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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/06/2025, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 16415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16415/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 29/01/1978 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. IROLLO GAETANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 23/12/2024, l'epigrafato ricorrente ha esposto: di aver lavorato alle dipendenze della soc. Comea srl, dal 23.01.2017 all'11.07.2018, con mansioni di operaio carpentiere;
che, a seguito delle dimissioni, causate dal mancato pagamento delle retribuzioni relative ai mesi da aprile a luglio 2018,l'istante ha convenuto in giudizio il datore di lavoro chiedendo le retribuzioni spettanti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro;
che detto giudizio si è concluso con la sentenza n. 3618/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, che ha condannato la società al pagamento della complessiva somma di € 8.568,90, oltre interessi e rivalutazione;
che, successivamente all'emissione della sentenza, la società Comea srl veniva sottoposta a liquidazione giudiziale;
che, pertanto, con istanza regolarmente inviata al curatore, l'istante ha chiesto
1 l'ammissione al passivo della procedura per l'importo liquidato in sentenza, oltre interessi e rivalutazione;
che, a seguito dell'esame delle domande, il ricorrente vedeva accolta la propria domanda, di cui al n. 18 dell'elenco delle domande della procedura, per l'importo pari ad € 8.568,90, oltre interessi e rivalutazione e l'esame dello stato passivo veniva dichiarato esecutivo con provvedimento del 14.12.2023; che, pertanto, con domanda dell'8.10.2024 l'istante, tramite patronato, ha trasmesso domanda per la liquidazione del
TFR e delle ultime tre mensilità allegando la documentazione richiesta tra cui ricevuta presentazione, il provvedimento giudiziario, il modello sr52, lo stato passivo, l'ammissione al passivo, la dichiarazione sostitutiva di mancata opposizione allo stato passivo, il ricorso di primo grado notificato, il mandato di patronato ed il documento di identità; che, con lettera del 21.10.2024, l ha inviato una comunicazione con la quale ha richiesto il CP_1 deposito dello stato passivo in copia autentica che il ricorrente, sempre tramite patronato, ha reinviato all' ; di aver proposto ricorso al Comitato provinciale per il riesame della CP_1 domanda;
che, infine, con comunicazione del 05.12.2024, l ha richiesto nuova CP_1 documentazione relativa all'esame della pratica in oggetto, consistente nella “copia autenticata dello stato passivo della procedura aperta all'estero munita di traduzione legale, risulta ammissione per gli importi stabiliti in sentenza del 2022, trasmettere copia dei cedolini paga allegati nell'ambito del giudizio”; che la liquidazione giudiziale era stata aperta in Italia e che l aveva, pertanto, tutti gli elementi per liquidare, compreso il CP_1 modello sottoscritto dal curatore, a conferma delle veridicità di quanto affermato nella domanda di liquidazione;
che, difatti, con il modello cod. SR52 elaborato dall'Istituto, il responsabile della procedura ha indicato tutte le notizie per permettere la liquidazione, ovvero la data di esecutività dello stato passivo, la data di assunzione e quella di cessazione del rapporto di lavoro, il numero di iscrizione nell'elenco dello stato passivo, le somme per le quali è stato ammesso, la data relativa al deposito della richiesta giudiziale delle somme (06.11.2018) l'importo del TFR per il quale è stato ammesso (€ 2.205,40) e l'importo complessivo delle ultime tre mensilità (€ 6.363,50).
Tanto premesso l'istante ha concluso, chiedendo al Tribunale adito di: “emettere udienza di discussione in contradditorio con l , in Controparte_2 persona del suo Presidente p.t., per sentirlo condannare, per le causali e le motivazioni indicate in premessa, al pagamento della complessiva somma di € 8.568,90, o di quella diversa cifra che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole scadenze al 14.12.2023, nonché spese e competenze
2 professionali della presente procedura, oltre spese generali, con attribuzione al procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito deducendo di avere CP_1 adempiuto alla liquidazione della prestazione, effettuando il pagamento entro il massimale previsto.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 26.6.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di trattazione scritta delle parti. CP_ Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta ha aderito alla richiesta dell' di dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna alle spese di lite.
Va dichiarata cessata la materia del contendere. CP_ Questo Giudicante non può che osservare che, nelle more del presente giudizio, l ha provveduto al pagamento del TFR e delle ultime mensilità come documentalmente provato, pagamento non contestato - nemmeno nel quantum - dal ricorrente medesimo, CP_ che ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna dell al pagamento delle spese di lite, in virtù della soccombenza virtuale dell resistente (v. CP_1 note di trattazione scritta, in atti).
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a
3 contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento della prestazione per cui è causa determina la cessazione della materia del contendere, perché
è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Residua la questione delle spese di lite.
Ebbene, le spese possono essere compensate nella misura di ½, considerato il minore CP_ importo liquidato dall' a titolo di ultime mensilità diverse dal TFR (liquidazione secondo il massimale, non contestata dal ricorrente) e tenuto altresì conto della circostanza che il ricorrente, pur avendo proposto ricorso amministrativo, ha deciso di agire in giudizio, senza attendere la definizione dell'iter amministrativo.
Le spese residue devono essere poste a carico di e sono liquidate in dispositivo, CP_1 essendo il pagamento intervenuto solo di recente in corso di causa
4
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento di metà delle spese di lite che liquida in euro 950,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione;
c) compensa le restanti spese.
Si comunichi
Aversa 27/06/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16415/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 29/01/1978 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. IROLLO GAETANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 23/12/2024, l'epigrafato ricorrente ha esposto: di aver lavorato alle dipendenze della soc. Comea srl, dal 23.01.2017 all'11.07.2018, con mansioni di operaio carpentiere;
che, a seguito delle dimissioni, causate dal mancato pagamento delle retribuzioni relative ai mesi da aprile a luglio 2018,l'istante ha convenuto in giudizio il datore di lavoro chiedendo le retribuzioni spettanti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro;
che detto giudizio si è concluso con la sentenza n. 3618/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, che ha condannato la società al pagamento della complessiva somma di € 8.568,90, oltre interessi e rivalutazione;
che, successivamente all'emissione della sentenza, la società Comea srl veniva sottoposta a liquidazione giudiziale;
che, pertanto, con istanza regolarmente inviata al curatore, l'istante ha chiesto
1 l'ammissione al passivo della procedura per l'importo liquidato in sentenza, oltre interessi e rivalutazione;
che, a seguito dell'esame delle domande, il ricorrente vedeva accolta la propria domanda, di cui al n. 18 dell'elenco delle domande della procedura, per l'importo pari ad € 8.568,90, oltre interessi e rivalutazione e l'esame dello stato passivo veniva dichiarato esecutivo con provvedimento del 14.12.2023; che, pertanto, con domanda dell'8.10.2024 l'istante, tramite patronato, ha trasmesso domanda per la liquidazione del
TFR e delle ultime tre mensilità allegando la documentazione richiesta tra cui ricevuta presentazione, il provvedimento giudiziario, il modello sr52, lo stato passivo, l'ammissione al passivo, la dichiarazione sostitutiva di mancata opposizione allo stato passivo, il ricorso di primo grado notificato, il mandato di patronato ed il documento di identità; che, con lettera del 21.10.2024, l ha inviato una comunicazione con la quale ha richiesto il CP_1 deposito dello stato passivo in copia autentica che il ricorrente, sempre tramite patronato, ha reinviato all' ; di aver proposto ricorso al Comitato provinciale per il riesame della CP_1 domanda;
che, infine, con comunicazione del 05.12.2024, l ha richiesto nuova CP_1 documentazione relativa all'esame della pratica in oggetto, consistente nella “copia autenticata dello stato passivo della procedura aperta all'estero munita di traduzione legale, risulta ammissione per gli importi stabiliti in sentenza del 2022, trasmettere copia dei cedolini paga allegati nell'ambito del giudizio”; che la liquidazione giudiziale era stata aperta in Italia e che l aveva, pertanto, tutti gli elementi per liquidare, compreso il CP_1 modello sottoscritto dal curatore, a conferma delle veridicità di quanto affermato nella domanda di liquidazione;
che, difatti, con il modello cod. SR52 elaborato dall'Istituto, il responsabile della procedura ha indicato tutte le notizie per permettere la liquidazione, ovvero la data di esecutività dello stato passivo, la data di assunzione e quella di cessazione del rapporto di lavoro, il numero di iscrizione nell'elenco dello stato passivo, le somme per le quali è stato ammesso, la data relativa al deposito della richiesta giudiziale delle somme (06.11.2018) l'importo del TFR per il quale è stato ammesso (€ 2.205,40) e l'importo complessivo delle ultime tre mensilità (€ 6.363,50).
Tanto premesso l'istante ha concluso, chiedendo al Tribunale adito di: “emettere udienza di discussione in contradditorio con l , in Controparte_2 persona del suo Presidente p.t., per sentirlo condannare, per le causali e le motivazioni indicate in premessa, al pagamento della complessiva somma di € 8.568,90, o di quella diversa cifra che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole scadenze al 14.12.2023, nonché spese e competenze
2 professionali della presente procedura, oltre spese generali, con attribuzione al procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito deducendo di avere CP_1 adempiuto alla liquidazione della prestazione, effettuando il pagamento entro il massimale previsto.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 26.6.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di trattazione scritta delle parti. CP_ Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta ha aderito alla richiesta dell' di dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna alle spese di lite.
Va dichiarata cessata la materia del contendere. CP_ Questo Giudicante non può che osservare che, nelle more del presente giudizio, l ha provveduto al pagamento del TFR e delle ultime mensilità come documentalmente provato, pagamento non contestato - nemmeno nel quantum - dal ricorrente medesimo, CP_ che ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna dell al pagamento delle spese di lite, in virtù della soccombenza virtuale dell resistente (v. CP_1 note di trattazione scritta, in atti).
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a
3 contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento della prestazione per cui è causa determina la cessazione della materia del contendere, perché
è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Residua la questione delle spese di lite.
Ebbene, le spese possono essere compensate nella misura di ½, considerato il minore CP_ importo liquidato dall' a titolo di ultime mensilità diverse dal TFR (liquidazione secondo il massimale, non contestata dal ricorrente) e tenuto altresì conto della circostanza che il ricorrente, pur avendo proposto ricorso amministrativo, ha deciso di agire in giudizio, senza attendere la definizione dell'iter amministrativo.
Le spese residue devono essere poste a carico di e sono liquidate in dispositivo, CP_1 essendo il pagamento intervenuto solo di recente in corso di causa
4
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento di metà delle spese di lite che liquida in euro 950,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione;
c) compensa le restanti spese.
Si comunichi
Aversa 27/06/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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