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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 16547 dell'anno 2020 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, col ministero degli Avv.ti Paolo Bonalume,
Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona, attrice contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, convenuto
CONCLUSIONI: come da note depositate entro il termine perentorio del
3.3.2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
I FATTI PROCESSUALI
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 professandosi cessionaria di crediti per sorte capitale e interessi in virtù di contratti di cessione stipulati mediante scrittura privata autentica da notaio e notificati a controparte, ha chiesto la condanna del Controparte_2
[...]
[...]
[...] [...]
con sede in Licata (AG), via Prof. S. Malfitano, al pagamento:
[...]
i. di € 517,57 per sorte capitale, portati da due fatture emesse dalla società Eni
Gas e Luce e analiticamente indicate nell'elenco prodotto sub doc. 3;
ii. degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte, nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture sino al saldo;
iii. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 (in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.), e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
iv. € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per le fatturi costituenti la sorte capitale oggetto di causa.
v. € 4.514,75 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale (v. sub ii) – a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al sub i;
vi. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
vii. € 440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per le n. 11 fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora.
2. Si è costituito il eccependo, Controparte_2 preliminarmente, la nullità della citazione per vizi di editio actionis e contestando, nel merito, la pretesa avversaria, come pure la stessa cessione del credito per violazione dell'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923.
4. Concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è giunta all'udienza del 3 marzo 2025 (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.), all'esito della quale è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini per memorie conclusionali e repliche.
MERITO DELLA LITE
1. In via preliminare, si ritiene di disattendere l'eccezione di nullità della citazione spiegata dal convenuto ex art. 164, comma quarto, c.p.c.: la nullità dell'atto di citazione per vizi di editio actionis sussiste, infatti, nei soli casi di assoluta mancanza dell'esposizione dei fatti costitutivi della domanda, non anche nella diversa ipotesi dell'incompleta o generica descrizione degli stessi. A tale conclusione deve pervenirsi ove si consideri che, a norma dell'art. 164, comma 4,
c.p.c. (ratione temporis applicabile), la citazione è nulla "se è omesso o risulta assolutamente incerto" il requisito stabilito dall'art. 163, comma 3, numero 3) – ossia il petitum – ovvero se "manca" l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del medesimo articolo. Il legislatore ha, dunque, diversificato in modo netto, nell'ambito della stessa disposizione, le ipotesi di nullità per vizio di editio actionis riferibile alla causa petendi e quelle per vizio riferibile al petitum: nel primo caso,
l'invalidità sussiste solo ove sia del tutto mancante la suindicata esposizione dei fatti. Nel caso di specie, le asserite lacune nella documentazione a corredo della domanda non sono tali da compromettere la validità dell'atto, giacché non rendono la domanda carente della esposizione dei fatti costitutivi, rilevando, piuttosto ed eventualmente, sul piano del merito.
2. Ciò chiarito, la domanda va respinta per difetto di prova del fatto costitutivo del diritto vantato.
In primo luogo, quale importante e non sanata discrasia, si rileva che le fatture indicate dall'attrice come oggetto di cessione in suo favore da parte di Eni
Gas e Luce s.p.a. – cessione visibile al doc. 17 fasc. attrice – risultano in realtà afferenti a forniture di gas nei riguardi dell' Controparte_3
, con sede (in Ravanusa, viale Lauricella n. 2) e codice fiscale
[...] evidentemente diversi dal convenuto cui si addebita oggi l'inadempimento.
In secondo luogo, si ricorda che, in materia di crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, vige una disciplina diversa e di natura speciale rispetto alla disciplina codicistica sulla cessione dei crediti. L'impianto normativo prende le mosse dagli artt. artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato), e dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), artt. 69, 506 e 508. Nello specifico, l'articolo 69 del RD 2440/1923, nel delineare i principi generali dell'istituto, stabilisce la forma che la cessione deve assumere e la sua modalità di comunicazione, prevedendo al comma terzo che: «Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio». Il successivo art. 70, poi, introduce una deroga al principio privatistico della liberà cedibilità del credito, sancito dall'art. 1260 c.c., stabilendo, al comma terzo, che «Per le somme dovute dallo
Stato per somministrazioni, forniture ed appalti devono essere osservate le disposizioni dell'art.
9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 […]», il quale a sua volta prevede che «Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata».
