TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/05/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 314/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 314/2025; promossa da:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1
Valentina Puca;
e da:
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_2
Claudio Di Pietro;
(ricorrenti)
e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege)
Oggetto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31 marzo 2025, e Parte_1 Parte_2
– premesso di aver contratto, in data 11/09/1993, matrimonio in Bojano, CB (atto trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Bojano, CB, al n. 1, parte I, dell'anno 1993), di essersi separati con sentenza emessa dall'intestato Tribunale in data 04/11/2014 e che dall'unione erano nati i figli e , oggi, tutti maggiorenni – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo Per_1 Per_2 Per_3 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Designato il giudice relatore, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso è meritevole di accoglimento. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes è, infatti, fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, ossia l'omologazione della separazione consensuale e l'ulteriore requisito della separazione protrattasi ininterrottamente per almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento per la separazione consensuale (sentenza di separazione del 04/11/2014). Deve, quindi, essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ritenute dal Collegio conformi a legge, oltre che congrue e rispondenti agli interessi dei figli ancora non economicamente indipendenti, nella parte in cui i ricorrenti regolano il contributo di ciascun genitore al loro mantenimento. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di divorzio, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co.
3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
(come sopra generalizzati), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo Parte_2 del presente giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bojano (CB) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il Comune di Bojano,
CB, nell'apposito registro, al n. 1, parte I, dell'anno 1993);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 314/2025; promossa da:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1
Valentina Puca;
e da:
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_2
Claudio Di Pietro;
(ricorrenti)
e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege)
Oggetto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31 marzo 2025, e Parte_1 Parte_2
– premesso di aver contratto, in data 11/09/1993, matrimonio in Bojano, CB (atto trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Bojano, CB, al n. 1, parte I, dell'anno 1993), di essersi separati con sentenza emessa dall'intestato Tribunale in data 04/11/2014 e che dall'unione erano nati i figli e , oggi, tutti maggiorenni – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo Per_1 Per_2 Per_3 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Designato il giudice relatore, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso è meritevole di accoglimento. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes è, infatti, fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, ossia l'omologazione della separazione consensuale e l'ulteriore requisito della separazione protrattasi ininterrottamente per almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento per la separazione consensuale (sentenza di separazione del 04/11/2014). Deve, quindi, essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ritenute dal Collegio conformi a legge, oltre che congrue e rispondenti agli interessi dei figli ancora non economicamente indipendenti, nella parte in cui i ricorrenti regolano il contributo di ciascun genitore al loro mantenimento. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di divorzio, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co.
3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
(come sopra generalizzati), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo Parte_2 del presente giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bojano (CB) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il Comune di Bojano,
CB, nell'apposito registro, al n. 1, parte I, dell'anno 1993);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda