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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2039/2023 R.G. promossa da
DA
c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Anna Cinque, elettivamente domiciliata come in atti;
- opponente -
NEI CONFRONTI DI
(c.f./P. IV , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Walter Borgonovo, elettivamente domiciliata come in atti;
- opposta –
CONCLUSIONI
Per parte opponente: come da verbale del 12.2.2025
Per parte opposta: come da verbale del 12.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1. (di seguito anche ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Pt_1
761/2023, emesso dal Tribunale di Rovigo l'11.9.2023, con cui le è stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di 88.397,54 euro, oltre accessori e spese, a saldo delle fatture n.
230200039/2023 e la 230200041/2023, emesse da a fronte della fornitura di rotoli Controparte_1
1 di banda stagnata, consegnati presso lo stabilimento della società addetta alla Parte_2
lavorazione della merce, avente sede in Nocera Superiore (SA).
Segnatamente, ha eccepito l'incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Pt_1
Nocera Inferiore (SA), ai sensi dell'art. 19 c.p.c. e dell'art. 20 c.p.c., con riferimento sia al forum contractus, sia al forum destinatae solutionis.
Nel merito, l'opponente ha eccepito l'inadempimento dell'opposta in ragione della presenza di vizi nella fornitura consegnata il 3.4.2023, assumendo di averne fatto tempestiva denuncia a mezzo messaggio di posta elettronica sia all'intermediaria (Coime S.r.l.) che alla fornitrice.
In via riconvenzionale, in ragione dell'inidoneità della fornitura consegnata all'uso cui sarebbe destinata, parte opponente ha invocato l'azione di garanzia ex art. 1490 c.c., chiedendo la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1492 c.c.
L'opponente ha contestato altresì l'efficacia probatoria delle fatture prodotte dall'opposta, trattandosi di documenti di formazione unilaterale e quindi non in grado di attestare l'esistenza di una posizione debitoria a proprio carico, deducendo pertanto l'inesistenza del D.I. opposto.
Dunque, parte opponente ha così precisato le conclusioni: “1) in via preliminare non concedersi la provvisoria esecutività del D.I. opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Rovigo
a favore del Tribunale di Nocera Inferiore e, per l'effetto, dichiarare nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 761/23, adottando ogni altro provvedimento conseguente;
3) in via principale accogliere la presente opposizione e revocare il d.i. ingiunto opposto per i motivi suesposti;
4) in via riconvenzionale, accogliere la domanda spiegata ed accertare e dichiarare che la Controparte_1 ha fornito alla banda stagnata viziata, e quindi inidonea all'uso per cui è stata acquistata, Parte_1
con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto di fornitura nr.230300193 ex art.1492 c.c.
e/o ex art. 1458 c.c. in quanto applicabile e limitatamente alla merce consegnata di cui alle fatture nr.230200039/23 e 230200041/23 oggetto d'ingiunzione, e, quindi, dichiarare non dovute le somme richieste dall'opposta con il d.i. opposto con condanna di quest'ultima a restituire e/o pagare quanto eventualmente incamerato nel corso del presente giudizio, maggiorate di interessi moratori dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
5) condannare altresì essa opposta in caso di Controparte_1
accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non, dovuti alla che si quantificano sin d'ora nella somma di euro Parte_1
90.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa e da liquidarsi in via
2 equitativa; 6) in caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda riconvenzionale compensarsi le somme dovute ad essa così come liquidate con effettivamente dovute ad Parte_1 essa 7) in via gradata e subordinata, qualora l'Ill.mo Giudicante ritenga di non Controparte_1
accogliere la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, procedere ex art 1492 cc a rideterminare il prezzo di vendita della banda stagnata compravenduta quale BSE di terza scelta il cui prezzo è di euro 600,00 a tons e conseguentemente condannare l'opponente nei limiti della somma dovuta così come rideterminata con condanna dell'opposta a restituire e/o pagare le somme eventualmente incamerate per differenza nel corso del presente giudizio e compensando tali importi con le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non arrecato alla Parte_1 quantificato sin d'ora nella somma di euro 90.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso del giudizio;
8) condannare in ogni caso essa al pagamento Controparte_1
delle spese, diritti ed onorari di causa, da liquidarsi direttamente a favore del procuratore antistatario per averne fatto anticipo”.
Con comparsa di risposta depositata il 21.11.2023, si è costituita in giudizio l'opposta, contestando in fatto e in diritto le avverse pretese.
In particolare, ha dedotto la manifesta infondatezza dell'eccezione di incompetenza Controparte_1 territoriale formulata dall'opponente, in ragione di quanto disposto dall'art. 1498, comma 3 c.c., a norma del quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito presso il “domicilio del venditore”.
Quanto alla pretesa risoluzione del contratto, la società convenuta ha eccepito la decadenza dall'azione di garanzia per vizi, essendo stata presentata denuncia dall'opponente, peraltro riferibile non all'intera fornitura del 3.4.2023 ma ad una sola partita di coil, ben ampiamente oltre il termine previsto dall'art. 1495 c.c..
Inoltre, parte opposta ha dedotto la mancata prova dell'asserita presenza di “ruggine” e di “bordi deformati, ondulati ed ammaccati” nei rotoli di banda stagnata, evidenziando come tali difformità ben facilmente potrebbero essere attribuibili ad una inadeguata custodia e/o movimentazione della merce da parte della stessa o di ha poi contestato la sussistenza dei danni asseritamente Pt_1 Parte_2 patiti dall'opponente, deducendo che gli stessi sarebbero stati quantificati in assenza di qualsivoglia riscontro documentale.
3 Parte opposta ha quindi concluso chiedendo in via preliminare la dichiarazione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.
2. In via preliminare occorre esaminare la questione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente.
La società attrice ha dedotto che, in relazione al foro generale ex art. 19 c.p.c., occorre tenere in considerazione la sede legale della società in Mercato San Severino (SA), comune rientrante nel circondario del Tribunale di Nocera Inferiore.
In ordine ai concorrenti criteri disciplinati dall'art 20 c.p.c. (“forum contractus” e “forum destinatae solutionis”) parte opponente, in relazione all'individuazione del luogo in cui è sorta l'obbligazione, ha dedotto che l'accettazione della proposta contrattuale della controparte è avvenuta solo successivamente alla consegna della fornitura e, pertanto, il contratto dovrebbe intendersi concluso nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione della relativa obbligazione ex art. 1327 c.c., ossia, nel caso in esame, presso lo stabilimento della società addetta alla lavorazione della fornitura, avente sede legale in
Nocera Superiore.
Quanto alla determinazione del foro competente in relazione al “luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita”, l'opponente ha osservato che in un contratto a prestazioni corrispettive l'obbligazione del pagamento della fornitura è strettamente dipendente a quella sulla consegna della stessa e pertanto non
è possibile stabilire con certezza in ordine alla prevalenza dell'una o dell'altra.
Orbene, giova richiamare quanto sancito dalla Corte di Cassazione, secondo cui “nelle cause relative a diritti di obbligazione, qualora la domanda venga proposta davanti a giudice diverso da quello del foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., ed il convenuto ugualmente contesti la competenza di tale giudice anche secondo gli alternativi criteri di collegamento contemplati dall'art. 20 c.p.c., la competenza può essere affermata solo quando, alla stregua delle prove fornite dall'attore o, in difetto, alla stregua degli atti, risultino le circostanze che consentono, in applicazione del citato art. 20 c.p.c., di radicare la causa presso il giudice prescelto dall'attore” (Cfr. Cass. Civ. sez. VI, sent. 2768 del
6.2.2020).
In altre parole, per decidere sull'eccezione di incompetenza territoriale, occorre esaminare la sussistenza nel caso in esame dei requisiti indicati dall'art. 20 c.p.c. al fine di individuare il giudice competente.
4 2.1 In via assorbente, con riferimento al criterio del “luogo ove debba eseguirsi la prestazione”, si osserva che ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis assume rilevanza quanto disposto dall'art. 1498 c.c..
Come chiarito sul punto dalla Suprema Corte, il comma terzo di tale ultima disposizione “a norma del quale il pagamento della merce compravenduta quando non deve essere contestuale alla consegna, deve essere eseguito nel domicilio del creditore, è operante, anche ai fini della competenza per territorio ex articolo 20 c.p.c, in tutti i casi in cui sia mancato un espresso e inequivoco patto contrario delle parti” (Cass. Civ. sez. 2, sent. 1523 del 11.2.2000).
Nella specie, nel formulare l'eccezione di incompetenza, non è stata affatto dedotta l'esistenza di un espresso ed inequivoco accordo delle parti in deroga a quanto disposto dall'art. 1498 c.c., ferma la pacifica circostanza per cui il pagamento non sarebbe stato effettuato contestualmente alla consegna.
Dunque, in applicazione di tali principi, sussiste la competenza dell'intestato Tribunale.
E ancora, sempre ai fini della determinazione del “forum destinatae solutionis”, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la designazione contrattuale, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498, c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento coincide con quello del domicilio del venditore-creditore”
(Cass. Civ. ord. n. 19894 del 23.9.2020).
Ne discende che, non avendo il compratore pagato la merce alla consegna della fornitura,
l'adempimento dell'obbligazione deve essere effettuata presso il domicilio del creditore- venditore e, di conseguenza, correttamente quest'ultimo ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo all'intestato
Tribunale.
2.2 A medesima soluzione si può pervenire identificando il “luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita” (art. 20 c.p.c.) in relazione all'art. 1182, comma terzo, c.c., a mente del quale “l'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”.
Con riguardo alla determinazione del foro competente in base al combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, la Corte di Cassazione ha precisato che il forum destinatae solutionis di cui all'art. 1182 terzo comma c.c. è “applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora
l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione
5 della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito” (Cfr. Cass. Civ. Sent. n.
32692 del 12.12.2019).
Più specificatamente, le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore sono esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margine alcuno di scelta discrezionale (Cfr. Cass. Civ. sent. 17989 del
13.9.2016).
Nel caso in esame, risulta pacifica l'avvenuta consegna della fornitura presso lo stabilimento della come documentato dai d.d.t. depositati dall'opposta in sede monitoria;
inoltre, è Parte_2 opportuno evidenziare che nell'atto di citazione in opposizione non vi è alcuna contestazione da parte di (convenuta sostanziale nell'odierno giudizio) circa importi pretesi dalla creditrice come Pt_1 indicati in fattura, né alcuna specifica censura sul prezzo unitario da quest'ultima applicato.
Sulla scorta delle disposizioni e dei principi sopra richiamati, l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente non può trovare accoglimento in quanto infondata.
3. Nel merito, si osserva quanto segue.
Con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce ormai jus receptum il principio per cui la pronuncia del decreto ingiuntivo inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulle posizione delle parti davanti al giudice e, in particolare, senza invertire l'onere della prova, gravante sull'opposto, che nel giudizio ordinario sarebbe stato l'attore; l'opposto pertanto è onerato della prova dell'an e del quantum della sua pretesa creditoria, mentre parte opponente è onerata della prova di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa. Tale principio è ribadito peraltro dalla giurisprudenza di legittimità nella nota sentenza n.
13533/2001 in virtù della quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. Tale pronuncia si fonda da un lato sul principio di vicinanza della prova, secondo cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più
“agevole”, nonché la sussistenza presuntiva del diritto, per cui una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere
6 di dimostrare l'esistenza del fatto modificativo o estintivo di cui intende avvalersi per sostenere la propria difesa.
A ciò si aggiunga che il nostro ordinamento è informato al principio di libera valutazione delle prove espresso dall'art. 116 c.p.c., per cui “il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga in maniera coincisa ma logicamente adeguata, gli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della sua decisione
e le prove ritenute idonee a confortarla” (Cfr. Cass. Civ. n. 29730 del 29.12.2020).
Pertanto, non vi è una gerarchia di efficacia delle prove, ben potendo il giudice convincersi della verità di un fatto anche su una presunzione “se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari (Cass. Sez. Civ. n. 9245 del 18.4.2007).
3.1. In primo luogo, parte opponente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
A tal proposito, è sufficiente evidenziare che costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto (Cfr. ex multis Cass. civ., Sez.
1, Sentenza n. 9685 del 24/07/2000; Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 6879 del 23/07/1994).
Nel caso di specie, parte opponente ha fornito prova della sussistenza del titolo all'origine della pretesa creditoria, producendo le fatture dalla stessa emesse e i rispettivi documenti di trasporto, tutti sottoscritti al momento della ricezione dalla società addetta al taglio dei rotoli di banda stagnata.
Tale circostanza è stata peraltro pacificamente riconosciuta dalla nell'atto di citazione in Pt_1
opposizione, la quale ha anche provveduto al deposito della conferma d'ordine 230300193, contenente anche le condizioni generali della vendita (Cfr. doc. 6 e 7 di parte opponente).
In altri termini, non è contestata la sussistenza del titolo contrattuale posto dalla convenuta a fondamento della pretesa creditoria azionata, né è stata mossa alcuna specifica contestazione in ordine
7 alla quantificazione del credito, ragione per cui può ritenersi che i prezzi applicati e riportati nelle fatture fossero stati oggetto di specifica pattuizione.
L'opposta inoltre ha lamentato l'avverso inadempimento, deducendo l'intervenuto pagamento di una sola delle fatture depositate unitamente al ricorso monitorio.
Per contro, l'opponente si è limitata a controdedurre unicamente in ordine alla sussistenza di vizi nelle partite di coils consegnate, invocando l'azione di garanzia ex art. 1490 e chiedendo per l'effetto la risoluzione del contratto.
Parte opponente ha eccepito la decadenza dall'azione di garanzia essendo decorso il termine previsto dall'art. 1495 c.c.
3.2. A tal proposito, preliminarmente, non è superfluo rammentare che in tema di compravendita la speciale garanzia invocata da ai sensi dell'art. 1490 c.c. opera laddove i vizi della cosa Pt_1 venduta siano tali da renderla inidonea all'uso cui sarebbe destinata o da diminuirne in modo apprezzabile il valore;
analogamente, ai sensi dell'art. 1497 c.c. laddove la merce venduta non abbia le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso cui è destinata, “il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purchè il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi”.
Entrambe le azioni formulate a norma delle disposizioni sopra richiamate sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza ex art. 1495 c.c., il quale impone al compratore l'obbligo di denunciare al venditore i vizi entro otto giorni dalla scoperta, o nel diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge, salvo che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o l'abbia occultato.
In ordine al dies a quo dal quale decorre il termine di decadenza, la Suprema Corte ha tuttavia precisato che occorre distinguere tra i c.d. vizi apparenti, cioè rilevabili attraverso un esame rapido e sommario del bene, per i quali il termine di decorrenza opera sin dalla consegna del bene, dai vizi di non immediata percezione, c.d. occulti, per i quali il termine di decadenza decorre dal momento in cui il compratore ha acquisito l'effettiva consapevolezza della sussistenza del vizio (Cfr. Cass. Civ.
22107/2015).
E ancora, in ordine al riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art.
1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza di vizi” (Cass. Civ. S.U. sent. n.
11748/2019).
8 Sempre sotto tale profilo, inoltre, laddove il venditore abbia eccepito la decadenza della garanzia per tardività della denuncia, “incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c. (Cfr.
Cass. Civ. sent. n. 24348 del 30.9.2019).
Ebbene, è riscontrabile per tabulas che parte opponente ha lamentato l'esistenza di vizi, relativi alla fornitura consegnata il 3.4.2023, con messaggio di posta elettronica del 23.5.2023 inoltrato alla asserita rappresentante dell'opposta, società Coime S.r.l. (Cfr. doc. n. 8 di parte opponente).
In ordine a tale eccepito ritardo nella denunzia, parte opponente ha evidenziato che i vizi rilevati non sarebbero qualificabili come di immediata percezione, dal momento che la fornitura non era nella materiale disponibilità della stessa, essendo la merce stata consegnata alla società addetta al taglio dei rotoli di coils, e che quest'ultima solo al momento della lavorazione aveva potuto constatarne la presenza.
Tale argomentazione, tuttavia, non risulta rilevante;
anzi, costituisce piena conferma della fondatezza dell'eccezione di decadenza svolta dall'opposta.
A parere di questo giudicante, l'accordo intercorso fra le parti, per il quale la consegna della fornitura di cui alle fatture ingiunte sarebbe avvenuta presso lo stabilimento della non esonera il Parte_2
compratore dal compiere diligentemente una verifica circa lo stato dei beni forniti.
Diversamente opinando, infatti, si realizzerebbe sostanzialmente un aggiramento della disciplina di legge sopra richiamata, con particolare riferimento al termine di decadenza.
In altri termini, la mera consegna a soggetto diverso dal compratore, su indicazione di quest'ultimo, consentirebbe allo stesso di determinare, a proprio piacimento, uno spostamento in avanti del dies a quo, sino al momento della effettiva attivazione sua o dell'incaricato circa la verifica dello stato dei beni.
Peraltro, l'art. 1511 c.c. individua espressamente il decorso del termine per la denuncia dei vizi dalla consegna della fornitura, imponendo un onere a carico del compratore, consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa (Cfr. Cass. Civ. sent. n. 1616 del 26.1.2021).
Inoltre, si rileva che l'opponente ha depositato una perizia di parte e documentazione fotografica, relative agli asseriti vizi con riferimento alle partite n. D22020199A e n.211700652601, deducendone l'inutilizzabilità.
A tal proposito, è d'uopo evidenziare che la società attrice, in disparte ogni considerazione sulla sua tempestività, ha fornito prova della sola contestazione formulata in relazione alla partita D22020199A,
9 come facilmente enucleabile dal contenuto del messaggio di posta elettronica del 23.5.2023, inoltrata all'intermediaria dell'opposta, ove si legge “COIL D22020199A CodiceFiscale_1
7.620”, così come nel corpo del testo del messaggio inviato qualche ora prima in pari data dall'indirizzo mail (Cfr. doc. 8 e 9 di parte opponente). Email_1
Con riferimento alla fornitura n. 211700652601, non assume rilevanza ai fini voluti il contenuto dei messaggi depositati dall'opponente con la memoria n. 1 ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., trattandosi di una mera comunicazione della all'opponente circa il riscontro della Parte_2
presenza di ruggine al momento del taglio dei rotoli.
Dunque, tanto evidenziato, si opina che i vizi lamentati dall'opposta in ordine all'unica partita effettivamente contestata (“bordi con lievi ammaccature”) costituiscono elementi pienamente rilevabili mediante l'ordinaria diligenza, sicché il termine di decadenza di otto giorni deve considerarsi decorrente dalla data di consegna della fornitura contestata, ossia il 3.4.2023.
Dunque, ai sensi dell'art. 1495 c.c., la società opponente deve ritenersi decaduta dal diritto alla garanzia.
Nondimeno, parte opponente neppure ha fornito prova certa e tranquillizzante in ordine alla circostanza per cui i lamentati vizi siano effettivamente attribuibili all'opposta, atteso che i beni sono stati detenuti per un non trascurabile arco temporale da un soggetto diverso dalle parti del presente giudizio.
4. Resta da esaminare la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente.
La riscontrata decadenza determina l'infondatezza della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto
Altrettanto dicasi con riferimento alla domanda di risarcimento del danno.
Infatti, l'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., non si identifica né con le azioni di garanzia, di cui all'art. 1492 cod. civ., né con quella di esatto adempimento, in quanto, mentre queste prescindono dalla colpa e sono volte solo ad eliminare lo squilibrio determinato dall'inadempimento del venditore, l'azione risarcitoria, presupponendo la colpa di quest'ultimo, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi della cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente, e quindi non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei difetti accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione del bene o al lucro cessante per la mancata rivendita dello stesso. Ne consegue che l'azione di risarcimento può essere proposta in via alternativa, o anche cumulativa, rispetto alle
10 azioni di adempimento, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto (Cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 26852 del 29/11/2013).
E ancora, l'azione di risarcimento dei danni di cui all'art. 1494 cod. civ. è azione distinta da quella di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 cod. civ., non soggetta, quindi, alle preclusioni di cui al terzo comma di tale articolo, ma solo alla decadenza e alla prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ. (Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14665 del 03/06/2008).
Ebbene, per tutte le ragioni sopra espresse, la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno vanno rigettate, in ragione della fondatezza dell'eccezione di decadenza.
4. Per mera completezza, giova precisare che non avrebbero condotto a diverso esito le istanze istruttorie formulate dalle parti, ritenute inammissibili per le ragioni meglio espresse con ordinanza del
19.6.2024 e da intendersi ivi integralmente richiamate.
5. Quanto alla richiesta formulata dall'opposta di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c. si osserva quanto segue.
Come noto, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggrava ex art 96, commi 1 e 2 c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n. 20018 del 24.9.2020).
Nel caso in esame, non appare riscontrabile un comportamento pretestuoso da parte dell'opponente, né
è stata accertata una sua colpa grave nell'agire/resistere in giudizio;
infatti pur essendo risultata la l'opposizione infondata, lo strumento processuale non è stato abusivamente attivato dalla medesima ovvero distorto rispetto alla sua finalità propria.
Infatti, diversamente argomentando, si giungerebbe a ritenere configurabili i presupposti ex art. 96
c.p.c., ogni qual volta si perviene ad una pronuncia di rigetto o di accoglimento totale della domanda.
Ai fini della valutazione circa la soccombenza, si ritiene di aderire più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi
11 dell'art. 92 c.p.c. (Cass., ord., 12/04/2017, n. 9532; Cassazione civile sez. VI, 15/05/2018, Cassazione civile sez. II, 13/09/2019, n.22952).
Ed invero, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria, anche se non sufficiente, per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dalla opposta e di accoglimento della domanda principale della stessa non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.
6. Infine, va dato atto che, a seguito della pronuncia dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., parte opponente ha provveduto al pagamento della somma ingiunta (Cfr. memoria n. 1 ex art. 281 duodecies, comma 4,
c.p.c. di parte opponente, pag. 2; doc. A di parte opponente).
Tanto, peraltro, è stato espressamente confermata dalla difesa dell'opposta nella memoria n. 1 ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. e la circostanza relativa all'avvenuto pagamento, che, ex se, impone la revoca del decreto ingiuntivo.
A tal proposito, si osserva che costituisce ius receptum il principio per il quale il pagamento, anche parziale, successivo all'emissione del decreto ingiuntivo comporta la necessaria revoca dello stesso.
Infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 21432 del 17/10/2011).
In ogni caso, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo, dipesa solo dal pagamento successivo alla concessione della provvisoria esecuzione, l'opponente va condannato anche al rimborso delle spese del
12 procedimento monitorio in quanto sulla complessiva pretesa creditoria azionata la stessa è rimasta soccombente (Cass. 2217/2007).
Peraltro, in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio Cassazione civile sez. VI, 21/07/2017,
n.18125).
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, dunque anche della domanda riconvenzionale svolta, dell'attività in concreto svolta e delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
Infatti, in tema di liquidazione del compenso per la determinazione del valore della controversia, la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma se di valore eccedente a quest'ultima può comportare l'applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile (Cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23406 del 2023; Cass. Sez. 2, n.
