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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/10/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA N. 808/2024 R.C. Oggetto: rivendica e In nome del popolo italiano negatoria servitutis
Esito :
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA accoglie in parte accogli in parte appel. Seconda CIVILE
In persona dei signori
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 808/2024 di appello contro la sentenza n.352/2024 R.G. pronunciata in data 27.5.2024 dal Tribunale di Massa promossa da :
, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale Parte_1 dell'Avv. Laura Buffoni e da questa rappresentata e difesa unitamente all'Avv. Andrea Cardone, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
PARTE ATTRICE contro
in proprio e quale erede di , CP_1 Persona_1
, in qualità di erede di CP_2 Controparte_3
, in qualità di erede di
[...] Persona_1
, in qualità di erede di CP_4 Persona_1 tutti elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'Avv. Paola Barabino e da questa rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello PARTI CONVENUTE
avverso Sentenza del Tribunale di Massa, n. 352/2024, pronunciata dal Giudice Dott. Maddaleni in r.g. n. 3059/2017, pubblicata in data 27.05.2024,
causa nella quale, per l''udienza del 21.10.25, sostituita dal deposito di note scritte, sono state assunte le conclusioni di cui a verbale che si richiamano di seguito:
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante …riformare la Sentenza del Tribunale di Massa, n. Parte_1
352/2024, pronunciata dal Giudice Dott. Maddaleni nel giudizio r.g. n. 3059/2017, pubblicata in data 27.05.2024, nonché notificata in data 28.06.2024, nonché l'Ordinanza del 3.07.2019 e, previa ammissione dei capitoli di prova dal 2 al 9 e 11, di cui alla memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2 di parte odierna appellante, nonché previo espletamento della prova per testi richiesta ed ingiustamente non ammessa in primo grado, accogliere le domande formulate da parte appellante, reiterate nel presente giudizio di appello e, per l'effetto: rigettata ogni contraria istanza, eccezione e produzione ed adottato ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno: in tesi: accertare e dichiarare che le convenute hanno violato i diritti dell'attrice, quale proprietaria esclusiva del bene censito al catasto comunale fabbricati di Massa, foglio 113, mappale 144 sub 4, nonché quale comproprietaria del bene censito al foglio 113, mappale 144 sub 5, realizzando, senza alcun titolo, in violazione delle norme in materia di comproprietà: a) la modifica dei confini, della consistenza e della sagoma del mappale 144 sub 5, mediante realizzazione del muro di confine con il mappale 144 sub 6 che si interseca a spigolo vivo con la traversa di Via Marina Vecchia, eliminando il precedente raccordo stondato;
b) l'edificazione di due cancelli pedonali aperti, rispettivamente, nel muretto divisorio tra il mappale 144 sub 6, di proprietà della Sig.ra ed il mappale 144 sub 5, in comproprietà tra CP_1
e e nel muretto divisorio tra quest'ultimo mappale e il 505 di Parte_1 CP_1 proprietà della Sig.ra conseguentemente condannare le convenute, ciascuna per Persona_1 quanto di rispettiva spettanza, alla rimessione in pristino, mediante demolizione e/o eliminazione e/o arretramento delle opere descritte al punto precedente, chiusura dei cancelli pedonali di accesso al mappale 144 sub 5 dai mappali 144 sub 6 e 505 e ricostituzione dell'invito preesistente alle opere illegittimamente realizzate, in corrispondenza dell'intersezione tra il mappale 144 sub 5, la traversa di Via Marina Vecchia ed il terreno di proprietà della convenuta, mappale 144 sub CP_1
6; condannare, altresì, le convenute, ciascuna per quanto di rispettiva spettanza, al risarcimento, in favore di parte attrice, dei danni da quest'ultima subiti e subendi sino all'integrale rimessione in pristino di cui sopra, nella complessiva somma di euro 7.000,00, ovvero nella diversa quantificazione, superiore o inferiore, che risulterà provata all'esito dell'istruttoria o, in caso di impossibile quantificazione, secondo equità; in ipotesi: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di non poter condannare le convenute alla rimessione in pristino di cui alla domanda promossa in tesi, condannare le convenute, ciascuna per quanto di rispettiva spettanza, alla corresponsione dell'equivalente monetario dei diritti lesi ed al risarcimento in favore di parte attrice, dei danni da quest'ultima subiti e
2 subendi a causa ed in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui sopra nella quantificazione che risulterà provata all'esito dell'istruttoria o, in caso di impossibile quantificazione, secondo equità. Il tutto con condanna avversaria alla refusione delle spese di lite sia per il primo sia per il secondo grado ed al pagamento delle spese di CTU, nonché alla ripetizione di quanto dalla stessa corrisposto al momento della decisione in esecuzione della Sentenza impugnata, provvisoriamente esecutiva e, quindi, della somma di euro 9.036,35. …”.
Per gli appellati , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
“…rigettare l'appello interposto dalla Sig.ra e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1 del Tribunale di Massa in epigrafe ex adverso impugnata. Con vittoria di spese, diritti, onorari di entrambi i gradi di giudizio ed ogni altra conseguenziale pronuncia di legge…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESO
Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di proprietaria Parte_1 di porzione di fabbricato con relativa corte pertinenziale contraddistinta al catasto del comune di Massa al fg. 113 mapp. 144 sub. 4 e di comproprietaria, nella misura del
50% unitamente a , della corte catastalmente censita al fg. 113 mapp 144 CP_1 sub 5, conveniva in giudizio (comproprietaria del mapp. 144, sub. 5 e CP_1 proprietaria esclusiva del mapp. 144, sub 6) e (proprietaria Persona_1 esclusiva del mapp. 505) al fine di vederle condannate alla messa in pristino delle opere da queste realizzate in violazione del diritto di proprietà dell'attrice. In particolare, deducendo da un lato, l'edificazione da parte delle convenute di muri di confine con annesse aperture sulla la corte comune e dall'altro, l'apposizione di ringhiere in appoggio alla sua proprietà esclusiva, contestava la violazione dei Parte_1 confini tra le proprietà e delle norme in materia di gestione del bene comune;
quanto precede, altresì domandando l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di passaggio in favore delle proprietà esclusive delle convenute a carico della corte di cui al sub. 5 ed il risarcimento dei danni patiti.
Si costituivano in giudizio e le quali, riconoscendo Persona_1 CP_1 di aver edificato i muri di cui all'atto di citazione, con ringhiere annesse e aperture verso la corte di cui al mapp. 144, sub. 5, ne eccepivano la realizzazione su aree di
3 proprietà esclusiva, altresì rilevando, con riferimento ai cancelli in affaccio sulla corte comune all'attrice e a , l'esistenza di una servitù di passaggio in favore CP_1 delle loro proprietà esclusive e, in ogni caso, la legittimità delle aperture in quanto realizzate dal comproprietario ex art. 1102 c.c.
Istruita la causa per mezzo di produzioni documentali, l'escussione dei testi Tes_1
, , , e
[...] Tes_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 Tes_6
, nonché attraverso espletamento di duplice CTU tecnica volta ad accertare i
[...] confini tra le proprietà anche in eventuale difformità alle risultanze catastali, con ordinanza in data 5.3.2024 il Giudice concedeva alle parti i termini per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche, trattenendo la causa in decisione.
Con sentenza n.352/2024 R.G. pronunciata in data 27.5.2024 il Tribunale di Massa, premettendo di doversi riferite alle visure catastali per l'individuazione dei confini tra la proprietà dell'attrice e quelle delle resistenti in difetto di altre prove, rigettava integralmente le domande svolte da risultando le opere oggetto di Parte_1 causa tutte realizzate da e all'interno delle loro Persona_1 CP_1 proprietà esclusive (vds. parte motiva: “…tutte le opere per cui è causa si trovano interamente all'interno della proprietà delle convenute. Ne consegue che esse, a prescindere dalla relativa funzione, sono di esclusiva proprietà delle convenute e non soggette alle norme in materia di comunione…”).
Avverso la citata sentenza ha interposto appello la quale, Parte_1 preliminarmente reiterando le istanze istruttorie non ammesse, con il primo motivo ha eccepito l'erronea ricostruzione dei fatti di causa posti a fondamento della decisione del Tribunale relativamente alla legittimità del cancello pedonale a confine tra la proprietà e la comproprietà Persona_1 Persona_2
venendo tale apertura a creare un accesso su un area di terzi e non in
[...] comproprietà con Con il secondo motivo di gravame, Persona_1
l'appellante ha contestato l'omessa pronuncia sulla negatoria servitutis esperita, non avendo il Tribunale fatto alcun riferimento alla legittimità dei due cancelli che dai mappali 505 e 144, sub. 6 consentono l'accesso diretto alla corte di cui al mapp. 144 sub.
5. Ancora, con il terzo motivo di appello ha eccepito Parte_1
l'erronea valutazione delle prove da parte del Tribunale circa l'esatta
4 delimitazione della parte finale dei confini tra la proprietà dell'appellante e quella che la stessa condivide con . Da ultimo, con il quarto CP_1 motivo di gravame l'appellante ha contestato l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla domanda tesa a dimostrare la compromissione del diritto di passo vantato da sul mapp. 144, sub. 5 per effetto Parte_1 dell'edificazione del muro di cui al terzo motivo d'appello perpendicolarmente alla via pubblica, anzi che nel rispetto della curva originaria.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio e, per CP_1 Persona_1
(deceduta in data 9.8.2021), gli eredi , , e CP_1 CP_2 CP_3
i quali, richiamandosi alle difese già svolte nell'ambito del giudizio di CP_4 primo grado, hanno chiesto il rigetto dei quattro motivi d'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza oggetto di impugnazione.
Disposta la trattazione della prima udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. il
Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di rinnovare l'istruttoria, con ordinanza in data 9.1.2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. contestualmente fissando l'udienza di rimessione della causa in decisione nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. all'esito della quale la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve ritenersi non meritevole di seguito la reiterata istanza di ammissione dei mezzi istruttori non ammessi in sede di primo grado e di rinnovazione dell'istruttoria già svolta;
quanto precede risultando la causa sufficientemente istruita, anche tenuto conto dei motivi d'appello, sulla scorta delle prove precostituite e costituende del giudizio svoltosi nanti il Tribunale di Massa.
Tanto premesso, il primo ed il secondo motivo di appello svolti da Parte_1 possono essere trattati congiuntamente, in quanto complessivamente volti a vedere accertata l'inesistenza di una servitù di passaggio in favore del mappale 505, oggi di proprietà , , e e del mappale 144, sub. 6, di proprietà CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, a carico del mappale 144, sub. 5 e, di conseguenza, ad ottenere la CP_1 rimessione in pristino dei due cancelli che da tali proprietà esclusive sono stati edificati
5 in affaccio sulla corte oggetto di comproprietà paritaria tra l'appellante e la sola CP_1
[...]
Orbene, i motivi de quo sono fondati.
Sul punto giova dare preliminarmente conto di come alcuna doglianza sia stata sollevata dall'appellante in ordine alla natura dei due muri perimetrali alla corte di cui
è comproprietaria, sicché deve considerarsi incontestato come gli Parte_1 stessi siano stati edificati su area di esclusiva proprietà dei convenuti (l'uno di CP_1
e l'altro degli eredi di ). Ciò che, invece, deve essere in
[...] Persona_1 questa sede accertata è la legittimità dei due cancelli aperti su tali muri, avendo il
Tribunale omesso di pronunciarsi sulla negatoria servitutis azionata dall'attrice (vds. parte motiva: “…tutte le opere per cui è causa si trovano interamente all'interno della proprietà delle convenute. Ne consegue che esse, a prescindere dalla relativa funzione, sono di esclusiva proprietà delle convenute e non soggette alle norme in materia di comunione (cfr. Cass. Civ. n. 50/2014; Cass. Civ.
n. 21614/2011). Di conseguenza le domande di parte attrice devono essere rigettate…”).
Orbene, le deduzioni svolte dagli appellati e funzionali a dimostrare l'esistenza di una servitù di passaggio in favore dei propri fondi ed a carico della corte di cui al mapp.
144, sub. 5 è priva di pregio. e gli eredi di , in CP_1 Persona_1 particolare, fondando l'esistenza di tale diritto reale minore sul titolo giudiziale costituito dalla sentenza del Tribunale di Massa n. 980/2006 di divisione della comunione ereditaria tra , ed;
Parte_1 Persona_1 Controparte_5 divisione con la quale le parti sono divenute proprietarie dei mappali di cui al presente giudizio. Tale pronuncia, tuttavia, pur riferendosi agli esiti della CTU svolta dall'Arch. in data 12.10.1996, testualmente prevede “…questo Giudice ritiene che, nel Persona_3 rispetto della volontà espressa in vita dal Sig. padre degli odierni Persona_4 condividenti…debba procedersi allo scioglimento della comunione dei beni indivisi con le seguenti assegnazioni definitive senza rifrazioni di denaro come precisato dallo stesso CTU: a) al Sig. gli immobili di cui al Fg. 13 mappali 507-476 e 142; b) alla Sig.ra Parte_2 [...] gli immobili di cui al Fg 113, mappali 144/b (attualmente 144 sub. 4 ndr), ½ 144/c Parte_1
(attualmente 144 sub. 5 ndr), 145, 148, 508; c) alla Sig.ra gli immobili di Persona_1 cui al fg. 113, mappali n. 144/a (attualmente 144 sub. 3 ndr), 505, 509, ½ 144/c (attualmente
144 sub. 5 ndr), 182…”, senza null'altro aggiungere.
6 È dunque il tenore letterale della pronuncia ad escludere ogni tipo di riferimento a diritti reali minori costituendi tra i diversi lotti assegnati alle parti; quanto precede, non potendosi attribuire al titolo giudiziale un significato nettamente più ampio rispetto a quello ricavabile direttamente dal testo, com'è quello che gli vorrebbero riconosciuto gli appellati. Questi, invero, muovendo dalla lettura integrale della CTU sostengono che il riferimento ad essa operato dal Tribunale di Massa debba intendersi inclusivo anche di quanto contenuto nella proposta di conciliazione ad essa allegata, stante l'affinità tra il progetto divisorio recepito in sentenza e quello oggetto di tale proposta.
Orbene, pur non potendosi ignorare come anche il Tribunale nel 2006, nell'incipit della parte motiva affermi “…la CTU dell'Arch. in data 14.10.1996 da aversi qui Persona_3 integralmente richiamata con gli allegati…”, altresì evidenziando come il progetto divisorio recepito sia speculare alla proposta che “…era stata “praticamente accettata in sede di tentativo di conciliazione anche dalla Sig.ra salvo piccole modifiche…”, Parte_3 ritiene la Corte come tali riferimenti, peraltro non richiamati nel dispositivo della sentenza di divisione, non possano in alcun modo considerarsi idonei a costituire una servitù di passaggio a carico della corte di cui al mapp. 144, sub. 5 ed a favore sia del mapp. 505 che del mapp. 144, sub. 4, a differenza di quanto sostenuto dalle appellanti
(vds. comparsa di costituzione in appello: “…non v'è dubbio che l'accordo concluso tra i tre fratelli recepito in forma scritta nel verbale del 9 ottobre 1996 e, poi, nella sentenza di Per_1 divisione n. 980/2006 (“con tutte le specificazioni, dettagli, diritti e doveri riportati nell'allegato verbale di conciliazione” cfr. pag. 13 della C.T.U. prodotta come doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione di primo grado) abbia rappresentato e rappresenti titolo idoneo alla costituzione di servitù negoziali (ex art. 1058 c.c.) di passaggio gravanti sul terreno di cui al mappale 144 sub 5 e a favore dei fondi di cui ai mappali 144 sub 6 e 505 e, cioè, quelli all'epoca assegnati dalla sentenza in proprietà esclusiva alla Sig.ra ”). Parte_4
Non si tratta, del resto, di una casualità che e gli eredi CP_1 Persona_1
nei propri atti evidenzino come la previsione delle servitù de quo siano frutto di
[...]
“accordo concluso tra i tre fratelli e non di mera previsione contenuta nel Per_1 progetto poi fatto proprio dall'Autorità Giudiziaria. L'esistenza di un accordo raggiunto nell'ambito di un progetto divisionale, infatti, sarebbe l'unica via per far accedere alla pronuncia di divisione anche la costituzione di nuove servitù (diverse da
7 quelle per destinazione del padre di famiglia), pena l'introduzione di un petitum nuovo ed autonomo rispetto a quello oggetto del giudizio (vds. Cass. Sez. II, Ord. 23.4.2018,
n.9978: “…Nel giudizio di divisione ereditaria e scioglimento della comunione, il giudice non può imporre servitù di passaggio senza corresponsione di indennità a carico di fondi appartenenti ad uno dei condividenti che non siano oggetto della comunione da sciogliere, anche quando tale imposizione sia finalizzata a risolvere situazioni di interclusione determinate dalla divisione stessa. L'esonero dal pagamento dell'indennità di passaggio si fonda sulla presunzione che di esso se ne sia tenuto conto nella formazione delle porzioni in sede di divisione, presunzione che opera esclusivamente con riferimento ai beni che costituiscono oggetto della comunione. L'imposizione di servitù su distinti fondi serventi integra la costituzione di autonomi diritti reali, per cui il soggetto interessato deve provvedere con domande separate o distinti accordi nei confronti dei proprietari dei fondi non compresi nella divisione. La giurisprudenza di legittimità, anche nei casi in cui ammette che il giudice della divisione possa imporre servitù di passo coattivo, limita l'esercizio di questo potere alla porzione dei condividenti, ovverosia nei limiti dell'oggetto del processo, cioè dei beni in divisione…”).
Quello che, tuttavia, non può essere tralasciato è che alcun accordo di tal guisa risulta raggiunto tra le parti del giudizio divisorio, come dimostrato da un lato, dalla mancata apposizione della firma in calce alla proposta conciliativa (vds. pagina 31 della CTU
Arch. in atti) e dall'altro, dalle parole dello stesso CTU richiamate dal Tribunale Per_3 nella sentenza, allorché si parla di progetto “praticamente accettato” e non effettivamente raggiunto tra le parti.
Ad ogni buon conto, a mero titolo rafforzativo di quanto sin qua osservato, deve precisarsi come a tale conclusione sia possibile giungere altresì scendendo maggiormente nel merito delle valutazioni operate dalle appellate ed analizzando il contenuto della proposta conciliativa che gli stessi considerano parte integrante della pronuncia divisoria. In essa si legge: “…La Sig.ra si impegna sin d'ora a Parte_1 posizionale eventuale cancello a chiusura della sua proprietà distinta con il mapp. 144/b sul limite dei mt. 5,00 dallo stradello provato, consentendo in tal modo alla Sig.ra il Persona_1 libero ed agevole passaggio sulla proprietà del mapp. 144/c. Contestualmente, la Sig.ra Per_1
si impegna sin d'ora a non richiedere la chiusura con cancello dell'accesso alla proprietà
[...] del mapp. 144/c dallo stradello privato…”. Orbene, ricavare dalla formula di cui si è appena dato conto la volontà di costituire un diritto reale a favore di quelle che all'epoca erano due proprietà esclusive di (oggi mapp. 505 e Persona_1
8 mapp. 144, sub. 6) richiederebbe un eccessivo sforzo interpretativo, finanche creativo, considerato che il presupposto fattuale dal quale muove la bozza di conciliazione era la condizione di comproprietaria dell'allora mapp. 144/c di . Ecco, Persona_1 allora, che la previsione di consentirle “il libero ed agevole passaggio” su un'area di cui è comproprietaria, peraltro specificamente (come emerge dalla seconda parte), “dallo stradello privato”, può con maggiore facilità intendersi diretta ad agevolare la fruizione del bene comune al comproprietario, ma nulla di più, specie se quel “di più” comporta la previsione di vantaggi di natura reale a favore di fondi neppure espressamente menzionati.
Dall'accoglimento della negatoria servitutis azionata dall'appellante e, quindi, dall'accertata inesistenza di alcuna servitù di passaggio che a carico del mapp. 144, sub.
5 avvantaggia i mappali 505 e 144, sub.6 avente origine nel titolo giudiziale, discende l'illegittimità delle due aperture pedonali. Invero, considerato come siano proprio i due cancelli aperti a confine dei fondi in oggetto a consentire quel possesso in cui si estrinseca la servitù di passaggio (come pienamente evidente anche dalle difese degli appellanti), l'accertata inesistenza di tale diritto reale minore impone, al fine di garantire una tutela effettiva, la rimozione di tali opere (vds. Cass. Sez. II, Sent.
31.12.2014, n.27564: “…La "actio negatoria servitutis" può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie e, in tale ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un'opera, può anche determinare la condanna alla trasformazione o demolizione dell'opera stessa, ma non l'ordine di esecuzione di opere eccedenti la finalità dell'azione, che è quella di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del fondo oggetto del pregiudizio…”).
Del resto, l'attuale titolarità in capo a di almeno una quota di proprietà CP_1 di tutti i fondi oggetto di causa (mapp. 144, sub. 5 dal 2012, mapp. 144, sub.6 dal 2012
e mapp. 505 dal 2021), non rende automaticamente legittima l'apertura di un varco tra i diversi fondi. Se, infatti, questa Corte non ignora quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (specie in materia condominiale) in ordine all'uso della cosa comune da parte di colui che è altresì proprietario del fondo confinante
(vds. Cass. Sez. VI, Ord. 25.2.2020, n.5060: “…In tema di uso della cosa comune, è illegittima
l'apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell'edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo
9 fabbricato, con altro immobile, pure di sua proprietà, ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al
con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro Parte_5 perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini…”), merita osservare come tale principio non possa essere predicato in astratto, dovendo essere declinato tenendo conto delle caratteristiche del caso concreo, così valorizzando l'effettiva funzione della norma in ossequio al principio di logicità di cui all'art. 12 delle Preleggi.
E avendo riguardo ai luoghi oggetto di causa, i due cancelli in affaccio sulla corte in comproprietà tra e non possono certamente ritenersi Parte_1 CP_1 espressione di quel “maggior godimento” cui si riferisce l'art. 1102, comma 1 c.c. (“Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”). Invero, la piena accessibilità alla corte de quo da parte della comproprietaria attraverso la CP_1 via Vecchia Marina sulla quale si affaccia (non essendovi alcuna forma di chiusura), in uno con la mancata allegazione di ragioni che rendano preferibile l'accesso diretto dai fondi attigui, consentono di accertare come il richiamo al disposto codicistico si atteggi nel caso de quo ad abuso del diritto, non avendo alcuna giustificazione concreta non essendo comunque disposta su accordo dei condomini, ma di iniziativi di uno di essi.
Resta quindi confermato sul punto il valido esercizio della negatoria servitutis.
Passando a questo punto a considerare il terzo motivo di appello, lo stesso è fondato.
Con tale doglianza contesta l'erronea valutazione delle prove poste Parte_1 dal Giudice di prime cure a fondamento della sua decisione e, in particolare, della decisione di riferirsi alle visure catastali per la corretta individuazione della posizione dei confini tra la proprietà appellante e quella di nel tratto finale. CP_1
Maggiormente in dettaglio, la pronuncia impugnata, dopo aver affermato che la divisione giudiziale dei lotti era stata fatta secondo lo stato di fatto dell'epoca e che l'originaria posizione della parte finale dei confini in questione non è accertabile neppure all'esito della prova testimoniale e sulla scorta del materiale fotografico (vds.
“…la recinzione tra i mapp. 144 sub. 6 e 144 sub. 4 e 5 è stata eseguita interamente nella proprietà
10 esclusiva di parte convenuta “ salvo che per la parte terminale rispetto alla strada pubblica per cui non vi sono specifiche di riferimento “; alla luce delle risultanze delle consulenza neppure è possibile Per_3 affermare quale fosse lo stato di fatto con riferimento alla divisione tra il mapp. 144/4 e il mapp.
505… con riferimento al tratto terminale delle recinzioni sui confini del mapp. 144/5 sono state assunte prove testimoniali da cui sembra emergere che, all'epoca della consulenza i muretti, in Per_3 prossimità con l'incrocio della strada ad uso pubblico, fossero stondati e seguissero grosso modo il profilo della pavimentazione in cardoso: a distanza di così tanti anni dai fatti, però, se è possibile che un teste ricordi il profilo smussato del tratto terminale del muro è impensabile che lo stesso possa rammentare anche l'esatta collocazione del muro rispetto alla pavimentazione, tanto più dopo che
l'opera è stata significativamente e da anni modificata. Né l'esame del materiale fotografico, che ritrae luoghi modificati, può essere decisivo per individuare sconfinamenti che, ove esistenti, sarebbero comunque di pochi centimetri: è utile osservare, proprio per comprendere l'ambiguità del materiale fotografico, che, come evidenziano le foto allegate alla consulenza Mannini, sul lato verso il mapp.
505, la strada in cardoso prosegue la propria curvatura oltre il punto in cui si arresta l'attuale recinzione mentre dalla foto 8 all'allegato 10 di parte attrice non risulta la pavimentazione in cardoso ed anzi tale foto documenta un fronte lato strada completamente diverso dall'attuale. Non è pertanto possibile affermare in termini di ragionevole certezza che, anche nella parte terminale, le recinzioni attuali siano collocate oltre quelle corrispondenti allo stato di fatto accertato dal geom. nel Per_3
1996…”), conclude ritenendo necessario fare riferimento, in via suppletiva, alle risultanze catastali (vds. “…laddove non sia possibile la ricostruzione dello stato di fatto dell'epoca devono però necessariamente soccorrere le risultanze catastali sulla base delle quali è possibile affermare, come già accertato dal consulente geom. Mannini, che le opere per cui è causa sono state interamente realizzate nella proprietà di parte convenuta…”).
Orbene, ritiene la Corte che, se da un lato il ragionamento presupposto effettuato dal
Tribunale sia pienamente condivisibile, dall'altro, l'analisi complessiva ed unitaria del materiale probatorio conduca a differente conclusione.
Muovendo dalla pronuncia divisoria resa dal Tribunale di Massa nel 2006 - quale titolo da cui discendono le assegnazioni dei tre lotti tra i quali vi rientrano quelli oggetto dell'odierno giudizio -, nella stessa si fa espresso riferimento al progetto divisionale redatto dal CTU Arch. sicché è a questo che occorre riferirsi. In tale documento Per_3 il CTU procede come segue: identifica le donazioni fatte in vita dal de cuius, procede alla descrizione ed alla valutazione dei beni oggetto di divisione, prende in
11 considerazione gli interventi già effettuati sui vari beni da parte dei dividenti e poi passa alle assegnazioni illustrandone i criteri. Ed in tale ultima parte della relazione tecnica il CTU considera in via primaria l'area oggetto del motivo di gravame esordendo: “…per quanto attiene all'area esterna di accesso al fabbricato dallo stradello interno alla principale Via Marina Vecchia, considerata la situazione di fatto, si ritiene equa
l'assegnazione…” (vds. pagina 10 della CTU), per poi procedere all'effettivo riparto e richiamare a sua volta un ulteriore documento, ossia la proposta di conciliazione (vds. pagina 13 della CTU: “…con tutte le specificazioni, dettagli, diritti e doveri riportati nell'allegato verbale di conciliazione…”); documento nel quale, relativamente al frazionamento interno alla proprietà indivisa, si afferma “…l'assegnazione avviene considerando accettata da tutti la situazione di fatto dei confini, come attualmente in essere…”, non lasciando dubbi in ordine alla necessità di considerare la situazione fattuale ai fini del riparto e del consequenziale accatastamento.
Del resto, a tale conclusione frutto della lettura degli atti giungono anche il Geom.
, incaricato dai tre fratelli di procedere all'accatastamento Controparte_6 Per_1 dei lotti assegnati, così come il CTU Geom. , nominata dal Giudice Persona_5 di primo grado. Invero, mentre il primo ravvisa immediatamente una discrasia tra il modello grafico contenuto nella CTU e la narrazione di quest'ultimo, che espressamente considera la situazione di fatto (vds. “verbale di apposizione e conferma confini” del 2008: “…preso atto di quanto relazionato dal geom. in merito alla Persona_6 corretta interpretazione della sentenza di cui all'intestazione, conseguente alla non perfetta corrispondenza dei grafici di CTU alla situazione reale dei luoghi…”), sulla stessa linea, il CTU
concludeva affermando: “…si confermano le conclusioni come già in bozza, essendo Per_5 pienamente d'accordo con il tecnico di parte attrice quando dice che si debba fare riferimento allo stato di fatto dell'epoca (1996)…”.
Sulla scorta di questa premessa logica, quindi, è possibile procedere all'analisi del materiale probatorio. Orbene, muovendo dai due documenti appena menzionati, ossia il verbale di accatastamento redatto dal Geom. e la CTU espletata nel Per_6 primo grado di giudizio deve osservarsi che, se da un lato dalla CTU posta a Per_3 base della pronuncia divisoria non è possibile trarre indicazioni chiare circa lo stato dei luoghi (vds. conclusioni CTU : “…Pertanto, per quanto attiene le recinzioni tra il Per_5 mappale 144/6 e 144/4, 144/6 e 144/5, 144/5 e 505, sono state eseguite interamente nella
12 proprietà esclusiva di parte convenuta così come delimitata sulla base della CTU redatta dall' Arch. in base alla quale il tecnico ha redatto il progetto di divisione, salvo che per la parte terminale Per_3 rispetto alla strada pubblica, per cui non vi sono specifiche di riferimento…”), dall'altro, la stessa cosa vale per il verbale di accatastamento, tanto che il Geom. vi aveva poi CP_6 di fatto provveduto in modo “innovativo”, senza che ciò abbia novato la decisione del
Tribunale di Massa del 2006, stante l'assenza di accordo tra le parti sulla forma dei confini per come accatastati (vds. “verbale di apposizione e conferma confini” del 2008 privo della sottoscrizione di ), dall'altro, dalla CTU posta a base della Parte_1 Per_3 pronuncia divisoria non è possibile trarre indicazioni chiare circa lo stato dei luoghi
(vds. conclusioni CTU : “…Pertanto, per quanto attiene le recinzioni tra il mappale Per_5
144/6 e 144/4, 144/6 e 144/5, 144/5 e 505, sono state eseguite interamente nella proprietà esclusiva di parte convenuta così come delimitata sulla base della CTU redatta dall' Arch. in Per_3 base alla quale il tecnico ha redatto il progetto di divisione, salvo che per la parte terminale rispetto alla strada pubblica, per cui non vi sono specifiche di riferimento…”).
Passando, tuttavia, all'analisi delle prove documentali e delle prove orali può ritenersi provato come la parte terminale dei confini tra l'attuale proprietà
e fosse stondata verso la proprietà esclusiva di Parte_1 CP_1 quest'ultima e non ad angolo retto, come risulta attualmente. Le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 10.11.2023 sono, infatti, pienamente convergenti in questo senso, posto che cinque dei sei testi escussi sul capitolo 1) di parte attrice (vds.
“ Vero che sin da metà anni '80 e fino a tutto il 1996, la porzione di terreno antistante l'attuale proprietà della Sig.ra oggi abitata dalla Sig.ra sita in Massa, Parte_1 Persona_7
Via Marina Vecchia, n. 334, era pavimentata con le piastre di cardoso, attualmente ancora in essere, ed era delimitata, sia a destra sia a sinistra, da muretti continui, privi di aperture o cancelli, che, nei punti di intersezione con la strada privata antistante, erano stondati e seguivano il profilo della pavimentazione tutt'ora in essere, come da foto che Le si mostrano”) hanno risposto positivamente, peraltro dimostrando piena attendibilità, avendo ciascuno chiarito le ragioni della propria conoscenza dei luoghi di causa (vds. dichiarazioni del teste
[...]
: “…mi pare di aver visto i luoghi intorno al 1990, all'inizio passavo sporadicamente Tes_7 perché abito lì vicino, poi da quando ho fatto il CTP l'ho vista più spesso, direi settimanalmente…”, del teste “…nel doc. 10 foto 2 si vede lo smusso fronte strada di proprietà Tes_2 convenuta…”, del teste : “…nella fotografia doc. 10 seconda foto si vede lo smusso Testimone_3
13 lato Viareggio ma devo dire che quando è stato fatto lo smusso il pilastro non c'era, è stato fatto dopo insieme alla cancellata…”, del teste : “…io abito nella casa in fondo al Tes_4 vialetto al civico 352 che si vede nella foto doc. 8…” e del teste “…è Testimone_5 vero, io abito lì dal 1987, erano stondati e mi pare che i muretti fossero continui, senza aperture…”).
Anche la documentazione fotografica conduce chiaramente a tale conclusione posto che, tanto le foto allegate alla DIA n. 63711 del 26.07.2010, quanto quelle allegate all'
Attestazione di conformità in Sanatoria del 2009 consentono di ravvisare la forma curva della parte terminale dei confini;
curva chiaramente delineata sia dalla direzionalità della pavimentazione in cardoso, che dalla posizione obliqua dei contatori
(rispetto alla strada Vecchia Marina), ancora oggi presenti in loco seppur inglobati nel muro edificato sulla proprietà esclusiva . CP_1
In definitiva, tenuto conto del materiale fotografico risalente all'epoca antecedente alla realizzazione del muro, delle foto che ritraggono la situazione dei luoghi allo stato attuale (dalle quale si evince sia la pavimentazione originaria che i vecchi contatori) e, infine, delle univoche testimonianze in ordine allo stato di fatto dei luoghi al momento della pronuncia di divisione, ritiene la Corte provato che l'edificazione da parte di della parte terminale del muro di confine con la corte di cui al mapp. CP_1
144 sub. 5 sia avvenuto in violazione dei confini;
quanto precede, invadendo così una porzione della comproprietà e , per la cui tutela è Parte_1 CP_1 certamente legittimata ad agire anche un solo comproprietario.
Consequenziale alle superiori conclusioni è l'obbligo di di CP_1 rimettere in pristino la parte terminale del muro dalla stessa edificato, in modo tale che siano rispettati i confini del mapp. 144 sub. 5 per come assegnati in sede di sentenza di divisione dal Tribunale di Massa nel 2006 e, quindi, seguendo la traiettoria della pavimentazione in cardoso, tutt'oggi presente, e della cassetta dei contatori, attualmente inglobata dal muro medesimo ma perfettamente visibile nella sua posizione originaria, sino allo sbocco sulla strada Vecchia Marina.
L'accoglimento del terzo motivo d'appello rende assorbito anche il quarto motivo, lasciando tuttavia da affrontare la domanda, reiterata dall'appellante in questa sede, di risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dagli appellanti, ossia della violazione dei confini (nel limite di quanto sopra accertato) e dell'esercizio illegittimo della servitù di passaggio dal mapp. 505 al mapp.
14 144, sub. 5 (vds. conclusioni: “…condannare, altresì, le convenute, ciascuna per quanto di rispettiva spettanza, al risarcimento, in favore di parte attrice, dei danni da quest'ultima subiti e subendi sino all'integrale rimessione in pristino di cui sopra, nella complessiva somma di euro
7.000,00, ovvero nella diversa quantificazione, superiore o inferiore, che risulterà provata all'esito dell'istruttoria o, in caso di impossibile quantificazione, secondo equità…”).
Premesso, sul punto, come la pretesa risarcitoria de quo, sulla scorta degli accertamenti preliminari, debba intendersi diretta a ristorare dal pregiudizio patito Parte_1 per effetto dell'occupazione sine titulo della porzione di fondo di cui al terzo motivo d'appello e per effetto dell'esercizio abusivo del passaggio sulla corte di cui al mapp.
144, sub. 5, osserva la Corte come nessun automatismo possa predicarsi tra
l'illiceità di una condotta e l'esistenza di un danno suscettibile di ristoro economico;
quanto precede, gravando sul danneggiato la prova della causalità materiale e pure di quella giuridica (vds. Cass. Sez. II, Ord. 3.2.2025, n.2610: “…In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Pertanto, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato…”).
Prendendo, tuttavia, in specifica considerazione quanto dedotto da Parte_1 in primo grado e poi nel presente appello deve rilevarsi come alcun effettivo pregiudizio sia stato provato, o anche solo allegato, come conseguente al turbamento del diritto di proprietà fatto valere, non essendo state svolte neppure istanze istruttore dirette a provare l'esistenza di un concreto danno. È pertanto in conseguenza della mancanza di prove che la domanda risarcitoria non può che essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, considerata la necessità di provvedere ad una regolamentazione unitaria delle stesse in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado (vds. Cass. Sez. II, Ord. 1.6.2025, n.14728: “…In tema di impugnazioni, il
15 potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione…”), ritiene la Corte vi siano i presupposti per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, stante la soccombenza parziale delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visto l'art 352 del c.p.c.:
1. in accoglimento dei primi due motivi di appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata,
DICHIARA l'inesistenza di alcuna servitù di passaggio pedonale a carico del fondo contraddistinto al catasto del comune di Massa al fg. 113, mapp. 144, sub. 5 in favore dei fondi catastalmente censiti al fg. 113, mapp. 144, sub. 6 ed al fg. 113, mapp. 505 e, per l'effetto, condanna alla chiusura del cancello che dal muro CP_1
della sua proprietà esclusiva insistente sul mapp. 144, sub. 6 affaccia sul mappale 144, sub. 5 e condanna , CP_1 CP_2
, e (in solido tra loro) alla
[...] CP_3 CP_4
demolizione del cancello che dal muro della loro comproprietà insistente sul mapp. 505 affaccia sul mappale 144, sub. 5;
2. in accoglimento del terzo motivo d'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata
ACCERTA E DICHIARA che l'esatto confine fra il fondo in comproprietà tra e ed il fondo di Parte_1 CP_1
cui è proprietaria esclusiva , per come attribuiti con CP_1
la sentenza del Tribunale di Massa n. 980/2006, è quello rappresentato nelle foto allegate alla DIA n. 63711 del 26.07.2010 e
16 nelle foto allegate all' Attestazione di conformità in Sanatoria del
2009 e che seguendo la direzionalità della cassetta dei contatori e del pavimento in selciato sulla corte comune interseca con la strada
Vecchia Marina in modo da creare una curva. Per l'effetto, condanna alla rimessione in pristino dei luoghi nel CP_1
rispetto di tali confini e, quindi, all'abbattimento della porzione di muro che allo stato li viola;
3. RIGETTA la domanda risarcitoria avanzata da;
Parte_1
4. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio.
deciso in GENOVA il 22 ottobre del 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
(firme digitali)
Minuta redatta dal Magistrato in tirocinio dott.ssa Altea Deandreis
17
Esito :
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA accoglie in parte accogli in parte appel. Seconda CIVILE
In persona dei signori
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 808/2024 di appello contro la sentenza n.352/2024 R.G. pronunciata in data 27.5.2024 dal Tribunale di Massa promossa da :
, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale Parte_1 dell'Avv. Laura Buffoni e da questa rappresentata e difesa unitamente all'Avv. Andrea Cardone, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
PARTE ATTRICE contro
in proprio e quale erede di , CP_1 Persona_1
, in qualità di erede di CP_2 Controparte_3
, in qualità di erede di
[...] Persona_1
, in qualità di erede di CP_4 Persona_1 tutti elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'Avv. Paola Barabino e da questa rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello PARTI CONVENUTE
avverso Sentenza del Tribunale di Massa, n. 352/2024, pronunciata dal Giudice Dott. Maddaleni in r.g. n. 3059/2017, pubblicata in data 27.05.2024,
causa nella quale, per l''udienza del 21.10.25, sostituita dal deposito di note scritte, sono state assunte le conclusioni di cui a verbale che si richiamano di seguito:
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante …riformare la Sentenza del Tribunale di Massa, n. Parte_1
352/2024, pronunciata dal Giudice Dott. Maddaleni nel giudizio r.g. n. 3059/2017, pubblicata in data 27.05.2024, nonché notificata in data 28.06.2024, nonché l'Ordinanza del 3.07.2019 e, previa ammissione dei capitoli di prova dal 2 al 9 e 11, di cui alla memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2 di parte odierna appellante, nonché previo espletamento della prova per testi richiesta ed ingiustamente non ammessa in primo grado, accogliere le domande formulate da parte appellante, reiterate nel presente giudizio di appello e, per l'effetto: rigettata ogni contraria istanza, eccezione e produzione ed adottato ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno: in tesi: accertare e dichiarare che le convenute hanno violato i diritti dell'attrice, quale proprietaria esclusiva del bene censito al catasto comunale fabbricati di Massa, foglio 113, mappale 144 sub 4, nonché quale comproprietaria del bene censito al foglio 113, mappale 144 sub 5, realizzando, senza alcun titolo, in violazione delle norme in materia di comproprietà: a) la modifica dei confini, della consistenza e della sagoma del mappale 144 sub 5, mediante realizzazione del muro di confine con il mappale 144 sub 6 che si interseca a spigolo vivo con la traversa di Via Marina Vecchia, eliminando il precedente raccordo stondato;
b) l'edificazione di due cancelli pedonali aperti, rispettivamente, nel muretto divisorio tra il mappale 144 sub 6, di proprietà della Sig.ra ed il mappale 144 sub 5, in comproprietà tra CP_1
e e nel muretto divisorio tra quest'ultimo mappale e il 505 di Parte_1 CP_1 proprietà della Sig.ra conseguentemente condannare le convenute, ciascuna per Persona_1 quanto di rispettiva spettanza, alla rimessione in pristino, mediante demolizione e/o eliminazione e/o arretramento delle opere descritte al punto precedente, chiusura dei cancelli pedonali di accesso al mappale 144 sub 5 dai mappali 144 sub 6 e 505 e ricostituzione dell'invito preesistente alle opere illegittimamente realizzate, in corrispondenza dell'intersezione tra il mappale 144 sub 5, la traversa di Via Marina Vecchia ed il terreno di proprietà della convenuta, mappale 144 sub CP_1
6; condannare, altresì, le convenute, ciascuna per quanto di rispettiva spettanza, al risarcimento, in favore di parte attrice, dei danni da quest'ultima subiti e subendi sino all'integrale rimessione in pristino di cui sopra, nella complessiva somma di euro 7.000,00, ovvero nella diversa quantificazione, superiore o inferiore, che risulterà provata all'esito dell'istruttoria o, in caso di impossibile quantificazione, secondo equità; in ipotesi: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di non poter condannare le convenute alla rimessione in pristino di cui alla domanda promossa in tesi, condannare le convenute, ciascuna per quanto di rispettiva spettanza, alla corresponsione dell'equivalente monetario dei diritti lesi ed al risarcimento in favore di parte attrice, dei danni da quest'ultima subiti e
2 subendi a causa ed in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui sopra nella quantificazione che risulterà provata all'esito dell'istruttoria o, in caso di impossibile quantificazione, secondo equità. Il tutto con condanna avversaria alla refusione delle spese di lite sia per il primo sia per il secondo grado ed al pagamento delle spese di CTU, nonché alla ripetizione di quanto dalla stessa corrisposto al momento della decisione in esecuzione della Sentenza impugnata, provvisoriamente esecutiva e, quindi, della somma di euro 9.036,35. …”.
Per gli appellati , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
“…rigettare l'appello interposto dalla Sig.ra e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1 del Tribunale di Massa in epigrafe ex adverso impugnata. Con vittoria di spese, diritti, onorari di entrambi i gradi di giudizio ed ogni altra conseguenziale pronuncia di legge…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESO
Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di proprietaria Parte_1 di porzione di fabbricato con relativa corte pertinenziale contraddistinta al catasto del comune di Massa al fg. 113 mapp. 144 sub. 4 e di comproprietaria, nella misura del
50% unitamente a , della corte catastalmente censita al fg. 113 mapp 144 CP_1 sub 5, conveniva in giudizio (comproprietaria del mapp. 144, sub. 5 e CP_1 proprietaria esclusiva del mapp. 144, sub 6) e (proprietaria Persona_1 esclusiva del mapp. 505) al fine di vederle condannate alla messa in pristino delle opere da queste realizzate in violazione del diritto di proprietà dell'attrice. In particolare, deducendo da un lato, l'edificazione da parte delle convenute di muri di confine con annesse aperture sulla la corte comune e dall'altro, l'apposizione di ringhiere in appoggio alla sua proprietà esclusiva, contestava la violazione dei Parte_1 confini tra le proprietà e delle norme in materia di gestione del bene comune;
quanto precede, altresì domandando l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di passaggio in favore delle proprietà esclusive delle convenute a carico della corte di cui al sub. 5 ed il risarcimento dei danni patiti.
Si costituivano in giudizio e le quali, riconoscendo Persona_1 CP_1 di aver edificato i muri di cui all'atto di citazione, con ringhiere annesse e aperture verso la corte di cui al mapp. 144, sub. 5, ne eccepivano la realizzazione su aree di
3 proprietà esclusiva, altresì rilevando, con riferimento ai cancelli in affaccio sulla corte comune all'attrice e a , l'esistenza di una servitù di passaggio in favore CP_1 delle loro proprietà esclusive e, in ogni caso, la legittimità delle aperture in quanto realizzate dal comproprietario ex art. 1102 c.c.
Istruita la causa per mezzo di produzioni documentali, l'escussione dei testi Tes_1
, , , e
[...] Tes_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 Tes_6
, nonché attraverso espletamento di duplice CTU tecnica volta ad accertare i
[...] confini tra le proprietà anche in eventuale difformità alle risultanze catastali, con ordinanza in data 5.3.2024 il Giudice concedeva alle parti i termini per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche, trattenendo la causa in decisione.
Con sentenza n.352/2024 R.G. pronunciata in data 27.5.2024 il Tribunale di Massa, premettendo di doversi riferite alle visure catastali per l'individuazione dei confini tra la proprietà dell'attrice e quelle delle resistenti in difetto di altre prove, rigettava integralmente le domande svolte da risultando le opere oggetto di Parte_1 causa tutte realizzate da e all'interno delle loro Persona_1 CP_1 proprietà esclusive (vds. parte motiva: “…tutte le opere per cui è causa si trovano interamente all'interno della proprietà delle convenute. Ne consegue che esse, a prescindere dalla relativa funzione, sono di esclusiva proprietà delle convenute e non soggette alle norme in materia di comunione…”).
Avverso la citata sentenza ha interposto appello la quale, Parte_1 preliminarmente reiterando le istanze istruttorie non ammesse, con il primo motivo ha eccepito l'erronea ricostruzione dei fatti di causa posti a fondamento della decisione del Tribunale relativamente alla legittimità del cancello pedonale a confine tra la proprietà e la comproprietà Persona_1 Persona_2
venendo tale apertura a creare un accesso su un area di terzi e non in
[...] comproprietà con Con il secondo motivo di gravame, Persona_1
l'appellante ha contestato l'omessa pronuncia sulla negatoria servitutis esperita, non avendo il Tribunale fatto alcun riferimento alla legittimità dei due cancelli che dai mappali 505 e 144, sub. 6 consentono l'accesso diretto alla corte di cui al mapp. 144 sub.
5. Ancora, con il terzo motivo di appello ha eccepito Parte_1
l'erronea valutazione delle prove da parte del Tribunale circa l'esatta
4 delimitazione della parte finale dei confini tra la proprietà dell'appellante e quella che la stessa condivide con . Da ultimo, con il quarto CP_1 motivo di gravame l'appellante ha contestato l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla domanda tesa a dimostrare la compromissione del diritto di passo vantato da sul mapp. 144, sub. 5 per effetto Parte_1 dell'edificazione del muro di cui al terzo motivo d'appello perpendicolarmente alla via pubblica, anzi che nel rispetto della curva originaria.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio e, per CP_1 Persona_1
(deceduta in data 9.8.2021), gli eredi , , e CP_1 CP_2 CP_3
i quali, richiamandosi alle difese già svolte nell'ambito del giudizio di CP_4 primo grado, hanno chiesto il rigetto dei quattro motivi d'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza oggetto di impugnazione.
