
Contr 2. Si costituiva l sostenendo che non intendeva accettare il contraddittorio, essendo tali contestazioni riferibili unicamente all'operato dell'ente impositore, CP_1
che controparte ha regolarmente evocato in giudizio.
3. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda sostenendo che: Ai sensi della CP_1
norma di interpretazione autentica della legge 335/95 si chiarisce che, coloro che pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti, hanno l'obbligo contributivo alla gestione separata
in considerazione del fatto che separata in considerazione del fatto che i CP_1 CP_1
redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 28.1.2025– è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
5. Il presente giudizio ha ad oggetto una controversia tra l'avv. e Parte_1
l' , avente la medesima causa petendi e lo stesso petitum di un precedente CP_1
procedimento tra le stesse parti, definito con sentenza n. 859/22, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, e ormai passata in giudicato.
6. Ai sensi dell'articolo 2909 del Codice civile, la sentenza passata in giudicato “fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Inoltre, l'articolo 324 del Codice di procedura civile stabilisce che “si intendono coperte dal giudicato le questioni di fatto e di diritto che hanno formato oggetto della decisione”.
7. Il principio di cosa giudicata materiale comporta l'improponibilità di un nuovo giudizio sullo stesso oggetto tra le medesime parti, con la conseguenza che il giudice, anche in assenza di eccezione di parte, è tenuto a rilevare d'ufficio l'esistenza di una precedente pronuncia definitiva.
2 8. Nel caso di specie, risulta evidente la coincidenza soggettiva e oggettiva tra il presente procedimento e quello già definito, con conseguente preclusione alla trattazione del merito della domanda. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il giudice ha il potere-dovere di verificare d'ufficio la sussistenza della cosa giudicata, anche in assenza di un'eccezione di parte (Cass. civ., Sez. Un., n. 26242/2014; Cass. civ., Sez. III, n. 15799/2020).
9. Pertanto, accertata l'intervenuta formazione del giudicato, il presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile, non potendo essere nuovamente esaminata una questione già definitivamente decisa.
10. In ragione della natura della controversia e della vetustà della stessa si reputa equo compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dall'avv.
[...]
nei confronti dell' per intervenuta cosa giudicata;
compensa Parte_1 CP_1
integralmente le spese del giudizio
Così deciso, Lì 31.1.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 681/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. CARULLO RAFFAELE Parte_1
ricorrente
E rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA GRANDIZIO e ETTOE TRIOLO CP_1
Ricorrente nonchè
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
D'APRILE MARIA GRAZIA resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.4.2020 la a ricorrente i il ricorrente epigrafato, esponendo che Con lettera raccomandata a.r. n.66545139339-4, notificata a mezzo posta, in data
CP_ 22.08.2017, l' comunicava alla ricorrente, di aver provveduto a calcolare d'ufficio l'importo dei contributi per l'anno 2011, alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, chiedendo contestualmente, il pagamento complessivo della somma di € 940,09 di cui: € 549,36 a titolo contributivo per l'anno
2011 ed € 390,73 a titolo di sanzione applicata, secondo il prospetto allegato alla suindicata missivaTale pretesa, sarebbe stata avanzata a seguito di una presunta verifica effettuata dall'Istituto, genericamente, dal reddito da lavoro autonomo
1 derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, prodotto e dichiarato dal professionista per il 2011, (pari ad € 2.056,00), non assoggettato - a detta dell'Ente impositore - a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali.
Contr 2. Si costituiva l sostenendo che non intendeva accettare il contraddittorio, essendo tali contestazioni riferibili unicamente all'operato dell'ente impositore, CP_1
che controparte ha regolarmente evocato in giudizio.
3. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda sostenendo che: Ai sensi della CP_1
norma di interpretazione autentica della legge 335/95 si chiarisce che, coloro che pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti, hanno l'obbligo contributivo alla gestione separata
in considerazione del fatto che separata in considerazione del fatto che i CP_1 CP_1
redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 28.1.2025– è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
5. Il presente giudizio ha ad oggetto una controversia tra l'avv. e Parte_1
l' , avente la medesima causa petendi e lo stesso petitum di un precedente CP_1
procedimento tra le stesse parti, definito con sentenza n. 859/22, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, e ormai passata in giudicato.
6. Ai sensi dell'articolo 2909 del Codice civile, la sentenza passata in giudicato “fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Inoltre, l'articolo 324 del Codice di procedura civile stabilisce che “si intendono coperte dal giudicato le questioni di fatto e di diritto che hanno formato oggetto della decisione”.
7. Il principio di cosa giudicata materiale comporta l'improponibilità di un nuovo giudizio sullo stesso oggetto tra le medesime parti, con la conseguenza che il giudice, anche in assenza di eccezione di parte, è tenuto a rilevare d'ufficio l'esistenza di una precedente pronuncia definitiva.
2 8. Nel caso di specie, risulta evidente la coincidenza soggettiva e oggettiva tra il presente procedimento e quello già definito, con conseguente preclusione alla trattazione del merito della domanda. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il giudice ha il potere-dovere di verificare d'ufficio la sussistenza della cosa giudicata, anche in assenza di un'eccezione di parte (Cass. civ., Sez. Un., n. 26242/2014; Cass. civ., Sez. III, n. 15799/2020).
9. Pertanto, accertata l'intervenuta formazione del giudicato, il presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile, non potendo essere nuovamente esaminata una questione già definitivamente decisa.
10. In ragione della natura della controversia e della vetustà della stessa si reputa equo compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dall'avv.
[...]
nei confronti dell' per intervenuta cosa giudicata;
compensa Parte_1 CP_1
integralmente le spese del giudizio
Così deciso, Lì 31.1.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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