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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/04/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 669/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 669/2024 promossa da:
(CF: ) elettivamente domiciliata in Pescara, Parte_1 C.F._1 alla Via Tirino n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Stefania Contestabile che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
LIBERATO Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso depositato il 1.03.2024 , premettendo di avere Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con e che dalla loro unione nasceva Controparte_1
(CF: ) a L'Aquila il 19.8.2014, agiva in giudizio al fine Persona_1 C.F._2 di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul di loro figlio alle condizioni di seguito riportate: “1) disporre l'affidamento condiviso del minore , con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre;
2) disporre che il SI. possa Controparte_2
vedere il figlio un pomeriggio a settimana, nonché, a settimane alternate, il sabato e la domenica con orari da concordare previamente con la madre;
quest'ultimo trascorrerà ad anni alterni con la madre
e/o con il padre il AT, il NO, l'Epifania, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; 3)dichiarare tenuto il SI. a contribuire al mantenimento del figlio minore con la Controparte_2 corresponsione in favore della SI.ra di una somma mensile pari ad € 300,00 Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat sul costo della vita dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione del presente ricorso), da versarsi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , oltre alle spese straordinarie necessarie per il figlio Parte_1
in conformità al Protocollo del Tribunale di Pescara nella misura del 50%. Le detrazioni per i Per_1 carichi di famiglia di cui al TU del 22.12.1986 n. 917 e l'assegno unico per il figlio sono riconosciuti al 100% in favore della IG.ra , quale genitore collocatario;
4) disporre che Parte_1
entrambi i genitori siano obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio”.
2. La ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, deduceva che, a seguito della progressiva crisi della convivenza more uxorio, interrottasi definitivamente circa un anno dopo la nascita del minore e precisamente a decorrere dal novembre 2015, il ricorrente aveva contribuito saltuariamente ed in minima parte al mantenimento economico del figlio partecipando in maniera oltremodo Per_1
discontinua alla crescita del minore.
3. Parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e all'udienza di prima comparizione del 4 luglio 2024 veniva dichiarata la sua contumacia, mentre la SI.ra
[...]
, presente personalmente, riferiva la titolarità in capo al resistente di una impresa edile, Parte_1
purtuttavia evidenziando di non disporre di elementi utili a definire con certezza la situazione pagina 2 di 5 reddituale;
4. In considerazione delle circostanze sopra esposte, all'esito della predetta udienza il Giudice delegato assumeva, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “affido del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
Persona_1
dispone che il possa vedere il figlio un pomeriggio a settimana, nonché, a settimane alternate, Per_1 il sabato e la domenica con orari da concordare previamente con la madre;
quest'ultimo trascorrerà ad anni alterni con la madre e/o con il padre il AT, il NO, l'Epifania, la Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo; pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando a la somma mensile di € 250,00, con decorrenza marzo Parte_1
2024 e rivalutazione ISTAT marzo 2025, da versarsi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente medesima, oltre alle spese straordinarie necessarie per il figlio in conformità al Protocollo del Tribunale di Pescara nella misura del 50%; assegno unico Per_1
per il figlio al 100% in favore della ”, disponendo, altresì, in capo al resistente, indagini di polizia Pt_1
tributaria.
5. All'udienza del 26 marzo 2025 parte ricorrente, alla luce delle risultanze emerse dagli accertamenti tributari eseguiti in capo al resistente e versati in atti il 14.11.2024 dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Popoli Terme, insisteva per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e, in subordine, chiedeva disporsi conferma delle statuizioni provvisorie ed urgenti contenute nel provvedimento reso all'esito dell'udienza del 4 luglio 2024; la causa veniva così trattenuta in decisione.
6. La domanda avanzata dalla ricorrente è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
8. Per quanto concerne la regolamentazione dell'affido, collocamento e diritto di visita paterno del minore , questo Collegio, allo stato, ritiene necessario confermare il quadro regolatorio Persona_1
predisposto in via provvisoria nelle more del processo, in quanto conforme ai primari interessi del minore ed alla tutela del suo benessere psico-emotivo, nonché idoneo a garantire e preservare il diritto alla bigenitorialità del di loro figlio.
9. Quanto alle statuizioni economiche in favore del minore in considerazione delle risultanze Per_1
emerse dagli accertamenti espletati dalla polizia tributaria, dai quali si rileva una marcata discontinuità
e irregolarità nell'andamento dei redditi percepiti nel corso delle ultime annualità, si ritiene opportuno confermare, quale contributo al mantenimento, l'importo di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità al Protocollo del Tribunale di Pescara e riconoscimento al 100% in favore della SI.ra dell'assegno unico per il figlio, come già provvisoriamente Parte_1 determinato dal Giudice Istruttore all'esito dell'udienza del 4 luglio 2024. pagina 3 di 5 10. Tale determinazione appare altresì giustificata alla luce delle circostanze economiche complessive accertate in capo al ricorrente, le quali, pur evidenziando oscillazioni nei flussi reddituali, non risultano tali da giustificare una modifica dell'assetto economico precedentemente stabilito a titolo provvisorio.
11. Nello specifico, dalle indagini svolte dalla GdF è emerso che il resistente ha percepito negli ultimi tre anni redditi da lavoro dipendente per l'importo complessivo di circa euro 20.000,00 e che lo stesso,
a decorrere dal 26.1.2023, è titolare di una Ditta individuale “Impresa edile Liberato & Family di
Liberato Vincenzo”, pur non essendo ancora visibili le relative dichiarazioni reddituali nelle Banche dati in uso al Corpo della GdF. Inoltre, il SI. risulta intestatario di due autoveicoli, tra cui uno Per_1
acquistato nel 2024, nonché è titolare di diversi rapporti finanziari, dalle cui giacenze medie comunque emerge la disponibilità di somme di denaro, seppur sicuramente non rilevanti.
12. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico
Ministero così provvede:
a) dispone l'affido condiviso di ai genitori con collocamento presso la madre Persona_1 nell'abitazione sita in Comune di Popoli Terme (PE), alla Via Mazzini;
b) il padre eserciterà il diritto/dovere di visita avendo con sé il figlio:
1) un pomeriggio a settimana, nonché, a settimane alternate, il sabato e la domenica con orari da concordare previamente con la madre
2) durante il periodo estivo, per giorni 14 frazionabili in due periodi tra luglio ed agosto,
periodo da riservarsi comunque in esclusiva per entrambi i genitori, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 giugno di ogni anno,
3) durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di AT (dalle ore 9,00 del 23 dicembre alle ore 12,00 del 30 dicembre) e quella successiva di NO
(da quest'ultima data alle ore 22,00 del 6 gennaio),
4) durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta
5) i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
6) le parti potranno comunque variare le modalità indicate fermi, nella sostanza, i tempi minimi così stabiliti;
pagina 4 di 5 c) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_2 figlio minore versando a la somma mensile di € 250,00, con decorrenza Parte_1
marzo 2024 e rivalutazione ISTAT marzo 2025, da versarsi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente medesima, oltre alle spese straordinarie necessarie per il figlio in conformità al Protocollo del Tribunale di Pescara Per_1
nella misura del 50%; assegno unico per il figlio al 100% in favore della madre d) Spese di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 08.04.2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 669/2024 promossa da:
(CF: ) elettivamente domiciliata in Pescara, Parte_1 C.F._1 alla Via Tirino n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Stefania Contestabile che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
LIBERATO Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso depositato il 1.03.2024 , premettendo di avere Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con e che dalla loro unione nasceva Controparte_1
(CF: ) a L'Aquila il 19.8.2014, agiva in giudizio al fine Persona_1 C.F._2 di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul di loro figlio alle condizioni di seguito riportate: “1) disporre l'affidamento condiviso del minore , con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre;
2) disporre che il SI. possa Controparte_2
vedere il figlio un pomeriggio a settimana, nonché, a settimane alternate, il sabato e la domenica con orari da concordare previamente con la madre;
quest'ultimo trascorrerà ad anni alterni con la madre
e/o con il padre il AT, il NO, l'Epifania, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; 3)dichiarare tenuto il SI. a contribuire al mantenimento del figlio minore con la Controparte_2 corresponsione in favore della SI.ra di una somma mensile pari ad € 300,00 Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat sul costo della vita dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione del presente ricorso), da versarsi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , oltre alle spese straordinarie necessarie per il figlio Parte_1
in conformità al Protocollo del Tribunale di Pescara nella misura del 50%. Le detrazioni per i Per_1 carichi di famiglia di cui al TU del 22.12.1986 n. 917 e l'assegno unico per il figlio sono riconosciuti al 100% in favore della IG.ra , quale genitore collocatario;
4) disporre che Parte_1
entrambi i genitori siano obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio”.
2. La ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, deduceva che, a seguito della progressiva crisi della convivenza more uxorio, interrottasi definitivamente circa un anno dopo la nascita del minore e precisamente a decorrere dal novembre 2015, il ricorrente aveva contribuito saltuariamente ed in minima parte al mantenimento economico del figlio partecipando in maniera oltremodo Per_1
discontinua alla crescita del minore.
3. Parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e all'udienza di prima comparizione del 4 luglio 2024 veniva dichiarata la sua contumacia, mentre la SI.ra
[...]
, presente personalmente, riferiva la titolarità in capo al resistente di una impresa edile, Parte_1
purtuttavia evidenziando di non disporre di elementi utili a definire con certezza la situazione pagina 2 di 5 reddituale;
4. In considerazione delle circostanze sopra esposte, all'esito della predetta udienza il Giudice delegato assumeva, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “affido del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
Persona_1
dispone che il possa vedere il figlio un pomeriggio a settimana, nonché, a settimane alternate, Per_1 il sabato e la domenica con orari da concordare previamente con la madre;
quest'ultimo trascorrerà ad anni alterni con la madre e/o con il padre il AT, il NO, l'Epifania, la Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo; pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando a la somma mensile di € 250,00, con decorrenza marzo Parte_1
2024 e rivalutazione ISTAT marzo 2025, da versarsi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente medesima, oltre alle spese straordinarie necessarie per il figlio in conformità al Protocollo del Tribunale di Pescara nella misura del 50%; assegno unico Per_1
per il figlio al 100% in favore della ”, disponendo, altresì, in capo al resistente, indagini di polizia Pt_1
tributaria.
5. All'udienza del 26 marzo 2025 parte ricorrente, alla luce delle risultanze emerse dagli accertamenti tributari eseguiti in capo al resistente e versati in atti il 14.11.2024 dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Popoli Terme, insisteva per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e, in subordine, chiedeva disporsi conferma delle statuizioni provvisorie ed urgenti contenute nel provvedimento reso all'esito dell'udienza del 4 luglio 2024; la causa veniva così trattenuta in decisione.
6. La domanda avanzata dalla ricorrente è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
8. Per quanto concerne la regolamentazione dell'affido, collocamento e diritto di visita paterno del minore , questo Collegio, allo stato, ritiene necessario confermare il quadro regolatorio Persona_1
predisposto in via provvisoria nelle more del processo, in quanto conforme ai primari interessi del minore ed alla tutela del suo benessere psico-emotivo, nonché idoneo a garantire e preservare il diritto alla bigenitorialità del di loro figlio.
9. Quanto alle statuizioni economiche in favore del minore in considerazione delle risultanze Per_1
emerse dagli accertamenti espletati dalla polizia tributaria, dai quali si rileva una marcata discontinuità
e irregolarità nell'andamento dei redditi percepiti nel corso delle ultime annualità, si ritiene opportuno confermare, quale contributo al mantenimento, l'importo di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità al Protocollo del Tribunale di Pescara e riconoscimento al 100% in favore della SI.ra dell'assegno unico per il figlio, come già provvisoriamente Parte_1 determinato dal Giudice Istruttore all'esito dell'udienza del 4 luglio 2024. pagina 3 di 5 10. Tale determinazione appare altresì giustificata alla luce delle circostanze economiche complessive accertate in capo al ricorrente, le quali, pur evidenziando oscillazioni nei flussi reddituali, non risultano tali da giustificare una modifica dell'assetto economico precedentemente stabilito a titolo provvisorio.
11. Nello specifico, dalle indagini svolte dalla GdF è emerso che il resistente ha percepito negli ultimi tre anni redditi da lavoro dipendente per l'importo complessivo di circa euro 20.000,00 e che lo stesso,
a decorrere dal 26.1.2023, è titolare di una Ditta individuale “Impresa edile Liberato & Family di
Liberato Vincenzo”, pur non essendo ancora visibili le relative dichiarazioni reddituali nelle Banche dati in uso al Corpo della GdF. Inoltre, il SI. risulta intestatario di due autoveicoli, tra cui uno Per_1
acquistato nel 2024, nonché è titolare di diversi rapporti finanziari, dalle cui giacenze medie comunque emerge la disponibilità di somme di denaro, seppur sicuramente non rilevanti.
12. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico
Ministero così provvede:
a) dispone l'affido condiviso di ai genitori con collocamento presso la madre Persona_1 nell'abitazione sita in Comune di Popoli Terme (PE), alla Via Mazzini;
b) il padre eserciterà il diritto/dovere di visita avendo con sé il figlio:
1) un pomeriggio a settimana, nonché, a settimane alternate, il sabato e la domenica con orari da concordare previamente con la madre
2) durante il periodo estivo, per giorni 14 frazionabili in due periodi tra luglio ed agosto,
periodo da riservarsi comunque in esclusiva per entrambi i genitori, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 giugno di ogni anno,
3) durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di AT (dalle ore 9,00 del 23 dicembre alle ore 12,00 del 30 dicembre) e quella successiva di NO
(da quest'ultima data alle ore 22,00 del 6 gennaio),
4) durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta
5) i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
6) le parti potranno comunque variare le modalità indicate fermi, nella sostanza, i tempi minimi così stabiliti;
pagina 4 di 5 c) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_2 figlio minore versando a la somma mensile di € 250,00, con decorrenza Parte_1
marzo 2024 e rivalutazione ISTAT marzo 2025, da versarsi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente medesima, oltre alle spese straordinarie necessarie per il figlio in conformità al Protocollo del Tribunale di Pescara Per_1
nella misura del 50%; assegno unico per il figlio al 100% in favore della madre d) Spese di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 08.04.2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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