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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/10/2025, n. 3212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3212 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3036/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini, all'esito dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 8.10.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3036/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SI ZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
SI ZO
ATTORI
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FEDELE VINCENZO
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte attrice:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, -IN TESI: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della , quale mandataria e procuratrice Controparte_1 speciale di , per difetto di procura da parte di quest'ultima, ovvero, Controparte_2
pagina 1 di 16 per nullità della procura conferita direttamente dal cessionario-società veicolo a soggetto non iscritto all'albo ex art. 106 TUB, e per l'effetto rigettare la domanda promossa Firmato
Da: Rossi Lorenzo Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#:
461e0d 10 dalla in quanto inammissibile, o carente dei Controparte_1 necessari presupposti, ovvero infondata in fatto ed in diritto;
-in ipotesi, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della cessionaria società Controparte_3
non essendovi prova del trasferimento in capo ad essa della titolarità del credito
[...] azionato in via monitoria, o per la mancata individuazione del credito oggetto di cessione in blocco, con conseguente rigetto della domanda promossa da in Controparte_1 quanto inammissibile, o carente dei necessari presupposti;
Conseguentemente dichiarare nullo e/o di nessun effetto, e revocare, il decreto ingiuntivo n. 411/2024, RG n. 14828/23, emesso dal Tribunale di Firenze in data 7/2/24, e notificato in data 8-14/2/24. -IN
IPOTESI: accertare e dichiarare che il credito di € 402.056,12, vantato dalla Controparte_4 nei confronti della “ , (cancellata in
[...] Parte_3 data 2.2.22), nonché dei sig.ri e , quali soci e/o anche Parte_1 Parte_2 garanti della medesima, si è estinto per decorso del termine di prescrizione, al 11/02/2020, o alla data diversa che verrà accertata, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dai sig.ri e in dipendenza dei rapporti intercorsi con la Parte_1 Parte_4
, e per le causali sopraesposte, con conseguente revoca o annullamento del CP_4 decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in ulteriore e gradata ipotesi, accertare e dichiarare la misura del credito vantato dalla , in relazione al rapporto intercorso con la CP_4 soc. al netto delle rimesse effettuate, ovvero delle somme Parte_3 illegittimamente od erroneamente addebitate alla correntista, e per l'effetto, dichiarare gli opponenti tenuti al pagamento della somma dovuta e ritenuta di giustizia. Con revoca, in ogni caso, del decreto opposto. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, con istanza di distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario.
Parte convenuta:
pagina 2 di 16 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le argomentazioni esposte, previa estensione del contraddittorio da parte Firmato
Da: Vincenzo Fedele Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#:
Pagina 15 dell'opponente nei confronti della di e previa C.F._3 CP_4 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto: - in via preliminare, concedere termine per poter esperire il tentativo obbligatorio di mediazione;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della spiegata opposizione, rigettando, per l'effetto, l'opposizione a decreto ingiuntivo medesima e confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale condizionata, accertare e dichiarare che la fideiussione azionata con il ricorso ex art. 633 c.p.c. è da intendersi come contratto autonomo di garanzia e per l'effetto condannare i sig.ri e Parte_2 di pagare, in solido tra loro, in favore della Parte_1 Controparte_3 la complessiva somma di €. 402.056,12 (diconsi Euro
[...] quattrocentoduemilacinquantasei/12), già esclusi gli interessi di mora, oltre gli interessi sino alla data di pagamento, come contrattualmente pattuiti. Con vittoria di spese e competenze di lite.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Gli attori hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 411/2024 con il quale è stato ingiunto agli opponenti il pagamento della somma di
€ 402.056,12 oltre interessi ed accessori.
Hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di rappresentanza di
[...]
in quanto soggetto non iscritto all'albo ex art. 106 TUB a Controparte_1 cui è stata conferita procura direttamente dalla società veicolo CP_3
, senza l'intermediazione de cd. indicato nella
[...] Controparte_5
Gazzetta Ufficiale ove è stato pubblicato l'avviso di cessione ( Controparte_6
).
[...]
La convenuta, sul punto, nella comparsa costituzione e risposta ha evidenziato che “La in sede di ricorso ex art. 633 c.p.c., veniva Controparte_7 erroneamente inserita quale mandataria di in quanto, pur Controparte_3
pagina 3 di 16 essendo munita di procura notarile in tal senso, non era e non è tutt'ora, il soggetto giuridico munito di idonei poteri”. Ha precisato che è la “ (e Controparte_1 non la )…ad aver conferito procura alle liti all'odierno Controparte_8 difensore avv. Vincenzo Fedele”. Nelle note conclusionali ha rilevato che “La con Controparte_3 procura registrata a Pordenone Il 23/12/2022 al n.18790 serie 1T conferiva procura speciale alla società “ , affinché la Società Procuratrice in Controparte_1 persona dei suoi amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti debitamente autorizzati, nonché in persona di procuratori appositamente nominati e, ove del caso, in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dalla Società Procuratrice quando necessario in relazione alla natura degli atti da compiersi, affinché la Società Procuratrice provveda a compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti. La Controparte_3
inoltre, con procura registrata a Pordenone Il 20/02/2023 N° 2304 Serie 1T conferiva
[...] procura speciale alla società “ , affinché la Società Controparte_6
Procuratrice in persona dei suoi amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti debitamente autorizzati, nonché in persona di procuratori appositamente nominati e, ove del caso, in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dalla Società Procuratrice quando necessario in relazione alla natura degli atti da compiersi, affinché la Società Procuratrice provveda a compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti”. La convenuta ha quindi evidenziato che “I poteri conferiti dalla
[...] alle due società sono i medesimi ma, è bene chiarirlo e rimarcarlo, non Controparte_3 sono alternativi tra loro. Ovvero, la non ha conferito Controparte_3 mandato alla revocando espressamente il Controparte_6 mandato conferito alla ma ha inteso conferire Controparte_1 procura speciale ad entrambi i Master affinchè entrambe le Società procedessero, CP_5 con i medesimi poteri, a distinte azioni aventi ad oggetto distinti crediti. Infatti, entrambi i sono muniti di identici poteri intesi al recupero di crediti differenti tra di Controparte_5 loro. Essendo stata, poi, la a conferire mandato difensivo Controparte_1 all'avv. Vincenzo Fedele, era ed è tutt'ora tale ultima società ad avere la legittimazione passiva. Si ribadisce, quindi, che all'atto della costituzione in giudizio, l'aver indicato tanto la quanto la , rappresenta un Controparte_6 Controparte_1 mero errore materiale”.
pagina 4 di 16 2. In punto di diritto va premesso che la cartolarizzazione consiste nella cessione di crediti e nella successiva conversione di tali crediti in titoli negoziabili collocabili sul mercato. Le operazioni di cartolarizzazione possono essere effettuate solo tramite le società veicolo (c.d. SPV) di cui all'art. 3 della L. n. 130/1999, iscritte in un elenco tenuto dalla BA d'AL. La società veicolo è costituita solo per emettere titoli sul mercato, il cui valore e il cui rendimento è determinato esclusivamente dai crediti oggetto di cartolarizzazione. Il profilo della separazione patrimoniale è regolato, nella legge n. 130/1999, dall'art. 3, 2° comma, il quale stabilisce che “I crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei titoli stessi” L'art. 2 della L. 130/1999 prevede tuttavia che, in presenza di credito cartolarizzato, l'attività di cd. servicing, finalizzata al recupero, debba essere svolta solo dalle società vigilate, iscritte all'albo di cui all'art. 106 TUB, preventivamente indicate nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. e corrispondenti quindi alle società indicate nei singoli prospetti informativi afferenti i titoli collocati sul mercato. La legge, quindi, riserva a banche e intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento (art. 2, comma 3), nonché le verifiche di conformità delle operazioni alla legge e ai prospetti informativi (art. 2, comma 6 bis), con uno sdoppiamento tra il soggetto titolare del credito e quello incaricato del recupero. Al servicer fanno pertanto capo sia compiti di natura operativa, sia funzioni di "garanzia" nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli e del mercato. Il legislatore ha in sostanza voluto che tali compiti -da cui dipende la remuneratività dell'investimento effettuato e la tutela del mercato più in generale – vengano effettuata da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità, diversi dalla stessa società veicolo. Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB sono, infatti, sottoposti a un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche, finalizzato a perseguire obiettivi di stabilità finanziaria e di salvaguardia della sana e prudente gestione.
pagina 5 di 16 3. Nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione si è diffusa la prassi di esternalizzare l'attività di recupero a società non vigilate, titolari della licenza prevista dall'art. 115 TULPS, ma non iscritte all'albo di cui all'art. 106 TUB, attraverso una sub-delega del cd. master servicer nei confronti dello special servicer. La BA d'AL, nella comunicazione “ in operazioni di cartolarizzazione. CP_5
Profili di rischiosità e linee di vigilanza” ha evidenziato i rischi di tale prassi, ove non sottoposta a stringenti limiti e forme di controllo da parte del soggetto vigilato, in quanto potenzialmente elusiva dei presidi posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici. L'autorità di vigilanza ha rilevato che “a fronte di una cornice normativa fondata sulla centralità del servicer quale soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale, si sono affermate prassi caratterizzate da una netta distinzione tra il cd. “master servicer”, soggetto vigilato responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla legge n. 130/99 e lo “special servicer”, operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non vigilato da questo Istituto. L'affidamento allo “special” dell'incarico di recupero avviene sovente mediante schemi contrattuali complessi, che ruotano intorno alla figura dell'investitore (anche nella scelta dello special stesso) e relegano su un piano meramente formale il ruolo del servicer vigilato, con incertezze nell'individuazione del perimetro delle responsabilità, nell'ambito della gestione del portafoglio soprattutto nelle ipotesi di underperformance dei recuperi. Ne è conseguita opacità nella individuazione dei soggetti effettivamente coinvolti nelle attività di recupero dei crediti e limitazioni ai poteri dell'Organo di vigilanza, a fronte di un impianto normativo che invece, attraverso il presidio sull'esternalizzazione di funzioni operative importanti (FOI), mira ad assicurare che i servicers siano in grado di monitorare e gestire i rischi connessi alle attività affidate a soggetti terzi, rimanendone responsabili. Dal punto di vista organizzativo, gli assetti dei servicers vigilati sono risultati non sempre adeguati all'accresciuta complessità operativa, con conseguente esposizione degli intermediari a rischi di natura operativa e reputazionale. Sono state spesso riscontrate carenze nei sistemi di controllo e nel presidio dei rischi operativi, oltre che debolezze nella gestione dei rapporti con gli special servicers, sia in sede di valutazione iniziale dei soggetti incaricati, sia nel monitoraggio nel continuo delle relative performance di recupero. (…) Si sottolinea, pertanto, la necessità che i servicers si adoperino fin da subito per assicurare assetti organizzativi e di controllo coerenti con il ruolo assegnatogli dal legislatore, promuovendo un modello di attività che garantisca una partecipazione consapevole e continua a tutte le dinamiche afferenti la gestione dei crediti cartolarizzati, ad esempio attivandosi prontamente nei confronti degli special servicers in presenza di pagina 6 di 16 situazioni di anomalia e di andamenti negativi nei flussi di recupero rispetto alle previsioni dei business plan. Gli Organi aziendali del servicer dovranno farsi promotori attivi di una rinnovata e rafforzata percezione del ruolo e delle responsabilità dell'azienda, assicurando un adeguato grado di enforcement a tutti i livelli dell'organizzazione coinvolti nel monitoraggio delle operazioni di cartolarizzazioni gestite e nel presidio dei rischi sottesi”. Se dunque è controverso se talune attività possano essere, entro certi limiti, esternalizzate da parte del (iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB) a Controparte_5 società non iscritte, ma sempre sotto il controllo del primo, ad avviso del Tribunale, una delega conferita direttamente da parte della società veicolo in favore di un soggetto non iscritto all'albo si pone in diretta violazione dell'art. 2 L. 130/1999. 4. Nel caso di specie, dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sembra che la società veicolo abbia conferito mandato al Controparte_9
(iscritto all'albo ex art. 106 TUB) per la riscossione,
[...] amministrazione e gestione del credito e che quest'ultimo abbia poi delegato l'attività di recupero crediti a (non iscritta Controparte_1 all'albo ex art. 106 TUB), sotto quindi la vigilanza del primo. Tuttavia, dalla documentazione prodotta risulta invece il conferimento della procura direttamente da parte della società veicolo, titolare del credito,
[...]
in favore di Controparte_3 Controparte_1 entrambi soggetti non iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB e quindi non sottoposti alla vigilanza della BA d'AL, che risulta così sostanzialmente estromessa dall'operazione. In particolare, la procura notarile del 23.12.2022 a Controparte_1
è generica e non contiene alcun riferimento al ruolo svolto da
[...]
come né al potere di vigilanza da Controparte_6 Controparte_5 quest'ultimo esercitato, ma il rapporto risulta sostanzialmente bilaterale, per cui vi è incertezza sull'effettivo ruolo svolto dal Controparte_5
Del resto, è la stessa difesa della convenuta ad ammettere la totale estromissione del dall'operazione dal momento che Controparte_9 afferma che i due soggetti sono “muniti di identici poteri intesi al recupero di crediti differenti tra di loro” e che nel caso di specie i poteri sono esercitati da
[...]
soggetto non iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB. Controparte_1
Non appare condivisibile la tesi secondo cui la società veicolo, titolare del credito, in quanto dotata di legittimazione sostanziale e processuale, avrebbe il pagina 7 di 16 potere di delegare un soggetto terzo, ancorché non iscritto all'albo ex art. 106 TUB, per agire in giudizio.
La legge non configura infatti l'attività svolta dal servicer iscritto all'albo ex art. 106 TUB come una mera facoltà ma come un obbligo prevedendo quindi uno sdoppiamento tra la società veicolo, titolare del credito e dotata di un patrimonio separato, e la società incaricata alla riscossione, che deve essere iscritta all'albo ex art. 106 TUB, al quale sono infatti conferiti compiti di controllo della regolarità della cartolarizzazione. Ciò trova conferma anche nel recente “Provvedimento della BA d'AL - Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione” del 12.12.2023 nel quale la società veicolo viene definita come “l'impresa con sede legale in AL che è costituita conformemente al diritto nazionale o comunitario (…)che si avvale di un soggetto incaricato di svolgere il ruolo di servicer ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge del 30 aprile 1999, n. 1302”. La stessa relazione parlamentare al DDL 5058 (Legge Cartolarizzazione) afferma che “sulla falsariga delle esperienze estere, il presente disegno di legge introduce la figura del trustee al quale è affidato il compito di verificare la regolarità delle operazioni alla luce della legge del programma (comma 2); in particolare, è previsto che i servizi di riscossione, di incasso e di pagamento debbano essere svolti da una banca o da un intermediario finanziario vigilato, ai quali viene affidata per legge la tutela delle ragioni dei sottoscrittori”. Solo tale soggetto potrà, entro i limiti indicati dall'autorità di vigilanza, eventualmente delegare un soggetto terzo (special servicer) assumendosi gli obblighi di controllo e vigilanza. Se dunque la sub-delega (dal master servicer allo special servicer) può ritenersi in certe ipotesi potenzialmente elusiva del disposto di cui all'art. 2 delle Legge sulle Cartolarizzazioni, profilo rimesso all'attività di vigilanza della BA d'AL, il conferimento di un incarico diretto da parte della società veicolo ad un servicer non iscritto all'albo ex art. 106 TUB (ancorché formalmente qualificato come special servicer) appare direttamente in contrasto con tale norma.
5. In relazione a tale fattispecie, parte della giurisprudenza di merito, si è orientata nel ritenere tali disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione (cfr. ex multis Tribunale di Livorno, ord. del pagina 8 di 16 18.12.2023; Tribunale di Monza, ord. del 22.1.2024; Tribunale di Arezzo, ord. del 24.1.2024; Tribunale di Siena, ord. Del 1.2.2024). Occorre però dare atto che la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 7243/2024 è intervenuta sulla questione affermando invece che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriverebbe alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. A sostegno di tali conclusioni è stato osservato che “in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)”.
“in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla BA d'AL) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”.
6. Il Tribunale, come affermato anche in altro precedente in sede collegiale (Tribunale di Firenze, 14 agosto 2024 Pres. Governatori est. ), non ritiene CP_10 di poter aderire a tali conclusioni per le seguenti considerazioni. Innanzitutto, non si ritiene di poter escludere la natura imperativa delle norme in questione sulla base dei principi affermati dalla stessa giurisprudenza di legittimità in precedenti occasioni.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 8472/2022 hanno effettuato una ricognizione dei criteri per la qualificazione di una norma come imperativa evidenziando che esse non sono solo quelle che “si riferiscono alla struttura o al pagina 9 di 16 contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti” ma anche quelle che riguardano “elementi estranei al contenuto o alla struttura del negozio, ricomprendendosi nell'area delle norme di cui all'art. 1418 c.c., comma 1 anche quelle che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive e soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa del contratto ponendo la sua esistenza in contrasto con la norma imperativa (cfr., in generale, Cass. n. 8066 del 2016, SU n. 26724 del 2007): in caso di mancanza di una prescritta autorizzazione a contrarre o di clausole concepite in modo da consentire l'aggiramento di divieti a contrarre (cfr., tra le altre, Cass. n. 4853 del 2012, n. 20261 del 2006, n. 9767 del 2005), o di mancanza di necessari requisiti soggettivi di uno dei contraenti (cfr., tra le altre, Cass. n. 16281 del 2005, n. 11247 del 2003, n. 5052 del 2001), oppure in caso di contratti le cui clausole siano tali da sottrarre una delle parti agli obblighi di controllo su di essa gravanti (cfr. Cass. n. 4605 del 1983)”. Le Sezioni Unite hanno affermato che “un elemento accomunante nella evoluzione giurisprudenziale si coglie nella tendenza attuale a utilizzare tale nozione - e quella di norma imperativa - come strumento di reazione dell'ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali” e che quindi ”il focus dell'indagine sulla imperatività della norma violata si appunta ora sulla natura dell'interesse leso che si individua nei preminenti interessi generali della collettività”. A ciò si aggiunge che “ la nullità negoziale deve discendere dalla violazione di norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati” al fine di scongiurare che l'eccessiva discrezionalità rimessa alla valutazione del giudice entri in frizione con i valori di libertà negoziale e di impresa. Nel caso di specie, la disposizione di cui all'art. 2 presenta un contenuto precettivo specifico e chiaro ponendo un determinato requisito in capo ad una delle parti del rapporto (iscrizione all'albo ex art. 106 TUB), ovvero il soggetto incaricato della riscossione. Si tratta di una norma imperativa in quanto, in difetto di determinate condizioni soggettive (iscrizione all'albo ex art. 106 TUB), è vietata la stipula stessa del contratto, ovvero la delega delle attività di riscossione, ponendosi quindi tali atti in diretto contrasto con la norma. La riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo configura un'attività "riservata" ai soli soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB (salva la facoltà, a certe condizioni, di delega da parte di questi ultimi ai cd. sub-servicer di talune attività, i quali operano sotto la vigilanza dei primi). Si tratta di requisiti che evidentemente il legislatore ritiene necessari in considerazione degli interessi coinvolti nell'operazione, in particolare, la tutela degli investitori che acquistano pagina 10 di 16 titoli dalle società veicolo e gli obblighi di controllo che la stessa legge pone in capo a tali soggetti (art.
6-bis). Come affermato dalla BA d'AL “La scelta di rimettere a banche e intermediari finanziari i compiti di servicing nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti risponde all'esigenza di assicurare un effettivo presidio di conformità su tali operazioni, mediante il coinvolgimento diretto di soggetti vigilati e specializzati nella gestione dei crediti e dei flussi di pagamento”.
L'autorità di vigilanza ha affermato che la “cornice normativa” è “fondata sulla centralità del servicer quale soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale”. L'omessa iscrizione consente invece agli operatori di sottrarsi agli obblighi di controllo esercitati dalla BA d'AL sui soggetti vigilati e quindi impedisce il raggiungimento degli obiettivi dettati dall'art. 2 della Legge sulle cartolarizzazioni. Non appare quindi condivisibile l'affermazione secondo cui “il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd.
“diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)”, né tale principio sembra conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità nella materia de qua. Le Sezioni Unite hanno affermato che le norme previste in materia di intermediazione finanziaria hanno carattere imperativo in quanto “ dettate non solo nell'interesse del singolo contraente di volta in volta implicato ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari (come è ora reso esplicito dalla formulazione del D.Lgs n. 58 del 1998, art. 21, lett. a, ma poteva ben ricavarsi in via d'interpretazione sistematica già nel vigore della legislazione precedente), si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti (Cassazione civile sez. un., 19/12/2007, n.26724). La Cassazione ha altresì ritenuto “interessi di carattere generale” quelli “che vanno dalla tutela dei risparmiatori uti singuli, a quella del risparmio pubblico, come elemento di valore della economia nazionale, a quella della stabilità del sistema finanziario…alla esigenza di preservare il mercato da inquinamenti derivanti dall'impiego di risorse provenienti da circuiti illegali, a quella di rendere efficiente il mercato dei valori mobiliari con vantaggi per le imprese e per la economia pubblica, interessi tutti chiaramente prevalenti su quelli del privato, che pure di riflesso ne rimane tutelato, e che attribuiscono alla iscrizione nell'albo, alla autorizzazione, ai successivi controlli una valenza che trascende la formale e ordinata gestione dell'attività ed investe l'atto in cui essa si sostanzia, essendo interesse dell'ordinamento rimuoverlo, per le turbative che crea sul sistema finanziario generale”. (Cass. 5114/2001).
pagina 11 di 16 Si deve quindi concludere che la disposizione che riserva ai servicer iscritti all'albo ex art. 106 TUB l'attività di riscossione dei crediti cartolarizzati ha natura imperativa.
7. Si tratta a questo punto di verificare se la sua violazione abbia rilievo anche civilistico e possa determinare la nullità del contratto oppure se, come sostenuto dalla Cassazione nell'ultima sentenza richiamata, la sua violazione determini solamente l'applicazione di sanzioni amministrative ed eventualmente penali. Innanzitutto, va rilevato che il fatto che le disposizioni richiamate non prevedano in maniera espressa la nullità degli atti compiuti in violazione del precetto non esclude la possibilità di configurare una nullità cd. virtuale, potendo la stessa derivare dal principio generale sancito dall'art. 1418, 1 comma, c.c., il quale prevedendo la nullità per contrasto a norme imperative, fa salvo solo il caso in cui "la legge disponga diversamente". La Cassazione, con la sentenza n. 28148/2023, ha richiamato la tradizionale giurisprudenza (Cass. Sez. 2 n. 6601-82, Cass. Sez. 3 n. 7547-93, Cass. Sez. 1 n. 5052- 01) secondo la quale la diversa disposizione legislativa può essere ”identificata anche implicitamente”, come per esempio nell'ipotesi in cui il legislatore prevede espressamente una forma di invalidità diversa dalla nullità (ad es. l'annullabilità) o quando la legge assicura l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi dall'invalidità del contratto (es. decadenza dai benefici fiscali). Tuttavia, con tale pronuncia, la Suprema Corte ha precisato che occorre previamente identificare la ragione del divieto e che “sono sempre affetti da nullità gli atti contrari a norme imperative dirette a tutelare interessi di carattere generale. E tali sono quelli dei terzi e dei creditori sociali a che le operazioni di assistenza finanziaria, in violazione dell'art. 2358 c.c., non abbiano a depauperare il patrimonio della società; esattamente come lo sono quelli di volta in volta presidiati dalle norme di tutela della regolarità dei mercati o della stabilità del sistema finanziario o bancario, o delle garanzie della scelta dei contraenti per la regolarità dei pubblici appalti (v. Cass. Sez. 1 n. 367210, Cass. Sez. 1 n. 23025-11); e così via, secondo una casistica certo variabile ma pur sempre basata sull'evoluzione dei livelli di importanza attribuita al rango degli interessi presidiati nei diversi settori dell'ordinamento” (Cass. 28148/2023) Nel caso di specie, la norma imperativa che richiede l'iscrizione all'albo degli intermediari ex art. 106 TUB è diretta a tutelare gli investitori e gli interessi generali del mercato, di rilievo costituzionale (art. 47 Cost.). La mancanza di una norma che commini la nullità non è sufficiente a ritenere che le sanzioni amministrative ed eventualmente penali esauriscano la risposta pagina 12 di 16 dall'ordinamento contro l'esercizio dell'attività vietata in quanto non vi è alcuna incompatibilità logica tra le due ipotesi, ben potendo le sanzioni essere cumulabili tra loro. Non può neppure ritenersi che l'effettività della norma imperativa sia adeguatamente tutelata attraverso la vigilanza della BA d'AL e l'apparato sanzionatorio previsto dal TUB. Ciò può valere nell'ipotesi in cui i soggetti vigilati eludano i controlli previsti dalla BA d'AL o pongano in essere talune violazioni delle disposizioni previste dal TUB e della normativa secondaria.
Si tratta di ipotesi nelle quali l'accertamento risulterebbe più difficolto in sede civile, la violazione delle norme caratterizzata da contorni meno definiti, per cui applicare la sanzione della nullità virtuale rischierebbe di poter minare i traffici giuridici. Diversa è l'ipotesi in cui sia incaricato della riscossione direttamente un soggetto non iscritto all'albo previsto dall'art. 106 TUB in quanto in tale ipotesi risulta evidentemente assente un requisito soggettivo richiesto in maniera espressa dall'art. 2 della legge sulla cartolarizzazione per cui è la stessa esistenza del contratto con cui l'attività di riscossione viene delegata a porsi in contrasto con il precetto. In tali casi il rimedio della nullità, a parere del Tribunale, è quello che meglio assicura l'effettività della norma in quanto sono i debitori gli unici soggetti che hanno un interesse, coincidente con quello dell'ordinamento, a far valere eventuali violazioni, esercitando quindi un potere di impulso rispetto ad un controllo di legalità che verrebbe evidentemente meno qualora da tale violazione non vi fosse alcuna conseguenza sul piano civilistico. In queste ipotesi, infatti, la BA d'AL difficilmente potrebbe intervenire non svolgendo un'attività di vigilanza diretta sui soggetti non iscritti e quindi potendo venire solo indirettamente a conoscenza di eventuali violazioni. Né tale impulso può essere esercitato dagli investitori che, essendo meri titolari di titoli finanziari, possono solo fare affidamento su quanto riportato nel prospetto informativo ma non hanno alcuna cognizione dell'effettiva attività di recupero di quei crediti. La sanzione civilistica della nullità, data la coincidenza dell'interesse del debitore con quello dell'ordinamento rispetto alla legalità dell'attività di recupero del credito cartolarizzato, è pertanto quella che assicura in maniera migliore l'effettività della norma imperativa posta a presidio di interessi pubblici.
pagina 13 di 16 La giurisprudenza di legittimità ha, del resto, già riconosciuto la nullità per violazione di norme imperative in riferimento ai contratti “conclusi dal banchiere di fatto” riconoscendo una ipotesi di “invalidità per difetto del presupposto giuridico soggettivo, costituito dalla qualità formalmente riconosciuta alla banca dalla autorizzazione ad operare nel settore del credito”, (Cassazione civile , sez. I , 06/04/2001 , n. 5114). Con specifico riferimento all'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, si è affermato che le “La clausola statutaria di una società a responsabilità limitata, che, nell'ambito dell'oggetto sociale, preveda la possibilità per la società di “concedere avalli, fideiussioni e garanzie di ogni genere” espressamente “nei confronti di chiunque, per obbligazioni di terzi anche non soci”, contemplando attività finanziarie svolte nei confronti del pubblico, rientra nell'area della riserva di cui all'art. 106 del testo unico bancario ed è, perciò, nulla per contrasto con norma imperativa” (Cass. 2220/2013). Ed ancora: “E' nullo per contrasto con norme imperative di legge, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. (cd. nullità "virtuale"), il contratto di deposito a risparmio concluso con soggetto professionalmente dedito all'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, ma privo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria prescritta dall'art. 14 del d.lgs. n. 385 del 1993, stante la rilevanza del requisito soggettivo nella struttura dei contratti bancari, nei quali una delle parti è individuata indefettibilmente in una banca, e degli interessi pubblici sottesi alla riserva dell'attività bancaria alle imprese autorizzate, la cui tutela non può restare affidata esclusivamente alle sanzioni penali di cui agli artt. 130 e 131 del citato decreto” (Cass. 4760/2018). Ulteriore conferma si trae dalla recente sentenza della Suprema Corte n. 12838/2025, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. formulato dalla Corte di Appello di Firenze, in relazione al collocamento di carte di credito revolving. La Cassazione ha ritenuto che la normativa che prevede l'obbligo di iscrizione dell'intermediario in un albo tenuto da un soggetto pubblico e il conseguentemente assoggettamento ai poteri di vigilanza dell'autorità preposta è finalizzata a proteggere interessi che “attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall' per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte CP_11
pagina 14 di 16 di creduto cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista”. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui “la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto” ma ha ribadito che “ove una norma si limiti a comminare una sanzione penale o amministrativa per la violazione del divieto di stipulazione di un contratto, senza nulla disporre in ordine alla validità dello stesso, non può in linea di principio escludersene l'invalidità, ma occorre verificare caso per caso se le norme che prevedono la sanzione siano dirette alla tutela di un interesse pubblico e generale, la natura degli interessi che la norma imperativa intende proteggere e il grado di compromissione di tali interessi per effetto della inosservanza di tale norma imperativa”. Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha quindi concluso che “la disposizione violata ha una immediata valenza civilistica, interessando direttamente il diritto del venditore di agire quale promotore e distributore di carte di credito cd. revolving, è preordinata alla tutela di rilevanti interessi pubblici e generali, attinenti, in particolare, alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico interno, nonché alla tutela dei consumatori, potenzialmente esposti dalla inosservanza della disposizione medesima, e il sistema di controlli riservati all'autorità di settore non appare idoneo a realizzare gli effetti specifici voluti della norma”.
8. Alla stregua delle considerazioni che precedono si deve ritenere che l'atto con cui la società veicolo conferisce direttamente la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all'albo ex art. 106 TUB, senza neppure l'intermediazione del master servicer iscritto all'albo ex art. 106 TUB, sia nulla per violazione di norme imperativa. La società procuratrice risulta quindi priva del potere di rappresentanza sostanziale non potendo riscuotere i crediti in nome e per conto di quest'ultimo. Tale nullità si riverbera sul potere di rappresentanza processuale della società incaricata ex art. 77 c.p.c.. Nel caso di specie, tale difetto di rappresentanza non risulta sanato.
Considerato che
, anche a seguito dell'eccezione formulata, la convenuta opposta ha concluso nel merito ed ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, non sussistono i presupposti per l'assegnazione officiosa del termine ex art. 182 c.p.c., tanto più che la parte ha espressamente negato, anche sotto il profilo sostanziale, il coinvolgimento del nell'operazione in riferimento allo specifico Controparte_5 credito di cui si discute.
pagina 15 di 16 9. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite considerato il contrasto giurisprudenziale sulla questione preliminare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni ulteriore eccezione e domanda assorbita, così provvede:
1) accertata la nullità della procura conferita da a Controparte_3
ed il conseguente difetto di Controparte_1 rappresentanza, revoca il decreto ingiuntivo n. 411/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Firenze, 9 ottobre 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini, all'esito dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 8.10.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3036/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SI ZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
SI ZO
ATTORI
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FEDELE VINCENZO
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte attrice:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, -IN TESI: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della , quale mandataria e procuratrice Controparte_1 speciale di , per difetto di procura da parte di quest'ultima, ovvero, Controparte_2
pagina 1 di 16 per nullità della procura conferita direttamente dal cessionario-società veicolo a soggetto non iscritto all'albo ex art. 106 TUB, e per l'effetto rigettare la domanda promossa Firmato
Da: Rossi Lorenzo Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#:
461e0d 10 dalla in quanto inammissibile, o carente dei Controparte_1 necessari presupposti, ovvero infondata in fatto ed in diritto;
-in ipotesi, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della cessionaria società Controparte_3
non essendovi prova del trasferimento in capo ad essa della titolarità del credito
[...] azionato in via monitoria, o per la mancata individuazione del credito oggetto di cessione in blocco, con conseguente rigetto della domanda promossa da in Controparte_1 quanto inammissibile, o carente dei necessari presupposti;
Conseguentemente dichiarare nullo e/o di nessun effetto, e revocare, il decreto ingiuntivo n. 411/2024, RG n. 14828/23, emesso dal Tribunale di Firenze in data 7/2/24, e notificato in data 8-14/2/24. -IN
IPOTESI: accertare e dichiarare che il credito di € 402.056,12, vantato dalla Controparte_4 nei confronti della “ , (cancellata in
[...] Parte_3 data 2.2.22), nonché dei sig.ri e , quali soci e/o anche Parte_1 Parte_2 garanti della medesima, si è estinto per decorso del termine di prescrizione, al 11/02/2020, o alla data diversa che verrà accertata, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dai sig.ri e in dipendenza dei rapporti intercorsi con la Parte_1 Parte_4
, e per le causali sopraesposte, con conseguente revoca o annullamento del CP_4 decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in ulteriore e gradata ipotesi, accertare e dichiarare la misura del credito vantato dalla , in relazione al rapporto intercorso con la CP_4 soc. al netto delle rimesse effettuate, ovvero delle somme Parte_3 illegittimamente od erroneamente addebitate alla correntista, e per l'effetto, dichiarare gli opponenti tenuti al pagamento della somma dovuta e ritenuta di giustizia. Con revoca, in ogni caso, del decreto opposto. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, con istanza di distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario.
Parte convenuta:
pagina 2 di 16 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le argomentazioni esposte, previa estensione del contraddittorio da parte Firmato
Da: Vincenzo Fedele Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#:
Pagina 15 dell'opponente nei confronti della di e previa C.F._3 CP_4 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto: - in via preliminare, concedere termine per poter esperire il tentativo obbligatorio di mediazione;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della spiegata opposizione, rigettando, per l'effetto, l'opposizione a decreto ingiuntivo medesima e confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale condizionata, accertare e dichiarare che la fideiussione azionata con il ricorso ex art. 633 c.p.c. è da intendersi come contratto autonomo di garanzia e per l'effetto condannare i sig.ri e Parte_2 di pagare, in solido tra loro, in favore della Parte_1 Controparte_3 la complessiva somma di €. 402.056,12 (diconsi Euro
[...] quattrocentoduemilacinquantasei/12), già esclusi gli interessi di mora, oltre gli interessi sino alla data di pagamento, come contrattualmente pattuiti. Con vittoria di spese e competenze di lite.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Gli attori hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 411/2024 con il quale è stato ingiunto agli opponenti il pagamento della somma di
€ 402.056,12 oltre interessi ed accessori.
Hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di rappresentanza di
[...]
in quanto soggetto non iscritto all'albo ex art. 106 TUB a Controparte_1 cui è stata conferita procura direttamente dalla società veicolo CP_3
, senza l'intermediazione de cd. indicato nella
[...] Controparte_5
Gazzetta Ufficiale ove è stato pubblicato l'avviso di cessione ( Controparte_6
).
[...]
La convenuta, sul punto, nella comparsa costituzione e risposta ha evidenziato che “La in sede di ricorso ex art. 633 c.p.c., veniva Controparte_7 erroneamente inserita quale mandataria di in quanto, pur Controparte_3
pagina 3 di 16 essendo munita di procura notarile in tal senso, non era e non è tutt'ora, il soggetto giuridico munito di idonei poteri”. Ha precisato che è la “ (e Controparte_1 non la )…ad aver conferito procura alle liti all'odierno Controparte_8 difensore avv. Vincenzo Fedele”. Nelle note conclusionali ha rilevato che “La con Controparte_3 procura registrata a Pordenone Il 23/12/2022 al n.18790 serie 1T conferiva procura speciale alla società “ , affinché la Società Procuratrice in Controparte_1 persona dei suoi amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti debitamente autorizzati, nonché in persona di procuratori appositamente nominati e, ove del caso, in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dalla Società Procuratrice quando necessario in relazione alla natura degli atti da compiersi, affinché la Società Procuratrice provveda a compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti. La Controparte_3
inoltre, con procura registrata a Pordenone Il 20/02/2023 N° 2304 Serie 1T conferiva
[...] procura speciale alla società “ , affinché la Società Controparte_6
Procuratrice in persona dei suoi amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti debitamente autorizzati, nonché in persona di procuratori appositamente nominati e, ove del caso, in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dalla Società Procuratrice quando necessario in relazione alla natura degli atti da compiersi, affinché la Società Procuratrice provveda a compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti”. La convenuta ha quindi evidenziato che “I poteri conferiti dalla
[...] alle due società sono i medesimi ma, è bene chiarirlo e rimarcarlo, non Controparte_3 sono alternativi tra loro. Ovvero, la non ha conferito Controparte_3 mandato alla revocando espressamente il Controparte_6 mandato conferito alla ma ha inteso conferire Controparte_1 procura speciale ad entrambi i Master affinchè entrambe le Società procedessero, CP_5 con i medesimi poteri, a distinte azioni aventi ad oggetto distinti crediti. Infatti, entrambi i sono muniti di identici poteri intesi al recupero di crediti differenti tra di Controparte_5 loro. Essendo stata, poi, la a conferire mandato difensivo Controparte_1 all'avv. Vincenzo Fedele, era ed è tutt'ora tale ultima società ad avere la legittimazione passiva. Si ribadisce, quindi, che all'atto della costituzione in giudizio, l'aver indicato tanto la quanto la , rappresenta un Controparte_6 Controparte_1 mero errore materiale”.
pagina 4 di 16 2. In punto di diritto va premesso che la cartolarizzazione consiste nella cessione di crediti e nella successiva conversione di tali crediti in titoli negoziabili collocabili sul mercato. Le operazioni di cartolarizzazione possono essere effettuate solo tramite le società veicolo (c.d. SPV) di cui all'art. 3 della L. n. 130/1999, iscritte in un elenco tenuto dalla BA d'AL. La società veicolo è costituita solo per emettere titoli sul mercato, il cui valore e il cui rendimento è determinato esclusivamente dai crediti oggetto di cartolarizzazione. Il profilo della separazione patrimoniale è regolato, nella legge n. 130/1999, dall'art. 3, 2° comma, il quale stabilisce che “I crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei titoli stessi” L'art. 2 della L. 130/1999 prevede tuttavia che, in presenza di credito cartolarizzato, l'attività di cd. servicing, finalizzata al recupero, debba essere svolta solo dalle società vigilate, iscritte all'albo di cui all'art. 106 TUB, preventivamente indicate nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. e corrispondenti quindi alle società indicate nei singoli prospetti informativi afferenti i titoli collocati sul mercato. La legge, quindi, riserva a banche e intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento (art. 2, comma 3), nonché le verifiche di conformità delle operazioni alla legge e ai prospetti informativi (art. 2, comma 6 bis), con uno sdoppiamento tra il soggetto titolare del credito e quello incaricato del recupero. Al servicer fanno pertanto capo sia compiti di natura operativa, sia funzioni di "garanzia" nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli e del mercato. Il legislatore ha in sostanza voluto che tali compiti -da cui dipende la remuneratività dell'investimento effettuato e la tutela del mercato più in generale – vengano effettuata da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità, diversi dalla stessa società veicolo. Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB sono, infatti, sottoposti a un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche, finalizzato a perseguire obiettivi di stabilità finanziaria e di salvaguardia della sana e prudente gestione.
pagina 5 di 16 3. Nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione si è diffusa la prassi di esternalizzare l'attività di recupero a società non vigilate, titolari della licenza prevista dall'art. 115 TULPS, ma non iscritte all'albo di cui all'art. 106 TUB, attraverso una sub-delega del cd. master servicer nei confronti dello special servicer. La BA d'AL, nella comunicazione “ in operazioni di cartolarizzazione. CP_5
Profili di rischiosità e linee di vigilanza” ha evidenziato i rischi di tale prassi, ove non sottoposta a stringenti limiti e forme di controllo da parte del soggetto vigilato, in quanto potenzialmente elusiva dei presidi posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici. L'autorità di vigilanza ha rilevato che “a fronte di una cornice normativa fondata sulla centralità del servicer quale soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale, si sono affermate prassi caratterizzate da una netta distinzione tra il cd. “master servicer”, soggetto vigilato responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla legge n. 130/99 e lo “special servicer”, operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non vigilato da questo Istituto. L'affidamento allo “special” dell'incarico di recupero avviene sovente mediante schemi contrattuali complessi, che ruotano intorno alla figura dell'investitore (anche nella scelta dello special stesso) e relegano su un piano meramente formale il ruolo del servicer vigilato, con incertezze nell'individuazione del perimetro delle responsabilità, nell'ambito della gestione del portafoglio soprattutto nelle ipotesi di underperformance dei recuperi. Ne è conseguita opacità nella individuazione dei soggetti effettivamente coinvolti nelle attività di recupero dei crediti e limitazioni ai poteri dell'Organo di vigilanza, a fronte di un impianto normativo che invece, attraverso il presidio sull'esternalizzazione di funzioni operative importanti (FOI), mira ad assicurare che i servicers siano in grado di monitorare e gestire i rischi connessi alle attività affidate a soggetti terzi, rimanendone responsabili. Dal punto di vista organizzativo, gli assetti dei servicers vigilati sono risultati non sempre adeguati all'accresciuta complessità operativa, con conseguente esposizione degli intermediari a rischi di natura operativa e reputazionale. Sono state spesso riscontrate carenze nei sistemi di controllo e nel presidio dei rischi operativi, oltre che debolezze nella gestione dei rapporti con gli special servicers, sia in sede di valutazione iniziale dei soggetti incaricati, sia nel monitoraggio nel continuo delle relative performance di recupero. (…) Si sottolinea, pertanto, la necessità che i servicers si adoperino fin da subito per assicurare assetti organizzativi e di controllo coerenti con il ruolo assegnatogli dal legislatore, promuovendo un modello di attività che garantisca una partecipazione consapevole e continua a tutte le dinamiche afferenti la gestione dei crediti cartolarizzati, ad esempio attivandosi prontamente nei confronti degli special servicers in presenza di pagina 6 di 16 situazioni di anomalia e di andamenti negativi nei flussi di recupero rispetto alle previsioni dei business plan. Gli Organi aziendali del servicer dovranno farsi promotori attivi di una rinnovata e rafforzata percezione del ruolo e delle responsabilità dell'azienda, assicurando un adeguato grado di enforcement a tutti i livelli dell'organizzazione coinvolti nel monitoraggio delle operazioni di cartolarizzazioni gestite e nel presidio dei rischi sottesi”. Se dunque è controverso se talune attività possano essere, entro certi limiti, esternalizzate da parte del (iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB) a Controparte_5 società non iscritte, ma sempre sotto il controllo del primo, ad avviso del Tribunale, una delega conferita direttamente da parte della società veicolo in favore di un soggetto non iscritto all'albo si pone in diretta violazione dell'art. 2 L. 130/1999. 4. Nel caso di specie, dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sembra che la società veicolo abbia conferito mandato al Controparte_9
(iscritto all'albo ex art. 106 TUB) per la riscossione,
[...] amministrazione e gestione del credito e che quest'ultimo abbia poi delegato l'attività di recupero crediti a (non iscritta Controparte_1 all'albo ex art. 106 TUB), sotto quindi la vigilanza del primo. Tuttavia, dalla documentazione prodotta risulta invece il conferimento della procura direttamente da parte della società veicolo, titolare del credito,
[...]
in favore di Controparte_3 Controparte_1 entrambi soggetti non iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB e quindi non sottoposti alla vigilanza della BA d'AL, che risulta così sostanzialmente estromessa dall'operazione. In particolare, la procura notarile del 23.12.2022 a Controparte_1
è generica e non contiene alcun riferimento al ruolo svolto da
[...]
come né al potere di vigilanza da Controparte_6 Controparte_5 quest'ultimo esercitato, ma il rapporto risulta sostanzialmente bilaterale, per cui vi è incertezza sull'effettivo ruolo svolto dal Controparte_5
Del resto, è la stessa difesa della convenuta ad ammettere la totale estromissione del dall'operazione dal momento che Controparte_9 afferma che i due soggetti sono “muniti di identici poteri intesi al recupero di crediti differenti tra di loro” e che nel caso di specie i poteri sono esercitati da
[...]
soggetto non iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB. Controparte_1
Non appare condivisibile la tesi secondo cui la società veicolo, titolare del credito, in quanto dotata di legittimazione sostanziale e processuale, avrebbe il pagina 7 di 16 potere di delegare un soggetto terzo, ancorché non iscritto all'albo ex art. 106 TUB, per agire in giudizio.
La legge non configura infatti l'attività svolta dal servicer iscritto all'albo ex art. 106 TUB come una mera facoltà ma come un obbligo prevedendo quindi uno sdoppiamento tra la società veicolo, titolare del credito e dotata di un patrimonio separato, e la società incaricata alla riscossione, che deve essere iscritta all'albo ex art. 106 TUB, al quale sono infatti conferiti compiti di controllo della regolarità della cartolarizzazione. Ciò trova conferma anche nel recente “Provvedimento della BA d'AL - Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione” del 12.12.2023 nel quale la società veicolo viene definita come “l'impresa con sede legale in AL che è costituita conformemente al diritto nazionale o comunitario (…)che si avvale di un soggetto incaricato di svolgere il ruolo di servicer ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge del 30 aprile 1999, n. 1302”. La stessa relazione parlamentare al DDL 5058 (Legge Cartolarizzazione) afferma che “sulla falsariga delle esperienze estere, il presente disegno di legge introduce la figura del trustee al quale è affidato il compito di verificare la regolarità delle operazioni alla luce della legge del programma (comma 2); in particolare, è previsto che i servizi di riscossione, di incasso e di pagamento debbano essere svolti da una banca o da un intermediario finanziario vigilato, ai quali viene affidata per legge la tutela delle ragioni dei sottoscrittori”. Solo tale soggetto potrà, entro i limiti indicati dall'autorità di vigilanza, eventualmente delegare un soggetto terzo (special servicer) assumendosi gli obblighi di controllo e vigilanza. Se dunque la sub-delega (dal master servicer allo special servicer) può ritenersi in certe ipotesi potenzialmente elusiva del disposto di cui all'art. 2 delle Legge sulle Cartolarizzazioni, profilo rimesso all'attività di vigilanza della BA d'AL, il conferimento di un incarico diretto da parte della società veicolo ad un servicer non iscritto all'albo ex art. 106 TUB (ancorché formalmente qualificato come special servicer) appare direttamente in contrasto con tale norma.
5. In relazione a tale fattispecie, parte della giurisprudenza di merito, si è orientata nel ritenere tali disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione (cfr. ex multis Tribunale di Livorno, ord. del pagina 8 di 16 18.12.2023; Tribunale di Monza, ord. del 22.1.2024; Tribunale di Arezzo, ord. del 24.1.2024; Tribunale di Siena, ord. Del 1.2.2024). Occorre però dare atto che la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 7243/2024 è intervenuta sulla questione affermando invece che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriverebbe alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. A sostegno di tali conclusioni è stato osservato che “in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)”.
“in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla BA d'AL) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”.
6. Il Tribunale, come affermato anche in altro precedente in sede collegiale (Tribunale di Firenze, 14 agosto 2024 Pres. Governatori est. ), non ritiene CP_10 di poter aderire a tali conclusioni per le seguenti considerazioni. Innanzitutto, non si ritiene di poter escludere la natura imperativa delle norme in questione sulla base dei principi affermati dalla stessa giurisprudenza di legittimità in precedenti occasioni.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 8472/2022 hanno effettuato una ricognizione dei criteri per la qualificazione di una norma come imperativa evidenziando che esse non sono solo quelle che “si riferiscono alla struttura o al pagina 9 di 16 contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti” ma anche quelle che riguardano “elementi estranei al contenuto o alla struttura del negozio, ricomprendendosi nell'area delle norme di cui all'art. 1418 c.c., comma 1 anche quelle che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive e soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa del contratto ponendo la sua esistenza in contrasto con la norma imperativa (cfr., in generale, Cass. n. 8066 del 2016, SU n. 26724 del 2007): in caso di mancanza di una prescritta autorizzazione a contrarre o di clausole concepite in modo da consentire l'aggiramento di divieti a contrarre (cfr., tra le altre, Cass. n. 4853 del 2012, n. 20261 del 2006, n. 9767 del 2005), o di mancanza di necessari requisiti soggettivi di uno dei contraenti (cfr., tra le altre, Cass. n. 16281 del 2005, n. 11247 del 2003, n. 5052 del 2001), oppure in caso di contratti le cui clausole siano tali da sottrarre una delle parti agli obblighi di controllo su di essa gravanti (cfr. Cass. n. 4605 del 1983)”. Le Sezioni Unite hanno affermato che “un elemento accomunante nella evoluzione giurisprudenziale si coglie nella tendenza attuale a utilizzare tale nozione - e quella di norma imperativa - come strumento di reazione dell'ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali” e che quindi ”il focus dell'indagine sulla imperatività della norma violata si appunta ora sulla natura dell'interesse leso che si individua nei preminenti interessi generali della collettività”. A ciò si aggiunge che “ la nullità negoziale deve discendere dalla violazione di norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati” al fine di scongiurare che l'eccessiva discrezionalità rimessa alla valutazione del giudice entri in frizione con i valori di libertà negoziale e di impresa. Nel caso di specie, la disposizione di cui all'art. 2 presenta un contenuto precettivo specifico e chiaro ponendo un determinato requisito in capo ad una delle parti del rapporto (iscrizione all'albo ex art. 106 TUB), ovvero il soggetto incaricato della riscossione. Si tratta di una norma imperativa in quanto, in difetto di determinate condizioni soggettive (iscrizione all'albo ex art. 106 TUB), è vietata la stipula stessa del contratto, ovvero la delega delle attività di riscossione, ponendosi quindi tali atti in diretto contrasto con la norma. La riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo configura un'attività "riservata" ai soli soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB (salva la facoltà, a certe condizioni, di delega da parte di questi ultimi ai cd. sub-servicer di talune attività, i quali operano sotto la vigilanza dei primi). Si tratta di requisiti che evidentemente il legislatore ritiene necessari in considerazione degli interessi coinvolti nell'operazione, in particolare, la tutela degli investitori che acquistano pagina 10 di 16 titoli dalle società veicolo e gli obblighi di controllo che la stessa legge pone in capo a tali soggetti (art.
6-bis). Come affermato dalla BA d'AL “La scelta di rimettere a banche e intermediari finanziari i compiti di servicing nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti risponde all'esigenza di assicurare un effettivo presidio di conformità su tali operazioni, mediante il coinvolgimento diretto di soggetti vigilati e specializzati nella gestione dei crediti e dei flussi di pagamento”.
L'autorità di vigilanza ha affermato che la “cornice normativa” è “fondata sulla centralità del servicer quale soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale”. L'omessa iscrizione consente invece agli operatori di sottrarsi agli obblighi di controllo esercitati dalla BA d'AL sui soggetti vigilati e quindi impedisce il raggiungimento degli obiettivi dettati dall'art. 2 della Legge sulle cartolarizzazioni. Non appare quindi condivisibile l'affermazione secondo cui “il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd.
“diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)”, né tale principio sembra conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità nella materia de qua. Le Sezioni Unite hanno affermato che le norme previste in materia di intermediazione finanziaria hanno carattere imperativo in quanto “ dettate non solo nell'interesse del singolo contraente di volta in volta implicato ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari (come è ora reso esplicito dalla formulazione del D.Lgs n. 58 del 1998, art. 21, lett. a, ma poteva ben ricavarsi in via d'interpretazione sistematica già nel vigore della legislazione precedente), si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti (Cassazione civile sez. un., 19/12/2007, n.26724). La Cassazione ha altresì ritenuto “interessi di carattere generale” quelli “che vanno dalla tutela dei risparmiatori uti singuli, a quella del risparmio pubblico, come elemento di valore della economia nazionale, a quella della stabilità del sistema finanziario…alla esigenza di preservare il mercato da inquinamenti derivanti dall'impiego di risorse provenienti da circuiti illegali, a quella di rendere efficiente il mercato dei valori mobiliari con vantaggi per le imprese e per la economia pubblica, interessi tutti chiaramente prevalenti su quelli del privato, che pure di riflesso ne rimane tutelato, e che attribuiscono alla iscrizione nell'albo, alla autorizzazione, ai successivi controlli una valenza che trascende la formale e ordinata gestione dell'attività ed investe l'atto in cui essa si sostanzia, essendo interesse dell'ordinamento rimuoverlo, per le turbative che crea sul sistema finanziario generale”. (Cass. 5114/2001).
pagina 11 di 16 Si deve quindi concludere che la disposizione che riserva ai servicer iscritti all'albo ex art. 106 TUB l'attività di riscossione dei crediti cartolarizzati ha natura imperativa.
7. Si tratta a questo punto di verificare se la sua violazione abbia rilievo anche civilistico e possa determinare la nullità del contratto oppure se, come sostenuto dalla Cassazione nell'ultima sentenza richiamata, la sua violazione determini solamente l'applicazione di sanzioni amministrative ed eventualmente penali. Innanzitutto, va rilevato che il fatto che le disposizioni richiamate non prevedano in maniera espressa la nullità degli atti compiuti in violazione del precetto non esclude la possibilità di configurare una nullità cd. virtuale, potendo la stessa derivare dal principio generale sancito dall'art. 1418, 1 comma, c.c., il quale prevedendo la nullità per contrasto a norme imperative, fa salvo solo il caso in cui "la legge disponga diversamente". La Cassazione, con la sentenza n. 28148/2023, ha richiamato la tradizionale giurisprudenza (Cass. Sez. 2 n. 6601-82, Cass. Sez. 3 n. 7547-93, Cass. Sez. 1 n. 5052- 01) secondo la quale la diversa disposizione legislativa può essere ”identificata anche implicitamente”, come per esempio nell'ipotesi in cui il legislatore prevede espressamente una forma di invalidità diversa dalla nullità (ad es. l'annullabilità) o quando la legge assicura l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi dall'invalidità del contratto (es. decadenza dai benefici fiscali). Tuttavia, con tale pronuncia, la Suprema Corte ha precisato che occorre previamente identificare la ragione del divieto e che “sono sempre affetti da nullità gli atti contrari a norme imperative dirette a tutelare interessi di carattere generale. E tali sono quelli dei terzi e dei creditori sociali a che le operazioni di assistenza finanziaria, in violazione dell'art. 2358 c.c., non abbiano a depauperare il patrimonio della società; esattamente come lo sono quelli di volta in volta presidiati dalle norme di tutela della regolarità dei mercati o della stabilità del sistema finanziario o bancario, o delle garanzie della scelta dei contraenti per la regolarità dei pubblici appalti (v. Cass. Sez. 1 n. 367210, Cass. Sez. 1 n. 23025-11); e così via, secondo una casistica certo variabile ma pur sempre basata sull'evoluzione dei livelli di importanza attribuita al rango degli interessi presidiati nei diversi settori dell'ordinamento” (Cass. 28148/2023) Nel caso di specie, la norma imperativa che richiede l'iscrizione all'albo degli intermediari ex art. 106 TUB è diretta a tutelare gli investitori e gli interessi generali del mercato, di rilievo costituzionale (art. 47 Cost.). La mancanza di una norma che commini la nullità non è sufficiente a ritenere che le sanzioni amministrative ed eventualmente penali esauriscano la risposta pagina 12 di 16 dall'ordinamento contro l'esercizio dell'attività vietata in quanto non vi è alcuna incompatibilità logica tra le due ipotesi, ben potendo le sanzioni essere cumulabili tra loro. Non può neppure ritenersi che l'effettività della norma imperativa sia adeguatamente tutelata attraverso la vigilanza della BA d'AL e l'apparato sanzionatorio previsto dal TUB. Ciò può valere nell'ipotesi in cui i soggetti vigilati eludano i controlli previsti dalla BA d'AL o pongano in essere talune violazioni delle disposizioni previste dal TUB e della normativa secondaria.
