TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 05/06/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 971/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
nella persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva, nella causa civile in epigrafe pendente tra:
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, Parte_1
codice Fiscale e partita IVA , e per essa la mandataria P.IVA_1 Parte_2
con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 6/A-6/B, Codice
[...]
Fiscale e partita IVA a propria volta rappresentata dalla mandataria P.IVA_2 [...] con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 6/A- Parte_3
6/B, Codice Fiscale e partita IVA , P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Feliziani del Foro di Spoleto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Spoleto, Via del Mercato n. 17;
CREDITORE ATTORE
e nato a [...], il [...], C.F. , ivi Controparte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...];
DEBITORE ESECUTATO CONVENUTO
, nata a [...], il [...], C.F. , residente in Controparte_2 CodiceFiscale_2
ST IT (PG), Via del Cantante, n. 8;
COMPROPRIETARIA NON ESECUTATA CONVENUTA
pagina 1 di 8 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluca Galluzzo del Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso il suo studio in 00139 Roma, alla Via Piero Tellini, 34;
Oggetto: Divisione di beni non caduti in successione – sentenza non definitiva sul diritto di procedere alla divisione;
Conclusioni: come da note di precisazione delle conclusioni depositate prima dell'udienza di decisione ex art. 189, comma 2, c.p.c. del 7.5.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. quale creditore procedente in un'esecuzione immobiliare contro il sig. Parte_1
ha proposto domanda di divisione endoesecutiva nei confronti dell'esecutato Controparte_1
e della moglie, comproprietaria non esecutata.
Più in particolare il ricorrente ha dedotto che:
• la procedura esecutiva immobiliare n. 182/2014 R.G.Es., da cui trae le mosse il presente giudizio, era stata introdotta dal creditore procedente avverso la società
[...]
(P.IVA ), debitrice principale, e del terzo datore di ipoteca Controparte_3 P.IVA_4
; Controparte_1
• in particolare, il pignoramento in questione, tra gli altri, attingeva i seguenti beni: “Diritti di piena proprietà pari a 1/1 sugli immobili siti in ST IT Via del Cantante n. 8, e precisamente: - appartamento sviluppantesi su due piani, con annesso locale ad uso autorimessa posto al piano primo sottostrada, sito in ST IT, Via del Cantante, confinante con strada comunale, strada privata, salvo altri, riportato al N.C.E.U. del Comune di ST IT, al Foglio 17, particella 339 sub 6, cat. A/2 cl. 3, vani 5,5, r.c. Euro 454,48, e particella 339 sub 4, cat. C/6, cl. 3, mq. 32, r.c. Euro 61,15”;
• nella procedura esecutiva in questione il C.T.U. Geom. incaricato per la Persona_1
stima del valore dei cespiti pignorati e la formazione dei lotti, con relazione datata 2/4/2016 ha stimato gli immobili suddetti di proprietà di , costituenti il Lotto n. 2, in Controparte_1 complessivi € 162.000,00;
• nel corso della procedura è emerso che gli immobili sopra descritti sono in realtà nella titolarità di e per la quota indivisa pari ad 1/2 ciascuno del diritto di Controparte_1 Controparte_2
piena proprietà;
pagina 2 di 8 • la creditrice procedente, mediante atto notificato il 14/4/2021, ha provveduto a dare avvisare ex art. 599 c.p.c. alla comproprietaria della pendenza della procedura esecutiva e Controparte_2 dell'udienza del 15/7/2021 fissata per la comparizione delle parti e gli adempimenti di cui agli artt. 600 e 601 c.p.c.;
• il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 23/2/2023, rilevato che il pignoramento ha ad oggetto diritti indivisi di piena proprietà, ha sospeso la procedura esecutiva limitatamente ai beni pignorati in danno di (ricompresi nel Lotto n. 2 formato dal C.T.U.), Controparte_1
ed ha disposto procedersi a giudizio di divisione.
Ha quindi concluso per lo scioglimento della comunione tra i convenuti, in natura o mediante vendita dell'intero.
2. e non si sono inizialmente costituiti in giudizio, di Controparte_1 Controparte_2 talché all'udienza del 4.10.2023 sono stati dichiarati contumaci.
Alla medesima udienza si disponeva CTU integrativa di quella già compiuta in sede esecutiva, nominando dapprima il medesimo tecnico e poi, constatato che lo stesso non è più iscritto all'albo,
l'arch. . Persona_2
In data 2.5.2024 si sono costituiti tardivamente i succitati convenuti nella procedura divisionale, con atto di costituzione identico a quello depositato nella parallela esecuzione immobiliare RGE n.
