CA
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di conIGlio e composta dai seguenti magistrati:
- Anna Maria Tracanna Presidente
- Massimo De Cesare ConIGliera
- Emanuela Vitello ConIGliera relatrice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 300 dell'anno 2023 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSOLI TIZIANO, giusta procura Parte_1
in atti;
APPELLANTE
E
IN QUALITÀ DI EREDE DI Controparte_1 Persona_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 19/2023 del Tribunale di Teramo pubblicata il
18/01/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Teramo che ha respinto il ricorso con il quale ella aveva chiesto di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra la stessa e la IG.ra PE
(deceduta in corso di causa, con subentro dell'erede ) nel periodo
[...] Controparte_1
01.01.2015 - 18.01.2018 con inquadramento alla seconda categoria del C.C.N.L. Colf e badanti, e condannare quest'ultima al pagamento di differenze retributive per euro 42.894,93, di cui € 4.716,20 a titolo di TFR (la domanda di regolarizzazione contributiva è stata oggetto di rinuncia in appello).
La prima giudice ha ritenuto che, alla luce delle contestazioni di parte resistente e dell'istruttoria svolta in giudizio, non vi fosse prova sufficiente a dimostrare che tra
[...]
e sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato nell'intero Pt_1 Persona_1
periodo dal 01.01.2015 al 18.01.2018.
Con riferimento alla documentazione depositata ha ritenuto che non fossero sufficienti a provare il rapporto i vaglia postali depositati dalla ricorrente dell'importo variabile, di €
300,00 da ottobre 2016 e da marzo 2017 di € 800 (€ 1.100 per il mese di settembre 2017), emesse da che poi sarebbe diventata l'amministratrice di sostegno della Parte_2
IG.ra giusto provvedimento del 6.4.2017. Secondo il Tribunale essi PE
dimostrerebbero anzi la verosimiglianza di quanto allegato dalla resistente, cioè che la IG.ra era una vicina di casa della IG.ra ad essa legata da rapporto di amicizia, che Pt_1 PE
si era offerta di aiutarla nel fare la spesa e piccole commissioni, a titolo gratuito ed amichevole, e che tali pagamenti rappresentavano il rimborso di quanto anticipato, la cui tracciabilità è stata decisa e determinata dall'ingresso, nella gestione del rapporto tra le parti, della IG.ra (nuora della IG.ra . Parte_2 PE
La prima giudice ha inoltre rilevato che i testi escussi sono apparsi poco informati sui fatti di causa, o comunque hanno reso dichiarazioni estremamente generiche ed indeterminate, trattandosi per lo più di famigliari o amici della ricorrente che si sono limitati ad una generica conferma del capitolato di prova, sulla base di informazioni apprese per lo più de relato ex parte actoris, rimaste del tutto prive di ulteriori elementi di riscontro.
Avverso tale decisione ha proposto appello la IG.ra per i seguenti motivi: Pt_1
1) Errore del Giudice di prime cure nel mancato riconoscimento del lavoro subordinato -
Erronea valutazione delle risultanze delle prove orali espletate e della documentazione acquisita concordante con le prove testimoniali, in punto di sussistenza di rapporto di lavoro subordinato:
- Violazione dell'art. 115 c.p.c.: il giudice avrebbe erroneamente escluso la subordinazione sul presupposto che la ricorrente si limitasse a fare la spesa ed a cucinare alla defunta godendo di una autonomia operativa oltre che di indipendenza Persona_1
organizzativa, senza che tali elementi possano essere desunti dalle testimonianze rese dai testi escussi, né di parte ricorrente né di parte resistente.
- Violazione dell'art. 116 c.p.c. il Giudice nella libera valutazione delle prove avrebbe omesso l'esame di specifici fatti decisivi risultanti da documenta-zione in atti e dalle risultanze delle prove orali: i testi escussi avrebbero concoredemente confermato che la ricorrente era sempre presente, negli orari indicati in ricorso, presso l'abitazione della defunta che provvedeva a cucinare, lavare, stirare, a fare la spesa, ad effettuare le Persona_1
mansioni che le venivano richieste dalla ad accompagnare quest'ultima Persona_1
alle visite mediche ed a somministrarle i medicinali che le venivano prescritti.
2) Errore del Giudice di prime cure sul mancato riconoscimento delle somme spettanti a titolo di differenze paga retributive - Erroneità nella mancata ammissione della CTU contabile dopo averla disposta all'udienza del 19.10.2022 con rinvio al 16.11.2022 per nomina CTU e formulazione dei quesiti e formulazione dei quesiti ed indispensabilità della stessa. Erronea valutazione delle risultanze documentali rispetto al fatto provato (subordinazione).
- Art. 116 c.p.c. Il Giudice non avrebbe tenuto in considerazione tutte le emergenze istruttorie omettendo di valutare documentazione decisiva ai fini del decidere (provvedimento di nomina di amministratore di sostegno del 06.04.2017 – verbale di giuramento di amministratore di sostegno – stampa polisweb storico fascicolo – Tribunale di Teramo fascicolo n. 77/2017 RGVG).
L'appellata, pur regolarmente citata, è rimasta contumace.
L'appello è infondato.
La giudice di primo grado ha ampiamente motivato, in modo del tutto condivisibile, circa la genericità delle risultanze testimoniali e l'insufficienza degli elementi istruttori a dimostrazione della natura subordinata del rapporto. Le censure non si confrontano peraltro con gli specifici argomenti affrontati dalla sentenza impugnata: il primo motivo di appello non tiene conto dell'onere ex art. 2697 gravante sul ricorrente di provare gli elementi da cui desumere la subordinazione, nonché della motivazione della sentenza relativa al fatto che i testimoni non fossero persone sufficientemente al corrente dei fatti e si siano limitati a confermare genericamente i capitoli di prova. A ben vedere dalla mera conferma dei capitoli di prova dei testimoni vicini alla ricorrente (tra cui il marito) non si evincono specifici elementi di eterodirezione, e il secondo motivo di appello non specifica neppure in che modo i documenti di nomina dell'amministratrice di sostegno risulterebbero decisivi ai fini del decidere nel senso prospettato dalla IG.ra e la CTU deve ritenersi decisamente Pt_1
superflua considerata la mancata dimostrazione del rapporto lavorativo subordinato presupposto.
L'appello pertanto deve essere respinto.
Nulla deve disporsi per le spese di lite del grado, considerata la contumacia della parte appellata.
PQM
- Respinge l'appello;
- Nulla per le spese
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di conIGlio del 03/04/2025
La ConIGliera est.
Emanuela Vitello
La Presidente
Anna Maria Tracanna