Si tratta di ipotesi nelle quali l'accertamento risulterebbe più difficolto in sede civile, la violazione delle norme caratterizzata da contorni meno definiti, per cui applicare la sanzione della nullità virtuale rischierebbe di poter minare i traffici giuridici. Diversa è l'ipotesi in cui sia incaricato della riscossione direttamente un soggetto non iscritto all'albo previsto dall'art. 106 TUB in quanto in tale ipotesi risulta evidentemente assente un requisito soggettivo richiesto in maniera espressa dall'art. 2 della legge sulla cartolarizzazione per cui è la stessa esistenza del contratto con cui l'attività di riscossione viene delegata a porsi in contrasto con il precetto. In tali casi il rimedio della nullità, a parere del Tribunale, è quello che meglio assicura l'effettività della norma in quanto sono i debitori gli unici soggetti che hanno un interesse, coincidente con quello dell'ordinamento, a far valere eventuali violazioni, esercitando quindi un potere di impulso rispetto ad un controllo di legalità che verrebbe evidentemente meno qualora da tale violazione non vi fosse alcuna conseguenza sul piano civilistico. In queste ipotesi, infatti, la BA d'AL difficilmente potrebbe intervenire non svolgendo un'attività di vigilanza diretta sui soggetti non iscritti e quindi potendo venire solo indirettamente a conoscenza di eventuali violazioni. Né tale impulso può essere esercitato dagli investitori che, essendo meri titolari di titoli finanziari, possono solo fare affidamento su quanto riportato nel prospetto informativo ma non hanno alcuna cognizione dell'effettiva attività di recupero di quei crediti. La sanzione civilistica della nullità, data la coincidenza dell'interesse del debitore con quello dell'ordinamento rispetto alla legalità dell'attività di recupero del credito cartolarizzato, è pertanto quella che assicura in maniera migliore l'effettività della norma imperativa posta a presidio di interessi pubblici.
pagina 13 di 16 La giurisprudenza di legittimità ha, del resto, già riconosciuto la nullità per violazione di norme imperative in riferimento ai contratti “conclusi dal banchiere di fatto” riconoscendo una ipotesi di “invalidità per difetto del presupposto giuridico soggettivo, costituito dalla qualità formalmente riconosciuta alla banca dalla autorizzazione ad operare nel settore del credito”, (Cassazione civile , sez. I , 06/04/2001 , n. 5114). Con specifico riferimento all'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, si è affermato che le “La clausola statutaria di una società a responsabilità limitata, che, nell'ambito dell'oggetto sociale, preveda la possibilità per la società di “concedere avalli, fideiussioni e garanzie di ogni genere” espressamente “nei confronti di chiunque, per obbligazioni di terzi anche non soci”, contemplando attività finanziarie svolte nei confronti del pubblico, rientra nell'area della riserva di cui all'art. 106 del testo unico bancario ed è, perciò, nulla per contrasto con norma imperativa” (Cass. 2220/2013). Ed ancora: “E' nullo per contrasto con norme imperative di legge, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. (cd. nullità "virtuale"), il contratto di deposito a risparmio concluso con soggetto professionalmente dedito all'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, ma privo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria prescritta dall'art. 14 del d.lgs. n. 385 del 1993, stante la rilevanza del requisito soggettivo nella struttura dei contratti bancari, nei quali una delle parti è individuata indefettibilmente in una banca, e degli interessi pubblici sottesi alla riserva dell'attività bancaria alle imprese autorizzate, la cui tutela non può restare affidata esclusivamente alle sanzioni penali di cui agli artt. 130 e 131 del citato decreto” (Cass. 4760/2018). Ulteriore conferma si trae dalla recente sentenza della Suprema Corte n. 12838/2025, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. formulato dalla Corte di Appello di Firenze, in relazione al collocamento di carte di credito revolving. La Cassazione ha ritenuto che la normativa che prevede l'obbligo di iscrizione dell'intermediario in un albo tenuto da un soggetto pubblico e il conseguentemente assoggettamento ai poteri di vigilanza dell'autorità preposta è finalizzata a proteggere interessi che “attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall' per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte CP_11
pagina 14 di 16 di creduto cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista”. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui “la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto” ma ha ribadito che “ove una norma si limiti a comminare una sanzione penale o amministrativa per la violazione del divieto di stipulazione di un contratto, senza nulla disporre in ordine alla validità dello stesso, non può in linea di principio escludersene l'invalidità, ma occorre verificare caso per caso se le norme che prevedono la sanzione siano dirette alla tutela di un interesse pubblico e generale, la natura degli interessi che la norma imperativa intende proteggere e il grado di compromissione di tali interessi per effetto della inosservanza di tale norma imperativa”. Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha quindi concluso che “la disposizione violata ha una immediata valenza civilistica, interessando direttamente il diritto del venditore di agire quale promotore e distributore di carte di credito cd. revolving, è preordinata alla tutela di rilevanti interessi pubblici e generali, attinenti, in particolare, alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico interno, nonché alla tutela dei consumatori, potenzialmente esposti dalla inosservanza della disposizione medesima, e il sistema di controlli riservati all'autorità di settore non appare idoneo a realizzare gli effetti specifici voluti della norma”.
8. Alla stregua delle considerazioni che precedono si deve ritenere che l'atto con cui la società veicolo conferisce direttamente la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all'albo ex art. 106 TUB, senza neppure l'intermediazione del master servicer iscritto all'albo ex art. 106 TUB, sia nulla per violazione di norme imperativa. La società procuratrice risulta quindi priva del potere di rappresentanza sostanziale non potendo riscuotere i crediti in nome e per conto di quest'ultimo. Tale nullità si riverbera sul potere di rappresentanza processuale della società incaricata ex art. 77 c.p.c.. Nel caso di specie, tale difetto di rappresentanza non risulta sanato.
Considerato che
, anche a seguito dell'eccezione formulata, la convenuta opposta ha concluso nel merito ed ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, non sussistono i presupposti per l'assegnazione officiosa del termine ex art. 182 c.p.c., tanto più che la parte ha espressamente negato, anche sotto il profilo sostanziale, il coinvolgimento del nell'operazione in riferimento allo specifico Controparte_5 credito di cui si discute.
pagina 15 di 16 9. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite considerato il contrasto giurisprudenziale sulla questione preliminare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni ulteriore eccezione e domanda assorbita, così provvede:
1) accertata la nullità della procura conferita da a Controparte_3
ed il conseguente difetto di Controparte_1 rappresentanza, revoca il decreto ingiuntivo n. 411/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Firenze, 9 ottobre 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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