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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 28/10/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 867/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 867/2025 V.G. promosso da:
(C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
05/09/1981, rappresentato e difeso dall'avv. De Virgiliis Clementina, presso il cui studio in San Salvo (CH) alla Via San Rocco n.24/E, è elettivamente domiciliato;
(C.F. ), nata a [...]_2 C.F._2
17/10/1989, rappresentata e difesa dall'avv. Memma Davide, presso il cui studio in
Vasto (CH) alla Via Giulio Cesare n.15/G, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI:
“Voglia il Tribunale adito prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
Condizioni a- affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori , che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il minore di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute ( p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; b- Il minore sarà collocato prevalentemente presso il padre, continuando a vivere nell'abitazione dello stesso sita in San Salvo, alla Via Milano n.32 e la madre potrà vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore, nel rispetto delle sue esigenze di salute, di studio e, comunque, almeno secondo il seguente calendario di visita: - Due pomeriggi a settimana e due weekend al mese, da individuarsi sulla base degli orari di lavoro osservati da essa durante le festività natalizie il bambino resterà ad anni alterni, la Vigilia Parte_2 di Natale con un genitore ed il Natale con l'altro e poi successivamente o dal 26.12. al 31.12. con un genitore o dall'1.1 al 6.1 con l'altro; durante le festività natalizie il bambino resterà tre giorni consecutivi con un genitore e tre giorni con l'altro o dal Venerdì Santo alla
Domenica di Pasqua o dal Lunedì in Albis al mercoledì; durante il periodo estivo il bambino trascorrerà 15 giorni con la madre consecutivamente compatibilmente con le esigenze lavorative e feriali di entrambi i genitori;
tutti gli orari e le date potranno essere cambiate su accordo dei genitori;
c- i genitori trascorreranno possibilmente insieme il compleanno del figlio;
in alternativa potranno organizzare due feste separate;
d - il minore trascorrerà Per_1 con il padre il giorno del compleanno del padre stesso e la festa del Papà; mentre trascorrerà con la madre, il compleanno della madre stessa e la festa della mamma e- ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento del figlio nei rispettivi tempi di permanenza presso gli stessi ed il provvederà in via esclusiva a tutte le esigenze quotidiane del minore;
f- L'assegno Pt_1 unico verrà riscosso in parti uguali dai genitori;
g- le spese straordinarie, di cui al protocollo del Tribunale di Vasto, tutte documentate e concordate saranno pagate in parti uguali da genitori;
il consenso per le spese straordinarie potrà essere fornito anche tramite messaggio whatsapp o mail. E' inteso che il mancato espresso consenso entro cinque giorni dalla comunicazione della spesa necessaria sarà inteso come assenso;
h- la lascerà Parte_2
l'alloggio familiare entro il 25.10.2025 ed il le versa contestualmente , una tantum, Pt_1 la somma di € 4000 ( quattromila) quale contributo locativo;
i- la porterà con sé Parte_2 gli effetti personali ed alcuni beni di sua esclusiva proprietà; j- il con la sottoscrizione Pt_1 del ricorso rinuncia a ripetere dalla le somme alla medesima corrisposte per Parte_2
l'avviamento commerciale della lavanderia self – service;
k- spese di lite compensate”.
PARERE DEL P.M.: esprime parere favorevole alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
* * * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 13/10/2025, e Parte_1
, premesso di aver intrattenuto una relazione affettiva e che dalla Parte_2 loro unione, ormai terminata, è nato il figlio riconosciuto da entrambi i Per_1
genitori, hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare i provvedimenti ex art. 337 ter c.c. relativi al minore, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale ha espresso il proprio parere come sopra riportato.
All'udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note scritte, con le quali le parti hanno confermato il ricorso, la causa è stata rimessa in decisione.
Ritiene il collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite, sia con riferimento all'affidamento del figlio minore (previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali), sia con riferimento al suo mantenimento, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e delle concrete esigenze del minore stesso. Non sussistendo, peraltro, profili di contrasto con l'ordine pubblico e ritenendo le condizioni concordate, come testé evidenziate, rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minore, sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle specie di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
PRENDE ATTO delle condizioni di affidamento collocamento e mantenimento del figlio minore concordate dalle parti e sopra riportate;
Persona_2
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 27/10/2025 .
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 867/2025 V.G. promosso da:
(C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
05/09/1981, rappresentato e difeso dall'avv. De Virgiliis Clementina, presso il cui studio in San Salvo (CH) alla Via San Rocco n.24/E, è elettivamente domiciliato;
(C.F. ), nata a [...]_2 C.F._2
17/10/1989, rappresentata e difesa dall'avv. Memma Davide, presso il cui studio in
Vasto (CH) alla Via Giulio Cesare n.15/G, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI:
“Voglia il Tribunale adito prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
Condizioni a- affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori , che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il minore di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute ( p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; b- Il minore sarà collocato prevalentemente presso il padre, continuando a vivere nell'abitazione dello stesso sita in San Salvo, alla Via Milano n.32 e la madre potrà vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore, nel rispetto delle sue esigenze di salute, di studio e, comunque, almeno secondo il seguente calendario di visita: - Due pomeriggi a settimana e due weekend al mese, da individuarsi sulla base degli orari di lavoro osservati da essa durante le festività natalizie il bambino resterà ad anni alterni, la Vigilia Parte_2 di Natale con un genitore ed il Natale con l'altro e poi successivamente o dal 26.12. al 31.12. con un genitore o dall'1.1 al 6.1 con l'altro; durante le festività natalizie il bambino resterà tre giorni consecutivi con un genitore e tre giorni con l'altro o dal Venerdì Santo alla
Domenica di Pasqua o dal Lunedì in Albis al mercoledì; durante il periodo estivo il bambino trascorrerà 15 giorni con la madre consecutivamente compatibilmente con le esigenze lavorative e feriali di entrambi i genitori;
tutti gli orari e le date potranno essere cambiate su accordo dei genitori;
c- i genitori trascorreranno possibilmente insieme il compleanno del figlio;
in alternativa potranno organizzare due feste separate;
d - il minore trascorrerà Per_1 con il padre il giorno del compleanno del padre stesso e la festa del Papà; mentre trascorrerà con la madre, il compleanno della madre stessa e la festa della mamma e- ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento del figlio nei rispettivi tempi di permanenza presso gli stessi ed il provvederà in via esclusiva a tutte le esigenze quotidiane del minore;
f- L'assegno Pt_1 unico verrà riscosso in parti uguali dai genitori;
g- le spese straordinarie, di cui al protocollo del Tribunale di Vasto, tutte documentate e concordate saranno pagate in parti uguali da genitori;
il consenso per le spese straordinarie potrà essere fornito anche tramite messaggio whatsapp o mail. E' inteso che il mancato espresso consenso entro cinque giorni dalla comunicazione della spesa necessaria sarà inteso come assenso;
h- la lascerà Parte_2
l'alloggio familiare entro il 25.10.2025 ed il le versa contestualmente , una tantum, Pt_1 la somma di € 4000 ( quattromila) quale contributo locativo;
i- la porterà con sé Parte_2 gli effetti personali ed alcuni beni di sua esclusiva proprietà; j- il con la sottoscrizione Pt_1 del ricorso rinuncia a ripetere dalla le somme alla medesima corrisposte per Parte_2
l'avviamento commerciale della lavanderia self – service;
k- spese di lite compensate”.
PARERE DEL P.M.: esprime parere favorevole alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
* * * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 13/10/2025, e Parte_1
, premesso di aver intrattenuto una relazione affettiva e che dalla Parte_2 loro unione, ormai terminata, è nato il figlio riconosciuto da entrambi i Per_1
genitori, hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare i provvedimenti ex art. 337 ter c.c. relativi al minore, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale ha espresso il proprio parere come sopra riportato.
All'udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note scritte, con le quali le parti hanno confermato il ricorso, la causa è stata rimessa in decisione.
Ritiene il collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite, sia con riferimento all'affidamento del figlio minore (previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali), sia con riferimento al suo mantenimento, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e delle concrete esigenze del minore stesso. Non sussistendo, peraltro, profili di contrasto con l'ordine pubblico e ritenendo le condizioni concordate, come testé evidenziate, rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minore, sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle specie di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
PRENDE ATTO delle condizioni di affidamento collocamento e mantenimento del figlio minore concordate dalle parti e sopra riportate;
Persona_2
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 27/10/2025 .
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi