Articolo 2 della Legge 30 aprile 1959, n. 286
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 giugno 1959
Art. 2.
Il Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, assegnera' a ciascun agente, tenendo conto della posizione rivestita nelle societa' ex concessionarie e, ove occorra, del titolo di studio, la qualifica e lo stipendio, secondo i quadri di classificazione annessi allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 , assegnando a tutti gli effetti la decorrenza corrispondente alla anzianita' maturata nella qualifica di provenienza nelle societa' ex concessionarie.
Gli stipendi assegnati avranno decorrenza, agli effetti finanziari, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 6 giugno 1959