192/2017, relativa ad altri immobili, e con ampi riferimenti anche a tale procedura, lamentando che:
• il credito alla base dell'esecuzione non sarebbe più attuale, giacché il CTU geom. Per_1 avrebbe attestato l'esistenza di documentazione comprovante l'estinzione del debito stesso;
• il pignoramento sarebbe inesistente, in quanto la proprietà del bene in discussione sarebbe stata trasferita per l'intero a in forza dell'accordo di separazione omologato dal Controparte_2
Tribunale di Spoleto con decreto del 04.08.2017 (n. cronologico 6299/2017 nella causa R.G.
690/2017), a suo dire anteriormente al pignoramento;
• non sarebbero stati compiuti i controlli di cui a Cass. civ., sez. un. N. 9479/2023, alla cui disciplina i mutui portati a esecuzione dovrebbero ritenersi sottoposti;
• l'esecuzione forzata sarebbe nulla perché – limitandosi alle contestazioni riferite alla p.e. RGE
n. 182/2014 e non alla p.e. RGE n. 192/2017 – il creditore non sarebbe provvisto di titolo pagina 3 di 8 esecutivo e non si sarebbe svolta udienza in sede esecutiva fissata per l'esame dei crediti non sostenuti da titolo;
• dovrebbe trovare applicazione sentenza della Cassazione penale “SEZIONE VII PENALE, DEL
18.01.2024 / 24.01.2024 R.G. 35871/2024” tenuto conto che “All'udienza del 18.01.2024 di
Riparazione Ingiustizie e Abusi giudiziari, visti gli atti ed i documenti depositati riferiti alle procedure esecutive RGE 182/2014, RGE 192/2017, RGE 269/2016, RGE 247/2017 e R.G.
971/2023, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione VII Penale, ha così deciso
TESTUALMENTE: “
PQM
Esaminate le circostanze di rito e le motivazioni esplicitate in causa.
Ritenuto sussistenti tutte le motivazioni indicate per le decisioni urgenti nel merito. Preso atto delle irrilevanti osservazioni dell'Avvocatura dello Stato. Si dispone inibizione e sospensione e caducazione di tutti i titoli esecutivi ed ordinanze GE in ogni stato e grado delle relative procedure. Così deciso in Roma il diciotto gennaio 2024. Depositato in Cancelleria il ventiquattro gennaio 2024” (doc. 1). Nella motivazione della sentenza che si deposita sono ampiamente ed esaustivamente riportate tutte le motivazioni che dopo attenta valutazione sono state poste alla base di un annullamento ex tunc di tutte le procedure esecutive indicate. Si richiede pertanto che il Tribunale di Spoleto e il G.E. presso il Tribunale di Spoleto diano immediata esecuzione a quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione inibendo e sospendendo e caducando tutti i titoli esecutivi ed ordinanze G.E. in ogni stato e grado delle relative procedure.”.
La costituzione presentava conclusioni per disporsi “con effetto immediato la sospensione e la revoca e
l'estinzione dell'esecuzione immobiliare R.G.E. 192/2017”, ovvero l'altra p.e. e non quella sospesa per la presente divisione, ma con atto del 4.5.2024 si concludeva chiedendo “con effetto immediato la sospensione e la revoca e l'estinzione del giudizio di divisione R.G. 971/2023. Si evidenzia la necessità di ripristinare immediatamente la legalità, in considerazione del fatto che per il prossimo 8 maggio
2024 è fissato il primo accesso del CTU nell'immobile sottoposto a pignoramento, pur essendo intervenuta una sentenza di Cassazione “specifica”, relativa alla presente procedura che ha annullato tutto”.
Ad essa seguivano anche altri depositi irrituali, con i quali le parti comunque reiteravano conclusioni analoghe.
Ritenuto che sull'istanza dei convenuti dovesse pronunciarsi con sentenza ex art. 785 c.p.c., giacché venivano poste questioni relative alla sussistenza del diritto di procedere a divisione, è stata terminata pagina 4 di 8 l'istruttoria mediante la CTU integrativa di cui sopra e fissata udienza per trattenersi la causa in decisione ex art. 189 c.p.c., sul diritto i procedere alla divisione ex art. 785 c.p.c., per il 7.5.2025.
All'udienza indicata, il giudice ha posto la causa in decisione.
3. La domanda di divisione deve essere accolta, nella forma subordinata di vendita dell'intero, non potendosi accogliere le doglianze dei convenuti, per i motivi che seguono.
3.1. Preliminarmente deve essere precisato che la costituzione dei convenuti è atto unitario con il quale gli stessi si sono costituiti anche in altra parallela procedura esecutiva (RGE n. 192/2017) e contiene conclusioni anche con riferimento a tale fascicolo. Pertanto tali conclusioni riferite alla procedura
“parallela”, in quanto del tutto estranee alla materia del contendere della presente divisione, devono essere considerate inammissibili con riferimento a questo giudizio.
Ciò premesso, quanto alla prima contestazione, relativa alla deduzione per cui il debito sarebbe stato pagato, essa è stata solo genericamente formulata mediante il riferimento alla CTU del geom. redatta in sede esecutiva, nella quale si fa riferimento a documentazione bancaria ad essa Per_1 allegata che, a dire dei convenuti, comproverebbe l'estinzione del debito.
E invero, nella relazione del CTU lo stesso si limitava a dare atto che l'esecutato gli aveva fornito
“varia documentazione bancaria ritenuta sufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento del dichiarato debito”, riferendosi con tale dizione evidentemente non tanto al fatto di condividere le deduzioni dell'esecutato ma che, appunto, si trattava di quanto sostenuto dall'esecutato stesso, che veniva fedelmente riportato nella relazione.
Peraltro, al di là di tale riferimento, nella presente sede niente di più specifico è stato dedotto dai convenuti in merito a quale documentazione si tratti e perché la stessa attesterebbe l'avvenuta estinzione del debito. Trattasi, dunque, di deduzione del tutto generica.
Il riferimento, poi, alla revoca dell'aggiudicazione del lotto 2 disposta dal G.E. dott. entro la Per_3
p.e. RGE n. 182/2014, in data 9.11.2020 appare poco comprensibile e del tutto decontestaulizzato rispetto alla doglianza, essendo stato disposto in quanto si era ritenuto che dovesse aprirsi divisione endoesecutiva senza poter addivenire a vendita in sede esecutiva giacché ½ dell'immobile era in realtà di proprietà di . Controparte_2
L'eccezione è pertanto meritevole di rigetto.
Quanto alla seconda contestazione – eliminato ogni riferimento alla procedura RGE n. 192/2017, non pertinente – mette conto considerare che il pignoramento che ha dato origine alla p.e. sospesa per lo pagina 5 di 8 svolgimento della presente divisione è del 2014, senz'altro anteriore al decreto di omologa della separazione tra l' e la del 4.8.2017. CP_1 CP_2
Tale considerazione è tranciante nel determinare il rigetto dell'eccezione, a prescindere da ogni altra considerazione in merito.
Quanto alla terza contestazione, relativa al mancato svolgimento dei controlli di cui a Cass. civ., SSUU,
n. 9479/2023, basti osservare come la pronuncia in questione interpreta la normativa interna in modo conforme a quella eurounitaria prevedendo la possibilità di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. a decreto ingiuntivo in materia consumeristica non opposto, con sospensione della p.e. sino alla decisione del giudice dell'opposizione sulla provvisoria esecutività del decreto.
Tuttavia, nella specie il titolo vantato non è un decreto ingiuntivo, bensì un mutuo, e non può ritenersi che la speciale disciplina dettata dalla pronuncia delle Sezioni unite sia applicabile a fattispecie diverse rispetto a quella per cui è stata prevista.
E invero, oltre a limiti attinenti alla “lettera” della pronuncia, appaiono esservi limiti “operativi” invalicabili, nella misura in cui, in ipotesi diverse, come quella di titoli di natura stragiudiziale (il mutuo, come nel caso di specie), non si vede che tipo di rimedi potrebbero essere offerti, nella misura in cui quello indicato dalle Sezioni unite – l'opposizione tardiva a D.I. – appare in rito impossibile ove non vi sia un D.I. alla base dell'esecuzione.
Anche tale eccezione non può dunque essere accolta.
Con riferimento alla quarta contestazione – premesso che lo stesso appare di difficile comprensione, giacché giustappone senza apparente nesso logico la tematica della cessione del credito a quella della mancata fissazione di udienza per la verifica dei crediti non provvisti di titolo esecutivo, entro la procedura RGE 182/2014, basti considerare come in ogni caso, a seguito della summenzionata revoca dell'aggiudicazione del lotto 2 disposta dal G.E. dott. l'attività sullo stesso è proseguita nella Per_3
presente sede divisionale, nella quale partecipa il solo creditore titolato Parte_4
[...
. Con riferimento alla quinta contestazione, deve osservarsi quanto segue.
Esso si basa su una produzione documentale effettuata dall'istante (allegato 1 della costituzione), relativa ad una pretesa sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione VII penale, del 18.01.2024
/ 24.01.2024 r.g. 35871/2024.
Va sul punto osservato che tale documento appare avere natura palesemente contraffatta;
e invero:
pagina 6 di 8 • la numerazione della pronuncia, anche da una rapida ricerca sulle banche dati, non corrisponde ad alcun provvedimento noto al momento del deposito dell'atto in giudizio;
• non si vede come una pronuncia della Cassazione penale possa caducare un titolo esecutivo;
• per quanto la forma del documento potrebbe a prima vista ingannare un lettore non giurista, da una sua lettura emerge che: lo stile non corrisponde affatto a quello di una sentenza di
Cassazione; non sono riportati i nomi dei Consiglieri salvo Presidente e Relatore;
vi sono riferimenti a procedure esecutive di non si sa quale Tribunale;
il testo, poi, nella parte rubricata
“MOTIVI”, appare un malfatto copia/incolla di plurimi riferimenti di natura giuridica – evidentemente ripresi da commentari, articoli o altro materiale, ben reperibile su internet – in realtà tra loro del tutto scoordinati, probabilmente composti da mano di un soggetto che non conosce la materia;
• la sintassi è difficoltosa e in taluni punti si intravedono errori di grammatica (ad es.: “la Corte
Costituzionale si è mossa e nella Sentenza 205/2022 a demolito il principio della sacralità della difesa”);
• il dispositivo, poi, appare del tutto incomprensibile.
Appare, in definitiva trattarsi di un vero e proprio falso materiale, di talché l'eccezione relativa non può che essere rigettata.
Peraltro, a differenza di quanto accaduto in seno alla p.e. RGE n. 192/2017, ove la questione era stata immediatamente rilevata con ordinanza, nel presente giudizio, giacché vi era formale contestazione da decidersi con sentenza che poggiava proprio su detto documento, detta falsità può essere rilevata per la prima volta soltanto nella presente sede.
Peraltro, stante la apparente contraffazione del documento, al rigetto dell'eccezione deve accompagnarsi la comunicazione alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza, oltre che la segnalazione del fatto al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Roma, competente per la posizione del difensore dei convenuti.
3.3. Poiché ogni eccezione è stata rigettata, deve affermarsi sussistente il diritto di procedere alla divisione.
Quanto alle concrete modalità divisionali, dalla CTU dell'arch. emerge che i beni da Per_2 dividere sono un appartamento e un locale autorimessa caratterizzati da un'unitarietà funzionale,
pagina 7 di 8 tantoché è stata proposta la formazione di un lotto unico, non essendo possibile una facile divisione in natura.
E invero, con riferimento all'abitazione, la CTU indica che “L'unità immobiliare sita in Via Del
Cantante, 8 a ST IT nasce come unica soluzione abitativa autorizzata con regolare concessione edilizia n. 841 prot. 3818/80 del 26.09.1980 richiesta dal sig. Nel Controparte_1
1999 viene rilasciata dal Comune di ST IT la Concessione edilizia n. 141 prot. 6368 per la ristrutturazione del fabbricato e la divisione in due unità abitative. Dal punto di vista impiantistico le due unità non si configurano come indipendenti poiché condividono alcuni locali tecnici con
l'alloggiamento dei contatori”.
Non essendo possibile (né peraltro richiesta dalle parti, tenuto conto che i convenuti non hanno preso posizione e il creditore ha infine concluso per la divisione mediante la sola vendita dell'intero) una divisione in natura, unica soluzione possibile è la divisione mediante vendita dell'intero, da svolgersi nelle forme della vendita coattiva entro il presente giudizio.
4. La regolamentazione delle spese è rimessa al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA sussistere il diritto alla divisione dei beni mediante vendita dell'intero;
DISPONE sulla vendita dei beni come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo;
MANDA la Cancelleria per la comunicazione di copia della presente sentenza e della costituzione dei convenuti del 2.5.2024, in uno con l'allegato 1 di quest'ultima, alla Procura della Repubblica presso il presente Tribunale, per le valutazioni di competenza;
MANDA la Cancelleria per la segnalazione del fatto al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di
Roma, mediante l'invio alla PEC dello stesso di copia della presente sentenza, costituzione dei convenuti del 2.5.2024 e dell'allegato 1 di quest'ultima, avendo cura di omissare nei primi due documenti i nomi delle parti qualora ricorrano.
