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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/05/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1392 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Annachiara BAROCCO
e
AS LE, C.F. , nata a [...] il C.F._2
12/06/1967, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Grazia DI NELLA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto
1 in data 2 giugno 1990 a Vicenza;
matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Vicenza al n. 173, Parte II, Serie A, Anno 1990;
• ordinare al Comune di Vicenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dare atto che con l'adempimento delle obbligazioni di cui alla separazione, i coniugi hanno equamente ripartito le proprie sostanze depositate nei conti correnti e depositi a loro intestati;
• dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e hanno già definitivamente regolato tutti i loro rapporti economico-patrimoniali;
• dichiarare compensate le spese legali.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/04/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Vicenza in data 2/06/1990.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 298/2024 pubblicata in data 12/07/2024 e passata in giudicato a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza dell'11/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
2 - è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 298/2024 del 12/07/2204, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da AS LE in Vicenza il 2/06/1990 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 173, parte II, serie A, anno 1990;
c) compensa le spese.
3 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1392 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Annachiara BAROCCO
e
AS LE, C.F. , nata a [...] il C.F._2
12/06/1967, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Grazia DI NELLA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto
1 in data 2 giugno 1990 a Vicenza;
matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Vicenza al n. 173, Parte II, Serie A, Anno 1990;
• ordinare al Comune di Vicenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dare atto che con l'adempimento delle obbligazioni di cui alla separazione, i coniugi hanno equamente ripartito le proprie sostanze depositate nei conti correnti e depositi a loro intestati;
• dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e hanno già definitivamente regolato tutti i loro rapporti economico-patrimoniali;
• dichiarare compensate le spese legali.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/04/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Vicenza in data 2/06/1990.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 298/2024 pubblicata in data 12/07/2024 e passata in giudicato a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza dell'11/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
2 - è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 298/2024 del 12/07/2204, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da AS LE in Vicenza il 2/06/1990 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 173, parte II, serie A, anno 1990;
c) compensa le spese.
3 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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