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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/10/2024, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 59/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 59/2023 R.G. promossa da
(c.f.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
TT (PG) e ivi residente in [...]3,
(c.f.: ) nata il [...] a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
TT e residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dell'Avv. Raffaele Martone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Massa Martana, Voc. Cicognola n. 419, in virtù di procura in calce all'atto di appello;
= Appellanti =
nei confronti di
, (c.f.: , nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_3
9.02.1960 e residente a [...]2,
pagina 1 di 10 rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Esibizione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, Via Mentana n. 42, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
=Appellata=
e
(P. IVA: – C.F.: ), con sede in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Roma, Viale Europa 190, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Proietti ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la Direzione
Affari Legali di in Viale Europa, 190, in virtù di procura in calce alla CP_2
comparsa di costituzione di nuovo difensore;
=Appellata=
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di trattazione per l'udienza del 11.04.2024;
Per parte appellata ): come da comparsa di costituzione;
CP_3
Per parte appellata : come da comparsa di costituzione. Controparte_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
e , in qualità di figli del defunto , Parte_3 Parte_4 Persona_1
convenivano in giudizio e per sentirli condannare Controparte_2 CP_1
alla restituzione in loro favore della somma di €.33.500,00 nonché al risarcimento dei danni asseritamente subiti nella misura di € 50.000,00 o nella somma maggiore o minore pagina 2 di 10 accertata in corso di causa.
A fondamento della domanda affermavano di essere eredi di , il quale Persona_1
era insieme alla moglie ( ) e ai figli ( e CP_4 Parte_1 Controparte_5
cointestatario del libretto di risparmio n. 19474046 su cui risultavano effettuati dopo la di lui morte prelievi per € 35.000,00 tramite ordinativi apparentemente a firma di riconducibili, invece, a sua moglie come da perizia Controparte_5 CP_1
calligrafica fatta eseguire dagli attori, configurandosi in tal modo la responsabilità di quest'ultima e di per il pagamento a soggetto diverso dal legittimato Controparte_2
e per aver effettuato il pagamento dopo la morte di uno dei cointestatari su libretto caduto in successione.
Con comparsa del 30.10.2018 si costituiva contestando Controparte_2
l'infondatezza della domanda avversaria di cui domandava il rigetto, affermando l'inesistenza di qualsiasi sua responsabilità, poiché le operazioni contestate erano state effettuate da soggetto legittimato.
Con comparsa del 7.11.2018 si costituiva, altresì, eccependo in primo CP_1
luogo il difetto di legittimazione passiva.
In secondo luogo, contestava l'infondatezza e la temerarietà della domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto in quanto il libretto postale richiamato era nominativo ed a firme disgiunte di talché anche uno solo uno dei titolari poteva prelevare le somme in esso depositate, somme che risultavano incassate da mediante l'emissione Controparte_5
di vaglia circolare nominativi e non trasferibili.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e prova per testi.
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 811/2022, pubblicata il 28.11.2022 respingeva la domanda attorea e condannava gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di pagina 3 di 10 lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 811/2022 hanno interposto appello - con istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. – e Parte_1 Parte_2
sostanzialmente, per due ordini di motivi:
1) La sentenza del Tribunale viene censurata nella parte in cui il giudice di prime cure,
pur in assenza di contestazione dei convenuti, ha rigettato la domanda degli attori ritenendo che gli stessi non abbiano fornito prova della dedotta qualità di erede e quindi del rapporto giuridico controverso, stante l'inidoneità, a tal fine, della sola denuncia di successione prodotta in atti.
In particolare – deducono gli appellanti – non si comprende perché il primo giudice abbia ritenuto di dissentire dall'indirizzo ad essi favorevole (che pure ha dichiarato di conoscere) secondo cui il rapporto di parentela con il de cuius, quale titolo che conferisce la qualità di erede, dovrebbe essere provato tramite gli atti dello stato civile,
solo nel caso in cui il rapporto sia in contestazione - sicché laddove il convenuto non abbia sollevato alcuna obiezione in merito, il vincolo parentale che giustifica la chiamata all'eredità per legge dovrebbe ritenersi positivamente accertato.
Affermano, inoltre, che qualora i convenuti avessero contestato la qualità di eredi degli attori (odierni appellanti) gli stessi avrebbero prodotto, a riprova, gli atti dello stato civile, allora ritenuti “superflui”, la cui produzione in appello è divenuta necessaria per confutare l'errata decisione sul punto del primo giudice.
2) La sentenza – ad avviso degli appellanti - merita ulteriore censura in quanto il primo giudice non si è pronunciato sulla dedotta incapacità a testimoniare di Testimone_1
e - rispettivamente sorella e marito della convenuta - Controparte_5 CP_1
anzi, per aver rilevato come quest'ultimo in sede di escussione testimoniale abbia riconosciuto la propria firma e confermato l'effettuazione dei prelievi, nonché per aver pagina 4 di 10 ritenuto che la perizia calligrafica di parte prodotta in atti - effettuata solo su copie e non su saggi grafici originali - osta alla certezza della riconducibilità delle firme comparate alla CP_1
Con comparsa depositata il 5.07.2023 si è costituita che Controparte_2
preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
nel merito ha contestato la fondatezza dell'appello, domandandone il rigetto, e l'inammissibilità della certificazione anagrafica degli appellanti prodotta per la prima volta in grado di appello. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 12.07.2023 si è costituita eccependo CP_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., domandando,
altresì, di integrare il contraddittorio, ove ritenuto necessario, nei confronti di CP_6
e , attori soccombenti in primo grado non citati in appello;
nel
[...] Parte_3
merito ha domandato il rigetto dell'appello, in quanto infondato, la declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., dei nuovi documenti prodotti, la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., oltre alla condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 13.07.2023 la Corte ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Con comparsa del 04.04.2024 si è costituito per la prosecuzione del giudizio il nuovo difensore di riportandosi a tutti i precedenti atti difensivi e scritti Controparte_2
difensivi depositati.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 11.04.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Prioritariamente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalle pagina 5 di 10 parti appellate, per violazione dell'art. 342 c.p.c..
Essa è infondata giacché l'appello non risulta carente dei requisiti imposti a pena di inammissibilità dall'art. 342 c.p.c. in quanto contiene una compiuta contestazione della sentenza e l'esposizione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
L'impugnazione deve ritenersi dunque ammissibile.
****
Passando all'esame dei motivi di appello, con il primo gli appellanti censurano la decisione del primo giudice che, innanzitutto, ha rigettato la domanda degli attori
(odierni appellanti) ritenendo non provata la loro qualità di eredi del defunto Per_1
e, quindi, la titolarità del rapporto giuridico controverso, pur se la stessa non è
[...]
stata contestata dai convenuti.
Deducono, inoltre, che in ragione dell'errata decisione del primo giudice si sia reso necessario il deposito con l'appello della certificazione anagrafica attestante il rapporto di parentela con il de cuius.
Il motivo è fondato ma, al proposito, occorre effettuare una precisazione.
Il primo giudice ha respinto la domanda di parte attrice per due distinti ed autonomi ordini di motivi, vale a dire per mancanza di titolarità del rapporto giuridico controverso e per infondatezza della pretesa sotto un profilo di merito.
In tema di prova della qualità di erede questa Corte ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione secondo cui “colui che afferma essere erede "ab
intestato", ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il "de cuius", non
deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire,
l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione,
ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che
pagina 6 di 10 abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio
stesso dell'azione” (fra le tante: Cass. 6745/2018; Cass. 22223/2014; Cass. 25341/2010).
Nella fattispecie, pertanto, stante la mancanza di qualsiasi contestazione dei convenuti in primo grado della dedotta qualità di eredi degli attori, non può dubitarsi della loro qualità di eredi e, quindi, della titolarità del rapporto controverso.
Tuttavia, va dichiarata l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. della certificazione anagrafica prodotta con l'atto di appello.
Trattasi, infatti di nuovi documenti che ben potevano essere prodotti dagli attori (odierni appellanti) nel giudizio di primo grado e che, peraltro, gli stessi, hanno espressamente affermato di aver ritenuto al tempo superflui.
****
La sentenza è ulteriormente censurata dagli appellanti sotto un profilo di merito, nella parte in cui il primo giudice non si è pronunciato sulla dedotta incapacità dei testi,
e , rispettivamente marito e sorella della convenuta Controparte_5 Testimone_1
. CP_1
La censura è infondata ed è per tale ragione che la sentenza gravata merita conferma.
Rileva la Corte che con il dedotto motivo di gravame gli appellanti si dolgono unicamente del fatto che il primo giudice si è riservato di valutare in sentenza l'attendibilità dei testi e , ma poi nel provvedimento Controparte_5 Testimone_1
conclusivo non risulta alcuna valutazione in tal senso.
Oltre ciò, gli appellanti non formulano alcuna diversa motivazione a sostegno della censura, né altro.
Orbene, rileva questa Corte che le testimonianze rese dai predetti testimoni nel corso dell'istruttoria di primo grado non aggiungono alcun elemento diverso rispetto a quanto emerge dalla documentazione prodotta in atti confermata, peraltro, dalle deposizioni pagina 7 di 10 degli altri testimoni.
In particolare, con riferimento alla pretesa restituzione della somma di €.33.500,00,
occorre rilevare che dagli atti di causa risulta che le richieste di prelievo in contestazione sono state tutte sottoscritte da che è stato identificato dall'ufficio Controparte_5
postale tramite valido documento di riconoscimento, e che i relativi pagamenti sono stati effettuati con vaglia postali non trasferibili tutti intesti al medesimo Controparte_5
(cfr: Doc. 2,3,4,5,6, - fascicolo di primo grado dell'appellata e Doc. Controparte_2
A,B,C,D,E,F, - fascicolo di primo grado dell'appellata ). CP_1
La circostanza è stata confermata dalla teste (impiegata dell'ufficio Testimone_2
postale) che all'udienza del 15.04.2021 ha riferito: “… me ne sono occupata io e posso
dire che è nostro obbligo accertarci della identità del cliente mediante la esibizione di
documenti d'identità che poi annotiamo sulla cedola dell'operazione, come avvenuto in
questo caso”).
Posto che la è teste indifferente all'esito della lite, ritiene questa Corte che la sua Tes_2
deposizione sia attendibile e decisiva ai fini del rigetto della tesi degli appellanti.
Per quanto occorrer possa si osservi che lo stesso escusso all'udienza Controparte_5
del 27.10.21, ha confermato di aver effettuato personalmente i prelievi (cfr.: verbale ud.
27.10.21 “Confermo di essere stato io a compiere le operazioni indicate nel capitolo”) e che lo stesso non poteva dirsi incapace a testimoniare, essendo portatore di un interesse di mero fatto.
Di fronte a tale circostanza, nessun valore può essere riconosciuto al disconoscimento della firma effettuato dagli attori (odierni appellanti) sugli ordinativi delle operazioni,
visto che non è stato convenuto in giudizio e che, come rilevato dal Controparte_5
primo giudice, la perizia calligrafica prodotta dagli attori era effettuata solo su copie e non su saggi grafici originali che, in quanto tali, “ostano alla certezza della
pagina 8 di 10 riconducibilità della firma alla (cfr. pag. 6 della sentenza). CP_1
Il motivo di appello è dunque infondato e, pertanto, viene respinto.
****
Le questioni sin qui definite esauriscono la controversia, rimanendo assorbito e superato ogni altro motivo di gravame e di resistenza, ivi compresa la richiesta di condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., trattandosi di domanda non accolta in primo grado e per la quale non è stato svolto appello incidentale.
A tutto voler concedere osserva questa Corte che non vi è prova che gli attori abbiano agito con dolo o colpa grave ed essendo altresì rimasta indimostrata dalla la CP_1
concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale degli attori-appellanti.
Da tutto quanto precede l'appello deve essere respinto con conseguente conferma, nel merito, della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
, contrariis reiectis, così provvede: CP_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n.811/2022 emessa dal Tribunale di Spoleto in data 28.11.2022);
- condanna e al pagamento, in solido tra loro, delle Parte_1 Parte_2
spese di lite sostenute dalle parti costituite che liquida, per ciascuna, in € 4.996,00, oltre spese generali (15%) i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi quanto all'appellata in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
CP_1
pagina 9 di 10 - visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n. 115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché la parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 15 ottobre 2024
IL PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 59/2023 R.G. promossa da
(c.f.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
TT (PG) e ivi residente in [...]3,
(c.f.: ) nata il [...] a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
TT e residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dell'Avv. Raffaele Martone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Massa Martana, Voc. Cicognola n. 419, in virtù di procura in calce all'atto di appello;
= Appellanti =
nei confronti di
, (c.f.: , nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_3
9.02.1960 e residente a [...]2,
pagina 1 di 10 rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Esibizione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, Via Mentana n. 42, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
=Appellata=
e
(P. IVA: – C.F.: ), con sede in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Roma, Viale Europa 190, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Proietti ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la Direzione
Affari Legali di in Viale Europa, 190, in virtù di procura in calce alla CP_2
comparsa di costituzione di nuovo difensore;
=Appellata=
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di trattazione per l'udienza del 11.04.2024;
Per parte appellata ): come da comparsa di costituzione;
CP_3
Per parte appellata : come da comparsa di costituzione. Controparte_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
e , in qualità di figli del defunto , Parte_3 Parte_4 Persona_1
convenivano in giudizio e per sentirli condannare Controparte_2 CP_1
alla restituzione in loro favore della somma di €.33.500,00 nonché al risarcimento dei danni asseritamente subiti nella misura di € 50.000,00 o nella somma maggiore o minore pagina 2 di 10 accertata in corso di causa.
A fondamento della domanda affermavano di essere eredi di , il quale Persona_1
era insieme alla moglie ( ) e ai figli ( e CP_4 Parte_1 Controparte_5
cointestatario del libretto di risparmio n. 19474046 su cui risultavano effettuati dopo la di lui morte prelievi per € 35.000,00 tramite ordinativi apparentemente a firma di riconducibili, invece, a sua moglie come da perizia Controparte_5 CP_1
calligrafica fatta eseguire dagli attori, configurandosi in tal modo la responsabilità di quest'ultima e di per il pagamento a soggetto diverso dal legittimato Controparte_2
e per aver effettuato il pagamento dopo la morte di uno dei cointestatari su libretto caduto in successione.
Con comparsa del 30.10.2018 si costituiva contestando Controparte_2
l'infondatezza della domanda avversaria di cui domandava il rigetto, affermando l'inesistenza di qualsiasi sua responsabilità, poiché le operazioni contestate erano state effettuate da soggetto legittimato.
Con comparsa del 7.11.2018 si costituiva, altresì, eccependo in primo CP_1
luogo il difetto di legittimazione passiva.
In secondo luogo, contestava l'infondatezza e la temerarietà della domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto in quanto il libretto postale richiamato era nominativo ed a firme disgiunte di talché anche uno solo uno dei titolari poteva prelevare le somme in esso depositate, somme che risultavano incassate da mediante l'emissione Controparte_5
di vaglia circolare nominativi e non trasferibili.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e prova per testi.
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 811/2022, pubblicata il 28.11.2022 respingeva la domanda attorea e condannava gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di pagina 3 di 10 lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 811/2022 hanno interposto appello - con istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. – e Parte_1 Parte_2
sostanzialmente, per due ordini di motivi:
1) La sentenza del Tribunale viene censurata nella parte in cui il giudice di prime cure,
pur in assenza di contestazione dei convenuti, ha rigettato la domanda degli attori ritenendo che gli stessi non abbiano fornito prova della dedotta qualità di erede e quindi del rapporto giuridico controverso, stante l'inidoneità, a tal fine, della sola denuncia di successione prodotta in atti.
In particolare – deducono gli appellanti – non si comprende perché il primo giudice abbia ritenuto di dissentire dall'indirizzo ad essi favorevole (che pure ha dichiarato di conoscere) secondo cui il rapporto di parentela con il de cuius, quale titolo che conferisce la qualità di erede, dovrebbe essere provato tramite gli atti dello stato civile,
solo nel caso in cui il rapporto sia in contestazione - sicché laddove il convenuto non abbia sollevato alcuna obiezione in merito, il vincolo parentale che giustifica la chiamata all'eredità per legge dovrebbe ritenersi positivamente accertato.
Affermano, inoltre, che qualora i convenuti avessero contestato la qualità di eredi degli attori (odierni appellanti) gli stessi avrebbero prodotto, a riprova, gli atti dello stato civile, allora ritenuti “superflui”, la cui produzione in appello è divenuta necessaria per confutare l'errata decisione sul punto del primo giudice.
2) La sentenza – ad avviso degli appellanti - merita ulteriore censura in quanto il primo giudice non si è pronunciato sulla dedotta incapacità a testimoniare di Testimone_1
e - rispettivamente sorella e marito della convenuta - Controparte_5 CP_1
anzi, per aver rilevato come quest'ultimo in sede di escussione testimoniale abbia riconosciuto la propria firma e confermato l'effettuazione dei prelievi, nonché per aver pagina 4 di 10 ritenuto che la perizia calligrafica di parte prodotta in atti - effettuata solo su copie e non su saggi grafici originali - osta alla certezza della riconducibilità delle firme comparate alla CP_1
Con comparsa depositata il 5.07.2023 si è costituita che Controparte_2
preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
nel merito ha contestato la fondatezza dell'appello, domandandone il rigetto, e l'inammissibilità della certificazione anagrafica degli appellanti prodotta per la prima volta in grado di appello. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 12.07.2023 si è costituita eccependo CP_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., domandando,
altresì, di integrare il contraddittorio, ove ritenuto necessario, nei confronti di CP_6
e , attori soccombenti in primo grado non citati in appello;
nel
[...] Parte_3
merito ha domandato il rigetto dell'appello, in quanto infondato, la declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., dei nuovi documenti prodotti, la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., oltre alla condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 13.07.2023 la Corte ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Con comparsa del 04.04.2024 si è costituito per la prosecuzione del giudizio il nuovo difensore di riportandosi a tutti i precedenti atti difensivi e scritti Controparte_2
difensivi depositati.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 11.04.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Prioritariamente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalle pagina 5 di 10 parti appellate, per violazione dell'art. 342 c.p.c..
Essa è infondata giacché l'appello non risulta carente dei requisiti imposti a pena di inammissibilità dall'art. 342 c.p.c. in quanto contiene una compiuta contestazione della sentenza e l'esposizione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
L'impugnazione deve ritenersi dunque ammissibile.
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Passando all'esame dei motivi di appello, con il primo gli appellanti censurano la decisione del primo giudice che, innanzitutto, ha rigettato la domanda degli attori
(odierni appellanti) ritenendo non provata la loro qualità di eredi del defunto Per_1
e, quindi, la titolarità del rapporto giuridico controverso, pur se la stessa non è
[...]
stata contestata dai convenuti.
Deducono, inoltre, che in ragione dell'errata decisione del primo giudice si sia reso necessario il deposito con l'appello della certificazione anagrafica attestante il rapporto di parentela con il de cuius.
Il motivo è fondato ma, al proposito, occorre effettuare una precisazione.
Il primo giudice ha respinto la domanda di parte attrice per due distinti ed autonomi ordini di motivi, vale a dire per mancanza di titolarità del rapporto giuridico controverso e per infondatezza della pretesa sotto un profilo di merito.
In tema di prova della qualità di erede questa Corte ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione secondo cui “colui che afferma essere erede "ab
intestato", ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il "de cuius", non
deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire,
l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione,
ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che
pagina 6 di 10 abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio
stesso dell'azione” (fra le tante: Cass. 6745/2018; Cass. 22223/2014; Cass. 25341/2010).
Nella fattispecie, pertanto, stante la mancanza di qualsiasi contestazione dei convenuti in primo grado della dedotta qualità di eredi degli attori, non può dubitarsi della loro qualità di eredi e, quindi, della titolarità del rapporto controverso.
Tuttavia, va dichiarata l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. della certificazione anagrafica prodotta con l'atto di appello.
Trattasi, infatti di nuovi documenti che ben potevano essere prodotti dagli attori (odierni appellanti) nel giudizio di primo grado e che, peraltro, gli stessi, hanno espressamente affermato di aver ritenuto al tempo superflui.
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La sentenza è ulteriormente censurata dagli appellanti sotto un profilo di merito, nella parte in cui il primo giudice non si è pronunciato sulla dedotta incapacità dei testi,
e , rispettivamente marito e sorella della convenuta Controparte_5 Testimone_1
. CP_1
La censura è infondata ed è per tale ragione che la sentenza gravata merita conferma.
Rileva la Corte che con il dedotto motivo di gravame gli appellanti si dolgono unicamente del fatto che il primo giudice si è riservato di valutare in sentenza l'attendibilità dei testi e , ma poi nel provvedimento Controparte_5 Testimone_1
conclusivo non risulta alcuna valutazione in tal senso.
Oltre ciò, gli appellanti non formulano alcuna diversa motivazione a sostegno della censura, né altro.
Orbene, rileva questa Corte che le testimonianze rese dai predetti testimoni nel corso dell'istruttoria di primo grado non aggiungono alcun elemento diverso rispetto a quanto emerge dalla documentazione prodotta in atti confermata, peraltro, dalle deposizioni pagina 7 di 10 degli altri testimoni.
In particolare, con riferimento alla pretesa restituzione della somma di €.33.500,00,
occorre rilevare che dagli atti di causa risulta che le richieste di prelievo in contestazione sono state tutte sottoscritte da che è stato identificato dall'ufficio Controparte_5
postale tramite valido documento di riconoscimento, e che i relativi pagamenti sono stati effettuati con vaglia postali non trasferibili tutti intesti al medesimo Controparte_5
(cfr: Doc. 2,3,4,5,6, - fascicolo di primo grado dell'appellata e Doc. Controparte_2
A,B,C,D,E,F, - fascicolo di primo grado dell'appellata ). CP_1
La circostanza è stata confermata dalla teste (impiegata dell'ufficio Testimone_2
postale) che all'udienza del 15.04.2021 ha riferito: “… me ne sono occupata io e posso
dire che è nostro obbligo accertarci della identità del cliente mediante la esibizione di
documenti d'identità che poi annotiamo sulla cedola dell'operazione, come avvenuto in
questo caso”).
Posto che la è teste indifferente all'esito della lite, ritiene questa Corte che la sua Tes_2
deposizione sia attendibile e decisiva ai fini del rigetto della tesi degli appellanti.
Per quanto occorrer possa si osservi che lo stesso escusso all'udienza Controparte_5
del 27.10.21, ha confermato di aver effettuato personalmente i prelievi (cfr.: verbale ud.
27.10.21 “Confermo di essere stato io a compiere le operazioni indicate nel capitolo”) e che lo stesso non poteva dirsi incapace a testimoniare, essendo portatore di un interesse di mero fatto.
Di fronte a tale circostanza, nessun valore può essere riconosciuto al disconoscimento della firma effettuato dagli attori (odierni appellanti) sugli ordinativi delle operazioni,
visto che non è stato convenuto in giudizio e che, come rilevato dal Controparte_5
primo giudice, la perizia calligrafica prodotta dagli attori era effettuata solo su copie e non su saggi grafici originali che, in quanto tali, “ostano alla certezza della
pagina 8 di 10 riconducibilità della firma alla (cfr. pag. 6 della sentenza). CP_1
Il motivo di appello è dunque infondato e, pertanto, viene respinto.
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Le questioni sin qui definite esauriscono la controversia, rimanendo assorbito e superato ogni altro motivo di gravame e di resistenza, ivi compresa la richiesta di condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., trattandosi di domanda non accolta in primo grado e per la quale non è stato svolto appello incidentale.
A tutto voler concedere osserva questa Corte che non vi è prova che gli attori abbiano agito con dolo o colpa grave ed essendo altresì rimasta indimostrata dalla la CP_1
concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale degli attori-appellanti.
Da tutto quanto precede l'appello deve essere respinto con conseguente conferma, nel merito, della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
, contrariis reiectis, così provvede: CP_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n.811/2022 emessa dal Tribunale di Spoleto in data 28.11.2022);
- condanna e al pagamento, in solido tra loro, delle Parte_1 Parte_2
spese di lite sostenute dalle parti costituite che liquida, per ciascuna, in € 4.996,00, oltre spese generali (15%) i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi quanto all'appellata in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
CP_1
pagina 9 di 10 - visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n. 115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché la parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 15 ottobre 2024
IL PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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