31330/2021; Cass. 14691/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 2039/2023 R.G. così provvede: rigetta l'opposizione; accertato il credito come sotteso alla domanda di cui al ricorso monitorio e tenuto conto dell'intervenuto pagamento in corso di causa, revoca il decreto ingiuntivo n. 761/2023 emesso dal
Tribunale di Rovigo;
rigetta le domande riconvenzionali formulate dall'opponente; rigetta la domanda ex art. 96, comma 3 c.p.c. formulata dall'opposta;
13 condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in euro
8.328,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15 %, I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Rovigo, 25.3.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2039/2023 R.G. promossa da
DA
c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Anna Cinque, elettivamente domiciliata come in atti;
- opponente -
NEI CONFRONTI DI
(c.f./P. IV , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Walter Borgonovo, elettivamente domiciliata come in atti;
- opposta –
CONCLUSIONI
Per parte opponente: come da verbale del 12.2.2025
Per parte opposta: come da verbale del 12.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1. (di seguito anche ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Pt_1
761/2023, emesso dal Tribunale di Rovigo l'11.9.2023, con cui le è stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di 88.397,54 euro, oltre accessori e spese, a saldo delle fatture n.
230200039/2023 e la 230200041/2023, emesse da a fronte della fornitura di rotoli Controparte_1
1 di banda stagnata, consegnati presso lo stabilimento della società addetta alla Parte_2
lavorazione della merce, avente sede in Nocera Superiore (SA).
Segnatamente, ha eccepito l'incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Pt_1
Nocera Inferiore (SA), ai sensi dell'art. 19 c.p.c. e dell'art. 20 c.p.c., con riferimento sia al forum contractus, sia al forum destinatae solutionis.
Nel merito, l'opponente ha eccepito l'inadempimento dell'opposta in ragione della presenza di vizi nella fornitura consegnata il 3.4.2023, assumendo di averne fatto tempestiva denuncia a mezzo messaggio di posta elettronica sia all'intermediaria (Coime S.r.l.) che alla fornitrice.
In via riconvenzionale, in ragione dell'inidoneità della fornitura consegnata all'uso cui sarebbe destinata, parte opponente ha invocato l'azione di garanzia ex art. 1490 c.c., chiedendo la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1492 c.c.
L'opponente ha contestato altresì l'efficacia probatoria delle fatture prodotte dall'opposta, trattandosi di documenti di formazione unilaterale e quindi non in grado di attestare l'esistenza di una posizione debitoria a proprio carico, deducendo pertanto l'inesistenza del D.I. opposto.
Dunque, parte opponente ha così precisato le conclusioni: “1) in via preliminare non concedersi la provvisoria esecutività del D.I. opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Rovigo
a favore del Tribunale di Nocera Inferiore e, per l'effetto, dichiarare nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 761/23, adottando ogni altro provvedimento conseguente;
3) in via principale accogliere la presente opposizione e revocare il d.i. ingiunto opposto per i motivi suesposti;
4) in via riconvenzionale, accogliere la domanda spiegata ed accertare e dichiarare che la Controparte_1 ha fornito alla banda stagnata viziata, e quindi inidonea all'uso per cui è stata acquistata, Parte_1
con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto di fornitura nr.230300193 ex art.1492 c.c.
e/o ex art. 1458 c.c. in quanto applicabile e limitatamente alla merce consegnata di cui alle fatture nr.230200039/23 e 230200041/23 oggetto d'ingiunzione, e, quindi, dichiarare non dovute le somme richieste dall'opposta con il d.i. opposto con condanna di quest'ultima a restituire e/o pagare quanto eventualmente incamerato nel corso del presente giudizio, maggiorate di interessi moratori dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
5) condannare altresì essa opposta in caso di Controparte_1
accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non, dovuti alla che si quantificano sin d'ora nella somma di euro Parte_1
90.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa e da liquidarsi in via
2 equitativa; 6) in caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda riconvenzionale compensarsi le somme dovute ad essa così come liquidate con effettivamente dovute ad Parte_1 essa 7) in via gradata e subordinata, qualora l'Ill.mo Giudicante ritenga di non Controparte_1
accogliere la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, procedere ex art 1492 cc a rideterminare il prezzo di vendita della banda stagnata compravenduta quale BSE di terza scelta il cui prezzo è di euro 600,00 a tons e conseguentemente condannare l'opponente nei limiti della somma dovuta così come rideterminata con condanna dell'opposta a restituire e/o pagare le somme eventualmente incamerate per differenza nel corso del presente giudizio e compensando tali importi con le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non arrecato alla Parte_1 quantificato sin d'ora nella somma di euro 90.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso del giudizio;
8) condannare in ogni caso essa al pagamento Controparte_1
delle spese, diritti ed onorari di causa, da liquidarsi direttamente a favore del procuratore antistatario per averne fatto anticipo”.
Con comparsa di risposta depositata il 21.11.2023, si è costituita in giudizio l'opposta, contestando in fatto e in diritto le avverse pretese.
In particolare, ha dedotto la manifesta infondatezza dell'eccezione di incompetenza Controparte_1 territoriale formulata dall'opponente, in ragione di quanto disposto dall'art. 1498, comma 3 c.c., a norma del quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito presso il “domicilio del venditore”.
Quanto alla pretesa risoluzione del contratto, la società convenuta ha eccepito la decadenza dall'azione di garanzia per vizi, essendo stata presentata denuncia dall'opponente, peraltro riferibile non all'intera fornitura del 3.4.2023 ma ad una sola partita di coil, ben ampiamente oltre il termine previsto dall'art. 1495 c.c..
Inoltre, parte opposta ha dedotto la mancata prova dell'asserita presenza di “ruggine” e di “bordi deformati, ondulati ed ammaccati” nei rotoli di banda stagnata, evidenziando come tali difformità ben facilmente potrebbero essere attribuibili ad una inadeguata custodia e/o movimentazione della merce da parte della stessa o di ha poi contestato la sussistenza dei danni asseritamente Pt_1 Parte_2 patiti dall'opponente, deducendo che gli stessi sarebbero stati quantificati in assenza di qualsivoglia riscontro documentale.
3 Parte opposta ha quindi concluso chiedendo in via preliminare la dichiarazione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.
2. In via preliminare occorre esaminare la questione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente.
La società attrice ha dedotto che, in relazione al foro generale ex art. 19 c.p.c., occorre tenere in considerazione la sede legale della società in Mercato San Severino (SA), comune rientrante nel circondario del Tribunale di Nocera Inferiore.
In ordine ai concorrenti criteri disciplinati dall'art 20 c.p.c. (“forum contractus” e “forum destinatae solutionis”) parte opponente, in relazione all'individuazione del luogo in cui è sorta l'obbligazione, ha dedotto che l'accettazione della proposta contrattuale della controparte è avvenuta solo successivamente alla consegna della fornitura e, pertanto, il contratto dovrebbe intendersi concluso nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione della relativa obbligazione ex art. 1327 c.c., ossia, nel caso in esame, presso lo stabilimento della società addetta alla lavorazione della fornitura, avente sede legale in
Nocera Superiore.
Quanto alla determinazione del foro competente in relazione al “luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita”, l'opponente ha osservato che in un contratto a prestazioni corrispettive l'obbligazione del pagamento della fornitura è strettamente dipendente a quella sulla consegna della stessa e pertanto non
è possibile stabilire con certezza in ordine alla prevalenza dell'una o dell'altra.
Orbene, giova richiamare quanto sancito dalla Corte di Cassazione, secondo cui “nelle cause relative a diritti di obbligazione, qualora la domanda venga proposta davanti a giudice diverso da quello del foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., ed il convenuto ugualmente contesti la competenza di tale giudice anche secondo gli alternativi criteri di collegamento contemplati dall'art. 20 c.p.c., la competenza può essere affermata solo quando, alla stregua delle prove fornite dall'attore o, in difetto, alla stregua degli atti, risultino le circostanze che consentono, in applicazione del citato art. 20 c.p.c., di radicare la causa presso il giudice prescelto dall'attore” (Cfr. Cass. Civ. sez. VI, sent. 2768 del
6.2.2020).
In altre parole, per decidere sull'eccezione di incompetenza territoriale, occorre esaminare la sussistenza nel caso in esame dei requisiti indicati dall'art. 20 c.p.c. al fine di individuare il giudice competente.
4 2.1 In via assorbente, con riferimento al criterio del “luogo ove debba eseguirsi la prestazione”, si osserva che ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis assume rilevanza quanto disposto dall'art. 1498 c.c..
Come chiarito sul punto dalla Suprema Corte, il comma terzo di tale ultima disposizione “a norma del quale il pagamento della merce compravenduta quando non deve essere contestuale alla consegna, deve essere eseguito nel domicilio del creditore, è operante, anche ai fini della competenza per territorio ex articolo 20 c.p.c, in tutti i casi in cui sia mancato un espresso e inequivoco patto contrario delle parti” (Cass. Civ. sez. 2, sent. 1523 del 11.2.2000).
Nella specie, nel formulare l'eccezione di incompetenza, non è stata affatto dedotta l'esistenza di un espresso ed inequivoco accordo delle parti in deroga a quanto disposto dall'art. 1498 c.c., ferma la pacifica circostanza per cui il pagamento non sarebbe stato effettuato contestualmente alla consegna.
Dunque, in applicazione di tali principi, sussiste la competenza dell'intestato Tribunale.
E ancora, sempre ai fini della determinazione del “forum destinatae solutionis”, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la designazione contrattuale, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498, c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento coincide con quello del domicilio del venditore-creditore”
(Cass. Civ. ord. n. 19894 del 23.9.2020).
Ne discende che, non avendo il compratore pagato la merce alla consegna della fornitura,
l'adempimento dell'obbligazione deve essere effettuata presso il domicilio del creditore- venditore e, di conseguenza, correttamente quest'ultimo ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo all'intestato
Tribunale.
2.2 A medesima soluzione si può pervenire identificando il “luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita” (art. 20 c.p.c.) in relazione all'art. 1182, comma terzo, c.c., a mente del quale “l'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”.
Con riguardo alla determinazione del foro competente in base al combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, la Corte di Cassazione ha precisato che il forum destinatae solutionis di cui all'art. 1182 terzo comma c.c. è “applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora
l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione
5 della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito” (Cfr. Cass. Civ. Sent. n.
32692 del 12.12.2019).
Più specificatamente, le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore sono esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margine alcuno di scelta discrezionale (Cfr. Cass. Civ. sent. 17989 del
13.9.2016).
Nel caso in esame, risulta pacifica l'avvenuta consegna della fornitura presso lo stabilimento della come documentato dai d.d.t. depositati dall'opposta in sede monitoria;
inoltre, è Parte_2 opportuno evidenziare che nell'atto di citazione in opposizione non vi è alcuna contestazione da parte di (convenuta sostanziale nell'odierno giudizio) circa importi pretesi dalla creditrice come Pt_1 indicati in fattura, né alcuna specifica censura sul prezzo unitario da quest'ultima applicato.
Sulla scorta delle disposizioni e dei principi sopra richiamati, l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente non può trovare accoglimento in quanto infondata.
3. Nel merito, si osserva quanto segue.
Con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce ormai jus receptum il principio per cui la pronuncia del decreto ingiuntivo inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulle posizione delle parti davanti al giudice e, in particolare, senza invertire l'onere della prova, gravante sull'opposto, che nel giudizio ordinario sarebbe stato l'attore; l'opposto pertanto è onerato della prova dell'an e del quantum della sua pretesa creditoria, mentre parte opponente è onerata della prova di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa. Tale principio è ribadito peraltro dalla giurisprudenza di legittimità nella nota sentenza n.
13533/2001 in virtù della quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. Tale pronuncia si fonda da un lato sul principio di vicinanza della prova, secondo cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più
“agevole”, nonché la sussistenza presuntiva del diritto, per cui una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere
6 di dimostrare l'esistenza del fatto modificativo o estintivo di cui intende avvalersi per sostenere la propria difesa.
A ciò si aggiunga che il nostro ordinamento è informato al principio di libera valutazione delle prove espresso dall'art. 116 c.p.c., per cui “il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga in maniera coincisa ma logicamente adeguata, gli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della sua decisione
e le prove ritenute idonee a confortarla” (Cfr. Cass. Civ. n. 29730 del 29.12.2020).
Pertanto, non vi è una gerarchia di efficacia delle prove, ben potendo il giudice convincersi della verità di un fatto anche su una presunzione “se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari (Cass. Sez. Civ. n. 9245 del 18.4.2007).
3.1. In primo luogo, parte opponente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
A tal proposito, è sufficiente evidenziare che costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto (Cfr. ex multis Cass. civ., Sez.
1, Sentenza n. 9685 del 24/07/2000; Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 6879 del 23/07/1994).
Nel caso di specie, parte opponente ha fornito prova della sussistenza del titolo all'origine della pretesa creditoria, producendo le fatture dalla stessa emesse e i rispettivi documenti di trasporto, tutti sottoscritti al momento della ricezione dalla società addetta al taglio dei rotoli di banda stagnata.
Tale circostanza è stata peraltro pacificamente riconosciuta dalla nell'atto di citazione in Pt_1
opposizione, la quale ha anche provveduto al deposito della conferma d'ordine 230300193, contenente anche le condizioni generali della vendita (Cfr. doc. 6 e 7 di parte opponente).
In altri termini, non è contestata la sussistenza del titolo contrattuale posto dalla convenuta a fondamento della pretesa creditoria azionata, né è stata mossa alcuna specifica contestazione in ordine
7 alla quantificazione del credito, ragione per cui può ritenersi che i prezzi applicati e riportati nelle fatture fossero stati oggetto di specifica pattuizione.
L'opposta inoltre ha lamentato l'avverso inadempimento, deducendo l'intervenuto pagamento di una sola delle fatture depositate unitamente al ricorso monitorio.
Per contro, l'opponente si è limitata a controdedurre unicamente in ordine alla sussistenza di vizi nelle partite di coils consegnate, invocando l'azione di garanzia ex art. 1490 e chiedendo per l'effetto la risoluzione del contratto.
Parte opponente ha eccepito la decadenza dall'azione di garanzia essendo decorso il termine previsto dall'art. 1495 c.c.
3.2. A tal proposito, preliminarmente, non è superfluo rammentare che in tema di compravendita la speciale garanzia invocata da ai sensi dell'art. 1490 c.c. opera laddove i vizi della cosa Pt_1 venduta siano tali da renderla inidonea all'uso cui sarebbe destinata o da diminuirne in modo apprezzabile il valore;
analogamente, ai sensi dell'art. 1497 c.c. laddove la merce venduta non abbia le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso cui è destinata, “il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purchè il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi”.
Entrambe le azioni formulate a norma delle disposizioni sopra richiamate sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza ex art. 1495 c.c., il quale impone al compratore l'obbligo di denunciare al venditore i vizi entro otto giorni dalla scoperta, o nel diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge, salvo che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o l'abbia occultato.
In ordine al dies a quo dal quale decorre il termine di decadenza, la Suprema Corte ha tuttavia precisato che occorre distinguere tra i c.d. vizi apparenti, cioè rilevabili attraverso un esame rapido e sommario del bene, per i quali il termine di decorrenza opera sin dalla consegna del bene, dai vizi di non immediata percezione, c.d. occulti, per i quali il termine di decadenza decorre dal momento in cui il compratore ha acquisito l'effettiva consapevolezza della sussistenza del vizio (Cfr. Cass. Civ.
22107/2015).
E ancora, in ordine al riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art.
1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza di vizi” (Cass. Civ. S.U. sent. n.
11748/2019).
8 Sempre sotto tale profilo, inoltre, laddove il venditore abbia eccepito la decadenza della garanzia per tardività della denuncia, “incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c. (Cfr.
Cass. Civ. sent. n. 24348 del 30.9.2019).
Ebbene, è riscontrabile per tabulas che parte opponente ha lamentato l'esistenza di vizi, relativi alla fornitura consegnata il 3.4.2023, con messaggio di posta elettronica del 23.5.2023 inoltrato alla asserita rappresentante dell'opposta, società Coime S.r.l. (Cfr. doc. n. 8 di parte opponente).
In ordine a tale eccepito ritardo nella denunzia, parte opponente ha evidenziato che i vizi rilevati non sarebbero qualificabili come di immediata percezione, dal momento che la fornitura non era nella materiale disponibilità della stessa, essendo la merce stata consegnata alla società addetta al taglio dei rotoli di coils, e che quest'ultima solo al momento della lavorazione aveva potuto constatarne la presenza.
Tale argomentazione, tuttavia, non risulta rilevante;
anzi, costituisce piena conferma della fondatezza dell'eccezione di decadenza svolta dall'opposta.
A parere di questo giudicante, l'accordo intercorso fra le parti, per il quale la consegna della fornitura di cui alle fatture ingiunte sarebbe avvenuta presso lo stabilimento della non esonera il Parte_2
compratore dal compiere diligentemente una verifica circa lo stato dei beni forniti.
Diversamente opinando, infatti, si realizzerebbe sostanzialmente un aggiramento della disciplina di legge sopra richiamata, con particolare riferimento al termine di decadenza.
In altri termini, la mera consegna a soggetto diverso dal compratore, su indicazione di quest'ultimo, consentirebbe allo stesso di determinare, a proprio piacimento, uno spostamento in avanti del dies a quo, sino al momento della effettiva attivazione sua o dell'incaricato circa la verifica dello stato dei beni.
Peraltro, l'art. 1511 c.c. individua espressamente il decorso del termine per la denuncia dei vizi dalla consegna della fornitura, imponendo un onere a carico del compratore, consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa (Cfr. Cass. Civ. sent. n. 1616 del 26.1.2021).
Inoltre, si rileva che l'opponente ha depositato una perizia di parte e documentazione fotografica, relative agli asseriti vizi con riferimento alle partite n. D22020199A e n.211700652601, deducendone l'inutilizzabilità.
A tal proposito, è d'uopo evidenziare che la società attrice, in disparte ogni considerazione sulla sua tempestività, ha fornito prova della sola contestazione formulata in relazione alla partita D22020199A,
9 come facilmente enucleabile dal contenuto del messaggio di posta elettronica del 23.5.2023, inoltrata all'intermediaria dell'opposta, ove si legge “COIL D22020199A CodiceFiscale_1
7.620”, così come nel corpo del testo del messaggio inviato qualche ora prima in pari data dall'indirizzo mail (Cfr. doc. 8 e 9 di parte opponente). Email_1
Con riferimento alla fornitura n. 211700652601, non assume rilevanza ai fini voluti il contenuto dei messaggi depositati dall'opponente con la memoria n. 1 ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., trattandosi di una mera comunicazione della all'opponente circa il riscontro della Parte_2
presenza di ruggine al momento del taglio dei rotoli.
Dunque, tanto evidenziato, si opina che i vizi lamentati dall'opposta in ordine all'unica partita effettivamente contestata (“bordi con lievi ammaccature”) costituiscono elementi pienamente rilevabili mediante l'ordinaria diligenza, sicché il termine di decadenza di otto giorni deve considerarsi decorrente dalla data di consegna della fornitura contestata, ossia il 3.4.2023.
Dunque, ai sensi dell'art. 1495 c.c., la società opponente deve ritenersi decaduta dal diritto alla garanzia.
Nondimeno, parte opponente neppure ha fornito prova certa e tranquillizzante in ordine alla circostanza per cui i lamentati vizi siano effettivamente attribuibili all'opposta, atteso che i beni sono stati detenuti per un non trascurabile arco temporale da un soggetto diverso dalle parti del presente giudizio.
4. Resta da esaminare la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente.
La riscontrata decadenza determina l'infondatezza della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto
Altrettanto dicasi con riferimento alla domanda di risarcimento del danno.
Infatti, l'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., non si identifica né con le azioni di garanzia, di cui all'art. 1492 cod. civ., né con quella di esatto adempimento, in quanto, mentre queste prescindono dalla colpa e sono volte solo ad eliminare lo squilibrio determinato dall'inadempimento del venditore, l'azione risarcitoria, presupponendo la colpa di quest'ultimo, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi della cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente, e quindi non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei difetti accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione del bene o al lucro cessante per la mancata rivendita dello stesso. Ne consegue che l'azione di risarcimento può essere proposta in via alternativa, o anche cumulativa, rispetto alle
10 azioni di adempimento, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto (Cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 26852 del 29/11/2013).
E ancora, l'azione di risarcimento dei danni di cui all'art. 1494 cod. civ. è azione distinta da quella di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 cod. civ., non soggetta, quindi, alle preclusioni di cui al terzo comma di tale articolo, ma solo alla decadenza e alla prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ. (Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14665 del 03/06/2008).
Ebbene, per tutte le ragioni sopra espresse, la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno vanno rigettate, in ragione della fondatezza dell'eccezione di decadenza.
4. Per mera completezza, giova precisare che non avrebbero condotto a diverso esito le istanze istruttorie formulate dalle parti, ritenute inammissibili per le ragioni meglio espresse con ordinanza del
19.6.2024 e da intendersi ivi integralmente richiamate.
5. Quanto alla richiesta formulata dall'opposta di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c. si osserva quanto segue.
Come noto, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggrava ex art 96, commi 1 e 2 c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n. 20018 del 24.9.2020).
Nel caso in esame, non appare riscontrabile un comportamento pretestuoso da parte dell'opponente, né
è stata accertata una sua colpa grave nell'agire/resistere in giudizio;
infatti pur essendo risultata la l'opposizione infondata, lo strumento processuale non è stato abusivamente attivato dalla medesima ovvero distorto rispetto alla sua finalità propria.
Infatti, diversamente argomentando, si giungerebbe a ritenere configurabili i presupposti ex art. 96
c.p.c., ogni qual volta si perviene ad una pronuncia di rigetto o di accoglimento totale della domanda.
Ai fini della valutazione circa la soccombenza, si ritiene di aderire più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi
11 dell'art. 92 c.p.c. (Cass., ord., 12/04/2017, n. 9532; Cassazione civile sez. VI, 15/05/2018, Cassazione civile sez. II, 13/09/2019, n.22952).
Ed invero, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria, anche se non sufficiente, per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dalla opposta e di accoglimento della domanda principale della stessa non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.
6. Infine, va dato atto che, a seguito della pronuncia dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., parte opponente ha provveduto al pagamento della somma ingiunta (Cfr. memoria n. 1 ex art. 281 duodecies, comma 4,
c.p.c. di parte opponente, pag. 2; doc. A di parte opponente).
Tanto, peraltro, è stato espressamente confermata dalla difesa dell'opposta nella memoria n. 1 ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. e la circostanza relativa all'avvenuto pagamento, che, ex se, impone la revoca del decreto ingiuntivo.
A tal proposito, si osserva che costituisce ius receptum il principio per il quale il pagamento, anche parziale, successivo all'emissione del decreto ingiuntivo comporta la necessaria revoca dello stesso.
Infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 21432 del 17/10/2011).
In ogni caso, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo, dipesa solo dal pagamento successivo alla concessione della provvisoria esecuzione, l'opponente va condannato anche al rimborso delle spese del
12 procedimento monitorio in quanto sulla complessiva pretesa creditoria azionata la stessa è rimasta soccombente (Cass. 2217/2007).
Peraltro, in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio Cassazione civile sez. VI, 21/07/2017,
n.18125).
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, dunque anche della domanda riconvenzionale svolta, dell'attività in concreto svolta e delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
Infatti, in tema di liquidazione del compenso per la determinazione del valore della controversia, la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma se di valore eccedente a quest'ultima può comportare l'applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile (Cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23406 del 2023; Cass. Sez. 2, n.
31330/2021; Cass. 14691/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 2039/2023 R.G. così provvede: rigetta l'opposizione; accertato il credito come sotteso alla domanda di cui al ricorso monitorio e tenuto conto dell'intervenuto pagamento in corso di causa, revoca il decreto ingiuntivo n. 761/2023 emesso dal
Tribunale di Rovigo;
rigetta le domande riconvenzionali formulate dall'opponente; rigetta la domanda ex art. 96, comma 3 c.p.c. formulata dall'opposta;
13 condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in euro
8.328,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15 %, I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Rovigo, 25.3.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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