Spoleto, 5 giugno 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
nella persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva, nella causa civile in epigrafe pendente tra:
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, Parte_1
codice Fiscale e partita IVA , e per essa la mandataria P.IVA_1 Parte_2
con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 6/A-6/B, Codice
[...]
Fiscale e partita IVA a propria volta rappresentata dalla mandataria P.IVA_2 [...] con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 6/A- Parte_3
6/B, Codice Fiscale e partita IVA , P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Feliziani del Foro di Spoleto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Spoleto, Via del Mercato n. 17;
CREDITORE ATTORE
e nato a [...], il [...], C.F. , ivi Controparte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...];
DEBITORE ESECUTATO CONVENUTO
, nata a [...], il [...], C.F. , residente in Controparte_2 CodiceFiscale_2
ST IT (PG), Via del Cantante, n. 8;
COMPROPRIETARIA NON ESECUTATA CONVENUTA
pagina 1 di 8 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluca Galluzzo del Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso il suo studio in 00139 Roma, alla Via Piero Tellini, 34;
Oggetto: Divisione di beni non caduti in successione – sentenza non definitiva sul diritto di procedere alla divisione;
Conclusioni: come da note di precisazione delle conclusioni depositate prima dell'udienza di decisione ex art. 189, comma 2, c.p.c. del 7.5.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. quale creditore procedente in un'esecuzione immobiliare contro il sig. Parte_1
ha proposto domanda di divisione endoesecutiva nei confronti dell'esecutato Controparte_1
e della moglie, comproprietaria non esecutata.
Più in particolare il ricorrente ha dedotto che:
• la procedura esecutiva immobiliare n. 182/2014 R.G.Es., da cui trae le mosse il presente giudizio, era stata introdotta dal creditore procedente avverso la società
[...]
(P.IVA ), debitrice principale, e del terzo datore di ipoteca Controparte_3 P.IVA_4
; Controparte_1
• in particolare, il pignoramento in questione, tra gli altri, attingeva i seguenti beni: “Diritti di piena proprietà pari a 1/1 sugli immobili siti in ST IT Via del Cantante n. 8, e precisamente: - appartamento sviluppantesi su due piani, con annesso locale ad uso autorimessa posto al piano primo sottostrada, sito in ST IT, Via del Cantante, confinante con strada comunale, strada privata, salvo altri, riportato al N.C.E.U. del Comune di ST IT, al Foglio 17, particella 339 sub 6, cat. A/2 cl. 3, vani 5,5, r.c. Euro 454,48, e particella 339 sub 4, cat. C/6, cl. 3, mq. 32, r.c. Euro 61,15”;
• nella procedura esecutiva in questione il C.T.U. Geom. incaricato per la Persona_1
stima del valore dei cespiti pignorati e la formazione dei lotti, con relazione datata 2/4/2016 ha stimato gli immobili suddetti di proprietà di , costituenti il Lotto n. 2, in Controparte_1 complessivi € 162.000,00;
• nel corso della procedura è emerso che gli immobili sopra descritti sono in realtà nella titolarità di e per la quota indivisa pari ad 1/2 ciascuno del diritto di Controparte_1 Controparte_2
piena proprietà;
pagina 2 di 8 • la creditrice procedente, mediante atto notificato il 14/4/2021, ha provveduto a dare avvisare ex art. 599 c.p.c. alla comproprietaria della pendenza della procedura esecutiva e Controparte_2 dell'udienza del 15/7/2021 fissata per la comparizione delle parti e gli adempimenti di cui agli artt. 600 e 601 c.p.c.;
• il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 23/2/2023, rilevato che il pignoramento ha ad oggetto diritti indivisi di piena proprietà, ha sospeso la procedura esecutiva limitatamente ai beni pignorati in danno di (ricompresi nel Lotto n. 2 formato dal C.T.U.), Controparte_1
ed ha disposto procedersi a giudizio di divisione.
Ha quindi concluso per lo scioglimento della comunione tra i convenuti, in natura o mediante vendita dell'intero.
2. e non si sono inizialmente costituiti in giudizio, di Controparte_1 Controparte_2 talché all'udienza del 4.10.2023 sono stati dichiarati contumaci.
Alla medesima udienza si disponeva CTU integrativa di quella già compiuta in sede esecutiva, nominando dapprima il medesimo tecnico e poi, constatato che lo stesso non è più iscritto all'albo,
l'arch. . Persona_2
In data 2.5.2024 si sono costituiti tardivamente i succitati convenuti nella procedura divisionale, con atto di costituzione identico a quello depositato nella parallela esecuzione immobiliare RGE n.
192/2017, relativa ad altri immobili, e con ampi riferimenti anche a tale procedura, lamentando che:
• il credito alla base dell'esecuzione non sarebbe più attuale, giacché il CTU geom. Per_1 avrebbe attestato l'esistenza di documentazione comprovante l'estinzione del debito stesso;
• il pignoramento sarebbe inesistente, in quanto la proprietà del bene in discussione sarebbe stata trasferita per l'intero a in forza dell'accordo di separazione omologato dal Controparte_2
Tribunale di Spoleto con decreto del 04.08.2017 (n. cronologico 6299/2017 nella causa R.G.
690/2017), a suo dire anteriormente al pignoramento;
• non sarebbero stati compiuti i controlli di cui a Cass. civ., sez. un. N. 9479/2023, alla cui disciplina i mutui portati a esecuzione dovrebbero ritenersi sottoposti;
• l'esecuzione forzata sarebbe nulla perché – limitandosi alle contestazioni riferite alla p.e. RGE
n. 182/2014 e non alla p.e. RGE n. 192/2017 – il creditore non sarebbe provvisto di titolo pagina 3 di 8 esecutivo e non si sarebbe svolta udienza in sede esecutiva fissata per l'esame dei crediti non sostenuti da titolo;
• dovrebbe trovare applicazione sentenza della Cassazione penale “SEZIONE VII PENALE, DEL
18.01.2024 / 24.01.2024 R.G. 35871/2024” tenuto conto che “All'udienza del 18.01.2024 di
Riparazione Ingiustizie e Abusi giudiziari, visti gli atti ed i documenti depositati riferiti alle procedure esecutive RGE 182/2014, RGE 192/2017, RGE 269/2016, RGE 247/2017 e R.G.
971/2023, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione VII Penale, ha così deciso
TESTUALMENTE: “
PQM
Esaminate le circostanze di rito e le motivazioni esplicitate in causa.
Ritenuto sussistenti tutte le motivazioni indicate per le decisioni urgenti nel merito. Preso atto delle irrilevanti osservazioni dell'Avvocatura dello Stato. Si dispone inibizione e sospensione e caducazione di tutti i titoli esecutivi ed ordinanze GE in ogni stato e grado delle relative procedure. Così deciso in Roma il diciotto gennaio 2024. Depositato in Cancelleria il ventiquattro gennaio 2024” (doc. 1). Nella motivazione della sentenza che si deposita sono ampiamente ed esaustivamente riportate tutte le motivazioni che dopo attenta valutazione sono state poste alla base di un annullamento ex tunc di tutte le procedure esecutive indicate. Si richiede pertanto che il Tribunale di Spoleto e il G.E. presso il Tribunale di Spoleto diano immediata esecuzione a quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione inibendo e sospendendo e caducando tutti i titoli esecutivi ed ordinanze G.E. in ogni stato e grado delle relative procedure.”.
La costituzione presentava conclusioni per disporsi “con effetto immediato la sospensione e la revoca e
l'estinzione dell'esecuzione immobiliare R.G.E. 192/2017”, ovvero l'altra p.e. e non quella sospesa per la presente divisione, ma con atto del 4.5.2024 si concludeva chiedendo “con effetto immediato la sospensione e la revoca e l'estinzione del giudizio di divisione R.G. 971/2023. Si evidenzia la necessità di ripristinare immediatamente la legalità, in considerazione del fatto che per il prossimo 8 maggio
2024 è fissato il primo accesso del CTU nell'immobile sottoposto a pignoramento, pur essendo intervenuta una sentenza di Cassazione “specifica”, relativa alla presente procedura che ha annullato tutto”.
Ad essa seguivano anche altri depositi irrituali, con i quali le parti comunque reiteravano conclusioni analoghe.
Ritenuto che sull'istanza dei convenuti dovesse pronunciarsi con sentenza ex art. 785 c.p.c., giacché venivano poste questioni relative alla sussistenza del diritto di procedere a divisione, è stata terminata pagina 4 di 8 l'istruttoria mediante la CTU integrativa di cui sopra e fissata udienza per trattenersi la causa in decisione ex art. 189 c.p.c., sul diritto i procedere alla divisione ex art. 785 c.p.c., per il 7.5.2025.
All'udienza indicata, il giudice ha posto la causa in decisione.
3. La domanda di divisione deve essere accolta, nella forma subordinata di vendita dell'intero, non potendosi accogliere le doglianze dei convenuti, per i motivi che seguono.
