Decreto cautelare 25 marzo 2021
Ordinanza cautelare 15 aprile 2021
Sentenza 10 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 25/03/2021, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2021
N. 00148/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00281/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Gadenz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica
- del provvedimento ministeriale interlocutorio prot. -OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS-, notificato il giorno successivo e del provvedimento definitivo prot. -OMISSIS-. DOG.-OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS-, notificato -OMISSIS-;
- di ogni altro atto connesso e/o presupposto, anche non noto o non notificato alla ricorrente, comunque intervenuto nella procedura, tra cui, per quanto possa occorrere, l’ultima nota ministeriale prot. -OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS-, del -OMISSIS-, notificata lo stesso giorno, resa in risposta al ricorso/istanza di autotutela -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con cui si chiede la sospensione dell’atto con cui il Ministero della Giustizia ha disposto che la ricorrente - -OMISSIS-, attualmente -OMISSIS- in -OMISSIS-- debba “ -OMISSIS-ove essere -OMISSIS- ” , specificando che “ in caso non verrà -OMISSIS-si intenderà scelta la -OMISSIS-ove la stessa è già stata assegnata in via provvisoria ”;
Rilevato che l’estrema gravità e urgenza è prospettata in relazione alla circostanza che la ricorrente è -OMISSIS- -OMISSIS-il giorno -OMISSIS-, data antecedente alla prima camera di consiglio utile;
Ritenuto - anche in considerazione del documentato stato di salute – che sussistono i presupposti stabiliti dal richiamato articolo 56 cod. proc. amm. per l’accoglimento della domanda di sospensione cautelare monocratica;
Ritenuto quindi di fissare per la trattazione collegiale della domanda la camera di consiglio del 14 aprile 2021 nel corso della quale sarà affrontato, nel contraddittorio delle parti e in via pregiudiziale, il profilo della giurisdizione;
P.Q.M.
Accoglie la domanda di decreto cautelare monocratico e per l’effetto sospende l’efficacia dell’impugnato provvedimento 5 marzo 2021 fino alla camera di consiglio del 14 aprile 2021 fissata per la trattazione collegiale della domanda.
Questo decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 20-OMISSIS-, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2-OMISSIS-6/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2-OMISSIS-6 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 20-OMISSIS-, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2-OMISSIS-8, n. 1-OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia il giorno 25 marzo 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.