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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/06/2024, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4998/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
N° 47/A, (C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura CodiceFiscale_1 posta in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Corrado Fattorusso, presso il cui studio in Sorrento (NA) alla via Fuorimura n. 20 è elettivamente domiciliato, giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo del giudizio. RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...] dell'Accademia n. 3, (C.F. ), ed ivi elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2 alla Via degli Aranci n. 33 presso lo Studio legale dell'avv. Daniela Alviani del Foro di Torre Annunziata, c.f. , dalla quale è rappresentata e difesa CodiceFiscale_3 in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 c.p.c.; Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera n. prot.2886/2023 del 21.12.2023. RESISTENTE
NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: Le parti si sono riportate all'accordo raggiunto e riportato a verbale dell'udienza del 28.02.2024, insistendo nella pronuncia di separazione alle condizioni ivi concordate: assegnazione della casa coniugale a che la abiterà unitamente Controparte_1 alle figlie , minore, e , maggiorenne ma economicamente non Per_1 Per_2 autosufficiente;
affido congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
pagina 1 di 4 residenza privilegiata presso la madre e con disciplina del diritto di visita paterna;
obbligo posto a carico di di corrispondere a , Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5, l'assegno mensile di complessivi euro 750,00, di cui euro 200,00 per il mantenimento del coniuge, euro 200,00 per il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente , ed euro 350,00 per il Per_2 contributo al mantenimento della figlia minore , con decorrenza alla domanda e Per_1 con adeguamento annuale secondo l'indice di variazione dei prezzi al consumo Org_1 per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dal 1° marzo 2025; ripartizione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie per le figlie;
incasso dell'assegno unico per le figlie da ogni genitore nella misura del 50% ciascuno.
Il P.M., in data 06.03.2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 26.10.2023, , premesso di essere sposato Parte_1 con dal 05.10.1996 (Atto n.156, P.II, S.A, anno 1996, registro Controparte_1
Atti di matrimonio del comune di Sorrento), con la quale ha avuto tre figlie, ER
, nata il [...], maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
[...] Per_2 nata il [...], maggiorenne ma non ancora del tutto economicamente autosufficiente e , nata il [...], minorenne, chiedeva che venisse Per_1 pronunciata sentenza di separazione giudiziale essendo venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi, a causa di insuperabili incompatibilità caratteriali che hanno reso impossibile la continuazione della convivenza, con l'assegnazione della casa coniugale a , sino al raggiungimento di una potenziale capacità Controparte_1 lavorativa della figlia minore e con la previsione di due assegni mensili a suo Per_1 carico: uno di euro 300,00 per il mantenimento delle figlie e e uno di Per_2 Per_1 euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie, sino al reperimento di attività lavorativa da parte di quest'ultima.
nel costituirsi in giudizio, pur aderendo alla richiesta di Controparte_1 separazione ex adverso presentata e condividendo quanto domandato in tema di affido e collocazione della minore, chiedeva di porre in capo al ricorrente l'obbligo di versare un assegno, a titolo di mantenimento delle figlie e della moglie, nella misura complessiva di euro 850,00, di cui € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della minore , € 250,00 a titolo di contributo al Persona_4 mantenimento della figlia , ed € 300,00 a titolo di contributo al Persona_5 mantenimento della stessa, oltre al 50 % delle spese straordinarie per le figlie. All'udienza di comparizione del 28.02.2024, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, i coniugi dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e in ragione di tale accordo raggiunto, i difensori concludevano chiedendo la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e conseguentemente l'omologa della separazione. Il G.I., preso atto di quanto sopra, disponeva che i rapporti tra le parti fossero temporaneamente regolati in base agli accordi raggiunti e rimetteva la causa in decisione innanzi al collegio previa trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni. Il P.M., in data 06.03.2024, esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 2 di 4 Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento. Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In ordine alle statuizioni accessorie attinenti al mantenimento delle figlie della coppia, le parti hanno raggiunto all'udienza di comparizione del 28.02.2024, un accordo, nei modi e termini di cui in dispositivo, che, a giudizio del Tribunale, non contrasta con norme imperative ed è conforme al superiore interesse della prole minore e che, pertanto, può essere posto a fondamento della decisione. L'accordo raggiunto tra le parti costituisce ragione sufficiente per disporre la integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , sentito il P.M., ogni altra istanza,
[...] Controparte_1 eccezione, deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
01.05.1969 e , nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) assegna la casa coniugale a che la abiterà unitamente alle Controparte_1 figlie , minore, e maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Per_1 Per_2
3) affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza privilegiata presso la madre;
4) dispone che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori, che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio e che i genitori esercitino separatamente la potestà per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
5) dispone che la figlia minore trascorra con il padre: ➢ due pomeriggi a settimana dalle ore 17,00 alle ore 21,00, di ogni settimana, in caso di disaccordo nei giorni del martedì e giovedì; ➢ a settimane alterne, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
➢ alternativamente con ciascun genitore, le festività natalizie e pasquali (il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì in albis); ➢ durante il periodo estivo per 15 giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori;
6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
, entro il giorno 5, l'assegno mensile di complessivi euro 750,00, di cui euro
[...]
200,00 per il mantenimento del coniuge, euro 200,00 per il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed euro 350,00 per il contributo al mantenimento della figlia minore , Per_2 Per_1 con decorrenza alla domanda e con adeguamento annuale secondo l'indice di Org_1 variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dal 1° aprile 2025; 7) pone a carico di ciascun genitore metà delle spese straordinarie per le figlie, di cui una minore e l'altra maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, purché previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da pagina 3 di 4 un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
8) dà atto che le parti concordano che l'assegno unico per le figlie sia incassato da ogni genitore nella misura del 50% ciascuno.
9) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sorrento per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 156, parte II serie A dei registri di matrimonio dell'anno 1996);
10) nulla sulle spese. Torre Annunziata, camera di consiglio del 20-3-2024. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Marianna Lopiano
pagina 4 di 4
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4998/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
N° 47/A, (C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura CodiceFiscale_1 posta in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Corrado Fattorusso, presso il cui studio in Sorrento (NA) alla via Fuorimura n. 20 è elettivamente domiciliato, giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo del giudizio. RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...] dell'Accademia n. 3, (C.F. ), ed ivi elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2 alla Via degli Aranci n. 33 presso lo Studio legale dell'avv. Daniela Alviani del Foro di Torre Annunziata, c.f. , dalla quale è rappresentata e difesa CodiceFiscale_3 in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 c.p.c.; Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera n. prot.2886/2023 del 21.12.2023. RESISTENTE
NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: Le parti si sono riportate all'accordo raggiunto e riportato a verbale dell'udienza del 28.02.2024, insistendo nella pronuncia di separazione alle condizioni ivi concordate: assegnazione della casa coniugale a che la abiterà unitamente Controparte_1 alle figlie , minore, e , maggiorenne ma economicamente non Per_1 Per_2 autosufficiente;
affido congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
pagina 1 di 4 residenza privilegiata presso la madre e con disciplina del diritto di visita paterna;
obbligo posto a carico di di corrispondere a , Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5, l'assegno mensile di complessivi euro 750,00, di cui euro 200,00 per il mantenimento del coniuge, euro 200,00 per il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente , ed euro 350,00 per il Per_2 contributo al mantenimento della figlia minore , con decorrenza alla domanda e Per_1 con adeguamento annuale secondo l'indice di variazione dei prezzi al consumo Org_1 per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dal 1° marzo 2025; ripartizione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie per le figlie;
incasso dell'assegno unico per le figlie da ogni genitore nella misura del 50% ciascuno.
