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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 09/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1329/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civile, in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa
Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1329/2021 R.G., promossa da c.f. , con il ministero dell'avv. Lorefice Annarita Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(c.f. , con il ministero dell'avv. Nicastro Armando CP_1 P.IVA_1
APPELLATO
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 12.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, co.1, c.p.c., previo rinvio dell'art. 352 c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 28.10.2021, ha proposto appello Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 462/2021 del Giudice di pace di Gela, depositata il CP_1
22.10.2021 a definizione del giudizio civile n. 314/2020 R.G., con cui, in parziale accoglimento della domanda dell'attore è stata condannata a pagargli la somma di euro 435,80 Parte_1 CP_1 per commissioni di gestione pratica non maturate per estinzione anticipata del contratto n. C418965,
1 previa detrazione della somma di euro 939,40 già versatagli dalla controparte, oltre spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario dell'attore.
In particolare, l'appellante ha chiesto al presente Tribunale in funzione di giudice di appello:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto riformare la parte della sentenza indicata nell'incipit del presente atto, per i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa, la sentenza n. 462/2021 R.G. Sent. emessa dal Giudice di pace di Gela, Dott.
Carmelo D'Alessandra, in data 20.07.2021, depositata in data 20.10.2021, nella causa civile n.
314/2020 R.G., mai notificata, e per l'effetto: In via preliminare, ritenere legittimo l'atto di appello proposto;
Nel merito, in accoglimento del presente atto, ritenere legittimo l'atto di appello proposto e, in accoglimento del presente atto, riformare, la parte indicata nell'incipit del presente atto, la sentenza
n. 462/2021 R.G. Sent. emessa dal Giudice di pace di Gela, Dott. Carmelo D'Alessandra, in data
20.07.2021, depositata in data 20.10.2021, nella causa civile n. 314/2020 R.G., mai notificata e dichiarare legittima la richiesta del sig. sig. ad ottenere il rimborso della somma Parte_1 complessiva di euro. 1.956,74, pari alle commissioni istruttorie, commissioni di attivazione, commissioni di intermediazione e commissioni di estinzione non riconosciute, pagate e non godute a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento n. C418965, oltre agli interessi dal giorno dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento de quo avvenuto il 31.12.2016 e per l'effetto: condannare la Ibl Banca Spa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 Cod. Civ., condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 Cod. Civ., la IBL Banca S.p.a. a pagare la somma di euro. 1.956,74, pari alle commissioni istruttorie, commissioni di attivazione, commissioni di intermediazione e commissioni di estinzione non riconosciute, pagate e non godute a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento n. C418965, oltre agli interessi dal giorno dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento de quo avvenuto il 31.12.2016; in via del tutto subordinata, e nella non temuta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Giudice non voglia ritenere applicabile al caso di specie l'art. 2033 Cod. Civ., si chiede che la IBL Banca S.p.a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 Cod. Civ., indennizzi l'appellante della diminuzione patrimoniale subita pari ad euro. 1.956,74, pari alle commissioni istruttorie, commissioni di attivazione, commissioni di intermediazione e commissioni di estinzione non riconosciute, pagate e non godute a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento n. C418965, oltre agli interessi dal giorno dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento de quo avvenuto il 31.12.2016; in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste sulla base dell'art. 2033 Cod. Civ. prima e dell'art. 2041 Cod. Civ. poi, condannare la appellata, ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ., al risarcimento dei danni ingiusti subiti dall'attore, ammontanti ad euro. 1.956,74, pari alle commissioni istruttorie, commissioni di attivazione,
2 commissioni di intermediazione e commissioni di estinzione non riconosciute, pagate e non godute a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento n. C418965, oltre agli interessi dal giorno dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento de quo avvenuto il 31.12.2016; Con vittoria di spese, compensi ed onorari del primo grado di giudizio e del secondo grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, avendo questi anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art.
93 cpc., e avendo già reso dichiarazione anche nel primo grado di giudizio.”.
Con comparsa depositata il 7.2.2022 si è costituita l'appellante chiedendo al presente CP_1
Tribunale in funzione di giudice di appello: “In via principale e nel merito, rigettare integralmente
l'appello ex adverso proposto poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”.
2. L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
E' provato documentalmente che con scrittura privata del 17.10.2012, n.q. di Parte_1 parte mutuataria, ha stipulato con IBL Banca s.p.a., n.q. di parte mutuante, il contratto n. C418965 di
“mutuo contro cessione pro-solvendo di quote della pensione”, per il “capitale lordo mutuato” di euro
23.640,00 (di cui: euro 4.807,28 per interessi corrispettivi, euro 350,00 per “spese di istruttoria”, euro
827,40 per “commissioni di attivazione del finanziamento presso l'ente pensionistico”, euro 2.292,19 per “commissioni di gestione pratica”, euro 55,19 per “rivalsa degli oneri erariali, delle spese di notifica, di registrazione e postali”, euro 1.891,20 per “oneri di intermediazione del prestito”, euro
13.416,74 per “netto ricavo”), da restituirsi in n. 120 rate mensili di euro 197,00 ciascuna, con decorrenza dall'1.1.2013, estinto anticipatamente con il calcolo, in sede di conteggio estintivo alla data del 31.12.2016, di n. 48 rate mensili scadute ed un conseguente residuo di n. 72 rate mensili non scadute.
Come fondatamente dedotto dall'appellante, tale contratto è soggetto alla disciplina in materia di estinzione anticipata del finanziamento di cui all'art. 125-sexies d.lgs. n. 385/1993, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (cd. T.U.B.), vigente alla data di stipula, introdotto dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 141/2010, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori”, il cui art. 16, paragrafo 1, è stato oggetto della sentenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima sezione, dell'11 settembre 2019, nella causa C-383/18 relativa al caso TO, e che è stato modificato dall'art. 11-octies, d.l. n. 73/2021, l.conv. n. 106/2021, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte costituzionale n.
263/2022, in quanto ai fini dell'applicazione dell'art. 125-sexies T.U.B., per espressa previsione del citato art. 11-octies, comma 2, rileva la data di stipula del contratto.
3 Ai sensi dell'art. 125-sexies, comma 1, T.U.B., vigente alla data di stipula del contratto, “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”.
Come chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, sentenza 11 settembre 2019, C-383/18, relativa al caso TO, “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio”, a cui l'Italia ha dato attuazione con il d.lgs. n. 141/2010, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori”, con cui è stato introdotto l'art. 125-sexies T.U.B., “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, senza distinzione tra costi cd. up front e costi cd. recurring, contrariamente a quanto eccepito dall'appellata.
L'art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, l. conv. n. 106/2021, aveva disposto che “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, ma con la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, depositata in pendenza del presente giudizio di appello, ne è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia”, proprio in quanto contrastante con i principi della sentenza TO (cfr. Corte cost. n.
263/2022, par. 14.2, testualmente: “La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del
2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza TO. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto,
l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea.”).
Pertanto, come fondatamente dedotto dall'appellante, IBL Banca s.p.a. s.p.a. è tenuta alla restituzione di tutte le commissioni non maturate per estinzione anticipata del finanziamento, in quanto
“costi” di tale finanziamento alla cui riduzione UI ha diritto n.q. di “consumatore” in base Pt_1 al criterio “pro rata temporis”, ossia in base al numero di rate non scadute per estinzione anticipata del
4 finanziamento, ai sensi dell'art. 125-sexies T.U.B. vigente alla data di stipula del contratto, introdotto dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 141/2010, in attuazione dell'art. 16, Direttiva 2008/48/CE relativa ai
“contratti di credito ai consumatori”, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza dell'11 settembre 2019, nella causa C-383/18 relativa al caso senza le CP_2 limitazioni illegittimamente introdotte dall'art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, l. conv. n.
106/2021, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, proprio per contrasto con i principi della sentenza TO, senza che rilevi la distinzione tra costi up-front e costi recurring, contrariamente a quanto dedotto da e senza che rilevi, CP_1 contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, neppure la clausola specificamente approvata per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c., che escluda la rimborsabilità di taluni costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata, trattandosi di una clausola vessatoria in un contratto tra consumatore e professionista ex art. 33, d.lgs. n. 206/2005, affetta da nullità di protezione, rilevabile dal Giudice anche d'ufficio, ex art. 36, d.lgs. n. 206/2005, recante il codice del consumo (cfr. Cass. civ., sez. II, dep. 06/09/2023, n. 25977, principio di diritto: “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33.”; conforme, Cass. civ., sez. I, dep.
28/05/2024, n. 14836).
In particolare, il contratto di “mutuo contro cessione pro-solvendo di quote della pensione”, n.
C418965 per cui è causa è stato stipulato il 17.10.2012 per il “capitale lordo mutuato” di euro
23.640,00, ricomprendente euro 4.807,28 per interessi corrispettivi, euro 350,00 per “spese di istruttoria”, euro 827,40 per “commissioni di attivazione del finanziamento presso l'ente pensionistico”, euro 2.292,19 per “commissioni di gestione pratica”, euro 55,19 per “rivalsa degli oneri erariali, delle spese di notifica, di registrazione e postali”, euro 1.891,20 per “oneri di intermediazione del prestito”, ed euro 13.416,74 per “netto ricavo”, da restituirsi in n. 120 rate mensili di euro 197,00 ciascuna, con decorrenza dall'1.1.2013, ed è stato estinto anticipatamente con il calcolo, in sede di conteggio estintivo alla data del 31.12.2016, di n. 48 rate mensili scadute ed un conseguente residuo di n. 72 rate mensili non scadute.
Pertanto, oltre alla somma già ritenuta spettante dal Giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda dell'attore pari a euro 435,80 per “commissioni di Parte_1 gestione pratica” non maturate per estinzione anticipata, previa detrazione della somma di euro 939,40 già versata da considerato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, CP_1 non rileva la clausola specificamente approvata per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c., che escluda la
5 rimborsabilità di taluni costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata, trattandosi di una clausola vessatoria in un contratto tra consumatore e professionista ex art. 33, d.lgs. n. 206/2005, affetta da nullità di protezione, rilevabile dal Giudice anche d'ufficio, ex art. 36, d.lgs. n. 206/2005, recante il codice del consumo (cfr. Cass. civ., sez. II, dep. 06/09/2023, n. 25977; conforme, Cass. civ., sez. I, dep.
28/05/2024, n. 14836, già cit.), ne deriva che:
-- l'ulteriore somma di euro 350,00 prevista in contratto per “spese di istruttoria” va restituita pro rata temporis per la somma di euro 209,52 (così calcolata: euro 350,00 diviso 120 rate fino al secondo decimale, moltiplicato per 72 rate non scadute), come fondatamente domandato dall'appellante;
-- l'ulteriore somma di euro 827,40 prevista in contratto per “commissioni di attivazione del finanziamento presso l'ente pensionistico” va restituita pro rata temporis per la somma di euro 496,08
(così calcolata: euro 827,40 diviso 120 rate fino al secondo decimale, moltiplicato per 72 rate non scadute), come fondatamente domandato dall'appellante;
-- l'ulteriore somma di euro 1.891,20 prevista in contratto per “oneri di intermediazione del prestito” va restituita pro rata temporis per la somma di euro 1.134,72 (così calcolata: euro 1.891,20 diviso 120 rate fino al secondo decimale, moltiplicato per 72 rate non scadute), come fondatamente domandato dall'appellante;
-- l'ulteriore somma domandata dall'appellante di euro 115,58 per commissioni di estinzione anticipata del finanziamento invece non gli spetta, in quanto gli è stata addebitata da IBL banca s.p.a. in sede di estinzione anticipata del finanziamento, con un debito residuo superiore alla somma di euro 10.000,00 come da conteggio estintivo alla data del 31.12.2016, in applicazione della clausola di cui all'art.
3.1. del contratto di finanziamento, riproduttiva della previsione di legge di cui all'art. 125-sexies, comma 2
e comma 3, lett. d), T.U.B., e senza che ricorrano nel caso di specie le ipotesi escluse dal comma 3, lett.
a), b), c), vigente alla data di stipula del contratto, ai sensi del quale “In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo
0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.” (comma 2); “L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una
6 percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.” (comma 3).
Inoltre va rilevato che il capo della domanda dell'attore volto alla condanna di al CP_1 risarcimento per danno morale e/o per perdita di chance, già rigettato dal Giudice di primo grado, non è stato riproposto in appello.
3. Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va parzialmente accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, va condannata a pagare a a titolo CP_1 Parte_1 di ripetizione di indebito per estinzione anticipata del contratto n. C418965, oltre alla somma già ritenuta spettante dal Giudice di primo grado, pari a euro 435,80 per “commissioni di gestione pratica” non maturate, previa detrazione della somma di euro 939,40 già versata da l'ulteriore CP_1 somma di euro 1.840,32 (così calcolata: euro 209,52 per “spese di istruttoria” non maturate + euro
496,08 per “commissioni di attivazione del finanziamento presso l'ente pensionistico” non maturate + euro 1.134,72 per “oneri di intermediazione del prestito” non maturati), più interessi legali dall'estinzione anticipata al soddisfo.
La sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 263/2022 giustifica ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 462/2021 del
Giudice di pace di Gela, depositata il 22.10.2021 a definizione del giudizio civile n. 314/2020 R.G., condanna (c.f. ) a pagare a c.f. , CP_1 P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
a titolo di ripetizione di indebito per estinzione anticipata del contratto n. C418965, l'ulteriore somma di euro 1.840,32, oltre interessi legali dall'estinzione anticipata al soddisfo;
compensa integralmente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Gela, 9.6.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civile, in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa
Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1329/2021 R.G., promossa da c.f. , con il ministero dell'avv. Lorefice Annarita Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(c.f. , con il ministero dell'avv. Nicastro Armando CP_1 P.IVA_1
APPELLATO
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 12.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, co.1, c.p.c., previo rinvio dell'art. 352 c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 28.10.2021, ha proposto appello Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 462/2021 del Giudice di pace di Gela, depositata il CP_1
22.10.2021 a definizione del giudizio civile n. 314/2020 R.G., con cui, in parziale accoglimento della domanda dell'attore è stata condannata a pagargli la somma di euro 435,80 Parte_1 CP_1 per commissioni di gestione pratica non maturate per estinzione anticipata del contratto n. C418965,
1 previa detrazione della somma di euro 939,40 già versatagli dalla controparte, oltre spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario dell'attore.
In particolare, l'appellante ha chiesto al presente Tribunale in funzione di giudice di appello:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto riformare la parte della sentenza indicata nell'incipit del presente atto, per i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa, la sentenza n. 462/2021 R.G. Sent. emessa dal Giudice di pace di Gela, Dott.
Carmelo D'Alessandra, in data 20.07.2021, depositata in data 20.10.2021, nella causa civile n.
314/2020 R.G., mai notificata, e per l'effetto: In via preliminare, ritenere legittimo l'atto di appello proposto;
Nel merito, in accoglimento del presente atto, ritenere legittimo l'atto di appello proposto e, in accoglimento del presente atto, riformare, la parte indicata nell'incipit del presente atto, la sentenza
n. 462/2021 R.G. Sent. emessa dal Giudice di pace di Gela, Dott. Carmelo D'Alessandra, in data
20.07.2021, depositata in data 20.10.2021, nella causa civile n. 314/2020 R.G., mai notificata e dichiarare legittima la richiesta del sig. sig. ad ottenere il rimborso della somma Parte_1 complessiva di euro. 1.956,74, pari alle commissioni istruttorie, commissioni di attivazione, commissioni di intermediazione e commissioni di estinzione non riconosciute, pagate e non godute a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento n. C418965, oltre agli interessi dal giorno dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento de quo avvenuto il 31.12.2016 e per l'effetto: condannare la Ibl Banca Spa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 Cod. Civ., condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 Cod. Civ., la IBL Banca S.p.a. a pagare la somma di euro. 1.956,74, pari alle commissioni istruttorie, commissioni di attivazione, commissioni di intermediazione e commissioni di estinzione non riconosciute, pagate e non godute a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento n. C418965, oltre agli interessi dal giorno dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento de quo avvenuto il 31.12.2016; in via del tutto subordinata, e nella non temuta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Giudice non voglia ritenere applicabile al caso di specie l'art. 2033 Cod. Civ., si chiede che la IBL Banca S.p.a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 Cod. Civ., indennizzi l'appellante della diminuzione patrimoniale subita pari ad euro. 1.956,74, pari alle commissioni istruttorie, commissioni di attivazione, commissioni di intermediazione e commissioni di estinzione non riconosciute, pagate e non godute a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento n. C418965, oltre agli interessi dal giorno dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento de quo avvenuto il 31.12.2016; in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste sulla base dell'art. 2033 Cod. Civ. prima e dell'art. 2041 Cod. Civ. poi, condannare la appellata, ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ., al risarcimento dei danni ingiusti subiti dall'attore, ammontanti ad euro. 1.956,74, pari alle commissioni istruttorie, commissioni di attivazione,
2 commissioni di intermediazione e commissioni di estinzione non riconosciute, pagate e non godute a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento n. C418965, oltre agli interessi dal giorno dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento de quo avvenuto il 31.12.2016; Con vittoria di spese, compensi ed onorari del primo grado di giudizio e del secondo grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, avendo questi anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art.
93 cpc., e avendo già reso dichiarazione anche nel primo grado di giudizio.”.
Con comparsa depositata il 7.2.2022 si è costituita l'appellante chiedendo al presente CP_1
Tribunale in funzione di giudice di appello: “In via principale e nel merito, rigettare integralmente
l'appello ex adverso proposto poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”.
2. L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
E' provato documentalmente che con scrittura privata del 17.10.2012, n.q. di Parte_1 parte mutuataria, ha stipulato con IBL Banca s.p.a., n.q. di parte mutuante, il contratto n. C418965 di
“mutuo contro cessione pro-solvendo di quote della pensione”, per il “capitale lordo mutuato” di euro
23.640,00 (di cui: euro 4.807,28 per interessi corrispettivi, euro 350,00 per “spese di istruttoria”, euro
827,40 per “commissioni di attivazione del finanziamento presso l'ente pensionistico”, euro 2.292,19 per “commissioni di gestione pratica”, euro 55,19 per “rivalsa degli oneri erariali, delle spese di notifica, di registrazione e postali”, euro 1.891,20 per “oneri di intermediazione del prestito”, euro
13.416,74 per “netto ricavo”), da restituirsi in n. 120 rate mensili di euro 197,00 ciascuna, con decorrenza dall'1.1.2013, estinto anticipatamente con il calcolo, in sede di conteggio estintivo alla data del 31.12.2016, di n. 48 rate mensili scadute ed un conseguente residuo di n. 72 rate mensili non scadute.
Come fondatamente dedotto dall'appellante, tale contratto è soggetto alla disciplina in materia di estinzione anticipata del finanziamento di cui all'art. 125-sexies d.lgs. n. 385/1993, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (cd. T.U.B.), vigente alla data di stipula, introdotto dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 141/2010, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori”, il cui art. 16, paragrafo 1, è stato oggetto della sentenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima sezione, dell'11 settembre 2019, nella causa C-383/18 relativa al caso TO, e che è stato modificato dall'art. 11-octies, d.l. n. 73/2021, l.conv. n. 106/2021, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte costituzionale n.
263/2022, in quanto ai fini dell'applicazione dell'art. 125-sexies T.U.B., per espressa previsione del citato art. 11-octies, comma 2, rileva la data di stipula del contratto.
3 Ai sensi dell'art. 125-sexies, comma 1, T.U.B., vigente alla data di stipula del contratto, “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”.
Come chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, sentenza 11 settembre 2019, C-383/18, relativa al caso TO, “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio”, a cui l'Italia ha dato attuazione con il d.lgs. n. 141/2010, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori”, con cui è stato introdotto l'art. 125-sexies T.U.B., “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, senza distinzione tra costi cd. up front e costi cd. recurring, contrariamente a quanto eccepito dall'appellata.
L'art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, l. conv. n. 106/2021, aveva disposto che “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, ma con la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, depositata in pendenza del presente giudizio di appello, ne è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia”, proprio in quanto contrastante con i principi della sentenza TO (cfr. Corte cost. n.
263/2022, par. 14.2, testualmente: “La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del
2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza TO. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto,
l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea.”).
Pertanto, come fondatamente dedotto dall'appellante, IBL Banca s.p.a. s.p.a. è tenuta alla restituzione di tutte le commissioni non maturate per estinzione anticipata del finanziamento, in quanto
“costi” di tale finanziamento alla cui riduzione UI ha diritto n.q. di “consumatore” in base Pt_1 al criterio “pro rata temporis”, ossia in base al numero di rate non scadute per estinzione anticipata del
4 finanziamento, ai sensi dell'art. 125-sexies T.U.B. vigente alla data di stipula del contratto, introdotto dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 141/2010, in attuazione dell'art. 16, Direttiva 2008/48/CE relativa ai
“contratti di credito ai consumatori”, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza dell'11 settembre 2019, nella causa C-383/18 relativa al caso senza le CP_2 limitazioni illegittimamente introdotte dall'art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, l. conv. n.
106/2021, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, proprio per contrasto con i principi della sentenza TO, senza che rilevi la distinzione tra costi up-front e costi recurring, contrariamente a quanto dedotto da e senza che rilevi, CP_1 contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, neppure la clausola specificamente approvata per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c., che escluda la rimborsabilità di taluni costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata, trattandosi di una clausola vessatoria in un contratto tra consumatore e professionista ex art. 33, d.lgs. n. 206/2005, affetta da nullità di protezione, rilevabile dal Giudice anche d'ufficio, ex art. 36, d.lgs. n. 206/2005, recante il codice del consumo (cfr. Cass. civ., sez. II, dep. 06/09/2023, n. 25977, principio di diritto: “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33.”; conforme, Cass. civ., sez. I, dep.
28/05/2024, n. 14836).
In particolare, il contratto di “mutuo contro cessione pro-solvendo di quote della pensione”, n.
C418965 per cui è causa è stato stipulato il 17.10.2012 per il “capitale lordo mutuato” di euro
23.640,00, ricomprendente euro 4.807,28 per interessi corrispettivi, euro 350,00 per “spese di istruttoria”, euro 827,40 per “commissioni di attivazione del finanziamento presso l'ente pensionistico”, euro 2.292,19 per “commissioni di gestione pratica”, euro 55,19 per “rivalsa degli oneri erariali, delle spese di notifica, di registrazione e postali”, euro 1.891,20 per “oneri di intermediazione del prestito”, ed euro 13.416,74 per “netto ricavo”, da restituirsi in n. 120 rate mensili di euro 197,00 ciascuna, con decorrenza dall'1.1.2013, ed è stato estinto anticipatamente con il calcolo, in sede di conteggio estintivo alla data del 31.12.2016, di n. 48 rate mensili scadute ed un conseguente residuo di n. 72 rate mensili non scadute.
Pertanto, oltre alla somma già ritenuta spettante dal Giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda dell'attore pari a euro 435,80 per “commissioni di Parte_1 gestione pratica” non maturate per estinzione anticipata, previa detrazione della somma di euro 939,40 già versata da considerato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, CP_1 non rileva la clausola specificamente approvata per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c., che escluda la
5 rimborsabilità di taluni costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata, trattandosi di una clausola vessatoria in un contratto tra consumatore e professionista ex art. 33, d.lgs. n. 206/2005, affetta da nullità di protezione, rilevabile dal Giudice anche d'ufficio, ex art. 36, d.lgs. n. 206/2005, recante il codice del consumo (cfr. Cass. civ., sez. II, dep. 06/09/2023, n. 25977; conforme, Cass. civ., sez. I, dep.
28/05/2024, n. 14836, già cit.), ne deriva che:
-- l'ulteriore somma di euro 350,00 prevista in contratto per “spese di istruttoria” va restituita pro rata temporis per la somma di euro 209,52 (così calcolata: euro 350,00 diviso 120 rate fino al secondo decimale, moltiplicato per 72 rate non scadute), come fondatamente domandato dall'appellante;
-- l'ulteriore somma di euro 827,40 prevista in contratto per “commissioni di attivazione del finanziamento presso l'ente pensionistico” va restituita pro rata temporis per la somma di euro 496,08
(così calcolata: euro 827,40 diviso 120 rate fino al secondo decimale, moltiplicato per 72 rate non scadute), come fondatamente domandato dall'appellante;
-- l'ulteriore somma di euro 1.891,20 prevista in contratto per “oneri di intermediazione del prestito” va restituita pro rata temporis per la somma di euro 1.134,72 (così calcolata: euro 1.891,20 diviso 120 rate fino al secondo decimale, moltiplicato per 72 rate non scadute), come fondatamente domandato dall'appellante;
-- l'ulteriore somma domandata dall'appellante di euro 115,58 per commissioni di estinzione anticipata del finanziamento invece non gli spetta, in quanto gli è stata addebitata da IBL banca s.p.a. in sede di estinzione anticipata del finanziamento, con un debito residuo superiore alla somma di euro 10.000,00 come da conteggio estintivo alla data del 31.12.2016, in applicazione della clausola di cui all'art.
3.1. del contratto di finanziamento, riproduttiva della previsione di legge di cui all'art. 125-sexies, comma 2
e comma 3, lett. d), T.U.B., e senza che ricorrano nel caso di specie le ipotesi escluse dal comma 3, lett.
a), b), c), vigente alla data di stipula del contratto, ai sensi del quale “In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo
0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.” (comma 2); “L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una
6 percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.” (comma 3).
Inoltre va rilevato che il capo della domanda dell'attore volto alla condanna di al CP_1 risarcimento per danno morale e/o per perdita di chance, già rigettato dal Giudice di primo grado, non è stato riproposto in appello.
3. Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va parzialmente accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, va condannata a pagare a a titolo CP_1 Parte_1 di ripetizione di indebito per estinzione anticipata del contratto n. C418965, oltre alla somma già ritenuta spettante dal Giudice di primo grado, pari a euro 435,80 per “commissioni di gestione pratica” non maturate, previa detrazione della somma di euro 939,40 già versata da l'ulteriore CP_1 somma di euro 1.840,32 (così calcolata: euro 209,52 per “spese di istruttoria” non maturate + euro
496,08 per “commissioni di attivazione del finanziamento presso l'ente pensionistico” non maturate + euro 1.134,72 per “oneri di intermediazione del prestito” non maturati), più interessi legali dall'estinzione anticipata al soddisfo.
La sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 263/2022 giustifica ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 462/2021 del
Giudice di pace di Gela, depositata il 22.10.2021 a definizione del giudizio civile n. 314/2020 R.G., condanna (c.f. ) a pagare a c.f. , CP_1 P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
a titolo di ripetizione di indebito per estinzione anticipata del contratto n. C418965, l'ulteriore somma di euro 1.840,32, oltre interessi legali dall'estinzione anticipata al soddisfo;
compensa integralmente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Gela, 9.6.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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