Disposta la trattazione della prima udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. il
Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di rinnovare l'istruttoria, con ordinanza in data 9.1.2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. contestualmente fissando l'udienza di rimessione della causa in decisione nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. all'esito della quale la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve ritenersi non meritevole di seguito la reiterata istanza di ammissione dei mezzi istruttori non ammessi in sede di primo grado e di rinnovazione dell'istruttoria già svolta;
quanto precede risultando la causa sufficientemente istruita, anche tenuto conto dei motivi d'appello, sulla scorta delle prove precostituite e costituende del giudizio svoltosi nanti il Tribunale di Massa.
Tanto premesso, il primo ed il secondo motivo di appello svolti da Parte_1 possono essere trattati congiuntamente, in quanto complessivamente volti a vedere accertata l'inesistenza di una servitù di passaggio in favore del mappale 505, oggi di proprietà , , e e del mappale 144, sub. 6, di proprietà CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, a carico del mappale 144, sub. 5 e, di conseguenza, ad ottenere la CP_1 rimessione in pristino dei due cancelli che da tali proprietà esclusive sono stati edificati
5 in affaccio sulla corte oggetto di comproprietà paritaria tra l'appellante e la sola CP_1
[...]
Orbene, i motivi de quo sono fondati.
Sul punto giova dare preliminarmente conto di come alcuna doglianza sia stata sollevata dall'appellante in ordine alla natura dei due muri perimetrali alla corte di cui
è comproprietaria, sicché deve considerarsi incontestato come gli Parte_1 stessi siano stati edificati su area di esclusiva proprietà dei convenuti (l'uno di CP_1
e l'altro degli eredi di ). Ciò che, invece, deve essere in
[...] Persona_1 questa sede accertata è la legittimità dei due cancelli aperti su tali muri, avendo il
Tribunale omesso di pronunciarsi sulla negatoria servitutis azionata dall'attrice (vds. parte motiva: “…tutte le opere per cui è causa si trovano interamente all'interno della proprietà delle convenute. Ne consegue che esse, a prescindere dalla relativa funzione, sono di esclusiva proprietà delle convenute e non soggette alle norme in materia di comunione (cfr. Cass. Civ. n. 50/2014; Cass. Civ.
n. 21614/2011). Di conseguenza le domande di parte attrice devono essere rigettate…”).
Orbene, le deduzioni svolte dagli appellati e funzionali a dimostrare l'esistenza di una servitù di passaggio in favore dei propri fondi ed a carico della corte di cui al mapp.
144, sub. 5 è priva di pregio. e gli eredi di , in CP_1 Persona_1 particolare, fondando l'esistenza di tale diritto reale minore sul titolo giudiziale costituito dalla sentenza del Tribunale di Massa n. 980/2006 di divisione della comunione ereditaria tra , ed;
Parte_1 Persona_1 Controparte_5 divisione con la quale le parti sono divenute proprietarie dei mappali di cui al presente giudizio. Tale pronuncia, tuttavia, pur riferendosi agli esiti della CTU svolta dall'Arch. in data 12.10.1996, testualmente prevede “…questo Giudice ritiene che, nel Persona_3 rispetto della volontà espressa in vita dal Sig. padre degli odierni Persona_4 condividenti…debba procedersi allo scioglimento della comunione dei beni indivisi con le seguenti assegnazioni definitive senza rifrazioni di denaro come precisato dallo stesso CTU: a) al Sig. gli immobili di cui al Fg. 13 mappali 507-476 e 142; b) alla Sig.ra Parte_2 [...] gli immobili di cui al Fg 113, mappali 144/b (attualmente 144 sub. 4 ndr), ½ 144/c Parte_1
(attualmente 144 sub. 5 ndr), 145, 148, 508; c) alla Sig.ra gli immobili di Persona_1 cui al fg. 113, mappali n. 144/a (attualmente 144 sub. 3 ndr), 505, 509, ½ 144/c (attualmente
144 sub. 5 ndr), 182…”, senza null'altro aggiungere.
6 È dunque il tenore letterale della pronuncia ad escludere ogni tipo di riferimento a diritti reali minori costituendi tra i diversi lotti assegnati alle parti; quanto precede, non potendosi attribuire al titolo giudiziale un significato nettamente più ampio rispetto a quello ricavabile direttamente dal testo, com'è quello che gli vorrebbero riconosciuto gli appellati. Questi, invero, muovendo dalla lettura integrale della CTU sostengono che il riferimento ad essa operato dal Tribunale di Massa debba intendersi inclusivo anche di quanto contenuto nella proposta di conciliazione ad essa allegata, stante l'affinità tra il progetto divisorio recepito in sentenza e quello oggetto di tale proposta.
Orbene, pur non potendosi ignorare come anche il Tribunale nel 2006, nell'incipit della parte motiva affermi “…la CTU dell'Arch. in data 14.10.1996 da aversi qui Persona_3 integralmente richiamata con gli allegati…”, altresì evidenziando come il progetto divisorio recepito sia speculare alla proposta che “…era stata “praticamente accettata in sede di tentativo di conciliazione anche dalla Sig.ra salvo piccole modifiche…”, Parte_3 ritiene la Corte come tali riferimenti, peraltro non richiamati nel dispositivo della sentenza di divisione, non possano in alcun modo considerarsi idonei a costituire una servitù di passaggio a carico della corte di cui al mapp. 144, sub. 5 ed a favore sia del mapp. 505 che del mapp. 144, sub. 4, a differenza di quanto sostenuto dalle appellanti
(vds. comparsa di costituzione in appello: “…non v'è dubbio che l'accordo concluso tra i tre fratelli recepito in forma scritta nel verbale del 9 ottobre 1996 e, poi, nella sentenza di Per_1 divisione n. 980/2006 (“con tutte le specificazioni, dettagli, diritti e doveri riportati nell'allegato verbale di conciliazione” cfr. pag. 13 della C.T.U. prodotta come doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione di primo grado) abbia rappresentato e rappresenti titolo idoneo alla costituzione di servitù negoziali (ex art. 1058 c.c.) di passaggio gravanti sul terreno di cui al mappale 144 sub 5 e a favore dei fondi di cui ai mappali 144 sub 6 e 505 e, cioè, quelli all'epoca assegnati dalla sentenza in proprietà esclusiva alla Sig.ra ”). Parte_4
Non si tratta, del resto, di una casualità che e gli eredi CP_1 Persona_1
nei propri atti evidenzino come la previsione delle servitù de quo siano frutto di
[...]
“accordo concluso tra i tre fratelli e non di mera previsione contenuta nel Per_1 progetto poi fatto proprio dall'Autorità Giudiziaria. L'esistenza di un accordo raggiunto nell'ambito di un progetto divisionale, infatti, sarebbe l'unica via per far accedere alla pronuncia di divisione anche la costituzione di nuove servitù (diverse da
7 quelle per destinazione del padre di famiglia), pena l'introduzione di un petitum nuovo ed autonomo rispetto a quello oggetto del giudizio (vds. Cass. Sez. II, Ord. 23.4.2018,
n.9978: “…Nel giudizio di divisione ereditaria e scioglimento della comunione, il giudice non può imporre servitù di passaggio senza corresponsione di indennità a carico di fondi appartenenti ad uno dei condividenti che non siano oggetto della comunione da sciogliere, anche quando tale imposizione sia finalizzata a risolvere situazioni di interclusione determinate dalla divisione stessa. L'esonero dal pagamento dell'indennità di passaggio si fonda sulla presunzione che di esso se ne sia tenuto conto nella formazione delle porzioni in sede di divisione, presunzione che opera esclusivamente con riferimento ai beni che costituiscono oggetto della comunione. L'imposizione di servitù su distinti fondi serventi integra la costituzione di autonomi diritti reali, per cui il soggetto interessato deve provvedere con domande separate o distinti accordi nei confronti dei proprietari dei fondi non compresi nella divisione. La giurisprudenza di legittimità, anche nei casi in cui ammette che il giudice della divisione possa imporre servitù di passo coattivo, limita l'esercizio di questo potere alla porzione dei condividenti, ovverosia nei limiti dell'oggetto del processo, cioè dei beni in divisione…”).
Quello che, tuttavia, non può essere tralasciato è che alcun accordo di tal guisa risulta raggiunto tra le parti del giudizio divisorio, come dimostrato da un lato, dalla mancata apposizione della firma in calce alla proposta conciliativa (vds. pagina 31 della CTU
Arch. in atti) e dall'altro, dalle parole dello stesso CTU richiamate dal Tribunale Per_3 nella sentenza, allorché si parla di progetto “praticamente accettato” e non effettivamente raggiunto tra le parti.
Ad ogni buon conto, a mero titolo rafforzativo di quanto sin qua osservato, deve precisarsi come a tale conclusione sia possibile giungere altresì scendendo maggiormente nel merito delle valutazioni operate dalle appellate ed analizzando il contenuto della proposta conciliativa che gli stessi considerano parte integrante della pronuncia divisoria. In essa si legge: “…La Sig.ra si impegna sin d'ora a Parte_1 posizionale eventuale cancello a chiusura della sua proprietà distinta con il mapp. 144/b sul limite dei mt. 5,00 dallo stradello provato, consentendo in tal modo alla Sig.ra il Persona_1 libero ed agevole passaggio sulla proprietà del mapp. 144/c. Contestualmente, la Sig.ra Per_1
si impegna sin d'ora a non richiedere la chiusura con cancello dell'accesso alla proprietà
[...] del mapp. 144/c dallo stradello privato…”. Orbene, ricavare dalla formula di cui si è appena dato conto la volontà di costituire un diritto reale a favore di quelle che all'epoca erano due proprietà esclusive di (oggi mapp. 505 e Persona_1
8 mapp. 144, sub. 6) richiederebbe un eccessivo sforzo interpretativo, finanche creativo, considerato che il presupposto fattuale dal quale muove la bozza di conciliazione era la condizione di comproprietaria dell'allora mapp. 144/c di . Ecco, Persona_1 allora, che la previsione di consentirle “il libero ed agevole passaggio” su un'area di cui è comproprietaria, peraltro specificamente (come emerge dalla seconda parte), “dallo stradello privato”, può con maggiore facilità intendersi diretta ad agevolare la fruizione del bene comune al comproprietario, ma nulla di più, specie se quel “di più” comporta la previsione di vantaggi di natura reale a favore di fondi neppure espressamente menzionati.
Dall'accoglimento della negatoria servitutis azionata dall'appellante e, quindi, dall'accertata inesistenza di alcuna servitù di passaggio che a carico del mapp. 144, sub.
5 avvantaggia i mappali 505 e 144, sub.6 avente origine nel titolo giudiziale, discende l'illegittimità delle due aperture pedonali. Invero, considerato come siano proprio i due cancelli aperti a confine dei fondi in oggetto a consentire quel possesso in cui si estrinseca la servitù di passaggio (come pienamente evidente anche dalle difese degli appellanti), l'accertata inesistenza di tale diritto reale minore impone, al fine di garantire una tutela effettiva, la rimozione di tali opere (vds. Cass. Sez. II, Sent.
31.12.2014, n.27564: “…La "actio negatoria servitutis" può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie e, in tale ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un'opera, può anche determinare la condanna alla trasformazione o demolizione dell'opera stessa, ma non l'ordine di esecuzione di opere eccedenti la finalità dell'azione, che è quella di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del fondo oggetto del pregiudizio…”).
Del resto, l'attuale titolarità in capo a di almeno una quota di proprietà CP_1 di tutti i fondi oggetto di causa (mapp. 144, sub. 5 dal 2012, mapp. 144, sub.6 dal 2012
e mapp. 505 dal 2021), non rende automaticamente legittima l'apertura di un varco tra i diversi fondi. Se, infatti, questa Corte non ignora quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (specie in materia condominiale) in ordine all'uso della cosa comune da parte di colui che è altresì proprietario del fondo confinante
(vds. Cass. Sez. VI, Ord. 25.2.2020, n.5060: “…In tema di uso della cosa comune, è illegittima
l'apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell'edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo
9 fabbricato, con altro immobile, pure di sua proprietà, ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al
con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro Parte_5 perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini…”), merita osservare come tale principio non possa essere predicato in astratto, dovendo essere declinato tenendo conto delle caratteristiche del caso concreo, così valorizzando l'effettiva funzione della norma in ossequio al principio di logicità di cui all'art. 12 delle Preleggi.
E avendo riguardo ai luoghi oggetto di causa, i due cancelli in affaccio sulla corte in comproprietà tra e non possono certamente ritenersi Parte_1 CP_1 espressione di quel “maggior godimento” cui si riferisce l'art. 1102, comma 1 c.c. (“Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”). Invero, la piena accessibilità alla corte de quo da parte della comproprietaria attraverso la CP_1 via Vecchia Marina sulla quale si affaccia (non essendovi alcuna forma di chiusura), in uno con la mancata allegazione di ragioni che rendano preferibile l'accesso diretto dai fondi attigui, consentono di accertare come il richiamo al disposto codicistico si atteggi nel caso de quo ad abuso del diritto, non avendo alcuna giustificazione concreta non essendo comunque disposta su accordo dei condomini, ma di iniziativi di uno di essi.
Resta quindi confermato sul punto il valido esercizio della negatoria servitutis.
Passando a questo punto a considerare il terzo motivo di appello, lo stesso è fondato.
Con tale doglianza contesta l'erronea valutazione delle prove poste Parte_1 dal Giudice di prime cure a fondamento della sua decisione e, in particolare, della decisione di riferirsi alle visure catastali per la corretta individuazione della posizione dei confini tra la proprietà appellante e quella di nel tratto finale. CP_1
Maggiormente in dettaglio, la pronuncia impugnata, dopo aver affermato che la divisione giudiziale dei lotti era stata fatta secondo lo stato di fatto dell'epoca e che l'originaria posizione della parte finale dei confini in questione non è accertabile neppure all'esito della prova testimoniale e sulla scorta del materiale fotografico (vds.
“…la recinzione tra i mapp. 144 sub. 6 e 144 sub. 4 e 5 è stata eseguita interamente nella proprietà
10 esclusiva di parte convenuta “ salvo che per la parte terminale rispetto alla strada pubblica per cui non vi sono specifiche di riferimento “; alla luce delle risultanze delle consulenza neppure è possibile Per_3 affermare quale fosse lo stato di fatto con riferimento alla divisione tra il mapp. 144/4 e il mapp.
505… con riferimento al tratto terminale delle recinzioni sui confini del mapp. 144/5 sono state assunte prove testimoniali da cui sembra emergere che, all'epoca della consulenza i muretti, in Per_3 prossimità con l'incrocio della strada ad uso pubblico, fossero stondati e seguissero grosso modo il profilo della pavimentazione in cardoso: a distanza di così tanti anni dai fatti, però, se è possibile che un teste ricordi il profilo smussato del tratto terminale del muro è impensabile che lo stesso possa rammentare anche l'esatta collocazione del muro rispetto alla pavimentazione, tanto più dopo che
l'opera è stata significativamente e da anni modificata. Né l'esame del materiale fotografico, che ritrae luoghi modificati, può essere decisivo per individuare sconfinamenti che, ove esistenti, sarebbero comunque di pochi centimetri: è utile osservare, proprio per comprendere l'ambiguità del materiale fotografico, che, come evidenziano le foto allegate alla consulenza Mannini, sul lato verso il mapp.
505, la strada in cardoso prosegue la propria curvatura oltre il punto in cui si arresta l'attuale recinzione mentre dalla foto 8 all'allegato 10 di parte attrice non risulta la pavimentazione in cardoso ed anzi tale foto documenta un fronte lato strada completamente diverso dall'attuale. Non è pertanto possibile affermare in termini di ragionevole certezza che, anche nella parte terminale, le recinzioni attuali siano collocate oltre quelle corrispondenti allo stato di fatto accertato dal geom. nel Per_3
1996…”), conclude ritenendo necessario fare riferimento, in via suppletiva, alle risultanze catastali (vds. “…laddove non sia possibile la ricostruzione dello stato di fatto dell'epoca devono però necessariamente soccorrere le risultanze catastali sulla base delle quali è possibile affermare, come già accertato dal consulente geom. Mannini, che le opere per cui è causa sono state interamente realizzate nella proprietà di parte convenuta…”).
Orbene, ritiene la Corte che, se da un lato il ragionamento presupposto effettuato dal
Tribunale sia pienamente condivisibile, dall'altro, l'analisi complessiva ed unitaria del materiale probatorio conduca a differente conclusione.
Muovendo dalla pronuncia divisoria resa dal Tribunale di Massa nel 2006 - quale titolo da cui discendono le assegnazioni dei tre lotti tra i quali vi rientrano quelli oggetto dell'odierno giudizio -, nella stessa si fa espresso riferimento al progetto divisionale redatto dal CTU Arch. sicché è a questo che occorre riferirsi. In tale documento Per_3 il CTU procede come segue: identifica le donazioni fatte in vita dal de cuius, procede alla descrizione ed alla valutazione dei beni oggetto di divisione, prende in
11 considerazione gli interventi già effettuati sui vari beni da parte dei dividenti e poi passa alle assegnazioni illustrandone i criteri. Ed in tale ultima parte della relazione tecnica il CTU considera in via primaria l'area oggetto del motivo di gravame esordendo: “…per quanto attiene all'area esterna di accesso al fabbricato dallo stradello interno alla principale Via Marina Vecchia, considerata la situazione di fatto, si ritiene equa
l'assegnazione…” (vds. pagina 10 della CTU), per poi procedere all'effettivo riparto e richiamare a sua volta un ulteriore documento, ossia la proposta di conciliazione (vds. pagina 13 della CTU: “…con tutte le specificazioni, dettagli, diritti e doveri riportati nell'allegato verbale di conciliazione…”); documento nel quale, relativamente al frazionamento interno alla proprietà indivisa, si afferma “…l'assegnazione avviene considerando accettata da tutti la situazione di fatto dei confini, come attualmente in essere…”, non lasciando dubbi in ordine alla necessità di considerare la situazione fattuale ai fini del riparto e del consequenziale accatastamento.
Del resto, a tale conclusione frutto della lettura degli atti giungono anche il Geom.
, incaricato dai tre fratelli di procedere all'accatastamento Controparte_6 Per_1 dei lotti assegnati, così come il CTU Geom. , nominata dal Giudice Persona_5 di primo grado. Invero, mentre il primo ravvisa immediatamente una discrasia tra il modello grafico contenuto nella CTU e la narrazione di quest'ultimo, che espressamente considera la situazione di fatto (vds. “verbale di apposizione e conferma confini” del 2008: “…preso atto di quanto relazionato dal geom. in merito alla Persona_6 corretta interpretazione della sentenza di cui all'intestazione, conseguente alla non perfetta corrispondenza dei grafici di CTU alla situazione reale dei luoghi…”), sulla stessa linea, il CTU
concludeva affermando: “…si confermano le conclusioni come già in bozza, essendo Per_5 pienamente d'accordo con il tecnico di parte attrice quando dice che si debba fare riferimento allo stato di fatto dell'epoca (1996)…”.
Sulla scorta di questa premessa logica, quindi, è possibile procedere all'analisi del materiale probatorio. Orbene, muovendo dai due documenti appena menzionati, ossia il verbale di accatastamento redatto dal Geom. e la CTU espletata nel Per_6 primo grado di giudizio deve osservarsi che, se da un lato dalla CTU posta a Per_3 base della pronuncia divisoria non è possibile trarre indicazioni chiare circa lo stato dei luoghi (vds. conclusioni CTU : “…Pertanto, per quanto attiene le recinzioni tra il Per_5 mappale 144/6 e 144/4, 144/6 e 144/5, 144/5 e 505, sono state eseguite interamente nella
12 proprietà esclusiva di parte convenuta così come delimitata sulla base della CTU redatta dall' Arch. in base alla quale il tecnico ha redatto il progetto di divisione, salvo che per la parte terminale Per_3 rispetto alla strada pubblica, per cui non vi sono specifiche di riferimento…”), dall'altro, la stessa cosa vale per il verbale di accatastamento, tanto che il Geom. vi aveva poi CP_6 di fatto provveduto in modo “innovativo”, senza che ciò abbia novato la decisione del
Tribunale di Massa del 2006, stante l'assenza di accordo tra le parti sulla forma dei confini per come accatastati (vds. “verbale di apposizione e conferma confini” del 2008 privo della sottoscrizione di ), dall'altro, dalla CTU posta a base della Parte_1 Per_3 pronuncia divisoria non è possibile trarre indicazioni chiare circa lo stato dei luoghi
(vds. conclusioni CTU : “…Pertanto, per quanto attiene le recinzioni tra il mappale Per_5
144/6 e 144/4, 144/6 e 144/5, 144/5 e 505, sono state eseguite interamente nella proprietà esclusiva di parte convenuta così come delimitata sulla base della CTU redatta dall' Arch. in Per_3 base alla quale il tecnico ha redatto il progetto di divisione, salvo che per la parte terminale rispetto alla strada pubblica, per cui non vi sono specifiche di riferimento…”).
Passando, tuttavia, all'analisi delle prove documentali e delle prove orali può ritenersi provato come la parte terminale dei confini tra l'attuale proprietà
e fosse stondata verso la proprietà esclusiva di Parte_1 CP_1 quest'ultima e non ad angolo retto, come risulta attualmente. Le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 10.11.2023 sono, infatti, pienamente convergenti in questo senso, posto che cinque dei sei testi escussi sul capitolo 1) di parte attrice (vds.
“ Vero che sin da metà anni '80 e fino a tutto il 1996, la porzione di terreno antistante l'attuale proprietà della Sig.ra oggi abitata dalla Sig.ra sita in Massa, Parte_1 Persona_7
Via Marina Vecchia, n. 334, era pavimentata con le piastre di cardoso, attualmente ancora in essere, ed era delimitata, sia a destra sia a sinistra, da muretti continui, privi di aperture o cancelli, che, nei punti di intersezione con la strada privata antistante, erano stondati e seguivano il profilo della pavimentazione tutt'ora in essere, come da foto che Le si mostrano”) hanno risposto positivamente, peraltro dimostrando piena attendibilità, avendo ciascuno chiarito le ragioni della propria conoscenza dei luoghi di causa (vds. dichiarazioni del teste
[...]
: “…mi pare di aver visto i luoghi intorno al 1990, all'inizio passavo sporadicamente Tes_7 perché abito lì vicino, poi da quando ho fatto il CTP l'ho vista più spesso, direi settimanalmente…”, del teste “…nel doc. 10 foto 2 si vede lo smusso fronte strada di proprietà Tes_2 convenuta…”, del teste : “…nella fotografia doc. 10 seconda foto si vede lo smusso Testimone_3
13 lato Viareggio ma devo dire che quando è stato fatto lo smusso il pilastro non c'era, è stato fatto dopo insieme alla cancellata…”, del teste : “…io abito nella casa in fondo al Tes_4 vialetto al civico 352 che si vede nella foto doc. 8…” e del teste “…è Testimone_5 vero, io abito lì dal 1987, erano stondati e mi pare che i muretti fossero continui, senza aperture…”).
Anche la documentazione fotografica conduce chiaramente a tale conclusione posto che, tanto le foto allegate alla DIA n. 63711 del 26.07.2010, quanto quelle allegate all'
Attestazione di conformità in Sanatoria del 2009 consentono di ravvisare la forma curva della parte terminale dei confini;
curva chiaramente delineata sia dalla direzionalità della pavimentazione in cardoso, che dalla posizione obliqua dei contatori
(rispetto alla strada Vecchia Marina), ancora oggi presenti in loco seppur inglobati nel muro edificato sulla proprietà esclusiva . CP_1
In definitiva, tenuto conto del materiale fotografico risalente all'epoca antecedente alla realizzazione del muro, delle foto che ritraggono la situazione dei luoghi allo stato attuale (dalle quale si evince sia la pavimentazione originaria che i vecchi contatori) e, infine, delle univoche testimonianze in ordine allo stato di fatto dei luoghi al momento della pronuncia di divisione, ritiene la Corte provato che l'edificazione da parte di della parte terminale del muro di confine con la corte di cui al mapp. CP_1
144 sub. 5 sia avvenuto in violazione dei confini;
quanto precede, invadendo così una porzione della comproprietà e , per la cui tutela è Parte_1 CP_1 certamente legittimata ad agire anche un solo comproprietario.
Consequenziale alle superiori conclusioni è l'obbligo di di CP_1 rimettere in pristino la parte terminale del muro dalla stessa edificato, in modo tale che siano rispettati i confini del mapp. 144 sub. 5 per come assegnati in sede di sentenza di divisione dal Tribunale di Massa nel 2006 e, quindi, seguendo la traiettoria della pavimentazione in cardoso, tutt'oggi presente, e della cassetta dei contatori, attualmente inglobata dal muro medesimo ma perfettamente visibile nella sua posizione originaria, sino allo sbocco sulla strada Vecchia Marina.
L'accoglimento del terzo motivo d'appello rende assorbito anche il quarto motivo, lasciando tuttavia da affrontare la domanda, reiterata dall'appellante in questa sede, di risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dagli appellanti, ossia della violazione dei confini (nel limite di quanto sopra accertato) e dell'esercizio illegittimo della servitù di passaggio dal mapp. 505 al mapp.
14 144, sub. 5 (vds. conclusioni: “…condannare, altresì, le convenute, ciascuna per quanto di rispettiva spettanza, al risarcimento, in favore di parte attrice, dei danni da quest'ultima subiti e subendi sino all'integrale rimessione in pristino di cui sopra, nella complessiva somma di euro
7.000,00, ovvero nella diversa quantificazione, superiore o inferiore, che risulterà provata all'esito dell'istruttoria o, in caso di impossibile quantificazione, secondo equità…”).
Premesso, sul punto, come la pretesa risarcitoria de quo, sulla scorta degli accertamenti preliminari, debba intendersi diretta a ristorare dal pregiudizio patito Parte_1 per effetto dell'occupazione sine titulo della porzione di fondo di cui al terzo motivo d'appello e per effetto dell'esercizio abusivo del passaggio sulla corte di cui al mapp.
144, sub. 5, osserva la Corte come nessun automatismo possa predicarsi tra
l'illiceità di una condotta e l'esistenza di un danno suscettibile di ristoro economico;
quanto precede, gravando sul danneggiato la prova della causalità materiale e pure di quella giuridica (vds. Cass. Sez. II, Ord. 3.2.2025, n.2610: “…In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Pertanto, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato…”).
Prendendo, tuttavia, in specifica considerazione quanto dedotto da Parte_1 in primo grado e poi nel presente appello deve rilevarsi come alcun effettivo pregiudizio sia stato provato, o anche solo allegato, come conseguente al turbamento del diritto di proprietà fatto valere, non essendo state svolte neppure istanze istruttore dirette a provare l'esistenza di un concreto danno. È pertanto in conseguenza della mancanza di prove che la domanda risarcitoria non può che essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, considerata la necessità di provvedere ad una regolamentazione unitaria delle stesse in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado (vds. Cass. Sez. II, Ord. 1.6.2025, n.14728: “…In tema di impugnazioni, il
15 potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione…”), ritiene la Corte vi siano i presupposti per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, stante la soccombenza parziale delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visto l'art 352 del c.p.c.:
1. in accoglimento dei primi due motivi di appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata,
DICHIARA l'inesistenza di alcuna servitù di passaggio pedonale a carico del fondo contraddistinto al catasto del comune di Massa al fg. 113, mapp. 144, sub. 5 in favore dei fondi catastalmente censiti al fg. 113, mapp. 144, sub. 6 ed al fg. 113, mapp. 505 e, per l'effetto, condanna alla chiusura del cancello che dal muro CP_1
della sua proprietà esclusiva insistente sul mapp. 144, sub. 6 affaccia sul mappale 144, sub. 5 e condanna , CP_1 CP_2
, e (in solido tra loro) alla
[...] CP_3 CP_4
demolizione del cancello che dal muro della loro comproprietà insistente sul mapp. 505 affaccia sul mappale 144, sub. 5;
2. in accoglimento del terzo motivo d'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata
ACCERTA E DICHIARA che l'esatto confine fra il fondo in comproprietà tra e ed il fondo di Parte_1 CP_1
cui è proprietaria esclusiva , per come attribuiti con CP_1
la sentenza del Tribunale di Massa n. 980/2006, è quello rappresentato nelle foto allegate alla DIA n. 63711 del 26.07.2010 e
16 nelle foto allegate all' Attestazione di conformità in Sanatoria del
2009 e che seguendo la direzionalità della cassetta dei contatori e del pavimento in selciato sulla corte comune interseca con la strada
Vecchia Marina in modo da creare una curva. Per l'effetto, condanna alla rimessione in pristino dei luoghi nel CP_1
rispetto di tali confini e, quindi, all'abbattimento della porzione di muro che allo stato li viola;
3. RIGETTA la domanda risarcitoria avanzata da;
Parte_1
4. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio.
deciso in GENOVA il 22 ottobre del 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
(firme digitali)
Minuta redatta dal Magistrato in tirocinio dott.ssa Altea Deandreis
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