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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/11/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini,
all'udienza del 27 novembre 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 455/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giliberti Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dai propri funzionari
RESISTENTE
Oggetto: pagamento ratei pensione di inabilità e indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è costituto dall'accertamento del diritto della ricorrente ai ratei della pensione di inabilità e indennità di accompagnamento maturati a decorrere dal primo gennaio 2023 su domanda amministrativa di dicembre 2022 e dalla conseguente condanna dell' al relativo CP_1 pagamento. Nel costituirsi in giudizio l ha dedotto l'avvenuta liquidazione della prestazione CP_1 nel mese di aprile 2024, concludendo per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
1 All'udienza odierna, sulle conclusioni di parte ricorrente che si è associata alla richiesta, la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
Nel merito, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione CP_ della materia del contendere. Successivamente al deposito del ricorso, l' ha provveduto al pagamento della prestazione richiesta in sede giudiziale, circostanza questa dedotta dalla stessa parte ricorrente, la quale oggi ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
L'avvenuto pagamento rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà, il riconoscimento, avvenuto in corso di giudizio, della prestazione in sede amministrativa, fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento. Tuttavia, il comportamento dell'amministrazione convenuta, che ha provveduto alla liquidazione della provvidenza economica sia pure in ritardo rispetto alla domanda di liquidazione ma ancor prima della notifica del ricorso, induce a compensare per due terzi le spese di CP_ lite. Il residuo viene posto a carico dell' e si liquida come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, data la non complessità delle questioni, ed esclusa ogni attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Carmen Maria Pigrini, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 620,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Così deciso in Nola, il 28 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini,
all'udienza del 27 novembre 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 455/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giliberti Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dai propri funzionari
RESISTENTE
Oggetto: pagamento ratei pensione di inabilità e indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è costituto dall'accertamento del diritto della ricorrente ai ratei della pensione di inabilità e indennità di accompagnamento maturati a decorrere dal primo gennaio 2023 su domanda amministrativa di dicembre 2022 e dalla conseguente condanna dell' al relativo CP_1 pagamento. Nel costituirsi in giudizio l ha dedotto l'avvenuta liquidazione della prestazione CP_1 nel mese di aprile 2024, concludendo per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
1 All'udienza odierna, sulle conclusioni di parte ricorrente che si è associata alla richiesta, la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
Nel merito, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione CP_ della materia del contendere. Successivamente al deposito del ricorso, l' ha provveduto al pagamento della prestazione richiesta in sede giudiziale, circostanza questa dedotta dalla stessa parte ricorrente, la quale oggi ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
L'avvenuto pagamento rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà, il riconoscimento, avvenuto in corso di giudizio, della prestazione in sede amministrativa, fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento. Tuttavia, il comportamento dell'amministrazione convenuta, che ha provveduto alla liquidazione della provvidenza economica sia pure in ritardo rispetto alla domanda di liquidazione ma ancor prima della notifica del ricorso, induce a compensare per due terzi le spese di CP_ lite. Il residuo viene posto a carico dell' e si liquida come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, data la non complessità delle questioni, ed esclusa ogni attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Carmen Maria Pigrini, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 620,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Così deciso in Nola, il 28 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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