In deroga alla disciplina generale della cessione dei crediti tra privati di cui all'art. 1260 c.c., quindi, il legislatore ha inteso subordinare la validità dei contratti di cessione dei crediti nei confronti della P.A. per somministrazioni, forniture ed appalti al rispetto di rigidi requisiti formali, richiedendo:
1. l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata dal notaio;
2. la notifica all'Amministrazione ceduta;
3. l'espressa accettazione/adesione di quest'ultima. A tale ultimo riguardo, la giurisprudenza ha puntualizzato come l'adesione dell'amministrazione è necessaria solo per i suddetti rapporti di durata (appalto, somministrazione, forniture), poiché l'esigenza è quella di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la
cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica (Cass. n. 24758.2021).
Nella vicenda di lite, dove nessun dubbio investe l'applicabilità della disciplina sopra richiamata, sia sotto il profilo soggettivo (intendendosi per P.A tutte le amministrazioni dello Stato, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado), sia sotto il profilo oggettivo (pacificamente fondandosi, i crediti ceduti all'attrice, su contratti di fornitura e somministrazione di elettricità) (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 18339.2014), difetta l'evidenza che l' convenuto abbia CP_3 mai espresso il suo assenso formale alla cessione dedotta dall'attrice. Né risulta che il contratto dal quale i crediti ceduti hanno tratto origine non era più in corso al momento della comunicazione della cessione o della pendenza dell'azione giudiziaria (sul rilievo che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata viene meno con la conclusione del contratto di durata): trattandosi di un requisito costitutivo della domanda, spettava all'attrice dimostrarlo, producendo eventuali lettere di recesso o suffragando la verificazione di un evento risolutivo. In difetto di simili evidenze, non v'è modo di ritenere cessato il rapporto da cui origina il credito ceduto, vieppiù che, in forza del prospetto di cui al doc. 16 della memoria 183 co.1 c.p.c. di parte attrice (ma anche qui intestato all' Ravanusa), si evincono letture effettive del contatore Controparte_4 sino al 31.1.2019, possibile indizio di un'erogazione della fornitura rimasta costante.
Per quanto ut supra esposto, la domanda non può trovare accoglimento.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri minimi per le sole fasi di studio ed introduttiva, come da
D.M. 55/2014 (aggiornato), per le cause di valore fino a 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, in accoglimento della domanda
- RIGETTA le domande;
- CONDANNA parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle
spese di lite, che liquida in € 849,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso, il 13 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 16547 dell'anno 2020 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, col ministero degli Avv.ti Paolo Bonalume,
Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona, attrice contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, convenuto
CONCLUSIONI: come da note depositate entro il termine perentorio del
3.3.2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
I FATTI PROCESSUALI
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 professandosi cessionaria di crediti per sorte capitale e interessi in virtù di contratti di cessione stipulati mediante scrittura privata autentica da notaio e notificati a controparte, ha chiesto la condanna del Controparte_2
[...]
[...]
[...] [...]
con sede in Licata (AG), via Prof. S. Malfitano, al pagamento:
[...]
i. di € 517,57 per sorte capitale, portati da due fatture emesse dalla società Eni
Gas e Luce e analiticamente indicate nell'elenco prodotto sub doc. 3;
ii. degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte, nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture sino al saldo;
iii. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 (in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.), e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
iv. € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per le fatturi costituenti la sorte capitale oggetto di causa.
v. € 4.514,75 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale (v. sub ii) – a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al sub i;
vi. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
vii. € 440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per le n. 11 fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora.
2. Si è costituito il eccependo, Controparte_2 preliminarmente, la nullità della citazione per vizi di editio actionis e contestando, nel merito, la pretesa avversaria, come pure la stessa cessione del credito per violazione dell'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923.
4. Concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è giunta all'udienza del 3 marzo 2025 (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.), all'esito della quale è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini per memorie conclusionali e repliche.
MERITO DELLA LITE
1. In via preliminare, si ritiene di disattendere l'eccezione di nullità della citazione spiegata dal convenuto ex art. 164, comma quarto, c.p.c.: la nullità dell'atto di citazione per vizi di editio actionis sussiste, infatti, nei soli casi di assoluta mancanza dell'esposizione dei fatti costitutivi della domanda, non anche nella diversa ipotesi dell'incompleta o generica descrizione degli stessi. A tale conclusione deve pervenirsi ove si consideri che, a norma dell'art. 164, comma 4,
c.p.c. (ratione temporis applicabile), la citazione è nulla "se è omesso o risulta assolutamente incerto" il requisito stabilito dall'art. 163, comma 3, numero 3) – ossia il petitum – ovvero se "manca" l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del medesimo articolo. Il legislatore ha, dunque, diversificato in modo netto, nell'ambito della stessa disposizione, le ipotesi di nullità per vizio di editio actionis riferibile alla causa petendi e quelle per vizio riferibile al petitum: nel primo caso,
l'invalidità sussiste solo ove sia del tutto mancante la suindicata esposizione dei fatti. Nel caso di specie, le asserite lacune nella documentazione a corredo della domanda non sono tali da compromettere la validità dell'atto, giacché non rendono la domanda carente della esposizione dei fatti costitutivi, rilevando, piuttosto ed eventualmente, sul piano del merito.
2. Ciò chiarito, la domanda va respinta per difetto di prova del fatto costitutivo del diritto vantato.
In primo luogo, quale importante e non sanata discrasia, si rileva che le fatture indicate dall'attrice come oggetto di cessione in suo favore da parte di Eni
Gas e Luce s.p.a. – cessione visibile al doc. 17 fasc. attrice – risultano in realtà afferenti a forniture di gas nei riguardi dell' Controparte_3
, con sede (in Ravanusa, viale Lauricella n. 2) e codice fiscale
[...] evidentemente diversi dal convenuto cui si addebita oggi l'inadempimento.
In secondo luogo, si ricorda che, in materia di crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, vige una disciplina diversa e di natura speciale rispetto alla disciplina codicistica sulla cessione dei crediti. L'impianto normativo prende le mosse dagli artt. artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato), e dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), artt. 69, 506 e 508. Nello specifico, l'articolo 69 del RD 2440/1923, nel delineare i principi generali dell'istituto, stabilisce la forma che la cessione deve assumere e la sua modalità di comunicazione, prevedendo al comma terzo che: «Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio». Il successivo art. 70, poi, introduce una deroga al principio privatistico della liberà cedibilità del credito, sancito dall'art. 1260 c.c., stabilendo, al comma terzo, che «Per le somme dovute dallo
Stato per somministrazioni, forniture ed appalti devono essere osservate le disposizioni dell'art.
9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 […]», il quale a sua volta prevede che «Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata».
In deroga alla disciplina generale della cessione dei crediti tra privati di cui all'art. 1260 c.c., quindi, il legislatore ha inteso subordinare la validità dei contratti di cessione dei crediti nei confronti della P.A. per somministrazioni, forniture ed appalti al rispetto di rigidi requisiti formali, richiedendo:
1. l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata dal notaio;
2. la notifica all'Amministrazione ceduta;
3. l'espressa accettazione/adesione di quest'ultima. A tale ultimo riguardo, la giurisprudenza ha puntualizzato come l'adesione dell'amministrazione è necessaria solo per i suddetti rapporti di durata (appalto, somministrazione, forniture), poiché l'esigenza è quella di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la
cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica (Cass. n. 24758.2021).
Nella vicenda di lite, dove nessun dubbio investe l'applicabilità della disciplina sopra richiamata, sia sotto il profilo soggettivo (intendendosi per P.A tutte le amministrazioni dello Stato, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado), sia sotto il profilo oggettivo (pacificamente fondandosi, i crediti ceduti all'attrice, su contratti di fornitura e somministrazione di elettricità) (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 18339.2014), difetta l'evidenza che l' convenuto abbia CP_3 mai espresso il suo assenso formale alla cessione dedotta dall'attrice. Né risulta che il contratto dal quale i crediti ceduti hanno tratto origine non era più in corso al momento della comunicazione della cessione o della pendenza dell'azione giudiziaria (sul rilievo che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata viene meno con la conclusione del contratto di durata): trattandosi di un requisito costitutivo della domanda, spettava all'attrice dimostrarlo, producendo eventuali lettere di recesso o suffragando la verificazione di un evento risolutivo. In difetto di simili evidenze, non v'è modo di ritenere cessato il rapporto da cui origina il credito ceduto, vieppiù che, in forza del prospetto di cui al doc. 16 della memoria 183 co.1 c.p.c. di parte attrice (ma anche qui intestato all' Ravanusa), si evincono letture effettive del contatore Controparte_4 sino al 31.1.2019, possibile indizio di un'erogazione della fornitura rimasta costante.
Per quanto ut supra esposto, la domanda non può trovare accoglimento.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri minimi per le sole fasi di studio ed introduttiva, come da
D.M. 55/2014 (aggiornato), per le cause di valore fino a 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, in accoglimento della domanda
- RIGETTA le domande;
- CONDANNA parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle
spese di lite, che liquida in € 849,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso, il 13 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi