Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 4279/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to Manlio Madonia) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.12.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad ottenere il riconoscimento del beneficio dell'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.03.2025 per il deposito di note.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è invalida con riduzione permanente capacità lavorativa pari all' 80% %, per cui possiede i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal
09.11.2023.
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
1
P.Q.M.
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dal mese di novembre 2023 (09.11.2023); condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.800,00, oltre IVA, CP_1
CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 19.03.2025
Il Giudice
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