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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16449 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43166/25
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice DO BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da nato a [...] il Parte_1
06.05.2004, con il patrocinio dell'avvocato Mirko Billone, nei confronti del
[...]
, a Islamabad– rappresentato ex lege Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
…….
La parte ricorrente ha proposto domanda di merito e contestualmente ha attivato la tutela cautelare.
Il giudice, per ragioni di economia processuale, ha ritenuto che la questione potesse essere decisa fissando una sola udienza a breve senza compromettere in tal modo le ragioni della prospettata urgenza.
Il ricorrente ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE Con decreto inaudita altera parte, accertare e dichiarare il diritto della moglie e dei figli del ricorrente di ottenere il visto di ingresso presso l' in Islamabad ovvero e, comunque, disporre Controparte_2 ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto, e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell' emettendo decreto e, a tale udienza, con ordinanza confermare il predetto decreto.
IN VIA DI SUBORDINE Ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, accertare e dichiarare il diritto della moglie del ricorrente a vedersi concedere il visto di ingresso senza ritardo
e/o indugio alcuno con conseguente obbligo dell' in a Islamabad di concedere il Controparte_2 relativo visto, ovvero e comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto”.
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della Prefettura i nullaosta al ricongiungimento familiare con la moglie Sig.a nata a [...] il [...] – ha Parte_2 lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l' Controparte_2 competente per il rilascio del visto, senza tuttavia riuscire nell'intento poiché, l'Ambasciata, pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato l'appuntamento richiesto.
Circa il requisito del fumus boni iuris, ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta
Universale dei Diritti dell'Uomo.
Circa il requisito del periculum in mora ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana.
Si è costituito il domandando, in via principale, concedersi un rinvio al fine di comunicare CP_1
l'esito dell'appuntamento e, in subordine, rigettarsi la domanda cuatelare poiché infondata per assenza del periculum in mora.
Con note scritte depositate in prossimità dell'udienza, la difesa di parte ricorrente ha ribadito le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_3 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.”
(Nota NE – ). Controparte_1 Nel merito, la prospettazione offerta dall'istante trova riscontro nella documentazione prodotta.
Non può revocarsi in dubbio la sussistenza di un diritto ad ottenere dall'Ambasciata l'esame della domanda di ricongiungimento ossia, in altri termini, il diritto al rispetto della procedura da parte dell'amministrazione.
Peraltro, il Tribunale considera che, nel caso in esame, viene in rilievo il diritto all'unità familiare la cui compressione, in ragione della peculiare natura della posizione soggettiva, risulta difficilmente tutelabile, in caso di violazione, attraverso lo strumento risarcitorio. Si tratta, infatti, di un diritto posto a presidio di una situazione relazionale che per sua stessa natura si articola e si sviluppa nel tempo, con la conseguenza che l'eventuale riparazione economica, pur ricostituendo giuridicamente il patrimonio attraverso la dazione di una utilità equivalente, risulterebbe comunque frustrante rispetto alla impossibilità di recuperare quanto perduto in termini relazionali. Dunque, là dove, come nel caso di specie, tale conseguenza (talvolta ineluttabile) può essere scongiurata attraverso lo strumento cautelare, tale peculiarità assume una valenza decisiva tutte le volte che il tempo preventivabile per far valere il diritto in via ordinaria, considerata anche l'incidenza dell'attesa pregressa calcolabile dal momento della domanda, assuma, secondo un giudizio prognostico tipico del rito, il connotato della irreparabilità.
Al riguardo, può ricordarsi che la ha chiarito da tempo che il rispetto della vita privata deve Pt_3 comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. , § Persona_1 Per_2 Per_3 CP_2
32).
Ebbene, nel caso in esame, la mancata conclusione del procedimento determina l'insorgenza di un pregiudizio incidente sulla relazione stessa tra i coniugi, il cui svolgersi, maturarsi e costruirsi in divenire nella quotidianità, costituisce un tratto caratterizzante.
Concludendo, il Tribunale ordina all' a Islamabad di definire la procedura volta Controparte_2 al rilascio del visto entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Quanto alle spese processuali, se da un lato la pretesa del ricorrente è risultata fondata, dall'altro non può trascurarsi l'oggettiva difficoltà dell' in Islamabad a gestire un numero di pratiche di CP_2 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta anche da recenti interventi legislativi (artt.
3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in l. n. 187/2024).
Pertanto, considerato anche che nel caso di specie non è decorso un tempo particolarmente lungo rispetto all'ottenimento del nulla osta prefettizio, le spese possono essere compensate.
Va considerato che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in Pakistan esiste un grave problema legato all'alto numero di domande corredate da documentazione contraffatta o prive dei presupposti di legge.
Infine, non può negarsi del tutto la rilevanza dell'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione
(Cass 21400/21), che si è adoperata per fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone sulla domanda:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all' a Islamabad di fissare un Controparte_2 appuntamento per la moglie del ricorrente, Sig.ra nata a [...] il 25 Parte_2 agosto 2002, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 18 novembre 2025
Il giudice
DO BI
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice DO BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da nato a [...] il Parte_1
06.05.2004, con il patrocinio dell'avvocato Mirko Billone, nei confronti del
[...]
, a Islamabad– rappresentato ex lege Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
…….
La parte ricorrente ha proposto domanda di merito e contestualmente ha attivato la tutela cautelare.
Il giudice, per ragioni di economia processuale, ha ritenuto che la questione potesse essere decisa fissando una sola udienza a breve senza compromettere in tal modo le ragioni della prospettata urgenza.
Il ricorrente ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE Con decreto inaudita altera parte, accertare e dichiarare il diritto della moglie e dei figli del ricorrente di ottenere il visto di ingresso presso l' in Islamabad ovvero e, comunque, disporre Controparte_2 ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto, e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell' emettendo decreto e, a tale udienza, con ordinanza confermare il predetto decreto.
IN VIA DI SUBORDINE Ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, accertare e dichiarare il diritto della moglie del ricorrente a vedersi concedere il visto di ingresso senza ritardo
e/o indugio alcuno con conseguente obbligo dell' in a Islamabad di concedere il Controparte_2 relativo visto, ovvero e comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto”.
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della Prefettura i nullaosta al ricongiungimento familiare con la moglie Sig.a nata a [...] il [...] – ha Parte_2 lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l' Controparte_2 competente per il rilascio del visto, senza tuttavia riuscire nell'intento poiché, l'Ambasciata, pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato l'appuntamento richiesto.
Circa il requisito del fumus boni iuris, ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta
Universale dei Diritti dell'Uomo.
Circa il requisito del periculum in mora ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana.
Si è costituito il domandando, in via principale, concedersi un rinvio al fine di comunicare CP_1
l'esito dell'appuntamento e, in subordine, rigettarsi la domanda cuatelare poiché infondata per assenza del periculum in mora.
Con note scritte depositate in prossimità dell'udienza, la difesa di parte ricorrente ha ribadito le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_3 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.”
(Nota NE – ). Controparte_1 Nel merito, la prospettazione offerta dall'istante trova riscontro nella documentazione prodotta.
Non può revocarsi in dubbio la sussistenza di un diritto ad ottenere dall'Ambasciata l'esame della domanda di ricongiungimento ossia, in altri termini, il diritto al rispetto della procedura da parte dell'amministrazione.
Peraltro, il Tribunale considera che, nel caso in esame, viene in rilievo il diritto all'unità familiare la cui compressione, in ragione della peculiare natura della posizione soggettiva, risulta difficilmente tutelabile, in caso di violazione, attraverso lo strumento risarcitorio. Si tratta, infatti, di un diritto posto a presidio di una situazione relazionale che per sua stessa natura si articola e si sviluppa nel tempo, con la conseguenza che l'eventuale riparazione economica, pur ricostituendo giuridicamente il patrimonio attraverso la dazione di una utilità equivalente, risulterebbe comunque frustrante rispetto alla impossibilità di recuperare quanto perduto in termini relazionali. Dunque, là dove, come nel caso di specie, tale conseguenza (talvolta ineluttabile) può essere scongiurata attraverso lo strumento cautelare, tale peculiarità assume una valenza decisiva tutte le volte che il tempo preventivabile per far valere il diritto in via ordinaria, considerata anche l'incidenza dell'attesa pregressa calcolabile dal momento della domanda, assuma, secondo un giudizio prognostico tipico del rito, il connotato della irreparabilità.
Al riguardo, può ricordarsi che la ha chiarito da tempo che il rispetto della vita privata deve Pt_3 comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. , § Persona_1 Per_2 Per_3 CP_2
32).
Ebbene, nel caso in esame, la mancata conclusione del procedimento determina l'insorgenza di un pregiudizio incidente sulla relazione stessa tra i coniugi, il cui svolgersi, maturarsi e costruirsi in divenire nella quotidianità, costituisce un tratto caratterizzante.
Concludendo, il Tribunale ordina all' a Islamabad di definire la procedura volta Controparte_2 al rilascio del visto entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Quanto alle spese processuali, se da un lato la pretesa del ricorrente è risultata fondata, dall'altro non può trascurarsi l'oggettiva difficoltà dell' in Islamabad a gestire un numero di pratiche di CP_2 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta anche da recenti interventi legislativi (artt.
3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in l. n. 187/2024).
Pertanto, considerato anche che nel caso di specie non è decorso un tempo particolarmente lungo rispetto all'ottenimento del nulla osta prefettizio, le spese possono essere compensate.
Va considerato che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in Pakistan esiste un grave problema legato all'alto numero di domande corredate da documentazione contraffatta o prive dei presupposti di legge.
Infine, non può negarsi del tutto la rilevanza dell'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione
(Cass 21400/21), che si è adoperata per fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone sulla domanda:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all' a Islamabad di fissare un Controparte_2 appuntamento per la moglie del ricorrente, Sig.ra nata a [...] il 25 Parte_2 agosto 2002, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 18 novembre 2025
Il giudice
DO BI