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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/12/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 204/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di MA, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 204/2025
RG., promossa da:
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'Avv.to Stefano Freschi del Foro di MA, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in MA, Via Farini, n. 18;
RICORRENTE contro
Controparte_1
C.F. , con sede in Roma, in
[...] P.IVA_1
persona del Regionale per l'Emilia-Romagna, rappresentato e difeso, in virtù CP_2
di procura generale alle liti, dall'Avv. Salvatore Catamo, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Regionale dell' , sito in MA alla via CP_1
Abbereratoia 71/a;
RESISTENTE ;
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 27.02.2025 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio esponendo: a) di Parte_1 CP_1
aver prestato attività lavorativa come dipendente, nella sua lunga carriera lavorativa, presso varie aziende e ricoprendo diverse mansioni;
b) che, il particolare, il ricorrente:
- dal 1975 al 1980, ha lavorato come manovale edile presso ditte site nel Comune di
Sassari e per le quali effettuava spostamento di blocchi di ghiaia e di cemento del peso di circa 50 kg (erano gli unici esistenti) e/o travi del peso di circa 50 kg, inoltre era altresì addetto alla preparazione degli impasti di cemento (doc. n. 1 fasc. parte ricorrente); - dal giugno 1980 a gennaio 1999, ha lavorato come tagliapietre in cave di granito del sassarese, ovvero: nel 1980 presso la ditta poi dal 1980 al Parte_2
1987 presso la ditta “Pruna Graniti”, quindi dal 1987 a al 1996 presso la ditta “Graniti
Lu Suliano di Marras G.” che però dal 1996, è divenuta “ presso la quale Persona_1
egli è rimasto come dipendente fino a luglio 1999 (doc. 1 fasc. parte ricorrente); c) che, in quegli anni, presso le cave, egli ha costantemente svolto mansioni che prevedevano l'uso del martello pneumatico (del peso di circa 24 kg, sul quale andavano montati due contrappesi del peso di 35 kg ciascuno) e che, con tale attrezzo, ogni giorno, il lavoratore praticava fori nel gradito alla distanza di circa 30 cm l'uno dall'altro, per una lunghezza media di non meno di 160 mt., per volta;
d) che, coperta tutta la lunghezza del blocco, all'interno dei predetti fori (profondi dagli 8 ai 9 mt), venivano posti dei cunei in acciaio che quindi erano battuti a mano con delle mazze (del peso di
10 kg ciascuna), finché lungo la linea tracciata non si formava una prima frattura del materiale, all'interno del quale veniva poi posizionato (sempre a mano, con l'ausilio di corde) un pistone del peso di 90 kg, che quando era azionato, provocava finalmente il distacco del blocco di pietra dalla parete. (documenti 2, 3, 4 e 5 fasc. parte ricorrente);
e) che, da settembre 1999 a ottobre 2004, il ricorrente ha lavorato come facchino/magazziniere presso diverse società cooperative di Milano e, in tale periodo, provvedeva alla movimentazione, anche manuale, di pesanti elettrodomestici
(frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, etc) che, peraltro, erano stoccati, sovrapposti l'uno all'altro in file verticali che raggiungevano una notevole altezza (doc. n. 1 fasc. parte ricorrente); f) che, da ottobre 2004 a gennaio 2011, ha lavorato alle dipendenze della di MA, prestando la propria opera, il primo anno Controparte_3
(2004), in appalto, presso la Greci S.p.a., ove, a turno con altri colleghi, caricava e scaricava le c.d. “bag in box”, ovvero dei contenitori pieni di passata di DO (il cui peso variava da 5 a 10 kg) (doc. n. 1 fasc. parte ricorrente); g) che, oltre a ciò, era addetto alla “rulliera”, ove doveva controllare la corretta chiusura delle scatole di cartone piene di prodotti (del peso da 5 a 10 kg ciascuna) per poi sollevarle e collocarle sui bancali;
bancali che, in seguito, egli spostava con l'uso del muletto (dal quale, necessariamente, doveva scendere e salire per molte volte ogni giorno); h) che, a partire dall'anno successivo (2005), sempre mentre era alle dipendenze della CP_3
veniva impiegato per trasportare il materiale scenografico - per e dai vari teatri di
MA (Teatro Regio, Teatro Due etc.) - all'uopo dovendo caricare le pesanti scenografie sugli autocarri per trasportarle presso i palcoscenici delle sale teatrali, montarle e, a spettacolo ultimato, smontarle e ricaricarle sui mezzi per riportarle in magazzino presso cui venivano scaricate stoccate. (doc. n. 1 fasc. parte ricorrente); i) che, nel gennaio 2011, dopo la cessazione dell'attività da parte della suddetta
Cooperativa, passava alle dipendenze della , dalla quale veniva CP_4
“collocato” presso la società Acciai Vender di MA, finché, nel 2013, veniva direttamente assunto, a tempo indeterminato, dalla predetta società utilizzatrice, presso la quale è tutt'oggi dipendente (doc. n. 1 fasc. parte ricorrente); l) che, durante la sua permanenza presso la Acciai Vender S.r.l., nel periodo dal 2013 al 2017, il signor Pt_1
è stato addetto agli imballaggi, al controllo macchina imballatrice ed alla macchina reggiatrice;
m) che, in questo lasso di tempo, il ricorrente era tenuto, nello svolgimento delle proprie mansioni, a recuperare da terra, per posizionarli a mano sulla “rulliera”, dei nastrini di acciaio (di solito del peso da 10 a 30 kg, ma che, talvolta, potevano arrivare a pesare anche fino a 100 kg); m) che, inoltre, dopo aver legato tra loro tali nastrini di acciaio ed averli fissati ad un pallet per mezzo di una reggetta in metallo
(che egli stesso posizionava intorno al prodotto con una reggettatrice, del peso di circa
5 kg), il ricorrente provvedeva a spostare tutto il bancale con il muletto (prima per pesarlo e poi per incellofanarlo, etc.), così dovendo salire e scendere dal predetto mezzo per molte volte ogni giorno;
n) che, quando non c'erano più pallets disponibili su cui fissare i nastrini, il signor doveva, altresì, occuparsi di provvedere a costruirli da Pt_1
sé, assemblando il legno con una sparachiodi, come richiedeva espressamente la stessa
Vender, per sopperire all' eventuale insufficienza di bancali;
o) che, nel periodo successivo, il ricorrente è stato, quindi, spostato presso la spianatrice a caldo, dove pure reggiava i pacchi, previo sollevamento, a mano e da solo, dei bancali vuoti per collocarli sulla “rulliera” e per poi occuparsi altresì di allestirli;
p) che, infine, il lavoratore è stato collocato presso il manipolatore (ovvero un macchinario che consente di maneggiare elementi d'assemblaggio e/o carichi per adagiarli sui pallets), ove, dopo aver diviso le lamiere secondo gli ordini dei vari clienti sollevandole, una ad una, con un'apposita ventosa, ogni volta si doveva chinare per regolare a mano il bancale sottostante, affinché le lamiere si appoggiassero con precisione combaciando con il perimetro del pallet;
q) che, anche in questo caso, il ricorrente doveva reggiare i materiali (e, ciò, per almeno un centinaio di volte ogni giorno), all'uopo specificando che, all'epoca, la predetta reggiatura era ancora eseguita esclusivamente manualmente
(mentre, attualmente, viene eseguita con un macchinario ad aria compressa); r) che, successivamente, egli doveva trasportare i vari bancali con il muletto (in parte al magazzino, e, in parte, al “punto di carico”), ancora una volta salendo e scendendo dal mezzo molte volte al giorno;
s) che, peraltro, per eseguire queste ultime operazioni, il lavoratore era costretto ad attraversare - a bordo del muletto - una parte all'aperto di un piazzale aziendale in cui il selciato si presentava estremamente sconnesso per un lungo tratto, così subendo, ad ogni percorso, sobbalzi nocivi e scossoni dolorosi;
t) che, in sintesi, il signor ha lavorato: - dal 1975 al 1979, come manovale;
- dal 1980 al Pt_1
1999, come tagliapietre nella cave di granito;
- dal 1999 al 2003, come facchino/magazziniere; - dal 2004 al 2006, come facchino/carrellista/addetto agli imballaggi;
- dal 2006 al 2011, come carrellista/addetto agli imballi presso la Acciai
Vender tramite cooperativa;
- infine, dal 2012 ad oggi (assunto direttamente dalla predetta azienda Acciai Vender), come addetto al reparto imballo;
u) che, presso quest'ultima società, egli ha, dunque, effettuato, sia tramite macchinari che manualmente, lo scarico del materiale appeso e delle giostre nonché lo spostamento di pesi, reggiando ed imballando materiale che veniva, poi, diviso e scaricato in magazzino;
v) che, peraltro, come detto, per eseguire tali operazioni, ha dovuto, in diverse occasioni, posizionare a mano dei nastrini (anche 3/4 volte per turno) del peso da 10 a 30 kg ed, a volte, addirittura anche fino a 100 kg;
z) che, inoltre, sempre per reggiare il carico, egli era costretto a mantenere delle posture fisse in flessione del tronco, in quanto le reggiature avvenivano manualmente, ovvero tirando con la mano sinistra la reggia da una specie di bobina, mentre con la mano destra si impugnava la reggiatrice (ovvero una specie di pistola) che stringeva il cerchio della reggia intorno al carico;
aa) che, anche nel periodo in cui è stato addetto alla macchina spiana-acciaio, egli ha effettuato la raggiatura e lo spostamento del materiale con il carrello elevatore;
bb) che, nel 2018, si è sottoposto a visita presso il medico del lavoro, il quale, da giugno 2018, gli ha vietato di movimentare manualmente carichi di oltre 15 kg, e, nel
2019, lo ha esonerato anche dall'uso del carrello (docc. n. 6 e 6bis fasc. parte ricorrente); cc) che, anche nelle successive viste, presso il medico del lavoro Dott.
del 16.06.2020, del 19.01.21, del 10.05.21, del 17.02.22, del 07.04.22, del Per_2
17.01.23, del 25.01.24 e del 16.12.24, è stato ribadito il giudizio di idoneità con le già prescritte limitazioni (doc. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 fasc. parte ricorrente); dd) che, dal 2022 a tutto il 2024, al ricorrente è stato prescritto, altresì, di “evitare movimenti ripetuti arto superiore destro al di sopra del piano delle spalle” (documenti 10, 11, 12,
13 e 14 fasc. parte ricorrente); ee) che, ciò nonostante, anche dopo le predette imposizioni (ovvero dal 2019 e seguenti), il lavoratore non ha mai smesso, né di utilizzare il carrello elevatore, né di spostare pesi di oltre 15 kg, né, tantomeno, di non sollevare le braccia oltre le spalle;
ff) che, sempre in dispregio delle risultanze delle certificazioni del Dott. il dipendente è stato addetto al reparto lamiere, ove pur Per_2
impiegando il lavoratore un manipolatore dotato di ventose, il medesimo era costretto a posizionare a mano i bancali in linea con le lamiere medesime;
gg) che, più nello specifico, il Sig. doveva prendere i bancali attraverso il manipolatore per Pt_1
smistarli; hh) che tale attività comportava la movimentazione di carichi superiori al peso di 15kg. (soprattutto durante la sostituzione della reggia da imballo che, da sola, pesava oltre 50 kg per rotolo); ii) che i turni di lavoro si svolgevano dalle ore 7:00 alle ore 17:00, e, durante i predetti turni, il lavoratore era altresì costretto a tenere una postura prevalentemente in ortostasi (doc. n. 14bis fasc. parte ricorrente); ll) che, quindi, il Sig. nello svolgimento delle predette mansioni, è stato costretto, ogni Pt_1
giorno, ad effettuare ripetuti movimenti con gli arti superiori, tanto che, il 15.02.2021, ha subito un infortunio alla spalla destra (doc. n. 15 fasc. parte ricorrente) nonché, nel
2022, un successivo evento traumatico, sempre alla spalla destra (doc. n. 17 fasc. parte ricorrente); mm) che le domande inoltrate ad da parte del lavoratore per ottenere CP_1
il riconoscimento delle malattie professionali contratte non sono state accolte;
nn) che, tuttavia, già in data 10.12.18, lo stesso , nel certificato medico di malattia CP_1
professionale, ha attestato la presenza di “discopatie lombari multiple, tendinopatie della cuffia dei rotatori e del CBL bilaterale, epicondilite e entesite del T comune dei flessori a sinistra, lussazione del nervo ulnare bilaterale”, (con prima prognosi del
09.01.17), correlabile a “movimentazione manuale di carichi sovraccarico biomeccanico arti superiori, vibrazioni corpo intero” (doc. n. 18 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, il ricorrente ha dedotto che la patologia sofferta, meglio specificata in ricorso, è correlata all'attività lavorativa espletata e ha chiesto, pertanto, che l sia condannato a corrispondergli quanto spettante a titolo di indennizzo CP_1
per la malattia professionale denunciata (“sindrome cubitale bilaterale”), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda all'effettivo soddisfo.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge: Ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione relativa a parte CP_1
ricorrente;
- accertare la natura professionale della patologia lamentata dal signor Parte_1
- dichiarare il diritto di quest'ultimo alla costituzione dell'indennizzo, in rendita o in capitale, per inabilità permanente da malattia contratta in occasione e per effetto dell'attività lavorativa svolta;
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al CP_1
signor le provvidenze economiche nell'ammontare previsto dalla Parte_1
vigente normativa, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
- Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborsi forfettari 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore degli avvocati antistatari”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 3.04.2025, si è costituito in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione CP_1
del ricorso.
Nel costituirsi in giudizio, in particolare, l' ha eccepito la prescrizione del diritto CP_1
alle prestazioni invocate per decorso del termine previsto dall'art. 112 del T.U. n.
1124/1965, precisando che, alla data di presentazione della denuncia di malattia professionale (14.06.2024), il termine di prescrizione era già spirato.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda per carenza di prova circa il nesso di causalità tra l'attività lavorativa asseritamente espletata e la patologia lamentata, eccependo, in particolare, la mancanza di prova in ordine allo svolgimento di una lavorazione protetta, al godimento della tutela assicurativa prevista dal T.U. n.
1124/1965 e all'esposizione al rischio di contrazione della patologia lamentata.
1.3. La causa è stata istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti e delle risultanze dell'istruttoria orale;
istruttoria all'esito della quale è stata disposta una C.T.U. medico-legale sulla persona del ricorrente.
1.4. All'udienza del 16 dicembre 2025, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – ha deciso dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Le ragioni della decisione
2.1. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere, dunque, accolto per le ragioni di seguito indicate.
2.2. Va, anzitutto, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_1
convenuto.
2.2.1. Sul punto, occorre premettere che, al fine di esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall' , occorre richiamare la normativa e i principi operanti CP_1
in tema di prescrizione nella specie malattia professionale.
Come noto, ai sensi dell'art. 112 D.P.R. n. 1124 del 1965, “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”.
In ossequio al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di
“dies a quo”, per la decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 112 D.P.R. n.
1124 del 1965, la manifestazione della malattia professionale può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. (in tal senso, Cassazione civile, sez. lav., 04/02/2015, n. 2022); pertanto, il “dies a quo” per la decorrenza del termine triennale di prescrizione per conseguire le prestazioni di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965 inizia a decorrere dal momento in cui la patologia si è manifestata con certezza, ha raggiunto la misura di invalidità indennizzabile e ne è conoscibile la eziologia.
Per volerlo meglio spiegare con le parole della Suprema Corte nella sentenza dell'11 maggio 2017, n. 11593, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale
“dies a quo” per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al D.P.R. n. 1124 del
1965, art. 112, può ritenersi verificata, in un equilibrato rilievo tra l'elemento oggettivo della manifestazione e la consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore che non frustri lo scopo degli interventi della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.116 del 1969, n. 129 del 1986, n. 206 del 1988, n. 31 del 1991), quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., quali la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato.
Quanto, poi, alla “manifestazione”, quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112, la Cassazione ha già da tempo avuto modo di evidenziare che essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto;
è, in definitiva, l'oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e, cioè, la sua “conoscibilità” e tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità.
La conoscibilità, dunque, è cosa diversa dalla conoscenza ed altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie, l'origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento.
Possibilità che esclude anche che sia necessario che l'origine professionale sia già stata riconosciuta in sede giudiziaria o amministrativa.
Consolidata giurisprudenza sul tema ha evidenziato i seguenti principi: a) il “dies a quo” per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall' la rendita per inabilità permanente deve essere individuato, a seguito CP_1
della sentenza n. 206 del 1988 della Corte Costituzionale, con riferimento al momento in cui uno o più fattori concorrenti diano certezza dello stato morboso, della sua eziologia professionale e della conoscibilità da parte dell'assicurato dei predetti requisiti ed anche del grado invalidante utile secondo la legge a supportare la pretesa
(ciò che generalmente coincide con l'accertamento medico di postumi consolidati e definitivi dell'incapacità lavorativa determinata da tale stato, in rapporto ai profili tecnopatici ed al raggiungimento della misura minima indennizzabile); fermo restando che la consapevolezza, da parte dell'assicurato, della ricorrenza di tali elementi e, in particolare, dell'incidenza sull'attitudine lavorativa, si presume sussistere alla data della domanda amministrativa di rendita, dalla quale, pertanto, decorre il termine prescrizionale, a meno che l'interessato non adduca e, in caso di contestazione, dimostri che, in quel momento, l'inabilità non aveva i requisiti minimi per dar luogo al diritto alla rendita, ovvero, ed in senso contrario, che l' eccependo la CP_1
prescrizione, provi che l'assicurato aveva consapevolezza della sussistenza della malattia in data anteriore alla presentazione della domanda amministrativa (Cass. sent.
n. 9388 del 11-07-2001; n. 9563 del 13-07-2001; 4916-1997; 726-1999); b) l'onere della prova dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, anche in riferimento all'elemento della conoscibilità da parte dell'assicurato del superamento della soglia di indennizzabilità della malattia professionale, è a carico dell'istituto assicuratore, costituendo la prescrizione oggetto di un'eccezione in senso tecnico (Cass. 9563-2001 cit.; Cass. 29-09-1998 n. 9728); c) l'accertamento del giudice di merito circa il conseguimento, da parte dell'assicurato, di tale consapevolezza ad una certa data costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, se esente da vizi logici ed errori di diritto (Cass. 20-3-1999 n. 2631).
L'art. 135 del TU definisce la nozione di manifestazione, disponendo che questa si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia;
se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico.
Tale quadro normativo è improntato all'esigenza della certezza giuridica e, pertanto, la manifestazione della malattia è collocata in un evento esterno e, per ciò stesso, oggettivamente incontrovertibile e, nello stesso tempo, soggettivamente percepibile, quali l'astensione dal lavoro o la domanda amministrativa.
Nelle malattie professionali, invece, la causa è, per definizione, lenta e spesso subdola.
Per esse, non rileva l'insorgenza, il momento in cui vengono contratte, ma la manifestazione, e, cioè, quando raggiungono una gravità tale, per superamento della soglia di inabilità, da divenire giuridicamente rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto alla prestazione e della relativa prescrizione (Cass. Civile Sez. Lavoro dell'11.11.2002
n. 15812).
Al fine di stabilire l'inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita o all'indennizzo per malattia professionale, che coincide con la conoscibilità, da parte dell'assicurato, della manifestazione di una malattia indennizzabile, assume rilievo la circostanza che lo stesso assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici da lui richiesti per l'accertamento della patologia, dovendosi presumere che egli abbia avuto conoscenza del relativo esito al momento dell'espletamento dei predetti esami, ovvero nei giorni immediatamente successivi, e competendo allo stesso assicurato, che eccepisca di non averne avuto tempestiva conoscenza, fornire la relativa prova (Cass.
Sez. L., Ordinanza n. 16605 del 03/08/2020).
La manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del “dies a quo” per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al D.P.R.
n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato (Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 1661 del
24/01/2020).
2.2.2. Nella fattispecie concreta in esame, risulta d'immediata evidenza come, già a far data dalla prima denuncia di malattia professionale presentata dall'istante in data
10.12.2018, quest'ultimo era certamente a conoscenza dell'esistenza della patologia e della sua riconducibilità causale all'attività lavorativa, mentre ciò che poteva ragionevolmente ignorare era che detta malattia raggiungesse il livello minimo indennizzabile, dal momento che, nella predetta sede, l'assicurato aveva avanzato una domanda cumulativa, preordinata al riconoscimento di ben cinque malattie professionali, tra le quali quella oggetto della denuncia di cui al n. 516930828 e della presente controversia (e, in particolare, “discopatie lombari multiple, tendinopatia della cuffia dei rotatori e del CLB bilaterale, epicondilite e entesite del t comune dei flessori a sinistra, lussazione del nervo ulnare bilaterale”). Va, tuttavia, evidenziato che, il nominato CTU, nella presente sede, ha così evidenziato: “considerata la natura ed il decorso clinico, si può ritenere che la malattia si sia manifestata clinicamente oltre la soglia di indennizzabilità a far tempo CP_1
dall'inizio dell'anno 2020 in quanto nel mese di febbraio 2020 effettuava esame
EMGrafico con motivazione clinica “riferisce parestesie alle ultime dita della mano sn e saltuariamente delle prime tre dita della mano dx.”.
Non vi è dubbio, quindi, che, quantomeno dal febbraio 2020, fossero sussistenti i requisiti della conoscibilità della patologia, della natura professionale della stessa nonché del raggiungimento del grado minimo di indennizzabilità.
Orbene, nonostante tale consapevolezza, il ricorrente non ha mai ritenuto, prima del
14.06.2024, di proporre la domanda per il riconoscimento del relativo beneficio, interrompendo il termine di prescrizione.
Richiamando, pertanto, i principi di diritto sopra espressi, alla data della presentazione della domanda del 14.06.2024, il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata e alla erogazione del relativo beneficio, risulterebbe, in astratto, già prescritto ai sensi dell'art. 112 D.P.R. n. 1124 del 1965.
Occorre, tuttavia, evidenziare che – a fronte della previsione secondo cui la prescrizione rimane sospesa “durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità” (art. 111, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965), che deve compiersi “nel termine di centocinquanta giorni”, elevato a duecentodieci giorni nel procedimento di revisione della rendita da inabilità (art. 111, terzo comma) - non può considerarsi, quale dies a quo della prescrizione triennale, la data del 20.04.2021; ossia la data in corrispondenza della quale, a seguito di collegiale medica discorde, la domanda attorea è stata rigettata in sede amministrativa.
Sarebbe, invero, errato considerare come dies a quo della prescrizione triennale la data del 20 aprile 2021, relativa all'emissione del provvedimento e non alla sua ricezione da parte del destinatario. Si tratterebbe di una comunicazione spedita con posta ordinaria e l'Istituto, in caso di contestazioni, non potrebbe invocare alcuna presunzione di conoscibilità. Tale conclusione è corroborata dal carattere recettizio del provvedimento dell' , CP_1
che non appartiene al novero degli interna corporis, ma dispiega i suoi effetti nei confronti dell'assicurato e all'assicurato, pertanto, dev'essere trasmesso.
Dell'esigenza d'informare il destinatario del provvedimento che lo riguarda, si fa carico la disciplina positiva che, agli artt. 102 e 104 del Testo unico del 1965, sancisce l'obbligo dell'Istituto di comunicare le determinazioni di volta in volta adottate con riguardo agli infortuni che gli sono denunciati.
L'indicato carattere recettizio trova conferma nella vicenda concreta: non è, invero, controverso, nella fattispecie in controversia, che il provvedimento sia stato comunicato. È controversa la data di effettiva ricezione della comunicazione effettuata.
Inoltre, una diversa ricostruzione sarebbe foriera di risultati pratici irragionevoli e lesivi dei diritti dell'assicurato. A voler attribuire rilievo all'emissione pura e semplice del provvedimento, a prescindere da una comunicazione che potrebbe anche mancare del tutto, si dovrebbe, infatti, concludere che il termine di prescrizione riprende a decorrere anche a danno di chi sia ignaro e, dunque, contra non valentem agere.
È ineludibile, sotto tale profilo, l'esigenza di fissare, per la ripresa del corso della prescrizione, termini univoci, ancorati a elementi incontestabili e conoscibili ex ante o, comunque, non sottratti al controllo dell'assicurato, che deve assumere a ragion veduta le iniziative indispensabili per la tutela dei suoi diritti.
Né, tale interpretazione pregiudica la finalità, insita nella fissazione di termini certi, di
“garantire all' un accertamento tempestivo degli elementi posti a base della CP_1
denuncia” e, in pari tempo, di “assicurare all'interessato un rapido conseguimento della prestazione” (Corte cast., sentenza n. 207 del 1997, punto 3.2. del Considerato in diritto)1.
Né, la prescrizione delle pretese del ricorrente potrebbe sostenersi nella diversa prospettiva che valorizza, ai fini della ripresa del dies a quo del termine di prescrizione, il formarsi del silenzio rigetto e non il provvedimento espresso dell' . CP_1 Come testé precisato, le azioni volte a conseguire le prestazioni di cui al titolo I del
“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” si prescrivono nel termine di un triennio, che decorre
“dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale” (art. 112, primo comma, del citato Testo unico).
La prescrizione rimane sospesa “durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità” (art. 111, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965), che deve compiersi “nel termine di centocinquanta giorni”, elevato a duecentodieci giorni nel procedimento di revisione della rendita da inabilità (art. 111, terzo comma).
Come ha chiarito il giudice delle leggi, il termine di centocinquanta giorni, invocato nell'odierno giudizio, “risulta dalla sommatoria dei trenta giorni di cui al secondo comma dell'art. 102 - previsti per accertare il diritto alla liquidazione della rendita (e che identificano la fase amministrativa vera e propria) - con gli ulteriori sessanta giorni concessi all'interessato dal primo comma dell'art. 104 per opporsi al provvedimento dell' ed infine con i sessanta giorni che quest'ultimo ha a disposizione per CP_1
decidere ai termini del successivo secondo comma dell'art. 104” (Corte cost., sentenza n. 207 del 1997, punto 3.1. del Considerato in diritto).
L'art. 111, terzo comma, ultimo periodo, del d.P.R. n. 1124 del 1965 stabilisce che
“Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria”.
Nel comporre il contrasto insorto sull'interpretazione della disciplina richiamata, le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che la prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali è sospesa per l'intera durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore (S.U., 7 maggio 2019,
n. 11928, in linea con Cass., sez. lav., 21 giugno 2013, n. 15733; in senso conforme, fra le molte, Cass., sez. lav. 5 ottobre 2020, n. 21302, punto 16, e Cass., sez. lav., 3 agosto 2020, n. 16598, punti 5 e 6). In difetto di un'espressa qualificazione normativa che gli attribuisca tale valore, il decorso del termine di centocinquanta giorni non rappresenta un'ipotesi di silenzio significativo e non determina, dunque, la cessazione della sospensione della prescrizione.
A favore dell'inquadramento sistematico privilegiato dalle sezioni unite, milita il favor che il sistema delineato dal d.P.R. n. 1124 del 1965 manifesta per la definizione amministrativa del procedimento di riconoscimento e di liquidazione delle indennità.
In un prudente bilanciamento dei contrapposti interessi, la finalità di dare impulso all'attività dell' e di accelerarne le determinazioni non sacrifica la tutela del CP_1
diritto dell'assicurato di agire in giudizio, presidiato dall'art. 24 Cost.
Decorso, invano, il termine di centocinquanta giorni, diviene procedibile l'azione e l'assicurato ha la facoltà - non l'obbligo - di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti dinanzi al contegno inerte dell . CP_1
Su tali basi, non può, dunque, considerarsi cessata la sospensione della prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, dopo il decorso dei centocinquanta giorni previsti per la liquidazione amministrativa delle indennità.
Invero, in continuità con le enunciazioni di principio delle sezioni unite, si deve ribadire che, ai fini della cessazione del periodo di sospensione della prescrizione, rileva la “definizione in senso positivo o negativo” del procedimento di liquidazione dell'indennizzo (Cass., S.U., 7 maggio 2019, n. 11928, punto 11), a prescindere dal momento in cui il provvedimento espresso interviene. Può accadere che il procedimento si esaurisca in tempi più rapidi (Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12651)
o che il provvedimento sia emesso allorché il termine di centocinquanta giorni è già spirato.
È ininfluente, pertanto, il mero decorso del termine di centocinquanta giorni, posto in risalto dalla sentenza impugnata: il compimento di tale periodo si riverbera soltanto sulla procedibilità dell'azione dell'assicurato, senza tradursi in un silenzio significativo, equiparabile a una determinazione esplicita. Se, dunque, è l'adozione del provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego, che determina la cessazione della sospensione della prescrizione, si deve puntualizzare che occorre avere riguardo alla data in cui il provvedimento è comunicato all'interessato e perviene nella sua sfera di conoscibilità. Dal momento indicato, la prescrizione riprende a decorrere.
Di talché, l' , in caso di contestazioni ad opera dell'assicurato in ordine alla data CP_1
di comunicazione di tale provvedimento, non può invocare alcuna presunzione di conoscibilità.
L'eccezione di prescrizione va, dunque, disattesa.
2.3. Occorre, quindi, procedere alla disamina, nel merito, della domanda attorea.
2.3.1. Sul punto, va preliminarmente evidenziato che l'accertamento peritale è stato circoscritto alla sola patologia denunciata dal ricorrente all' in data 14.06.2024 CP_1
come “sindrome cubitale bilaterale”.
Sotto tale profilo, non può darsi corso alla richiesta dell'istante, il quale - dando atto
“di un aggravamento della spalla destra che ha costretto il ricorrente a sottoporsi ad un intervento di protesizzazione in data 26.07.2024” – ha domandato un approfondimento della predetta patologia con una integrazione della CTU medico legale.
Invero – in disparte il rilievo secondo cui tale dedotto aggravamento è precedente, secondo quanto allegato dallo stesso assicurato, al deposito del ricorso – rispetto a tale domanda occorre dichiarare l'improponibilità della domanda giudiziale in mancanza della preventiva istanza amministrativa2.
Del resto, è noto (cfr. Cass. n. 5149/2004) che la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione degli artt. 8
L. n. 533 del 1973 e 148 disp. att. c.p.c., ma improponibile, determinandosi, in tal caso,
“una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio”.
Ne consegue che la previa presentazione della domanda amministrativa integra, non già un elemento costitutivo della domanda proposta in sede giudiziaria, ma un requisito di procedibilità (in caso di non esaurimento del procedimento amministrativo) o di proponibilità (in caso di mancanza della domanda amministrativa).
Dunque, rispetto alla predetta domanda, alcuna pronuncia di merito può essere resa nel presente giudizio, ma solo una pronunzia di mero rito dichiarativa, appunto, nella sostanza, di una “temporanea” carenza di giurisdizione da parte del giudice adito.
2.3.2. Tanto premesso, stante l'oggetto della controversia, occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U.
1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni…, in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”.
Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4, delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale la attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988, che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate.
In conseguenza di tale pronuncia, è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria, sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale dell'origine lavorativa), sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
2.3.3. Tanto premesso, deve rilevarsi che l'istante ha assolto all'onere probatorio a suo carico in punto di mansioni lavorative e di durata ed intensità del rischio cui è stato esposto. Invero, può ritenersi che la prova testimoniale abbia confermato le circostanze dedotte in ricorso (contestate dall' relative alle modalità di svolgimento CP_1
dell'attività lavorativa (si vedano le deposizioni dei testi e Testimone_1 Tes_2
, colleghi di lavoro del ricorrente, che hanno dichiarato lo svolgimento da parte
[...]
del ricorrente delle attività dedotte in sede di ricorso secondo le modalità concrete descritte).
Ciò posto, con ordinanza del 24.06.2025, si è disposta una consulenza tecnica volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e la professione svolta, nonché, in ipotesi affermativa, all'accertamento della relativa portata invalidante.
Orbene, se, da un lato, come detto, la prolungata attribuzione dei compiti analiticamente dedotti in ricorso è stata confermata alla stregua delle risultanze dell'istruttoria documentale e orale, dall'altro, l'esistenza del nesso di causalità tra tali mansioni e la malattia contratta è stata confermata sulla scorta delle risultanze dell'elaborato peritale in atti.
Sotto tale ultimo profilo, il nominato C.T.U. - Dott. - sulla base della Persona_3
documentazione sanitaria in atti e visitata la parte ricorrente, ha così accertato: “Il ricorrente è affetto da sindrome cubitale bilaterale. Si tratta di neuropatia da compressione del nervo ulnare a livello del gomito e si manifesta con dolore locale, parestesie lungo il tragitto del nervo nel lato ulnare dell'avambraccio fino al 4° e 5° dito ove è presente anche ipostenia.
L'insorgenza della patologia può essere causata da movimenti ripetitivi, sollevamento frequente di carichi pesanti e posture scorrette. Le professioni a rischio includono quelle di artigiani, operai edili o addetti a catene di montaggio.
Nel caso in esame il ricorrente ha svolto negli anni attività lavorative di tipo esclusivamente manuale e ripetitivo con mobilizzazione manuale di carichi anche rilevanti, utilizzo di martello pneumatico e di mazze e di strumenti, come la reggiatrice, con torsioni e sovraccarico funzionale degli arti superiori. Si tratta di attività lavorative che l'hanno esposto per anni ad un rischio lavorativo idoneo a determinare la patologia denunciata.
Per quanto esposto, considerato l'esito degli esami EMGrafici in atti e l'assenza di altre cause idonee a determinare la patologia, ritengo che possa essere riconosciuta
l'origine lavorativa della documentata “sindrome cubitale bilaterale”.
Residua risentimento funzionale di gomito e mano destra con dolorabilità, parestesie
e moderata limitazione funzionale;
moderate parestesie in territorio ulnare a sinistra”.
Tutto ciò premesso e considerato, a parere della scrivente, non sussistono motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle suddette conclusioni, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento su elementi oggettivi desunti della certificazione sanitaria prodotta dal ricorrente ed in virtù delle risultanze di studi accademici accreditati presso la comunità scientifica di riferimento.
Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali; le valutazioni effettuate e le conclusioni sono logiche, coerenti e complete.
Tali conclusioni appaiono convincenti al fine di fondare il rigetto della domanda attorea, anche in considerazione delle puntuali ed esaustive argomentazioni medico- legali svolte a fronte delle contestazioni mosse dal consulente di parte convenuta. Alla luce dell'istruttoria e delle esaurienti e condivisibili conclusioni del C.T.U. può, pertanto, ritenersi che il ricorrente abbia fornito la prova degli elementi richiesti dal
T.U. 1124/1965 al fine di ritenere configurabile una malattia professionale.
Invero, in ordine all'eziologia della patologia riscontrata dall'ausiliare, si osserva che, secondo l'insegnamento consolidato della SC, nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41
c.p.c..
Ciò comporta che il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (cfr. Cass. n. 23990 del
2014; Cass. n. 15107 del 2005; Cass. n. 8033 del 2002, conf. Cass. n. 27952/2018).
2.3.4. Ciò posto, relativamente all'aspetto valutativo del danno biologico, il CTU ha affermato che la condizione patologica denunciata (“sindrome cubitale bilaterale”), in riferimento alle tabelle di cui al D.L. n. 38 del 2000, deve considerarsi a carattere permanente e incide sull'integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 6%
(seipercento).
Quanto al profilo della invalidità, deve osservarsi che, in ragione della data di denuncia della malattia professionale, deve trovare applicazione, nel caso di specie, la nuova disciplina relativa all'indennizzo del danno biologico di cui al D.L. n. 38 del 2000, giacché la novella legislativa riguarda tutti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali denunciati successivamente al 25-07-2000 (vds. art. 13 D.L. n. 38 del
2000).
In particolare, tale decreto, all' art. 13, prevede:
“
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
“a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma
1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per
l'applicazione di tale tabella, si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16% danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti”. La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico. 3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Consiglio di amministrazione dell' . In sede di prima CP_1
attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
(…)
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile”.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il D.M. del 12 luglio 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
L'indennizzo risarcibile a carico dell'istituto assicurativo copre, quindi, il danno che abbia una percentualizzazione compresa tra il 6% e il 100%.
Restano fuori dalla copertura le c.d. “microinvalidità”, ovvero i danni con una CP_1
percentuale inferiore al 6%.
2.4. Per le considerazioni esposte, alla luce di tale normativa, considerata la misura di danno biologico riscontrata dal CTU (6%), deve essere affermato il diritto del ricorrente ex art. 80 D.P.R. n. 1124 del 1965 alla liquidazione di un indennizzo corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psico fisica;
il tutto oltre interessi nella misura legale dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia previdenziale in relazione alle controversia di valore indeterminabile e complessità bassa): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di MA - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente ha contratto la patologia indicata in parte motiva nello svolgimento dell'attività lavorativa.
2. Dichiara che al ricorrente, in conseguenza della malattia professionale predetta, è derivata una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 6% e, per l'effetto, condanna l al pagamento di un indennizzo - in misura di legge - CP_1
corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psico fisica (6 per cento), oltre agli interessi legali con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data della denuncia amministrativa.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di , CP_1 Parte_1
spese che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
4. Pone definitivamente in capo all' convenuto, le spese di C.T.U., come CP_1
separatamente liquidate in corso di causa.
Così deciso in MA, il giorno 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 11 Così, Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 ottobre 2022, n. 29532. 2 Infatti - pacifico che la denuncia del 14.06.2024 concerne la sola patologia relativa alla “sindrome cubitale bilaterale” - avendo riguardo alla pregressa denuncia del 10.12.18, a mezzo della quale, invece, il sig. aveva presentato domanda di riconoscimento di malattia professionale sulla Pt_1 diagnosi di “discopatie lombari multiple, tendinopatia della cuffia dei rotatori e del CLB bilaterale, epicondilite e entesite del t comune dei flessori a sinistra, lussazione del nervo ulnare bilaterale”, occorre evidenziare che non si erano, comunque, esaurite tutte le fasi del procedimento amministrativo, dal momento che, a fronte del rigetto opposto dall' , l'istante non aveva CP_1 presentato alcun ricorso.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di MA, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 204/2025
RG., promossa da:
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'Avv.to Stefano Freschi del Foro di MA, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in MA, Via Farini, n. 18;
RICORRENTE contro
Controparte_1
C.F. , con sede in Roma, in
[...] P.IVA_1
persona del Regionale per l'Emilia-Romagna, rappresentato e difeso, in virtù CP_2
di procura generale alle liti, dall'Avv. Salvatore Catamo, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Regionale dell' , sito in MA alla via CP_1
Abbereratoia 71/a;
RESISTENTE ;
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 27.02.2025 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio esponendo: a) di Parte_1 CP_1
aver prestato attività lavorativa come dipendente, nella sua lunga carriera lavorativa, presso varie aziende e ricoprendo diverse mansioni;
b) che, il particolare, il ricorrente:
- dal 1975 al 1980, ha lavorato come manovale edile presso ditte site nel Comune di
Sassari e per le quali effettuava spostamento di blocchi di ghiaia e di cemento del peso di circa 50 kg (erano gli unici esistenti) e/o travi del peso di circa 50 kg, inoltre era altresì addetto alla preparazione degli impasti di cemento (doc. n. 1 fasc. parte ricorrente); - dal giugno 1980 a gennaio 1999, ha lavorato come tagliapietre in cave di granito del sassarese, ovvero: nel 1980 presso la ditta poi dal 1980 al Parte_2
1987 presso la ditta “Pruna Graniti”, quindi dal 1987 a al 1996 presso la ditta “Graniti
Lu Suliano di Marras G.” che però dal 1996, è divenuta “ presso la quale Persona_1
egli è rimasto come dipendente fino a luglio 1999 (doc. 1 fasc. parte ricorrente); c) che, in quegli anni, presso le cave, egli ha costantemente svolto mansioni che prevedevano l'uso del martello pneumatico (del peso di circa 24 kg, sul quale andavano montati due contrappesi del peso di 35 kg ciascuno) e che, con tale attrezzo, ogni giorno, il lavoratore praticava fori nel gradito alla distanza di circa 30 cm l'uno dall'altro, per una lunghezza media di non meno di 160 mt., per volta;
d) che, coperta tutta la lunghezza del blocco, all'interno dei predetti fori (profondi dagli 8 ai 9 mt), venivano posti dei cunei in acciaio che quindi erano battuti a mano con delle mazze (del peso di
10 kg ciascuna), finché lungo la linea tracciata non si formava una prima frattura del materiale, all'interno del quale veniva poi posizionato (sempre a mano, con l'ausilio di corde) un pistone del peso di 90 kg, che quando era azionato, provocava finalmente il distacco del blocco di pietra dalla parete. (documenti 2, 3, 4 e 5 fasc. parte ricorrente);
e) che, da settembre 1999 a ottobre 2004, il ricorrente ha lavorato come facchino/magazziniere presso diverse società cooperative di Milano e, in tale periodo, provvedeva alla movimentazione, anche manuale, di pesanti elettrodomestici
(frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, etc) che, peraltro, erano stoccati, sovrapposti l'uno all'altro in file verticali che raggiungevano una notevole altezza (doc. n. 1 fasc. parte ricorrente); f) che, da ottobre 2004 a gennaio 2011, ha lavorato alle dipendenze della di MA, prestando la propria opera, il primo anno Controparte_3
(2004), in appalto, presso la Greci S.p.a., ove, a turno con altri colleghi, caricava e scaricava le c.d. “bag in box”, ovvero dei contenitori pieni di passata di DO (il cui peso variava da 5 a 10 kg) (doc. n. 1 fasc. parte ricorrente); g) che, oltre a ciò, era addetto alla “rulliera”, ove doveva controllare la corretta chiusura delle scatole di cartone piene di prodotti (del peso da 5 a 10 kg ciascuna) per poi sollevarle e collocarle sui bancali;
bancali che, in seguito, egli spostava con l'uso del muletto (dal quale, necessariamente, doveva scendere e salire per molte volte ogni giorno); h) che, a partire dall'anno successivo (2005), sempre mentre era alle dipendenze della CP_3
veniva impiegato per trasportare il materiale scenografico - per e dai vari teatri di
MA (Teatro Regio, Teatro Due etc.) - all'uopo dovendo caricare le pesanti scenografie sugli autocarri per trasportarle presso i palcoscenici delle sale teatrali, montarle e, a spettacolo ultimato, smontarle e ricaricarle sui mezzi per riportarle in magazzino presso cui venivano scaricate stoccate. (doc. n. 1 fasc. parte ricorrente); i) che, nel gennaio 2011, dopo la cessazione dell'attività da parte della suddetta
Cooperativa, passava alle dipendenze della , dalla quale veniva CP_4
“collocato” presso la società Acciai Vender di MA, finché, nel 2013, veniva direttamente assunto, a tempo indeterminato, dalla predetta società utilizzatrice, presso la quale è tutt'oggi dipendente (doc. n. 1 fasc. parte ricorrente); l) che, durante la sua permanenza presso la Acciai Vender S.r.l., nel periodo dal 2013 al 2017, il signor Pt_1
è stato addetto agli imballaggi, al controllo macchina imballatrice ed alla macchina reggiatrice;
m) che, in questo lasso di tempo, il ricorrente era tenuto, nello svolgimento delle proprie mansioni, a recuperare da terra, per posizionarli a mano sulla “rulliera”, dei nastrini di acciaio (di solito del peso da 10 a 30 kg, ma che, talvolta, potevano arrivare a pesare anche fino a 100 kg); m) che, inoltre, dopo aver legato tra loro tali nastrini di acciaio ed averli fissati ad un pallet per mezzo di una reggetta in metallo
(che egli stesso posizionava intorno al prodotto con una reggettatrice, del peso di circa
5 kg), il ricorrente provvedeva a spostare tutto il bancale con il muletto (prima per pesarlo e poi per incellofanarlo, etc.), così dovendo salire e scendere dal predetto mezzo per molte volte ogni giorno;
n) che, quando non c'erano più pallets disponibili su cui fissare i nastrini, il signor doveva, altresì, occuparsi di provvedere a costruirli da Pt_1
sé, assemblando il legno con una sparachiodi, come richiedeva espressamente la stessa
Vender, per sopperire all' eventuale insufficienza di bancali;
o) che, nel periodo successivo, il ricorrente è stato, quindi, spostato presso la spianatrice a caldo, dove pure reggiava i pacchi, previo sollevamento, a mano e da solo, dei bancali vuoti per collocarli sulla “rulliera” e per poi occuparsi altresì di allestirli;
p) che, infine, il lavoratore è stato collocato presso il manipolatore (ovvero un macchinario che consente di maneggiare elementi d'assemblaggio e/o carichi per adagiarli sui pallets), ove, dopo aver diviso le lamiere secondo gli ordini dei vari clienti sollevandole, una ad una, con un'apposita ventosa, ogni volta si doveva chinare per regolare a mano il bancale sottostante, affinché le lamiere si appoggiassero con precisione combaciando con il perimetro del pallet;
q) che, anche in questo caso, il ricorrente doveva reggiare i materiali (e, ciò, per almeno un centinaio di volte ogni giorno), all'uopo specificando che, all'epoca, la predetta reggiatura era ancora eseguita esclusivamente manualmente
(mentre, attualmente, viene eseguita con un macchinario ad aria compressa); r) che, successivamente, egli doveva trasportare i vari bancali con il muletto (in parte al magazzino, e, in parte, al “punto di carico”), ancora una volta salendo e scendendo dal mezzo molte volte al giorno;
s) che, peraltro, per eseguire queste ultime operazioni, il lavoratore era costretto ad attraversare - a bordo del muletto - una parte all'aperto di un piazzale aziendale in cui il selciato si presentava estremamente sconnesso per un lungo tratto, così subendo, ad ogni percorso, sobbalzi nocivi e scossoni dolorosi;
t) che, in sintesi, il signor ha lavorato: - dal 1975 al 1979, come manovale;
- dal 1980 al Pt_1
1999, come tagliapietre nella cave di granito;
- dal 1999 al 2003, come facchino/magazziniere; - dal 2004 al 2006, come facchino/carrellista/addetto agli imballaggi;
- dal 2006 al 2011, come carrellista/addetto agli imballi presso la Acciai
Vender tramite cooperativa;
- infine, dal 2012 ad oggi (assunto direttamente dalla predetta azienda Acciai Vender), come addetto al reparto imballo;
u) che, presso quest'ultima società, egli ha, dunque, effettuato, sia tramite macchinari che manualmente, lo scarico del materiale appeso e delle giostre nonché lo spostamento di pesi, reggiando ed imballando materiale che veniva, poi, diviso e scaricato in magazzino;
v) che, peraltro, come detto, per eseguire tali operazioni, ha dovuto, in diverse occasioni, posizionare a mano dei nastrini (anche 3/4 volte per turno) del peso da 10 a 30 kg ed, a volte, addirittura anche fino a 100 kg;
z) che, inoltre, sempre per reggiare il carico, egli era costretto a mantenere delle posture fisse in flessione del tronco, in quanto le reggiature avvenivano manualmente, ovvero tirando con la mano sinistra la reggia da una specie di bobina, mentre con la mano destra si impugnava la reggiatrice (ovvero una specie di pistola) che stringeva il cerchio della reggia intorno al carico;
aa) che, anche nel periodo in cui è stato addetto alla macchina spiana-acciaio, egli ha effettuato la raggiatura e lo spostamento del materiale con il carrello elevatore;
bb) che, nel 2018, si è sottoposto a visita presso il medico del lavoro, il quale, da giugno 2018, gli ha vietato di movimentare manualmente carichi di oltre 15 kg, e, nel
2019, lo ha esonerato anche dall'uso del carrello (docc. n. 6 e 6bis fasc. parte ricorrente); cc) che, anche nelle successive viste, presso il medico del lavoro Dott.
del 16.06.2020, del 19.01.21, del 10.05.21, del 17.02.22, del 07.04.22, del Per_2
17.01.23, del 25.01.24 e del 16.12.24, è stato ribadito il giudizio di idoneità con le già prescritte limitazioni (doc. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 fasc. parte ricorrente); dd) che, dal 2022 a tutto il 2024, al ricorrente è stato prescritto, altresì, di “evitare movimenti ripetuti arto superiore destro al di sopra del piano delle spalle” (documenti 10, 11, 12,
13 e 14 fasc. parte ricorrente); ee) che, ciò nonostante, anche dopo le predette imposizioni (ovvero dal 2019 e seguenti), il lavoratore non ha mai smesso, né di utilizzare il carrello elevatore, né di spostare pesi di oltre 15 kg, né, tantomeno, di non sollevare le braccia oltre le spalle;
ff) che, sempre in dispregio delle risultanze delle certificazioni del Dott. il dipendente è stato addetto al reparto lamiere, ove pur Per_2
impiegando il lavoratore un manipolatore dotato di ventose, il medesimo era costretto a posizionare a mano i bancali in linea con le lamiere medesime;
gg) che, più nello specifico, il Sig. doveva prendere i bancali attraverso il manipolatore per Pt_1
smistarli; hh) che tale attività comportava la movimentazione di carichi superiori al peso di 15kg. (soprattutto durante la sostituzione della reggia da imballo che, da sola, pesava oltre 50 kg per rotolo); ii) che i turni di lavoro si svolgevano dalle ore 7:00 alle ore 17:00, e, durante i predetti turni, il lavoratore era altresì costretto a tenere una postura prevalentemente in ortostasi (doc. n. 14bis fasc. parte ricorrente); ll) che, quindi, il Sig. nello svolgimento delle predette mansioni, è stato costretto, ogni Pt_1
giorno, ad effettuare ripetuti movimenti con gli arti superiori, tanto che, il 15.02.2021, ha subito un infortunio alla spalla destra (doc. n. 15 fasc. parte ricorrente) nonché, nel
2022, un successivo evento traumatico, sempre alla spalla destra (doc. n. 17 fasc. parte ricorrente); mm) che le domande inoltrate ad da parte del lavoratore per ottenere CP_1
il riconoscimento delle malattie professionali contratte non sono state accolte;
nn) che, tuttavia, già in data 10.12.18, lo stesso , nel certificato medico di malattia CP_1
professionale, ha attestato la presenza di “discopatie lombari multiple, tendinopatie della cuffia dei rotatori e del CBL bilaterale, epicondilite e entesite del T comune dei flessori a sinistra, lussazione del nervo ulnare bilaterale”, (con prima prognosi del
09.01.17), correlabile a “movimentazione manuale di carichi sovraccarico biomeccanico arti superiori, vibrazioni corpo intero” (doc. n. 18 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, il ricorrente ha dedotto che la patologia sofferta, meglio specificata in ricorso, è correlata all'attività lavorativa espletata e ha chiesto, pertanto, che l sia condannato a corrispondergli quanto spettante a titolo di indennizzo CP_1
per la malattia professionale denunciata (“sindrome cubitale bilaterale”), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda all'effettivo soddisfo.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge: Ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione relativa a parte CP_1
ricorrente;
- accertare la natura professionale della patologia lamentata dal signor Parte_1
- dichiarare il diritto di quest'ultimo alla costituzione dell'indennizzo, in rendita o in capitale, per inabilità permanente da malattia contratta in occasione e per effetto dell'attività lavorativa svolta;
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al CP_1
signor le provvidenze economiche nell'ammontare previsto dalla Parte_1
vigente normativa, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
- Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborsi forfettari 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore degli avvocati antistatari”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 3.04.2025, si è costituito in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione CP_1
del ricorso.
Nel costituirsi in giudizio, in particolare, l' ha eccepito la prescrizione del diritto CP_1
alle prestazioni invocate per decorso del termine previsto dall'art. 112 del T.U. n.
1124/1965, precisando che, alla data di presentazione della denuncia di malattia professionale (14.06.2024), il termine di prescrizione era già spirato.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda per carenza di prova circa il nesso di causalità tra l'attività lavorativa asseritamente espletata e la patologia lamentata, eccependo, in particolare, la mancanza di prova in ordine allo svolgimento di una lavorazione protetta, al godimento della tutela assicurativa prevista dal T.U. n.
1124/1965 e all'esposizione al rischio di contrazione della patologia lamentata.
1.3. La causa è stata istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti e delle risultanze dell'istruttoria orale;
istruttoria all'esito della quale è stata disposta una C.T.U. medico-legale sulla persona del ricorrente.
1.4. All'udienza del 16 dicembre 2025, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – ha deciso dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Le ragioni della decisione
2.1. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere, dunque, accolto per le ragioni di seguito indicate.
2.2. Va, anzitutto, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_1
convenuto.
2.2.1. Sul punto, occorre premettere che, al fine di esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall' , occorre richiamare la normativa e i principi operanti CP_1
in tema di prescrizione nella specie malattia professionale.
Come noto, ai sensi dell'art. 112 D.P.R. n. 1124 del 1965, “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”.
In ossequio al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di
“dies a quo”, per la decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 112 D.P.R. n.
1124 del 1965, la manifestazione della malattia professionale può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. (in tal senso, Cassazione civile, sez. lav., 04/02/2015, n. 2022); pertanto, il “dies a quo” per la decorrenza del termine triennale di prescrizione per conseguire le prestazioni di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965 inizia a decorrere dal momento in cui la patologia si è manifestata con certezza, ha raggiunto la misura di invalidità indennizzabile e ne è conoscibile la eziologia.
Per volerlo meglio spiegare con le parole della Suprema Corte nella sentenza dell'11 maggio 2017, n. 11593, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale
“dies a quo” per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al D.P.R. n. 1124 del
1965, art. 112, può ritenersi verificata, in un equilibrato rilievo tra l'elemento oggettivo della manifestazione e la consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore che non frustri lo scopo degli interventi della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.116 del 1969, n. 129 del 1986, n. 206 del 1988, n. 31 del 1991), quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., quali la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato.
Quanto, poi, alla “manifestazione”, quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112, la Cassazione ha già da tempo avuto modo di evidenziare che essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto;
è, in definitiva, l'oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e, cioè, la sua “conoscibilità” e tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità.
La conoscibilità, dunque, è cosa diversa dalla conoscenza ed altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie, l'origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento.
Possibilità che esclude anche che sia necessario che l'origine professionale sia già stata riconosciuta in sede giudiziaria o amministrativa.
Consolidata giurisprudenza sul tema ha evidenziato i seguenti principi: a) il “dies a quo” per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall' la rendita per inabilità permanente deve essere individuato, a seguito CP_1
della sentenza n. 206 del 1988 della Corte Costituzionale, con riferimento al momento in cui uno o più fattori concorrenti diano certezza dello stato morboso, della sua eziologia professionale e della conoscibilità da parte dell'assicurato dei predetti requisiti ed anche del grado invalidante utile secondo la legge a supportare la pretesa
(ciò che generalmente coincide con l'accertamento medico di postumi consolidati e definitivi dell'incapacità lavorativa determinata da tale stato, in rapporto ai profili tecnopatici ed al raggiungimento della misura minima indennizzabile); fermo restando che la consapevolezza, da parte dell'assicurato, della ricorrenza di tali elementi e, in particolare, dell'incidenza sull'attitudine lavorativa, si presume sussistere alla data della domanda amministrativa di rendita, dalla quale, pertanto, decorre il termine prescrizionale, a meno che l'interessato non adduca e, in caso di contestazione, dimostri che, in quel momento, l'inabilità non aveva i requisiti minimi per dar luogo al diritto alla rendita, ovvero, ed in senso contrario, che l' eccependo la CP_1
prescrizione, provi che l'assicurato aveva consapevolezza della sussistenza della malattia in data anteriore alla presentazione della domanda amministrativa (Cass. sent.
n. 9388 del 11-07-2001; n. 9563 del 13-07-2001; 4916-1997; 726-1999); b) l'onere della prova dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, anche in riferimento all'elemento della conoscibilità da parte dell'assicurato del superamento della soglia di indennizzabilità della malattia professionale, è a carico dell'istituto assicuratore, costituendo la prescrizione oggetto di un'eccezione in senso tecnico (Cass. 9563-2001 cit.; Cass. 29-09-1998 n. 9728); c) l'accertamento del giudice di merito circa il conseguimento, da parte dell'assicurato, di tale consapevolezza ad una certa data costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, se esente da vizi logici ed errori di diritto (Cass. 20-3-1999 n. 2631).
L'art. 135 del TU definisce la nozione di manifestazione, disponendo che questa si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia;
se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico.
Tale quadro normativo è improntato all'esigenza della certezza giuridica e, pertanto, la manifestazione della malattia è collocata in un evento esterno e, per ciò stesso, oggettivamente incontrovertibile e, nello stesso tempo, soggettivamente percepibile, quali l'astensione dal lavoro o la domanda amministrativa.
Nelle malattie professionali, invece, la causa è, per definizione, lenta e spesso subdola.
Per esse, non rileva l'insorgenza, il momento in cui vengono contratte, ma la manifestazione, e, cioè, quando raggiungono una gravità tale, per superamento della soglia di inabilità, da divenire giuridicamente rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto alla prestazione e della relativa prescrizione (Cass. Civile Sez. Lavoro dell'11.11.2002
n. 15812).
Al fine di stabilire l'inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita o all'indennizzo per malattia professionale, che coincide con la conoscibilità, da parte dell'assicurato, della manifestazione di una malattia indennizzabile, assume rilievo la circostanza che lo stesso assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici da lui richiesti per l'accertamento della patologia, dovendosi presumere che egli abbia avuto conoscenza del relativo esito al momento dell'espletamento dei predetti esami, ovvero nei giorni immediatamente successivi, e competendo allo stesso assicurato, che eccepisca di non averne avuto tempestiva conoscenza, fornire la relativa prova (Cass.
Sez. L., Ordinanza n. 16605 del 03/08/2020).
La manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del “dies a quo” per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al D.P.R.
n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato (Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 1661 del
24/01/2020).
2.2.2. Nella fattispecie concreta in esame, risulta d'immediata evidenza come, già a far data dalla prima denuncia di malattia professionale presentata dall'istante in data
10.12.2018, quest'ultimo era certamente a conoscenza dell'esistenza della patologia e della sua riconducibilità causale all'attività lavorativa, mentre ciò che poteva ragionevolmente ignorare era che detta malattia raggiungesse il livello minimo indennizzabile, dal momento che, nella predetta sede, l'assicurato aveva avanzato una domanda cumulativa, preordinata al riconoscimento di ben cinque malattie professionali, tra le quali quella oggetto della denuncia di cui al n. 516930828 e della presente controversia (e, in particolare, “discopatie lombari multiple, tendinopatia della cuffia dei rotatori e del CLB bilaterale, epicondilite e entesite del t comune dei flessori a sinistra, lussazione del nervo ulnare bilaterale”). Va, tuttavia, evidenziato che, il nominato CTU, nella presente sede, ha così evidenziato: “considerata la natura ed il decorso clinico, si può ritenere che la malattia si sia manifestata clinicamente oltre la soglia di indennizzabilità a far tempo CP_1
dall'inizio dell'anno 2020 in quanto nel mese di febbraio 2020 effettuava esame
EMGrafico con motivazione clinica “riferisce parestesie alle ultime dita della mano sn e saltuariamente delle prime tre dita della mano dx.”.
Non vi è dubbio, quindi, che, quantomeno dal febbraio 2020, fossero sussistenti i requisiti della conoscibilità della patologia, della natura professionale della stessa nonché del raggiungimento del grado minimo di indennizzabilità.
Orbene, nonostante tale consapevolezza, il ricorrente non ha mai ritenuto, prima del
14.06.2024, di proporre la domanda per il riconoscimento del relativo beneficio, interrompendo il termine di prescrizione.
Richiamando, pertanto, i principi di diritto sopra espressi, alla data della presentazione della domanda del 14.06.2024, il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata e alla erogazione del relativo beneficio, risulterebbe, in astratto, già prescritto ai sensi dell'art. 112 D.P.R. n. 1124 del 1965.
Occorre, tuttavia, evidenziare che – a fronte della previsione secondo cui la prescrizione rimane sospesa “durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità” (art. 111, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965), che deve compiersi “nel termine di centocinquanta giorni”, elevato a duecentodieci giorni nel procedimento di revisione della rendita da inabilità (art. 111, terzo comma) - non può considerarsi, quale dies a quo della prescrizione triennale, la data del 20.04.2021; ossia la data in corrispondenza della quale, a seguito di collegiale medica discorde, la domanda attorea è stata rigettata in sede amministrativa.
Sarebbe, invero, errato considerare come dies a quo della prescrizione triennale la data del 20 aprile 2021, relativa all'emissione del provvedimento e non alla sua ricezione da parte del destinatario. Si tratterebbe di una comunicazione spedita con posta ordinaria e l'Istituto, in caso di contestazioni, non potrebbe invocare alcuna presunzione di conoscibilità. Tale conclusione è corroborata dal carattere recettizio del provvedimento dell' , CP_1
che non appartiene al novero degli interna corporis, ma dispiega i suoi effetti nei confronti dell'assicurato e all'assicurato, pertanto, dev'essere trasmesso.
Dell'esigenza d'informare il destinatario del provvedimento che lo riguarda, si fa carico la disciplina positiva che, agli artt. 102 e 104 del Testo unico del 1965, sancisce l'obbligo dell'Istituto di comunicare le determinazioni di volta in volta adottate con riguardo agli infortuni che gli sono denunciati.
L'indicato carattere recettizio trova conferma nella vicenda concreta: non è, invero, controverso, nella fattispecie in controversia, che il provvedimento sia stato comunicato. È controversa la data di effettiva ricezione della comunicazione effettuata.
Inoltre, una diversa ricostruzione sarebbe foriera di risultati pratici irragionevoli e lesivi dei diritti dell'assicurato. A voler attribuire rilievo all'emissione pura e semplice del provvedimento, a prescindere da una comunicazione che potrebbe anche mancare del tutto, si dovrebbe, infatti, concludere che il termine di prescrizione riprende a decorrere anche a danno di chi sia ignaro e, dunque, contra non valentem agere.
È ineludibile, sotto tale profilo, l'esigenza di fissare, per la ripresa del corso della prescrizione, termini univoci, ancorati a elementi incontestabili e conoscibili ex ante o, comunque, non sottratti al controllo dell'assicurato, che deve assumere a ragion veduta le iniziative indispensabili per la tutela dei suoi diritti.
Né, tale interpretazione pregiudica la finalità, insita nella fissazione di termini certi, di
“garantire all' un accertamento tempestivo degli elementi posti a base della CP_1
denuncia” e, in pari tempo, di “assicurare all'interessato un rapido conseguimento della prestazione” (Corte cast., sentenza n. 207 del 1997, punto 3.2. del Considerato in diritto)1.
Né, la prescrizione delle pretese del ricorrente potrebbe sostenersi nella diversa prospettiva che valorizza, ai fini della ripresa del dies a quo del termine di prescrizione, il formarsi del silenzio rigetto e non il provvedimento espresso dell' . CP_1 Come testé precisato, le azioni volte a conseguire le prestazioni di cui al titolo I del
“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” si prescrivono nel termine di un triennio, che decorre
“dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale” (art. 112, primo comma, del citato Testo unico).
La prescrizione rimane sospesa “durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità” (art. 111, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965), che deve compiersi “nel termine di centocinquanta giorni”, elevato a duecentodieci giorni nel procedimento di revisione della rendita da inabilità (art. 111, terzo comma).
Come ha chiarito il giudice delle leggi, il termine di centocinquanta giorni, invocato nell'odierno giudizio, “risulta dalla sommatoria dei trenta giorni di cui al secondo comma dell'art. 102 - previsti per accertare il diritto alla liquidazione della rendita (e che identificano la fase amministrativa vera e propria) - con gli ulteriori sessanta giorni concessi all'interessato dal primo comma dell'art. 104 per opporsi al provvedimento dell' ed infine con i sessanta giorni che quest'ultimo ha a disposizione per CP_1
decidere ai termini del successivo secondo comma dell'art. 104” (Corte cost., sentenza n. 207 del 1997, punto 3.1. del Considerato in diritto).
L'art. 111, terzo comma, ultimo periodo, del d.P.R. n. 1124 del 1965 stabilisce che
“Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria”.
Nel comporre il contrasto insorto sull'interpretazione della disciplina richiamata, le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che la prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali è sospesa per l'intera durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore (S.U., 7 maggio 2019,
n. 11928, in linea con Cass., sez. lav., 21 giugno 2013, n. 15733; in senso conforme, fra le molte, Cass., sez. lav. 5 ottobre 2020, n. 21302, punto 16, e Cass., sez. lav., 3 agosto 2020, n. 16598, punti 5 e 6). In difetto di un'espressa qualificazione normativa che gli attribuisca tale valore, il decorso del termine di centocinquanta giorni non rappresenta un'ipotesi di silenzio significativo e non determina, dunque, la cessazione della sospensione della prescrizione.
A favore dell'inquadramento sistematico privilegiato dalle sezioni unite, milita il favor che il sistema delineato dal d.P.R. n. 1124 del 1965 manifesta per la definizione amministrativa del procedimento di riconoscimento e di liquidazione delle indennità.
In un prudente bilanciamento dei contrapposti interessi, la finalità di dare impulso all'attività dell' e di accelerarne le determinazioni non sacrifica la tutela del CP_1
diritto dell'assicurato di agire in giudizio, presidiato dall'art. 24 Cost.
Decorso, invano, il termine di centocinquanta giorni, diviene procedibile l'azione e l'assicurato ha la facoltà - non l'obbligo - di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti dinanzi al contegno inerte dell . CP_1
Su tali basi, non può, dunque, considerarsi cessata la sospensione della prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, dopo il decorso dei centocinquanta giorni previsti per la liquidazione amministrativa delle indennità.
Invero, in continuità con le enunciazioni di principio delle sezioni unite, si deve ribadire che, ai fini della cessazione del periodo di sospensione della prescrizione, rileva la “definizione in senso positivo o negativo” del procedimento di liquidazione dell'indennizzo (Cass., S.U., 7 maggio 2019, n. 11928, punto 11), a prescindere dal momento in cui il provvedimento espresso interviene. Può accadere che il procedimento si esaurisca in tempi più rapidi (Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12651)
o che il provvedimento sia emesso allorché il termine di centocinquanta giorni è già spirato.
È ininfluente, pertanto, il mero decorso del termine di centocinquanta giorni, posto in risalto dalla sentenza impugnata: il compimento di tale periodo si riverbera soltanto sulla procedibilità dell'azione dell'assicurato, senza tradursi in un silenzio significativo, equiparabile a una determinazione esplicita. Se, dunque, è l'adozione del provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego, che determina la cessazione della sospensione della prescrizione, si deve puntualizzare che occorre avere riguardo alla data in cui il provvedimento è comunicato all'interessato e perviene nella sua sfera di conoscibilità. Dal momento indicato, la prescrizione riprende a decorrere.
Di talché, l' , in caso di contestazioni ad opera dell'assicurato in ordine alla data CP_1
di comunicazione di tale provvedimento, non può invocare alcuna presunzione di conoscibilità.
L'eccezione di prescrizione va, dunque, disattesa.
2.3. Occorre, quindi, procedere alla disamina, nel merito, della domanda attorea.
2.3.1. Sul punto, va preliminarmente evidenziato che l'accertamento peritale è stato circoscritto alla sola patologia denunciata dal ricorrente all' in data 14.06.2024 CP_1
come “sindrome cubitale bilaterale”.
Sotto tale profilo, non può darsi corso alla richiesta dell'istante, il quale - dando atto
“di un aggravamento della spalla destra che ha costretto il ricorrente a sottoporsi ad un intervento di protesizzazione in data 26.07.2024” – ha domandato un approfondimento della predetta patologia con una integrazione della CTU medico legale.
Invero – in disparte il rilievo secondo cui tale dedotto aggravamento è precedente, secondo quanto allegato dallo stesso assicurato, al deposito del ricorso – rispetto a tale domanda occorre dichiarare l'improponibilità della domanda giudiziale in mancanza della preventiva istanza amministrativa2.
Del resto, è noto (cfr. Cass. n. 5149/2004) che la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione degli artt. 8
L. n. 533 del 1973 e 148 disp. att. c.p.c., ma improponibile, determinandosi, in tal caso,
“una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio”.
Ne consegue che la previa presentazione della domanda amministrativa integra, non già un elemento costitutivo della domanda proposta in sede giudiziaria, ma un requisito di procedibilità (in caso di non esaurimento del procedimento amministrativo) o di proponibilità (in caso di mancanza della domanda amministrativa).
Dunque, rispetto alla predetta domanda, alcuna pronuncia di merito può essere resa nel presente giudizio, ma solo una pronunzia di mero rito dichiarativa, appunto, nella sostanza, di una “temporanea” carenza di giurisdizione da parte del giudice adito.
2.3.2. Tanto premesso, stante l'oggetto della controversia, occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U.
1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni…, in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”.
Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4, delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale la attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988, che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate.
In conseguenza di tale pronuncia, è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria, sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale dell'origine lavorativa), sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
2.3.3. Tanto premesso, deve rilevarsi che l'istante ha assolto all'onere probatorio a suo carico in punto di mansioni lavorative e di durata ed intensità del rischio cui è stato esposto. Invero, può ritenersi che la prova testimoniale abbia confermato le circostanze dedotte in ricorso (contestate dall' relative alle modalità di svolgimento CP_1
dell'attività lavorativa (si vedano le deposizioni dei testi e Testimone_1 Tes_2
, colleghi di lavoro del ricorrente, che hanno dichiarato lo svolgimento da parte
[...]
del ricorrente delle attività dedotte in sede di ricorso secondo le modalità concrete descritte).
Ciò posto, con ordinanza del 24.06.2025, si è disposta una consulenza tecnica volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e la professione svolta, nonché, in ipotesi affermativa, all'accertamento della relativa portata invalidante.
Orbene, se, da un lato, come detto, la prolungata attribuzione dei compiti analiticamente dedotti in ricorso è stata confermata alla stregua delle risultanze dell'istruttoria documentale e orale, dall'altro, l'esistenza del nesso di causalità tra tali mansioni e la malattia contratta è stata confermata sulla scorta delle risultanze dell'elaborato peritale in atti.
Sotto tale ultimo profilo, il nominato C.T.U. - Dott. - sulla base della Persona_3
documentazione sanitaria in atti e visitata la parte ricorrente, ha così accertato: “Il ricorrente è affetto da sindrome cubitale bilaterale. Si tratta di neuropatia da compressione del nervo ulnare a livello del gomito e si manifesta con dolore locale, parestesie lungo il tragitto del nervo nel lato ulnare dell'avambraccio fino al 4° e 5° dito ove è presente anche ipostenia.
L'insorgenza della patologia può essere causata da movimenti ripetitivi, sollevamento frequente di carichi pesanti e posture scorrette. Le professioni a rischio includono quelle di artigiani, operai edili o addetti a catene di montaggio.
Nel caso in esame il ricorrente ha svolto negli anni attività lavorative di tipo esclusivamente manuale e ripetitivo con mobilizzazione manuale di carichi anche rilevanti, utilizzo di martello pneumatico e di mazze e di strumenti, come la reggiatrice, con torsioni e sovraccarico funzionale degli arti superiori. Si tratta di attività lavorative che l'hanno esposto per anni ad un rischio lavorativo idoneo a determinare la patologia denunciata.
Per quanto esposto, considerato l'esito degli esami EMGrafici in atti e l'assenza di altre cause idonee a determinare la patologia, ritengo che possa essere riconosciuta
l'origine lavorativa della documentata “sindrome cubitale bilaterale”.
Residua risentimento funzionale di gomito e mano destra con dolorabilità, parestesie
e moderata limitazione funzionale;
moderate parestesie in territorio ulnare a sinistra”.
Tutto ciò premesso e considerato, a parere della scrivente, non sussistono motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle suddette conclusioni, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento su elementi oggettivi desunti della certificazione sanitaria prodotta dal ricorrente ed in virtù delle risultanze di studi accademici accreditati presso la comunità scientifica di riferimento.
Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali; le valutazioni effettuate e le conclusioni sono logiche, coerenti e complete.
Tali conclusioni appaiono convincenti al fine di fondare il rigetto della domanda attorea, anche in considerazione delle puntuali ed esaustive argomentazioni medico- legali svolte a fronte delle contestazioni mosse dal consulente di parte convenuta. Alla luce dell'istruttoria e delle esaurienti e condivisibili conclusioni del C.T.U. può, pertanto, ritenersi che il ricorrente abbia fornito la prova degli elementi richiesti dal
T.U. 1124/1965 al fine di ritenere configurabile una malattia professionale.
Invero, in ordine all'eziologia della patologia riscontrata dall'ausiliare, si osserva che, secondo l'insegnamento consolidato della SC, nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41
c.p.c..
Ciò comporta che il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (cfr. Cass. n. 23990 del
2014; Cass. n. 15107 del 2005; Cass. n. 8033 del 2002, conf. Cass. n. 27952/2018).
2.3.4. Ciò posto, relativamente all'aspetto valutativo del danno biologico, il CTU ha affermato che la condizione patologica denunciata (“sindrome cubitale bilaterale”), in riferimento alle tabelle di cui al D.L. n. 38 del 2000, deve considerarsi a carattere permanente e incide sull'integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 6%
(seipercento).
Quanto al profilo della invalidità, deve osservarsi che, in ragione della data di denuncia della malattia professionale, deve trovare applicazione, nel caso di specie, la nuova disciplina relativa all'indennizzo del danno biologico di cui al D.L. n. 38 del 2000, giacché la novella legislativa riguarda tutti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali denunciati successivamente al 25-07-2000 (vds. art. 13 D.L. n. 38 del
2000).
In particolare, tale decreto, all' art. 13, prevede:
“
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
“a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma
1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per
l'applicazione di tale tabella, si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16% danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti”. La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico. 3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Consiglio di amministrazione dell' . In sede di prima CP_1
attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
(…)
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile”.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il D.M. del 12 luglio 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
L'indennizzo risarcibile a carico dell'istituto assicurativo copre, quindi, il danno che abbia una percentualizzazione compresa tra il 6% e il 100%.
Restano fuori dalla copertura le c.d. “microinvalidità”, ovvero i danni con una CP_1
percentuale inferiore al 6%.
2.4. Per le considerazioni esposte, alla luce di tale normativa, considerata la misura di danno biologico riscontrata dal CTU (6%), deve essere affermato il diritto del ricorrente ex art. 80 D.P.R. n. 1124 del 1965 alla liquidazione di un indennizzo corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psico fisica;
il tutto oltre interessi nella misura legale dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia previdenziale in relazione alle controversia di valore indeterminabile e complessità bassa): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di MA - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente ha contratto la patologia indicata in parte motiva nello svolgimento dell'attività lavorativa.
2. Dichiara che al ricorrente, in conseguenza della malattia professionale predetta, è derivata una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 6% e, per l'effetto, condanna l al pagamento di un indennizzo - in misura di legge - CP_1
corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psico fisica (6 per cento), oltre agli interessi legali con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data della denuncia amministrativa.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di , CP_1 Parte_1
spese che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
4. Pone definitivamente in capo all' convenuto, le spese di C.T.U., come CP_1
separatamente liquidate in corso di causa.
Così deciso in MA, il giorno 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 11 Così, Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 ottobre 2022, n. 29532. 2 Infatti - pacifico che la denuncia del 14.06.2024 concerne la sola patologia relativa alla “sindrome cubitale bilaterale” - avendo riguardo alla pregressa denuncia del 10.12.18, a mezzo della quale, invece, il sig. aveva presentato domanda di riconoscimento di malattia professionale sulla Pt_1 diagnosi di “discopatie lombari multiple, tendinopatia della cuffia dei rotatori e del CLB bilaterale, epicondilite e entesite del t comune dei flessori a sinistra, lussazione del nervo ulnare bilaterale”, occorre evidenziare che non si erano, comunque, esaurite tutte le fasi del procedimento amministrativo, dal momento che, a fronte del rigetto opposto dall' , l'istante non aveva CP_1 presentato alcun ricorso.