3.1. Preliminarmente deve essere precisato che la costituzione dei convenuti è atto unitario con il quale gli stessi si sono costituiti anche in altra parallela procedura esecutiva (RGE n. 192/2017) e contiene conclusioni anche con riferimento a tale fascicolo. Pertanto tali conclusioni riferite alla procedura
“parallela”, in quanto del tutto estranee alla materia del contendere della presente divisione, devono essere considerate inammissibili con riferimento a questo giudizio.
Ciò premesso, quanto alla prima contestazione, relativa alla deduzione per cui il debito sarebbe stato pagato, essa è stata solo genericamente formulata mediante il riferimento alla CTU del geom. redatta in sede esecutiva, nella quale si fa riferimento a documentazione bancaria ad essa Per_1 allegata che, a dire dei convenuti, comproverebbe l'estinzione del debito.
E invero, nella relazione del CTU lo stesso si limitava a dare atto che l'esecutato gli aveva fornito
“varia documentazione bancaria ritenuta sufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento del dichiarato debito”, riferendosi con tale dizione evidentemente non tanto al fatto di condividere le deduzioni dell'esecutato ma che, appunto, si trattava di quanto sostenuto dall'esecutato stesso, che veniva fedelmente riportato nella relazione.
Peraltro, al di là di tale riferimento, nella presente sede niente di più specifico è stato dedotto dai convenuti in merito a quale documentazione si tratti e perché la stessa attesterebbe l'avvenuta estinzione del debito. Trattasi, dunque, di deduzione del tutto generica.
Il riferimento, poi, alla revoca dell'aggiudicazione del lotto 2 disposta dal G.E. dott. entro la Per_3
p.e. RGE n. 182/2014, in data 9.11.2020 appare poco comprensibile e del tutto decontestaulizzato rispetto alla doglianza, essendo stato disposto in quanto si era ritenuto che dovesse aprirsi divisione endoesecutiva senza poter addivenire a vendita in sede esecutiva giacché ½ dell'immobile era in realtà di proprietà di . Controparte_2
L'eccezione è pertanto meritevole di rigetto.
Quanto alla seconda contestazione – eliminato ogni riferimento alla procedura RGE n. 192/2017, non pertinente – mette conto considerare che il pignoramento che ha dato origine alla p.e. sospesa per lo pagina 5 di 8 svolgimento della presente divisione è del 2014, senz'altro anteriore al decreto di omologa della separazione tra l' e la del 4.8.2017. CP_1 CP_2
Tale considerazione è tranciante nel determinare il rigetto dell'eccezione, a prescindere da ogni altra considerazione in merito.
Quanto alla terza contestazione, relativa al mancato svolgimento dei controlli di cui a Cass. civ., SSUU,
n. 9479/2023, basti osservare come la pronuncia in questione interpreta la normativa interna in modo conforme a quella eurounitaria prevedendo la possibilità di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. a decreto ingiuntivo in materia consumeristica non opposto, con sospensione della p.e. sino alla decisione del giudice dell'opposizione sulla provvisoria esecutività del decreto.
Tuttavia, nella specie il titolo vantato non è un decreto ingiuntivo, bensì un mutuo, e non può ritenersi che la speciale disciplina dettata dalla pronuncia delle Sezioni unite sia applicabile a fattispecie diverse rispetto a quella per cui è stata prevista.
E invero, oltre a limiti attinenti alla “lettera” della pronuncia, appaiono esservi limiti “operativi” invalicabili, nella misura in cui, in ipotesi diverse, come quella di titoli di natura stragiudiziale (il mutuo, come nel caso di specie), non si vede che tipo di rimedi potrebbero essere offerti, nella misura in cui quello indicato dalle Sezioni unite – l'opposizione tardiva a D.I. – appare in rito impossibile ove non vi sia un D.I. alla base dell'esecuzione.
Anche tale eccezione non può dunque essere accolta.
Con riferimento alla quarta contestazione – premesso che lo stesso appare di difficile comprensione, giacché giustappone senza apparente nesso logico la tematica della cessione del credito a quella della mancata fissazione di udienza per la verifica dei crediti non provvisti di titolo esecutivo, entro la procedura RGE 182/2014, basti considerare come in ogni caso, a seguito della summenzionata revoca dell'aggiudicazione del lotto 2 disposta dal G.E. dott. l'attività sullo stesso è proseguita nella Per_3
presente sede divisionale, nella quale partecipa il solo creditore titolato Parte_4
[...
. Con riferimento alla quinta contestazione, deve osservarsi quanto segue.
Esso si basa su una produzione documentale effettuata dall'istante (allegato 1 della costituzione), relativa ad una pretesa sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione VII penale, del 18.01.2024
/ 24.01.2024 r.g. 35871/2024.
Va sul punto osservato che tale documento appare avere natura palesemente contraffatta;
e invero:
pagina 6 di 8 • la numerazione della pronuncia, anche da una rapida ricerca sulle banche dati, non corrisponde ad alcun provvedimento noto al momento del deposito dell'atto in giudizio;
• non si vede come una pronuncia della Cassazione penale possa caducare un titolo esecutivo;
• per quanto la forma del documento potrebbe a prima vista ingannare un lettore non giurista, da una sua lettura emerge che: lo stile non corrisponde affatto a quello di una sentenza di
Cassazione; non sono riportati i nomi dei Consiglieri salvo Presidente e Relatore;
vi sono riferimenti a procedure esecutive di non si sa quale Tribunale;
il testo, poi, nella parte rubricata
“MOTIVI”, appare un malfatto copia/incolla di plurimi riferimenti di natura giuridica – evidentemente ripresi da commentari, articoli o altro materiale, ben reperibile su internet – in realtà tra loro del tutto scoordinati, probabilmente composti da mano di un soggetto che non conosce la materia;
• la sintassi è difficoltosa e in taluni punti si intravedono errori di grammatica (ad es.: “la Corte
Costituzionale si è mossa e nella Sentenza 205/2022 a demolito il principio della sacralità della difesa”);
• il dispositivo, poi, appare del tutto incomprensibile.
Appare, in definitiva trattarsi di un vero e proprio falso materiale, di talché l'eccezione relativa non può che essere rigettata.
Peraltro, a differenza di quanto accaduto in seno alla p.e. RGE n. 192/2017, ove la questione era stata immediatamente rilevata con ordinanza, nel presente giudizio, giacché vi era formale contestazione da decidersi con sentenza che poggiava proprio su detto documento, detta falsità può essere rilevata per la prima volta soltanto nella presente sede.
Peraltro, stante la apparente contraffazione del documento, al rigetto dell'eccezione deve accompagnarsi la comunicazione alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza, oltre che la segnalazione del fatto al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Roma, competente per la posizione del difensore dei convenuti.
3.3. Poiché ogni eccezione è stata rigettata, deve affermarsi sussistente il diritto di procedere alla divisione.
Quanto alle concrete modalità divisionali, dalla CTU dell'arch. emerge che i beni da Per_2 dividere sono un appartamento e un locale autorimessa caratterizzati da un'unitarietà funzionale,
pagina 7 di 8 tantoché è stata proposta la formazione di un lotto unico, non essendo possibile una facile divisione in natura.
E invero, con riferimento all'abitazione, la CTU indica che “L'unità immobiliare sita in Via Del
Cantante, 8 a ST IT nasce come unica soluzione abitativa autorizzata con regolare concessione edilizia n. 841 prot. 3818/80 del 26.09.1980 richiesta dal sig. Nel Controparte_1
1999 viene rilasciata dal Comune di ST IT la Concessione edilizia n. 141 prot. 6368 per la ristrutturazione del fabbricato e la divisione in due unità abitative. Dal punto di vista impiantistico le due unità non si configurano come indipendenti poiché condividono alcuni locali tecnici con
l'alloggiamento dei contatori”.
Non essendo possibile (né peraltro richiesta dalle parti, tenuto conto che i convenuti non hanno preso posizione e il creditore ha infine concluso per la divisione mediante la sola vendita dell'intero) una divisione in natura, unica soluzione possibile è la divisione mediante vendita dell'intero, da svolgersi nelle forme della vendita coattiva entro il presente giudizio.
4. La regolamentazione delle spese è rimessa al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA sussistere il diritto alla divisione dei beni mediante vendita dell'intero;
DISPONE sulla vendita dei beni come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo;
MANDA la Cancelleria per la comunicazione di copia della presente sentenza e della costituzione dei convenuti del 2.5.2024, in uno con l'allegato 1 di quest'ultima, alla Procura della Repubblica presso il presente Tribunale, per le valutazioni di competenza;
MANDA la Cancelleria per la segnalazione del fatto al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di
Roma, mediante l'invio alla PEC dello stesso di copia della presente sentenza, costituzione dei convenuti del 2.5.2024 e dell'allegato 1 di quest'ultima, avendo cura di omissare nei primi due documenti i nomi delle parti qualora ricorrano.
Spoleto, 5 giugno 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 8 di 8