Il P.M., in data 06.03.2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 26.10.2023, , premesso di essere sposato Parte_1 con dal 05.10.1996 (Atto n.156, P.II, S.A, anno 1996, registro Controparte_1
Atti di matrimonio del comune di Sorrento), con la quale ha avuto tre figlie, ER
, nata il [...], maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
[...] Per_2 nata il [...], maggiorenne ma non ancora del tutto economicamente autosufficiente e , nata il [...], minorenne, chiedeva che venisse Per_1 pronunciata sentenza di separazione giudiziale essendo venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi, a causa di insuperabili incompatibilità caratteriali che hanno reso impossibile la continuazione della convivenza, con l'assegnazione della casa coniugale a , sino al raggiungimento di una potenziale capacità Controparte_1 lavorativa della figlia minore e con la previsione di due assegni mensili a suo Per_1 carico: uno di euro 300,00 per il mantenimento delle figlie e e uno di Per_2 Per_1 euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie, sino al reperimento di attività lavorativa da parte di quest'ultima.
nel costituirsi in giudizio, pur aderendo alla richiesta di Controparte_1 separazione ex adverso presentata e condividendo quanto domandato in tema di affido e collocazione della minore, chiedeva di porre in capo al ricorrente l'obbligo di versare un assegno, a titolo di mantenimento delle figlie e della moglie, nella misura complessiva di euro 850,00, di cui € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della minore , € 250,00 a titolo di contributo al Persona_4 mantenimento della figlia , ed € 300,00 a titolo di contributo al Persona_5 mantenimento della stessa, oltre al 50 % delle spese straordinarie per le figlie. All'udienza di comparizione del 28.02.2024, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, i coniugi dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e in ragione di tale accordo raggiunto, i difensori concludevano chiedendo la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e conseguentemente l'omologa della separazione. Il G.I., preso atto di quanto sopra, disponeva che i rapporti tra le parti fossero temporaneamente regolati in base agli accordi raggiunti e rimetteva la causa in decisione innanzi al collegio previa trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni. Il P.M., in data 06.03.2024, esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 2 di 4 Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento. Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In ordine alle statuizioni accessorie attinenti al mantenimento delle figlie della coppia, le parti hanno raggiunto all'udienza di comparizione del 28.02.2024, un accordo, nei modi e termini di cui in dispositivo, che, a giudizio del Tribunale, non contrasta con norme imperative ed è conforme al superiore interesse della prole minore e che, pertanto, può essere posto a fondamento della decisione. L'accordo raggiunto tra le parti costituisce ragione sufficiente per disporre la integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , sentito il P.M., ogni altra istanza,
[...] Controparte_1 eccezione, deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
01.05.1969 e , nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) assegna la casa coniugale a che la abiterà unitamente alle Controparte_1 figlie , minore, e maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Per_1 Per_2
3) affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza privilegiata presso la madre;
4) dispone che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori, che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio e che i genitori esercitino separatamente la potestà per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
5) dispone che la figlia minore trascorra con il padre: ➢ due pomeriggi a settimana dalle ore 17,00 alle ore 21,00, di ogni settimana, in caso di disaccordo nei giorni del martedì e giovedì; ➢ a settimane alterne, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
➢ alternativamente con ciascun genitore, le festività natalizie e pasquali (il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì in albis); ➢ durante il periodo estivo per 15 giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori;
6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
, entro il giorno 5, l'assegno mensile di complessivi euro 750,00, di cui euro
[...]
200,00 per il mantenimento del coniuge, euro 200,00 per il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed euro 350,00 per il contributo al mantenimento della figlia minore , Per_2 Per_1 con decorrenza alla domanda e con adeguamento annuale secondo l'indice di Org_1 variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dal 1° aprile 2025; 7) pone a carico di ciascun genitore metà delle spese straordinarie per le figlie, di cui una minore e l'altra maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, purché previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da pagina 3 di 4 un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
8) dà atto che le parti concordano che l'assegno unico per le figlie sia incassato da ogni genitore nella misura del 50% ciascuno.
9) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sorrento per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 156, parte II serie A dei registri di matrimonio dell'anno 1996);
10) nulla sulle spese. Torre Annunziata, camera di consiglio del 20-3-2024. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Marianna Lopiano
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