Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/04/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 30/04/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 4084/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
È presente, per parte ricorrente, l'Avv. Antonella DI MAIO, la quale insiste nel ricorso, contesta le risultanze della CTU nella parte in cui non ha riconosciuto la protesi e chiede che la causa venga posta in decisione, con condanna dell'Istituto alle spese di lite.
Alle ore 10:00 nessuno è presente per l' CP_1
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.15 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
Cron. Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________________ ___________________
TRIBUNALE DI PALERMO
F.A. _________________
F.A. _________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. 4084 R.G.L. 2024,
promossa Addì ______________
D A Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
______________________ Antonella DI MAIO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, in Villabate (PA), Corso ______________________
Vittorio Emanuele 416; per ___________________
- Ricorrente -
______________________
______________________
CONTRO
Il Cancelliere
Controparte_2
, rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Loredana DI SALVO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Ente, in Palermo, Viale del Fante 58/D;
- Resistente -
OGGETTO: INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO DA
INFORTUNIO SUL LAVORO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 30/04/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento della domanda, dichiara che , in Parte_1
conseguenza dei postumi dell'infortunio occorsogli in data 23/04/2018, ha un grado di menomazione pari all'11%, a decorrere dalla data della visita di revisione e condanna l' CP_1
a corrispondergli la differenza di indennizzo in capitale, oltre accessori, come per legge.
Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell le spese della consulenza tecnica espletata. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/03/2024, , premesso di aver Parte_1
subito un infortunio sul lavoro in data 23/04/2018, allorché durante lo svolgimento della sua attività
come dipendente della società SIS inciampava e cadeva a terra, battendo il ginocchio e la spalla destra e, premesso altresì, che l' gli aveva originariamente riconosciuto un grado di CP_1
menomazione del 9%, riconfermato anche in seguito a visita di revisione, lamentò l'inadeguatezza di tale valutazione, atteso che i postumi residuati erano, a suo dire, pari al 21%.
Chiese, pertanto, la condanna dell' a corrispondergli l'indennizzo in rendita in tale misura, CP_1
o la differenza di indennizzo in capitale, in base a quanto accertato nel corso del presente giudizio,
con vittoria di spese.
L' ritualmente costituitosi, deduceva l'infondatezza della domanda avversaria, CP_1
invocandone il rigetto.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'udienza del 30/04/2025, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato, soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato sulla base di accurate indagini medico legali, ha accertato, infatti, che in seguito dell'infortunio oggetto del presente giudizio, ha riportato: Parte_1
“Trauma contusivo distorsivo ginocchio dx e spalla destra” e ha osservato che “attualmente permangano esiti di distorsione ginocchio destro con lesione del menisco mediale dx, distacco cartilagine emipiatto tibiale con idrarti recidivanti in soggetto con preesistente gonartrosi, trattata chirurgicamente e algodisfunzionalità di discreta entità spalla destra.
3 Ha quindi, concluso, il CTU che” i suddetti postumi determinano un “danno biologico” dell'11%
a decorrere dagli accertamenti effettuati dai sanitari nell'ultima visita di revisione” (13/02/2024).
Non possono condividersi i rilievi formulati dalla difesa del ricorrente, alla luce dei chiarimenti resi dal CTU nelle note integrative allegate alla CTU, con le quali ha così argomentato:
“Nel caso in questione emerge che il ricorrente, in data 23/04/2018, durante l'attività lavorativa cadeva ed urtando contro il suolo batteva il ginocchio dx e la spalla dx;
è stata posta diagnosi di trauma contusivo escoriato al ginocchio e alla spalla. Sottoposto a RMN del ginocchio dx in data 4/5/2018 veniva evidenziata oltre la rottura del menisco mediale con lieve ispessimento del legamento crociato anteriore anche una grave artrosi e una severa condropatia.
L'articolazione del ginocchio è esposta a un carico meccanico molto elevato ad ogni passo. Pertanto,
dopo gli infortuni, la ricostruzione anatomica della superficie articolare e il ripristino di un asse anatomico della gamba è la chiave per evitare una patologia post-traumatica dell'articolazione del ginocchio. Tuttavia,
qualsiasi disallineamento grossolano prodotto in modo casuale comporta un carico su almeno un'articolazione che non si adatta al corpo e non corrisponde alla forma normale, che poi si consuma (come nell'artrosi primaria)
più velocemente del solito ed evolve in modo molto doloroso per l'artrosi post-traumatica.
La protesi è una ricostruzione chirurgica dell'articolazione, che consiste nel ricostruire la parte malata dell'articolazione sia a livello femorale che a livello tibiale ed eventualmente anche la rotula. L'obiettivo di questo trattamento è creare un'articolazione senza dolore con buona attività funzionale che permetta al paziente di tornare alle sue attività quotidiane.
Nel caso in specie a circa 20 giorni dall'evento traumatico la risonanza magnetica evidenziava condropatia ed artrosi di media gravità. Condizione clinica che non appare compatibile con un trauma recente in quanto la sua manifestazione in forma iniziale richiede un lasso di tempo commisurabile in almeno uno-due anni;
pertanto, l'evento traumatico ha slatentizzato una preesistente condizione clinica, possibilmente sottovalutata dal ricorrente che ha imposto un intervento di protesi che peraltro non risulta collegabile all'evento de quo;
ciò emerge chiaramente dalla diagnosi di ricovero per l'intervento di protesi (Copia relazione di dimissione, Nuova Casa di Cure Demma srl, Reparto di Ortopedia, da cui si rileva ricovero dal 12.11 al
17.11.2018 per: “Gonartrosi dx”. Durante la degenza il pz. è stato sottoposto ad intervento di artroprotesi ginocchio dx).
Sulla scorta di quanto suddetto dal punto di vista medico legale non sono soddisfatti i criteri per ricollegare la protesi al ginocchio all'intervento de quo.
Si conferma pertanto la precedente valutazione”.
4 Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato nelle sue premesse è
pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va parzialmente accolto, riconoscendo a
[...]
, in conseguenza dei postumi dell'infortunio patito, un grado di Parte_1
menomazione dell'11%, a decorrere dalla data della visita di revisione (13/02/2024) e condannando l' a corrispondergli la differenza di indennizzo in capitale, con accessori come per legge. CP_1
Considerato l'esito globale del giudizio che, pur riconoscendo un aggravamento ha attribuito soltanto due punti percentuali di danno biologico in più (11% rispetto al pregresso 9%), a fronte del
21% richiesto, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.
civ., per compensare integralmente le spese di lite.
Restano definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 30/04/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
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